ACCONTI 2013 MISURE. Tipo d'imposta Percentuali acconto Irpef 100% Ires 101% Irap (persone fisiche e società di persone) 100%
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1 Roma, 04 Novembre 2013 Prot. n.: 817/2013/SS/GN Ai Corrispondenti C.A.F. UIL S.p.A. LORO SEDI Circolare n. 41/2013 Oggetto: acconti d imposta di novembre dovuti per l anno 2013 Il Decreto Lavoro (decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito dalla legge n. 99/2013), recante interventi urgenti per la promozione dell occupazione, ha previsto l innalzamento delle percentuali di calcolo degli acconti IRPEF e IRES, rispettivamente al 100% e al 101%. La disposizione produce effetti esclusivamente in relazione alla seconda o unica rata di acconto da versare entro il prossimo 2 Dicembre c.a. (in quanto il 30 novembre cade di sabato). Il versamento dovrà essere perfezionato in misura corrispondente alla differenza tra l acconto complessivamente dovuto in base alle nuove disposizioni e l importo versato alla prima scadenza. Alla luce di quanto precisato dalle relazioni tecnica e di accompagnamento al medesimo decreto, l aumento produce effetti anche ai fini dell IRAP. Va evidenziato che per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, i sostituti d imposta tratterranno la seconda o unica rata, tenendo conto delle suindicate disposizioni. ACCONTI 2013 MISURE Tipo d'imposta Percentuali acconto 2013 Irpef 100% Ires 101% Irap (persone fisiche e società di persone) 100% Irap (soggetti Ires) 101%
2 IRPEF - base di calcolo del secondo acconto e relativo versamento La base di calcolo per l acconto Irpef 2013 è costituita dall imposta relativa al periodo d'imposta precedente diminuita delle detrazioni, dei crediti d'imposta, e delle ritenute alla fonte subite, risultanti dalla dichiarazione dei redditi dell anno precedente. Come noto, il contribuente persona fisica deve ricalcolare il secondo acconto dovuto per il 2013, riprendendo la propria dichiarazione dei redditi (Mod. Unico PF/2013) per rilevare l'importo esposto al rigo RN33 (differenza) del Quadro RN, ove viene appunto indicata l imposta dovuta per il 2012, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d acconto subite. Se questo importo: è inferiore o uguale ad 51,65, non è dovuta la seconda rata di acconto; è superiore ad 51,65, si rende dovuta la seconda rata di acconto. Accertato l obbligo del versamento, sull importo indicato al rigo RN33 occorrerà applicare l aliquota del 100%. Sulla cifra ottenuta dovrà essere detratto il primo acconto già versato alla prima scadenza e versare, così, la differenza entro il 02/12/2013. Si ricorda che la prima rata di acconto andava pagata nella misura del 40% dell'acconto complessivo (pari al 99%), entro il 17/06/2013 (in quanto il 16 giugno cadeva di domenica) senza maggiorazione. In base a quanto disposto da apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le persone fisiche, soggette agli studi di settore, e i contribuenti diversi dalle persone fisiche se soggette agli studi di settore, e coloro che vi partecipano, potevano eseguire il versamento del saldo delle imposte 2012 e del primo acconto 2013 entro l 8/07/2013 senza alcuna maggiorazione oppure dal 9 Luglio al 20/08/2013 con la maggiorazione dello 0,40%. Ricalcolo dell'acconto IRPEF in base al reddito presunto Per espressa previsione normativa, al contribuente è consentita la possibilità di commisurare l'acconto sull'imposta presumibilmente dovuta per l'anno in corso, sempre al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto subite. In sostanza, per ricalcolare l'acconto d'imposta, si deve considerare la situazione reddituale dell'intero anno 2013, e ciò non solo in ordine ai proventi o ricavi, ma anche ai maggiori oneri deducibili o detraibili (ad esempio, spese per interventi di ristrutturazione edilizia o per il risparmio energetico), per riduzioni di aliquote, detrazioni e crediti d'imposta, costi e spese di rilevante importo sostenuti nell'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo, componenti reddituali soggetti a tassazione separata, ecc. Pag. 2 di 5
3 Inoltre, l'importo da versare come seconda rata di acconto può essere ridotto od omesso, senza applicazione di sanzioni, purché l'acconto complessivo non sia inferiore a quanto dovuto a titolo di Irpef per l'anno in corso, mentre se il contribuente prevede di non percepire redditi nell'anno in corso non è tenuto al versamento dell'acconto. E' bene ricordare che in caso di errore nella rideterminazione e nel versamento dell'acconto si va incontro all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente (30% dell'importo non versato, oltre agli interessi legali). IRES - base di calcolo del secondo acconto e relativo versamento In relazione ai soggetti IRES, invece, per determinare l'eventuale obbligo di versamento della seconda rata di acconto per il periodo d'imposta 2013, per le società di capitali e gli enti commerciali, si dovrà considerare l'importo indicato nel rigo RN17 del Mod. Unico 2013/SC. Se detto importo: è inferiore o uguale ad 21, la seconda rata di acconto non è dovuta; è superiore ad 21, la seconda rata di acconto è dovuta entro il 02/12/2013, o nell'undicesimo mese dell'esercizio per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, nella misura del 101%. Accertato l'obbligo del versamento, sull'importo indicato al rigo RN17 va applicata l'aliquota del 101%. Dalla cifra ottenuta deve essere detratto il primo acconto già versato alla prima scadenza e va versata la differenza entro il 02/12/2013 (per esercizi coincidenti con l'anno solare). Si ricorda che la prima rata di acconto Ires, pari al 40% dell'acconto complessivo (100%), doveva essere versata entro il termine previsto per il pagamento a saldo relativo alla dichiarazione presentata per l'esercizio precedente, tenendo presente che era dovuta solo se superiore ad 103. Inoltre, si ritiene utile evidenziare che, per determinare l'eventuale obbligo del versamento dell'acconto Ires per gli enti non commerciali, occorre considerare l'importo indicato nel rigo RN28 del Mod. Unico 2013/ENC, nel rispetto delle regole sopra specificate. Acconto per la cedolare secca In base a quanto disposto dall'art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 23 del a decorrere dal 2012, l'acconto per la cedolare secca è dovuto nella misura del 95% dell'imposta dovuta per l'anno precedente. Si ricorda che il codice tributo per il versamento della seconda o unica rata di acconto della cedolare secca sugli affitti è Pertanto, l incremento in argomento non è ad essa automaticamente estendibile salvo un apposito intervento interpretativo da parte dell Amministrazione Finanziaria. Pag. 3 di 5
4 Seconda rata dell'acconto IRAP Per la seconda rata dell'acconto Irap si applicano le stesse disposizioni previste per le imposte sui redditi, e il relativo versamento va effettuato con le modalità e nei termini per queste fissati. In particolare, la seconda rata dell'acconto Irap delle persone fisiche e delle società di persone, per l'anno 2013, è pari al 100% dell'importo riportato nel rigo "Imposta dovuta" della dichiarazione Irap, mentre per i soggetti Ires l'acconto Irap è pari al 101% dello stesso rigo della dichiarazione. L'acconto Irap non deve essere versato se l'importo indicato nel rigo "Imposta dovuta" della dichiarazione Irap: è inferiore ad 51,65, per le persone fisiche e le società di persone; è inferiore ad 21, per i soggetti Ires (società di capitali, enti commerciali e non commerciali ed equiparati). Come è noto, la dichiarazione Irap va presentata in via autonoma. Infatti, il Mod. Irap 2013 è unico per tutte le tipologie di contribuenti (siano essi imprese individuali, lavoratori autonomi, società o enti), differenziandosi solo nei Quadri per la determinazione del valore della produzione netta ad essi dedicati; il quadro relativo alla ripartizione della base imponibile e dell'imposta e ai dati concernenti il versamento è, invece, uno solo (Quadro IR). In particolare, il rigo di riferimento per la determinazione dell'acconto è il rigo IR22 per persone fisiche, società di persone, società di capitali ed enti non commerciali. Codici tributo da utilizzare I codici tributo da indicare nel Mod. F24 sono i seguenti: Irpef acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione; Ires acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione; Irap acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione. Vi ricordiamo che per il mancato o l'insufficiente o il tardivo versamento dell'acconto, il contribuente può avvalersi dell istituto del ravvedimento operoso. Se il versamento viene effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine, il contribuente può utilizzare il cd. "ravvedimento sprint", che consente di pagare una sanzione ridotta ad 1/15 per ogni giorno di ritardo, ossia al 0,2% giornaliero. In caso di ravvedimento operoso "breve" (entro 30 giorni dalla scadenza) la sanzione del 30% è ridotta ad 1/10, cioè al 3%. In caso di ravvedimento cd. "lungo" (entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione) la sanzione del 30% è ridotta ad 1/8, cioè al 3,75%. Pag. 4 di 5
5 Contestualmente al versamento dell'imposta vanno versati anche gli interessi moratori nella misura del 2,5% per i giorni successivi alla scadenza, fino al giorno dell'effettivo versamento compreso. Procedure software Vi informiamo che le case software FQ Zucchetti e Innovare 24, in virtù della novellata disciplina introdotta dal D.L. 76/2013 in argomento, hanno messo in atto le procedure per consentire ai loro utenti di effettuare il ricalcolo dei modelli F24 relativi ai versamenti in argomento, anche per quelli eventualmente già elaborati con la precedente normativa. Sarà, pertanto, ns. cura trasmettervi, tempestivamente, un apposito comunicato con le relative istruzioni operative rese disponibili dai citati programmi di elaborazione. Cordiali saluti Il Responsabile dell Assistenza Fiscale (dott. Sergio Scibetta ) Il Presidente del C.d A. (Giovanni Angileri) Pag. 5 di 5
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