REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E IN MATERIA DI SERVIZI FUNERARI

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1 COMUNE DI MONZUNO Provincia di Bologna REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E IN MATERIA DI SERVIZI FUNERARI Approvato con Delibera di Consiglio Comunale N 105 del 29/11/2013

2 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE Articolo 1 Oggetto del Regolamento Articolo 2 - Competenze Articolo 3 - Atti a disposizione del pubblico Articolo 4 Servizi gratuiti e a pagamento TITOLO II POLIZIA MORTUARIA Articolo 5 Adempimenti conseguenti il decesso Articolo 6 Osservazione delle salme Articolo 7 Autorizzazione ad operazioni cimiteriali o di cremazione Articolo 8 Autorizzazione al trasporto funebre TITOLO III ATTIVITÀ NECROSCOPICA Articolo 9 Trasporti funebri e fornitura gratuita del feretro TITOLO IV ATTIVITÀ FUNEBRE E SALA DEL COMMIATO Articolo 10 Caratteristiche, verifica e chiusura feretri Articolo 11 Attività funebre, controllo e sospensioni Articolo 12 Sale del commiato TITOLO V ATTIVITÀ CIMITERIALE Articolo 13 Elenco cimiteri Articolo 14 Disposizioni generali e di comportamento nelle aree cimiteriali Articolo 15 Reparti speciali Articolo 16 Ammissione nei cimiteri comunali Articolo 17 Piano Regolatore Cimiteriale Articolo 18 Inumazioni Articolo 19 Cippi, lapidi e copritomba Articolo 20 Tumulazioni Articolo 21 Tumulazioni provvisorie Articolo 22 Esumazioni Articolo 23 Estumulazioni Articolo 24 Traslazioni Articolo 25 Trattamento di oggetti preziosi e materiali ornamentali a seguito delle operazioni cimiteriali Articolo 26 Cremazione Articolo 27 Dispersione di ceneri Articolo 28 Affidamento personale di ceneri Articolo 29 Fiori e materiali ornamentali TITOLO VI CONCESSIONI Articolo 30 Concessioni di loculi e ossari Articolo 31 Sepolture private Articolo 31 bis - Concessione di aree per sepolture private Articolo 32 Tipologia, concessione e durata delle sepolture private Articolo 33 Disciplina del diritto di sepoltura nelle sepolture private Articolo 34 Progettazione, costruzione e manutenzione di sepolture private Articolo 35 Rinuncia a concessione cimiteriale Articolo 36 Revoca di concessione cimiteriale Articolo 37 Decadenza di concessione cimiteriale Articolo 38 Estinzione di concessione per sepoltura privata TITOLO VII LAVORI NEI CIMITERI Articolo 39 Lavori nei cimiteri Orari e divieti

3 TITOLO VIII ILLUMINAZIONE VOTIVA Articolo 40 Illuminazione votiva TITOLO IX NORME TRANSITORIE E FINALI Articolo 41 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini benemeriti Articolo 42 Disposizioni di sanatoria di situazioni pregresse Articolo 43 Sanzioni e competenze alla loro irrogazione Articolo 44 Soppressione norme incompatibili

4 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento, nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 1265/1934, al Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990 ed alla Legge Regionale 19/2004 Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria e successive modificazioni e integrazioni, ha per oggetto i servizi necroscopici, funebri, cimiteriali e di polizia mortuaria. 2. Restano esclusi dall ambito del presente Regolamento, se non in quanto richiamati dallo stesso, gli adempimenti legati alle dichiarazioni di morte, alla redazione degli atti di morte e alle autorizzazioni dell ufficiale di stato civile a inumazione e tumulazione, di cui agli articoli del DPR 396/2000 e successive modifiche e integrazioni. Articolo 2 Competenze 1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. In base al Regolamento degli Uffici e dei Servizi, la Giunta può delegare ad una delle Aree le funzioni di polizia mortuaria. 2. Spettano all Area Tecnica o altra Area incaricata della gestione del Patrimonio, in base al Regolamento degli Uffici e dei Servizi : la gestione dei servizi necroscopici e cimiteriali; l autorizzazione e la vigilanza sull attività funebre; la promozione di strutture per il commiato e la vigilanza sulle stesse; la definizione e l attuazione dei piani cimiteriali comunali; la manutenzione e la custodia dei cimiteri e dei crematori; la concessione, la costruzione diretta o la vigilanza sulla costruzione da parte di terzi e la gestione urbanistica delle sepolture private. Spetta inoltre all Area Tecnica, o altra Area incaricata della gestione dello Sportello Unico Attività Produttive, con la necessaria collaborazione di chi esercita le funzioni di polizia mortuaria comunale, la gestione del controllo sull attività funebre esercitata da privati e sul divieto di intermediazione. 3. Spettano all Area incaricata delle concessioni cimiteriali, in base al Regolamento degli Uffici e dei Servizi: la stipula delle concessioni per le sepolture in loculi e ossari e la gestione dei relativi proventi; la gestione delle inumazioni, salvo lo svolgimento materiale del servizio; la gestione dei registri di inumazione, tumulazione e cremazione, del catasto cimiteriale (inteso come corretta registrazione sulla mappa del cimitero delle operazioni effettuate e delle posizioni occupate e libere) e degli adempimenti connessi; l attivazione dei servizi cimiteriali, in accordo con l Area Tecnica o altra Area incaricata della gestione del Patrimonio; la definizione dei piani di esumazione ed estumulazione ordinaria e l attivazione di esumazioni ed estumulazioni straordinarie, sulla base delle indicazioni di bilancio fornite dall Area di cui al punto 2.

5 4. Le competenze affidate dal DPR 285/1990 al Coordinatore Sanitario della U.S.L. sono svolte da struttura a ciò delegata con proprio atto dalla Regione. Articolo 3 Atti a disposizione del pubblico 1.Presso gli Uffici del Comune sono tenuti, su supporto cartaceo e informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni: il registro delle sepolture di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990; l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione; la planimetria dei cimiteri, con indicazione delle tombe e dei campi a terra disponibili; il presente Regolamento; ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico. 2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nel cimitero, e a disposizione negli Uffici comunali: l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri, la disciplina di ingresso ed i divieti speciali; l'ultimo elenco disponibile delle concessioni cimiteriali in scadenza; l avviso relativo alle operazioni di esumazione di cui all art. 22. Articolo 4 Servizi gratuiti e a pagamento 1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati come gratuiti dalla legge, o specificati dal regolamento. Tra essi sono ricompresi in particolare: a. il recupero delle salme incidentate o decedute in luogo pubblico o nella pubblica via e relativo trasporto; b. il trasporto di salma di persona in stato di indigenza o di abbandono; c. il trasporto di salma richiesto dal medico in base ai casi di cui all art. 8, commi 1 e 2, ad eccezione del caso in cui il trasporto avvenga su richiesta dei familiari; d. la deposizione delle ossa in ossario comune; e. la deposizione delle ceneri in cinerario comune; f. il feretro per le salme di persone il cui trasporto avvenga con le norme di cui all'art. 16, lettera B, del D.P.R. 285/1990, purché destinate all'inumazione in campo comune od alla cremazione; g. le esumazioni ed estumulazioni ordinarie, salvo quanto previsto dall art. 22 in materia di esumazioni ed estumulazioni ordinarie effettuate su richiesta al di fuori di piani massivi. 3. Tutti gli altri servizi, così come le concessioni cimiteriali, sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale. Le tariffe si basano sui seguenti principi: copertura totale, almeno tendenzialmente, dei costi dei servizi cimiteriali sostenuti dal Comune; possibilità di distinzione nelle tariffe delle concessioni cimiteriali in base al cimitero, alla fila del loculo o dell ossario, alla residenza del defunto al momento del decesso; possibilità di imputazione al titolare di sepoltura privata dell intero onere delle opere murarie relative a operazioni effettuate sulle stesse, qualora non effettuate in economia. Laddove non diversamente disposto, la tariffa deve essere pagata contestualmente alla richiesta dell operazione cimiteriale alla quale si applica, o comunque entro 15 giorni consecutivi da tale data

6 di richiesta; in difetto il Comune può procedere ad esecuzione coattiva. 4. L Amministrazione Comunale, con Deliberazione della Giunta può istituire il servizio a domanda individuale di manutenzione ordinaria delle tombe (di famiglia, loculi o sepolture a terra) per le persone con specifici requisiti relativi all assenza di eredi o persone in grado di accudire alle loro sepolture. TITOLO II POLIZIA MORTUARIA Articolo 5 Adempimenti conseguenti il decesso 1. Il termine di 24 ore dal decesso per la dichiarazione di morte previsto dall art. 72 del DPR 396/2000 è inteso come ordinatorio e non perentorio. Di conseguenza, il Comune in caso di giorni festivi o festività non garantisce l apertura dell Ufficio di Stato Civile per la raccolta delle dichiarazioni di morte, salva la previsione di modalità per consentire il deposito delle salme e dei cadaveri; non si dà luogo a sanzioni per dichiarazioni di morte rese oltre il termine delle 24 ore a motivo della chiusura degli uffici. Articolo 6 Osservazione delle salme 1. Il Comune può delegare all Azienda USL o ad altro soggetto l individuazione del deposito di osservazione per le salme previsto dall art. 12 del DPR 285/1990 e le autorizzazioni al trasporto delle medesime verso di esso. Articolo 7 Autorizzazione ad operazioni cimiteriali o di cremazione 1. L autorizzazione alla tumulazione o alla inumazione di un cadavere prevista dall art. 74 del DPR 396/2000 viene rilasciata dall Ufficiale di Stato Civile, limitatamente ai decessi avvenuti nel territorio comunale. È ammessa la denominazione dell autorizzazione suddetta come permesso di seppellimento. 2. L autorizzazione alla cremazione di un cadavere prevista dall art. 74 del DPR 396/2000 viene rilasciata dall Ufficiale di Stato Civile, limitatamente ai decessi avvenuti nel territorio comunale e con le previsioni di cui all art L'autorizzazione allo svolgimento di operazioni nei cimiteri comunali, a prescindere dal luogo di decesso del defunto: a) per funerali o altre operazioni non programmabili per cui si dia luogo a tumulazione, incluso il caso di tumulazione in loculo o ossario concesso in vita, è inserita nell atto di concessione o comunque implicita in essa; b) per funerali o altre operazioni non programmabili per cui si dia luogo a inumazione, è inserita o comunque implicita nella richiesta di provvedere alle operazioni effettuata dall Area incaricata delle concessioni cimiteriali all Area o all operatore che si occupa del loro svolgimento su specifica richiesta, l Area incaricata delle concessioni cimiteriali può rilasciare nulla osta al richiedente;

7 c) per operazioni programmabili (es. traslazioni), è inserita o comunque implicita nella richiesta di provvedere alle operazioni effettuata dall Area incaricata delle concessioni cimiteriali all Area o all operatore che si occupa del loro svolgimento. 4. L autorizzazione allo svolgimento di ogni operazione cimiteriale è subordinata a idonea richiesta da parte di avente diritto, e deve essere rilasciata previa adeguata istruttoria. Le Imprese esercenti l attività funebre sono tenute a concordare preventivamente con il Responsabile dell Area incaricata delle concessioni cimiteriali la data e l orario dell accoglimento della salma e la sepoltura. Gli uffici tengono conto delle indicazioni relative alla data e ora delle onoranze funebri eventualmente concordate dall impresa esercente l attività funebre con i familiari, anche previo contatto diretto con gli operatori del servizio cimiteriale, ma non sono tenuti a rispettarle laddove ciò possa compromettere l adeguatezza dell istruttoria. Articolo 8 Autorizzazione al trasporto funebre 1. L autorizzazione al trasporto di salma a idoneo deposito di osservazione è disposta dal medico intervenuto in occasione del decesso nel caso di decesso in abitazione inadatta per l osservazione. Ai sensi dell art. 14 della L.R. 19/2004, è ammesso il trasporto al deposito di osservazione anche su espressa richiesta dei familiari. Il trasporto avviene sempre entro l ambito regionale. 2. L autorizzazione al trasporto di salma ad obitorio per le esigenze dell autorità giudiziaria è disposta dal medico intervenuto in occasione del decesso. 3. Nei casi di cui ai commi precedenti, dell autorizzazione al trasporto di salma è data comunicazione al Comune, anche sotto forma di documentazione rilasciata alla persona che effettua la dichiarazione di morte. 4. La competenza al trasporto di cadaveri in occasione di un decesso è attribuita ai Servizi Demografici, e avviene ove possibile contestualmente alla redazione dell atto di morte. L autorizzazione è comunque rilasciata esclusivamente a operatori di imprese esercenti l attività funebre. La competenza al rilascio dell autorizzazione, per esigenze di continuità del servizio e salvo diversa disposizione espressa, si intende estesa a tutti gli operatori dell Area incaricata dei Servizi Demografici. Per il trasporto all interno del Comune con destinazione in un cimitero comunale, incluso il caso in cui la salma sia stata trasportata in deposito di osservazione od obitorio al di fuori del territorio comunale e debba rientrarvi per la sepoltura, l autorizzazione alla tumulazione o alla inumazione del cadavere tiene luogo all autorizzazione al trasporto, purché rilasciata ad operatori di imprese esercenti l attività funebre. 5. La competenza al trasporto di cadaveri, resti mortali o ceneri per traslazione da cimitero comunale ad altro cimitero entro il territorio nazionale, incluso il caso di traslazione tra cimiteri comunali, è attribuita all Area incaricata delle concessioni cimiteriali. Nel caso di trasporto di cadaveri, l autorizzazione è rilasciata esclusivamente a operatori di imprese esercenti l attività funebre; per resti mortali o ceneri, l autorizzazione può essere rilasciata a chiunque, nel rispetto della normativa vigente. Per la traslazione di cadaveri, resti e ceneri all interno del medesimo cimitero, l autorizzazione al trasporto si intende implicita nella richiesta di provvedere alle operazioni effettuata dall Area incaricata delle concessioni cimiteriali all Area o all operatore che si occupa del loro svolgimento.

8 6. La competenza al rilascio del passaporto mortuario per l estradizione di cadaveri in Stato estero, aderente o meno alla Convenzione di Berlino di cui al R.D. 1379/1939, è attribuita ai Servizi Demografici. L autorizzazione deve essere rilasciata entro 5 giorni dalla richiesta completa di tutta la documentazione necessaria. In caso di estradizione di resti mortali o ceneri, indipendentemente dalla destinazione in Stato aderente o meno alla Convenzione di Berlino, l autorizzazione al trasporto è disposta ai sensi del precedente comma 4, è subordinata al nulla osta delle autorità consolari dello Stato verso cui avviene il trasporto e viene redatta anche in lingua francese o inglese. 7. Il trasporto dal territorio comunale al crematorio e al luogo di sepoltura finale è disposto all interno dell autorizzazione alla cremazione rilasciata dall Ufficiale di Stato Civile, ai sensi dell art. 10, comma 7, della L.R. 19/ La Giunta Comunale, con propria Delibera, può imporre un diritto fisso per il trasporto di cadaveri entro il territorio comunale, nonché in partenza o in arrivo in esso, in base all art. 19 DPR 285/1990. In tal caso, la richiesta di autorizzazione al trasporto deve includere l impegno al pagamento di tale diritto fisso; l autorizzazione può comunque essere rilasciata prima del pagamento dello stesso. Il pagamento del diritto deve essere effettuato e comunicato al Comune entro 15 giorni consecutivi dal rilascio dell autorizzazione; in difetto, il Comune procede a riscossione coattiva nei confronti dell impresa funebre richiedente l autorizzazione, e può segnalare il mancato pagamento al Comune che ha rilasciato alla stessa l autorizzazione all esercizio dell attività funebre. Per diritti applicati a trasporti in arrivo, il Comune comunica al titolare dell autorizzazione l obbligo di pagamento, ed il termine di pagamento decorre dalla data della comunicazione. È esclusa l applicazione di diritti fissi ai trasporti di resti mortali e ceneri. Non si applica inoltre il diritto fisso ai trasporti eseguiti dai militari con mezzi propri. TITOLO III ATTIVITÀ NECROSCOPICA Articolo 9 Trasporti funebri e fornitura gratuita del feretro 1. Il trasporto funebre è a carico del Comune nei casi di cui all art.4, comma 1, lettere da a) a c) e f). 2. Lo stato di indigenza viene determinato dalla Giunta Comunale con propria Delibera, sulla base di parametri riferiti all ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e con riferimento esclusivo al nucleo familiare del defunto. 3. Lo stato di abbandono viene attestato dal fatto che la richiesta di trasporto sia effettuata direttamente da impresa esercente l attività funebre, accompagnata da dichiarazione sostitutiva che il defunto non risulti lasciare alcun erede. Qualora in seguito a controlli o per qualunque altro motivo emerga la presenza di eredi, il Comune si rivale sugli stessi delle spese sostenute. 4. Salvo il caso di esecuzione del trasporto in economia, la gratuità viene garantita tramite rimborso, a carico del Comune, delle spese specifiche sostenute dai familiari, oppure tramite pagamento di idonea fattura emessa dall impresa incaricata del trasporto o dell attività funebre. Il Comune può stipulare convenzioni con imprese esercenti l attività funebre per lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, escludendo comunque qualunque forma di privativa nei confronti

9 delle altre imprese. 5. Il trasporto funebre al cimitero o al crematorio, anche per persona in stato di indigenza, non può essere gratuito. La Giunta Comunale con propria Delibera può prevedere tariffe agevolate sulla base di parametri riferiti all ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e con riferimento esclusivo al nucleo familiare del defunto. 6. I criteri generali di fissazione degli orari, delle modalità e dei percorsi dei trasporti funebri sono determinati con Ordinanza del Sindaco, ai sensi dell art. 22 del DPR 285/ Si devono sottoporre a trattamento conservativo i cadaveri per cui è previsto un trasporto che ricada nelle seguenti fattispecie: a. trasporto con percorrenza superiore ai 300 Km; b. trasporto svolto dopo la quarantottesima ora dal decesso. TITOLO IV ATTIVITÀ FUNEBRE E SALA DEL COMMIATO Articolo 10 Caratteristiche, verifica e chiusura feretri 1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui agli art. 30 e 75 del D.P.R. 285/ Ogni feretro può contenere un solo cadavere, salvo il caso di madre e bambino morti in concomitanza del parto. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, o degnamente avvolto in lenzuola. I cadaveri destinati all'inumazione devono essere rivestiti con abiti o lenzuola di tessuto biodegradabile. 3. I feretri destinati all'inumazione devono essere di legno con caratteristiche di scarsa durevolezza (abete, pioppo, pino, larice o simili) e normalmente verniciato con prodotti ecologici; inoltre sul fondo dovrà essere inserito apposito strato di materiale assorbente biodegradabile contenente idonee sostanze antisettiche. Lo spessore minimo del legno deve essere di 2 cm. I feretri provenienti da altri comuni o da estumulazione potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate. 4. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui all'art. 30 del DPR 285/1990. Nel caso in cui la salma sia destinata all'inumazione, sempre che il trasporto avvenga nell'ambito del Comune in luogo non diverso dal Cimitero, a norma dell'art. 24 del DPR 285/1990, non si applicano le disposizioni dell'art. 25 del DPR 285/ Il feretro deve riportare su una targhetta in materiale non alterabile le generalità del defunto, limitatamente ai dati accertabili. Lo stesso si applica per le cassette contenenti resti mortali. 6. Ai sensi dell art. 10, comma 8, della L.R. 19/2004, la chiusura e l apposizione dei sigilli al feretro sono competenza dell incaricato al trasporto dello stesso. Laddove il trasporto non sia soggetto ad autorizzazione specifica in quanto all interno del territorio comunale, in base all art. 8 comma 3, la competenza si intende attribuita alla persona che rende la dichiarazione di morte presso l Ufficio di

10 Stato Civile. Articolo 11 Attività funebre, controllo e sospensioni 1. Nel potere di controllo sull attività funebre previsto dall art. 13 della L.R. 19/2004 rientra la segnalazione al Comune che ha rilasciato l autorizzazione all impresa esercente l attività funebre di eventuali anomalie avvenute nel territorio comunale relative alla stessa, che non configurino violazioni vere e proprie. Nel caso l impresa abbia sede legale al di fuori del territorio regionale, per lo svolgimento di attività funebre sul territorio comunale è richiesta la comunicazione al Comune da parte dell autorità comunale che ha rilasciato l autorizzazione. Non è soggetta a controllo sull attività funebre l impresa straniera che richieda al Comune la sola autorizzazione al trasporto per estradizione del cadavere in Stato estero. 2. Nei casi di cui dall art. 13, comma 6, della L.R. 19/2004, l ufficio incaricato del controllo sull attività funebre dispone la sospensione dell impresa dall attività stessa, limitatamente al territorio comunale, per un minimo di quindici giorni e un massimo di sei mesi in base alla gravità del comportamento. Nei casi più gravi è disposta la revoca, sempre limitatamente al territorio comunale. Dei provvedimenti è sempre data comunicazione al Comune che ha rilasciato l autorizzazione all impresa esercente l attività funebre. Articolo 12 Sale del commiato 1. Il Comune promuove, direttamente o tramite accordi con privati, la costituzione di strutture per il commiato ai sensi dell art. 14 della L.R. 19/2004. Nel potere di controllo sull attività funebre rientra la sorveglianza sulla corretta gestione delle sale per il commiato gestite da privati, con particolare riferimento all assenza di discriminazioni di ogni genere per l accesso. TITOLO V ATTIVITÀ CIMITERIALE Articolo 13 Elenco cimiteri 1. I cimiteri attivi nel territorio comunale sono: a. Monzuno capoluogo; b. Vado Creda; c. Trasasso; d. Montorio; e. Brigola; f. Vado Centro (Via Val di Setta). Salvo le autorizzazioni speciali previste dalla normativa vigente, è fatto divieto di procedere alla sepoltura di cadaveri al di fuori dei cimiteri indicati.

11 2. Nel cimitero di Vado Centro, a motivo della vicinanza della struttura alle abitazioni civili, si accolgono esclusivamente: resti mortali od urne cinerarie; salme di deceduti aventi diritto ad accedere a loculi concessi in vita; salme di deceduti aventi diritto ad accedere a tombe di famiglia. 3. Il deposito di osservazione e la camera mortuaria, previsti come pertinenze di ogni cimitero in base agli articoli 12 e 64 del DPR 285/1990, possono essere garantiti anche tramite convenzione con enti esterni e in luoghi diversi dal cimitero. 4. Ai fini del presente regolamento, ossario comune e cinerario comune possono fisicamente coincidere tra loro in ogni cimitero. Articolo 14 Disposizioni generali e di comportamento nelle aree cimiteriali 1. Nei cimiteri e nelle loro prossimità si deve tenere un contegno decoroso e che non disturbi i visitatori. È vietato camminare sulle sepolture, imbrattare le lapidi, le croci, i muri ed i monumenti e danneggiare le piante, siepi e quanto pertiene al cimitero. Sono ammessi riti collettivi all interno del cimitero solo in occasione di sepolture o di ricorrenze particolari. 2. È vietato entrare nei cimiteri con qualsiasi veicolo, fatta eccezione per i veicoli speciali per invalidi e per i carri funebri in occasione delle operazioni cimiteriali. 3. È vietato introdurre nei cimiteri animali di qualsiasi specie, salvo animali domestici tenuti in braccio o al guinzaglio. 4. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio, o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, o sottragga dal cimitero strumenti a disposizione del pubblico, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale. 5. L orario di apertura dei cimiteri è regolamentato con apposita ordinanza del Sindaco. Al di fuori degli orari di apertura è vietato entrare o trattenersi nel cimitero. 6. Con apposita determinazione del Responsabile dell Area Tecnica o altra Area incaricata della gestione del Patrimonio, vengono regolamentati gli orari di ammissione dei cadaveri nei cimiteri per i servizi mortuari. Articolo 15 Reparti speciali 1. Il Comune, qualora ne ravvisi la necessità o su richiesta presentata da un numero congruo di cittadini, compatibilmente con le esigenze generali di gestione, può riservare con provvedimento della Giunta Comunale in ciascun cimitero aree e manufatti per le seguenti finalità:

12 campo comune per defunti aderenti a particolari religioni o culti; giardino delle rimembranze area per la dispersione delle ceneri con indicazione dei defunti su apposito muro o tabellone; muro o tabellone con l indicazione dei defunti per i quali si è provveduto ad affidamento delle ceneri; campo comune per animali di affezione. Altre finalità possono essere individuate con provvedimento motivato della Giunta Comunale. 2. Laddove ciò sia motivato dalle specifiche usanze religiose o etniche e riconosciuto dalla normativa nazionale, il provvedimento della Giunta Comunale di cui al comma 1 può derogare dalle disposizioni del presente Regolamento. È in ogni caso garantito il rispetto della superficie minima per le inumazioni in campo comune prevista dall art. 2 del Regolamento Regionale 4/2006. Articolo 16 Ammissione nei cimiteri comunali 1. Nei cimiteri comunali devono essere ricevuti, sulla base di apposita richiesta scritta: a. i cadaveri dei deceduti nel territorio comunale, qualunque residenza avessero in vita; b. i cadaveri dei deceduti fuori dal Comune, ma aventi, in vita, la residenza in esso; c. i cadaveri dei deceduti fuori dal Comune e non residenti, in vita, ma aventi diritto a sepoltura privata nei cimiteri comunali; d. i cadaveri dei deceduti fuori dal Comune che avessero perduto la residenza nel Comune non per loro determinazione, ma per ricovero in Casa di riposo od in Istituti di cura per malattie mentali; e. i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/1990; f. i cadaveri delle persone non residenti al momento del decesso, che abbiano mantenuto legami con il Comune di Monzuno per esservi nati o vissuti per parte della propria vita, purché al momento del decesso siano residenti nel Comune loro parenti di primo grado in linea retta o di 2 grado in linea collaterale; g.i coniugi e i parenti fino al 2 grado in linea retta (padre, madre, figlio, nonni/nipoti) o 2 grado in linea collaterale (fratello e sorella) di deceduti già sepolti presso i cimiteri comunali; h. i coniugi e/o i figli defunti di persone residenti nel Comune in particolari condizioni socio esistenziali, determinate dall assenza di parenti nei luoghi di residenza o di sepoltura dei defunti e dall età avanzata, superiore ai 65 anni, del richiedente; i. i cadaveri delle persone che abbiano dedicato la vita al perseguimento di fini umanitari o scientifici o artistico-culturali, mantenendo legami con il Comune di Monzuno, e la cui memoria si vuole onorare in modo particolare. In questo caso il riconoscimento del diritto all accesso ai cimiteri comunali verrà accordato con ordinanza motivata di deroga del Sindaco, anteriore all effettivo accesso della salma al cimitero interessato; j. i resti mortali e le ceneri di deceduti, a prescindere dalla sussistenza delle condizioni da a) a i). 2. L ammissione di cadaveri in violazione di quanto previsto dal comma 1 non comporta la loro traslazione dai luoghi di sepoltura, ferma restando l applicazione delle sanzioni di cui all art. 43. Articolo 17 Piano Regolatore Cimiteriale

13 1. Entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare il piano regolatore cimiteriale (P.R.C.), che: 1) quantifica il fabbisogno ventennale di loculi, loculi-ossari, loculi-cinerari ed aree per l inumazione, cimitero per cimitero; 2) in conseguenza del dimensionamento di cui al punto 1), individua le aree per le sepolture private; 3) individua le aree e i manufatti per i reparti speciali di cui all articolo 15, anche n via meramente previsionale; 4) individua i settori, cimitero per cimitero, adibiti ai loculi cinerari di cui all art. 20, comma 9; 5) nel rispetto della memoria storica della comunità locale, individua una locazione adeguata, per ciascun cimitero dismesso, ove apporre cippo commemorativo. 2. Nelle more dell approvazione del P.R.C. la Giunta Comunale, su segnalazione dell Area Tecnica o altra Area incaricata della gestione del Patrimonio, può svolgere le funzioni di cui ai punti del presente articolo, oltre a prevedere i necessari ampliamenti dei cimiteri. Articolo 18 Inumazioni 1. Le sepolture per inumazione vengono effettuate in campo comune per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento. 2. L inumazione avviene in posizione determinata dall Area incaricata delle concessioni cimiteriali, anche sulla base di eventuali desideri del richiedente limitatamente al caso di cimiteri i cui campi a terra non siano soggetti a riempimento ordinato e progressivo. Nelle more dell approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale, l Area incaricata delle concessioni cimiteriali può determinare che le inumazioni avvengano esclusivamente in alcuni campi del cimitero, e può riservare campi a terra alle sole inumazioni da estumulazione. 3. L inumazione in campo comune è gratuita, ad esclusione della tariffa per l operazione cimiteriale. Vengono inumati gratuitamente i resti non completamente mineralizzati provenienti da esumazioni o estumulazioni. 4. Le fosse per inumazione devono distare tra loro almeno 0,50 m, la loro profondità minima è di 2,00 m e la loro dimensione minima nella parte più profonda deve essere di 2,20 per 0,80 m. Articolo 19 Cippi, lapidi e copritomba 1. Le lapidi e i monumenti funebri non possono essere lavorati nei cimiteri, ma devono esservi introdotti completamente finiti e pronti per il montaggio. 2. Le lapidi ed i monumenti funebri devono essere montati a cura di privati; non è richiesta la sorveglianza del Comune al momento del montaggio. 3. Le lapidi devono essere fissate a monte della fossa, con apposito basamento che le renda perfettamente stabili. Il copritomba non potrà superare l ingombro di ml. 1.50x0.60xh. 0.25; la lapide non potrà superare l altezza di ml e la larghezza di Gli eventuali ornamenti sono esclusi da tale ingombro, ma comunque non devono superare l altezza della lapide.

14 Non sono ammesse recinzioni di alcun tipo alla fossa. 4. Qualora le corone o altri ornamenti posti sulle fosse o nei tumuli siano deteriorati al punto di nuocere al decoro del Cimitero, il Comune può provvedere, senza preavviso, alla loro rimozione immediata. 5. La posa di lapidi, di cippi, di copritomba o di croci sulle fosse non è soggetta ad autorizzazione specifica, salvo il rispetto delle norme di cui ai commi precedenti e all art. 38; può essere soggetta al pagamento di diritto fisso ove ciò sia stabilito con Delibera della Giunta Comunale. 6. Le croci, le lapidi o altri segni sovrapposti alle fosse diverranno di proprietà del Comune ove gli aventi diritto non li reclamino entro tre mesi dall esumazione ordinaria o straordinaria. Non potranno essere messe a dimora essenze arboree ed arbustive al di fuori dell ingombro del copritomba. All interno dell area prevista per il copritomba potranno essere messe a dimora solo essenze arbustive di piccole dimensioni che comunque non dovranno fuoriuscire dall ingombro del copritomba e della lapide Articolo 20 Tumulazioni 1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie che avvengono in opere murarie, loculi, ossari o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree. 2. Le sepolture a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo quanto previsto dall art. 29 e seguenti. 3. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, della cassetta resti o dell'urna cineraria, ed alla sua chiusura come prevista dall'art. 76, commi 8 e 9, del DPR 285/1990. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli artt. 76, 77 e le eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all'art. 106 del DPR 285/ Il loculo ed il loculo-ossario sono ceduti senza lapide. La lapide deve essere acquistata a carico del concessionario e montata a cura dello stesso entro 4 mesi dalla tumulazione, deve essere in lastra di marmo bianco dello spessore di 2 centimetri, e deve riportare almeno nome, cognome, date complete di nascita e di morte del defunto. È vietato applicare alla lapide mensole e davanzali sporgenti. Nel caso di concessione di loculo in vita, o per gli altri casi in cui non si procede all occupazione in tempi brevi del loculo o dell ossario previsti dall art. 30, comma 3, vi è l obbligo per il concessionario di collocare analoga lapide in marmo bianco, senza alcuna iscrizione, entro 4 mesi dalla data di rilascio dell atto di concessione. In difetto della collocazione della lapide, il Comune può provvedere rivalendosi sul concessionario delle spese sostenute. 5. Sono applicabili ai loculi ed ai loculi-ossari le norme di cui all'art. 19, commi 1, 2 e 5, con la specificazione che ogni ornamento, stabile o provvisorio, deve essere contenuto entro l'inquadratura della lapide. 6. In ogni loculo può essere tumulato solo il feretro del defunto indicato nella concessione, oltre, eventualmente e ove lo spazio lo consenta, ad una o più cassette di resti mortali e/o urne cinerarie del coniuge, del convivente che sia stato presente per un periodo di almeno tre anni nel medesimo stato di famiglia e fino al momento del decesso del defunto, o del parente di 2 grado in linea retta (padre, madre, figlio, nonni/nipoti) e/o di 2 grado in linea collaterale (fratello e sorella) rispetto al cadavere

15 tumulato. Il titolare della concessione ha la facoltà di scegliere quali defunti possono essere abbinati al cadavere, e può delegarla a terzi soltanto per iscritto; in caso di decesso del concessionario, nelle more dell individuazione del referente unico della concessione, è ammessa l espressione di volontà di uno tra i parenti di pari grado più vicino in nome e per conto di tutti gli altri. La concessione del loculo decade in caso di estumulazione del cadavere, e i resti mortali o le urne cinerarie eventualmente abbinate sono soggette alla disciplina di cui all art. 23, comma 3. Non è possibile la concessione di loculi per l occupazione con sole cassette di resti o urne cinerarie, salvo quanto previsto al comma In ogni ossario, ove lo spazio lo consenta, possono essere tumulate più urne cinerarie e/o cassette di resti mortali, con le limitazioni di parentela e le altre disposizioni, di cui al comma precedente, nei riguardi della prima tumulazione. 8. Non sono ammesse le tumulazioni in loculo o in ossario di cassette che contengano due o più resti indistinti tra loro. Per le concessioni di ossari già in essere alla data del 24 aprile 2006, per le quali sarebbe risultata fisicamente possibile la tumulazione di più resti solo in unica cassetta, e delle quali, in conseguenza della disposizione del presente comma, si dia rinuncia, ai sensi dell art. 34 del presente Regolamento, per procedere ad acquisto di nuova concessione, in deroga al medesimo articolo, si procede al rimborso integrale per gli anni interi residuali e non fruiti, in base alla tariffa in vigore al momento della rinuncia. Il rimborso integrale si applica anche a rinunce avvenute prima del 24 aprile 2006 per le quali l Ufficio accerti l occorrenza delle condizioni citate. Fatto salvo quanto previsto nel presente comma, la facoltà di abbinamento di cui ai commi 6 e 7 non costituisce deroga al principio secondo cui il loculo viene ceduto per un solo feretro e l ossario per una sola cassetta di resti mortali; il Comune non risponde per eventuali impossibilità fisiche di abbinamento di più spoglie mortali nello spazio oggetto della medesima concessione. 9. I loculi possono ospitare, in alternativa ai feretri, urne cinerarie. Tali loculi cinerari possono contenere esclusivamente urne cinerarie fino ad esaurimento dello spazio disponibile. Rispetto alla prima tumulazione, possono essere ammesse nel loculo cinerario le urne cinerarie del coniuge, del convivente che abbia figurato per un periodo di almeno cinque anni nello stato di famiglia, di parenti fino al 3 grado in linea retta (bisnonni/pronipoti) e fino al 2 in linea collaterale (cugini di I grado) e di affini fino al 2 grado (cognati). Sono inoltre ammesse le urne cinerarie di persone benemerite individuate per iscritto dal concessionario; tale diritto di ammissione è strettamente personale, è limitato a due persone per ogni concessionario e non si estende, in caso di morte del concessionario, agli eredi. Il Piano Regolatore Cimiteriale di cui all art. 17, in ogni cimitero, può destinare settori specifici adibiti a loculi cinerari. Nelle more del Piano Regolatore, o laddove esso non disponga la destinazione di settori specifici, tutti i loculi possono su richiesta essere destinati a tale funzione. I loculi cinerari sono ceduti senza lapide; la chiusura del loculo può essere realizzata, oltre che con lapide, con infisso ad anta apribile con cornici metalliche di color bronzo o in ferro battuto e specchiature in materiale trasparente ed apposita chiusura con serratura Sul laterale interno del loculo cinerario devono essere apposte, in maniera visibile dall esterno le apposite targhette identificative delle salme cremate. La chiusura deve essere realizzata entro 8 mesi dalla concessione del loculi cinerario; in difetto, il Comune può provvedere rivalendosi sul concessionario delle spese sostenute. Ove il montaggio dell infisso o di altre strutture relative al loculo cinerario richiedano la rimozione delle urne contenute, esse vengono soggette su richiesta del concessionario a tumulazione provvisoria in altro loculo o in ossario del medesimo cimitero; si applica quanto previsto dall art. 21, senza l imputazione di un

16 canone ma con l imputazione della tariffa per le operazioni cimiteriali necessarie. In alternativa, ove possibile, è ammesso il deposito temporaneo delle urne nella cappellina del cimitero. 10. Per l autorizzazione alla tumulazione si applica quanto previsto dall art. 7, comma 3. Art. 21 Tumulazioni provvisorie 1. La tumulazione provvisoria, su richiesta degli aventi diritto, è ammessa nei seguenti casi: a. per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno per costruirvi un sepolcro privato fino alla sua agibilità; b. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private; c. per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto approvato; d. in caso di temporanea indisponibilità di campi a terra nel cimitero interessato. 2. La durata della tumulazione provvisoria è fissata dall Area Tecnica o altra Area incaricata della gestione del Patrimonio tramite proprio provvedimento, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori aumentato di un congruo margine, e comunque per un massimo di 30 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo intercorso tra il giorno di nulla osta alla tumulazione provvisoria ed il giorno in cui avvenga la traslazione del feretro e alle tariffe di concessione ordinaria del loculo in oggetto; le frazioni di trimestre, oltre il 10 giorno dalla precedente scadenza, sono computate come un trimestre intero. A garanzia è richiesta la costituzione in contanti di un deposito cauzionale pari all importo dovuto per l intero periodo previsto. Viene inoltre imputata la tariffa per le operazioni cimiteriali necessarie. Per le tumulazioni provvisorie il provvedimento unilaterale tiene luogo alla concessione, riporta le condizioni della tumulazione stessa e viene tempestivamente comunicato all Area incaricata delle concessioni cimiteriali per la sottrazione dal patrimonio oggetto di concessione. 3. Scaduto il termine indicato nel provvedimento che dispone la tumulazione provvisoria senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva tumulazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, l Area incaricata delle concessioni cimiteriali, previa diffida, provvede a inumare la salma in campo comune, rivalendosi sul richiedente la tumulazione provvisoria Laddove la tumulazione provvisoria sia legata al caso d. del comma 1, e l indisponibilità di campi sia dovuta al mancato o all impossibile completamento dei turni di esumazione ordinaria da parte del Comune, quanto previsto dal presente comma non si applica e la durata della tumulazione provvisoria si intende automaticamente prorogata, senza ulteriori oneri per il richiedente, fino alla comunicazione, da parte del Comune, della disponibilità di campi a terra nel cimitero. 4. È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie. Nel caso di cui al comma 3, primo paragrafo, i resti mortali e le ceneri verranno trasportate senza preavviso presso l ossario od il cinerario comune. Articolo 22 Esumazioni

17 1. Per esumazioni si intendono le operazioni cimiteriali tese a verificare la mineralizzazione di salme precedentemente inumate. Le esumazioni si distinguono in: a) esumazioni ordinarie, se operate d ufficio alla scadenza del periodo di 10 anni per le inumazioni in campo comune; b) esumazioni straordinarie se operate su richiesta di parte, prima dei limiti temporali previsti dal precedente punto a) oppure a seguito di essi ma all infuori di campagne massive di esumazione. Le esumazioni straordinarie possono essere inoltre disposte su ordine dell autorità giudiziaria. 2. Il piano delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all Albo Pretorio Comunale e presso i Cimiteri interessati, con anticipo di almeno 30 giorni consecutivi. La comunicazione riporta esclusivamente l elenco dei cadaveri per i quali si prevede l esumazione e le date indicative dello svolgimento delle operazioni; sono possibili, ma non dovute, comunicazioni personalizzate al richiedente l inumazione relativamente a data e ora dell operazione per il singolo cadavere. 3. L autorizzazione alle esumazioni straordinarie, salvo il caso di esumazione oltre il termine di 10 anni su specifica richiesta al di fuori di campagne massive, può essere concessa di norma solo nel periodo di 8 mesi dalla inumazione. 4. I feretri esumati, qualora i resti non siano mineralizzati completamente e salvo altra destinazione, devono essere nuovamente inumati per un periodo di almeno 5 anni, praticando nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere. 5. I resti risultanti dall azione dei fenomeni cadaverici trasformativi/conservativi sui cadaveri, rinvenuti in occasione delle esumazioni, vengono posti nella cappellina del cimitero interessato in attesa della definizione della loro destinazione, per un massimo di otto mesi; alla scadenza di tale periodo, il Comune può deporli, senza preavviso, in ossario comune. I resti mortali, anche laddove non completamente mineralizzati, possono essere avviati alla cremazione su richiesta degli aventi diritto e a loro cura e carico, purché la richiesta sia ricevuta dal Comune almeno 20 giorni prima delle operazioni di esumazione. 6. Le esumazioni possono avvenire in qualunque periodo dell anno e senza la presenza del coordinatore sanitario. Le operazioni di esumazione sono pubbliche. Articolo 23 Estumulazioni 1. Per estumulazioni si intendono le operazioni cimiteriali tese a verificare la mineralizzazione di salme precedentemente tumulate. Le estumulazioni si distinguono in: a) estumulazioni ordinarie quando sono eseguite d ufficio allo scadere della concessione a tempo determinato, oppure, nel caso di concessione perpetua, su richiesta dei familiari, dopo una permanenza della salma nel tumulo non inferiore ai 20 anni; b) estumulazioni straordinarie laddove, su richiesta di parte, l operazione venga effettuata prima dei suddetti termini temporali, oppure a seguito di essi ma all infuori di campagne massive di estumulazione. Le estumulazioni straordinarie possono essere inoltre disposte su ordine dell autorità giudiziaria. 2. I feretri estumulati, qualora i resti non siano mineralizzati completamente e salvo altra destinazione, devono essere inumati per un periodo di almeno 5 anni, praticando nella cassa metallica una opportuna

18 apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere. Per le salme estumulate prima dei 20 anni dalla tumulazione, e per le quali venga fatta richiesta di inumazione, essa deve avvenire per un periodo di anni I resti mortali, dopo eventuale inumazione per il completamento della mineralizzazione, vengono posti nella cappellina del cimitero interessato in attesa della definizione della loro destinazione, per un massimo di dodici mesi; alla scadenza di tale periodo, il Comune può deporli senza preavviso in ossario comune. I resti mortali, anche laddove non completamente mineralizzati, possono essere avviati alla cremazione su richiesta degli aventi diritto e a loro cura e carico, purché la richiesta sia ricevuta dal Comune almeno 20 giorni prima delle operazioni di esumazione. 4. Le estumulazioni possono avvenire in qualunque periodo dell anno e senza la presenza del coordinatore sanitario. Le operazioni di estumulazione sono pubbliche. Articolo 24 Traslazioni 1. Su richiesta dei familiari interessati, l Area incaricata delle concessioni cimiteriali può autorizzare la traslazione di cadaveri, resti mortali e ceneri per: a) abbinamento in loculi e/o ossari vicini di coniugi, conviventi che siano stati presenti per un periodo di almeno tre anni nel medesimo stato di famiglia e fino al momento del decesso del defunto, parenti di 2 grado in linea retta (padre, madre, figlio, nonni/nipoti) e/o di 2 grado in linea collaterale (fratello e sorella); b) tumulazione nello stesso loculo e/o ossario occupato da altro defunto, in base all art. 19, commi 6 e 9; c) tumulazione in sepoltura tale da permettere un più facile accesso da parte di coniuge o parenti entro il 1 grado in linea retta (padre, madre, figli) ed entro il 2 grado in linea collaterale (fratelli e sorelle) portatori di accertati impedimenti fisici la traslazione è ammessa in tal caso solo per loculi tra la 1 e la 3 fila; c) tumulazione in sepoltura privata, ove ricorra lo jus sepulchri; d) trasporto in altro cimitero comunale o in cimitero di altro Comune; e) cremazione del cadavere dissepolto; f) ordine dell autorità giudiziaria per indagine nell interesse della giustizia. 2. L Area incaricata delle concessioni cimiteriali, con provvedimento motivato, può limitare in via generale la possibilità di effettuare traslazioni da o verso uno o più cimiteri comunali. Articolo 25 Trattamento di oggetti preziosi e materiali ornamentali a seguito delle operazioni cimiteriali 1. Qualora in occasione delle operazioni di esumazione o estumulazione vengano ritrovati oggetti preziosi o che possono avere valenza affettiva, essi vengono consegnati dagli operatori all Area incaricata delle concessioni cimiteriali, che li conserva e avvisa ove possibile gli eredi del defunto. Nessuna responsabilità viene comunque assunta dal Comune per la dispersione di oggetti preziosi o di valenza affettiva della cui presenza gli interessati non avvisino per iscritto il Comune stesso prima delle operazioni di esumazione o estumulazione. 2. Le lapidi, i cippi, i copritomba e gli altri materiali ornamentali relativi a fosse, loculi o ossari per i quali

19 si proceda a esumazione o estumulazione sono soggetti alla disciplina di cui all art. 19, comma 6; nessuna responsabilità viene comunque assunta dal Comune per la distruzione o il danneggiamento dei materiali a seguito delle operazioni di esumazione o estumulazione, salvo il caso di colpa grave nello svolgimento delle operazioni stesse da provare a carico del richiedente i danni. Articolo 26 Cremazione 1. Salvo diversa normativa nazionale o regionale sopraggiunta, la cremazione delle salme è autorizzata dall Ufficiale di Stato Civile. 2. Il Comune di Monzuno è competente ad autorizzare la cremazione, ove richiesta, del deceduto nel territorio comunale. È ammessa l autorizzazione alla cremazione di resti mortali non completamente mineralizzati provenienti da esumazione o estumulazione, con le prescrizioni di cui agli articoli 22 e 23 e se l esumazione o estumulazione avviene in un cimitero comunale. 3. La volontà del defunto alla cremazione deve essere espressa attraverso adesione a società di cremazione, disposizione testamentaria o altra forma scritta espressa in vita; in difetto, la volontà può essere espressa attraverso dichiarazione del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile, e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. Nel caso di cremazione di cittadini stranieri, la volontà si esprime secondo l ordinamento del Paese di cittadinanza del defunto. 4. L urna cineraria viene sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l identificazione dei dati anagrafici del defunto. L urna viene tumulata in ossario o loculo all interno di cimitero, oppure inumata nel cinerario comune, salvo i casi di dispersione o affidamento personale normati dagli articoli 27 e 28. Le ceneri già sepolte dalla data del possono essere disperse o affidate secondo le modalità previste dagli articoli 27 e 28. Articolo 27 Dispersione di ceneri 1. Salvo diversa normativa nazionale o regionale sopraggiunta, la dispersione delle ceneri è autorizzata dall Ufficiale di Stato Civile, che ha competenza, ove richiesta, rispetto al deceduto nel territorio comunale e a prescindere dal luogo di dispersione, purché all interno del territorio nazionale e con contestuale comunicazione al Comune di dispersione. 2. La volontà del defunto alla dispersione delle ceneri deve essere espressa attraverso adesione a società di cremazione con indicazione specifica della volontà di dispersione, disposizione testamentaria o altra forma scritta espressa in vita; in difetto, la volontà può essere espressa attraverso dichiarazione del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile, e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. Per la dispersione delle ceneri di cittadini stranieri, la volontà si esprime secondo l ordinamento del Paese di cittadinanza del defunto.

20 3. La dispersione delle ceneri può avvenire unicamente in aree a ciò destinate all interno dei cimiteri dal Piano Regolatore Cimiteriale o da apposito provvedimento dell Area Tecnica o altra Area incaricata della gestione del patrimonio, che garantisca la distinzione tra le aree riservate alla dispersione delle ceneri e quelle destinate alle inumazioni. È altresì ammessa la dispersione in natura o in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati; la dispersione nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da manufatti. 4. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall esecutore testamentario, o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale specificamente autorizzato del Comune o da imprese che esercitano l attività funebre. Articolo 28 Affidamento personale di ceneri 1. Salvo diversa normativa nazionale o regionale sopraggiunta, la dispersione delle ceneri è autorizzata dall Ufficiale di Stato Civile, che ha competenza rispetto alle ceneri conservate nel territorio comunale. 2. La volontà del defunto all affidamento delle ceneri deve essere espressa attraverso adesione a società di cremazione con indicazione specifica della volontà di affidamento personale, disposizione testamentaria o altra forma scritta espressa in vita; in difetto, la volontà può essere espressa attraverso dichiarazione del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile, e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. In ogni caso, è richiesto l assenso dell affidatario delle ceneri, espresso tramite la richiesta di affidamento personale. Per l affidamento personale delle ceneri di cittadini stranieri, la volontà si esprime secondo l ordinamento del Paese di cittadinanza del defunto. 3. In caso di affidamento personale, il Comune annota in un apposito registro le generalità dell affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo. 4. Le urne affidate dovranno essere di materiale infrangibile; le dimensioni delle stesse sono lasciate alla discrezione degli affidatari, ma in ogni caso esse dovranno avere sufficiente capienza da accogliere tutte le ceneri del defunto. Le urne dovranno essere conservate in luoghi chiusi, asciutti ed aventi caratteristiche idonee a garantirne la sicurezza da ogni forma di profanazione. 5. Le urne devono essere ordinariamente conservate presso la residenza anagrafica dell affidatario. Qualora il luogo di conservazione non coincida con la residenza anagrafica dell affidatario, questi deve garantire le condizioni di conservazione di cui al comma 4 e comunicare ogni recapito utile alla sorveglianza sulle prescrizioni di conservazione da parte del Comune. L affidatario è tenuto a richiedere nuova autorizzazione al Comune competente nel caso di trasferimento di residenza o di luogo di conservazione delle ceneri. Si prescinde dalla richiesta nel solo caso di trasferimento di residenza entro il Comune, qualora le ceneri fossero custodite presso la residenza precedente e lo siano nella nuova. 6. L affidatario può rinunciare alla conservazione delle ceneri presentando apposita istanza al Comune, indicando la destinazione richiesta per le ceneri. In difetto di indicazione della destinazione, le ceneri

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