Oggetto: Legge di stabilità 2016 n. 208 del 28 dicembre 2015 Principali misure di natura fiscale.

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1 CIRCOLARE N ALLE IMPRESE ASSOCIATE LORO SEDI Oggetto: Legge di stabilità 2016 n. 208 del 28 dicembre 2015 Principali misure di natura fiscale. Si informano gli associati che con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre Supplemento Ordinario n. 70, il 1 gennaio 2016 è entrata in vigore la Legge n.208/2015 rubricata Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, c.d. Legge di Stabilità Di seguito vengono illustrate le principale novità fiscali di interesse per il settore delle costruzioni. 1. DETRAZIONE IRPEF PER ACQUISTO IMMOBILI DI NUOVA COSTRUZIONE IN CLASSE ENERGETICA A E B art. 1, comma 56 La Legge di Stabilità 2016 introduce una nuova detrazione IRPEF pari al 50% dell importo corrisposto per il pagamento dell IVA dovuta sul corrispettivo di acquisto di unità immobiliare a destinazione residenziale in classe energetica A e B, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse, effettuate nel periodo 1 gennaio dicembre Tale detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo nell anno in cui è effettuato il pagamento (solo il 2016) e nei 9 successivi. Ad esempio, in caso di acquisto nel 2016 di un abitazione di nuova costruzione in classe A o B per il corrispettivo di euro , il contribuente persona fisica potrà detrarre: - Euro complessivi (50% dell IVA al 4% su euro pari ad euro ) in 10 rate annuale di euro 600 ciascuna, se prima casa - Euro complessivi (50% dell IVA al 10% su euro pari ad euro ) in 10 rate annuale di euro ciascuna, se seconda casa 2. PROROGA AL DEL CD. BONUS RISPARMIO ENERGETICO AL 65% art. 1, comma 74 lett. a) e b) La Legge di Stabilità per l anno 2016, prorogando il termine prima d ora fissato al , prevede l estensione della possibilità di usufruire della detrazione per interventi di risparmio e riqualificazione energetica per le spese sostenute fino al

2 Tale proroga è valida anche per le nuove tipologie di interventi agevolabili introdotte nel 2015 (schermature solari e impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili). E inoltre prevista l estensione delle agevolazioni in esame sempre fino al anche agli istituti autonomi per le case popolare (ex IACP) per gli interventi su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Viene inoltre prevista la possibilità di usufruire della detrazione al 65% delle spese sostenute per l acquisto, l installazione e la messa in opera di dispositivi per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione. Si evidenzia infine che, salvo ulteriori proroghe, dal l agevolazione in esame ritornerà ad essere nella misura a regime del 36% prevista dall art. 16-bis del T.U.I.R. 3. PROROGA AL DELLA MISURA POTENZIATA AL 50% DEL CD. BONUS RISTRUTTURAZIONI E DEL CONNESSO BONUS MOBILI art. 1, comma 74 lett. c) Come per il bonus risparmio energetico, anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (cd. bonus ristrutturazioni ) il termine per la detrazione nella misura potenziata del 50% e nel limite di spesa di euro per unità immobiliare prima d ora fissato al , è stato prorogato al Si evidenzia che, salvo ulteriori proroghe, dal l agevolazione in esame ritornerà ad essere nella misura a regime del 36% e nel limite di spesa di euro previsti dall art. 16- bis del T.U.I.R. Analogamente, è prorogato al il cd bonus mobili che si ricorda è riconosciuto nella misura del 50% delle spese sostenute per l acquisto di mobili ed elettrodomestici, nel limite di spesa di euro , destinati ad abitazioni per le quale si usufruisce del predetto bonus ristrutturazioni. Si segnala infine che, salvo ulteriori proroghe, dal tale agevolazione cesserà di esistere non essendo prevista a regime. 4. DETRAZIONE PER ACQUISTO ARREDI PER PRIMA CASA PER GIOVANI COPPIE art. 1, comma 75 Viene introdotta una nuova detrazione IRPEF di cui potranno usufruire le giovani coppie acquirenti di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale per le spese documentate sostenute per l acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. Per giovani coppie si intendono i nuclei familiari composti da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni e nei quali almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni.

3 La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dal al ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore ad euro Si evidenzia che, secondo la formulazione della legge, tale beneficio non è cumulabile né con il bonus ristrutturazioni né con il bonus mobili di cui si è detto al punto precedente. 5. CREDITO D IMPOSTA PER INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA art. 1, comma 982 Viene introdotta la possibilità di usufruire di un credito d imposta IRPEF per le spese sostenute dalle persone fisiche (non nell esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa) per: l installazione di sistemi di videosorveglianza, digitale o allarme, per la sottoscrizione di contratti con istituti di vigilanza diretti alla prevenzione di attività criminali I criteri e le procedure per l accesso a detto credito d imposta saranno stabiliti da apposito decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze da adottare entro 90 giorni dall entrate in vigore della Legge di Stabilità 2016 (pertanto entro il ). 6. DETRAZIONE PER ACQUISTO PRIMA CASA CON LEASING ABITATIVO art. 1, commi Viene introdotta una detrazione per agevolare l acquisto della prima casa mediante un contratto di leasing. La detrazione IRPEF (analogamente a quanto previsto per gli interessi passivi nel caso di acquisto con mutuo ipotecario) è pari al 19%: a) dei canoni e relativi oneri accessori per un importo non superiore ad euro 8.000; b) del prezzo di riscatto per un importo non superiore a euro Tale detrazione spetta a condizione che: l unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro 1 anno dalla consegna; il soggetto interessato: abbia un età inferiore a 35 anni e un reddito complessivo non superiore a all atto della stipula del contratto; non sia titolare di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa. Se il soggetto ha un età pari o superiore a 35 anni la predetta detrazione è ridotta del 50%. Per quanto riguarda le imposte indirette, viene prevista l applicazione dell imposta di registro nella misura del 1,5% (anziché quella ordinaria del 9%) nel caso di cessioni di immobili effettuate nei confronti di banche e società di leasing per essere concessi in locazione

4 finanziaria a utilizzatori per i quali ricorrono i requisiti previsti per l acquisto prima casa ; le imposte ipocatastali sono dovute in misura fissa (euro 200). In sede di riscatto l utilizzatore corrisponderà le imposte d atto in misura fissa (euro ). L agevolazione in esame è applicabile dal al NOVITÀ IN TEMA DI AGEVOLAZIONI PER RIACQUISTO PRIMA CASA art. 1, comma 55 La Legge di Stabilità 2016 introduce una novità in tema di riacquisto di prima casa stabilendo che le agevolazioni (iva 4% o registro 2%) si applicano all acquisto di una nuova abitazione a condizione che la precedente prima casa già posseduta (il cui acquisto era stato a suo tempo agevolato) sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto. In altre parole, viene meno la condizione che all atto dell acquisto di una nuova prima casa l acquirente dichiari di non essere proprietario di altra abitazione per la quale abbia già beneficiato in passato delle agevolazioni, tuttavia l immobile già acquistato con i benefici prima casa deve essere rivenduto entro un anno dal nuovo acquisto. Dal 1 gennaio 2016 il contribuente può quindi procedere all acquisto di una nuova prima casa beneficiando delle relative agevolazioni senza la necessità di dover vendere il precedente immobile acquistato con le medesime agevolazioni prima del nuovo rogito, avendo un anno di tempo per alienarlo. E infine evidente che laddove il contribuente non alienasse il precedente immobile acquistato con le agevolazioni prima casa entro un anno dal nuovo acquisto, verranno meno le agevolazioni di quest ultimo acquisto con aggravio di sanzioni ed interessi. 8. APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE ALLE FATTURE TRA CONSORZIATI E CONSORZIO art. 1, comma 128 La Legge di Stabilità 2016 estende l applicazione del reverse charge alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate al proprio consorzio di appartenenza che, resosi aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico, deve fatturare allo stesso in regime di split payment. In questo modo il consorzio potrà evitare di ritrovarsi con eccedenza di credito IVA dovuta all iva delle fatture ricevete non compensabile verticalmente con quella delle fatture emesse in regime di split payment.

5 Si precisa che l efficacia di tale disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell Unione europea, dell autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell articolo 395 della direttiva 2006/ 112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni. Sarà quindi operativa solo dal momento della specifica autorizzazione dell Unione Europea. 9. INNALZAMENTO AL 15% IMPOSTA DI REGISTRO SULLA CESSIONE DI TERRENI AGRICOLI art. 1, commi 5, 6, 7 Con decorrenza 1 gennaio 2016, l'imposta di registro che grava i trasferimenti di terreni agricoli e pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, prevista dall art. 1 della tariffa - parte prima - allegata al D.P.R. n. 131/1986, è innalzata dal 12% al 15%. 10. INCENTIVI ALL ACQUISTO DI MACCHINARI STRUMENTALI IL CD. SUPERAMMORTAMENTO AL 140% Art. 1, commi da 91 a 97 Per le imprese ed i lavoratori autonomi che pongono in essere investimenti nel periodo 15 ottobre dicembre 2016 in beni strumentali nuovi (quindi non usati) ai soli fini delle imposte sui redditi (IRES ed IRPEF l agevolazione non rileva ai fini IRAP) e con esclusivo riferimento alle quote di ammortamento ed ai canoni di leasing finanziario, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%. Sarà pertanto possibile dedurre il 40% in più rispetto al costo sostenuto attraverso maggiori ammortamenti fiscali e/o maggior valore fiscale dei canoni di leasing. Sono esclusi dall agevolazione gli investimenti: in fabbricati e costruzioni; in beni la cui aliquota di ammortamento prevista ai sensi del D.M. 31/1988 sia inferiore al 6,5%; in beni ricompresi nei seguenti gruppi:

6 E esplicitamente previsto dal testo normativo che le disposizioni sin qui descritte: non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l elaborazione e il calcolo degli studi di settore ; non producono effetti sulla determinazione dell acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre Con riferimento agli acconti dovuti per il periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2016, dovranno essere calcolati considerando, quale imposta del periodo precedente (cd. acconto su base storica), quella determinata in assenza delle disposizioni dei citati commi 91 e 92 (ossia le disposizioni appena descritte). 11. INNALZAMENTO DEI LIMITI DI DEDUCIBILITÀ PER I VEICOLI AD USO PROMISCUO Art. 1, comma 92 Come conseguenza del superammortamento al 140% esaminato al punto precedente, la legge in esame prevede altresì, solo per gli investimenti effettuati nel periodo 15 ottobre dicembre 2016 (il medesimo di valenza dell ammortamento potenziato), l innalzamento del 40% dei limiti di deducibilità per i veicoli ad uso promiscuo previsti dall art. 164, comma 1, lettera b) D.P.R. 917/86 che subiscono le seguenti modifiche: BENE LIMITE ORDINARIO LIMITE POTENZIATO AUTOVETTURE/AUTOCARAVAN , ,39 AUTOVETTURE AGENTI , ,98 MOTOCICLI 4.131, ,32 CICLOMOTORI 2.065, , ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA BENI D IMPRESA AI SOCI Art. 1, commi A distanza di 14 anni dall ultima disposizione agevolativa inerente le operazioni qui descritte contenuta nella L.449/2001, è consentito alle società di persone ed alle società di capitali di assegnare o cedere ai soci in via agevolata: beni immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione (in altre parole, gli immobili patrimonio categoria catastale A gli immobili merce e quelli strumentali per natura non direttamente utilizzati nell attività d impresa); beni mobili iscritti in Pubblici registri (es. autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili) non utilizzati come beni strumentali (che sono quei beni senza i quali l attività non può essere esercitata esempio autoscuole). L assegnazione o la cessione deve essere effettuata entro il

7 Tutti i soci assegnatari o cessionari devono risultare iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del , ovvero devono venire iscritti entro il in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all L operazione di assegnazione o cessione agevolata comporta un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP pari all 8% (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d imposta precedenti l assegnazione/cessione). Per le assegnazioni tale imposta è calcolata sulla differenza tra: valore normale dei beni assegnati; costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati. In sede di assegnazione la società può richiedere che il valore normale degli immobili sia determinato su base catastale, ossia applicando alla relativa rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro ex art. 52, DPR n. 131/86. In caso di cessione, l imponibile dell imposta sostitutiva è costituito dalla differenza tra: maggiore tra corrispettivo pattuito e valore normale del bene; costo fiscalmente riconosciuto del bene. Anche nel caso di cessione, il valore normale dei beni immobili può essere eventualmente sostituito dal valore catastale. Per l imposta sul valore aggiunto non è prevista alcuna disposizione di favore, e pertanto tale imposta deve essere applicata secondo le regole ordinarie. Per le assegnazioni/cessioni soggette a imposta di registro è prevista la riduzione alla metà delle relative aliquote e l applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa. Le eventuali riserve in sospensione d imposta annullate per effetto dell assegnazione dei beni ai soci sono assoggettate ad un imposta sostitutiva pari al 13%. Il versamento dell imposta sostitutiva dovuta deve essere effettuato: nella misura del 60% entro il ; il rimanente 40% entro il Per quanto riguarda il trattamento fiscale in capo al socio assegnatario, per il socio di società di capitali è prevista la tassazione delle riserve di utili che vengono ad essere annullate per effetto dell assegnazione; nessun rilevanza invece per le assegnazioni ai soci di società di persone in quanto le riserve di utili hanno già scontato a monte la tassazione irpef per trasparenza. Nel caso invece di distribuzione di riserve di capitale, si determina in capo al socio un reddito tassabile se esiste differenza negativa tra il costo fiscale della partecipazione, aumentato

8 dell imponibile assoggettato ad imposta sostituiva, ed il valore normale del bene assegnato (che si ritiene possa essere determinato per gli immobili su base catastale anche per la fiscalità del socio assegnatario); in ogni caso, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni/quote possedute. Le disposizioni agevolate sopra illustrate possono essere applicate anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei citati beni (es. società di gestione immobiliare) a condizione che entro il si trasformino in società semplici. 13. ESTROMISSIONE IMMOBILI STRUMENTALI PER GLI IMPRENDITORI INDIVIDUALI Art. 1, comma 121 La Legge di Stabilità prevede la possibilità per l imprenditore individuale di estromettere gli immobili strumentali dal patrimonio dell impresa in via agevolata. Tale agevolazione: è riconosciuta agli immobili strumentali di cui all art. 43, comma 2, TUIR (immobili strumentali sia per natura che per destinazione), posseduti alla data del ; ha effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 2016, ossia dal 2016; richiede il pagamento entro il di un imposta sostitutiva dell IRPEF / IRAP dell 8%. L imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto Per tale agevolazioni è applicabile, in quanto compatibile, quanto disposto in materia di assegnazione agevolata. Pertanto il valore normale dell immobile può essere determinato in misura pari a quello risultante dall applicazione dei moltiplicatori alle rendite risultanti in catasto, con i criteri e le modalità previsti dall articolo 52 comma 4 del D.P.R. 131/ RIVALUTAZIONE BENI D IMPRESA Art. 1, commi E riproposta la rivalutazione dei beni d impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali. La rivalutazione va recepita nel bilancio successivo a quello in corso al (il bilancio al per le società con esercizio coincidente con l anno solare) e deve riguardare tutti i beni: risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2014; appartenenti ad una stessa categoria omogenea; che non siano immobili alla cui produzione o scambio è diretta l attività d impresa.

9 Il maggior valore è riconosciuto ai fini fiscali, sia con riferimento alle imposte sui redditi che con riferimento all IRAP, a partire dal terzo esercizio successivo a quello di rivalutazione (2018 per le società con l esercizio coincidente con l anno solare), tramite il versamento di un imposta sostitutiva così determinata: 16% per i beni ammortizzabili; 12% per i beni non ammortizzabili; da versare in unica soluzione entro il termine di versamento delle imposte sui redditi dovute per il periodo d imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Solo con riferimento agli immobili, il maggior valore è riconosciuto ai fini fiscali a partire dal periodo d imposta in corso al 1 dicembre Il saldo attivo della rivalutazione va imputato al capitale o in un apposita riserva di patrimonio netto considerata in sospensione d imposta. Quest ultima potrà essere affrancata, anche parzialmente, mediante un imposta sostitutiva dell IRES e dell IRAP pari al 10% da versarsi alla scadenza poc anzi citata. In caso i beni rivalutati vengano ceduti a titolo oneroso, assegnati ai soci, destinati a finalità estranee all esercizio dell impresa ovvero al consumo personale o familiare dell imprenditore in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è eseguita, ai fini della determinazione della plusvalenza o minusvalenza si utilizzerà il valore del bene anteriore alla rivalutazione. 15. RIAPERTURA TERMINI PER AFFRANCAMENTO TERRENI E PARTECIPAZIONI art. 1, commi E disposta la riapertura della possibilità di rideterminare il costo d acquisto di: Terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi; Partecipazioni non quotate in mercati regolamentati posseduti a titolo di proprietà, usufrutto; detenuti alla data del 1 gennaio 2016, non in regime d impresa, da parte di persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali. E fissato al 30 giugno 2016 il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all asseverazione della perizia di stima ed al versamento dell imposta sostitutiva fissata nella misura dell 8% per tutte le fattispecie (non è più prevista l aliquota agevolata del 4% applicabile alle partecipazioni non qualificate).

10 16. ESENZIONE TASI PER L ABITAZIONE PRINCIPALE art. 1, comma 14 A decorrere dal 2016, l esenzione TASI - già riconosciuta per i terreni agricoli è estesa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, escluse quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9). Di conseguenza, sia per il proprietario che per l utilizzatore di abitazione principale (escluse quelle di lusso) dal 2016 non è dovuta alcuna imposta TASI. Nei casi in cui l immobile costituisca abitazione principale per il detentore, la TASI è dovuta soltanto dal proprietario, nella percentuale fissata dal Comune o nella misura del 90% se il regolamento/delibera comunale non disciplina tale aspetto. Tali disposizioni non trovano applicazione come già evidenziato in precedenza per le abitazioni principali di lusso per le quali, in base alla disciplina generale TASI, l imposta è dovuta e, in presenza di un proprietario e di un detentore, la stessa è versata da ciascuno nella percentuale fissata dal Comune ovvero nella misura fissata dalla norma nazionale. 17. RIDUZIONE IMU E TASI PER IMMOBILI IN COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO art. 1, comma 10 Viene prevista a decorrere dal 2016 la riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per le unità immobiliari, escluse quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale a condizione che: il contratto sia registrato; il comodante: possieda un solo immobile in Italia; risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l immobile concesso in comodato. Il beneficio è concesso anche quando il comodante, oltre all abitazione concessa in comodato, possiede nello stesso comune un altro immobile (non di lusso) adibito ad abitazione principale. Al fine di poter fruire di tale agevolazione il comodante deve inoltre presentare la dichiarazione IMU per attestare il possesso dei requisiti richiesti. 18. RIDUZIONE IMU E TASI IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO art. 1, comma 53 Viene disposto che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98, l ammontare dell IMU e della TASI dovuta, così come risultante dall applicazione dell aliquota fissata dal Comune, con decorrenza dall anno 2016 è ridotto del 25%; tali imposte devono pertanto essere versate nella misura del 75%.

11 19. ALIQUOTA TASI PER FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI ALLA VENDITA (CD. BENI MERCE ) art. 1, comma 14 lett. c) Per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall impresa costruttrice, c.d. beni merce, l aliquota TASI è ridotta allo 0,1% fintanto che permanga tale destinazione e gli stessi non siano locati. I Comuni possono aumentare detta aliquota fino allo 0,25% ovvero diminuirla fino ad azzerarla. Viene pertanto fissato un tetto all aliquota TASI gravante su detti immobili che non potrà essere superiore allo 0,25%. Si rammenta infine che detti fabbricati, costruiti dalle imprese e non ancora venduti, non sono soggetti a IMU. 20. ESENZIONE IMU PER I TERRENI AGRICOLI art. 1, comma 13 A decorrere dal 2016 è riconosciuta l esenzione IMU per i terreni agricoli: ricadenti in aree montane e di collina in base ai criteri individuati dalla CM , n. 9; posseduti e condotti da coltivatori diretti/iap iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all Allegato A della Legge n. 448/2001; ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. Conseguentemente sono abrogate le disposizioni relative alla determinazione della base imponibile di detti terreni (art. 13, commi 5 e 8-bis, DL n. 201/2011) nonché all individuazione dei terreni agricoli imponibili/esenti IMU per il 2014 e 2015 (art. 1, commi da 1 a 9-bis, DL n. 4/2015). 21. ESENZIONE IMU PER I CD. IMPIANTI IMBULLONATI art. 1, commi A decorrere dal la Legge di Stabilità 2016 prevede l utilizzo della stima diretta per la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E. La disposizione prevede che tale stima diretta deve essere effettuata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (cd. impianti imbullonati). Pertanto a decorrere dal gli intestatari catastali degli immobili la cui rendita include i cd. impianti imbullonati possono presentare atti di aggiornamento (ai sensi del regolamento

12 di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701) per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri applicabili fino al , escludendo pertanto gli impianti e macchinari che di conseguenza non contribuiranno più alla determinazione della rendita catastale e dell imponibile IMU. Limitatamente all anno di imposizione 2016, per gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal Sono inoltre espressamente esclusi effetti retroattivi. 22. ESENZIONE IMU GLI IMMOBILI DELLE COOPERATIVE EDILIZIE DESTINATI A STUDENTI UNIVERSITARI SOCI ASSEGNATARI art. 1, comma 15 Integrando l art. 13, comma 2, lett. a), DL n. 201/2011, l esenzione IMU prevista per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari è riconosciuta anche nel caso in cui gli immobili di dette cooperative sono destinati a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica. 23. TERMINE PER INVIO DELLE DELIBERE E DEI DOCUMENTI AL PORTALE DEL FEDERALISMO FISCALE DA PARTE DEI COMUNI art. 1, comma 10 lett. e) Viene fissato al (anziché al 21.10) il termine ultimo entro il quale i Comuni sono tenuti ad inviare telematicamente al Portale del Federalismo fiscale le delibere ed i regolamenti IMU e TASI, affinché l efficacia degli stessi decorra dalla data di pubblicazione. Resta fermo al il termine entro il quale dette delibere e regolamenti devono risultare pubblicati sul sito Internet del MEF per trovare applicazione a decorrere dall anno di pubblicazione. 24. ESENZIONE IVIE PER L IMMOBILE POSSEDUTO ALL ESTERO CHE COSTITUISCE ABITAZIONE PRINCIPALE art. 1, comma 16 È confermata l esenzione IVIE per l immobile posseduto all estero che costituisce l abitazione principale (comprese le relative pertinenze) nonché la casa coniugale assegnata all ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tale esenzione non trova applicazione se l immobile in Italia risultasse di lusso (A/1, A/8 o A/9). In tali casi va applicata l aliquota ridotta dello 0,4% e la detrazione di euro 200, fino a concorrenza dell imposta dovuta, eventualmente rapportata al periodo durante il quale si realizza la destinazione ad abitazione principale.

13 25. RIDUZIONE ALIQUOTA IRES DAL 2017 Art. 1, commi da La Legge di Stabilità in esame ha previsto che a decorrere dall , con effetto per i periodi d imposta successivi a quello in corso al , l aliquota IRES è fissata nella misura del 24% (anziché 27,5%). Pertanto, per le società con esercizio coincidente con l anno solare, per il periodo d imposta 2016 continuerà ad essere applicata l attuale aliquota del 27,5% e a decorrere dal periodo d imposta 2017 e per i successivi verrà applicata quella ridotta del 24%. Inoltre, in conseguenza di tale aumento: dalla stessa data è fissata all 1,20% la misura della ritenuta a titolo d imposta sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti ad un imposta sul reddito delle società in uno Stato UE/SEE di cui all art. 27, comma 3-ter, DPR n.600/73; è demandata ad apposito DM la rideterminazione della percentuale di concorrenza al reddito imponibile di dividendi e plusvalenze, ora fissata nella misura del 49,72%, nonché di quella relativa agli utili percepiti dagli enti non commerciali (ora parti al 77,74%). 26. RINVIO AL 2017 AUMENTO ALIQUOTE IVA art. 1, commi 5, 6, 7 La Legge di Stabilità in esame rinvia (con modificazione) l aumento dell aliquota IVA previsto dal comma 718 della Legge di Stabilità per l anno Al momento sono pertanto previsti i seguenti aumenti: aliquota IVA del 10%: aumento al 13% a decorrere dal 2017; aliquota IVA del 22%: aumento al 24% a decorrere dal 2017 (in luogo del 25%) e al 25% dal 2018 (in luogo del 25,5%) Nessun aumento è invece previsto per l aliquota IVA del 4%. 27. ABROGAZIONE NORMATIVA RELATIVA ALL INDEDUCIBILITÀ DEI COSTI PER OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST E NUOVO CRITERIO PER INDIVIDUARE I PAESI A REGIME FISCALE PRIVILEGIATO Art. 1, commi La Legge di Stabilità 2016 ai commi dal 142 al 147 prevede l abrogazione della normativa relativa all indeducibilità dei costi black list ex art. 110, co , D.P.R. 917/1986. Infatti con decorrenza è prevista l eliminazione di tutte le disposizioni correlate al regime di determinazione della deducibilità dei costi per operazioni intercorse con soggetti residenti in stati aventi regime fiscale privilegiato. Detti costi saranno assoggettati alle ordinarie regole di deducibilità previste dal D.P.R. 917/1986 (cd. T.U.I.R.). In tema di Controlled Foreign Companies (CFC) viene introdotto un criterio univoco, fissato ex lege, per individuare i paesi a regime fiscale privilegiato: la presenza di un livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia.

14 28. MODIFICHE DELLE DETRAZIONI IREPF PER SPESE FUNEBRI ED UNIVERSITARIE art. 1, commi La Legge di Stabilità 2016 introduce a partire dall anno di imposta 2015 la possibilità di detrazione delle spese funebri - per un importo pari o inferiore ad euro per soggetto deceduto - anche se non sussiste alcun rapporto di parentela tra il deceduto ed il soggetto che effettua la spesa. In altre parole, potranno operare la detrazione anche i soggetti terzi, senza alcun grado di parentela con il defunto, che sostengono la spesa. Sempre a partire dal periodo d imposta 2015, sono state inoltre modificate le modalità di detrazione delle spese per frequenza di corsi universitari, le quali viene ora specificato saranno detraibili se sostenute presso università sia statali che non statali; per quanto attiene alle spese sostenute presso università non statali, saranno detraibili in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali. Per il primo anno di applicazione della norma (2015) è previsto che detto decreto sia emanato entro il NOVITÀ IN TEMA DI NOTE DI VARIAZIONE IVA art. 1, commi La Legge di stabilità 2016 ha sostituito integralmente l art. 26 D.P.R. 633/72 Variazioni dell imponibile o dell imposta con un nuovo testo maggiormente dettagliato che prevede una normativa più puntuale della precedente che introduce alcune novità e precisazioni in materia di: emissione di note di variazione in caso di mancato incasso di una fattura a seguito dell assoggettamento del cliente a procedure concorsuali (che tuttavia entreranno di fatto in vigore solo dal ) ed esecutive infruttuose; emissione delle note di credito nel caso di risoluzione di contratti ad esecuzione continuata o periodica; emissione di note di variazione iva per le operazioni in reverse charge. Con riferimento al primo argomento, il nuovo articolo fissa i momenti a decorrere dai quali esiste la possibilità di emettere la cd. nota di credito che vengono più precisamente individuati: nella data di assoggettamento del cessionario/committente ad una procedura concorsuale che coincide: (i) con la data della sentenza dichiarativa di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa nel fallimento/liquidazione coatta amministrativa; (ii) con la data del decreto di amissione nel concordato preventivo; (iii) con la data del decreto di assoggettamento alla procedura nell amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi);

15 nella data del decreto di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L. Fallimentare; nella data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ex art. 67, terzo comma, lettera d), L. Fallimentare; Viene altresì previsto che la nota di credito possa essere emessa a seguito di una procedura esecutiva individuale infruttuosa. Sono definite tali: le procedure di pignoramento presso terzi dal cui verbale di pignoramento redatto dall ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare; le procedure di pignoramento di beni mobili dal cui verbale di pignoramento redatto dall ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità; le procedure in cui, dopo che per tre volte l asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità. Qualora in data successiva all emissione della nota di credito si ottenga l incasso in tutto o in parte delle somme spettanti, sarà necessario emettere una nota di debito o nota di variazione in aumento. Un ulteriore novità è l introduzione del nuovo comma 9 dell art. 26 D.P.R. 633/72, il quale prevede che, nel caso di risoluzione contrattuale relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica a seguito di inadempimento, la variazione iva non potrà essere effettuata per quelle prestazioni per le quali sia il fornitore che il cliente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni. Altra novità introdotta e prevista dal nuovo comma 10 dell art. 26 D.P.R. 633/72, come modificato dalla Legge di stabilità 2016, prevede che le note di variazione in diminuzione possano essere emesse, ricorrendone i presupposti previsti dall art. 26, anche dai cessionari e committenti debitori dell imposta a causa del reverse charge previsto dagli articoli 17 e 74 D.P.R. 633/72 e dall art. 44 D.L. 331/93. Per quanto attiene alla decorrenza delle nuove disposizioni, si evidenzia che: le novità sino a qui esaminate relative alle note di variazione emesse in occasione di procedure concorsuali, saranno applicabili solo per le procedure concorsuali avviate successivamente al 31 dicembre 2016 (senza pertanto alcun effetto retroattivo); tutte le altre novità saranno applicabili dall entrata in vigore della Legge di stabilità ( ).

16 30. ALLUNGAMENTO DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO Art. 1, commi La Legge di Stabilità 2016 ha modificato i termini di accertamento fiscale e dei reati tributari, prevedendo un anno di tempo in più per notificare gli avvisi, ma nessun raddoppio dei termini in caso di reato fiscale. Nello specifico l allungamento delle tempistiche di accertamento si può sintetizzare nei seguenti due casi: nel caso di presentazione nei termini della dichiarazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione (in luogo dell attuale quarto anno successivo); in caso di omessa dichiarazione, entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello nel quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (in luogo dell attuale quinto anno successivo). Contestualmente è stato eliminato il raddoppio dei termini in presenza di violazioni per le quali è scattata la denuncia per un reato penale ex D.Lgs. n. 74/2000. Le novità sopra accennate sono applicabili agli avvisi relativi al periodo d imposta in corso al e successivi. Ne consegue che, ad esempio, il termine per la verifica della dichiarazione relativa all anno 2016 presentata nel 2017, sarà quello del o del in caso di omessa presentazione. Per gli accertamenti relativi al periodo d imposta 2015 e precedenti trovano applicazione i precedenti termini, compreso il raddoppio in caso di violazione costituente reato penale a condizione che la denuncia sia presentata entro gli ordinari termini (quarto anno successivo o quinto anno in caso di omessa presentazione). 31. INNALZAMENTO DEL LIMITE DI UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE AD EURO 3.000,00 art. 1, commi e Con decorrenza 1 gennaio 2016 viene aumentato da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00 il limite previsto per il trasferimento di denaro contante/libretti di deposito bancari o postali al portatore/ titoli al portatore in euro o in valuta estera. Pertanto i trasferimenti di denaro effettuati a qualsiasi titolo da soggetti diversi potrà avvenire fino all importo di euro 2.999,99. Per il servizio di rimessa di denaro dei cd. Money transfer di cui all art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 11/2010, la soglia rimane invece fissata ad euro 1.000,00.

17 È inoltre prevista l abrogazione: dell art. 12, comma 1.1. del D.L. n. 201/2011 che prevedeva l obbligo di pagare i canoni di locazione di unità abitative in forme e modalità diverse dal contante e che potessero assicurare la relativa tracciabilità; tale norma era stata di fatto già superata dalla Nota del del Ministero dell Economia che consentiva il pagamento in contanti nei limiti della soglia di euro ed ora è definitivamente abrogata; dal 1 gennaio 2016 sarà possibile pagare i canoni di locazione di unità abitative anche in contanti fino all importo di euro 2.999,99 (si rammenta di documentare sempre l avvenuto pagamento con apposita ricevuta). dell art. 32-bis, comma 4 del D.L. n. 133/2014 che prevedeva l obbligo da parte dei soggetti della filiera dell autotrasporto di pagare il corrispettivo delle prestazioni di trasporto di merci su strada, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall ammontare dell importo dovuto. 32. RIFORMA SANZIONI TRIBUTARIE (CENNI) art. 1, comma 133 Artt. da 1 a 14 D.Lgs. n. 158/2015 D.Lgs. n.74/2000 Il comma 133 della Legge di Stabilità in esame ha previsto l anticipazione al , rispetto alla data inizialmente fissata al , della decorrenza del nuovo regime delle sanzioni tributarie introdotto dal D.Lgs. n. 158/2015 in attuazione della Riforma fiscale contenuta nella Legge n. 23/2014. In applicazione del principio del favor rei, le modifiche operano anche per le violazioni commesse anteriormente al Con complessivi positivi riflessi in termini di minore onerosità, oltre all ulteriore beneficio dei minori interessi legali decorrenti dal di cui si dirà meglio in seguito, si evidenziano alcune delle principali novità (e fattispecie ricorrenti) in materia di sanzioni. Omessi/insufficienti versamenti (in acconto/periodici/a saldo): la sanzione del 30% dell importo non versato (fino al ) si riduce al 15% se il versamento è eseguito con ritardo non superiore a 90 giorni (dal ); la sanzione del 2% per ciascun giorno se il versamento è eseguito con un ritardo non superiore a 15 giorni (fino al ) si riduce al 1% per ciascun giorno se il versamento è eseguito con un ritardo non superiore a 15 giorni (dal ). ferma restando la possibilità di ravvedimento operoso con riduzione delle percentuali sopra esposte. Omessa presentazione del mod. F24 a zero: da lire (fino al ) si riduce ad Euro 100,00 (dal ); da lire (fino al ) si riduce ad Euro 50,00 (dal ) se il modello è presentato con ritardo non superiore a 5 giorni lavorativi.

18 ferma restando la possibilità di ravvedimento operoso con riduzione delle misure sopra esposte. Inoltre, il citato D. Lgs n. 158 ha previsto una revisione del sistema penaletributario di cui al D.Lgs. 74/2000 e tra le novità di interesse per le imprese segnaliamo in estrema sintesi: Omessi versamenti di ritenute certificate: la soglia di punibilità penale è elevata da euro ad euro Omessi versamenti dell IVA: la soglia di punibilità è elevata da euro ad Euro Si evidenzia che sulla base del citato principio del favor rei tutti i procedimenti pendenti con la contestazione del mancato versamento di ritenute o IVA per importi inferiori alle nuove soglie verranno estinti, ed altresì non potranno costituire reato gli omessi versamenti non ancora contestati per importi superiori alle vecchie soglie ma inferiori alle nuove. 33. INNALZAMENTO DEDUZIONE FORFETTARIA IRAP PER I SOGGETTI DI MINORI DIMENSIONI art. 1, commi La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto l innalzamento dell ulteriore deduzione forfetaria IRAP per soggetti di minori dimensioni (società di persone commerciali, ditte individuali e lavoratori autonomi ove tenuti a versare l imposta) di cui all art. 11 comma 4-bis lett. d-bis del D.Lgs. n. 446/97, che si aggiunge a quella prevista per gli altri soggetti IRAP di maggiori dimensioni (es. società di capitali). Con decorrenza dal periodo d imposta successivo a quello in corso al la deduzione complessiva per i predetti soggetti minori viene pertanto così determinata: euro se la base imponibile non supera euro ,91; euro se la base imponibile supera ,91 euro ma non euro ,91; euro se la base imponibile supera ,91 euro ma non euro ,91; euro se la base imponibile supera ,91 euro ma non euro , INVARIANZA DELL ALIQUOTA DELLA GESTIONE SEPARATA INPS art. 1, comma 203 L aliquota contributiva dovuta alla gestione separata INPS da parte dei lavoratori autonomi, titolari di partita IVA e privi di altra cassa previdenziale o non pensionati, è confermata per l anno 2016 come per il nella misura del 27%. Non vi sarà pertanto l aumento previsto dalla Legge Fornero.

19 A tale percentuale occorre aggiungere il contributo dello 0,72% per il finanziamento degli oneri derivanti dalla tutela per la maternità, degli assegni del nucleo famigliare e della degenza ospedaliera, pertanto l aliquota in vigore nell anno 2016 sarà del 27,72%. MODIFICA TASSO LEGALE * * * * * Si rende noto infine che, con Decreto Ministeriale dell 11 dicembre 2015, a partire dall 1 gennaio 2016 il tasso legale è stato ridotto dalla misura dello 0,5% a quella dello 0,2%. Si rammenta che tale variazione si riflette tra l altro sulla determinazione degli interessi dovuti per la regolarizzazione, tramite ravvedimento operoso, degli omessi/tardivi versamenti di tributi (iva, ritenute, ires, irap, ecc.). Per le regolarizzazioni nel 2016 di violazioni commesse nel 2015, occorrerà applicare il tasso dello 0,5% fino al e dello 0,2% dal Si segnala infine che ancorché il 2016 sia un anno bisestile, come precisato dalla risoluzione n. 296/E nel calcolo degli interessi al denominatore del rapporto va comunque utilizzato 365 (e non 366). Ricordiamo che i consulenti del servizio fiscale di ANCE BERGAMO sono a disposizione degli associati per eventuali chiarimenti in merito. MG marco.ghidotti@ancebergamo.it

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