Giurisprudenza Divorzio

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1 Revisione dell assegno divorzile I CASSAZIONE CIVILE, sez. I, 19 novembre 2010, n Pres. Luccioli - Est. Ragonesi Matrimonio - - Obblighi verso l altro coniuge - Assegno post-matrimoniale - Conseguimento di eredità da parte dell ex coniuge onerato - Incrementi reddituali - Rilevanza sul tenore di vita - Esclusione - Rilevanza ai fini della valutazione della capacità economica del coniuge obbligato - Ammissibilità. (L. 1 dicembre 1970 n. 898, art. 5) L acquisizione di beni per via successoria dopo la cessazione della convivenza non influisce nella valutazione del tenore di vita tenuto dalla famiglia in costanza di matrimonio e, sotto tale profilo, non rileva ai fini della determinazione dell assegno divorzile. Tuttavia, i beni ereditati che confluiscono nel patrimonio del coniuge obbligato all assegno vanno ad accrescere il reddito personale di quest ultimo, il cui accertamento costituisce uno dei criteri da applicare nella determinazione dell assegno di divorzio. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI Conforme Cass. civ. sez. I, 30 maggio 2007, n Difforme Non si rinvengono precedenti difformi in merito.... Omissis... Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso il M. si duole del fatto che la Corte d appello, nel valutare la propria situazione economica abbia tenuto conto dell eredità che aveva acquisito per successione dal proprio genitore deceduto dopo sette anni dall intervenuta separazione. Con il secondo motivo si duole della mancata presa in considerazione del contributo dato da esso genitore nella crescita delle figlie; non limitato agli aspetti economici ma esteso anche alla loro crescita in particolare dopo il trasferimento della madre in altra città. Con il terzo motivo contesta la decorrenza dell assegno. Il primo motivo è infondato, anche se la motivazione della Corte d appello necessita di correzione ai sensi dell art. 384 c.p.c.. In via di fatto è pacifico che nel caso di specie l eredità paterna è pervenuta al M. il (omissis), sei anni dopo la separazione avvenuta nel (omissis), ma prima che venisse instaurato il giudizio di divorzio in data (omissis), quando, dunque, i coniugi erano già separati. Ciò posto, questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l accertamento del diritto all assegno di divorzio va effettuato verificando l inadeguatezza dei mezzi (o l impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive), raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio. Nella individuazione di tali aspettative, deve tenersi conto unicamente delle prospettive di miglioramenti economici maturate nel corso del matrimonio che trovino radice nell attività all epoca svolta e/o nel tipo di qualificazione professionale e/o nella collocazione sociale dell onerato, e cioè solo di quegli incrementi delle condizioni patrimoniali dell ex-coniuge che si configurino come ragionevole sviluppo di situazioni e aspettative presenti al momento del divorzio, (Cass. 2273/96; Cass. 5720/97; Cass. 4319/99; Cass /02). In tal senso la giurisprudenza ha ulteriormente chiarito che le aspettative ereditarie sono sino al momento dell apertura della successione prive, di per sé, di valenza sul tenore di vita matrimoniale e giuridicamente inidonee a fondare affidamenti economici. Con la conseguenza che, mentre le successioni ereditarie che si verifichino in costanza di convivenza coniugale, incidendo sul tenore di vita matrimoniale, concorrono a determinare la quantificazione dell assegno dovuto dal coniuge onerato, quelle che si verifichino dopo non sono idonee ad essere valutate, sotto detto profilo, secondo i principi sopra indicati. (Cass /07). In altri termini, l acquisizione di beni per via successoria dopo la cessazione della convivenza non influisce nella valutazione del tenore di vita tenuto dalla famiglia in costanza di matrimonio e, sotto tale profilo, non rileva ai fini della determinazione dell assegno divorzile. Ciò, tuttavia, non vuol dire che i beni in questione non debbano essere presi in considerazione ai fini della valutazione della capacità economica del coniuge che viene gravato dell assegno divorzile, dovendo tale valutazione essere fatta sulla base dei criteri stabiliti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, in ragione delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, valutandosi tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio. (Cass. SS.UU. 29 novembre 1990, n , alla quale si è conformata, consolidandosi, la successiva giurisprudenza, di questa Corte). In virtù di detto disposto normativo, pertanto, il reddito 450 Famiglia e diritto 5/2011

2 di entrambi i coniugi da stimarsi all attualità ed in concreto tramite un adeguato accertamento costituisce uno dei criteri da applicare nella determinazione dell assegno di divorzio (v. Cass. 7117/06). Nel caso di specie pertanto non è dubbio che la disponibilità patrimoniale acquisita dal M. in via ereditaria, in quanto costituente in ogni caso una voce reddituale, debba essere valutata ai fini di cui sopra, ed in tale prospettiva appare corretta la valutazione effettuata dalla Corte d appello. Il motivo va dunque respinto. Il secondo motivo è infondato e per certi versi inammissibile. Alla luce di quanto appena esposto, in ordine al fatto che tra i criteri da prendere in esame ai fini della determinazione dell assegno divorzile vi è anche il contributo dato dalle parti alla conduzione familiare, va osservato che, nel caso di specie, la Corte d appello ha dato atto in narrativa della doglianza del M. circa il fatto che non si era tenuto conto che sin dal (omissis) le due figlie (all epoca di 20 e 14 anni) erano andate a convivere con il padre che aveva quindi significativamente contribuito al loro mantenimento ed al loro allevamento ed alla loro educazione, ma ha ritenuto che ciò non potesse comunque riflettersi negativamente sulla quantificazione dell assegno spettante alla G.. Con tale espressione la Corte d appello ha implicitamente affermato che non poteva comunque disconoscersi il contributo dato da quest ultima alla cura ed all allevamento delle figlie, in tal modo effettuando una valutazione complessiva dei contributi dati da entrambi i genitori nell allevamento della prole. Trattasi di valutazione di merito non sindacabile in questa sede di legittimità in quanto basata su principi di equità e di buon senso. Il terzo motivo è inammissibile. Al ricorso per cassazione in esame devono essere applicate le disposizioni di cui al capo I del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, (in vigore dal 2 marzo 2006) e, per quel che occupa, quella contenuta nell art. 366 bis c.p.c., alla stregua della quale l illustrazione del motivi di ricorso, nei casi di cui all art. 360, nn. 1, 2, 3 e 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto; mentre per l ipotesi di cui all art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorso deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione per cui la relativa censura; in altri termini deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. (Cass. sez. un 20603/07). Nel caso di specie nessuna sintesi della doglianza con cui si contesta il vizio di motivazione della sentenza viene riportata in calce al motivo in esame, onde lo stesso non è suscettibile di sindacato in questa sede di legittimità. Il ricorso va pertanto respinto.... Omissis... II CORTE D APPELLO DI BOLOGNA, 10 maggio 2010, n Pres. Cantoni - Rel. Florini Matrimonio - - Obblighi verso l altro coniuge - Assegno post-matrimoniale - Tenore di vita matrimoniale - Incrementi reddituali dell onerato - Prevedibilità al momento della cessazione della convivenza - Incidenza sull assegno postmatrimoniale - Rilevanza. (L. 1 dicembre 1970 n. 898, art. 5) L ex coniuge che senza sua colpa non sia in grado di procurarsi adeguati redditi propri ha diritto a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sarebbe stato, presumibilmente, raggiunto nel caso di prosecuzione del matrimonio. A tal fine i miglioramenti della condizione finanziaria dell onerato, anche se successivi alla cessazione della convivenza, assumono rilievo qualora costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell attività svolta durante il matrimonio. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI Conforme Cass., 15 settembre 2008, n ; Cass., 26 settembre 2007, n ; Cass., 28 gennaio 2004, n. 1487; Cass., 26 giugno 1997, n Difforme Non si rinvengono precedenti difformi in merito. Omissis Motivi della Decisione A/1) Con l unico motivo di appello, la difesa del dott. XX - libero professionista odontoiatra - lamenta che il Tribunale abbia ribadito a suo carico l entità dell assegno di mantenimento, concordato fra i coniugi in data 10 settembre 2001, all epoca del verbale di separazione ex art. 158 c.c., trascurando le mutate condizioni economiche delle parti e finendo per confondere la diversa natura del Famiglia e diritto 5/

3 precedente contributo di cui all art. 156 c.c., rispetto al cd. assegno divorzile ai sensi dell art. 5 comma VI, L. 898/1970; le censure dell appellante - a sostegno della propria domanda, volta ad ottenere la revoca di ogni somma da lui dovuta alla YY - imputano al primo Giudice, essenzialmente, la mancata considerazione riguardo: a) la duratura e notevole incidenza, sul reddito dell obbligato, di vari prelievi per rimborsi di mutui e finanziamenti in corso; b) la migliorata condizione economica di controparte, che ora - dopo avere lasciato la casa ex-familiare, prima tenuta in locazione - gode della disponibilità gratuita di un abitazione, fornitale a titolo di comodato dai genitori; c) la breve durata del sodalizio coniugale della coppia - protrattosi appena di tre anni, tenuto conto che al matrimonio nel maggio 1998 era seguita la separazione, dapprima promossa in forme giudiziali su iniziativa del marito, con ricorso notificato fino dal 7 giugno ed il suo limitatissimo apporto nella formazione del patrimonio, tanto più ai fini dello sviluppo dell attività professionale di dentista; d) le caratteristiche analoghe del tenore di vita - assolutamente normale, trattandosi di una coppia ancor giovane, ove il marito continuava ad impiegarsi nelle guardie mediche, pur avendo iniziato ad esercitare anche la libera professione - goduto dai protagonisti della vicenda, sia durante la loro vita in comune, sia in seguito: sicché il reddito attuale della beneficiaria dell assegno divorzile sarebbe di per sé idoneo a garantirle un livello di esistenza comparabile a quello originario. A/2) A fronte di tali doglianze avversarie - cui per la prima volta si aggiungeva, durante la discussione camerale davanti alla Corte, l affermazione dell appellante circa un altrui preteso lavoro in nero (cfr. verb. ud. 16 aprile 2010) - l odierna resistente replicava che nessuna modifica determinante delle rispettive situazioni sarebbe ravvisabile nel nostro caso, ed in particolare resterebbe immutata la forte sproporzione tra le proprie disponibilità patrimoniali e quelle del XX, su cui si fonda la persistente giustificazione dell onere a carico di quest ultimo, onde evitare che ella subisca altrimenti un radicale deterioramento della relativa fascia socio/economica; in particolare, la YY deduceva che: I) correttamente il Tribunale di Parma avesse, anzitutto, riconosciuto come dato di comune esperienza che fosse poco attendibile la dichiarazione dei redditi, trattandosi di professionista che, in ipotesi, ha l opportunità di emettere fatture con importi inferiori ai reali prezzi praticati ; II) inoltre, il successo professionale del dott. XX emergeva dalla creazione di un moderno studio odontoiatrico, sito in (omissis) (Parma) - ove egli opera con almeno un paio di assistenti stabili, oltre a collaboratori più saltuari, le cui pregevoli caratteristiche risultavano anche dall apposito sito internet che ne pubblicizzava le prestazioni - ed aperto dopo la separazione, mentre in precedenza aveva tenuto altri due ambulatori, prima a (omissis) (Reggio Emilia) (dal 1997 fino al 2001) e poi a (omissis) (Parma); III) ella - dal 1987 addetta part time alla CAMST di Bologna, ora con uno stipendio medio di circa Euro 850 al mese - utilizza in comodato un modesto appartamento di proprietà dei genitori, dovendosene tuttavia accollare le spese condominiali e di manutenzione ordinaria; IV) quale ulteriore indice delle risorse a disposizione dell ex-marito, la stessa da un lato ne menzionava lo stile di vita con abitudini asseritamente dispendiose, d altro canto evidenziava sia gli oneri che egli aveva sostenuto per giungere - senza successo, ma comunque costringendola a difendersi pure in quella sede - ad un annullamento rotale del loro vincolo religioso, sia il ricorso ad un investigatore privato da parte del medesimo, tanto che in data 13 maggio 2009 la YY aveva sporto querela contro ignoti, dopo la scoperta di un apparato rilevatore satellitare GPS, installato sotto la carrozzeria della propria automobile: il relativo procedimento - instauratosi appunto nei confronti di XX e di certo P. (omissis) - si era poi chiuso ben presto (il 12 giugno 2009), con l archiviazione degli atti, per mancata violazione di norme penali. B) Questa Corte ritiene opportuno richiamare alcuni criteri stabiliti in giurisprudenza - soprattutto sulla scorta delle linee guida elaborate dalla S.C. - che si rivelano di grande utilità, per le soluzioni da adottare nella delicata materia in esame: a) nei rapporti tra assegno ex art. 5 D.Lgs. 898/1970 ed assegno di mantenimento - stabilito in sede di separazione - in primo luogo «la determinazione dell assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione, considerata la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti - correlate a diversificate situazioni - e delle rispettive decisioni giudiziali; poiché l assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, mentre costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio» (così Cass /2001; e cfr. Cass. 593/2008; Cass. 1758/2008; Cass /2007; Cass /2007; Cass. 4764/2007; Cass. 4021/2006); e ciò sebbene gli assetti patrimoniali definiti al momento della separazione fra i coniugi possano pur sempre valere da mero indice di riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire elementi utili di valutazione (v. Cass /2001, ossia si tratta di elementi utilizzabili dal Giudice, ma senza costituire autonomo elemento, dotato di portata delimitante la quantificazione dell apporto in questione, secondo un principio avulso dal dato normativo, v. Cass /20008, Cass /2007, ecc.); b) Il parametro essenziale sta comunque nel previo accertare quale fosse il tenore di vita goduto, o che avrebbe potuto godere la parte in costanza di matrimonio e se con il suo attuale reddito possa conservarne uno analogo. In proposito, il tenore di vita goduto durante il matrimonio - cui rapportare il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente l assegno di divorzio - è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall ammontare complessivo dei loro redditi e delle loro disponibilità patrimoniali, e non già quello tollerato, subito od anche concordato, attraverso l adozione di particolari criteri di suddivisione delle spese familiari e di disposizione dei redditi personali residui (Cass /2005); infatti - onde riconoscere, in sede di divor- 452 Famiglia e diritto 5/2011

4 zio, l altrui obbligo di mantenimento - occorre tenere conto che tale assegno «nella disciplina dettata dall art. 5 l. 898/1970 si configura con natura eminentemente assistenziale, essendone condizionata l attribuzione alla specifica circostanza della mancanza di mezzi adeguati, o dell impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive; gli altri criteri ivi previsti, invece, sono destinati ad operare solo se l accertamento dell unico suddetto elemento attributivo si sia risolto positivamente, poiché essi incidono unicamente sulla quantificazione dell assegno» (v. Trib. Roma 3 aprile 2009, su Corr. Mer., 2009, VII, 717), e quindi il relativo diritto può essere negato soltanto se la condizione fisica ed economica del richiedente sia tale da consentire a quest ultimo di conservare autonomamente un tenore di vita simile a quello goduto vigente matrimonio, come realizzatosi di volta in volta nel singolo caso concreto, pure grazie ai redditi allora percepiti dall altro coniuge, a carico del quale andrebbe posto il corrispondente obbligo (v. Cass /2009). c) È così che l operazione di verifica in tema di accertamento del diritto all assegno di divorzio si articola in due fasi: nella prima il giudice deve accertare l inadeguatezza dei mezzi dell istante (e la impossibilità per questi di procurarseli per ragioni oggettive) a consentire al medesimo un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, oppure che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, determinando allora le somme in astratto sufficienti a superare l inadeguatezza di detti mezzi, le quali costituiscono la misura massima dell assegno divorzile; nella seconda, il giudice deve provvedere alla determinazione in concreto dell assegno, utilizzando gli elementi indicati dal medesimo art. 5 cit., a titolo di criteri correttivi. Quanto al tenore di vita coniugale, esso deve essere desunto dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali, e tale valutazione deve essere operata con riguardo al momento della pronuncia di divorzio, comprendendovi anche gli incrementi economici intervenuti dopo la cessazione della convivenza, che costituiscano tuttavia il naturale e prevedibile sviluppo dell attività svolta durante la stessa (così C. App. Roma 22 aprile 2009, su Banca Dati Jurisdata Platinum); altrettanto - ed in termini del tutto condivisibili - merita sottolineare che «la nozione di adeguatezza postula un esame comparativo fra la situazione reddituale e patrimoniale attuale del richiedente e quella della famiglia - all epoca di cessazione della convivenza - che tenga altresì conto dei miglioramenti della condizione finanziaria dell onerato, anche se successivi alla cessazione della convivenza, i quali costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell attività svolta durante il matrimonio, trovando radice in detta attività, e/o nel tipo di qualificazione professionale, e/o nella collocazione sociale dell onerato stesso» (così Trib. Monza 24 marzo 2009, v. loc. ult. cit.). d) Invero, la tipologia del contributo potenzialmente derivante dall art. 5 comma VI cit. «trova fondamento nella solidarietà post-coniugale, espressione del più generale dovere di solidarietà economico-sociale sancito all art. 2 Cost., dalla quale sorge l obbligo di corrispondere un assegno periodico a favore dell ex coniuge privo di mezzi adeguati, nonché di riparare allo squilibrio economico derivante dal divorzio, in piena conformità al valore del sottostante matrimonio, come indicato dall art. 29 Cost.» (v. Cass /2009); anche per questo fondamentale motivo, «il deterioramento del tenore di vita sopravvenuto al divorzio e derivante dalla sensibile disparità di redditi giustifica l attribuzione dell assegno divorzile, nonostante la breve durata del matrimonio, che costituisce solo un elemento capace di ridurne l ammontare» (v. Cass. 2721/2009, nonché Cass /2008 secondo cui «la durata del matrimonio non costituisce presupposto per l accertamento del diritto alla corresponsione dell assegno di divorzio; tale accertamento va effettuato verificando l inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente e la durata può influire unicamente sulla misura dell assegno», ecc.). e) Per riassumere, riportandoci ad uno dei più recenti insegnamenti della S.C., possiamo concludere - ribadendo alcuni degli aspetti sopra evidenziati - che «l accertamento del diritto all assegno divorzile si suddivide in due momenti, nel primo dei quali il Giudice è tenuto a verificare l eventuale inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sarebbe stato, presumibilmente, raggiunto nel caso di prosecuzione del matrimonio medesimo, mentre nel secondo, il Giudice è chiamato a determinare in concreto l assegno, desumendo induttivamente il tenore di vita dalla documentazione relativa ai redditi dei coniugi, nel momento della pronuncia di divorzio» [così Cass /2009, la cui motivazione chiarisce «Secondo l orientamento di questa Corte, espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite 29 novembre 1990, n , nella disciplina dettata dall art. 5 l. 898/ che subordina l attribuzione di un assegno di divorzio alla mancanza di mezzi adeguati - l accertamento del diritto all assegno divorzile va effettuato verificando anzitutto la inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, per conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso (v. Cass. 4764/2007; Cass. 4021/2006; Cass /2003; Cass. 6541/2002; ecc.) il Giudice è chiamato a verificare l esistenza del diritto in astratto, in relazione all inadeguatezza dei mezzi od all impossibilità di procurarseli, per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, ovvero che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio. Nella seconda fase, il giudice deve poi procedere alla determinazione in concreto dell assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso art. 5, che agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerabile in astratto, e possono in ipotesi estreme valere anche ad azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con i suddetti elementi di quantificazione (ex plurimis, v. Cass /2007; Cass /2006; Cass. 4040/2003). Nel determinare l assegno, il Giudice può desumere in- Famiglia e diritto 5/

5 duttivamente il tenore di vita attraverso la documentazione relativa ai redditi dei coniugi al momento della pronuncia di divorzio (Cass /2005; Cass /2004; Cass. 6541/2002), costituendo essi - insieme agli immobili direttamente goduti dai coniugi - il parametro per determinarlo (Cass /2005). Inoltre può dare motivatamente valore preminente - in relazione alla fattispecie - altresì ad uno solo dei criteri stabiliti dall art. 5, potendo così giustificare la concessione dell assegno anche solo in base alle condizioni economiche delle parti. Quanto, poi, all impossibilità di procurarsi mezzi adeguati di sostentamento per ragioni obiettive, tale presupposto dell assegno comporta che detta indisponibilità non deve essere imputabile al richiedente (Cass. 432/2002). Pertanto, si deve trattare della impossibilità di ottenere mezzi tali da consentire il raggiungimento non già della mera autosufficienza economica, ma di un tenore di vita sostanzialmente non diverso rispetto a quello goduto in costanza di matrimonio; pertanto, l accertamento della relativa capacità lavorativa va compiuto - non nella sfera della ipoteticità o dell astrattezza, bensì in quella dell effettività e della concretezza (Cass. 7117/2006) - dovendosi, all uopo, tenere conto di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi del caso di specie, in rapporto ad ogni fattore economico/sociale, individuale, ambientale, territoriale (Cass /2004). I relativi accertamenti - attenendo al merito - sono incensurabili, se adeguatamente motivati ]. C/1) Proprio sulla base dei vari parametri appena illustrati - a questo punto - occorre analizzare i dati istruttori ed i documenti forniti dalle parti, ai fini del giudizio nel presente gravame; in riferimento alla posizione dell odierno appellante, il riscontro per tabulas evidenzia come le uniche sue denunce dei redditi sottoposte alla valutazione della Corte siano quelle - già prodotte in atti davanti al Tribunale parmense - dei periodi d imposta compresi fra il 2000 (Mod. Unico 2001) ed il 2005 (Mod. Unico 2006), ossia dall anno anteriore alla separazione fra le parti (quando il contribuente era 39 enne), fino a quello prima della sentenza parziale che ne ha pronunciato il divorzio (quando egli aveva 45 anni): infatti, dalla loro lettura emerge che il dott. XX alla voce totale compensi denunciava al fisco rispettivamente - sempre in cifra lorda - Lit per il 2000 e Lit per il 2001 (poi Euro per il 2002, Euro per il 2003, ed Euro per il 2004), nonché infine Euro per il Egli risulta inoltre proprietario di una - pur piccola - abitazione in (omissis) (Parma) e titolare dello studio odontoiatrico di (omissis), sempre nella provincia di Parma; quest ultima struttura - come si desume anche delle immagini e dalle didascalie sul relativo sito web (v. all.ti comp. risp. conv.) - è dotata sia di varie apparecchiature, sia di due ambulatori entrambi muniti di sedia attrezzata, oltre alla stanza personale del professionista, ad una sala d attesa e ad un terzo ambulatorio definito in costruzione. Se ne conclude che: a) il reddito lordo del professionista - il quale ammontava ad oltre Lit. 260 milioni durante il periodo di convivenza matrimoniale - superava ancora Lit. 217 milioni all epoca dell accordo per la separazione consensuale, cioè quando (nel verbale 10 settembre 2001, v. doc. 1 fasc. conv.) era stato pattuito fra i coniugi un contributo del marito alla moglie, pari a Lit mensili, equivalente all importo di Euro 718,80 poi maturato (con il dovuto adeguamento, secondo gli indici ISTAT di rivalutazione annua) nei tre anni fino al ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio, da parte della YY; b) allo stesso modo, in prossimità della sentenza di divorzio - depositata il 31 maggio 2006 e passata in giudicato, per mancata impugnazione - tale medico/dentista percepiva ricavi superiori di circa Euro 40 mila rispetto alle somme dichiarate nell anno della separazione consensuale (2001), e che comunque oltrepassavano di Euro 20 mila il maggior importo denunciato dal medesimo durante l anno precedente, periodo dell ultima fase dell unione coniugale (2000). C/2) A fronte del quadro probatorio appena ricostruito - che per la sua obiettività non subisce smentite, né si ravvisa alcuna incompatibilità fra tali attestazioni ed il contenuto delle prove orali, qui invocate dalla difesa appellante - trova allora piena dimostrazione la tesi, sostanzialmente recepita anche in prime cure, che qualifica l attuale condizione economica del dott. XX come uno sviluppo diretto e ragionevolmente prevedibile delle situazioni di fatto già realizzatesi, anteriori sia alla separazione, sia al divorzio: ne consegue che la duplice valutazione richiesta in proposito - sul tenore di vita della coppia, e riguardo il pregiudizio che all altro soggetto sia derivato dallo scioglimento del matrimonio, ai fini della dedotta impossibilità di continuare a godere di uno standard analogo - trova il suo positivo presupposto, per il nostro caso, nella conservazione del livello di reddito maturato in costanza di matrimonio, con un tendenziale incremento secondo una linea che corrisponde al progressivo successo di un medico odontoiatra preparato e volenteroso; come, d altronde, era ben ipotizzabile secondo logica, man mano che le capacità personali, l esperienza e la durata dell attività - unite alla sempre miglior struttura operativa, di cui il professionista sia in grado di avvalersi - favoriscono naturalmente l afflusso della clientela. C/3) È vero, come accennato, che si tratta di introiti al lordo, ma mentre la natura delle spese e delle obbligazioni fatte valere dall odierno appellante - essenzialmente riconducibili a risorse funzionali per lo sviluppo dello studio dentistico, che altrimenti non si spiegherebbe nelle attuali dimensioni e notevoli caratteristiche, anche facendo ricorso a mutui bancari, il cui rilascio notoriamente presuppone la radicata solvibilità del richiedente, od almeno sostanziose garanzie - implica che la scelta del dott. XX, di procedere ad investimenti nella propria attività, resta di per sé non censurabile, tuttavia essa non può equivalere tout court ad una diminuzione di pari entità del sottostante reddito virtuale ; piuttosto, dobbiamo considerare che situazioni del genere tendono a risolversi in una condizione patrimoniale ancora più vantaggiosa per il futuro, con una prospettiva di parallelo incremento - senza cesure rispetto alla fase originaria, vissuta durante i tre anni del sodalizio coniugale, quando già il reddito professionale di quel medico risultava considerevole - del teno- 454 Famiglia e diritto 5/2011

6 re di vita dell interessato, che appunto non esula comunque dall ambito delle aspettative maturate nel corso del matrimonio (come si esprime Cass /2009, cit.): in definitiva, registrando altresì la motivata adesione del Procuratore Generale (che nella memoria d intervento ha bene individuato i fattori essenziali della vicenda, cfr. atti), il complesso degli elementi così illustrati esime la Corte da ulteriori valutazioni, inducendo ad accantonare altri aspetti riferibili all odierno appellante - pur richiamati dalla difesa resistente, come le disponibilità pecuniarie impiegate nell acquisto di opere d arte e per assoldare un investigatore privato che sorvegliasse gli spostamenti della ex-moglie - i quali emergono con rilievo decisivo assai inferiore, od appaiono anche meno significativi. D/1) Passando ora alla posizione di YY, i relativi elementi appaiono più semplici da decifrare, in quanto ella risulta tuttora dipendente presso la CAMST - con un orario di h. 30 settimanali, come operaia V livello, assunta dal giorno 1 dicembre 1987 (quando era appena 20enne) - ed attualmente percepisce uno stipendio netto di circa Euro 893 al mese, secondo le pacifiche indicazioni fornite dalla busta/paga per lo scorso febbraio 2010 (v. doc. 3 all. comp. risp. conv., mentre la sua retribuzione mensile ammontava ad Euro 829,26 nel settembre 2005, l anno prima del divorzio), donde constatiamo che la progressione salariale della suddetta non raggiunge (in media) Euro 200 per ogni anno trascorso: ebbene, sulla scorta di tali dati - mentre nulla depone per lo svolgimento di un lavoro in nero da parte della medesima, secondo la tardiva asserzione del difensore avversario, ex se inammissibile perché formulata per la prima volta durante la discussione camerale, senza indicare le modalità di tale pretesa occupazione, e senza neppure menzionare i testi che avrebbero dovuto fornirne la prova, secondo l istanza istruttoria che deve quindi intendersi respinta (v. verb. ud. 16 aprile 2010) - la disparità di risorse economiche esclude la necessaria autosufficienza reddituale della YY: ciò nel senso - che interessa nella presente sede, ove merita sottolineare che se la vettura BMW dell uno risale al 2004, l utilitaria dell altra presenta addirittura una targa ancora esclusivamente numerica, con la sigla della provincia (v. querela in atti) - di impedirle di mantenere in modo autonomo lo standard socio/economico potenzialmente insito nel suo originario rapporto di coniugio, qualora l assegno a carico del dott. XX fosse eliminato, od anche solo ridotto. D/2) Non vale, infine, a modificare il giudizio appena espresso la disponibilità in comodato di una modesta abitazione - di proprietà dei genitori della resistente (v. in atti, anche circa le caratteristiche immobiliari del bene, avente una superficie di mq. 55) - per la quale risultano poste a carico della YY le spese correnti, condominiali e di manutenzione, anche straordinaria, sostenute pro quota nello stabile ove si trova tale appartamento; infatti, la possibilità di risparmiare quel canone di locazione - pari ad Euro 495 mensili, che gravava su di lei durante la prima fase della separazione, quando era temporaneamente rimasta nella ex-casa familiare, in affitto - non si riferisce ad un importo idoneo a modificare lo squilibrio patrimoniale sopra evidenziato, ma risponde semmai a canoni di opportunità e di buon senso : pertanto, essi non debbono certo assumere un incidenza deteriore, rispetto a chi decide apprezzabilmente di adottarli, sicché va senz altro confermata sul punto la pronuncia di primo grado, che ha quantificato in Euro 750 mensili - con una minima riduzione rispetto allo stesso importo (di Euro 759,04) derivante dall adeguamento aritmetico secondo gli indici ISTAT, maturato sull originario contributo spettante alla moglie ed a carico del marito, risalente al 4 ottobre la vigente misura dell obbligazione divorzile in questione, a carico dell odierno appellante. E/1) La resistente all impugnazione principale ha poi, dal canto suo, proposto appello incidentale sotto un duplice profilo: a) da un lato ha fatto rilevare - in termini di censura nel merito - l omessa previsione del criterio di adeguamento automatico dell assegno, dovutole almeno con riferimento agli indici di svalutazione, ai sensi del comma VII dell art. 5 l. 898/1970, la cui mancanza non risultava accompagnata da alcuna motivata decisione e che, ad ogni modo, non si giustificava per l estraneità del caso all ipotesi normativa di palese iniquità ; b) d altro canto, ha ritenuto ingiusta la - anche qui immotivata - compensazione delle spese processuali. E/2) Le obiezioni formulate con il gravame incidentale appaiono entrambe fondate: a) sotto il primo aspetto, si tratta di una carenza contra legem, che trascura un dettame stabilito in termini assolutamente generali dal comma VI dell art. 5 cit. - tanto da confinare in ambiti di vera eccezionalità l opposta situazione - sicché nulla osta a correggere il vizio in esame, una volta osservato come nessun elemento sconsigli a provvedervi; ciò tenuto conto, altresì, che non si ravvisano ragioni per cui il semplice recupero dell eventuale svalutazione - sulla base dei parametri ISTAT - dovrebbe rappresentare una palese iniquità. b) Quanto poi alla seconda doglianza, è vero che nulla, ai fini dell art. 92 comma II c.p.c., risulta precisato dal Tribunale di Parma nel disporre l integrale compensazione delle spese di quel giudizio - onde giustificare una scelta che, ormai da tempo, l ordinamento vede con sfavore e tende a scoraggiare - ma, soprattutto, questa Corte osserva che nel nostro caso nessun motivo induce a sterilizzare le conseguenze tipiche di una soccombenza esclusiva: e ciò nei confronti di chi ha dapprima coltivato senza successo le tesi poi respinte in prime cure, ma tanto più - con infondata determinazione - ha voluto riproporle anche in appello. Ne deriva l integrale condanna del XX - riformando pure la relativa compensazione, pronunciata nella sentenza a quo - a rimborsare integralmente alla YY le spese di giustizia del doppio grado, secondo quanto rispettivamente liquidato in dispositivo; peraltro, nella presente sede non possono essere considerati gli oneri della fase chiusa dalla sentenza parziale con cui - in data 31 maggio 2006, e senza pronuncia circa le spese in parte qua - il Tribunale parmense si è limitato a dichiarare il solo divorzio della coppia, in quanto tale decisione risulta certamente estranea all appello in esame. Omissis Famiglia e diritto 5/

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