CITTA DI COLOGNO MONZESE PROVINCIA DI MILANO SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE

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1 CITTA DI COLOGNO MONZESE PROVINCIA DI MILANO Allegato 2 SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE Con la presente privata scrittura, redatta in triplice copia, il Comune di Cologno Monzese - codice fiscale P.I con sede in Cologno Monzese, via Mazzini 9, rappresentato dal Dirigente D Area... Dr...., nat... a... il.. che agisce in forza dell art comma 3 - lettera c) del D.Lgs n 267 del , dell art. 31 dello statuto Comunale e dell art. 12 del regolamento dei contratti nonché in esecuzione della determinazione dirigenziale n 550 del 09/06/2011, d ora innanzi indicato come Locatore. concede in locazione ad uso commerciale Al/alla sig./sig.ra/all impresa/alla soc. (dati anagrafici, codice fiscale e residenza, oppure denominazione o ragione sociale, dati del titolare o legale rappresentante, sede, codice fiscale e partita IVA), d ora innanzi indicata come Conduttore che accetta l unità immobiliare sita al piano terra, composta da ampio locale, bagno, antibagno e balcone con annesso pertinenz iale vano di cantina al piano interrato del complesso condominiale di via Toscana n. 15 e 17, Cologno Monzese - individuata in catasto urbano al foglio 6, mappale 295, subalterno 4, di mq 73 di superficie lorda complessiva. Art. 1 - Durata della locazione La durata del contratto è stabilita in anni 6 (sei) con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione. Il contratto si intende tacitamente rinnovato per un periodo di ulteriori anni 6 (sei) e più precisamente dal al... qualora non venga data da una delle parti disdetta a mezzo lettera raccomandata a.r. spedita almeno 12 mesi prima della scadenza della locazione, fatta in ogni caso salva la possibilità per il Locatore di recedere dal contratto entro la prima scadenza per i motivi di cui agli artt. 28 e 29 della legge 392/78. Art. 2 - Canone Il canone annuo di locazione è stabilito in.. (euro.. ). Il conduttore si obbliga a corrispondere il canone come sopra stabilito mediante versamento sul conto corrente postale del Comune n , o mediante bonifico bancario a favore del c/c bancario del Comune n , presso Banca Carige, Agenzia n.373 di Cologno Monzese, via Indipendenza 22, Codice IBAN IT 83 Y , in n. 4 (quattro) rate trimestrali anticipate, scadenti il.., il.., il ed il....; Il costo delle spese di manutenzione ordinaria e di gestione e dei servizi comuni nella misura e con le modalità stabilite dal successivo art. 8 saranno a carico del conduttore e pagate con le modalità stabilite dall art. 8 stesso. Art. 3 - Aggiornamento canone Il canone sarà aggiornato automaticamente ogni anno nella misura del 75 per cento della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'istat per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi rispetto al mese precedente quello di inizio contratto, anche in assenza di esplicita richiesta del locatore. Gli aggiornamenti del canone sono dovuti dall inizio di ciascuna annualità, anche se la richiesta di pagamento viene formulata successivamente all inizio della stessa. Art.4 - Recesso anticipato dal contratto per gravi motivi E riconosciuta al conduttore la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto per gravi motivi, ai sensi dell art. 27, 8 comma della legge 392/78, in qualsiasi momento, previo avviso fatto pervenire al locatore mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

2 Ai fini di quanto previsto dal citato art.27, 8 comma della legge 392/78, si dichiara che motivo di recesso a titolo esemplificativo e non limitativo potrà essere il diniego delle autorizzazioni o concessioni richieste dalle vigenti leggi ai fini dello svolgimento delle attività del conduttore. Art. 5 - Destinazione dell unità locata e divieto di cessione e di sublocazione La locazione é ad uso esclusivo commerciale ed ogni altra destinazione é tassativamente vietata. E altresì vietato al conduttore di sublocare o di cedere tutti o parte dei locali, anche gratuitamente, senza permesso scritto del locatore. La violazione di detti patti comporterà la risoluzione del contratto a semplice richiesta del locatore. Art. 6 - Tipologia dell attività svolta nell immobile diritto di prelazione a) Tipologia dell attività del conduttore Il conduttore dichiara che l'immobile oggetto del presente contratto verrà utilizzato per lo svolgimento di attività che comporta contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori; la dichiarazione qui espressa assorbe tutto il contenuto e le conseguenze degli artt.34 e 35 della L. 392/78. Il conduttore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara espressamente di rinunciare ad ogni indennità di avviamento all atto della cessazione del rapporto, indipendentemente dalla causa di cessazione e dell attività svolta. b) Diritto di prelazione del conduttore Le parti convengono di escludere il diritto di prelazione di cui all art. 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in quanto, trattandosi di bene immobile di proprietà di ente pubblico, lo stesso, in caso di alienazione, deve osservare le procedure di legge ad evidenza pubblica. Art.7 - Risoluzione ipso iure - morosità Il mancato o parziale pagamento entro i termini contrattuali e le modalità di legge anche di una sola rata di canone d'affitto o delle quote per gli oneri accessori, come pure la mutata destinazione dell'uso dei locali o la cessione degli stessi, produrranno ipso iure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del conduttore ai sensi dell'art.1456 c.c. Anche ove il locatore non si avvalga della facoltà concessagli dalla predetta clausola risolutiva, il ritardato pagamento della pigione darà luogo alla corresponsione di un interesse in ragione d'anno che viene fissato in misura pari a quello legale. Detto interesse potrà essere applicato automaticamente dal locatore sul primo avviso di pagamento delle rate di canone e spese utile, successivo al ritardato pagamento da parte del conduttore, senza che il locatore stesso sia tenuto ad espletare alcuna procedura preventiva di messa in mora. Art. 8 - Determinazione delle spese accessorie Il complesso edilizio in cui è inserito l immobile locato comprende alcune parti comuni a tutte le unità immobiliari. Il conduttore sarà pertanto tenuto a rimborsare al locatore il costo dei servizi comuni e della manutenzione ordinaria delle parti comuni in misura pari alla quota millesimale dell immobile locato. Gli importi dovuti dal conduttore potranno essere richiesti periodicamente dal locatore, in coincidenza con l invio degli avvisi di pagamento per le rate ordinarie di canone, dopo che egli avrà sostenuto il relativo pagamento. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, in ordine alla suddivisione delle spese inerenti le parti comuni fra locatore e conduttore, le parti contraenti si atterranno a quanto previsto dal Regolamento Condominiale e in generale alle consuetudini e agli accordi esistenti fra le organizzazioni maggiormente rappresentative della Proprietà e dell'inquilinato. Sono inoltre naturalmente a carico del conduttore le spese per i servizi privati di energia elettrica, acqua, telefono, gas e la tassa comunale sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per tutto il periodo della locazione, nonché tutte le altre spese di natura privata che il conduttore dovrà sostenere nel corso della locazione.

3 Art. 9 -Stato dei locali ed opere a) Agibilità dei locali Il conduttore è completamente responsabile dell utilizzo degli immobili dal momento della consegna delle chiavi, che avverrà con la sottoscrizione del presente contratto. Il locatore consegna la certificazione energetica dell immobile e dichiara la conformità dei locali ai dati catastali. b) Accettazione dei locali Il conduttore dichiara di accettare i locali e gli impianti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna avvenuta in data..,considerandoli di proprio gradimento e ritenendoli adatti al proprio uso, in buono stato di manutenzione ed esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi vi svolge attività, senza nulla pretendere dal locatore per lavori di sistemazione dell'immobile stesso. Per l U.I. in argomento è stato rilasciato il certificato di agibilità in data 27/04/2010. c) Autorizzazioni allo svolgimento dell attività del conduttore Il conduttore dichiara espressamente di farsi carico integralmente, sotto il profilo sia giuridico che economico, dell onere di ottenere le necessarie autorizzazioni amministrative/sanitarie e quant altro dovuto per legge per l utilizzo dell unità locata conformemente alla specifica destinazione commerciale prescelta con particolare riguardo per l eventuale attestazione dell agibilità per luogo di lavoro, anche nel caso in cui si rendessero necessarie a tal fine opere murarie e consimili per l adattabilità degli spazi locati agli standard di legge richiesti dalle specifiche normative vigenti; con la sottoscrizione del presente atto il conduttore accetta espressamente tale condizione. In conseguenza di ciò il conduttore dichiara espressamente che, nel caso in cui i locali oggetto della locazione non dovessero comunque poter soddisfare i requisiti necessari per poter ospitare l attività prevista, la locazione si considererà automaticamente risolta a far data dal diniego delle autorità competenti, senza che il locatore sia tenuto ad alcun indennizzo nei confronti del conduttore stesso, che a sua volta sarà vincolato al pagamento del canone e degli oneri accessori fino alla stessa data, a decorrere dalla quale sarà contestualmente tenuto alla riconsegna dei locali (in caso di ritardata riconsegna dell immobile permarrà l obbligo di pagamento del canone o della indennità per occupazione senza titolo). d) Adeguamenti, addizioni, migliorie, riparazioni Qualsiasi eventuale addizione o adeguamento determinati, inoltre, dalle necessità produttive del conduttore o da modifiche legislative che dovessero intervenire durante lo svolgimento del contratto resteranno a totale carico del conduttore stesso sia sotto il profilo economico che sotto quello della responsabilità giuridica. E comunque in facoltà del locatore pretendere la restituzione dei locali nel ripristino stato a spese dell'inquilino. Nel caso si rendessero necessarie opere murarie richieste da autorità pubbliche, queste si intendono sin d'ora autorizzate dal locatore sempre che siano eseguite in modo da non pregiudicare la sicurezza statica, il decoro e la funzionalità dell'immobile, con onere per il conduttore di ottenere le necessarie autorizzazioni o concessioni edilizie ed obbligo di rimuovere le opere alla fine della locazione, ripristinando l'immobile come consegnato all'inizio della locazione medesima, salvo diverso accordo scritto con la proprietà dei locali. Ugualmente, qualsiasi opera edilizia non richiesta da autorità pubbliche per lo svolgimento dell'attività svolta dal conduttore, ma derivante solo dalla volontà di adeguamento dei locali per questioni estetiche o funzionali, dovrà essere preventivamente e per iscritto approvata dal locatore, che, salvo diverso accordo scritto, avrà la facoltà di richiedere la rimessa in pristino dei locali. Le riparazioni di cui agli artt.1576 e 1609 Codice Civile sono a carico del conduttore. Il locatore potrà eseguire riparazioni che abbiano carattere di urgenza senza corrispondere alcun indennizzo al conduttore, anche se questi per effetto di esse subisca incomodi per oltre 20 gg. derogandosi così espressamente dal disposto dell'art.1584 Codice Civile. e) Inagibilità/inidoneità sopravvenute dei locali Ove nel corso della locazione venga dichiarata l inagibilità o inidoneità all uso contrattuale di tutti o parte dei locali, il locatore, per l eventuale conseguente risoluzione del contratto, dovrà solo restituire la parte del canone anticipatagli, proporzionale al mancato godimento, escluso ogni altro compenso o ragione di danni, anche nell ipotesi del 2 capoverso dell art Codice Civile.

4 Art Responsabilità di Parte conduttrice a) Custodia dell unità locata Il conduttore è costituito custode della cosa locata; egli esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti che potessero provenirgli dal fatto colposo o doloso di altri inquilini, dal custode o da terzi, e segnatamente per furti. b) Responsabilità generali del conduttore Il conduttore è direttamente responsabile verso il locatore ed i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento d'acqua, fughe di gas ecc. e da ogni altro abuso e trascuratezza nell'uso della cosa locata. c) Norme di buon vicinato Il conduttore si impegna inoltre al pieno rispetto delle disposizioni emanate dall amministrazione del complesso edilizio per l utilizzo delle parti di uso comune e per il mantenimento del decoro dell edificio e della tranquillità di coloro che vi prestano attività e si impegna all osservanza del regolamento condominiale che viene consegnato con la sottoscrizione del presente contratto e che ne costituisce parte integrante ed espressamente il conduttore dichiara con la sottoscrizione di accertare il relativo contenuto; il conduttore si impegna altresì a mantenere con i vicini buoni rapporti evitando di recare loro disturbo con animali e/o con qualsiasi attività che possa immettere nella proprietà e/o nel possesso altrui odori e/o rumori molesti. d)interruzione dei servizi Il locatore è esonerato da responsabilità in caso di interruzione dei servizi comuni e privati per cause indipendenti dalla sua volontà. Art Deposito Cauzionale Ad ulteriore garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto il conduttore presta fidejussione a mezzo di primario istituto di credito. La banca dovrà costituirsi fideiussore per tutta la durata del presente contratto ed eventuali rinnovazion i. Per durata del contratto si intende non semplicemente quella formalmente convenuta, ma quella effettiva in riferimento naturalmente sia ai possibili taciti rinnovi, sia all eventuale permanenza del conduttore nell unità in assenza di titolo, sia al diritto del conduttore di recedere anticipatamente. La banca dovrà impegnarsi solidalmente e senza condizioni per le obbligazioni assunte con il presente contratto dalla società.... ed in particolare per il pagamento del canone, indicizzato nel modo indicato nel contratto, per il pagamento di eventuali oneri accessori, di interessi per ritardati pagamenti e di indennità di occupazione, nonché per il risarcimento di eventuali danni all unità locata, e comunque entro un importo complessivo di. (Euro.. ). Il locatore consentirà lo svincolo della fidejussione mediante formale comunicazione scritta, ad avvenuta riconsegna dell unità locata, e dopo aver accertato l insussistenza di qualsiasi inadempimento e/o danno. Art Imposta di Registro Le spese di registrazione e di bollo del presente contratto e delle sue eventuali rinnovazioni sono a carico di entrambi i contraenti, nella misura del 50%. Art Conduttore Moroso Nessuna azione potrà essere intentata dal conduttore moroso; tale clausola viene ritenuta dalle parti condizione essenziale per la stipulazione del presente contratto. Art.14 - Rinvio Per quanto non previsto o indicato dal presente contratto, dal relativo allegato, si farà riferimento alla normativa vigente. Art Foro competente e domicilio delle parti contraenti Per qualunque contestazione che potesse sorgere nell'esecuzione del presente contratto il Foro competente sarà quello del Comune in cui è ubicato l'immobile ; o comunque quello territorialmente competente.

5 A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi ed ai fini della competenza giudiziaria, il conduttore dichiara di essere domiciliato nei locali a lui affittati, il locatore dichiara di essere domiciliato presso la propria sede legale; egli si impegna pertanto a comunicare al conduttore per iscritto qualsiasi variazione della sede stessa. Art Privacy Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di locazione (d.lgs. 196/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni). Cologno Monzese, IL LOCATORE IL CONDUTTORE A norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le parti dichiarano di avere letto attentamente ogni clausola del presente contratto e di accettare e sottoscrivere lo stesso con piena consapevolezza senza eccezione alcuna ed in particolare 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1,3,14,1,5,16,17. La parte conduttrice in particolare dichiara aver preso conoscenza della proposta di contratto predisposta dalla parte locatrice con congruo anticipo sulla data di stipula del presente contratto che è frutto del contributo delle parti. Cologno Monzese, IL LOCATORE IL CONDUTTORE

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