Sospensione dei rapporti di lavoro con i soci: la pronuncia ministeriale

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1 Sospensione dei rapporti di lavoro con i soci: la pronuncia ministeriale di Claudio Riciputi L approfondimento Il Ministero del lavoro, con interpello n. 1/2013, ha stabilito che il regolamento interno può prevedere la sospensione dei rapporti di lavoro, con conseguente sospensione delle reciproche obbligazioni contrattuali, ossia prestazione lavorativa da una parte e corresponsione della retribuzione dall altra, quando si palesano riduzioni dell attività lavorativa dovute a causa di forza maggiore o di circostanze oggettive, ovvero di crisi determinate da difficoltà temporanee della cooperativa, tali da non richiedere interventi di ammortizzatori sociali. Riferimenti Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 24 gennaio 2013, n. 1 Legge 3 aprile 2001, n. 142, art. 6 Con un importante pronuncia, il Ministero del lavoro ha aggiunto un altro tassello all interpretazione della legge 3 aprile 2001, n. 142, che disciplina il lavoro cooperativo. Si tratta del primo interpello del 2013, con il quale la Direzione generale per l attività ispettiva ha risposto all istanza presentata dalle Centrali cooperative Legacoop, Confcooperative e AGCI, relativamente alla possibilità che il regolamento interno di cui all art. 6 della citata legge n. 142 possa prevedere l istituto della sospensione dei rapporti di lavoro con i soci lavoratori con i quali è stato instaurato un rapporto. La questione è stata posta dopo che una risposta che la stessa Direzione generale del Ministero ha fornito ad una propria articolazione territoriale, in relazione alla stabilità di orario dei soci lavoratori delle cooperative di lavoro, ha sollevato alcuni dubbi sulla correttezza di prassi, in vigore nel movimento cooperativo, che prevedono l istituto della sospensione come alternativa al licenziamento per la soluzione di difficoltà temporanee che non siano necessariamente collegate a piani di crisi aziendali 1. Anche se riferita ad un tema diverso dalla sospensione, e cioè la possibilità di ridurre unilateralmente l orario di lavoro dei soci, la nota ministeriale ha affermato il principio secondo il quale la delibera di un piano di crisi aziendale di cui all art. 6 della legge n. 142/2001, costituisce la condicio sine qua non per intervenire in senso peggiorativo sui trattamenti dei soci lavoratori che hanno riflessi di natura economica. La delibera di crisi, infatti, costituisce una ipotesi del tutto eccezionale, le cui conseguenze sono insuscettibili di essere estese per analogia a fattispecie differenti; ciò al fine di evitare che vengano commessi abusi nei confronti dei diritti dei soci lavoratori, stante il principio dell inderogabilità in pejus del trattamento economico minimo previsto dal- Claudio Riciputi - Legacoop L articolo è svolto a titolo personale e non coinvolge la posizione dell Associazione di appartenenza Nota: 1 Si tratta della nota n. 37/2598 del 14 febbraio 2012, con la quale la Direzione generale per l attività ispettiva del Ministero del lavoro, rispondendo alla DTL di Piacenza, ha sostenuto come le riduzioni di orario al di sotto delle soglie contrattuali nei confronti dei soci lavoratori necessitano sempre di un accordo sindacale, perché altrimenti si è in presenza di una fattispecie impropria di lavoro a chiamata. Unica eccezione ammessa sono le riduzioni unilaterali adottate in presenza di un piano di crisi aziendale approvato ai sensi dell art. 6 della legge n. 142/

2 l art. 3, comma 1, della legge n. 142/2001, e garantito dai minimi contrattuali per i soci che hanno instaurato con la propria cooperativa un rapporto di natura subordinata 2. Soluzioni operative La risposta ministeriale Entrando nel merito della questione prospettata dalle Centrali cooperative, il Ministero ha risposto specificando che rientra tra le prerogative del regolamento interno di cui al citato art. 6 della legge n. 142/2001, anche quella di prevedere la sospensione dei rapporti di lavoro, con conseguente sospensione delle reciproche obbligazioni contrattuali, ossia prestazione lavorativa da una parte e corresponsione della retribuzione dall altra, quando si palesano riduzioni dell attività lavorativa dovute a causa di forza maggiore o di circostanze oggettive, ovvero di crisi determinate da difficoltà temporanee della cooperativa, tali da non richiedere interventi di ammortizzatori sociali. Il Ministero, per giungere a questa conclusione, parte dalle modifiche che la legge 14 febbraio 2003, n. 30 (cd. legge Biagi), ha apportato alla legge n. 142/2001. Nello specifico, il riferimento è alla disposizione 3 che ha eliminato la previsione che impediva al regolamento interno di contenere disposizioni derogatorie (anche in pejus) rispetto agli aspetti normativi contenuti nei contratti collettivi. Disposizione che, invece, non ha intaccato il vincolo che impedisce di modificare in senso peggiorativo le normative contrattuali che attengono al cd. trattamento economico complessivo di cui all art. 3, comma 1, della legge 142/2001, le cui voci sono indicate nella circolare del Ministero del lavoro n. 10 del 18 marzo Pertanto, il regolamento interno, oltre che a modificare aspetti normativi presenti nel CCNL di riferimento (ad esempio, allungamento del periodo di Sospensione: misure cautelative Il Ministero del lavoro ha imposto alcune cautele alle cooperative che, nel proprio regolamento interno, vogliano disciplinare l istituto della sospensione dei rapporti di lavoro. Nello specifico, il regolamento deve: indicare in modo specifico le cause che legittimano la sospensione temporanea dell attività lavorativa e le relative modalità di utilizzo; non ci si può limitare a previsioni generiche perché si vuole impedire di attribuire un eccessiva discrezionalità in capo al consiglio di amministrazione; individuare le condizioni che consentano, nel periodo di sospensione delle reciproche prestazioni, un equilibrato utilizzo della forza lavoro della cooperativa mediante criteri di turnazione e rotazione del personale delle unità produttive (servizi, direzioni, divisioni, ecc.) coinvolte. prova), può introdurre altri istituti - sempre di carattere normativo - che invece non sono disciplinati dal contratto collettivo. Tra questi ultimi, rientra senz altro l istituto della sospensione dei rapporti di lavoro e, conseguentemente delle reciproche obbligazioni che da esso derivano, che può essere utilizzato dalla cooperativa in casi di difficoltà temporanea, tali da non richiedere l approvazione di un piano di crisi aziendale. Si tratta, secondo il Ministero, di una possibilità che è assolutamente coerente con il dettato normativo di cui all art. 1, comma 2, lett. d), della legge 142/2001, che appunto subordina le occasioni di lavoro per i soci lavoratori alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la propria cooperativa. Regolamento interno: elementi richiesti La delicatezza della questione ha, poi, spinto il Ministero a imporre alcune cautele alle cooperative Note: 2 Questa posizione del Ministero è contenuta anche nell interpello n. 7/2009. Sul punto, cfr. C. Riciputi, Cooperative di lavoro e stato di crisi, in questa Rivista n. 3/2009, pag Art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 30/ Secondo il Ministero, al socio lavoratore inquadrato con rapporto di lavoro subordinato deve essere garantito: a) una retribuzione non inferiore al minimo conglobato previsto dal CCNL applicato (minimo tabellare, indennità di contingenza ed EDR); b) il numero di mensilità previsto dal contratto collettivo (e quindi non solo la tredicesima per i contratti che prevedono ulteriori mensilità); c) gli scatti di anzianità; d) gli istituti normativi che la legge riconosce direttamente alla generalità dei lavoratori subordinati (TFR, ferie, ecc.). Inoltre, lo stesso Ministero ha evidenziato che tale trattamento minimo inderogabile fa riferimento alle prestazioni orarie previste negli stessi contratti di lavoro (orario contrattuale), esplicitando così che l orario contrattuale determina sia la retribuzione mensile, sia quella oraria del socio lavoratore, che è riproporzionabile in caso di part-time o altre tipologie contrattuali ad orario ridotto. 8

3 che, nel proprio regolamento interno, vogliano disciplinare l istituto della sospensione dei rapporti di lavoro. Nello specifico, il regolamento deve: indicare in modo specifico le cause che legittimano la sospensione temporanea dell attività lavorativa e le relative modalità di utilizzo. In altre parole, non ci si può limitare a previsioni generiche perché si vuole impedire di attribuire un eccessiva discrezionalità in capo al consiglio di amministrazione (che, in genere, è l organo deputato a Il parere della Cassazione simili decisioni), con conseguente possibile pregiudizio per i soci lavoratori coinvolti; individuare le condizioni che consentano, nel periodo di sospensione delle reciproche prestazioni, un equilibrato utilizzo della forza lavoro della cooperativa mediante criteri di turnazione e rotazione del personale delle unità produttive (servizi, direzioni, divisioni, ecc.) coinvolte: ciò in ossequio ai principi di trasparenza e parità di trattamento dei soci lavoratori. Delibera del consiglio di amministrazione Inoltre, ci deve essere per ogni caso di sospensione un apposita delibera del consiglio di amministrazione (o comunque di chi abbia titolo secondo le proprie previsione statutarie) che applichi i criteri sopra indicati. Osservazioni conclusive La decisione presa dal Ministero è da accogliere positivamente se vista come opportunità che consente la salvaguardia dell occupazione nei casi di difficoltà temporanea della cooperativa, la quale, senza tale possibilità, si vedrebbe costretta a licenziare i propri soci, salvo poi eventualmente riassumerli nei casi di superamento dei periodi di difficoltà, con conseguenti oneri di natura amministrativa non indifferenti. La sentenza n /2009 sulla legittimità della sospensione La Corte di Cassazione, nella sentenza n /2009, ha stabilito che l autonomia contrattuale delle parti, ove non contrasti con norme inderogabili, ben può prevedere, nel rapporto a tempo indeterminato, la sospensione concordata delle reciproche prestazioni, anche al di fuori dei casi di forza maggiore, costituendo tale ipotesi una delle possibilità fisiologiche dello svolgimento di lavoro in applicazione del suddetto principio dell autonomia contrattuale. Come conseguenza, nel periodo di sospensione concordata rimangono sospese le principali obbligazioni a carico delle parti contrattuali che riprenderanno il loro decorso al termine del periodo di sospensione. Due considerazioni finali però vanno fatte. a) Ammortizzatori sociali La prima, riguarda il rapporto con gli ammortizzatori sociali: anche se la nota ministeriale non subordina la sospensione all impossibilità di accedere agli ammortizzatori sociali, è opportuno farvi ricorso solo dopo aver esperito tutte le azioni possibili atte a garantire ai soci lavoratori coinvolti strumenti di sostegno al reddito (cassa integrazione guadagni ordinaria o in deroga, contratti di solidarietà, ecc.): ciò al fine di limitare al massimo il pregiudizio che deriva dalla sospensione dell attività lavorativa. b) Natura della pronuncia e valore vincolante La seconda, invece, attiene alla natura della pronuncia: pur provenendo da un organo autorevole quale il Ministero del lavoro, si tratta comunque di una decisione amministrativa che vincola gli organi ispettivi, ma non l autorità giudiziaria, anche se su tale aspetto si registra una confluenza della giurisprudenza di legittimità che ha stabilito che l autonomia contrattuale delle parti, ove non contrasti con norme inderogabili, ben può prevedere, nel rapporto a tempo indeterminato, la sospensione concordata delle reciproche prestazioni, anche al di fuori dei casi di forza maggiore, costituendo tale ipotesi una delle possibilità fisiologiche dello svolgimento di lavoro in applicazione del suddetto principio dell autonomia contrattuale, con la conseguenza che nel periodo di sospensione concordata rimangono sospese le principali obbligazioni a carico delle parti contrattuali che riprenderanno il loro decorso al termine del periodo di sospensione 5. Nota: 5 Così Corte di Cassazione n /

4 E su tale aspetto non si può non considerare il regolamento interno un espressione dell autonomia contrattuale delle parti, dal momento che viene approvato dall organo decisorio della cooperativa, ossia l assemblea, in forma ordinaria, ma con le maggioranze previste per quella straordinaria. Tavola n. 1 - Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 24 gennaio 2013, n. 1/2013 Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/ Regolamento interno di cooperativa ex art. 6, Legge n. 142/ Sospensione del rapporto di lavoro con i soci lavoratori. L Associazione Generale Cooperative italiane, la Confcooperative e la Legacoop hanno presentato istanza d interpello chiedendo chiarimenti a questa Direzione generale in ordine alla possibilità che il regolamento interno, approvato dall assemblea di una cooperativa ex art. 6, L. n. 142/2001, contempli l istituto della sospensione del rapporto di lavoro con i soci lavoratori. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue. In via preliminare occorre ricordare che la L. n. 142/2001, così come modificata dalla L. n. 30/2003, prevede una peculiare disciplina del rapporto di lavoro instaurato con il socio lavoratore. Quest ultimo, attraverso la propria adesione, stabilisce con la cooperativa un ulteriore rapporto giuridico, ovvero un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, contribuendo in tal modo al raggiungimento degli scopi sociali. L attribuzione al socio lavoratore dei diritti e delle libertà negoziali, derivanti dal rapporto di lavoro comporta il riconoscimento alla cooperativa della qualità di datore di lavoro e al contempo risulta finalizzata a garantire le tutele minime poste a presidio del socio stesso. Nell ambito del quadro regolatorio sopra delineato, si ricorda che l art. 6, comma 1 lett. d), della L. n. 142/2001 attribuisce all assemblea la facoltà di deliberare all occorrenza un piano di crisi aziendale, volto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, mediante il quale stabilire la possibilità di una riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell art. 3, nonché il divieto per l intera durata del piano di distribuzione degli eventuali utili. Si sottolinea, al riguardo, che il socio lavoratore con la sottoscrizione del contratto associativo aderisce alle clausole stabilite dal regolamento interno tra le quali rientra quella afferente alla riduzione temporanea dei trattamenti menzionati. In ordine a tale aspetto, questo Ministero ha già evidenziato il carattere di eccezionalità della deliberazione aziendale dello stato di crisi, ciò proprio al fine di evitare che vengano perpetrati abusi in danno dei soci lavoratori, stante il principio generale dell inderogabilità in peius del trattamento economico minimo di cui al comma 1 dell art. 3 previsto dalla contrattazione collettiva in ordine all attività prestata dai soci con rapporto di lavoro subordinato (cfr. nota 14 febbraio 2012 prot. n. 37/2598 e interpello n. 7/2009). Sul punto va, tuttavia, ricordato che in forza della L. n. 30/2003 è stata eliminata la previsione che impediva al regolamento interno di introdurre disposizioni derogatorie anche in peius rispetto alle clausole contemplate dai contratti collettivi restando, viceversa, inderogabile in senso peggiorativo la disciplina contrattuale attinente al trattamento economico complessivo di cui all art. 3, comma 1. Alla luce di tale modifica, il regolamento interno può quindi modificare esclusivamente aspetti di carattere normativo contemplati dalla contrattazione collettiva nazionale di settore quali, ad esempio, l allungamento del periodo di prova, nonché introdurre ulteriori istituti normativi che non risultano disciplinati dal medesimo contratto collettivo, garantendo il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento nei confronti dei soci lavoratori (cfr. Cass. sent. n /2009). Nello specifico, in caso di riduzione dell attività lavorativa per cause di forza maggiore o di circostanze oggettive, ovvero nelle ipotesi di crisi determinate da difficoltà temporanee della cooperativa, il regolamento interno potrebbe prevedere l istituto della sospensione del rapporto di lavoro e, dunque, della sospensione delle reciproche obbligazioni contrattuali, scongiurando in tal modo il rischio di eventuali licenziamenti. 10

5 Questa possibilità trova, peraltro, rispondenza nel dettato normativo laddove all art. 1, comma 2 lett. d), L. n. 142/2001 si stabilisce che i soci lavoratori mettono a disposizine le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. In conformità ai suddetti principi di trasparenza e parità di trattamento, si ritiene comunque necessario che le cause legittimanti la sospensione temporanea dell attività, per le quali non è presentata richiesta di ammortizzatori sociali, siano specificatamente individuate dal regolamento interno e di volta in volta deliberate dal consiglio di amministrazione della cooperativa o comunque da chi abbia titolo secondo statuto. Unitamente alle previsioni di cui sopra, risulta di fondamentale importanza che nell ambito del regolamento interno siano declinate inequivoche condizioni che consentano, nel periodo di sospensione concordata delle reciproche prestazioni, un equilibrato utilizzo di tutta la forza lavoro della cooperativa, mediante specifica individuazione di criteri oggettivi di turnazione/rotazione del personale. 11

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