Una strada per ogni esigenza

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1 Regione Campania Provincia di Napoli Piano Sociale di Zona Penisola Sorrentina e Capri Ambito Territoriale Napoli Tredici L.328/ Comuni Associati di: Capri, Massalubrense, Meta, Piano di Sorrento, Sant Agnello, Sorrento, Vico Equense A.S.L. NA 5, Distretti Sanitari nn. 87/88 e 89 Comune Capofila: Sorrento (artt.30 e 34, D.lgs 267/00) DI RITTI SABILI Una strada per ogni esigenza A cura della Cooperativa Sociale Oltre i sogni E del Presidente del Tavolo per l Inclusione Sociale 1

2 I^ edizione: 2005 In copertina: creazione a cura di M. Guarracino e G.Persico (iscritti alle attività del Centro Gli Aquiloni ) Grafica e contenuti: a cura del Sig. Mario Esposito e della Dr.ssa Angela sorrentino Si ringrazia per la sensibilità e la disponibilità dimostrate Nei confronti delle persone diversamente abili Marco Fiorentino Sindaco di Sorrento Dr. CorradoFattorusso Assessore alle Politiche Sociali di Sorrento Si ringrazia inoltre per la collaborazione profusa La dr.ssa Stinga Giuseppina Responsabile dell Ufficio Sportello Sociale del Comune di Sorrento o o Attenzione Questo fascicolo è destinato a : I disabili e le famiglie residenti nei Comuni dell Ambito Territoriale Napoli Tredici.; Le persone e i servizi che ne vorranno fare richiesta. I diritti di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale con qualsiasi mezzo di questo documento sono riservati. 2

3 Un Amore profondo L amore profondo è un mistero prezioso Più lo senti e più ti fa star bene L amore profondo ci serve a vivere E ci fa star bene L amore profondo è più grande di tutto È la cosa più bella che puoi dare. Il Signore ci ha dato la vita E l affetto che noi possiamo dare agli altri. L amore profondo ci rende liberi E ci da tanta felicità. L. Gargiulo (iscritta al Centro Gli Aquiloni ) 3

4 Prefazione 7 CAP. I^ HANDICAP, DISABILITA E INVALIDITA 1. Riconoscimento handicap Definizione Riconoscimento invalidità civile definizione e fasi a La commissione A.S.L b Modulistica da produrre c La convocazione a visita d La visita e Le provvidenze economiche f La decorrenza dei benefici economici g Caso specifico: Il decesso del richiedente h Il ricorso i L aggravamento l Il verbale di invalidità I^ II^ III^ IV^.14 CAP. II^ AUSILI 2 Ausili premessa Gli aventi diritto Le modalità di erogazione a La prescrizione b Il programma riabilitativo c L autorizzazione d La fornitura e Il collaudo f Tempi minimi di rinnovo.21 CAP. III^ BENEFICI ECONOMICI 3.1 La pensione d invalidità requisiti L Assegno mensile di assistenza requisiti La pensione sociale requisiti L indennità mensile di frequenza requisiti L indennità di accompagnamento requisiti 24 4

5 3.6 Distinzioni La pensione per ciechi assoluti a La pensione per ciechi parziali b L indennità speciale per ciechi parziali c L indennità di accompagnamento per ciechi assoluti La pensione per sordomuti a L indennità di comunicazione L amministratore di sostegno.27 CAP. IV^ BENEFICI FISCALI E TRIBUTARI 4 Agevolazione fiscali e tributarie: concetti generali a Detraibilità: spese mediche e di assistenza specifica b Detraibilità: assistenza specifica a persone senza grave disabilità c Detraibilità: contributi colf o addetti all assistenza d Detraibilità: spese sanitarie e La documentazione da produrre f Detraibilità spese mediche all estero g Detraibilità e caso particolare Esenzione del ticket per invalidità Detraibilità: ausili e protesi a Iva agevolata: ausili e protesi Agevolazione sui mezzi di trasporto a Disabili motori b Disabili motori con gravi difficoltà di deambulazione c Disabili psichici o mentali e Disabili sensoriali..42 CAP. V^ DISABILITA E LAVORO 5 Diritto al lavoro 44 5.a Agevolazioni lavorative..44 CAP. VI^ BARRIERE ARCHITETTONICHE E MOBILITA 6.1 Premessa a Agevolazioni per l abbattimento delle barriere 5

6 architettoniche b Campania: contributi per l eliminazione delle barriere architettoniche Mobilità: patente di guida a Circolazione e sosta: il contrassegno per invalidi b Rinnovo contrassegno arancione 58 CAP. VII^ HANDICAP E STUDIO 7 Diritto all educazione e all istruzione a Integrazione scolastica b Modalità di attuazione dell integrazione c Gruppi di lavoro per l integrazione scolastica Valutazione del rendimento e prove d esame 65 CAP. VIII^ DIRITTI DEL CITTADINO DISABILE 8 Il diritto al voto a Accessibilità dei seggi elettorali.67 CAP. IX^ BREVI CENNI DI STORIA SULLA COOPERATIVA OLTRE I SOGNI 9 Chi Siamo a Cosa facciamo 70 PER SAPERNE DI PIU - INDIRIZZI E NUMERI UTILI 6

7 E con vero piacere che ho accettato l invito, da parte della Presidente della Cooperativa Oltre i sogni Angela Sorrentino, a scrivere questa breve prefazione. Sono tantissime le cose da dire: la prima è senz altro sottolineare l impegno e la passione degli operatori della Cooperativa Oltre i Sogni coadiuvati da Mario Esposito - Presidente del Tavolo di Concertazione del Piano Sociale di Zona Penisola Sorrentina e Capri - che hanno reso possibile la realizzazione di questa pubblicazione. Poi occorre sottolineare che questo documento viene prodotto nell ambito del Progetto Polo O. H., un ulteriore esperienza innovativa nell ambito del Servizio Centro Diurno per Persone Diversamente Abili del Piano Sociale di Zona del nostro Ambito Territoriale. Ora è bene dire due parole sul Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale Napoli Tredici: sono ben dodici i Servizi a favore di minori, anziani, disabili e persone in stato di emergenza sociale attualmente operativi sul territorio dei sette Comuni Associati e cioè Capri, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Sant Agnello, Sorrento, Vico Equense. Presso il Comune di Sorrento c è l Ufficio del Piano Sociale di Zona al quale competono tutti gli Atti Amministrativi, Contabili e le Funzioni Tecnico-Scientifiche di coordinamento, progettazione e di vigilanza del Piano Sociale stesso e dei suoi Servizi.. Un organizzazione moderna, professionale ed efficiente della Pubblica Amministrazione insieme all importante e determinante contributo del Terzo Settore, vale a dire delle Cooperative Sociali, delle Associazioni e del Volontariato: questo è il segreto del Piano Sociale di Zona.. La Cooperativa Oltre i Sogni è senz altro una delle organizzazioni più attive e presenti sul nostro territorio. L opera che vi accingete a leggere è il frutto del lavoro di persone che hanno scelto di dedicare le proprie energie ed il proprio impegno professionale e di lavoro alle Persone Diversamente Abili. Sì, ora si parla di impegno professionale e di lavoro. Questa è una delle piccole/grandi rivoluzioni operate dal Piano Sociale di Zona: non più volontariato e basta, ma servizi continuativi, cioè che non si interrompono e affidati ad operatori con precise qualifiche professionali, per un effettivo rispetto e considerazione delle esigenze delle Persone Diversamente Abili presenti sul nostro Territorio. 7

8 Il Terzo Settore è ormai maturo anche nel nostro Territorio e questo volume ne è la riprova: a me resta solo il tempo e lo spazio per augurare a Oltre i Sogni, a tutto il Terzo Settore ed alle Persone Diversamente Abili del nostro Ambito territoriale nuovi traguardi e nuovi Sogni da trasformare in realtà. Buona lettura a tutti! Il Responsabile 3^ Area Persone Diversamente Abili dell Ufficio del Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale Napoli Tredici Dott. Giovanni Anzalone 8

9 1.1 Riconoscimento handicap - definizione La Legge 104, emanata il 5 febbraio 1992, accogliendo nella legislazione italiana il termine Handicap, riconosce i diritti e prevede adeguata assistenza ed integrazione sociale per le persone con disabilità. I soggetti aventi diritto sono riportati nell art.3 della presente legge che recita quanto segue: 1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. 2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. 4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali. Esiste una commissione ASL che accerta se la persona è in stato di handicap e ne attestala gravità. L handicap viene considerato grave quando la persona necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella relazionale. La situazione di gravità dipenderà dal grado di autonomia personale e/o sociale. Inoltre la gravità dà diritto a particolari agevolazioni fiscali e tributarie, nonché a permessi lavorativi estesi anche ai familiari che assistono la persona in stato di handicap. 9

10 1.2 Riconoscimento invalidità civile definizione e fasi L'invalidità è la difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione, a causa di una menomazione o di un deficit psichico o intellettivo, della vista o dell'udito. Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi. In linea generale l'invalidità civile viene definita in percentuale nel caso in cui l'interessato sia maggiorenne, fatta eccezione della cecità civile che, viene, invece, definita in modo descrittivo, ma comunque codificato. Sono considerati tali (L. 382/70) coloro che sono affetti da cecità totale o che hanno un residuo visivo superiore ad un 20 ad entrambi gli occhi per causa congenita o contratta, non dipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o da servizio. I cosiddetti decimisti, compresi tra i ciechi assoluti e parziali, non hanno diritto a prestazioni economiche. Viene infine considerato sordomuta la persona affetta da un handicap sensoriale di tipo congenito o acquisito durante l'età evolutiva che gli ha impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio. (L. 381/70). Tali minorazioni hanno e avranno valore fin quando non verrà approvato il disegno di legge che prevede una diversa valutazione del tipo di handicap, cioè in base alla cosiddetta funzionalità residua. Ciò significa quanto una persona riesce a compiere nella sua vita di relazione indipendentemente dalle sue minorazioni. La precedente normativa diceva: ( ) i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. (L. 118/71) 10

11 1.2.a La commissione A.S.L. L'invalidità è riconosciuta da una Commissione operante presso ogni Azienda ASL. Essa è composta da un medico specialista in medicina legale, con funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati dell ASL territorialmente competente. Alla Commissione partecipa, di volta in volta, un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC), dell'unione italiana ciechi (UIC), dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti (ENS) e dell' Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS), ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie. 1.2.b Modulistica da produrre La richiesta di riconoscimento di invalidità va presentata, dall'interessato o chi lo rappresenta legalmente (genitore o tutore) o a chi ne cura gli interessi nel caso degli inabilitati (curatore), alla Commissione dell'azienda ASL di residenza. La domanda si presenta dopo aver compilato un modulo disponibile presso l'azienda ASL che differisce a seconda dell età dell utente. A tale domanda bisogna allegare una certificazione medica che riporti la diagnosi e la tipologia della menomazione. È possibile allegare cartelle cliniche e la documentazione medica in possesso del richiedente. L'iter di riconoscimento di invalidità deve concludersi entro nove mesi dalla presentazione della domanda. 1.2.c La convocazione a visita Entro tre mesi dalla presentazione della domanda di accertamento la Commissione fissa la data di convocazione a visita. Il richiedente riceve una comunicazione che indica la data e il luogo dove verrà effettuata la visita. La persona con disabilità, convocata per gli accertamenti sanitari richiesti, può motivare, con idonea documentazione medica, la propria eventuale impossibilità a presentarsi a visita. Questa prassi viene solitamente adottata per persone allettate o per le quali gli eventuali spostamenti siano di pregiudizio per la loro salute. Tale impossibilità può essere motivata anche da un familiare convivente. 11

12 La visita può essere effettuata anche in costanza di ricovero ospedaliero, in particolare nei casi di ricovero in reparti di lungo degenza o di riabilitazione. Nel caso il richiedente sia ricoverato o domiciliato in una Azienda ASL diversa da quella di effettiva residenza, può essere richiesto l'accertamento in rogatoria. Il tipo di accertamento va presentato all'azienda ASL di residenza. Questa richiederà alla Commissione dell'azienda ASL ove è domiciliato o ricoverato il richiedente di effettuare gli accertamenti sanitari del caso e di comunicarne l'esito alla Commissione competente, che provvederà ad emettere il certificato con l'indicazione della relativa percentuale. 1.2.d La visita Durante la visita è possibile farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia. La Commissione può, nel corso della visita, richiedere accertamenti clinici specialistici ulteriori ed acquisire successivamente agli atti gli esiti di tali verifiche prima di perfezionare la pratica. In seguito alla visita per l'invalidità la Commissione ASL trasmette l'esito alla Commissione di Verifica (ex Commissione periferica per le pensioni di guerra e di invalidità) che lo convalida o meno. La Commissione di Verifica può anche convocare a visita l'interessato per approfondimenti, oppure, richiedere chiarimenti alla Commissione dell'asl. La Commissione di Verifica ha comunque 60 giorni per richiedere la sospensione della procedura, dopodiché vige il principio del silenzioassenso. La Commissione ASL trasmette quindi all'interessato il verbale, che riporta l'esito della visita con annotate le procedure da attivare per l'eventuale ricorso. 1.2.e Le provvidenze economiche Nel caso in cui l'accertamento attesti minorazioni civili che comportano l'erogazione di pensioni, assegni e indennità, l'asl richiede all'interessato la documentazione necessaria per la concessione delle relative provvidenze economiche e trasmette il tutto al soggetto cui è affidata la competenza della concessione delle provvidenze economiche stesse. A questo punto possiamo individuare tre fasi: l'accertamento, di cui stiamo parlando, la concessione della provvidenza e infine l'erogazione della provvidenza stessa (affidata all'inps dall'anno 2000). 12

13 L'art. 130 del Dec. Legis. 112/98 ha trasferito alle Regioni le funzioni in materia di trattamenti economici a favore dei minorati civili, in precedenza svolte dalle Prefetture, per l appunto quelle legate alle concessione dei benefici economici. Il processo di trasferimento è ad oggi effettivo, ma la gestione del momento concessorio è differente a seconda delle Regioni. Ad esempio in gran parte del sud la competenza è affidata al Comune, nel Veneto è stata trasferita ad Unità Operative Invalidi Civili operanti presso le Aziende ASL capoluogo di provincia. In ogni caso l'iter amministrativo della concessione si conclude con una comunicazione all'interessato e con la trasmissione degli atti all'inps perché provveda al pagamento della provvidenza economica e degli arretrati. 1.2.f La decorrenza dei benefici economici I benefici economici riconosciuti decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario all'azienda ASL. La Commissione può indicare, in via eccezionale e in base alla documentazione clinica visionata, una data successiva diversa. 1.2.g Caso specifico: il decesso del richiedente Nel caso di decesso del richiedente, la Commissione ASL può, su formale istanza degli eredi, procedere all'accertamento sanitario esclusivamente in presenza di documentazione medica rilasciata da strutture pubbliche o convenzionate. 1.2.h Il ricorso Nel caso la Commissione medica entro tre mesi dalla presentazione della domanda non fissi la visita di accertamento, l'interessato può presentare una diffida all'assessorato regionale competente. Tale Assessorato provvederà a fissare la visita entro il termine massimo di 270 giorni dalla data di presentazione della domanda; se questo non accade (silenzio rigetto) si può ricorrere al giudice ordinario. Contro i verbali emessi dalle Commissioni mediche è possibile presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica, alla Commissione Medica Superiore presso il Ministero del Tesoro (Roma). Il ricorso viene definito entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda; se questo non accade (silenzio rigetto) si può ricorrere al giudice ordinario. Nel caso di ricorso è possibile farsi appoggiare da un patronato sindacale o da associazioni di categoria. 13

14 1.2.i L'aggravamento Chi ha ottenuto il riconoscimento dell'invalidità civile può presentare richiesta di aggravamento. La domanda si presenta dopo aver compilato un modulo disponibile presso la propria Azienda ASL. A questo va allegato un certificato medico, che precisi in modo puntuale e circostanziato, che la disabilità è aggravata, oppure, che si sono presentate nuove menomazioni. Qualora sia stato prodotto ricorso gerarchico avverso, le domande di aggravamento sono prese in esame soltanto dopo la definizione del ricorso stesso. Non è possibile quindi presentare richiesta di aggravamento se già si è avviato un procedimento di ricorso. 1.2.l Il verbale di invalidità: I^ II^ III^ IV^ parte Alle persone che abbiano richiesto l'accertamento di una minorazione civile (invalidità civile, cecità civile, sordomutismo), viene consegnato in seguito alla visita di valutazione il relativo verbale (il cosiddetto Modello Asan). Il verbale è distinto in quattro parti. La prima parte Riporta: o i dati anagrafici ed amministrativi, cioè i dati utili ad individuare il richiedente e il suo stato civile; o i motivi di presentazione della domanda; o la tipologia di accertamento (primo accertamento, revisione d'ufficio, aggravamento, riduzione ecc.); o la data delle seduta; o la data di definizione e viene precisato se si è trattato di visita domiciliare o ambulatoriale. La seconda parte - Riporta il giudizio diagnostico della Commissione. Viene descritta l'anamnesi, segnalati gli eventuali accertamenti disposti e la documentazione acquisita. Sono poi contrassegnate le principali disabilità accertate (psichiche, sensoriali, fisiche, neurologiche, respiratorie, cardiocircolatorie) e le relative cause o concause (malformazioni congenite, malattie infettive, traumi del traffico, traumi domestici, altre cause violente, intervento chirurgico mutilante). La terza parte - Riporta il giudizio espresso dalla Commissione in seguito alla visita e alla valutazione della documentazione prodotta. È particolarmente importante perché consente di individuare con chiarezza lo status accertato e a quali diritti dà luogo. Sinteticamente si riportano le categorie: 14

15 1) "Non invalido - assenza di patologia o con una riduzione delle capacità inferiore ad 1/3" - non dà diritto ad alcun beneficio. 2) "Invalido con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3 (art. 2, L. 118/71)" - dà diritto solo alle prestazioni protesiche connesse alla patologia. 3) "Invalido con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3 (artt. 2 e 13, L. 118/71)" - dà diritto all'assegno mensile di assistenza. 4) "Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (artt. 2 e 12, L. 118/71)" dà diritto alla pensione di inabilità. 5) "Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/80 e L. 508/88)" - dà diritto all'indennità di accompagnamento. 6) "Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 18/80 e L. 508/88)" dà diritto all'indennità di accompagnamento. 7) "Minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età o con perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hz (L. 289/90)" dà diritto all'indennità di frequenza. 8) "Cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (L. 382/70 e 508/88)" dà diritto alla pensione e all'indennità di accompagnamento riservate ai ciechi parziali. 9) "Cieco assoluto (L. 382/70 e L. 508/88)" - dà diritto alla pensione e all'indennità di accompagnamento riservate ai ciechi assoluti. 10) "Sordomuto (L. 381/70 e L. 508/88)" - dà diritto a pensione e indennità riservate alle persone affette da sordomutismo. La quarta parte - Reca le firme del presidente, del segretario, del medico ASL, del medico del lavoro e del medico di categoria. 15

16 2. Premessa L ausilio è uno strumento tecnico o una soluzione operativa, che viene utilizzato dal disabile per ridurre o supplire deficit funzionali che impediscono la vita normale (carrozzelle, ausili per la funzione visiva, per quella acustica, per la comunicazione, per l incontinenza, ecc). La protesi è un apparecchio applicato sulla persona per sostituire una parte del corpo mancante. L ortesi è un dispositivo per supportare una funzione limitata o mancante della persona. 2.1 Gli aventi diritto Hanno diritto alle prestazioni protesiche: o gli invalidi civili e per servizio; o gli invalidi di guerra e le categorie assimilate (es. vittime civili di guerra); o i privi della vista, cioè coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione; o i sordi, cioè coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o contratta prima dell'apprendimento del linguaggio; o i minori di anni 18 che necessitano di un intervento di prevenzione, cura, e riabilitazione di un'invalidità permanente; o gli invalidi in attesa di accertamento che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitano di un'assistenza continua; o coloro che presentano istanza e sono in attesa di riconoscimento, ai quali, in seguito all'accertamento sanitario effettuato dalla commissione medica dell'azienda ASL, sia stata riscontrata e verbalizzata una menomazione che comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore a un terzo; o coloro che hanno subito un intervento di entero-urostomia, tracheotomia o amputazione di un arto, e che, dopo aver presentato istanza, si trovano in attesa di accertamento; o le donne che abbiano subito un intervento di mastectomia ed i soggetti che abbiano subito un intervento demolitore sull'occhio, previa presentazione di certificazione medica; 16

17 o i ricoverati in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, con menomazione grave e permanente, per i quali il medico responsabile dell'unità operativa certifichi la contestuale necessità e urgenza dell'applicazione di una protesi, di un'ortesi o di un ausilio prima della dimissione, per l'attivazione tempestiva o la conduzione del progetto riabilitativo, a fronte di una menomazione grave e permanente. In questo caso, contestualmente alla fornitura della protesi o dell'ortesi, deve essere avviata la procedura per il riconoscimento dell'invalidità. 2.2 Le modalità di erogazione Il procedimento per l'erogazione di protesi, ausili e ortesi a carico del SSN deve seguire obbligatoriamente quattro tappe: la prescrizione, l'autorizzazione, la fornitura e il collaudo previste dal decreto del Ministro della Sanità che accompagna il Nomenclatore tariffario. In ogni passaggio sono coinvolti in modo diverso l'utente, il prescrittore e il fornitore. 2.2.a La prescrizione La fase della prescrizione dell'ausilio, della protesi o dell'ortesi è il momento più significativo e delicato per il disabile. La prescrizione viene redatta da un medico specialista del SSN, dipendente o convenzionato. Questi dev essere competente per la tipologia di menomazione o disabilità per cui prescrive il prodotto. La prescrizione costituisce parte integrante di un programma di prevenzione, cura e riabilitazione delle lesioni, o delle patologie che determinano la menomazione e la disabilità; la prevenzione non ha quindi solo valenze mediche, ma anche sociali. La prima prescrizione dovrebbe derivare da un'attenta valutazione clinica del paziente e deve quindi presentarne una diagnosi circostanziata. Va poi specificata l'indicazione del dispositivo protesico, ortesico o dell'ausilio prescritto, completa del codice ISO identificativo; devono inoltre essere precisati gli eventuali adattamenti necessari per la personalizzazione del dispositivo. La prescrizione è accompagnata da un programma riabilitativo di utilizzo del dispositivo prescritto. Il paziente, o chi lo assiste, deve essere informato circa le caratteristiche funzionali e terapeutiche e sulle modalità di utilizzo del dispositivo stesso. 17

18 2.2.b Il programma riabilitativo Il programma riabilitativo (o terapeutico) non è solo un requisito per la concessione di un ausilio a carico del SSN, ma è essenziale per rendere efficace tale fornitura e, più in generale, l'intervento riabilitativo. In questo programma dev essere descritto il significato terapeutico e riabilitativo e cioè con quali premesse e con quali finalità si intende utilizzare un determinato dispositivo indicandone le modalità e i limiti di utilizzo e la prevedibile durata di impiego come pure le possibili controindicazioni. Vanno poi previsti dei momenti di verifica dell'andamento di questo programma terapeutico. 2.2.c L'autorizzazione È uno dei passaggi necessari per ottenere un ausilio o un dispositivo protesico, o un ortesi. L'autorizzazione alla fornitura del dispositivo è rilasciata dall'azienda ASL di residenza dell'assistito. Questa deve verificare se il richiedente rientra fra gli aventi diritto, e se vi è corrispondenza tra la prescrizione medica ed i dispositivi codificati del Nomenclatore. Inoltre, quando si tratta di forniture successive alla prima, dovrà essere accertato il rispetto delle modalità e dei tempi di rinnovo. L'azienda ASL deve pronunciarsi tempestivamente sulla richiesta di autorizzazione e comunque, in occasione di prima fornitura, entro venti giorni dalla richiesta. In caso di silenzio della ASL, trascorso tale termine, l'autorizzazione alla prima fornitura si intende concessa (silenzio assenso). Nel documento di autorizzazione viene riportato il corrispettivo riconosciuto al fornitore dalla ASL per l'erogazione del dispositivo prescritto. In caso di autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al fornitore è pari alla tariffa applicata o al prezzo determinato dalla stessa azienda di residenza dell'assistito. L'eventuale differenza di costo è a carico dell'assistito. Attenzione: può accadere che una persona venga ricoverata presso una struttura non ubicata presso l'azienda ASL di residenza e che necessiti di un ausilio. In questa ipotesi, sempre che vi siano condizioni di necessità o urgenza e che le strutture sanitarie (pubbliche o private) siano accreditate, la prescrizione è inoltrata all azienda ASL di residenza, che rilascia l'autorizzazione tempestivamente, anche a mezzo fax. Se si tratta di prodotti su misura e c'è silenzio assenso dell azienda ASL, trascorsi 5 giorni dal ricevimento della prescrizione, l'autorizzazione si intende concessa. 18

19 Nel caso dell'autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al fornitore è pari alla tariffa fissata dalla regione di residenza dell'assistito. 2.2.d La fornitura Le aziende fornitrici dei dispositivi prescritti sono tenute a rispettare tempi di consegna o fornitura specificamente previsti dal secondo allegato al regolamento e che variano a seconda del prodotto. In caso di ritardo può essere applicata al fornitore una penalità. Per le forniture urgenti riservate ai disabili ricoverati, i tempi di fornitura e consegna devono essere inferiori a quelle normalmente vigenti. Il regolamento precisa che la fornitura di protesi di arto provvisoria o temporanea non modifica il tempo massimo di rilascio della prima fornitura definitiva. È bene sottolineare che il conteggio dei giorni (sempre lavorativi) inizia dal momento dell'acquisizione dell'autorizzazione da parte del fornitore. 2.2.e Il collaudo Il collaudo è l'ultima fase del procedimento di concessione degli ausili. Le procedure di collaudo sono avviate dopo la consegna del prodotto. In tal senso il fornitore dell'ausilio deve informare l'azienda ASL entro tre giorni (lavorativi) dalla consegna. L'assistito viene quindi invitato, entro 15 giorni, a presentarsi per il collaudo; se il disabile non è deambulante la pratica viene effettuata a domicilio o presso la struttura di ricovero. Attenzione: nel caso in cui l'assistito non si presenti alla verifica può incorrere in sanzioni fissate da ciascuna regione. Il collaudo viene eseguito dallo specialista prescrittore o dalla sua unità operativa verificando la corrispondenza fra quanto prescritto e quanto fornito; il termine massimo per questa operazione è 20 giorni dalla data di consegna, dopodiché il collaudo si intende effettuato e la relativa fattura deve essere posta in pagamento nei tempi e nei modi prestabiliti. Nell'ipotesi in cui il dispositivo non sia rispondente alla prescrizione il fornitore è tenuto ad adeguarlo. Per i prodotti monouso (ad esempio: cateteri, pannoloni ecc.) non è previsto alcun collaudo. 2.2.f Tempi minimi di rinnovo Il DM della Sanità 332/99 impone dei tempi minimi per poter ottenere la fornitura di un dispositivo successiva a quella precedente. Va ricordato che tale disposizione non è applicabile ai minori di 18 anni. Inoltre, in 19

20 alcuni casi, si può derogare da tale limitazione. 3.1 La pensione d invalidità - requisiti La pensione di inabilità è stata istituita dall'art. 12 della L. 118/71. Spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali sia stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale, che non devono essere superati dal titolare della pensione di inabilità. Di seguito si riportano i parametri: o Riduzione della capacità lavorativa del 100%; o Età compresa tra i 18 e i 65 anni; o Essere cittadino Italiano residente in Italia, o essere straniero, titolare di carta di soggiorno; o Importo 2005: Euro 233,87 per 13 mensilità; o Disporre di un reddito annuo personale non superiore a Euro ,69 La pensione d invalidità è compatibile con l indennità di accompagnamento, mentre, è incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, di servizio e di lavoro. 3.2 L assegno mensile di assistenza - requisiti L'assegno mensile di assistenza è stato istituito dall'art. 13 della L. 118/71. Quell'articolo precisava che l'assegno mensile di assistenza spettava agli invalidi civili nei confronti dei quali, fosse stata accertata una riduzione della capacità lavorativa a due terzi (67%). Successivamente il Dec. Legis. 509/88 (art. 9) ha elevato la percentuale di invalidità minima al 74%. L'innalzamento tuttavia è decorso dall'entrata in vigore delle tabelle percentuali di invalidità (DM ) e cioè solo dal Di seguito si riportano i criteri di valutazione: o Riduzione della capacità lavorativa superiore al 74% ; o Età compresa tra i 18 e 65 anni; o Essere cittadino italiano residente in Italia o essere straniero, titolare di carta di soggiorno; o Essere iscritto all ufficio di collocamento disabili (ai sensi della legge 68/99); o In caso di non iscrizione alle liste di collocamento, bisogna disporre di un certificato di incollocabilità; può percepire l assegno anche chi è occupato part-time, in tal caso infatti si può non essere 20

21 cancellati dalle liste di collocamento; o Disporre di un reddito annuo personale non superiore a Euro 4.017,26; o Non usufruire di altre pensioni erogate dall I.N.P.S. o altri enti allo stesso titolo; o Importo 2005: Euro 233,87 per 13 mensilità. 3.3 La pensione sociale - requisiti Al compimento del 65 anno di età in sostituzione della pensione di inabilità o dell assegno mensile di assistenza, è corrisposta la pensione sociale. 3.4 L indennità mensile di frequenza - requisiti L'indennità di frequenza, provvidenza a favore degli invalidi minorenni, è stata istituita dalla L. 289/90. Tale contributo è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero e non può essere erogata ne a coloro che percepiscono l indennità di accompagnamento, ne ai sordomuti che percepiscono l indennità di comunicazione. L indennità di frequenza non ha carattere continuativo, ma limitato, ed è subordinata al periodo di effettiva frequenza del minore a trattamenti terapeutici e riabilitativi, a corsi scolastici o di formazione professionale. Di seguito si riportano i criteri di assegnazione: o Essere invalidi civili minori di 18 anni, ai quali siano state riconosciute difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell età; o Essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno; o Frequenza continua o periodica di: centri ambulatori o diurni, pubblici o privati (purchè convenzionati), anche di tipo semiresidenziale specializzati nel trattamento riabilitativo; scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado compresa la scuola materna; centri di formazione o di addestramento professionale; o non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 4.017,26; o Importo 2005: Euro 233,87 La Sentenza della Corte Costituzionale novembre 2002, n. 467 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 c. 3, nella parte in cui non prevede che l'indennità mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l'asilo nido. 3.5 L indennità di accompagnamento requisiti L indennità di accompagnamento può essere concessa in presenza delle 21

22 condizioni di seguito riportate: o Avere il riconoscimento di un invalidità totale, non essere in grado di deambulare o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita tipici dell età; o Essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno; o Non essere ricoverati in istituto con pagamento della retta a carico dello stato o di ente pubblico (l indennità è sospesa in caso di ricovero in reparti riabilitativi o per lunga degenza); o Viene erogata indipendentemente dall età; o È indipendente dal reddito personale; o Importo 2005: Euro 443,83 per 12 mensilità. L indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, dipendente o autonoma, e la titolarità di un patente speciale, purchè sussistano i requisiti sanitari. Per l'interpretazione autentica si ricorda che l art. 1 (L. 392/84) ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 1 della L. 18/80, deve cioè intendersi l equiparazione, a partire dal , dell indennità di accompagnamento, istituita in favore degli invalidi civili totalmente inabili, non deambulanti o non autosufficienti, a quella goduta dai grandi invalidi di guerra. 3.6 Distinzioni La pensione per i ciechi assoluti L art. 8 della L. 66/62. stabilisce che la pensione è concessa ai maggiorenni ciechi assoluti che si trovino in stato di bisogno economico. La provvidenza era stata estesa ai minorenni dall'art. 14 c. 7 della L. 33/80 successivamente, l'art. 5 della L. 508/88 ha precisato che ai ciechi civili assoluti minorenni non spetta la pensione, ma l'indennità di accompagnamento. I requisiti sono analoghi a quanto detto a proposito della Pensione d Inabilità, ad eccezion e delle seguenti condizioni: Importo 2005: o Euro 252,91 per 13 mensilità se il disabile non è ricoverato in istituto. o Euro 233,87 per 13 mensilità se il disabile è ricoverato in istituto con pagamento della retta a carico, anche in parte, dello Stato (o di Ente pubblico) a La pensione per i ciechi parziali La pensione è stata istituita dall'art. 8 della L. 66/62 a favore dei ciechi parziali con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi 22

23 gli occhi anche con eventuale correzione. La provvidenza è stata estesa ai minorenni dall'articolo 14 c. 7 della L. 33/80. Oltre a queste condizione è previsto, ai fini dell'erogazione della provvidenza, che i ciechi civili si trovino in stato di bisogno economico. I requisiti sono analoghi a quanto detto a proposito della Pensione d Inabilità, tranne: o essere stato riconosciuto cieco parziale, cioè con un residuo visivo non superiore al totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione; o Importo 2005: Euro 233,87 per 13 mensilità b L'indennità speciale per i ciechi parziali L'indennità speciale è stata istituita dall'art. 3 della L. 508/88. Tale contributo spetta ai ciechi parziali e viene erogato al solo titolo della minorazione cioè indipendentemente dall'età e dal reddito personale dell'interessato. Di seguito si riportano le condizioni per il rilascio: o è indipendente dall'età; o essere stato riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore al totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione; o o è indipendente dal reddito personale; Importo 2005: Euro 161,30 per 12 mensilità. L'erogazione dell'indennità speciale per i ciechi parziali è incompatibile con l'indennità di frequenza o con altre indennità simili concesse per cause di servizio, lavoro o guerra. L'indennità è invece compatibile con la pensione spettante ai ciechi civili parziali c L'indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti L'indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili assoluti è stata istituita dalla L. 406/68 (art. 1). Viene erogata al solo titolo della minorazione e cioè indipendentemente dal reddito personale e dall'età. Di seguito si riportano le condizioni per il rilascio: o essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno; o essere stato riconosciuto cieco assoluto; o è indipendente dal reddito; o è indipendente dall'età. Ù 23

24 o Importo 2005: Euro 669,21 mensili per 12 mensilità. È cumulabile con quella concessa agli invalidi civili totali oppure ai sordomuti. È incompatibile con l'erogazione di altre indennità simili per cause di servizio, lavoro o guerra. Non preclude la possibilità di svolgimento di attività lavorativa La pensione per sordomuti La L. 381/70 aveva istituito, in favore dei sordomuti, l'assegno mensile di assistenza, provvidenza economica che ha assunto la denominazione di "pensione" con l'art. 14 c. 7 della L. 33/80. Tale contributo è concesso alla persona sordomuta e cioè il minorato sensoriale dell'udito. Ai fini dell'erogazione della provvidenza, l'interessato deve trovarsi in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione. I requisiti sono analoghi a quanto detto a proposito della Pensione d Inabilità, ad eccezione delle seguenti condizioni: o non disporre di un reddito personale superiore a Euro ,69 annue; o essere stato riconosciuto sordomuto; o Importo 2005: Euro 233,87 per 13 mensilità. o È incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro a Sordomuti: l'indennità di comunicazione L'indennità di comunicazione è stata istituita dall'art. 4 della L. 508/88. Criteri di concessione sono diversi a seconda se il richiedente è maggiore o minore dei 12 anni. Nel caso in cui l età è inferiore ai 12 anni l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 60 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore. Mentre se l individuo ha un età superiore ai 12 anni: l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 75 decibel. Di seguito si riportano le condizioni per il rilascio. o essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno; o essere stato riconosciuto sordomuto (con le precisazioni di cui sopra); o indipendente dall'età; o indipendente dal reddito personale, 24

25 o Importo 2005: Euro 223,38 per 12 mensilità. L'erogazione dell'indennità di comunicazione è incompatibile con l'indennità di frequenza (per i minori); non è incompatibile con la titolarità di una patente di guida; non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma; è cumulabile con l'indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili e ai ciechi civili. Spetta anche nel caso di ricovero in istituto. 3.7 L amministratore di sostegno Fino ad oggi la normativa italiana prevedeva solo due formule a tutela delle persone incapaci di agire: l'interdizione e l'inabilitazione. Nel primo caso in una sentenza, il giudice nomina un curatore, mentre, nel secondo caso, il giudice nomina un tutore. Da quel momento in poi la persona disabile può agire solo tramite chi lo assiste, che risponde delle sue azioni esclusivamente al giudice. Si tratta di una disposizione piuttosto lunga, complicata burocraticamente, che ha un notevole costo economico e delle ripercussioni sulla persona con disabilità. Infatti chi è interdetto non ha più alcuna capacità di agire, non può stipulare contratti, fare testamento o sposarsi, né accedere ad un pubblico impiego. Una disposizione nata per tutelare la persona disabile, quindi, non è infrequente che finisca per rappresentare un vincolo eccessivo. Inoltre la normativa è spesso "sovradimensionata" rispetto alle effettive necessità di protezione delle persone con disabilità. Non sempre, infatti, la cosiddetta "infermità di mente" è tanto grave da necessitare di un'interdizione o di un'inabilitazione. Ed infine le due formule sono pensati solo per le persone "in condizioni di abituale infermità di mente" e "incapaci di provvedere ai propri interessi". A tutti questi limiti tenta di rispondere il nuovo istituto dell'amministratore di sostegno, introdotto dalla L. 6/04 (pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" n. 14 del ). Il nuovo iter prevede che l'amministratore di sostegno venga comunque nominato dal giudice tutelare, il quale può agire su segnalazione della famiglia, dei vicini, degli operatori del territorio, del pubblico ministero o dello stesso disabile. Egli dispone inoltre una rapida istruttoria, consultando anche il diretto interessato e chi gli è più vicino. Conclusa la fase istruttoria, emana poi un decreto, indicando l'amministratore di sostegno e precisando quali operazioni questi potrà effettuare "in nome e per conto" 25

26 del disabile. Per tale incarico viene precisata la data di inizio e fine. La differenza risiede quindi nel porre dei limiti agli atti (può essere anche uno solo) su cui è prevista l'assistenza. Per tutto il resto il disabile mantiene la propria capacità di agire. Per quanto riguarda il procedimento, che si svolge in modo informale, esso può essere gestito anche senza l'assistenza di un legale. Un altro aspetto rilevante è che l'istituto dell'amministratore di sostegno si rivolge non più solo alle persone con grave disabilità intellettiva o psichica (per i quali è ancora possibile ricorrere all'interdizione, anzi, in alcuni casi non si potrà che ricorrere all'interdizione), ma più in generale alle persone che possono avere necessità di protezione, magari momentanea o limitata. Basti pensare a disabili motori o sensoriali, tossicodipendenti, extracomunitari in difficoltà, alcolisti, persone con trauma temporaneo. 26

27 4. Agevolazioni fiscali e tributarie: concetti generali La normativa fiscale prevede alcune agevolazioni da applicarsi all'atto della riscossione delle imposte indirette, delle imposte dirette e delle concessioni governative. Tali agevolazioni derivano dalla particolarità dell'oggetto dell'imposta (es. un ausilio, un servizio di assistenza ecc.), oppure dalla peculiarità del soggetto che dovrebbe versare tale imposta (es.: un'associazione ONLUS, un disabile ecc.); infine le agevolazioni investono la fonte o l'aliquota dell'imposta (es.: l'iva al 4%, l'esenzione della tassa automobilistica). Agevolazioni per le persone con disabilità e i loro familiari sono previste dalla normativa che riguarda: l IVA, l IRPEF (imposte sui redditi), le tasse di concessione governativa e le tasse automobilistiche. Distinguiamo nell ambito della normativa relativa alla dichiarazione dei redditi, redatta annualmente, i concetti di: Detraibilità: Le spese sostenute si detraggono dall'imposta lorda che si deve allo Stato; questa sottrazione è effettuata in percentuale; ad esempio le spese sanitarie sostenute nel 2002 possono essere detratte in ragione del 20%. Le spese ammesse alla detrazione sono indicate dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi e dalle istruzioni per la compilazione dei Modelli 730 e Unico. Il meccanismo è, quindi, il seguente: se si è sostenuto una spesa (ammessa alla detrazione) di euro 1000, si potrà detrarre dall'imposta che si deve allo Stato euro 200. Deducibilità: è ammessa solo per pochi oneri (es. spese di assistenza specifica ad un portatore di handicap) e consente di sottrarre le relative spese sostenute e documentate dal reddito complessivo. Supponendo quindi che il reddito complessivo sia di euro, e la spesa deducibile pari a euro, il calcolo dell'imposta dovuta allo Stato sarà effettuato su euro. 4.1.a Detraibilità: spese mediche e di assistenza specifica La normativa tributaria prevede un diverso trattamento per le spese mediche generiche e di assistenza specifica e per quelle sanitarie. Le prime, se sostenute da una persona con handicap grave o nel suo interesse, possono essere dedotte, cioè sottratte dal reddito complessivo. Le seconde possono essere detratte in ragione del 19% dall'imposta lorda. Tra le spese mediche generiche e di assistenza specifica rientrano, oltre che le prestazioni rese da un medico generico, anche quelle relative: 27

28 o all'assistenza infermieristica e riabilitativa; o al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona; o al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; o al personale con la qualifica di educatore professionale; o al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale. In caso di ricovero di un disabile in un istituto di assistenza, una comunità, un centro residenziale è possibile dedurre la parte della retta riconducibile alle spese mediche e paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che tali spese siano indicate chiaramente nella documentazione rilasciata dall'istituto di ricovero. Attenzione: queste spese possono essere dedotte anche nel caso siano state sostenute nell'interesse di un familiare, anche se questo non è fiscalmente a carico. Questa possibilità è particolarmente interessante, ad esempio, per quei contribuenti che pagano una retta di ricovero per i genitori che non sono conviventi né fiscalmente a carico. 4.1.b Detraibilità: Assistenza specifica prestata a persone senza grave disabilità La Legge 342/2000 ha previsto, relativa agli oneri sostenuti per l'assistenza specifica, una agevolazione più blanda per qualsiasi contribuente che quindi, anche se non è interessato da una grave disabilità, potrà comunque detrarre (e non dedurre) le spese sostenute, potrà cioè "sottrarre" il 19% di queste dall'imposta lorda dovuta all'erario; quindi: Spesa di assistenza specifica Contribuente senza handicap grave e permanente Detraibilità (19% della spesa sostenuta sottratta dall'imposta lorda con franchigia di 125 ) Spesa di assistenza specifica Contribuente con handicap grave e permanente Deducibilità (intero ammontare sottratto dal reddito complessivo) 28

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