La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti

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1 Fiscal Adempimento La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti N Imposte dirette: il secondo acconto Categoria: Versamenti Sottocategoria: D imposta Entro il prossimo 1 dicembre 2014 (il 30 novembre cade di domenica), i contribuenti (persone fisiche, società di persone, società di capitali e soggetti a esse equiparati) dovranno versare la seconda o unica rata degli acconti relativi alle imposte sui redditi e all Irap per il periodo d imposta In particolare gli acconti 2014 in scadenza riguardano: le imposte IRPEF, IRES, IRAP; la cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi; le imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie all estero (IVIE e IVAFE); l imposta sostitutiva per i minimi. Per ciascuna imposta/contributo, in via autonoma, è possibile adottare alternativamente: il criterio storico; il criterio previsionale. I termini di versamento e i soggetti obbligati Le persone fisiche (es.: imprenditori, commercianti e professionisti) e le società di persone e soggetti a esse equiparati (es.: società in nome collettivo, società in accomandita semplice, associazioni fra artisti e professionisti), devono procedere al versamento delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto Irpef e Irap per il periodo d imposta 2014 entro il: 1 dicembre 2014 (il 30 novembre cade di domenica). Entro lo stesso termine, sono tenuti al versamento della seconda o unica rata degli acconti Ires e Irap per l anno 2014, anche i soggetti Ires (es.: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative ed enti commerciali) aventi periodo d imposta coincidente con l anno solare. 1

2 Per i soggetti Ires NON aventi periodo d imposta coincidente con l anno solare, invece, il versamento degli acconti Ires e Irap deve essere effettuato entro l ultimo giorno dell undicesimo mese dello stesso periodo d imposta (esercizio sociale o periodo di gestione). L ADEMPIMENTO del 1 DICEMBRE 2014 VERSAMENTO ACCONTI 2014 delle IMPOSTE SUI REDDITI e dell IRAP Persone fisiche titolari di partita IVA; Società di persone e soggetti ad esse equiparati. Società di capitali e soggetti ad esse equiparati con esercizio coincidente con l anno solare. I soggetti obbligati a effettuare i versamenti d imposta a titolo di acconto, sono tutti coloro che nell anno 2014 hanno presentato, oppure avrebbero dovuto presentare, la dichiarazione dei redditi 2013 (UNICO 2014). Non è rilevante il tipo di dichiarazione presentata, nel senso che gli acconti sono dovuti anche dal soggetto che ha presentato il modello 730 per il 2013 e che presenterà Unico per il 2014, in quanto, ad esempio, ha cessato l attività di lavoro dipendente. Qualora la dichiarazione dei redditi non sia stata presentata, gli importi da versare a titolo di acconto dovranno essere calcolati sulle imposte che il contribuente avrebbe dovuto dichiarare (Circolare n. 140/13/3700 del 28/10/1978). Non devono, invece, versare l acconto i contribuenti che: non hanno avuto redditi nell esercizio precedente (ad esempio, i soggetti che hanno iniziato l attività nel 2014); non avranno redditi nell esercizio in corso (ad esempio, i contribuenti che hanno cessato l attività nel corso del 2014); non hanno presentato la dichiarazione per l anno precedente, perché non obbligati; nell esercizio precedente, pur avendo posseduto redditi, non hanno versato alcuna imposta all atto della dichiarazione perché avevano già subito ritenute in misura corrispondente o eccedente il debito d imposta; hanno la certezza di non dover versare, nella successiva dichiarazione dei redditi, l imposta (al netto delle detrazioni, crediti d imposta e ritenute); 2

3 gli eredi dei contribuenti deceduti fra il 1 gennaio 2014 e 1 dicembre 2014 per i redditi del de cuius; i soggetti falliti. Il calcolo Esistono due metodi di calcolo degli acconti, a discrezione del contribuente: il metodo storico e il metodo previsionale. Il metodo storico utilizza, come base di calcolo, le imposte risultanti dall ultima dichiarazione dei redditi, quella relativa al periodo d imposta precedente (UNICO 2014 redditi 2013). In particolare, si dovrà assumere: come acconto IRPEF, il 100% dell importo indicato nel seguente rigo di UNICO 2014 Persone fisiche: come acconto IRES, il 101,50% dell importo indicato nei seguenti righi: UNICO 2014 Società di capitali: UNICO 2014 Enti non commerciali: come acconto IRAP: per le persone fisiche e società di persone, il 100% di quanto indicato al rigo IR 21 della Dichiarazione Irap 2014: per le società di capitali e gli enti non commerciali, il 101,50% di quanto indicato sempre al rigo IR 21 della Dichiarazione Irap 2014: Il metodo previsionale si basa, invece, su una stima del reddito/valore della produzione che si presume di conseguire nel 2014, a cui poi andranno applicate le percentuali del 100% o del 101,50% di cui sopra. In particolare, qualora il contribuente preveda di conseguire un reddito/valore della produzione inferiore rispetto a quello realizzato nel 2013, può effettuare un versamento in misura inferiore a quanto dovuto o non effettuare alcun versamento. 3

4 La scelta di utilizzare tale metodo va valutata attentamente in quanto è piuttosto rischiosa, dovendo la procedura di stima tener conto di varie disposizioni legislative che si riflettono sul periodo d imposta in corso. Qualora la previsione risultasse errata, l Ufficio applicherà la sanzione per insufficiente versamento pari al 30% di quanto non versato, più gli interessi (tale violazione potrà essere, comunque, regolarizzata tramite il ravvedimento operoso). Lo stesso ministro delle Finanze, con nota n. 984 del 17/07/1997, ha consigliato ai contribuenti di avvalersi di tale possibilità soltanto quando si possiedono degli elementi certi per la determinazione della minore imposta. La scelta dell uno o dell altro metodo riguarda la singola imposta; pertanto, può, ad esempio, essere utilizzato il metodo storico per l IRPEF e il metodo previsionale per l IRAP. L acconto non deve essere versato quando: non è superiore a 51,65 per l acconto IRPEF e l acconto IRAP delle persone fisiche e società di persone; non è superiore a 20,66 per l acconto IRES e l acconto IRAP delle società di capitali ed enti non commerciali. Ai sensi dell art. 17, comma 3, D.P.R. n. 435/2001, i versamenti degli acconti devono essere versati in due rate qualora l importo dovuto sia: pari o superiore al limite di 257,52 per l IRPEF; superiore al limite di 253,70 per l IRES. In tal caso, in linea generale: alla scadenza della prima rata va versato il 40% dell acconto dovuto; alla scadenza della seconda rata va versato il 60% dell acconto dovuto. Cedolare secca La cedolare secca va versata con la modalità dell acconto e del saldo. L acconto è dovuto in misura pari al 95% dell imposta dovuta per l anno precedente. 4

5 Per la determinazione dell acconto da versare va fatto riferimento alle modalità previste in materia di IRPEF e di conseguenza: Rigo rb11, campo 3 totale imposta cedolare secca Acconto cedolare secca 2014 Non superiore a 51,65 Superiore a 51,65 ma non a 271,06 Superiore a 271,06 Non dovuto Versamento in unica soluzione entro il L importo da versare è pari al 95% di rigo RB11, campo 3. Versamento in 2 rate pari al: 38% (40% del 95%) di rigo RB11, campo 3, entro il (+ 0,40%) / (+ 0,40%); 57% di rigo RB11, campo 3, entro il Circa l applicazione del regime sostituivo in questione si fa presente che: o APPLICAZIONE DELLA CEDOLARE SECCA DAL 2014 Le persone fisiche che dal 2014 hanno scelto di assoggettare il reddito degli immobili abitativi locati alla cedolare secca: non sono tenute al versamento dell acconto 2014 per la cedolare secca; possono determinare l acconto IRPEF considerando che il reddito fondiario di detti immobili non sarà assoggettato ad IRPEF. A tal fine l acconto 2014 potrà essere determinato utilizzando il metodo previsionale. o FUORIUSCITA DALLA CEDOLARE SECCA DAL 2014 Le persone fisiche che dal 2014 fuoriescono dal regime della cedolare secca e pertanto devono assoggettare il reddito degli immobili abitativi locati a tassazione ordinaria: non sono tenute al versamento dell acconto IRPEF 2014 per il reddito dell immobile che nel 2014 sarà assoggettato a IRPEF; possono, in applicazione del metodo previsionale, non versare l acconto per la cedolare secca ovvero versare un acconto inferiore. Ivie Ivafe Per effetto di quanto previsto dall art. 19, comma 22, D.L. n. 201/2011, così come modificato dalla Legge n. 228/2012, Finanziaria 2013, il versamento dell imposta IVIE/IVAFE va effettuato con le medesime regole previste ai fini IRPEF (acconto/saldo). 5

6 Ciò comporta quindi che per il 2014 l acconto è dovuto se l importo di rigo RW6, campo 1 (IVAFE) ovvero RW7, campo 1 (IVIE) del mod. UNICO 2014 è pari o superiore a 51,65 ed il versamento va effettuato: in unica soluzione, entro l , se detto importo è non superiore a 257,52; in 2 rate se l importo di detti campi è superiore a 257,52: la prima (40%) entro lo scorso / ; la seconda (60%) entro il prossimo Acconto addizionale comunale e regionale Per quanto riguarda le addizionali Irpef come noto: o per l addizionale comunale, l acconto va versato entro il termine del saldo IRPEF, quindi l acconto 2014 doveva essere versato entro lo scorso 16.6/16.7 (+ 0,40%) - 7.7/20.8 (+ 0,40%) ferma restando la possibilità di rateizzare quanto dovuto; o per l addizionale regionale non sono dovuti acconti. Entro il non è quindi dovuto alcun acconto dell addizionale regionale e comunale. Acconto per i minimi Come noto, il versamento dell acconto dell imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti minimi va effettuato con modalità analoghe a quelle previste ai fini IRPEF. Tuttavia, le situazioni che si possono presentare e la relativa imposta dovuta si possono schematizzare come segue: Regime 2013 Regime 2014 Imposta dovuta per il 2014 Regime minimi Imposta sostitutiva (5%) Regime minimi Ex Regime minimi o regime ordinario IRPEF con modalità ordinarie Regime ordinario Regime minimi Imposta sostitutiva (5%) 6

7 Il versamento va effettuato in un unica soluzione ovvero in 2 rate come di seguito schematizzato: RIGO LM14 DIFFERENZA NON SUPERIORE A 51,65 SUPERIORE A 51,65 MA NON A 257,52 SUPERIORE A 257,52 ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA 2014 Non dovuto Versamento in unica soluzione entro l Versamento in 2 rate pari al: 40% di rigo LM14 entro lo scorso 7.7/20.8 con la maggiorazione dello 0,40%; 60% di rigo LM14 entro l In particolare per i contribuenti minimi bisogna fare le seguenti distinzioni: CONTRIBUENTI CHE PERMANGONO NEL REGIME DEI MINIMI I soggetti che hanno applicato il regime dei minimi e vi permangono nel 2014 devono versare l acconto dell imposta sostitutiva del 5%, con i medesimi criteri dell Irpef CONTRIBUENTI CHE ACCEDONO AL REGIME DEI MINIMI DAL 2014 I soggetti che sono entrati nel regime agevolato dal 2014 provenendo da un regime "ordinario" (hanno optato per il regime ordinario dal 2011 e nel 2014 è cessato il triennio di permanenza), potendo applicare ai fini dell acconto sia il criterio storico che previsionale, ai fini: dell imposta sostitutiva 2014: sono esclusi dal versamento (criterio storico in mancanza di base di riferimento); dell IRPEF: è conveniente ricorrere al metodo previsionale, posto che nel 2014 il reddito dell attività non sarà assoggettato ad IRPEF ma ad imposta sostitutiva (se il contribuente non possiede altri redditi, l acconto non risulta dovuto). Acconto Irap: i soggetti che aderiscono al regime dei minimi sono esonerati dall IRAP e pertanto non sono tenuti al versamento del relativo acconto. 7

8 CONTRIBUENTI EX MINIMI 2013 I contribuenti minimi nel 2013 che sono fuoriusciti (per obbligo o per opzione) a decorrere dal 2014 possono aver adottato, alternativamente: il regime contabile agevolato (art. 27, co. 3, D.L. 98/2011); la contabilità ordinaria o semplificata. A prescindere dal regime adottato, detti contribuenti: determinano il reddito 2014 nei modi ordinari assoggettando lo stesso ad IRPEF; versano l acconto 2014 dell imposta sostitutiva (cod. trib e 1794 ). Tale importo confluirà negli acconti da indicare nel quadro RN di Unico PF Acconti Irap: non sono dovuti (considerato l'esonero dall'irap di tali soggetti). Casi particolari In presenza di particolari fattispecie, di seguito esaminate: è obbligatorio procedere al c.d. ricalcolo dell acconto 2014 ; può risultare conveniente determinare l acconto 2014 con il metodo previsionale. Si evidenzia che nel quadro RN del mod. UNICO 2014 PF è presente il nuovo prospetto Acconto 2014 riservato all indicazione dell acconto 2014 risultante dall applicazione del metodo storico (anche se il contribuente ha scelto il metodo previsionale), nonché, in caso di rideterminazione dello stesso, del reddito, dell imposta netta e dell importo differenza rideterminati. Anche per i soggetti IRES i dati (reddito complessivo, imposta e acconto rideterminati maggiore acconto) sono richiesti a rigo RS79 del mod. UNICO 2014 SC. I casi particolari consistono in: Detrazione per carichi di famiglia soggetti non residenti Per effetto dell art. 1, comma 526, Finanziaria 2013, che ha integrato il comma 1324 dell art. 1, Finanziaria 2007, la detrazione per carichi di famiglia a favore dei soggetti non residenti non assume rilevanza per la determinazione dell acconto IRPEF Di conseguenza, utilizzando il metodo storico, è necessario considerare, quale imposta del periodo precedente (2013), quella che si sarebbe determinata in assenza dell agevolazione. 8

9 Esenzione IRPEF lavoratori transfrontalieri L esenzione IRPEF per i redditi di lavoro dipendente conseguiti dai soggetti residenti in Italia che prestano l attività lavorativa, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all estero in zone di frontiera ed in altri Stati limitrofi, è stata prorogata per il 2013 dall art. 1, comma 549, Finanziaria 2013, con la conferma della franchigia di esenzione pari a ed introdotta a regime dal 2014 ad opera dell art. 1, comma 175, Finanziaria Per la determinazione dell acconto IRPEF 2014, tuttavia, ai sensi dell art. 1, comma 204, Legge n. 244/2007, va considerata l imposta che si sarebbe determinata senza tale agevolazione, ossia considerando assoggettato a tassazione l intero reddito del frontaliero. Deduzione ACE Come noto, la Finanziaria 2014 ha incrementato l aliquota della deduzione ACE di cui possono beneficiare i soggetti IRPEF in contabilità ordinaria, che per il 2014 è fissata al 4%. In base a quanto previsto dall art. 1, comma 138, Finanziaria 2014, ai fini della determinazione dell acconto 2014 è comunque necessario tener conto della misura prevista per il 2013, pari al 3%. Deduzione forfetaria distributori di carburanti L art. 34, comma 2, Legge n. 183/2011 prevede che gli esercenti impianti di distribuzione di carburanti che usufruiscono della deduzione forfetaria, nella determinazione dell'acconto dovuto per ciascun periodo di imposta, assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria. Acconto Irap nelle regioni in disavanzo sanitario Nelle Regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Sicilia, che non hanno raggiunto un accordo con il Governo per la copertura del disavanzo del settore sanitario, va ancora applicato: l aumento dello 0,92% all aliquota ordinaria (3,9% - 4,20% - 4,65% - 5,90%) ovvero a quella ridotta/maggiorata dalle disposizioni regionali, ferma restando l aliquota massima (4,82% - 5,12% - 5,57% - 6,82%); l aumento dell 1% dell aliquota dell 1,9% ovvero di quella ridotta/maggiorata dalle disposizioni regionali, prevista per il settore agricolo. 9

10 Modalità di versamento Il versamento avviene mediante modello F24 e i codici tributo da utilizzare sono i seguenti: Tributo Codice tributo Periodo di riferimento Irpef acconto seconda o unica rata Ires acconto seconda o unica rata Irap acconto seconda o unica rata Con riferimento all IRAP, in sede di compilazione del mod. F24 va indicato anche il codice della Regione o della Provincia autonoma beneficiaria del tributo. L importo del secondo acconto in scadenza il prossimo 1 dicembre non può essere rateizzato. In sede di versamento dell acconto 2014 è possibile avvalersi della compensazione. Sanzioni In caso di: omesso versamento; insufficiente versamento; ritardato versamento; degli acconti d imposta, è dovuta la sanzione amministrativa nella misura del 30% dell ammontare non versato (art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997) oltre agli interessi moratori. Per i versamenti tardivi che avvengono nei 14 giorni successivi alla scadenza di legge e sanzioni ordinarie variano, a seconda dei giorni di ritardo, dal 2% per un giorno di ritardo (1/15 del 30%) al 28% per 14 giorni di ritardo (14/15 del 30%). Ravvedimento operoso Per il mancato o l'insufficiente o il tardivo versamento dell'acconto, il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso. 10

11 Se il versamento viene effettuato: entro 14 giorni successivi alla scadenza del termine ("ravvedimento sprint"), è possibile pagare una sanzione ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo, ossia al 0,2% giornaliero; entro 30 giorni dalla scadenza ( ravvedimento breve") la sanzione del 30% ridotta ad 1/10, cioè al 3%; entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione ( ravvedimento lungo") la sanzione del 30% ridotta ad 1/8, cioè al 3,75%. Contestualmente al versamento dell'imposta vanno versati anche gli interessi moratori nella misura del 1% per i giorni successivi alla scadenza, fino al giorno dell'effettivo versamento compreso. Sospensione comuni alluvionati Con il recente D.M. 20/10/2014, il MEF, ha stabilito la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari previsti nel periodo 10/10 20/12/2014 per tutti i soggetti (persone fisiche e non) residenti ovvero con sede legale/operativa nei Comuni di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Toscana e Veneto interessati dall alluvione. Detti soggetti possono, quindi, considerare sospeso il versamento degli acconti 2014 delle imposte in esame, in scadenza il 01/12/2014. Con un prossimo D.M. saranno stabilite le modalità di effettuazione dei versamenti sospesi. Riepilogo ACCONTI MISURE Tipo d'imposta Percentuali acconto 2014 Irpef 100% Ires 101,50% Irap (persone fisiche e società di persone) 100% Irap (soggetti Ires) 101,50% - Riproduzione riservata - 11

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