Assessorato territorio e ambiente Dipartimento territorio e ambiente Attività estrattive e rifiuti

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1 Assessorato territorio e ambiente Dipartimento territorio e ambiente Attività estrattive e rifiuti GESTIONE DEI MATERIALI/RIFIUTI INERTI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI DEMOLIZIONE, COSTRUZIONE E SCAVO, COMPRESE LE COSTRUZIONI STRADALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DERIVANTI DA SCAVI. FAQ FREQUENTLY ASKED QUESTIONS GIUGNO 2014

2 Sommario 1) L anno di produzione di terre e rocce da scavo può determinarne la qualifica come rifiuto o sottoprodotto? ) Come deve essere organizzato il deposito funzionale al cantiere di un opera pubblica o privata? ) Come si possono gestire i materiali che vengono rimossi, per esclusiva ragione di sicurezza idraulica, dagli alvei di fiumi, laghi e torrenti? ) Come si gestisce la lana di roccia derivante da demolizioni? ) Come si gestiscono gli inerti derivanti dal rifacimento di manti stradali o piazzali (asfalti)? ) Da quali soggetti deve essere resa la dichiarazione di accettazione dei materiali da allegare alla relazione di bilancio dei materiali inerti da scavo e dei materiali inerti da demolizione e ricostruzione prevista dall art. 17 della l.r. 31/2007? ) A quali opere è possibile destinare le terre e rocce da scavo prodotte in un cantiere ai fini del loro riutilizzo come sottoprodotto? ) Quali sono gli adempimenti da porre in atto in caso le terre e rocce da scavo risultino contaminate in riferimento alla destinazione d uso del sito? ) Se nell ambito dell opera da cui originano terre e rocce da scavo sono previsti interventi di bonifica agraria o di recupero ambientale nei quali sono utilizzati i materiali prodotti, è necessario redigere un apposito progetto per tali interventi? ) In caso si debba effettuare la caratterizzazione dei materiali da scavo originati da cantieri afferenti a opere lineari (es. strade, acquedotti, ecc.) con quali modalità si acquisiscono i campioni da caratterizzare? ) In quali casi non è necessario effettuare la caratterizzazione analitica dei materiali da scavo? ) In caso si effettui una demolizione in conto proprio quali sono gli adempimenti ai sensi della disciplina sui rifiuti? ) In caso si demolisca un tetto con copertura in lose dove si possono conferire e con quali modalità? È possibile, inoltre, da attività di demolizione recuperare la pietra? ) Perché è necessario allegare al bilancio di produzione dei materiali inerti da scavo e dei materiali inerti da demolizione e costruzione la dichiarazione di accettazione? 11 15) Quali sono le novità per quanto riguarda le gestione dei cantieri edili?

3 1) L anno di produzione di terre e rocce da scavo può determinarne la qualifica come rifiuto o sottoprodotto? Premesso che il detentore dei materiali deve produrre documentazione sufficiente a dimostrare che gli stessi sono stati prodotti in un determinato periodo (ad esempio, in caso si tratti di rifiuti prodotti da impresa edile, la documentazione dovrebbe essere riferita a cantieri gestiti nel periodo di riferimento che possono aver prodotto una quantità e una qualità di materiali inerti compatibile con quella in essere); inoltre, al fine di accertare la conformità dei materiali ai fini del loro utilizzo, è necessario che siano eseguite analisi da parte di un laboratorio accreditato e che il certificato di tali analisi sia allegato alla documentazione di cui sopra, anche ai fini del trasporto del materiale. Qualora non sia possibile accertare la data di produzione dei citati materiali, la loro gestione è da ricondurre alla disciplina dei rifiuti, ovvero alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006; pertanto l impiego dei materiali di cui trattasi è subordinato al recupero del materiale stesso presso un impianto autorizzato ai sensi degli artt. 208 o 216 del d.lgs. n. 152/2006. Qualora il materiale sia presente all interno di un area di una ditta iscritta al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività per l esercizio di operazioni di recupero (R5 R13) di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell art. 216 del d.lgs. 152/2006, esso può essere recuperato nello stesso luogo ove attualmente si trova, fermi restando gli adempimenti tecnico amministrativi da rispettare. Per la determinazione del periodo, si riporta la relativa disciplina vigente secondo quanto di seguito descritto: - Dal 30 febbraio 1997 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 5 febbraio 1997) al 8 novembre 1997 (data di pubblicazione del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389) le terre e rocce non rientrano nell ambito di applicazione delle norme in materia di gestione dei rifiuti ai sensi dell art. 8, c. 2, l. c) del d.lgs. 5 febbraio 1997, n Dall 8 novembre 1997 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389) al 19 aprile 2001 (data di entrata in vigore della legge 23 marzo 2001, n. 93) le terre e rocce da scavo sono rientrano nell ambito di applicazione delle norme in materia di gestione dei rifiuti ai sensi dell art. 1 c. 9 del d.lgs. 8 novembre 1997, n Dal 19 aprile 2001 (data di entrata in vigore della legge 23 marzo 2001, n. 93) al 29 aprile 2006 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le terre e rocce da scavo non rientrano nell ambito di applicazione delle norme in materia di gestione dei rifiuti ai sensi dell art. 10, c. 1, della legge 23 marzo 2001, n. 93. In Valle d Aosta in tale periodo è stata inoltre emanata la deliberazione della Giunta regionale n in data 6 giugno 2005 la quale, in attesa dell emanazione di un apposita normativa che disciplini in modo coordinato le attività di riutilizzo, di recupero e di smaltimento dei materiali inerti non pericolosi provenienti da scavo, dei materiali che residuano da attività di demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali, oltreché dei materiali non riutilizzati da avviare allo smaltimento, ha introdotto prime disposizioni che consentano l adozione di misure immediate finalizzate alla riduzione di rifiuti inerti. - Dal 29 aprile 2006 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) al 13 febbraio 2008 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4) per le terre e rocce da scavo il riferimento normativo è l art. 186 del d.lgs. 3 aprile 3

4 2006, n. 152, il quale definisce le condizioni per le quali le terre e rocce da scavo non rientrano nell ambito di applicazione delle norme in materia di gestione dei rifiuti. Tale disciplina è molto simile a quanto anticipato in Valle d Aosta con la deliberazione della Giunta regionale n in data 6 giugno 2005, e successivamente confermato dalla legge Regionale 3 dicembre 2007, n. 31, capo III. - Dal 13 febbraio 2008 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4) al 25 dicembre 2010 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205) per le terre e rocce da scavo il riferimento normativo è l art. 2, c. 23 del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, che fissa determinate condizioni secondo le quali le terre e le rocce da scavo possono essere utilizzate senza rientrare nell ambito di applicazione delle norme in materia di gestione dei rifiuti. - Dal 25 dicembre 2010 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205) al 6 ottobre 2012 (data di entrata in vigore del d.m. 10 agosto 2012, n. 161, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21/09/2012) per le terre e rocce da scavo il riferimento normativo è l art. 186 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal d.lgs. n. 4/2008 e come modificato dall art. 14 del d.lgs. 3 dicembre 2010, n L art. 186 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è stato abrogato il 6 ottobre 2012 (data di entrata in vigore del d.m. 10 agosto 2012, n. 161), ai sensi del d.lgs. n. 205/2010, come modificato dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24/03/2012, ed entrata in vigore il 25 marzo 2012): D. Lgs n. 205/ Articolo 39. (Disposizioni transitorie e finali) 4. Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, è abrogato l articolo 186. (comma così sostituito dall'art. 49, comma 1-ter, legge n. 27 del 2012). - Dall abrogazione dell art. 186 del d.lgs. n. 152/2006, avvenuta con l entrata in vigore del d.m. 10 agosto 2012, n. 161, ovvero dal 6 ottobre 2012, al 26 giugno 2013 (data di entrata in vigore della legge 24 giugno 2013, n. 71, di conversione in legge del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43) la disciplina delle terre e rocce da scavo è definita dal decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n In Valle d Aosta, dal 10 maggio 2013, il d.m. 161/2012 è applicato solo a quantitativi sopra i m 3. Infatti con Deliberazione della Giunta regionale n. 821 del 10 maggio 2013 sono state approvate le Linee-guida per la gestione dei materiali/rifiuti inerti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavo, comprese le costruzioni stradali, con particolare riferimento alla gestione dei materiali costituiti dalle terre e rocce derivanti da scavi, in applicazione delle disposizioni di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 le quali hanno evidenziato che lo Stato ha emanato un solo decreto per la disciplina dei criteri per la classificazione di terre e rocce da scavo come sottoprodotti (il d.m. 161/2012), riferendosi solo a produzioni superiori a m 3, infatti l art. 266, c. 7 del d.lgs. n. 152/2006 aveva previsto un decreto per la semplificazione amministrativa delle procedure relative a terre e rocce da scavo provenienti da antieri di piccole dimensioni (produzione inferiore ai m 3 ). In mancanza di tale disciplina, pertanto, necessaria ai sensi del citato art. 266 del d.lgs. n. 152/2006, è stato interpretato che i piccoli quantitativi fossero disciplinati dall art

5 del d.lgs. n. 152/2006, fino alla emanazione da parte dello Stato della relativa disciplina di regolamentazione. - Dal 26 giugno 2013 (data di entrata in vigore della legge 24 giugno 2013, n. 71 di conversione in legge del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43) al 21 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2013, n. 98), le terre e rocce erano disciplinate: dal d.m. 10 agosto 2012, n. 161 per le terre e rocce da scavo provenienti da attività e opere soggette a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) o ad Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.); dall art. 186 del d.lgs. n. 152/2006, per i materiali da scavo provenienti da attività ed opere non soggette a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) o ad Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.). - Dal 21 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2013, n. 98) ad oggi le terre e rocce da scavo sono disciplinate: dal d.m. 10 agosto 2012, n. 161 per le terre e rocce da scavo provenienti da attività e opere soggette a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) o ad Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.); dall art. 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, per i materiali da scavo provenienti da attività ed opere non soggette a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) o ad Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.). 2) Come deve essere organizzato il deposito funzionale al cantiere di un opera pubblica o privata? Il deposito funzionale al cantiere di un opera pubblica o privata, fermo restando che deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, può avvenire: a) all interno dell area di cantiere, in una zona appositamente dedicata. L ubicazione e le caratteristiche di tale area devono essere esplicitate nel progetto dell opera. b) all esterno dell area di cantiere, in una zona appositamente dedicata, recintata e delimitata, nel territorio comunale in cui ricade l opera o di un comune limitrofo, l area deve essere in disponibilità dell impresa (di proprietà o con assenso scritto del proprietario). L ubicazione e le caratteristiche di tale area devono essere esplicitate nel progetto dell opera. La durata del deposito temporaneo è pari a quella del cantiere, ovvero corrisponde alla durata indicata dal titolo abilitativo per la realizzazione dell opera. All interno dell area di deposito di cantiere è possibile installare un impianto mobile di trattamento dei materiali inerti (da scavo e da demolizione), utilizzando un impianto mobile autorizzato all esercizio di operazioni di recupero dei rifiuti con atto della Regione o di altra 5

6 Provincia, dando comunicazione, almeno 60 giorni prima dell entrata in funzione, alla struttura Attività estrattive e rifiuti dell Assessorato territorio e ambiente. Si precisa che il deposito temporaneo, diversamente dal deposito di cantiere, risulta disciplinato dall art. 183 del d.lgs. n. 152/2006 recante: bb) deposito temporaneo : il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni: 1. i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; 2. i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 3. il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 4. devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 5. per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo. L ubicazione del deposito temporaneo deve essere indicata nella planimetria catastale e inclusa negli allegati progettuali. Si ricorda che, ai sensi dell art. 208, comma 17: Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187, le disposizioni del presente articolo (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 183, comma 1, lettera m).. 3) Come si possono gestire i materiali che vengono rimossi, per esclusiva ragione di sicurezza idraulica, dagli alvei di fiumi, laghi e torrenti? L evoluzione normativa, rappresentata in particolare dalle disposizioni contenute negli articoli 41 e 41-bis della legge 9 agosto 2013, n. 98 (conversione in legge del decreto-legge del fare ) in materia di gestione di materiali derivanti da attività di scavo, con riferimento in particolare ai materiali che vengono rimossi, per esclusiva ragione di sicurezza idraulica, dagli alvei di fiumi, laghi e torrenti (art. 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205), 6

7 consente la classificazione di tali materiali come sottoprodotti, ai sensi dell articolo 184-bis della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n Fermo restando l esclusione dall ambito di applicazione delle norme sui rifiuti, non può mai venire meno la necessità di tutela della qualità ambientale e della salute, pertanto i materiali devono sempre comunque essere caratterizzati al fine di appurare che le loro caratteristiche siano compatibili con l utilizzo che se ne intende fare. Ad esempio, in caso sia previsto che i materiali estratti vengano utilizzati per un recupero ambientale, è richiesto il rispetto dei limiti qualitativi previsti per tale utilizzo dalla Tabella 1, colonna A, dell Allegato al Titolo V della citata Parte IV del d.lgs. n. 152/2006, nonché il rispetto delle procedure amministrative fissate dalla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 o quelle introdotte con il citato art. 41-bis della l. 98/2013. L esclusione dall ambito di applicazione delle norme sui rifiuti dei materiali di cui trattasi è subordinata al sussistere di ragioni di sicurezza idraulica. 4) Come si gestisce la lana di roccia derivante da demolizioni? La lana di roccia derivante da demolizioni viene gestita come un rifiuto, pertanto il suo smaltimento avviene con il conferimento presso impianti autorizzati (discariche). II materiali isolanti (limitatamente a fibre di vetro e lana di roccia) possono essere conferiti presso la discarica di Pontey (unico impianto regionale autorizzato per lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, gestito dalla società Valeco S.p.A.) solo se accompagnati da analisi di caratterizzazione con almeno il test di cessione che attesti il rispetto dei limiti imposti dal d.m. 27 settembre 2010, che definisce i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1 dicembre 2010, n. 281), e comunque previa convenzione per i conferimenti con il gestore. 5) Come si gestiscono gli inerti derivanti dal rifacimento di manti stradali o piazzali (asfalti)? Gli inerti derivanti dal rifacimento di manti stradali o piazzali (asfalti) non contenenti catrami (e quindi non pericolosi) prodotti nell ambito di lavori edili/stradali possono essere riutilizzati direttamente nel luogo di produzione (piazzali, tratti di strada, ecc.) purché assolvano alla stessa funzione che avevano in origine. In tal caso sono considerati sottoprodotti in quanto soddisfano le condizioni previste dall art. 184-bis della Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006. Qualora, invece, contengano catrame devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi, presso impianti siti al di fuori del territorio regionale. 7

8 Si precisa che sul territorio regionale ad oggi non sono stati rinvenuti asfalti contenenti catrami, tuttavia non è possibile escluderne a priori la presenza. Pertanto è sempre necessario tale approfondimento. 6) Da quali soggetti deve essere resa la dichiarazione di accettazione dei materiali da allegare alla relazione di bilancio dei materiali inerti da scavo e dei materiali inerti da demolizione e ricostruzione prevista dall art. 17 della l.r. 31/2007? La dichiarazione di accettazione dei materiali da allegare alla relazione di bilancio dei materiali inerti da scavo e dei materiali inerti da demolizione e ricostruzione è necessaria ai fini di ottemperare ai requisiti richiesti dall art. 16, comma 2, lett. c) della l.r. 31/2007 (trattasi infatti di elemento essenziale ai fini della dimostrazione che la destinazione finale dei materiali è stata definita in modo chiaro e preciso sin dalla fase di progettazione dell opera), essa deve essere resa come segue: a) materiale destinato ad impianto: il gestore dell impianto ricevente deve dichiarare di poter accettare i materiali per tipologia, quantità e tempistiche; b) materiale destinato a cantiere: il progetto del cantiere di destinazione deve essere in possesso di tutti i titoli abilitativi e la dichiarazione deve essere resa dal progettista/direttore dei lavori. 7) A quali opere è possibile destinare le terre e rocce da scavo prodotte in un cantiere ai fini del loro riutilizzo come sottoprodotto? Al fine di poter destinare a recupero terre e rocce da scavo nell ambito di un opera diversa da quella che le ha generate, tale opera deve essere già in corso di realizzazione oppure deve essere stato approvato il progetto definitivo. In entrambi i casi il progetto deve esplicitare la provenienza delle terre e rocce da scavo, nonché le modalità del loro riutilizzo. Ai sensi dell art. 41-bis delle legge 9 agosto 2013, n. 98 i materiali possono essere destinati a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo nel caso in cui non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale. 8) Quali sono gli adempimenti da porre in atto in caso le terre e rocce da scavo risultino contaminate in riferimento alla destinazione d uso del sito? 8

9 Gli adempimenti da porre in atto in caso, successivamente alla caratterizzazione analitica, le terre e rocce da scavo risultino contaminate consistono nel conferimento delle stesse presso una discarica autorizzata. Ai fini della determinazione della concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d uso dei siti occorre fare riferimento all Allegato 5 alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006, tabella 1, la quale riporta le concentrazioni soglia di contaminazione riferite alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare (colonna A: Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale; colonna B: Siti ad uso Commerciale e Industriale). Al fine di stabilire se tali rifiuti sono conferibili presso l unica discarica per rifiuti speciali sul territorio regionale, sita in Comune di Pontey e gestita dalla società Valeco S.p.A., è necessario contattare il gestore. In caso non sia possibile, è necessario rivolgersi presso impianti siti al di fuori dei confini regionali. 9) Se nell ambito dell opera da cui originano terre e rocce da scavo sono previsti interventi di bonifica agraria o di recupero ambientale nei quali sono utilizzati i materiali prodotti, è necessario redigere un apposito progetto per tali interventi? Qualora nell ambito di un opera da cui originano terre e rocce da scavo sia previsto il riutilizzo di tali materiali per interventi di bonifica agraria o di recupero ambientale anch essi inclusi nella medesima opera, è necessario redigere un progetto dedicato che descriva e rappresenti in modo esaustivo le modalità di riutilizzo. In particolare, il progetto deve essere costituito da una relazione tecnico-illustrativa e da idonei elaborati grafici (es.: estratto planimetrico delle aree, rilievo topografico, planimetria della sistemazione, profilo e sezioni significative, documentazione fotografica, ecc.). Inoltre, vi deve essere piena corrispondenza tra quanto indicato nel progetto di bonifica agraria o di recupero ambientale e nella relazione di bilancio dei materiali inerti dell opera che li ha originati. Per quanto riguarda la disciplina dei materiali come rifiuto o sottoprodotto, si rimanda alla normativa vigente, sintetizzata dalle Linee-Guida approvate dalla Giunta regionale. 10) In caso si debba effettuare la caratterizzazione dei materiali da scavo originati da cantieri afferenti a opere lineari (es. strade, acquedotti, ecc.) con quali modalità si acquisiscono i campioni da caratterizzare? In caso di terre e rocce da scavo originate da cantieri afferenti a opere lineari (es. strade, acquedotti, ecc.) il campionamento ai fini della caratterizzazione può essere effettuato prelevando campioni medi da cumuli di terreno provenienti da formazioni omogenee. 9

10 Si precisa che, in caso di opere non soggette a VIA o AIA, e pertanto non rientranti nella disciplina di cui al d.m. 161/2012, non è obbligatoria la caratterizzazione analitica, ma il sussistere delle condizioni affinché sia garantita la tutela della qualità ambientale possono essere dichiarate da un professionista abilitato o dal proponente. La frequenza dei campionamenti e la costituzione dei relativi cumuli devono essere oggetto di pianificazione da parte di un professionista esperto in materia (geologo) e dovrà essere esplicitata nella dichiarazione da rendere all Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente (ARPA Valle d Aosta) ai sensi dell art. 41-bis del D.L. Fare (D.L. 21/06/2013, n. 96, convertito con modifiche dalla L. 09/08/2013, n. 98). 11) In quali casi non è necessario effettuare la caratterizzazione analitica dei materiali da scavo? Non è necessario effettuare la caratterizzazione analitica dei materiali da scavo nei casi di esclusione dall ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti, secondo le casistiche di seguito indicate: - art. 185, d.lgs. n. 152/2006, c. 1: il terreno (in situ) inclusi il suolo contaminato non escavato (lett. b)) e il suolo escavato non contaminato utilizzato nello stesso sito (lett. c); - art. 185, d.lgs. n. 152/2006, c. 4: il suolo escavato o altro materiale non contaminato, utilizzato in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, come sottoprodotto o sottoposto a procedura di recupero in quanto matrici ambientali di riporto di cui all all. 2, parte IV, d.lgs. 152/2006. Nel caso di opere non soggette a VIA o AIA, e pertanto non rientranti nella disciplina di cui al d.m. 161/2012, non è obbligatoria la caratterizzazione analitica, ma il sussistere delle condizioni affinché sia garantita la tutela della qualità ambientale possono essere dichiarate da un professionista abilitato o dal proponente. 12) In caso si effettui una demolizione in conto proprio quali sono gli adempimenti ai sensi della disciplina sui rifiuti? Nel caso si voglia procedere ad operazioni di demolizione in conto proprio, quindi per piccoli interventi, essendo necessario acquisire i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente, è richiesta la presentazione del bilancio di produzione dei materiali inerti da scavo e dei materiali inerti da demolizione e costruzione, ai sensi dell art. 16 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31. Tale bilancio dovrà considerare tutti i materiali inerti prodotti, siano essi rifiuti o sottoprodotti, e gestirli secondo le relative discipline. 10

11 In caso si tratti di materiali ferrosi, essi possono essere portati presso impianti autorizzati; è inoltre possibile che il produttore riceva, in cambio del conferimento di tali rifiuti, un compenso economico da parte del gestore dell impianto di cui sopra. 13) In caso si demolisca un tetto con copertura in lose dove si possono conferire e con quali modalità? È possibile, inoltre, da attività di demolizione recuperare la pietra? Le lose derivanti dalla dismissione di tetti devono rientrare all interno dei quantitativi di inerti inclusi nel bilancio di produzione dei materiali inerti da scavo e dei materiali inerti da demolizione e costruzione. La loro gestione può seguire la disciplina dei rifiuti o quella dei sottoprodotti, se sussistono le condizioni previste dalla normativa (art. 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98). Pertanto è possibile conferire tali materiali presso impianti di trattamento autorizzati, oppure riutilizzarli all interno dello stesso cantiere da cui sono stati originati o di un cantiere già in possesso dei titoli abilitativi nel momento in cui vi si destinano i materiali. Le pietre aventi le caratteristiche per essere riutilizzate tal quali, derivanti dalla demolizione di fabbricati o di altre opere, quali, ad esempio, muri, argini, ecc., possono essere classificate sottoprodotti ai sensi delle norme sopra richiamate e come tali pertanto gestite. 14) Perché è necessario allegare al bilancio di produzione dei materiali inerti da scavo e dei materiali inerti da demolizione e costruzione la dichiarazione di accettazione? Perché sia chiaramente definita la destinazione dei materiali come individuata all interno del bilancio di produzione dei materiali inerti da scavo e dei materiali inerti da demolizione e costruzione è necessario allegare allo stesso una dichiarazione dell impianto o del cantiere al quale sono destinati. In assenza ditale dichiarazione, infatti, non è certo che sia preventivamente definita la collocazione di tali materiali. 15) Quali sono le novità per quanto riguarda le gestione dei cantieri edili? Con l entrata in vigore del d.m. 161/2012, sono cambiate alcune disposizioni in merito alla gestione dei cantieri edili. In particolare, attualmente, i materiali da demolizione e costruzione devono essere gestiti secondo due diverse modalità, a seconda che siano considerati rifiuti o siano esclusi dalla disciplina. Esclusione dalla disciplina: tutti i materiali che siano riutilizzabili tal quali, fatte salve le ordinarie lavorazioni di cantiere, quali la riduzione volumetrica, non sono considerati rifiuti e 11

12 possono essere riutilizzati senza richiedere alcuna autorizzazione. I materiali che rientrano in questa tipologia possono essere, fra l altro: lose derivanti dalla demolizione di tetti, ad esempio usate, previa riduzione volumetrica, per vialetti; travi dei tetti; serramenti; pietre derivanti dalla demolizione di muri, ecc. Tali materiali, oltre che essere riutilizzati all interno del cantiere che li ha originati, possono essere utilizzati anche in altri cantieri, purché la destinazione al riutilizzo sia certa (e pertanto il cantiere di destinazione sia in possesso di tutti i titoli abilitativi richiesti); Gestione come rifiuti: tutti i materiali da demolizione e costruzione che non rientrano nella definizione fornita sopra, sono classificati come rifiuti, quindi non è più applicabile la semplificazione gestionale sinora adottabile in Valle d Aosta, ovvero l utilizzo dei materiali da demolizione come riempimenti senza autorizzazione. Infatti, come riportato all interno delle Linee guida per la gestione dei materiali/rifiuti inerti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavo, comprese le costruzioni stradali, con particolare riferimento alla gestione delle terre e rocce derivanti da scavi approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 529 in data 28/04/2014, il riutilizzo all interno di un cantiere dei materiali risultanti dalla demolizione o dalla costruzione di manufatti è possibile solamente secondo due modalità: a) utilizzo previo trattamento: i rifiuti possono essere trattati mediante l utilizzo di un impianto mobile di recupero/riciclaggio, preventivamente autorizzato dalla Regione in cui ha sede l impresa titolare dell impianto stesso, ai sensi dell articolo 208, comma 15, del d.lgs. 152/2006; b) utilizzo senza preventivo trattamento: in tal caso l impresa che esegue i lavori deve preventivamente richiedere ed ottenere l autorizzazione regionale al recupero dei rifiuti in cantiere, ai sensi dell articolo 208 del citato d.lgs. 152/

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