IPERCONSULTING PROFESSIONISTI PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE REGIMI DI IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE
|
|
- Camilla Fede
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 REGIMI DI IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE L art. 1 co della L. 244/2007 ha introdotto un regime di imposizione sostitutiva ai fini delle imposte sul reddito e dell IRAP che consente di ottenere il riconoscimento sul piano fiscale dei maggiori valori contabili iscritti dalla società avente causa delle operazioni di conferimento d azienda, fusione e scissione. La disciplina del regime di imposizione sostitutiva è contenuta nelle seguenti disposizioni: art. 176 co. 2-ter del TUIR, per i conferimenti d azienda; art. 172 co. 10-bis del TUIR, per le operazioni di fusione; art. 173 co. 15-bis del TUIR, per le operazioni di scissione. L art. 15 co. 10 e 11 del DL 185/2008 ha introdotto un secondo regime di imposizione sostitutiva, finalizzato anch esso a consentire il riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili iscritti dalle società aventi causa di operazioni di fusione, scissione o conferimento d azienda. Tale ulteriore istituto si pone, per espressa previsione normativa, quale regime derogatorio di quello previsto dal co. 2-ter dell art. 176 del TUIR e deve dunque essere letto alla stregua di regime di imposizione sostitutiva relativamente al quale trova applicazione tutto quanto disposto con riguardo a quello ordinario del co. 2-ter dell art. 176 del TUIR, salvo quanto espressamente regolato dai co. 10 e 11 dell art. 15 del DL 185/2008 in deroga ad esso. REGIME ORDINARIO Come si è già avuto modo di accennare, l art. 1 co della L. 244/2007 ha introdotto un regime di imposizione sostitutiva ai fini delle imposte sul reddito e dell IRAP che consente di ottenere il riconoscimento sul piano fiscale dei maggiori valori contabili iscritti dalla società avente causa delle operazioni di conferimento d azienda, fusione e scissione Le operazioni straordinarie con riferimento alle quali risulta possibile optare per l applicazione dell imposta sostitutiva al fine di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili iscritti dalla società avente causa, sono individuabili nelle operazioni di: fusione (art. 172 del TUIR); scissione (art. 173 del TUIR); conferimento d azienda (art. 176 del TUIR). Rilevanza delle operazioni aventi ad oggetto un intero complesso aziendale La circ. Agenzia delle Entrate n. 57 sottolinea che, anche nel caso di operazioni di fusione e di scissione, l applicazione del regime di imposizione sostitutiva è in concreto possibile solo se alla società avente causa dell operazione viene attribuito un complesso aziendale e non, invece, una mera pluralità di singoli beni. IPERCONSULTING Pagina 1
2 L Agenzia delle Entrate, nella circ n. 8 ( 3.3), ha confermato il suddetto orientamento interpretativo. Esercizio dell opzione L opzione per il regime dell imposta sostitutiva, di cui al co. 2-ter dell art. 176 del TUIR, può essere esercitato dalla società incorporante o risultante dalla fusione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale l operazione è stata posta in essere, oppure, al più tardi, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo. Il co. 9 dell art. 1 del DM stabilisce che, in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP, deve essere data indicazione, per ciascuna operazione di fusione in relazione alla quale si è proceduto all applicazione dell imposta sostitutiva: dei valori fiscali riconosciuti presso la società fusa o incorporata; dei valori di iscrizione nel bilancio della società risultante o incorporante; delle differenze assoggettate ad imposta sostitutiva; dei nuovi valori fiscali; di tutti gli altri elementi necessari ai fini dell attività di controllo e di accertamento sulla corretta applicazione della disciplina dell imposta sostitutiva. Aliquota dell imposta sostitutiva L opzione implica il versamento di una imposta sostitutiva, sui maggiori valori contabili di cui si intende ottenere il riconoscimento sul piano fiscale, in misura pari al: 12% dei maggiori valori di cui si intende ottenere il riconoscimento fiscale, per la parte di detti maggiori valori fino a 5 milioni di euro; 14% dei maggiori valori di cui si intende ottenere il riconoscimento fiscale, per la parte di detti maggiori valori compresi tra 5 milioni di euro e 10 milioni di euro; 16% dei maggiori valori di cui si intende ottenere il riconoscimento fiscale, per la parte di detti maggiori valori compresi oltre 10 milioni di euro. Le aliquote che precedono trovano applicazione secondo la logica progressiva propria degli scaglioni di imposta. In altre parole, prendendo ad esempio il caso di maggiori valori da affrancare per complessivi 8 milioni di euro, l imposta sostitutiva trova applicazione non già sull intero ammontare con l aliquota del 14%, bensì con l aliquota del 12% sui primi 5 milioni di euro e con l aliquota del 14% soltanto sugli ulteriori 3 milioni di euro. IPERCONSULTING Pagina 2
3 Termini e modalità di versamento dell imposta sostitutiva L ultimo periodo del co. 47 dell art. 1 della L. 24/2007 stabilisce che l imposta sostitutiva di cui al co. 2-ter dell art. 176 del TUIR deve essere versata in tre rate annuali: 30% dell importo complessivamente dovuto, in occasione della prima rata; 40% dell importo complessivamente dovuto, in occasione della seconda rata; 30% dell importo complessivamente dovuto, in occasione della terza rata. Sugli importi versati con le rate successive alla prima, risultano dovuti gli interessi nella misura del 2,5%. Ai sensi del co. 8 dell art. 1 del DM , i termini di versamento coincidono: per la prima rata, con i termini per il versamento del saldo dell imposta sul reddito e dell IRAP relativo al periodo di imposta nell ambito della cui dichiarazione è esercitata l opzione (ossia la dichiarazione del periodo di imposta in cui si è perfezionata la fusione o, in caso di opzione ritardata, di quello successivo); per la seconda rata, con i termini per il versamento del saldo dell imposta sul reddito e dell IRAP relativo al periodo di imposta successivo a quello di cui al punto precedente; per la terza rata, con i termini per il versamento del saldo dell imposta sul reddito e dell IRAP relativo al periodo di imposta a sua volta successivo a quello di cui al punto precedente. A mero titolo esemplificativo, nel caso di fusione per incorporazione perfezionata nel corso del periodo di imposta 2009, con società incorporante avente periodo di imposta coincidente con l anno solare, i termini per il versamento delle tre rate annuali dell imposta sostitutiva sono: prima rata: (o, in caso di opzione ritardata, ); seconda rata: (o, in caso di opzione ritardata, ); terza rata: (o, in caso di opzione ritardata, ). È possibile differire di trenta giorni l ordinario termine di versamento di ciascuna rata, applicando la maggiorazione dello 0,4%, ai sensi del co. 2 dell art. 17 del DPR 435/2001. Non è invece possibile avvalersi della possibilità di rateizzazione che la normativa consente con riferimento al versamento degli importi dovuti a titolo di saldo e primo acconto delle imposte sul reddito e dell IRAP. Il codice tributo da utilizzare per il versamento dell imposta sostitutiva è stato istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate n. 237 e corrisponde al seguente: Imposta sostitutiva per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di operazioni di fusione, scissione e conferimento di aziende effettuate ai sensi degli articoli 172, 173 e 176 del TUIR - Art. 1, commi 46 e 47, legge 244/2007. IPERCONSULTING Pagina 3
4 Perfezionamento dell opzione Il co. 4 dell art. 1 del DM stabilisce che l opzione, per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili corrispondenti al disavanzo da fusione, si considera perfezionata con il versamento della prima delle tre rate dell imposta dovuta. Ne consegue che le eventuali omissioni di versamento delle rate successive alla prima non inficiano la validità dell opzione (e il conseguente riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili), fermo restando il diritto dell Erario di riscuotere con le ordinarie procedure le relative somme non versate. Maggiori valori contabili affrancabili La disciplina recata dai co. 46 e 47 dell art. 1 della L. 244/2007, nonché dal relativo decreto attuativo (DM ), pone dei limiti in ordine ai maggiori valori contabili che possono essere oggetto di affrancamento da parte della società risultante o incorporante. Tuttavia, una volta fissati i limiti dell ambito oggettivo di applicazione del regime di imposizione sostitutiva, le predette disposizioni consentono una discreta libertà di movimento per la società risultante o incorporante in ordine alla scelta di cosa e quanto affrancare. Ambito oggettivo Possono essere oggetto di affrancamento i maggiori valori relativi a: immobilizzazioni materiali; immobilizzazioni immateriali 84. Il DM ha fugato ogni dubbio in merito al fatto che il regime di imposizione sostitutiva consenta di affrancare anche i maggiori valori contabili iscritti nell attivo patrimoniale a titolo di avviamento 85. Esulano dall ambito oggettivo di applicazione della norma gli eventuali maggiori valori contabili attribuiti in bilancio ad elementi dell attivo iscritti nell attivo circolante dalla società conferitaria, dalla società risultante o incorporante o dalla società beneficiaria, nonché le immobilizzazioni finanziarie. Assonime ha precisato che la disciplina dell affrancamento non pare applicabile neppure alle passività di bilancio. L Agenzia delle Entrate, con la circ. 57/2008 ( 3.3.1), ha peraltro chiarito che sono esclusi dall affrancamento gli oneri pluriennali, ossia: i costi di impianto e di ampliamento; i costi di ricerca e sviluppo; IPERCONSULTING Pagina 4
5 i costi di pubblicità. Al riguardo, pare utile segnalare che, a seguito delle novità introdotte dal DL 185/2008, i maggiori valori iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie e nell attivo circolante possono trovare riconoscimento fiscale mediante pagamento di un imposta sostitutiva in misura pari al 16% (si veda il successivo 6.3). Dal tenore del co. 1 dell art. 1 del DM parrebbe evincersi che rileva esclusivamente la classificazione di bilancio adottata dalla società avente causa, con conseguente applicabilità del regime di imposizione sostitutiva anche su quei beni o diritti allocati dalla società avente causa tra le immobilizzazioni che, in capo alla società dante causa, risultavano invece iscritti nell ambito dell attivo circolante. L Agenzia delle Entrate, nella circ. 57/2008 ( 3.3.1), ha chiarito che ai fini dell applicazione dell imposta sostitutiva rileva il disallineamento dei valori relativi agli elementi classificati dal soggetto conferitario, secondo corretti principi contabili ; non rileva la classificazione contabile operata prima del conferimento dal soggetto conferente. Possibilità di affrancamento parziale e relativi vincoli Come emerge dal disposto del co. 2-ter dell art. 176 del TUIR, la società conferitaria può anche scegliere di ottenere il riconoscimento fiscale di una parte soltanto dei maggiori valori che emergono sul piano contabile per effetto dell operazione. Tuttavia, l applicazione dell imposta sostitutiva deve essere richiesta per categorie omogenee di immobilizzazioni; per le immobilizzazioni immateriali, invece, l imposta sostitutiva può essere applicata distintamente su ciascuna di esse. Secondo quanto previsto dall art. 1 co. 2 del DM , le categorie omogenee di immobilizzazioni materiali, ai fini dell applicazione parziale dell imposta sostitutiva, sono le seguenti: aree fabbricabili aventi la medesima destinazione urbanistica; aree non fabbricabili; fabbricati strumentali ai sensi del primo periodo del co. 2 dell art. 43 del TUIR (ossia fabbricati strumentali per destinazione); fabbricati strumentali ai sensi del secondo periodo del co. 2 dell art. 43 del TUIR (ossia fabbricati strumentali per natura); fabbricati di cui all art. 90 del TUIR (ossia fabbricati c.d. patrimoniali ); beni mobili (compresi gli impianti e i macchinari infissi al suolo), suddivisi a loro volta in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Sul punto, l Assonime, con la circ n. 51 (3.2.5) ha precisato che: è possibile affrancare anche solo parte del disallineamento relativo ad una singola categoria; non è richiesta l applicazione della stessa misura di affrancamento per tutte le categorie omogenee. Peraltro, l Agenzia delle Entrate, nella circ. 57/2008 ( 3.3.1), ha precisato che in caso di riallineamento parziale, i maggiori valori affrancati relativi ad una determinata categoria omogenea IPERCONSULTING Pagina 5
6 devono essere «spalmati» secondo un criterio di proporzionalità su tutti i beni facenti parte della categoria interessata, dovendo l opzione riguardare tutti i beni ricompresi all interno di una medesima categoria omogenea e non potendo il contribuente «scegliere» solo alcuni beni all interno delle diverse categorie di immobilizzazioni. Di conseguenza, ai fini dell applicazione del regime di imposizione sostitutiva a categorie omogenee di beni, occorre rispettare il requisito di proporzionalità. ESEMPIO DI AFFRANCAMENTO PARZIALE PER CATEGORIE OMOGENEE Si pensi ad una fusione per incorporazione dalla quale emerga un disavanzo di fusione di 1.000, allocato per 300 ad incremento del valore contabile del fabbricato strumentale per destinazione X, per 500 ad incremento del valore contabile del fabbricato strumentale per destinazione Y e per i residui 200 imputato ad avviamento. La società incorporante è libera di decidere se affrancare il maggior valore contabile iscritto ad avviamento (ed anche se procedervi per l intero maggior valore o solo per una parte). Viceversa, qualora la società incorporante sia intenzionata ad affrancare la parte di disavanzo di fusione iscritto ad incremento del maggior valore contabile di uno dei due fabbricati (si ipotizzi il fabbricato X), deve tenere presente che sarà tenuta a procedere in modo identico anche con riferimento all altro fabbricato (Y), in quanto appartenente alla medesima categoria omogenea. Ne consegue pertanto che: se la società incorporante intende affrancare l intero maggior valore contabile di 300 imputato ad incremento del fabbricato X, essa dovrà affrancare anche l intero maggior valore contabile di 500 imputato ad incremento del fabbricato Y; se la società incorporante intende invece affrancare solo una parte del maggior valore contabile di 300 imputato ad incremento del fabbricato X (si ipotizzi 150, pari al 50% del maggior valore complessivamente affrancabile sul bene), essa dovrà affrancare anche una parte del maggior valore contabile di 500 imputato ad incremento del fabbricato Y che sia proporzionale alla scelta attuata con riferimento all altro bene appartenente alla medesima categoria omogenea (affrancando cioè 250, in quanto pari al 50% del maggior valore complessivamente affrancabile sul bene). Immobilizzazioni cedute nel corso del periodo di esercizio dell opzione Il co. 6 dell art. 1 del DM stabilisce che in deroga al comma 2, le differenze tra i valori civili e fiscali relative alle immobilizzazioni cedute nel corso dello stesso periodo d imposta di esercizio dell opzione, anteriormente al versamento della prima rata dovuta, sono escluse dalla base imponibile dell imposta sostitutiva. Posto che per i beni materiali il co. 2 prevede il vincolo di procedere all affrancamento per categorie omogenee, la richiamata disposizione consente di derogare a tale vincolo e di non applicare l imposta IPERCONSULTING Pagina 6
7 sostitutiva sui maggiori valori contabili di quei beni che, seppur compresi nella medesima categoria omogenea di quelli relativamente ai quali si opta per l affrancamento, risultano essere stati già ceduti nel corso del periodo di imposta di esercizio dell opzione prima del termine per il versamento della prima rata di imposta sostitutiva. Tale esclusione va considerata alla luce del fatto che, qualora uno dei beni o diritti affrancati venga realizzato prima del quarto periodo di imposta successivo a quello di opzione, l ultimo periodo del co. 2-ter dell art. 176 del TUIR prevede la decadenza degli effetti dell affrancamento e la restituzione dell imposta sostitutiva a suo tempo pagata. Ecco che, relativamente a quei beni o diritti realizzati addirittura prima del versamento della prima rata di imposta sostitutiva, il co. 6 dell art. 1 del DM mira ad eliminare alla radice l obbligo di versamento e la conseguente restituzione per decadenza dell opzione. È per altro auspicabile che venga espressamente confermato che, in caso di realizzo di un bene o un diritto dopo il versamento della prima rata, ma comunque prima del termine di versamento della seconda o terza rata, sia possibile omettere il versamento delle medesime. Effetti del riconoscimento fiscale Come si è già avuto modo di sottolineare, l opzione per il regime dell imposta sostitutiva esplica i propri effetti esclusivamente in capo alla società incorporante o risultante dalla fusione, mentre nessun effetto si determina invece in capo alle società fuse o incorporate, né in capo ai soci delle società partecipanti alla fusione. In particolare, anche in presenza di esercizio (totale o parziale) dell opzione per il regime dell imposta sostitutiva: le società fuse o incorporate non realizzano alcun componente positivo di reddito per effetto dell operazione; i soci delle società fuse o incorporate ricevono partecipazioni, rispettivamente, nella società incorporante o risultante dalla fusione e nelle società beneficiarie della scissione il cui costo fiscalmente riconosciuto rimane il medesimo quale si determina in assenza di opzione per l imposta sostitutiva di cui al co. 2-ter dell art. 176 del TUIR. Per la società incorporante o risultante dalla fusione, l opzione per il regime dell imposta sostitutiva comporta anzitutto la eliminazione (o, in caso, di opzione soltanto parziale, la attenuazione) del disallineamento che altrimenti si genera tra i maggiori valori contabili iscritti e i corrispondenti valori fiscalmente riconosciuti, dei quali la società deve altrimenti rendere conto e tenere memoria nell apposito prospetto di riconciliazione di cui al quadro RV del modello UNICO. A tale proposito, il co. 7 dell art. 1 del DM stabilisce che i maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell imposta sul reddito e dell IRAP a partire dal periodo di imposta nel corso del quale è esercitata l opzione. IPERCONSULTING Pagina 7
8 Nel caso, ad esempio, di perfezionamento di un operazione di fusione nel corso del 2008 e di esercizio dell opzione per il regime dell imposta sostitutiva in sede di UNICO 2009, la società incorporante o risultante dalla fusione non potrà calcolare gli ammortamenti deducibili dal reddito di impresa 2008 avendo riguardo ai maggiori valori affrancati mediante assoggettamento all imposta sostitutiva in esame, poiché tali maggiori valori risulteranno riconosciuti ai fini fiscali solo a decorrere dal periodo di imposta 2009 (e, quindi, in sede di UNICO 2010). Maggiori ammortamenti deducibili Il riconoscimento sul piano fiscale dei maggiori valori contabili iscritti in relazione alle immobilizzazioni materiali e immateriali confluite dal patrimonio della società fusa o incorporata implica la possibilità di procedere all ammortamento fiscale sui predetti elementi patrimoniali non già avendo riguardo al costo fiscalmente riconosciuto trasferitole in regime di perfetta continuità dal soggetto dante causa, bensì avendo riguardo al più elevato valore affrancato mediante applicazione dell imposta sostitutiva. Il vantaggio fiscale rappresentato dalla possibilità di dedurre maggiori quote di ammortamento, rispetto a quelle che viceversa sarebbero risultate deducibili in assenza di opzione, acquisisce tuttavia carattere definitivo solo se il bene, con riferimento al quale si è proceduti all applicazione dell imposta sostitutiva, non venga ceduto anteriormente al quarto periodo di imposta successivo a quello in cui l opzione è stata esercitata. Minori plusvalenze imponibili o maggiori minusvalenze deducibili Il riconoscimento sul piano fiscale dei maggiori valori contabili iscritti in relazione alle immobilizzazioni materiali e immateriali confluite dal patrimonio della società fusa o incorporata implica anche la possibilità di conseguire minori plusvalenze imponibili (o maggiori minusvalenze deducibili) rispetto a quelle che viceversa avrebbe conseguito in relazione ai medesimi beni, ove non si fosse avvalsa della possibilità di affrancamento. Anche tale ulteriore vantaggio, tuttavia, è in concreto fruibile soltanto se la cessione del bene, sul quale è stata applicata l imposta sostitutiva di cui al co. 2-ter dell art. 176 del TUIR, abbia luogo non prima del quarto periodo di imposta successivo a quello in cui l opzione è stata esercitata. Ove infatti il realizzo del bene abbia luogo in un momento antecedente, si verifica la decadenza degli effetti di riconoscimento del maggior valore contabile iscritto in relazione a quello specifico bene. Effetti in ambito IRAP IPERCONSULTING Pagina 8
9 Il regime di imposizione sostitutiva, introdotto dai co. 46 e 47 dell art. 1 della L.244/2007, nonché dalle relative disposizioni attuative recate dal DM , concerne espressamente sia l ambito delle imposte sul reddito sia l ambito IRAP. Conseguentemente, gli effetti di riconoscimento fiscale che discendono dall applicazione dell imposta sostitutiva sui maggiori valori contabili, rinvenibili dal bilancio della società conferitaria, della società risultante o incorporante oppure della società beneficiaria, sono destinati a prodursi sia ai fini delle imposte sul reddito sia ai fini IRAP. L Agenzia delle Entrate, con la circ. 57/2008 ( 6) ha chiarito, in contrasto con l orientamento dottrinale prevalente, che dal disposto della richiamata norma [co. 7 dell art. 1 del DM ], si desume che, in linea generale (ossia in assenza dell applicazione dell imposta sostitutiva) i maggiori valori iscritti in bilancio dalla società avente causa a seguito delle predette operazioni di riorganizzazione aziendale, non sono riconosciuti fiscalmente neppure ai fini del tributo regionale. In altri termini, senza l opzione per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori, le rivalutazioni non possono essere riconosciute ai fini IRAP, indipendentemente dal fatto che le società di capitali applicheranno l imposta regionale dal 2008 in base ai valori del bilancio civilistico. Ciò premesso, bisogna però rilevare come appaia tutt altro che certa l effettiva utilità dell affrancamento ai fini IRAP, quando la società conferitaria, la società risultante o incorporante oppure la società beneficiaria: è una società di capitali, oppure è una società di persone che opta per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole proprie delle società di capitali. Il co. 50 dell art. 1 della L. 244/2007 ha infatti profondamente innovato la disciplina in materia di determinazione della base imponibile IRAP di società di capitali e società di persone (e non solo), a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al , con la precipua finalità di sganciarla dalle regole che caratterizzano la determinazione del reddito di impresa e di accentuare i profili di diretta derivazione della stessa dalle risultanze del bilancio di esercizio. In particolare: per effetto dell abrogazione dell art. 11-bis e della riformulazione dell art. 5 del DLgs. 446/97, la base imponibile IRAP delle società di capitali (diverse da banche ed assicurazioni) viene ad essere determinata sulla base delle risultanze delle voci rilevanti di Conto economico, prescindendo in toto dall eventuale irrilevanza parziale o totale di dette voce ai fini delle imposte sul reddito; per effetto dell introduzione dell art. 5-bis del DLgs. 446/97, la base imponibile IRAP delle società di persone commerciali (e degli imprenditori individuali) viene ad essere determinata sulla base di modalità che continuano ad essere ancorate alla rilevanza delle singole voci ai fini delle imposte sul reddito, ma viene data ai predetti soggetti che operano in regime di contabilità ordinaria la possibilità di optare volontariamente per le regole di determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole proprie delle società di capitali, di cui all art. 5 del DLgs. 446/9797. Stando così le cose, pare corretto affermare che, qualora la società conferitaria, la società risultante o incorporante oppure la società beneficiaria determini la propria base imponibile IRAP ai sensi dell art. 5 IPERCONSULTING Pagina 9
10 del DLgs. 446/97 (per obbligo o per opzione), il riconoscimento ai fini IRAP dei maggiori ammortamenti imputati in bilancio, rispetto a quelli deducibili dal reddito di impresa in ragione dei valori fiscalmente riconosciuti in capo al soggetto conferente, alla società fusa o incorporante oppure alla società scissa, dovrebbe operare a prescindere dall esercizio dell opzione per il regime di imposizione sostitutiva introdotto dai co. 46 e 47 dell art. 1 della L. 244/2007. In questi casi (società di capitali e società di persone che optano per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole proprie delle società di capitali), dunque, la valutazione di convenienza in merito all esercizio o meno dell opzione per l affrancamento dei maggiori valori contabili dovrebbe essere operata avendo riguardo esclusivo ai vantaggi da essa ritraibili sul versante delle imposte sul reddito, posto che sul versante IRAP il riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili sembrerebbe discendere in via automatica dalle regole di determinazione della base imponibile di questo tributo, quali risultanti a seguito della modifiche introdotte dal co. 50 dell art. 1 della L. 244/2007. Tale impostazione parrebbe per altro sostenibile anche con riferimento alle differenze tra valori contabili e valori fiscali che discendono da eventi verificatisi anteriormente all entrata in vigore delle nuove regole di determinazione della base imponibile IRAP (ossia verificatisi fino all esercizio in corso al compreso), posto che il legislatore non ha previsto norme di natura transitoria se non con specifico riferimento alle sole differenze originatesi in seguito a deduzioni extracontabili evidenziate nel quadro EC della dichiarazione dei redditi ed aventi rilevanza anche ai fini IRAP. Gli oggettivi profili di incertezza, che discendono dall espresso richiamo della valenza sostitutiva anche ai fini IRAP del regime previsto dai co. 46 e 47 dell art. 1 della L. 244/2007, renderebbero opportuno conoscere quanto prima l orientamento che l Agenzia delle Entrate riterrà di dover adottare con riferimento alla presente questione interpretativa. Decadenza degli effetti di riconoscimento fiscale L ultima parte del co. 2-ter dell art. 176 del TUIR stabilisce che in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo di imposta successivo a quello di opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell eventuale maggior ammortamento dedotto e l imposta sostitutiva versata è scomputata dall imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79. Per effetto di tale disposizione, il riconoscimento fiscale dei maggiori valori, sui quali viene applicata l imposta sostitutiva di cui al co. 2-ter dell art. 176 del TUIR, acquisisce natura definitiva solo una volta che siano passati almeno tre periodi di imposta dopo quello nella cui dichiarazione è stata esercitata l opzione. Infatti, fino al terzo periodo di imposta successivo a quello di esercizio dell opzione, l eventuale realizzo di un bene, con riferimento al quale è stata applicata l imposta sostitutiva, implica la decadenza dell opzione, ossia: l irrilevanza del maggior valore affrancato sullo specifico bene ai fini del calcolo della relativa plusvalenza imponibile; IPERCONSULTING Pagina 10
11 nonché il recupero a tassazione dei maggiori ammortamenti dedotti, rispetto a quelli che sarebbero stati dedotti in assenza del riconoscimento fiscale dei maggiori valori affrancati per effetto dell esercizio dell opzione. Nel caso, ad esempio, di opzione esercitata nel corso del periodo di imposta 2008, la decadenza opera in caso di realizzo antecedente all La decadenza opera comunque su base di singolo bene, ossia con riferimento al singolo bene realizzato anteriormente al termine di moratoria previsto (in altre parole, il realizzo frettoloso del singolo bene non comporta la decadenza del riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili iscritti in relazione ad altri elementi patrimoniali). La decadenza del riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili assoggettati ad imposta sostitutiva implica anche la restituzione al contribuente di quanto versato a titolo di imposta sostitutiva, ovviamente per la parte di essa corrispondente all ammontare dei maggiori valori disconosciuti. Tale restituzione ha luogo nell ambito della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui si verifica la decadenza e si perfeziona sotto forma di trasformazione dell imposta sostitutiva a suo tempo pagata in acconto scomputabile dall IRPEF o dall IRES dovuta dal contribuente. REGIME DEROGATORIO A seguito delle novità introdotte dal DL 185/2008, le operazioni di fusione, scissione e conferimento d azienda possono essere interessate da un ulteriore e diverso regime di imposizione sostitutiva (di cui all art. 15 co. 10 del DL 185/2008), finalizzato al riconoscimento sul piano fiscale dei maggiori valori contabili iscritti su taluni elementi patrimoniali dalle società incorporante o risultante, beneficiaria o conferitaria. La disciplina recata dall art. 15 co. 10 del DL 185/2008 è derogatoria rispetto alle disposizioni dell art. 176 co. 2-ter del TUIR. Nella tabella che segue, si procede ad un sommario confronto dei profili caratterizzanti la disciplina delle imposta sostitutiva ordinaria ex co. 2-ter dell art. 176 del TUIR e la disciplina della imposta sostitutiva derogatoria ex art. 15 co. 10 del DL 185/2008, al fine di meglio evidenziarne gli aspetti di differenza. Esercizio dell opzione L opzione per il riallineamento dei valori fiscali ereditati ai maggiori valori contabili iscritti, ai sensi dei commi da 10 a 12 dell art. 15 del DL 185/2008, può essere esercitata dalla società conferitaria, dalla società incorporante o risultante dalla fusione e dalla società beneficiaria della scissione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale l operazione è stata posta in essere. Come sottolineato dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 28 ( 4), il presente istituto normativo non consente di esercitare l opzione anche nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta IPERCONSULTING Pagina 11
12 successivo, come è invece possibile se si sceglie di applicare il regime di imposizione sostitutiva di cui al co. 2-ter dell art. 176 del TUIR. Aliquote e base imponibile dell imposta sostitutiva L opzione per il riallineamento ai sensi dei co. da 10 a 12 dell art. 15 del DL 185/2008 implica il versamento di una imposta sostitutiva, sui maggiori valori contabili di cui si intende ottenere il riconoscimento sul piano fiscale, la cui misura varia a seconda della tipologia di elemento patrimoniale che si intende affrancare: 16%, se l affrancamento riguarda l avviamento, i marchi di impresa o altre attività immateriali; 20%, se l affrancamento riguarda i crediti; le ordinarie aliquote IRPEF, IRES ed IRAP, se l affrancamento riguarda attività diverse da quelle indicate dal co. 2-ter dell art. 176 del TUIR e da quelle di cui ai due punti precedenti. Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 28 ( 3), la base imponibile su cui si applicano le imposte sostitutive del 16%, del 20% ed anche le aliquote ordinarie da affrancamento va determinata facendo riferimento ai disallineamenti esistenti alla chiusura del periodo di imposta in cui è stata realizzata l operazione straordinaria. Termini e modalità di versamento dell imposta sostitutiva Il primo periodo del co. 10 dell art. 15 del DL 185/2008 stabilisce che l imposta sostitutiva del 16% deve essere versata in una soluzione unica (e non quindi in tre rate, come avviene invece per l imposta sostitutiva di cui al co. 2-ter dell art. 176 del TUIR), entro il termine per il versamento del saldo dell imposta sul reddito e dell IRAP relativo al periodo di imposta in cui si è perfezionata l operazione. A mero titolo esemplificativo, nel caso di fusione per incorporazione perfezionata nel corso del periodo di imposta 2009, con società incorporante avente periodo di imposta coincidente con l anno solare, il termine per il versamento dell imposta sostitutiva in soluzione unica è dato dal Stante l espresso rinvio operato dal successivo co. 11 dell art. 15 del DL 185/2008, le predette disposizioni si applicano anche con riferimento: all imposta sostitutiva del 20% che deve essere versata per affrancare i maggiori valori contabili iscritti sui crediti; all imposta dovuta con le ordinarie aliquote delle imposte sui redditi e dell IRAP che deve essere versata per affrancare i maggiori valori contabili iscritti sulle attività diverse da quelle indicate dal co. 2-ter dell art. 176 del TUIR e da quelle per cui sono previste le aliquote sostitutive del 16% e del 20%. La circ. Agenzia delle Entrate n. 28/E ( 7) conferma espressamente che, ai fini del versamento delle predette imposte, oltre ad essere esperibile l istituto della compensazione è anche IPERCONSULTING Pagina 12
13 possibile differire di trenta giorni l ordinario termine di versamento, applicando la maggiorazione dello 0,4%, ai sensi del co. 2 dell art. 17 del DPR 435/2001. Codici tributo I codici tributo da utilizzare per il versamento delle imposte sostitutive sono stati istituiti dalla ris. Agenzia delle Entrate n. 127 e corrispondono ai seguenti: 1821 Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all art. 15, c. 10, D.L. 185/2008 Maggiori valori attività immateriali ; 1822 Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all art. 15, c. 11, D.L. 185/2008 Maggiori valori altre attività ; 1823 Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all art. 15, c. 11, D.L. 185/2008 Maggiori valori crediti. Perfezionamento dell opzione La circ. Agenzia delle Entrate n. 28 ha affermato che l esercizio dell opzione per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili, ai sensi dei commi da 10 a 12 dell art. 15 del DL 185/2008, si perfeziona con il versamento dell imposta dovuta a tale fine. Giova ricordare che, sulla base di quanto affermato dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 57 ( 3.3.4), seppure con riferimento al regime di imposizione sostitutiva ordinario, di cui al co. 2-ter dell art. 176 del TUIR, sembrerebbe doversi concludere nel senso della inefficacia dell opzione anche nel caso di versamento non omesso, ma insufficiente. Maggiori valori contabili affrancabili Gli elementi patrimoniali i cui maggiori valori contabili iscritti, rispetto ai valori fiscali ereditati, possono essere oggetto di affrancamento sul piano fiscale, da parte di una società conferitaria, incorporante o risultante da una fusione e beneficiaria di una scissione, sono: l avviamento, i marchi e le altre attività immateriali, ai sensi del co. 10 dell art. 15 del DL 185/2008; le attività diverse da quelle che rientrano nell ambito oggettivo del regime di imposizione sostitutiva ordinario, ai sensi del co. 11 dell art. 15 del DL 185/2008. La circ. Agenzia delle Entrate n. 28 ( 3) ha sottolineato come nel novero delle attività diverse da quelle affrancabili ai sensi del co. 2-ter dell art. 176 del TUIR rientrino, ad esempio, le rimanenze di magazzino, i titoli (sia quelli iscritti tra le immobilizzazioni che quelli iscritti nell attivo circolante) e, ovviamente, i crediti. IPERCONSULTING Pagina 13
14 Possibilità di affrancamento parziale e relativi vincoli Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili risultanti alla data di chiusura del periodo di imposta in cui l operazione straordinaria è stata perfezionata, rispetto ai valori fiscali risultanti alla medesima data, può avere luogo anche soltanto in misura parziale, sia per quanto attiene il cosa, sia per quanto attiene il quanto. Il cosa attiene al fatto che la società avente causa dell operazione può decidere di applicare l imposta sostitutiva solo in relazione ad alcuni degli elementi dell attivo patrimoniale affrancabili sui quali sono stati iscritti maggiori valori contabili per effetto dell allocazione del disavanzo di fusione. Il quanto attiene invece al fatto che la società avente causa dell operazione può decidere di non affrancare l intero ammontare del maggiore valore contabile iscritto sugli elementi dell attivo patrimoniale in relazione ai quali applica l imposta sostitutiva, bensì di limitarsi all affrancamento di una parte di esso. Effetti del riconoscimento fiscale Analogamente a quanto si verifica nel caso di opzione per il regime di imposizione sostitutiva di cui al co. 2-ter dell art. 176 del TUIR (si veda il precedente 2.5), l opzione per l affrancamento fiscale disciplinato dai commi da 10 a 12 dell art. 15 del DL 185/2008 esplica i propri effetti esclusivamente in capo alla società conferitaria, alla società incorporante o risultante dalla fusione e alle società beneficiarie della scissione, mentre nessun effetto determina invece in capo al soggetto conferente, alle società fuse o incorporate e alla società scissa (né, tanto meno, in capo ai soci delle società partecipanti all operazione). A tale proposito, il secondo periodo del co. 10 dell art. 15 del DL 185/2008 stabilisce che i maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dal periodo di imposta nel corso del quale è versata l imposta sostitutiva. Decorrenza del riconoscimento fiscale Il riconoscimento fiscale del maggior valore contabile affrancato, ai sensi del co. 10 dell art. 15 del DL 185/2008, decorre a partire dal periodo di imposta nel corso del quale è versata l imposta sostitutiva. Nel caso dunque di operazione straordinaria perfezionata nel 2009, poiché il versamento delle imposte dovute ai fini dell affrancamento deve avere luogo nel corso del 2010, tale è anche il periodo di imposta a decorrere dal quale i maggiori valori contabili affrancati risultano riconosciuti ai fini fiscali. Ciò detto, bisogna però sottolineare come, secondo la ricostruzione interpretativa fatta dall Agenzia delle Entrate, non vi è sempre automatica coincidenza tra decorrenza del riconoscimento fiscale del maggior valore affrancato ai sensi dell art.15 del DL 185/2008, e decorrenza della sua spendibilità : ai fini della sua deduzione mediante processo di ammortamento fiscale; ai fini del calcolo della plusvalenza imponibile (o della minusvalenza deduci- bile) in ipotesi di realizzo dell attività. IPERCONSULTING Pagina 14
15 Il terzo e quarto periodo del richiamato co. 10 dispongano che: la deduzione di cui all articolo 103 del citato testo unico e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del maggior valore dell avviamento e dei marchi di impresa può essere effettuata in misura non superiore ad un nono, a prescindere dall imputazione a conto economico a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l imposta sostitutiva (terzo periodo); a decorrere dal medesimo periodo di imposta sono deducibili le quote di ammortamento del maggior valore delle altre attività immateriali nel limite della quota imputata a conto economico (quarto periodo). La circ. Agenzia delle Entrate n. 28 ( 5) interpreta le suddette disposizioni, congiuntamente a quelle recate dal precedente secondo periodo del medesimo co. 10, nel senso che esse individuano: nel periodo di imposta nel corso del quale è versata l imposta sostitutiva, il momento a partire dal quale il maggior valore contabile affrancato si considera fiscalmente riconosciuto; nel periodo di imposta ad esso successivo, il momento a partire dal quale quel maggior valore contabile fiscalmente riconosciuto si considera ammortizzabile ai fini fiscali. In ordine alla possibilità di utilizzare il maggior valore fiscale affrancato ai fini del calcolo della plusvalenza, la circ. Agenzia delle Entrate n. 28 ( 5) afferma che deve ritenersi applicabile quanto previsto dal co. 2-ter dell art. 176 del TUIR, in merito al fatto che il maggior valore affrancato rileva ai fini del calcolo delle plus/minusvalenze fiscali soltanto se il realizzo dell attività abbia luogo non prima del quarto periodo di imposta successivo a quello in cui l opzione è stata esercitata. Decadenza degli effetti del riconoscimento fiscale La circ. Agenzia delle Entrate n. 28 ( 5 e 6) ha affermato che il periodo di sorveglianza quadriennale, di cui al richiamato ultimo periodo del co. 2-ter dell art. 176 del TUIR, si applica anche in relazione alle attività che vengono affrancate ai sensi del co.10 dell art. 15 del DL 185/2008 (ossia l avviamento, i marchi di impresa e le altre attività immateriali); non si applica invece in relazione alle attività che vengono affrancate ai sensi del successivo co. 11. IPERCONSULTING Pagina 15
16 COORDINAMENTO TRA I DUE REGIMI DI IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA Applicabilità ad una medesima operazione straordinaria La circ. Agenzia delle Entrate n. 28 ( 8.2) conferma espressamente che, in relazione ad una medesima operazione straordinaria, risulta possibile optare nello stesso periodo di imposta per entrambi i regimi di affrancamento disponibili, con riguardo a disallineamenti riferiti a due singole e differenti attività. Nel caso, ad esempio, di un operazione di conferimento d azienda per effetto della quale la società conferitaria iscriva un maggior valore contabile a titolo di avviamento ed un maggior valore contabile su di un fabbricato strumentale, essa, laddove risulti a ciò interessata, è libera di optare contemporaneamente: per il regime di affrancamento derogatorio, relativamente al maggior valore contabile iscritto a titolo di avviamento; per il regime di affrancamento ordinario, relativamente al maggior valore contabile iscritto sul fabbricato strumentale. Per altro, dal tenore della circ n. 28 ( 8.2) parrebbe evincersi che anche secondo l Agenzia delle Entrate i valori affrancati mediante l opzione per il regime derogatorio non rilevano ai fini del calcolo degli scaglioni su cui applicare le aliquote progressive del 12%-14%-16%, proprie del regime ordinario. Applicabilità su una medesima attività Per quanto concerne la possibilità di applicare entrambi i regimi di affrancamento per ottenere il riconoscimento fiscale del maggior valore contabile iscritto in relazione ad una medesima attività, la circ. Agenzia delle Entrate n. 2 ( 8.2) ritiene che ciò sia ammissibile, ma soltanto se le tempistiche di esercizio delle due opzioni non coincidono nei tempi. La possibilità di utilizzo combinato dei due regimi su di una medesima attività è invece esclusa dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 28 ( 8.2) nell ipotesi in cui la società vorrebbe invece esercitare contestualmente le due opzioni nel medesimo periodo di imposta. COORDINAMENTO CON IL BONUS AGGREGAZIONI Il co. 47 dell art. 1 della L. 244/2007 rinvia ad un apposito decreto di natura non regolamentare, da emanarsi a cura del Ministro dell Economia e delle Finanze, al fine di disciplinare, tra gli altri aspetti, anche il coordinamento della disciplina recata dal co. 2-ter dell art. 176 del TUIR con le disposizioni recate dai co. da 242 a 249 dell articolo unico della L. 296/2006. A tale proposito, giova ricordare che i co dell articolo unico della L n. 296 hanno introdotto una norma IPERCONSULTING Pagina 16
17 agevolativa finalizzata ad incentivare i processi di aggregazione aziendale tra imprese mediante l utilizzo della leva fiscale. In particolare, le richiamate disposizioni hanno stabilito che, a determinate condizioni ed entro certi limiti, possano trovare riconoscimento sul piano fiscale (gratuitamente) i maggiori valori contabili che emergono in capo alla società risultante per effetto dell operazione di aggregazione attuata mediante fusione, scissione o conferimento d azienda, ossia i maggiori valori contabili che, per effetto dell operazione di aggregazione attuata nel 2007 o nel 2008, vengono iscritti in capo: al soggetto incorporante o risultante dalla fusione; al soggetto beneficiario della scissione; al soggetto conferitario dell azienda. L art. 4 del DL n. 5 ha di fatto prorogato l agevolazione in commento alle operazioni di aggregazione attuate nel 2009, seppure recando alcune modifiche. Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili allocati nell attivo della società conferitaria o della società risultante dalla fusione o dalla scissione incontra in ogni caso il limite massimo di 5 milioni di euro. Inoltre, con specifico riferimento alle operazioni di fusione e di scissione, il riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili viene previsto solo con riferimento ai valori allocati a titolo di imputazione del disavanzo da concambio e non anche del disavanzo da annullamento. Ecco che, ad esempio, nel caso in cui si perfezioni un operazione di fusione che risulta agevolabile ai sensi della disciplina recata dai co. da 242 a 249 dell articolo unico della L n. 296 o dall art. 4 del DL : è indubbio che il contribuente preferirà avvalersi di detto regime agevolativo (in quanto consente il riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili a titolo gratuito), ciò non di meno, nel caso in cui i maggiori valori contabili eccedano il tetto massimo agevolabile di 5 milioni di euro, si rende per l appunto necessario un coordinamento tra il predetto regime agevolativo ed il neo introdotto regime dell imposta sostitutiva, di cui al co. 2-ter dell art. 176 del TUIR, quanto meno ai fini dell individuazione dello scaglione di imposta sostitutiva applicabile alla predetta eccedenza. Regime ordinario Per quanto concerne il regime di affrancamento ordinario, il co. 47 dell art. 1 della L. 244/2007 rinviava ad un apposito decreto di natura non regolamentare, da emanarsi a cura del Ministro dell Economia e delle Finanze, al fine di disciplinare, tra gli altri aspetti, anche il coordinamento della disciplina recata dal co. 2-ter dell art. 176 del TUIR con le disposizioni recate dai co. da 242 a 249 dell art. unico della L. 296/2006. Contrariamente alle attese, il DM non reca alcuna disposizione di coordina- mento tra il regime di imposizione sostitutiva introdotto dai co. 46 e 47 IPERCONSULTING Pagina 17
18 dell art. 1 della L.244/2007 e il bonus aggregazioni di cui ai co. da 242 a 249 dell articolo unico della L n Soccorre a tale proposito la relazione illustrativa al DM , laddove al punto 7) afferma che l ultimo valore fiscale riconosciuto in capo al soggetto conferente deve ritenersi eventualmente comprensivo anche de maggiori valori emersi in bilancio in occasione di operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate ai sensi dell art. 1, commi 242 a 249, della legge n. 296 del 2006 (c.d. bonus aggregazioni). Da tale inciso parrebbe emerge che, nel caso in cui si verifichi un operazione agevolabile ai sensi del c.d. bonus aggregazioni dalla quale emerga un disavanzo di fusione di una più puntuale definizione del c.d. requisito di indipendenza, in presenza di legami partecipativi non di controllo tra i soggetti che partecipano all operazione di aggregazione aziendale potenzialmente agevolabile; l abrogazione dell obbligo di presentazione di una istanza di interpello preventivo all Agenzia delle Entrate, con la precipua finalità di rendere più snello l accesso al meccanismo agevolativo. Regime derogatorio Per quanto concerne il regime di affrancamento derogatorio, le questioni concernenti il coordinamento tra questa disciplina e il bonus aggregazioni sono invece meno pressanti, perché la logica dei co. 10 e 11 dell art. 15 del DL 185/2008 non si fonda sull applicazione di aliquote progressive per scaglioni. La circ. Agenzia delle Entrate n. 28 ( 8.1) ribadisce comunque sul punto quanto prospettato dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 57 in relazione al regime di affrancamento ordinario, confermando quindi l applicabilità congiunta, in relazione ad una medesima operazione straordinaria, del bonus aggregazioni e, sui valori eccedenti il tetto massimo di 5 milioni di euro, del regime di affrancamento derogatorio. Dott. Sabino Losito IPERCONSULTING Pagina 18
Guida Operativa Parte Seconda a cura di Dott. Raffaele Pellino
Guida Operativa Parte Seconda a cura di Dott. Raffaele Pellino Per collegarti alla prima parte CLICCA QUI INDICE 1. PREMESSA 2. CONFERIMENTO NELLA DISCIPLINA CIVILISTICA E FISCALE 2.1 Valutazione dell'azienda
DettagliRelazione illustrativa
Relazione illustrativa 1) Nell ambito della fiscalità d impresa, uno dei principali interventi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha interessato la disciplina di trattamento
DettagliModalità di attuazione dei commi 150 e 151 dell articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. IL DIRETTORE DELL AGENZIA
N. protocollo 2014/77035 Modalità di attuazione dei commi 150 e 151 dell articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate
DettagliIL RIALLINEAMENTO FISCALE DEI VALORI CONTABILI A SEGUITO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE
IL RIALLINEAMENTO FISCALE DEI VALORI CONTABILI A SEGUITO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE Tavole sinottiche a cura di Professore di diritto tributario alla Scuola Superiore dell Economia e delle Finanze di
DettagliRelazione illustrativa
Relazione illustrativa 1) Uno dei principali interventi attuati dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), in materia di reddito d impresa, ha riguardato la disciplina delle c.d. deduzioni
DettagliL affrancamento delle differenze di valore nelle operazioni straordinarie
L affrancamento delle differenze di valore nelle operazioni straordinarie Christian Cisternino Quadro normativo di riferimento Christian Cisternino Il quadro normativo La legge 244 del 24 dicembre 2007
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:
N. protocollo 2011/168379 Modalità di attuazione dei commi da 12 a 14 dell articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. IL DIRETTORE
DettagliLA MANOVRA FINANZIARIA 2008
Seminario LA MANOVRA FINANZIARIA 2008 Firenze 16 gennaio 2008 Viareggio 17 gennaio 2008 La Spezia 21 gennaio 2008 Arezzo 22 gennaio 2008 Le opportunità di pianificazione fiscale Il nuovo regime fiscale
DettagliGLI ASPETTI FISCALI DEI CONFERIMENTI Convegno di Formazione Professionale Continua
GLI ASPETTI FISCALI DEI CONFERIMENTI Convegno di Formazione Professionale Continua 18 Ottobre 2011 Piazzale Delle Belle Arti, 2 Roma 1 GENERALITA 1) Conferimento di singole attività 2) Conferimento di
DettagliLA FUSIONE DELLE SOCIETA Convegno di Formazione Professionale Continua. 20 Ottobre 2010 Piazzale Delle Belle Arti, 2 Roma
LA FUSIONE DELLE SOCIETA Convegno di Formazione Professionale Continua 20 Ottobre 2010 Piazzale Delle Belle Arti, 2 Roma 1 Presupposti economici fusioni LA LEVA FISCALE - Generalità LA LEVA FISCALE 1)
DettagliStudio. Analisi delle diverse tipologie di affrancamento dei disallineamenti derivanti dall effettuazione di operazioni straordinarie
Studio Analisi delle diverse tipologie di affrancamento dei disallineamenti derivanti dall effettuazione di operazioni straordinarie 22 Luglio 2010 A cura della Commissione IMPOSTE DIRETTE E REDDITO D
DettagliCONFERIMENTO D AZIENDA
CONFERIMENTO D AZIENDA Relatore Dott. Giulio Salvi Università degli Studi di Bergamo 26 Novembre 2015 Agenda Definizione di conferimento d azienda o di ramo d azienda Regime di neutralità applicabile ai
DettagliSommario: 1. Premessa. 2. Ambito soggettivo. 3. Ambito oggettivo. Pag 1 di 5
Il nuovo regime di riallineamento dei maggiori valori derivanti da operazioni straordinarie - art. 15, commi 10-12, dl n. 185/2008 FRANCESCA SPITALE 23/07/2009 Sommario: 1. Premessa - 2. Ambito Soggettivo
DettagliOPERAZIONI STRAORDINARIE
OPERAZIONI STRAORDINARIE Il Conferimento d azienda a cura del Dott. Pietro Buttitta Il Conferimento d azienda Gli aspetti civilistici Gli aspetti fiscali Gli aspetti contabili Il conferimento d azienda
DettagliModifiche al regime sui trasferimenti di partecipazione e di complessi aziendali. Luca Miele Dottore Commercialista
Modifiche al regime sui trasferimenti di partecipazione e di complessi aziendali Luca Miele Dottore Commercialista TRASFERIMENTI DI AZIENDA Anni 2004-2007 2007 In caso di trasferimenti di azienda, la rilevanza
Dettaglia cura di Francesco Buetto
1 IL FISCO RISPONDE: LA CIRCOLARE N. 8/2009 Rivalutazione dei beni e riallineamento a seguito di operazioni straordinarie a cura di Francesco Buetto Con circolare n. 8/E del 13 marzo 2009 Agenzia delle
DettagliCIRCOLARE N. 28/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 giugno 2009
CIRCOLARE N. 28/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 giugno 2009 OGGETTO: Affrancamento di maggiori valori emersi in occasione di operazioni straordinarie (articolo 15, commi 10, 11 e
Dettaglipassaggio è in Senato (2)
Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Attualità Le misure fiscali del Ddl passaggio è in Senato (2) stabilità. Il primo beni d impresa, 28 Ottobre 2013 Nel secondo intervento, fari puntati
Dettagli11 Luglio 2013 La variabile fiscale nelle operazioni straordinarie
Il conferimento d azienda tra neutralità fiscale e regimi di tassazione sostitutiva. Profili fiscali relativi alla successiva cessione della conferitaria. 1 Norme di riferimento Il conferimento d azienda
DettagliLe novità in tema di deduzione del valore riallineato dei marchi e dell avviamento
Le novità civilistiche e fiscali per la stesura del bilancio di Federico Salvadori * Le novità in tema di deduzione del valore riallineato dei marchi e dell avviamento Con la conversione in legge del D.L.
DettagliSono ammesse al regime sia le società di persone che le società di capitali (nonché gli enti commerciali).
Operazioni straordinarie e decreto anti-crisi: i chiarimenti sul riallineamento Agenzia Entrate, circolare 11.06.2009 n. 28 L opzione per il regime di riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori
DettagliModifiche alle operazioni straordinarie
Conferimenti a realizzo controllato (art. 175 Tuir) Abrogazione dei commi 3 e 4 dell art. 175, Tuir L applicazione della particolare forma di conferimento a valori contabili di cui all art. 175 Tuir viene
DettagliL ABROGAZIONE DELLE DEDUZIONI EXTRACONTABILI
L ABROGAZIONE DELLE DEDUZIONI EXTRACONTABILI Tavole sinottiche a cura di Professore di diritto tributario alla Scuola Superiore dell Economia e delle Finanze di Roma Docente alla Scuola di Polizia Tributaria
DettagliL IRAP. Relatore: dott. Francesco Barone
L IRAP Relatore: dott. Francesco Barone IRAP PER I SOGGETTI IRES La base imponibile è data dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell art. 2425 c.c. con
Dettaglidott. Alessandro COTTO
La rivalutazione dei beni immobili e le altre novità in materia di reddito d impresa dott. Alessandro COTTO Eutekne Tutti i diritti riservati Deducibilità IRAP da redditi DEDUCIBILITÀ IRAP DA IMPOSTE SUL
DettagliAmmortamento abbreviato dei maggiori valori affrancati di avviamento e marchi
Circ. 18 maggio 2016, n. 20/E Ammortamento abbreviato dei maggiori valori affrancati di avviamento e marchi di Gian Marco Committeri (*) P A - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. S. Cinieri, Legge di
DettagliLa disciplina di riallineamento delle partecipazioni di controllo
Tributi e accertamento fiscale La disciplina di riallineamento delle partecipazioni di controllo di Fabio Giommoni - dottore commercialista e revisore legale Il regime di riallineamento dei valori fiscali
Dettaglia cura di Antonio Cologno Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell Emilia-Romagna Settore Audit e Sicurezza
Le novità fiscali in tema di riallineamento dei maggiori valori a seguito di operazioni straordinarie alla luce dei Decreti Legge n. 185/2008 e n. 5/2009 a cura di Antonio Cologno Agenzia delle Entrate
DettagliLA RIVALUTAZIONE VOLONTARIA DEI BENI IMMOBILI. Prof. Gianfranco FERRANTI
LA RIVALUTAZIONE VOLONTARIA DEI BENI IMMOBILI Prof. Gianfranco FERRANTI Diretta 20 aprile 2009 OBIETTIVO DELLA NORMA: Consentire alle imprese di evidenziare la loro effettiva patrimonializzazione ai fini
DettagliCircolare 8/E. In sintesi ecco gli argomenti principali della circolare in argomento: IRPEF. Plusvalenze da cessioni di partecipazioni:
Circolare 8/E Con la circolare 8/E l Agenzia delle Entrate produce i profili interpretativi emersi in occasione degli incontri con la stampa specializzata (TELEFISCO 2009). In particolare la circolare
DettagliIRAP: nuove modalità di calcolo della base imponibile per le società di persone e le imprese individuali
IRAP: nuove modalità di calcolo della base imponibile per le società di persone e le imprese individuali di Sonia Cascarano Pubblicato il 17 novembre 2008 le risultanze di bilancio devono essere assunte
DettagliOperazioni straordinarie Quadri RQ e RV
Operazioni straordinarie Quadri RQ e RV a cura di Gianluca Cristofori Cristofori + Partners s.s.t.p. Milano Torino Verona Ammortamenti deducibili da parte della conferitaria Norma di comportamento ADC
DettagliOggetto: Rivalutazione delle immobilizzazioni nel bilancio al
A tutti i clienti Circolare Bolzano, 30 gennaio 2014 N. 09/2014 vj Oggetto: Rivalutazione delle immobilizzazioni nel bilancio al 31.12.2013 La Legge di stabilitá 2014 (L. 147/2013) all art. 1, commi 140-146,
DettagliAFFRANCAMENTO DELLE ECCEDENZE DI DEDUZIONI EXTRACONTABILI Decreto del 3 marzo Dott. Gianfranco FERRANTI
AFFRANCAMENTO DELLE ECCEDENZE DI DEDUZIONI EXTRACONTABILI Decreto del 3 marzo 2008 Dott. Gianfranco FERRANTI Lavoro autonomo, impresa e altre criticità delle dichiarazioni dei redditi PROFILI INTRODUTTIVI
DettagliIl meccanismo di deduzione extra-contabile: la disciplina attuale (redditi 2007) Gianluca. Cristofori. Cristofori & Partners s.s.t.p.
Il meccanismo di deduzione extra-contabile: la disciplina attuale (redditi 2007) Gianluca Cristofori Cristofori & Partners s.s.t.p. Milano e Verona Il doppio binario L abrogazione dell articolo 2426, comma
DettagliArt comma TUIR
Art. 172-1 comma TUIR La fusione è un operazione fiscalmente neutra, non costituisce ne realizzo ne distribuzione di plusvalenze e minusvalenze. Art. 172-2 comma TUIR Il disavanzo da annullamento/concambio,
Dettagli7.2 SEZIONE III - RIVALUTAZIONE DEL VALORE DEI TERRENI AI SENSI DELL ART. 2, D.L. N. 282/2002 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Se il risultato di tale operazione è negativo, indicare l importo a credito in colonna 6 (senza farlo precedere dal segno meno ) e riportare lo stesso nel rigo, RX5 quadro RX, della presente dichiarazione.
DettagliRoma, 09 novembre 2006
RISOLUZIONE N. 128/E Roma, 09 novembre 2006 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza d interpello. Deducibilità minusvalenze realizzate in presenza di precedenti svalutazioni riprese
DettagliTassazione separata dei redditi delle imprese individuali, SNC e SAS. Rivalutazione di terreni e partecipazioni. Prof.
Operazioni straordinarie. Tassazione separata dei redditi delle imprese individuali, SNC e SAS. Rivalutazione di terreni e partecipazioni. Prof. Marco PIAZZA La Finanziaria 2008 Operazioni straordinarie
DettagliRAPPORTI TRA BILANCIO E NORMATIVA FISCALE ELIMINAZIONE DEDUCIBILITA EXTRACONTABILI COSTANZA DEI COMPORTAMENTI CONTABILI
RAPPORTI TRA BILANCIO E NORMATIVA FISCALE ELIMINAZIONE DEDUCIBILITA EXTRACONTABILI COSTANZA DEI COMPORTAMENTI CONTABILI 10 marzo 2009 Dott. Rag. Vito Dulcamare ELIMINAZIONE DEDUZIONE EXTRACONTABILI (QUADRO
DettagliRIVALUTAZIONE BENI IMMOBILI RELATIVI ALL IMPRESA: ASPETTI FISCALI
RIVALUTAZIONE BENI IMMOBILI RELATIVI ALL IMPRESA: ASPETTI FISCALI a cura di Federico Gavioli Il decreto anti-crisi varato dall esecutivo di Governo contiene importanti disposizioni fiscali volte a contrastare
DettagliR15 - QUADRO RQ - IMPOSTE ADDIZIONALI E SOSTITUTIVE ALL IRES E ALL IRAP
R15 - QUADRO RQ - IMPOSTE ADDIZIONALI E SOSTITUTIVE ALL IRES E ALL IRAP 15.1 Sezione I Conferimenti o cessioni di beni o di aziende in favore di CAF (art. 8 della L. n. 342/2000) 15.2 Sezione II Imposta
DettagliR17 - QUADRO RQ - IMPOSTE SOSTITUTIVE E ADDIZIONALI
17.1 Sezione I Conferimenti o cessioni di beni o aziende in favore di C.A.F. (art. 8 della L. n. 342/2000) R17 - QUADRO RQ - IMPOSTE SOSTITUTIVE E ADDIZIONALI La sezione va compilata dai soggetti che,
DettagliStudio Tributario e Societario
Studio Tributario e Societario Studio Tributario e Societario Convegno Novità Tributarie 2011/2012 Genova, 19 Gennaio 2012 La nuova disciplina delle perdite fiscali Il credito d imposta derivante dalla
DettagliAffrancamento delle partecipazioni non qualificate - Termine del per il versamento dell imposta sostitutiva
Circolare informativa n. 15 Affrancamento delle partecipazioni non qualificate - Termine del 17.11.2014 per il versamento dell imposta sostitutiva 1 PREMESSA Con l art. 3 co. 15-18 del DL 24.4.2014 n.
DettagliOperazioni straordinarie Operazioni di fusione. Dott. Francesco Masci
Operazioni straordinarie Operazioni di fusione Dott. Francesco Masci Definizione di fusione La fusione consiste nella concentrazione di due o più società in un unica società e può dare luogo alla costituzione
DettagliIL TEMA DEL MESE AGOSTO 2019 LE SCADENZE IL NUOVO BONUS AGGREGAZIONI PER LE IMPRESE
AGOSTO 2019 LE SCADENZE 20/08/2019 Termine di versamento dell IVA a debito risultante dalla liquidazione relativa al mese di luglio (contribuenti mensili) ovvero del secondo trimestre 2019 (contribuenti
DettagliLe operazioni straordinarie: conferimento, cessione ed affitto d azienda, operazioni sulle partecipazione
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Le operazioni straordinarie: conferimento, cessione ed affitto d azienda, operazioni sulle partecipazione MASSIMILIANO SIRONI 1621 Settembre 2015 - Milano
DettagliRISOLUZIONE N. 152/E
RISOLUZIONE N. 152/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 ottobre 2005 OGGETTO: Istanza di interpello Spese di ricerca e sviluppo Eliminazione delle interferenze fiscali XZ S.pA. Con l interpello
DettagliQUADRO RQ IMPOSTE SOSTITUTIVE
QUADRO RQ IMPOSTE SOSTITUTIVE P.Sa. PERIODO D IMPOSTA 008 CODICE FISCALE SOCIETÀ DI PERSONE 009 REDDITI QUADRO RQ Imposte sostitutive genzia ntrate Mod. N. SEZIONE I RQ Conferimenti o cessioni di beni
DettagliCIRCOLARE N. 36/E. Roma, 16 luglio 2009
CIRCOLARE N. 36/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 16 luglio 2009 OGGETTO: Articolo 1, commi 50 e 51 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 Modifiche alla determinazione della base imponibile
DettagliQuadro RQ ALTRE IMPOSTE
Quadro RQ ALTRE IMPOSTE ADEMPIMENTO NOVITÀ 2016 COME SI COMPILA Il Quadro RQ accoglie i dati relativi alla determinazione delle imposte sostitutive da versare in caso di adesione/opzione agli istituti
DettagliR14 - QUADRO RQ - IMPOSTE ADDIZIONALI E SOSTITUTIVE ALL IRES E ALL IRAP
R14 - QUADRO RQ - IMPOSTE ADDIZIONALI E SOSTITUTIVE ALL IRES E ALL IRAP 14.1 Sezione I Conferimenti o cessioni di beni o di aziende in favore di CAF (art. 8 della L. n. 342/2000) Nel rigo RQ1 vanno indicate
DettagliProfessionisti Decorrenza delle plusvalenze
Professionisti Decorrenza delle plusvalenze - a cura dello studio Tributario Gigliotti & Associati - L articolo 54 del Tuir che disciplina il reddito di lavoro autonomo, è stato modificato da recenti interventi
DettagliAffrancamento delle partecipazioni non qualificate Termine del per il versamento dell imposta sostitutiva
STUDIO RENZO GORINI DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE COMO 12.11.2014 22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 TEL. 031.27.20.13 www.studiogorini.it FAX 031.27.33.84 E-mail: segreteria@studiogorini.it INFORMATIVA
DettagliLA SCISSIONE Aspetti fiscali. Silvia Mencarelli
LA SCISSIONE Aspetti fiscali 1 IMPOSTE DIRETTE ART. 173 TUIR NEUTRALITA PER LA SCISSA La scissione (totale o parziale di una società in altre preesistenti o di nuova costituzione) non dà luogo a realizzo
DettagliCIRCOLARE N. 57/E. 25 settembre Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
CIRCOLARE N. 57/E 25 settembre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Razionalizzazione della disciplina delle operazioni di riorganizzazione aziendale articolo 1, commi 46 e 47, della
DettagliRelazione del Consiglio di Amministrazione di Edison SpA all assemblea degli azionisti dell 11, 12 ottobre 2006
Edison Spa Sede Legale Foro Buonaparte, 31 20121 Milano Tel. +39 02 6222.1 Relazione del Consiglio di Amministrazione di Edison SpA all assemblea degli azionisti dell 11, 12 ottobre 2006 Signori Azionisti,
DettagliLA RIVALUTAZIONE DEI BENI D IMPRESA. A cura di Enrico Macario DR Liguria Ufficio Analisi e ricerca
LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D IMPRESA A cura di Enrico Macario DR Liguria Ufficio Analisi e ricerca 1 LA NUOVA RIVALUTAZIONE DEI BENI D IMPRESA commi da 469 a 472 art. 1 legge 266/2005 Resta immutata la
DettagliR17 - QUADRO RQ - IMPOSTE SOSTITUTIVE E ADDIZIONALI
17.1 Sezione I Conferimenti o cessioni di beni o aziende in favore di C.A.F. (art. 8 della L. n. 342/2000) 17.2 Sezione III Imposta sostitutiva per conferimenti in società SIIQ e SIINQ di cui ai commi
DettagliDivisione Contribuenti. Direzione Centrale Piccole e medie imprese Risposta n. 332
Divisione Contribuenti Direzione Centrale Piccole e medie imprese Risposta n. 332 OGGETTO: Articolo 15, commi da 16 a 23, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 e articolo 1, commi da 999 a 1006, della
DettagliR17 - QUADRO RV - RICONCILIAZIONE DATI DI BILANCIO E FISCALI - OPERAZIONI STRAORDINARIE
17.1 Generalità Istruzioni per la compilazione R17 - QUADRO RV - RICONCILIAZIONE DATI DI BILANCIO E FISCALI - OPERAZIONI STRAORDINARIE Il presente quadro si compone di 2 sezioni. La prima sezione ha lo
DettagliINDEDUCIBILITA AMMORTAMENTO DEI TERRENI
INDEDUCIBILITA AMMORTAMENTO DEI TERRENI Il DL 223/2006 ha introdotto il principio secondo il quale non è deducibile dal reddito d impresa il costo dell immobile per la parte relativa al terreno sul quale
DettagliCircolare N.133 del 6 Settembre 2013
Circolare N.133 del 6 Settembre 2013 Alleggerito l importo della cedolare secca per i contratti stipulati a canone concordato Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il Decreto legge
DettagliCircolare n. 1. del 5 gennaio Detassazione per gli aumenti di capitale delle società - Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate INDICE
Via Principe Amedeo 11 10123 Torino c.f. e p.iva 06944680013 Tel. 011 8126939 Fax. 011 8122079 Email: info@studiobgr.it www.studiobgr.it Circolare n. 1 del 5 gennaio 2010 Detassazione per gli aumenti di
DettagliRISOLUZIONE N. 127/E denominato Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi di cui all art. 1, commi da 96 a 117, L. n. 244/2007.
Direzione Centrale Amministrazione Pianificazione e Controllo RISOLUZIONE N. 127/E OGGETTO: Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell imposta sostitutiva per i contribuenti
DettagliIL MINISTRO DELL ECONOMIA
IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE VISTO il testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; VISTO l'articolo 1 della legge 7 aprile
DettagliSono tali i soggetti elencati dall art. 32, comma 3, del decreto legge n. 78/2010, ossia:
Regime fiscale delle imposte sui redditi dei partecipanti Sulla base del quadro normativo delineato dall art. 32 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, come da ultimo modificato dalla legge n. 106
DettagliNOVITÀ FISCALI DEL BILANCIO 2013
NOVITÀ FISCALI DEL BILANCIO 2013 RIEPILOGO 1. Deducibilità dei costi dei mezzi di trasporto a motore 2. Perdite su crediti 3. Deduzione IMU 4. Rivalutazione dei beni d impresa 5. Riallineamento dei valori
DettagliLa riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni d impresa ed il riallineamento dei valori per i soggetti IAS
La riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni d impresa ed il riallineamento dei valori per i soggetti IAS Enrico Macario Agenzia delle Entrate DR Liguria Rivalutazione immobili E finalizzata
DettagliRIDETERMINAZIONE VALORE DI ACQUISTO DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI E RIVALUTAZIONE DEI BENI D IMPRESA
Napoli, 18 Gennaio 2017 A TUTTI GLI SPETTABILI CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE N. 1/2017 RIDETERMINAZIONE VALORE DI ACQUISTO DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI E RIVALUTAZIONE DEI BENI D IMPRESA La Legge di
DettagliFiscal News La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 127 26.04.2016 Estromissione immobili: i tempi della procedura A cura di Gioacchino De Pasquale Legge di Stabilità 2016 Categoria: Finanziaria
DettagliCircolare 22. del 7 novembre 2014 INDICE
Circolare 22 del 7 novembre 2014 INDICE 1 Premessa... Errore. Il segnalibro non è definito. 2 Decorrenza delle modifiche...2 3 Attività finanziarie affrancabili...2 4 Esercizio dell opzione...3 5 Valorizzazione
DettagliIL MINISTRO DELL ECONOMIA
IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE VISTO il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo
DettagliFOCUS SOCIETA DI CAPITALI NON QUOTATE: Le operazioni straordinarie, profili civilistici e fiscali. Profili fiscali MASSIMILIANO SIRONI
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO FOCUS SOCIETA DI CAPITALI NON QUOTATE: Le operazioni straordinarie, profili civilistici e fiscali Profili fiscali MASSIMILIANO SIRONI 15 OTTOBRE 2013 - Fondazione
DettagliNuovo costo per le auto
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 19 21.01.2014 Nuovo costo per le auto Categoria: Auto Sottocategoria: Imposte dirette Con la chiusura del 2013 è necessario porre attenzione alle
DettagliLe ultime novità in tema di riallineamento dei valori contabili e fiscali per i soggetti IAS
Le novità civilistiche e fiscali per la stesura del bilancio di Fabio Giommoni * Le ultime novità in tema di riallineamento dei valori contabili e fiscali per i soggetti IAS Con la C.M. n.8/e del 2010,
DettagliSLIDE SETTEMBRE 2016 LA FUSIONE. Dott. Gianluca Odetto
1 LA FUSIONE Dott. Gianluca Odetto 2 NEUTRALITÀ FISCALE DELLE FUSIONI L art. 172 del TUIR delinea una disciplina di sostanziale neutralità fiscale delle fusioni. Trattasi, infatti, di operazioni: che attengono
DettagliCIRCOLARE N. 3/E INDICE 1. LA MAGGIORAZIONE DELL ALIQUOTA IRES PER LE SOCIETÀ DI COMODO : I SOGGETTI PASSIVI...2
CIRCOLARE N. 3/E Direzione Centrale Normativa Roma, 4 marzo 2013 OGGETTO: maggiorazione IRES per le società non operative (articolo 2, commi da 36-quinquies a 36-novies, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138).
DettagliOIC 25 Imposte sul reddito
OIC 25 Imposte sul reddito OIC 25 Imposte sul reddito L'OIC 25 ha lo scopo di definire i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle imposte sul reddito (IRES e IRAP), nonché le informazioni
DettagliDeterminazione della base imponibile IRAP per le società industriali, commerciali e di servizi
Determinazione della base imponibile IRAP per le società industriali, commerciali e di servizi di Vincenzo D'Andò Pubblicato il 26 aprile 2010 come individuare al meglio la base imponibile IRAP per quelle
DettagliLa neutralità fiscale dei conferimen9. a cura del do*. Umberto Zagarese
La neutralità fiscale dei conferimen9 a cura del do*. Umberto Zagarese Conferimento d azienda fon9 norma9ve e documentazione di prassi I conferimenti d azienda e la rivalutazione degli asset aziendali
DettagliFebbraio 2008 Anno V N. 2
Fisco Pratico magazine 1 Sintesi Srl 38100 Trento Via Alto Adige 170 Tel. 0461-968.900 - Fax 0461-968.989 Codice Fiscale, Partita Iva e Numero iscrizione al Registro Imprese di Trento: 00 616 500 229 info@sintesiservizi.com
DettagliTAX PLANNING - LE AGEVOLAZIONI IRES
TAX PLANNING - LE AGEVOLAZIONI IRES di Ceppellini Lugano & Associati il Corso 2016-2017 5 TAX PLANNING - LE AGEVOLAZIONI IRES di Ceppellini Lugano & Associati 1. LA RIDUZIONE DELL ALIQUOTA Dal 2017, l
DettagliOPERAZIONI STRAORDINARIE Conferimento d azienda
OPERAZIONI STRAORDINARIE Conferimento d azienda Bergamo, 15 novembre 2018 Dott.ssa Alexia Pinter Dottore commercialista Tax Partner alexia.pinter@it.ey.com Studio Legale Tributario Dott. Maurizio Falanga
DettagliLe agevolazioni fiscali sulle aggregazioni aziendali realizzate con la fusione, la scissione e il conferimento di azienda
Le agevolazioni fiscali sulle aggregazioni aziendali realizzate con la fusione, la scissione e il conferimento di azienda di Vincenzo D'Andò Pubblicato il 22 febbraio 2007 Premessa La L. n. 296/2006 (Legge
Dettagli4. I beni ammessi. 4.1 Tipologie di beni ammessi
4. I beni ammessi 4.1 Tipologie di beni ammessi Gli elementi patrimoniali rivalutabili, individuati dal comma 16 dell art. 15 del d.l. n. 185/2008, sono i seguenti: beni immobili ammortizzabili; beni immobili
DettagliLEGGE DI STABILITA 2014 NOVITA SUL REDDITO DI IMPRESA
NEWSLETTER n.4 21 gennaio 2014 LEGGE DI STABILITA 2014 NOVITA SUL REDDITO DI IMPRESA RIFERIMENTI: Legge n. 147 del 27/12/2013 INDICE 1. DEDUZIONE IRAP PER INCREMENTO BASE OCCUPAZIONALE 2. DEDUZIONE ACE
DettagliNOVITA IN MATERIA DI IRAP. 10 marzo 2009 Dott. Rag. Vito Dulcamare
NOVITA IN MATERIA DI IRAP 10 marzo 2009 Dott. Rag. Vito Dulcamare RIDUZIONE ALIQUOTA IRAP ALIQUOTA RIDOTTA PER AGRICOLTURA RIPARAMETRAZIONE VALORI CORRELATI ALL ALIQUOTA IRAP RIPARAMETRAZIONE DEDUZIONI
DettagliL AGEVOLAZIONE ACE E IL MOD. UNICO 2013 SC
INFORMATIVA N. 105 18 APRILE 2013 DICHIARAZIONI L AGEVOLAZIONE ACE E IL MOD. UNICO 2013 SC Art. 1, DL n. 201/2011 Decreto MEF 14.3.2012 Circolare Agenzia Entrate 20.9.2012, n. 35/E Informativa SEAC 14.3.2013,
DettagliREDDITI SP ADEMPIMENTO " NOVITÀ " La Legge di bilancio per il 2017 ha confermato la riapertura dell assegnazione -
Redditi SP: assegnazione e cessione agevolata dei beni ai soci di Paolo Monarca e Paola Zanaboni - Studio Tarantino Cremona Monarca & Associati - Dottori Commercialisti in Milano ADEMPIMENTO " FISCO Le
DettagliSTUDIO ASSOCIATO PAGANI
STUDIO ASSOCIATO PAGANI DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI DEI CONTI Via G. Frua, 24 Sergio Pagani 20146 Milano Paolo D. S. Pagani Tel. +39 (02) 46.07.22 Raffaella Pagani Fax +39 (02) 49.81.537 Ornella
DettagliRivalutazione immobili: quando e come pagare l imposta
Rivalutazione immobili: quando e come pagare l imposta a cura di Antonio Gigliotti L art. 15 del D.L. 185/2008 (convertito con modif. dalla L 2/2009) prevede la possibilità di procedere alla rivalutazione
DettagliI super-ammortamenti Art. 7, DDL Stabilità o t t o b r e
Art. 7, DDL Stabilità 2016 30 ottobre 2015 I super-ammortamenti nel DDL Stabilità 2016 Nell ambito di misure destinate a dare un nuovo impulso al sistema produttivo, il DDL Stabilità 2016 prevede, all
DettagliCIRCOLARE N. 33/E. Roma, 17 giugno 2010. OGGETTO: Lo scambio di partecipazioni mediante conferimento Art. 177, comma 2, Tuir
CIRCOLARE N. 33/E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 giugno 2010 OGGETTO: Lo scambio di partecipazioni mediante conferimento Art. 177, comma 2, Tuir 2 1. PREMESSA Con la presente circolare si forniscono
DettagliLa determinazione della base imponibile IRAP
Bergamo, 18 febbraio 2009 Convegno - Il bilancio 2008: novità civilistiche e fiscali La determinazione della base imponibile IRAP Prof. Maurizio Comoli Straordinario di Ragioneria Generale Applicata Recenti
Dettaglitrasformazione societaria liquidazione societaria fusioni e acquisizioni (M&A)
OPERAZIONI STRAORDINARIE trasformazione societaria liquidazione societaria fusioni e acquisizioni (M&A) Cessione affitto d azienda Conferimento (non solo azienda) Fusione societaria Scissione societaria
Dettagli