PEC OBBLIGHI E OPPORTUNITA' PER I PROFESSIONISTI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

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1 PEC POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA OBBLIGHI E OPPORTUNITA' PER I PROFESSIONISTI ASPETTI TECNICI DEL SERVIZIO PEC: funzionamento della casella di posta, configurazione del client di posta, sicurezza e affidabilità della pec, come ricevere o inviare un messaggio e come firmarlo. Ing. Paolo Benetti Commissione ingegneria dell'informazione MONZA, 19/03/2010

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa DPR 445/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa." DPR 11 febbraio 2005, n. 68, Regolamento recante disposizioni per l utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. (G.U. 28 aprile 2005, n. 97) D.M. 2 novembre 2005, Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata (G.U. del 14 novembre 2005, n. 265) Circolare di accreditamento CNIPA CR/49 24 novembre 2005, Modalità per la presentazione delle domande di iscrizione all elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata di cui all articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68 (G.U. 5 dicembre 2005, n. 283) D.lgvo 82/2005 Codice dell Amministrazione Digitale Circolare di vigilanza CNIPA CR/51 del 7 dicembre 2006, Espletamento della vigilanza e del controllo sulle attività esercitate dagli iscritti nell elenco dei gestori di posta elettronica certificata (PEC) di cui all articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 (G.U. 21 dicembre 2006, n.296) Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (G.U. 16 maggio 2005, n. 93) L. 2/2009 (conversione decreto legge n. 185/2008 obbligatorietà della PEC per professionisti e aziende.) L. 69/2009 Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile

3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO Decreto Legge n. 185 del 29/11/2008 (Decreto anticrisi) I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali (L. 69/2009) entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (Art. 16 comma 7) Le amministrazioni pubbliche istituiscono una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (Art.16 comma8) le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo (Art. 16 comma 9) DPR 445/2000 Il documento informatico sottoscritto con firma digitale, redatto in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2 e per le pubbliche amministrazioni, anche di quelle di cui all'articolo 9, comma 4, soddisfa il requisito legale della forma scritta e ha efficacia probatoria ai sensi dell'articolo 2712 del Codice civile. L'apposizione o l'associazione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo (Art.23).

4 COS'E' LA PEC La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale al mittente viene fornita documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici. La PEC è nata con l'obiettivo di trasferire su digitale il concetto di Raccomandata con Ricevuta di Ritorno. Come mezzo di trasporto si è scelto di utilizzare l' che garantisce, oltre alla facilità di utilizzo e alla diffusione capillare sul territorio, una velocità di consegna non paragonabile alla posta tradizionale. Attraverso la PEC chi invia una ha la certezza dell'avvenuta (o mancata) consegna del proprio messaggio e dell eventuale documentazione allegata.

5 COS'E' LA PEC IN PRATICA l'utente finale vede la casella di PEC come una normale casella di posta Può utilizzare un qualsiasi client di posta (Thunderbird, Outlook, Outlook Express, Eudora,...) Può utilizzare la web mail Non ha bisogno di installare software Non ha bisogno di apparecchiature specifiche Per ogni spedizione il mittente riceve: Una ricevuta di accettazione (certifica l'istante di invio) Una ricevuta di avvenuta consegna (certifica l'istante di consegna a destinazione) Non è possibile utilizzare i destinatari in bcc /ccn (copia conoscenza nascosta)

6 COS'E' LA PEC: IL PROTOCOLLO

7 COS'E' LA PEC: IL PROTOCOLLO

8 COS'E' LA PEC: IL PROTOCOLLO 1. Il Mittente (titolare di una casella PEC) invia un messaggio al Destinatario (titolare di una casella PEC) 2. Il sistema del gestore effettua alcuni controlli sul messaggio ricevuto 3. Il Gestore del Mittente invia al Mittente una Ricevuta di Accettazione. La Ricevuta di Accettazione certifica data e ora dell invio del messaggio. 4. Il Gestore del Mittente inserisce il messaggio in una busta di trasporto e vi applica una Firma Digitale in modo da garantirne l integrità. Successivamente invia il messaggio al Gestore del Destinatario. 5. Il Gestore del Destinatario verifica l integrità del messaggio e lo consegna al Destinatario. 6. Una volta consegnato il messaggio al Destinatario il Gestore del Destinatario invia una Ricevuta di Consegna al Mittente. 7. La Ricevuta di Consegna certifica data e ora della consegna al Destinatario. E' fatto obbligo ai gestori di tenere traccia delle operazioni svolte, in un apposito log, per una durata di trenta mesi garantendone la riservatezza, la sicurezza, l integrità e l inalterabilità [art. 11, commi 2 e 3]

9 COS'E' LA PEC: Gestore: società di capitali o ente pubblico che fornisce/rivende il servizio di PEC. Deve essere iscritto nell'indice Pubblico dei Gestori PEC IGPEC (art. 14 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 ) %28PEC %29/Elenco_pubblico_dei_gestori/ CNIPA: esercita funzioni di controllo e vigilanza sull'operato dei gestori PEC attraverso la raccolta di dati, visite ispettive e test di interoperabilità. Il Centro Nazionale per l Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l attuazione delle politiche formulate, a nome del Governo dal Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, con la missione di contribuire alla creazione di valore per cittadini e imprese da parte della Pubblica Amministrazione, fornendo a questa supporto nell'uso innovativo dell'informatica e, più in generale, dell ICT (Information and Communication Technology) L attività di vigilanza e di controllo nei confronti dei gestori di Posta Elettronica Certificata (PEC) viene svolta dal CNIPA con le modalità indicate nella circolare 7 dicembre 2006, n. CNIPA/CR/51.

10 COS'E' LA PEC: VANTAGGI Valore legale Maggiore sicurezza della trasmissione delle informazioni rispetto alla tradizionale, identificazione del titolare Attestazione certificata di data e ora di accettazione e ricezione Sostituisce le raccomandate con ricevuta ed è più veloce Eliminazione della carta

11 COS'E' LA PEC: SVANTAGGI Protocollo non standard, seppur basato su architetture standard, esclusivamente italiano. Tende ad escludere dall'accesso a determinati servizi gli utenti non tecnologici E' una casella in più di posta elettronica da gestire (account, password, backup) E' generalmente onerosa per le aziende e i liberi professionisti (da pochi euro a euro p.a.) Nonostante gli obblighi di legge (senza sanzioni se non deontologiche per i L.P.) ha ancora una scarsa diffusione e una generalizzata difficoltà di comprensione da parte degli uffici pubblici. La posta elettronica certificata offre la garanzia della consegna del messaggio, ma non della sua lettura da parte del destinatario

12 COS'E' LA PEC: TABELLA COMPARATIVA

13 COS'E' LA PEC: CASI D'USO PRINCIPALI Invio fatture, ordini, contratti Convocazione assemblee, giunte e consigli Invio circolari e direttive Gestione ed assegnazione gare d'appalto Integrazione con prodotti gestionali, documentali, etc Comunicazioni aziende con i propri clienti Scambio informazioni tra i distributori ed i venditori di gas naturale (deliberazione n.294/06 dell'autorità per l'energia elettrica e il gas) Comunicazioni tra gli operatori finanziari e l'agenzia delle Entrate in ambito indagini finanziarie (provvedimento N e successive modifiche ed integrazioni) Banca: per risolvere il problema del phishing ha deciso di dotare ciascun correntista di una casella PEC Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Circ n. 10/2009: Procedura DURC Modalità di invio telematico (Documento Unico di Regolarità contributiva).

14 COS'E' LA PEC: CASI D'USO PRINCIPALI LA PEC e il PCT (Processo civile telematico) La diffusione sul territorio del PCT e' ancora limitata. Il processo civile telematico funziona tramite la CPECPT che e' una posta certificata con un circuito privato INCOMPATIBILE con la PEC e che NON COMUNICA con la PEC: questa casella DEVE essere fornita dai Punti di Accesso (i PDA) che gli ordini devono attrezzare per la gestione dei loro iscritti. Quindi la PEC e il PCT non hanno niente in comune: anche perche' il regolamento del PCT lo specifica chiaramente. Le disposizioni di cui al presente regolamento (PEC) non si applicano all'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo penale, nel processo amministrativo, nel processo tributario e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, per i quali restano ferme le specifiche disposizioni normative.

15 COS'E' LA PEC: UNA POSSIBILE ALTERNATIVA (?) La legge 69/2009, anche a seguito dell'apertura di un procedimento di infrazione alla normativa europea contro lo stato Italiano, ha aperto alla possibilità di utilizzare tecnologie alternativa ella PEC, a condizione che rispettino lo stesso livello di sicurezza e lo stesso grado di informazioni. CERTIFICATI S/MIME Con la sigla S/MIME (Secure Multipurpose Internet Mail Extensions) si va invece a specificare un formato basato sullo standard internazionale X.509v3, che si inserisce all'interno delle specifiche MIME. Questo tipo di certificato (che generalmente ha valenza annuale - attualmente le CA lo rilasciano fino a 5 anni) consente di autenticare e verificare l'integrità dei messaggi e ne garantisce il "non ripudio" mediante l'utilizzo della certificazione digitale. In più è anche in grado di proteggere il messaggio trasmesso sul Web mediante algoritmi di crittografia asimmetrica: una chiave (pubblica) viene inserita all'interno del certificato mentre un'altra, collegata ad essa, deve restare segretamente conservata con cura dall'utente (chiave privata). Non sono utilizzabili all'interno del circuito della PEC e non sono compatibili con esso. Non forniscono la certezza dell'invio e dell'avvenuto recapito. Avrebbero potuto, opportunamente integrati, essere utilizzati al posto della PEC, ma attualmente non sembrano esserci molte possibilità di far convivere i due sistemi. Certification Authority La Certification Authority è la figura preposta ad assolvere al compito di emettere i certificati e garantire l'identità dell'utente. E' un ente pubblico o privato che è abilitato, previa verifica dei dati del soggetto richiedente, al rilascio di un certificato digitale. All'interno di un certificato sono contenute le seguenti informazioni: nome e dati del possessore (nel caso non si tratti di una persona fisica ma di un server Web sarà indicato l'indirizzo internet e il nome della società titolare del dominio), data di scadenza della chiave pubblica, nome e firma digitale della Certification Authority che ha emesso il certificato.

16 IL GESTORE SCELTO DAL CNI: ARUBA Servizio base: Dimensione caselle 1 Gbyte Numero di invii illimitato Invio fino ad un massimo di 500 destinatari Dimensione massima messaggio 50 Mbyte (*) Caselle aperte alla ricezione di messaggi non certificati Accesso via client e via Web mail Interfaccia Web mail personalizzata con logo CNI Antivirus, Antispam

17 IL GESTORE SCELTO DAL CNI: ARUBA Servizi opzionali: Upgrade casella base: Pacchetti 1 GByte 3 GByte 5 GByte Archivio di sicurezza: Dimensione iniziale 3GB, Conservazione minimo 10 anni per tutta la durata del contratto con CNI Upgrade Archivio di sicurezza: Pacchetti 1 GByte 3 GByte 5 GByte Notifica SMS: Notifica nuovi messaggi PEC, Max 1 SMS / giorno Servizio di Newsletter: Nessun limite sulla dimensione del messaggio, Nessun limite sul numero dei destinatari

18 ATTIVAZIONE CASELLA PEC ARUBA / CNI

19 ATTIVAZIONE CASELLA PEC ARUBA / CNI

20 ATTIVAZIONE CASELLA PEC ARUBA / CNI

21 CONFIGURAZIONE CLIENT I parametri da utilizzare per la configurazione delle caselle di posta certificata ARUBA sono i seguenti: Server pop3 : pop3s.pec.aruba.it (connessione ssl; porta 995) Server smtp: smtps.pec.aruba.it* (connessione ssl; porta 465) Per il server della posta in uscita sarà necessario impostare 'Autenticazione del server necessaria' E inoltre possibile utilizzare il protocollo IMAP per poter configurare e utilizzare le caselle contemporaneamente da più postazioni. Il parametro da utilizzare è: Server imap: imaps.pec.aruba.it (connessione ssl, porta 993) ATTENZIONE!!! Perchè la casella possa ricevere ed inviare correttamente i messaggi, sarà necessario selezionare sulle Impostazioni Avanzate dell account sul proprio Client di posta l'opzione 'Il server necessita di una connessione protetta' sia per quanto riguarda il pop3 che per l'smtp. Inoltre dovrà essere modificato il numero delle porte come indicato precedentemente.

22 CONFIGURAZIONE CLIENT OUTLOOK

23 CONFIGURAZIONE CLIENT OUTLOOK

24 CONFIGURAZIONE CLIENT OUTLOOK EXPRESS

25 CONFIGURAZIONE CLIENT Mozilla Thunderbird

26 UTILIZZO PEC CLIENT Invio di un messaggio da PEC a PEC

27 UTILIZZO PEC CLIENT Invio di un messaggio da PEC a PEC

28 UTILIZZO PEC CLIENT Invio di un messaggio da PEC a

29 UTILIZZO PEC CLIENT Invio di un messaggio da PEC a

30 CONFIGURAZIONE ACCESSO WEB

31 CONFIGURAZIONE ACCESSO WEB

32 CONFIGURAZIONE ACCESSO WEB

33 CONFIGURAZIONE ACCESSO WEB

34 CONFIGURAZIONE ACCESSO WEB

35 UTILIZZO PEC ACCESSO WEB

36 UTILIZZO PEC ACCESSO WEB

37 UTILIZZO PEC ACCESSO WEB

38 FIRMA ELETTRONICA E DIGITALE Il processo legislativo (italiano ed europeo - Direttiva Europea 1999/93/CE ) ha fornito delle indicazioni sulle tecnologie da impiegare per ottenere firme digitali che possano ritenersi equivalenti a quelle autografe. La struttura normativa dettata dal legislatore comunitario ha introdotto differenti sottoscrizioni o, più correttamente, differenti livelli di sottoscrizione. Nel linguaggio corrente, quindi, hanno iniziato a essere utilizzati i termini firma debole e firma forte. FIRMA ELETTRONICA: L insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica FIRMA FORTE: è basata su un sistema a chiavi crittografiche asimmetriche, utilizza un certificato digitale con particolari caratteristiche, rilasciato da un soggetto con specifiche capacità professionali garantite dallo Stato e viene creata mediante un dispositivo con elevate caratteristiche di sicurezza che in genere è una smart card. FIRMA LEGGERA: tutto ciò che non risponde anche in minima parte a quanto appena descritto, ma è compatibile con la definizione giuridica di firma elettronica (password, PIN, digitalizzazione della firma autografa, tecniche biometriche, ecc.). L efficacia giuridica delle due firme è diversa. La firma digitale è equivalente a una sottoscrizione autografa. Le altre potrebbero non esserlo: vengono valutate in fase di giudizio in base a caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza.

39 FIRMA ELETTRONICA E DIGITALE Un tipico schema di firma digitale consiste di tre algoritmi: 1. un algoritmo per la generazione della chiave G che produce una coppia di chiavi (PK, SK). PK è la chiave pubblica di verifica della firma (Public Key) mentre SK è la chiave privata (Secret Key) posseduta dal firmatario, utilizzata per firmare il documento. 2. un algoritmo di firma S che, presi in input un messaggio m ed una chiave privata SK produce una firma σ. 3. un algoritmo di verifica V che, presi in input il messaggio m, la chiave pubblica PK e una firma σ, accetta o rifiuta la firma.

40 FIRMA ELETTRONICA E DIGITALE Differenze tra firma digitale e firma convenzionale

41 FIRMA ELETTRONICA E DIGITALE La firma digitale è utile nel momento in cui è necessario sottoscrivere una dichiarazione ottenendo la garanzia di integrità dei dati oggetto della sottoscrizione e di autenticità delle informazioni relative al sottoscrittore. Non è corretto il suo utilizzo come sistema di identificazione in rete, per il quale esistono strumenti quali la carta d identità elettronica e le carte di accesso ai servizi (CNS CRS). La Carta Regionale dei Servizi della Regione Lombardia Può essere utilizzata per entrambi gli scopi (identificazione e firma). ESEMPI Tutti gli adempimenti da effettuarsi verso le amministrazioni che richiedono la sottoscrizione di una volontà: denunce, dichiarazioni di cambi di residenza, di domicilio, richieste di contributi, di esenzioni a pagamenti a causa del reddito o di altre condizioni particolari, ricorsi. Fra privati può trovare impiego nella sottoscrizione di contratti, verbali di riunioni, ordini di acquisto, risposte a bandi di gara. La firma digitale trova già da tempo applicazione nel protocollo informatico, nella procedura di archiviazione documentale, nel mandato informatico di pagamento, nei servizi camerali, nelle procedure telematiche d acquisto.

42 FIRMA ELETTRONICA E DIGITALE La validità della firma digitale nel tempo Il certificato del titolare (l elemento che consente di ricondurre le chiavi crittografiche usate ad una persona fisica) ha un periodo di validità, ma può anche essere revocato o sospeso prima della naturale scadenza. La revoca e la sospensione sopravviene in diversi casi, quali la sottrazione o lo smarrimento del dispositivo di firma, quando le informazioni contenute nel certificato non sono più corrette (Tizio dal certificato risulta amministratore unico di tale società, lasciando la società il certificato dovrà essere revocato). E' necessario riuscire a collocare nel tempo, in modo opponibile ai terzi, l esistenza della firma del documento in questione in modo da poter dimostrare che la stessa è stata prodotta in un momento in cui il relativo certificato era ancora valido. Per far ciò basta utilizzare il servizio di marcatura temporale tramite il quale si può associare ad un documento informatico una sorta di etichetta elettronica già sottoscritto, allo scopo di dimostrare che tale documento recante una data firma esisteva in un ben preciso momento. Il riferimento temporale opponibile ai terzi può essere ottenuto anche attraverso l utilizzo della posta elettronica certificata, della segnatura di protocollo e attraverso la procedura di conservazione documentale

43 FIRMA ELETTRONICA E DIGITALE I FORMATI DELLA FIRMA DIGITALE Attualmente il nostro ordinamento prevede l utilizzo di tre formati per produrre file firmati digitalmente: firma digitale in formato pkcs#7 (.p7m ) è quello che le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate ad accettare. E il formato disponibile fin dall anno firma digitale in formato PDF Formato sviluppato da Adobe, ma reso disponibile al pubblico con licenza open. Recentemente è divenuto standard internazionale. firma digitale in formato XML Utilizzata per ora soprattutto in ambienti bancari per la gestione dei flussi documentali

44 FIRMA ELETTRONICA E DIGITALE OTTENERE LA FIRMA DIGITALE Per ottenere un dispositivo di firma digitale è necessario incontrarsi personalmente con il certificatore, o suo incaricato, che avrà l obbligo di richiedere un documento di riconoscimento in corso di validità per verificare l identità del richiedente. In caso contrario si verificherebbe una grave violazione dei requisiti operativi inerenti la sicurezza da segnalare rapidamente al CNIPA che, in qualità di ente governativo preposto alla vigilanza, potrà intraprendere le azioni del caso. Firma digitale di un documento in formato pkcs#7 La firma digitale di un singolo documento è operativamente dipendente dal software di firma di cui si dispone. E' necessario disporre di un personal computer al quale preventivamente abbiamo collegato il lettore/scrittore di smart card in base alle indicazioni del fornitore. Dopo aver attivato il software di firma ci verrà richiesto di selezionare il documento da sottoscrivere e di inserire la smart card nel lettore. All attivazione del processo di firma sarà chiesto l inserimento del codice PIN della smart card (o token usb) e dopo qualche secondo potremo salvare un file sottoscritto e pronto per essere utilizzato. I

45 FIRMA ELETTRONICA E DIGITALE Come puo' capitare un errore di firma? Varie CA pubblicano sw per la firma che non informano gli utenti su cosa stanno facendo: questo perché il sw era stato realizzato, inizialmente, per il mercato americano per poi essere adattato a quello italiano che, però, richiede requisiti diversi; dal momento che i certificati sono praticamente identici è possibile che un qualsiasi utente, non informato correttamente, apponga su un documento una firma utilizzando il certificato errato, cioè quello di autenticazione, rendendo il documento non a valore legale. Alcuni di questi sw, peraltro, non effettuando le opportune verifiche a posteriori (dopo la firma) non segnalano nemmeno il tipo di firma apposta su un file in verifica. Il problema per ora è limitato, in quanto, il sw più diffuso presso gli utenti è Dike (il sw di Info-Cert) che è uno strumento per firma/verifica che rispetta i requisiti di legge e norme italiane. (Estratto da un articolo del 2008 di Diego Zanga su Punto Informatico:

46 FIRMA ELETTRONICA E DIGITALE CARTA REGIONALE SERVIZI

47 FIRMA ELETTRONICA E DIGITALE CARTA REGIONALE SERVIZI La firma elettronica apposta con la CRS/CNS è quindi un valido strumento, gratuito per tutti i cittadini, che può essere utilizzato dalle Pubbliche Amministrazioni in determinati contesti quali, ad esempio, sessioni in cui il cittadino si possa autenticare con la CRS/CNS e inviare istanze firmate alle Pubbliche Amministrazioni stesse (es. richiesta della Dote Scuola inoltrata alla Regione Lombardia). L aggiunta del certificato di firma digitale a bordo della CRS/CNS Lombardia Informatica, come richiesto dalle Regole Tecniche, ha predisposto un servizio di sblocco, esposto in Internet, a disposizione di qualunque Certificatore accreditato dal CNIPA per consentire a questi di installare la Firma Digitale nell area di memoria dedicata. L elenco pubblico dei Certificatori, previsto dall articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004, è mantenuto e reso disponibile dal CNIPA attraverso la rete Internet, ai sensi dell'articolo 29, comma 6 del citato decreto legislativo. Al momento, l unico Certificatore Accreditato che ha predisposto un servizio per l installazione della Firma Digitale sulla CRS è Infocert (già Infocamere), per conto del Sistema Camerale.

48 FIRMA ELETTRONICA E DIGITALE CARTA REGIONALE SERVIZI CRS MANAGER Per scaricare il sofware CRS Manager, che consente di firmare documenti e verificare documenti firmati, è sufficiente collegarsi alla pagina internet: E' necessario scaricare ed installare prima il software CRS (che consente l'accesso ai dati presenti sulla carta regionale dei servizi tramite un lettore di carte compatibile, quindi il software CRS Manager. Sono disponibili versioni per Windows, Mac e Linux, anche se solo la versione per Windows è completa di tutte le funzionalità.

49 FIRMA ELETTRONICA E DIGITALE CARTA REGIONALE SERVIZI CRS MANAGER

50 FIRMA ELETTRONICA E DIGITALE CARTA REGIONALE SERVIZI CRS MANAGER

51 FIRMA ELETTRONICA E DIGITALE CARTA REGIONALE SERVIZI CRS MANAGER

52 FAQ Frequently Asked Questions Negli studi associati quante caselle PEC servono? La legge 2/09 prevede che ogni professionista ed ogni azienda si dotino di caselle di PEC. Pertanto In uno studio associato ogni professionista deve dotarsi della sua casella personale di PEC, ad esempio utilizzando quella fornita gratuitamente tramite dal CNI tramite l'ordine di appartenenza, mentre lo studio, inteso come persona giuridica, deve dotarsi di un'ulteriore casella di PEC entro la fine di novembre Gli indirizzi di PEC verranno resi pubblici? No. Gli indirizzi di PEC degli iscritti agli albi non saranno resi pubblici, ma inseriti in un elenco ad uso riservato delle pubbliche amministrazioni (rete SPC). In pratica solo le pubbliche amministrazioni potranno utilizzare liberamente l'indirizzo PEC dell'iscritto, mentre tutti gli altri dovranno farne esplicita richiesta al titolare. Inviando un messaggio di PEC il gestore garantisce l'inalterabilità del contenuto? No. Il gestore garantisce l'inalterabilità solo nella trasmissione di ciò che lui ha inviato al gestore del destinatario, ma non garantisce l'inalterabilità del contenuto fra il mittente e il gestore stesso. Per ottenere la certezza, con validità legale, è necessaro far uso della firma digitale. L'elenco telematico delle PEC deve essere predisposto singolarmente da ogni ordine provinciale? L'obbligo è in capo agli ordini provinciali, ma le PA si sono già rese conto che è necessario fare qualche cosa di diverso e cioè creare un'apposita rete per questa forma di comunicazione. Il CNI per ora ha consigliato gli ordini di non attivarsi ancora e di attendere istruzioni per una soluzione condivisa. Gli iscritti all'ordine non liberi professionisti possono usare la casella di PEC fornita dal CNI per qualsiasi uso? In caso di cancellazione dall'albo, possono continuare ad utilizzarla? Non vi sono limiti all'utilizzo a fini personali dall'indirizzo di PEC fornito dal CNI. In caso di cancellazione dall'albo, però, la casella verrà chiusa automaticamente.

53 LINK UTILI ARUBA Pannello gestione mail PEC: Accesso webmail PEC: Manuale operativo servizio PEC: Supporto tecnico: Guide filmate configurazione: Casella di mail per supporto alla PEC: DigitPA (ex CNIPA) Documentazione sulla PEC: Guida sulla firma digitale: (PEC) Comitato nazionale ingegneria dell'informazione FAQ: Regione Lombardia Carta regionale dei servizi: Notifiche preliminari di inizio cantiere: Processo Civile Telematico: Blog sul PCT:

54 LINK UTILI Altre risorse: e Tributi/

55 RINGRAZIAMENTI Ing. Marina Domenichelli Ing. Carmelo Russo Ing. Mario G. Palamara Dott. Stefano Besseghini Presidente della Commissione Ingegneria dell'informazione Ordine di MB Componente Commissione Ingegneria dell'informazione Ordine di MB e delegato CNII Componente Commissione Ingegneria dell'informazione Ordine di MB Amministratore delegato Politec Valtellina

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