LUNEDI 2 DICEMBRE 2013 SCADE IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DEGLI ACCONTI D IMPOSTA E CONTRIBUTIVI RELATIVI AL 2013

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1 Circolare n. 11/2013 Pagina 1 di 11 Circolare n. 11/2013 del 11 Novembre 2013 A tutti i Clienti Loro sedi Indice: 1. Premessa 2. Secondo acconto IRPEF, IMPOSTA SOSTITUTIVA, CEDOLARE SECCA, IRES, IRAP, IVIE, IVAFE Secondo acconto IVS commercianti e artigiani 4. Secondo acconto contributo previdenziale INPS Gestione Separata 5. Acconto IVA Saldo IMU 2013 LUNEDI 2 DICEMBRE 2013 SCADE IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DEGLI ACCONTI D IMPOSTA E CONTRIBUTIVI RELATIVI AL PREMESSA L art. 11, commi 18 20, del D.L n. 76, convertito nella Legge n. 99, ha incrementato dell 1% la misura degli acconti IRPEF e IRES. Lo stesso aumento percentuale si applica anche ai fini IRAP. Si evidenzia che tale incremento è applicabile esclusivamente in sede di versamento della seconda (o unica) rata di acconto 2013 che, pertanto, richiede un nuovo conteggio per tutti i contribuenti.nel nuovo ricalcolo è altresì obbligatorio tenere conto, come in sede di versamento della prima rata, delle seguenti due strette fiscali, che troveranno in realtà piena efficacia solo in sede di versamento del saldo 2013: - la rivalutazione dei redditi domenicali e agrari; - il taglio alla deducibilità dei costi delle autovetture.

2 Circolare n. 11/2013 Pagina 2 di 11 Con riferimento ai terreni, l art. 1, comma 512 della Legge n. 228/2012 prevede una rivalutazione, ai solo fini Ires e Irpef, del reddito dominicale e agrario pari al 15% per gli anni 2013, 2014 e Con riferimento alle autovetture, l attuale art. 164 del Tuir prevede, con decorrenza dall esercizio 2013, che professionisti e imprese possano dedurre i costi delle autovetture limitatamente al 20% del loro ammontare (anziché al 40% dello scorso anno) per i veicoli non assegnati e al 70% (anziché al 90% dello scorso anno) per quelli concessi in uso promiscuo a dipendenti per oltre la metà del periodo di imposta. E rimasta invece ferma la deduzione all 80% per agenti e rappresentanti e la deducibilità integrale per le autovetture utilizzate in modo esclusivamente strumentale (es. noleggiatori o scuole guida). Si ritiene opportuno infine segnalare che l art. 15, comma 4, del D.L n. 102, convertito nella Legge n. 124, stabilisce che, con decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze, da emanare entro il mese di novembre 2013, potrebbe essere disposto un ulteriore aumento della misura degli acconti ai fini dell IRES e IRAP. 2. SECONDO ACCONTO IRPEF, IMPOSTA SOSTITUTIVA, CEDOLARE SECCA, IRES, IRAP, IVIE, IVAFE 2013 ACCONTO IRPEF (METODO STORICO) A decorrere dal periodo d imposta 2013, la misura dell acconto IRPEF è fissata al 100%, in luogo del 99%. L incremento opera a regime. Come detto, per l anno 2013, l aumento produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata, in quanto per la determinazione della prima rata occorreva ancora considerare la misura del 99%. In sede di versamento della seconda o unica rata occorrerà quindi: - determinare l acconto complessivamente dovuto, pari all importo indicato nel rigo RN33 del modello Unico 2013 PF (a condizione che non sussistano obblighi di ricalcolo dovuti alle strette fiscali di cui in premessa e sempre che non si decida di applicare il metodo previsionale); - sottrarre a tale ammontare quanto eventualmente versato come prima rata.

3 Circolare n. 11/2013 Pagina 3 di 11 Sono esonerati dal versamento i soggetti che: - al rigo RN33 hanno un imposta pari a zero, ovvero pari o inferiore ad euro 51,00; - pur essendo debitori d imposta, hanno potuto beneficiare di crediti di imposta superiori all imposta dovuta a titolo di acconto; - presumono di non dover pagare imposte nella dichiarazione dei redditi del 2013, da presentare nel 2014, in base ad opportuni calcoli delle imposte dovute per il periodo in corso, tenendo conto di detrazioni, crediti d imposta e ritenute subite (c.d. metodo previsionale); - nel 2013, per la prima volta, percepiscono redditi assoggettabili ad IRPEF; - siano eredi dei contribuenti deceduti nel corso del 2013; - hanno un credito d imposta IRPEF, risultante dalla dichiarazione dell anno precedente e non utilizzato in compensazione, che copre tutto l acconto dovuto; - non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per il 2012, in quanto non tenuti; - hanno dichiarato nel modello UNICO 2013 (anno 2012) solo redditi d impresa o di lavoro autonomo soggetti all imposta sostitutiva prevista dal regime per le nuove iniziative produttive (art. 13 della L n. 38, c.d. forfettino); - fino al 2012 hanno adottato un regime fiscale agevolato (come il dianzi citato forfettino ) e nel 2013 sono passati al nuovo regime dei minimi, purché privi di altri redditi IRPEF; - che siano falliti (salvo esercizio provvisorio). IMPOSTA SOSTITUTIVA CONTRIBUENTI MINIMI (METODO STORICO) I soggetti che nel 2012 hanno applicato il nuovo regime dei contribuenti minimi e continuano ad applicarlo anche nel 2013, versano l acconto dell imposta sostitutiva del 5% con le stesse modalità previste per l acconto IRPEF. Si ritiene che anche per tali contribuenti la seconda / unica rata di acconto vada determinata applicando la nuova percentuale del 100% (anche se sul punto sarebbe necessaria una conferma ufficiale) a quanto indicato a rigo LM14 del modello UNICO 2013 PF (salvo che non si decida di applicare il metodo previsionale) e sottraendo l importo versato a titolo di prima rata (40% del 99%).

4 Circolare n. 11/2013 Pagina 4 di 11 Sono esonerati dal versamento dell acconto dell imposta sostitutiva i contribuenti minimi che hanno, in alternativa: - evidenziato nel predetto rigo LM14, un imposta pari a zero ovvero pari o inferiore a euro 51,00; - aderito al regime in parola dal periodo d imposta ACCONTO CEDOLARE SECCA (METODO STORICO) L incremento della misura degli acconti disposta dal D.L. n. 76/2013 non dovrebbe (salvo diverso intervento interpretativo da parte dell Amministrazione finanziaria) interessare il regime della cosiddetta cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi, previsto dall art. 3 del D. Lgs n. 23, in quanto la misura dell acconto della cedolare secca (95%) è stabilita da una disposizione ad hoc. In sede di versamento della seconda o unica rata, occorrerà quindi: - determinare l acconto complessivamente dovuto, pari al 95% dell importo indicato nel rigo RB11, colonna 3, del modello Unico 2013 PF (sempre che non si decida di applicare il metodo previsionale); - sottrarre a tale ammontare quanto eventualmente versato come prima rata. Le persone fisiche che, dal 2013, hanno scelto di assoggettare il reddito degli immobili abitativi locati alla cedolare secca, non sono tenuti al versamento dell acconto. ACCONTO IRES (METODO STORICO) Per il periodo d imposta in corso al la misura dell acconto IRES è aumentata dal 100% al 101%. A differenza dell IRPEF, tale aumento non è disposto regime, ma opera soltanto per il periodo d imposta Come con riferimento all IRPEF, l aumento della misura dell acconto IRES produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto. In sede di versamento della seconda o unica rata, occorrerà quindi:

5 Circolare n. 11/2013 Pagina 5 di 11 - determinare l acconto complessivamente dovuto, pari al 101% dell importo indicato nel rigo RN17 (società di capitali/enti commerciali) o RN28 (enti non commerciali) del modello UNICO 2013 SC (a condizione che non sussistano obblighi di ricalcolo dovuti alle strette fiscali di cui in premessa e sempre che non si decida di applicare il criterio previsionale); - sottrarre a tale ammontare quanto eventualmente versato come prima rata. Sempre limitatamente al periodo d imposta in corso al , la misura del 101% si applica anche alle addizionali IRES in particolari settori quali quello petrolifero e energetico. Sono esonerati dal versamento: - i soggetti che nel modello UNICO 2013 hanno evidenziato una perdita fiscale; - i soggetti che si sono costituiti nel corso del 2013; - i soggetti che hanno rilevato nel rigo RN17 (società di capitali) o nel rigo RN 28 (per enti non commerciali) un importo pari o inferiore a 20,66 euro: posto che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l acconto risulta dovuto qualora l importo dei righi in questione risulti pari o superiore a euro 21,00; - i soggetti che, pur avendo riportato nei righi di cui al punto precedente un importo pari o superiore a 21,00 euro, sanno o presumono di conseguire una perdita nel 2013; - i soggetti che hanno un credito d imposta IRES, risultante dalla dichiarazione dell anno precedente, non utilizzato in compensazione e di importo tale da coprire tutto l acconto dovuto; - i soggetti falliti. Si ritiene opportuno segnalare che le società di comodo tenute dal 2012 all applicazione della maggiorazione del 10,50% dell IRES devono versare altresì l acconto 2013 di tale maggiorazione, entro gli stessi termini previsti per l IRES, utilizzando gli specifici codici tributo. Si evidenzia che anche per tale maggiorazione opera l incremento, da applicare in sede di versamento della seconda/unica rata, della misura dell acconto dal 100% al 101%.

6 Circolare n. 11/2013 Pagina 6 di 11 ACCONTO IRAP (METODO STORICO) L incremento pari all 1% opera anche ai fini IRAP e va versato applicando le medesime regole previste per l acconto IRPEF/IRES, differenziate a seconda del soggetto tenuto al versamento. Ai fini dell individuazione della seconda (o unica rata) è necessario tener conto dei predetti incrementi e pertanto applicare all importo evidenziato a rigo IR21 Totale imposta nel modello IRAP 2013 (a condizione che non sussistano obblighi di ricalcolo dovuti alle strette fiscali di cui in premessa e sempre che non si decida di applicare il criterio previsionale) le seguenti misure: - per le persone fisiche, le società di persone ed equiparate, 100,00% a condizione che l importo del predetto rigo sia pari o superiore a 52,00 euro; - per le società di capitali, 101,00% a condizione che l importo del predetto rigo sia pari o superiore a 21,00 euro. All importo così determinato occorre poi sottrarre quanto versato a titolo di prima rata, determinata applicando il 99% ovvero il 100%. CASI PARTICOLARI Consolidato fiscale Gli obblighi di versamento degli acconti IRES competono, sin dall esercizio di avvio del consolidato, alla società consolidante. Per il primo esercizio, la determinazione dell acconto dovuto dalla consolidante è effettuata sulla base dell imposta IRES corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente, come indicati nelle dichiarazioni presentate dalle singole società partecipanti al consolidamento. Resta ferma la possibilità per la consolidante di determinare l acconto IRES sulla base del metodo previsionale.

7 Circolare n. 11/2013 Pagina 7 di 11 Trasparenza fiscale Nel primo esercizio di efficacia dell opzione l obbligo del versamento degli acconti grava anche in capo alla società partecipata che potrà applicare sia il metodo storico (la base di riferimento sarà il reddito prodotto nel periodo d imposta precedente) che il metodo previsionale (non si dovrà tenere conto degli effetti prodotti dall opzione per la trasparenza). A partire dal secondo esercizio, invece, la società partecipata non è tenuta al pagamento, mentre i singoli soci determinano l acconto dovuto in base al metodo storico o a quello previsionale, considerando anche i redditi che sono (o saranno) imputati per trasparenza. AUTORIDUZIONE DEGLI ACCONTI (METODO PREVISIONALE) In alternativa al metodo storico, sopra illustrato, gli acconti possono essere ridotti e calcolati sulla base del minor reddito o della minore base imponibile IRAP che si presume di realizzare per il periodo d imposta in corso. Si evidenzia che, al fine di non incorrere in sanzioni, l acconto versato dovrà in ogni caso essere almeno pari: - per le persone fisiche, al 100% dell IRPEF e dell imposta sostitutiva per i nuovi contribuenti minimi, ovvero al 95% della cedolare secca sulle locazioni, relative ai redditi del 2013 da dichiarare nel 2014; - per le società di capitali, gli enti commerciali e non, al 101% dell IRES relativa ai redditi del 2013 che verranno dichiarati nel 2014; - per le persone fisiche e le società di persone, al 100% dell IRAP relativa al 2013, da dichiarare nel 2014; - per le società di capitali, gli enti commerciali e non, al 101% dell IRAP relativa al 2013, da dichiarare nel Diversamente, in caso di insufficiente versamento, occorrerà integrare l acconto e versare gli interessi moratori oltre alla sanzione pari al 30% di quanto non versato. Sussiste comunque la possibilità di ridurre tale sanzione, ricorrendo all istituto del ravvedimento operoso.

8 Circolare n. 11/2013 Pagina 8 di 11 Si ricorda che i Clienti che, nel corso del 2013, hanno sostenuto e/o hanno intenzione di sostenere spese per la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia e per il bonus arredamento, nonché di riqualificazione energetica degli edifici, sono invitati a: - segnalare le eventuali pratiche di richiesta detrazione gestite in proprio o a mezzo di altri professionisti (ad esempio geometri) diversi dallo scrivente Studio; - comunicare se intendono istruire pratiche nel corso della parte residua del 2013; - comunicare l ammontare delle spese sostenute e che si prevede di sostenere fino al SCADENZE E VERSAMENTI Come anticipato, i versamenti del secondo acconto 2013 devono essere effettuati entro il Diversamente da quanto consentito per la prima rata, non è ammessa la rateizzazione per la seconda rata in scadenza. Possono, invece, essere ancora compensati, con gli acconti dovuti, eventuali crediti residui risultanti dal modello UNICO 2013 da parte di tutti i contribuenti (indipendentemente dal possesso della partita IVA e dal fatto che siano tenuti o meno a presentare la dichiarazione unificata). ACCONTO IVIE / IVAFE Si coglie l occasione per ricordare anche che entro il si dovrà effettuare il versamento dell acconto relativo all imposta IVIE e IVAFE (imposte patrimoniali sugli immobili esteri e sulle attività finanziarie detenute all estero da persone fisiche residenti), secondo le medesime regole previste ai fini IRPEF; si ritiene pertanto che operi, anche in questo caso, l aumento dell acconto 2013 dal 99% al 100%. 3. SECONDO ACCONTO IVS COMMERCIANTI E ARTIGIANI Entro la medesima scadenza del , gli artigiani e i commercianti (titolari e non di partita Iva) devono versare la seconda rata (di pari importo alla prima) del contributo in acconto sul reddito eccedente il minimale.

9 Circolare n. 11/2013 Pagina 9 di 11 L acconto è determinato sulla totalità dei redditi d impresa dichiarati per il 2012: - eccedenti il minimale contributivo, che, per il 2013, è pari al euro ; - fino al reddito massimale, che, per il 2013, è pari a euro (frazionabile a mese) ovvero a euro (non frazionabile a mese) per i soggetti privi di anzianità al , iscritti alla gestione IVS dal Si precisa che per i soggetti che applicano: - il cosiddetto regime delle nuove iniziative, va fatto riferimento al reddito assoggettato all imposta sostitutiva del 10% (rigo RG29 del Modello UNICO PF); - il cosiddetto regime dei nuovi minimi, va fatto riferimento al reddito esposto al rigo LM6, eventualmente ridotto delle perdite pregresse di cui al rigo LM9 del Modello UNICO PF. Sul punto si segnala che con la circolare 07/06/2013, n. 88, l INPS ha specificato che il reddito da assoggettare ad imposizione contributiva previdenziale deve essere considerato al netto delle perdite pregresse ma al lordo dei contributi previdenziali, che il contribuente dovrà indicare nel rigo LM7. 4. SECONDO ACCONTO CONTRIBUTO PREVIDENZIALE INPS GESTIONE SEPARATA Entro la medesima scadenza del 02/12/2013, i titolari di redditi di lavoro autonomo iscritti alla Gestione Separata INPS ex Legge n. 335/95, devono versare il secondo acconto dei contributi previdenziali dovuti per il L acconto complessivamente dovuto è pari all 80% del contributo che si determina applicando al reddito di lavoro autonomo dichiarato per il 2012 (rigo RE25, o rigo RE22 per i soggetti che applicano il regime delle nuove iniziative produttive, o rigo LM6 - ridotto delle eventuali perdite pregresse - per i contribuenti minimi, del Modello UNICO PF 2013) le seguenti aliquote contributive vigenti per il 2013: - 27,72% (fino al raggiungimento del massimale della base imponibile di euro ), per i soggetti privi di altra forma di previdenza obbligatoria; - 20,00% (fino al raggiungimento del massimale della base imponibile di euro ), per i soggetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o titolari di pensione diretta o indiretta.

10 Circolare n. 11/2013 Pagina 10 di 11 Il pagamento dell acconto viene effettuato in due rate di pari importo, la prima delle quali doveva essere versata entro il termine per il pagamento a saldo delle imposte risultanti dal Modello UNICO 2013 PF. 5. ACCONTO IVA 2013 Entro il prossimo 27 dicembre è dovuto da tutti i soggetti IVA un acconto commisurato all 88,00% dell IVA dovuta per il mese di dicembre 2012 (al lordo dell acconto versato), se contribuenti mensili, ovvero del saldo a debito della dichiarazione relativa al 2012 (importo maggiorato dell acconto versato per il 2012, esclusi gli interessi), se contribuenti trimestrali. Oltre al cosiddetto metodo storico, di cui sopra, è prevista la possibilità di effettuare il versamento adottando: - il metodo previsionale, che consente di calcolare l acconto in misura pari all 88,00% dell IVA dovuta sulla base della stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino alla chiusura del periodo di riferimento; - il cosiddetto metodo della pre-liquidazione che consente di versare a titolo di acconto l imposta effettivamente dovuta in base alle operazioni effettuate (già registrate e non) per il periodo 1/12/ /12/2013, se contribuenti mensili, ovvero per il periodo 1/10/ /12/2013, se contribuenti trimestrali; tale imposta dovuta dovrà essere versata interamente (e non nella misura dell 88%). Il versamento non è dovuto, a titolo di esempio, se, nel periodo di riferimento precedente (dicembre o saldo della dichiarazione annuale per i trimestrali), si era a credito ovvero se, nello stesso periodo di quest anno (dicembre o saldo dichiarazione annuale 2013), il contribuente risulterà a credito o l acconto calcolato risulterà inferiore ad euro 103,29. Si consiglia di annotare l importo dell acconto, con i relativi estremi di versamento, nel registro delle fatture emesse, dei corrispettivi o delle annotazioni di liquidazione.

11 Circolare n. 11/2013 Pagina 11 di SALDO IMU 2013 Il 16 dicembre 2013 è prevista la scadenza di pagamento del saldo annuale (o ultima rata) dell IMU dovuta per l anno Si precisa che, essendo le disposizioni in materia di IMU tuttora in continua evoluzione e definizione, sia in materia di oggetto di imposizione che di aliquote da applicare, si rinviano le indicazioni necessarie al pagamento ad una eventuale prossima circolare. Si ritiene tuttavia opportuno ricordare ai clienti di informare preventivamente lo Studio, se nel corso del periodo sono intervenute delle variazioni nella destinazione e/o nella proprietà immobiliare, quali ad esempio: - acquisti; - vendite; - successioni; - donazioni; - inizio o cessazione di diritti reali (diritto di usufrutto, superficie, abitazione); - variazioni catastali; - nuovi accatastamenti; - variazioni dell abitazione principale; - variazione delle condizioni (sfitto, affittato, contratto registrato); - costruzioni che hanno perso i requisiti di ruralità; - comunicazioni relative ad edificabilità di aree/inserimento nel Prg. Dovranno, altresì, essere comunicate le eventuali variazioni intervenute nel periodo 1/1/ /06/2013 che, per eventuali dimenticanze, non fossero state comunicate in precedenza. Lo Studio rimane a disposizione dei clienti per ogni ulteriore chiarimento. Studio BD & Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha solo scopo informativo.

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