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1 Università degli Studi di Bergamo lezioni 16 e 17 L IVA NELLE OPERAZIONI INTERNAZIONALI l imposizione IVA il territorio comunitario differenza tra operazioni intracomunitarie ed extra CEE la fatturazione il trattamento delle cessioni all esportazione il plafond i n t r o d u z i o n e il trattamento delle importazioni 1

2 I V A : A S P E T T I G E N E R A L I I V A Imposta sul Valore Aggiunto si applica negli scambi di beni e servizi con un aliquota percentuale e grava sul valore aggiunto è un imposta indiretta (= non colpisce direttamente la ricchezza, bensì quando questa viene trasferita o consumata) è largamente applicata nei diversi Stati del mondo (VAT, TVA, MWSt, ecc.). L unico grande Paese del mondo che non applica l IVA sono gli USA (dove però vige una Sales Tax) la disciplina è normata a livello comunitario (ma non è armonizzata!) con un sistema transitorio in vigore dal 1 gennaio 1993 le norme europee sono state recepite nella c.d. legge IVA ossia il D.P.R. 633/1972 2

3 I V A art. 1 del D.P.R. 633/1972 l imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate P R E S U P P O S T I D E L L I V A (1) ELEMENTO OGGETTIVO sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi sulle importazioni da chiunque effettuate deve trattarsi di atti a titolo oneroso che comportino il trasferimento della proprietà o la costituzione di diritti reali di godimento su beni di ogni genere (art. 2 DPR 633/72) prestazioni di servizi verso corrispettivo dipendenti da contratti d opera, appalto, trasporto, mandto, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare o di non fare (art. 3 DPR 633/72) importazioni di beni (art. 67 DPR 633/72) 3

4 C A M P I O N I G R A T U I T I per questo motivo la cessione di campioni gratuiti di modico valore sono esclusi dal campo di applicazione dell IVA devono però essere a tal fine contrassegnati in maniera indelebile l Agenzia delle Entrate ha più volte precisato che a tal fine non è sufficiente l apposizione di una semplice etichetta adesiva, bensì è necessario che la dicitura campione gratuito sia applicata mediante lacerazione, perforazione, marcatura indelebile e visibile o qualsiasi altro procedimento analogo P R E S U P P O S T I D E L L I V A (2) ELEMENTO SOGGETTIVO nell'esercizio di imprese o di arti e professioni deve trattarsi di transazioni effettuate da soggetti che svolgono professionalmente un attività economica partita IVA eccezione: importazioni! 4

5 P R E S U P P O S T I D E L L I V A (3) ELEMENTO TERRITORIALE nel territorio dello Stato art. 7 DPR 633/1972: per Stato o territorio dello Stato si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione di Italia e delle acque italiane del lago di Lugano (nel tratto fra Ponte Tresa e Porto Ceresio) I V A A N O N R E S I D E N T I regole generali: le transazioni effettuati da privati/consumatori sono tassate nel Paese del venditore gli acquisti effettuati da operatori economici sono tassati nel Paese di destinazione o dell acquirente le cessioni effettuate nel territorio dello Stato a soggetti privati (persone fisiche) non residenti sono soggette ad IVA tali soggetti (sia residenti in Paesi UE che extra UE) possono però chiedere su base periodica all Agenzia delle Entrate il rimborso dell IVA pagata me/cosadevifare/richiedere/rimborsi/ 5

6 CESSIONI A TURISTI DI PAESI TERZI le persone fisiche che viaggiano in Italia e sono residenti in Paesi Extra UE possono acquistare beni ad uso personale da trasportare nei propri bagagli senza pagare l IVA beni di importo superiore a 155 il beneficio è riconosciuto direttamente dal cedente oppure l IVA è rimborsata in Dogana requisiti: art. 38 quater DPR 633/1972 analogo beneficio in molti Paesi esteri per i viaggiatori italiani IVA regola generale: per il principio di territorialità L IVA NON Si APPLICA ALLE CESSIONI DI BENI CHE FUORIESCONO DAI CONFINI NAZIONALI tali beni sono soggetti a IVA nello Statp di destinazione il gettito è attribuito al Paese dove il bene è consumato, indipendentemente dal luogo di produzione 6

7 I V A il presupposto di non applicazione dell IVA cambia a seconda che si tratti di transazioni che avvengono in territorio comunitario o extra comunitario: bisogna infatti distinguere a seconda di dove avviene la movimentazione fisica dei beni NB: per valutare come inquadrare l operazione non rileva la nazionalità o la sede del fornitore!! OPERAZIONI ESTERE A FINI IVA invio in territorio CEE cessione intracomunitaria art. 41 del d.l. 331/1993 arrivo da territorio CEE acquisto intracomunitario art. 38 del d.l. 331/1993 invio in territorio extracomunitario cessione all esportazione (o esportazione) art. 8 del D.P.R. 633/1972 arrivo da territorio extracomunitario importazione art. 1 del D.P.R. 633/1972 7

8 I L T E R R I T O R I O C O M U N I T A R I O UNIONE EUROPEA 28 Paesi membri estensione territoriale: 4,1 milioni di Km abitanti, in costante aumento per incremento naturale (nascite>decessi) e del saldo migratorio (ingressi>uscite), ma in invecchiamento (> speranza di vita e < natalità) è il 7% della popolazione mondiale, ma gli scambi commerciali dell UE con il resto del mondo rappresentano circa il 20% delle esportazioni ed importazioni mondiali 8

9 UNIONE EUROPEA PIL: ,402 miliardi di (più degli USA) anche con la recessione, l'ue resta il più grande blocco commerciale al mondo, rappresentando (dati 2011) il 16,4% delle importazioni a livello mondiale; seguono gli USA (15,5%) e la Cina (11,9%) l UE è anche il maggiore esportatore: rappresenta infatti il 15,4% di tutte le esportazioni, davanti alla Cina (13,4%) e agli Stati Uniti (10,5%). Fonte: Eurostat STATI MEMBRI DATA INGRESSO STATI MEMBRI DATA INGRESSO BELGIO FRANCIA GERMANIA 23 luglio 1952 ITALIA LUSSEMBURGO PAESI BASSI DANIMARCA IRLANDA 1 gennaio 1973 REGNO UNITO GRECIA 1 gennaio 1981 PORTOGALLO 1 gennaio 1986 SPAGNA AUSTRIA FINLANDIA 1 gennaio 1995 SVEZIA CIPRO ESTONIA LETTONIA LITUANIA MALTA 1 maggio 2004 POLONIA REP. CECA SLOVACCHIA SLOVENIA UNGHERIA BULGARIA 1 gennaio 2007 ROMANIA CROAZIA 1 luglio

10 UNIONE EUROPEA Fonte: Eurostat 10

11 Fonte: Eurostat Fonte: Eurostat 11

12 Fonte: Eurostat A L L A R G A M E N T O qualsiasi Paese europeo può chiedere l'adesione purchè rispetti i valori democratici dell'ue e si impegni a promuoverli in particolare, un Paese può entrare a far parte dell'ue soltanto se accetta l acquis comunitario ( = piattaforma comune di diritti ed obblighi che vincolano l'insieme degli Stati membri) e soddisfano i criteri di adesione: politici = presenza di istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani economici = esistenza di un'economia di mercato funzionante e capacità di far fronte alle pressioni concorrenziali esterne e alle forze di mercato interne giuridici = accettazione della legislazione e delle prassi consolidate dell'ue, soprattutto riguardo agli obiettivi principali dell Unione politica, economica e monetaria. 12

13 A L L A R G A M E N T O il processo di adesione si articola in 3 fasi (ognuna delle quali deve essere approvata da tutti gli Stati membri): I. al Paese interessato viene offerta la prospettiva di adesione; II. il Paese diventa un candidato ufficiale all'adesione III. il Paese candidato viene invitato a partecipare ai negoziati ufficiali di adesione, un processo solitamente lungo e che implica alcune riforme per recepire la legislazione dell'ue. Completate queste fasi, il Paese in questione può entrare nell'ue, previo accordo di tutti gli altri Stati membri PAESI CANDIDATI 1. Islanda 2. Turchia 3. Montenegro 4. FYROM (Ex Rep. Jugoslava di Macedonia 5. Serbia negoziati ancora da } avviare 13

14 PAESI POTENZIALI CANDIDATI garantita la prospettiva di adesione previa soddisfazione di requisiti essenziali 1. Kosovo 2. Bosnia - Erzegovina 3. Albania balcanizzazione dell allargamento COMUNITA ECONOMICA EUROPEA nata con il trattato di Roma (1957) e via via implementata in vigore dal 1 luglio 1968 i territori dei singoli Paesi aderenti si fondono in un unico territorio doganale libera circolazione all interno della CEE delle merci comunitarie e di quelle provenienti da Paesi terzi dopo che sono state immesse in libera pratica (= è stata sdogananata) 14

15 TERRITORIO COMUNITARIO DOGANALE è costituito dalla somma dei territori dei 28 Stati membri eccezioni: alcune zone rientranti nei diversi territori nazionali sono escluse dal territorio doganale comunitario, mentre altri territori che non fanno parte del territorio geofisico della Comunità sono considerati a tutti gli effetti all'interno del territorio doganale comunitario è diverso dal territorio comunitario fiscale TERRITORIO COMUNITARIO FISCALE art. 7 co. 1 DPR 633/1972 nella legge IVA tutti i riferimenti alla Comunità o alla "Comunità Europea" o alla "Comunità Economica Europea" ovvero alle "Comunità Europee" si intendo riferiti all Unione Europea (art. 8 L. 217/2011) è costituito dal territorio della CEE con alcune eccezioni: a) territori appartenenti all UE ma che ai quali non si applica il sistema dell IVA comunitaria: per la Repubblica Ellenica: il Monte Athos per la Repubblica Federale di Germania: l'isola di Helgoland ed il territorio di Büsingen per la Repubblica Francese: i Dipartimenti d Oltremare (PTOM) per il Regno di Spagna: Ceuta, Melilla e le isole Canarie per la Repubblica di Finlandia: le isole Åland le isole Anglo-Normanne 15

16 TERRITORIO COMUNITARIO FISCALE b) territori terzi (= non appartenenti all UE) ma che applicano l IVA intracomunitaria: il Principato di Monaco: si intende compreso nel territorio della Repubblica francese l'isola di Man: Regno Unito le zone di sovranità britannica di Akrotiri e Dhekelia: Repubblica di Cipro la c.d zona turca di Cipro si intende posta fuori dal territorio comunitario (circolare n. 39/2004) San Marino non appartiene all Italia né fa parte del territorio fiscale comunitario. Regole particolari APPLICAZIONE DELL IVA principio generale: avviene al momento della fatturazione dell operazione il legislatore comunitario ha uniformato con la Direttiva 45/2010 il contenuto della fatturazione art. 21 DPR 633/1972 per le cessioni all esportazione si applicano le regole di fatturazione del Paese di destinazione 16

17 L A F A T T U R A Z I O N E a r t. 2 1 d e l D P R / F A T T U R A Z I O N E il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, o, ferma restando la sua responsabilita', assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo possibilità di emettere fattura elettronica (= emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico;) ma subordinatamente all'accettazione da parte del destinatario. la fattura, cartacea o elettronica che sia, si considera emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente 17

18 CONTENUTO (MINIMO) DELLA FATTURA a) data di emissione; b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco; c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale o ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore; e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale o ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; CONTENUTO (MINIMO) DELLA FATTURA f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente o, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; se il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione: codice fiscale. Per verificare la validità della partita IVA dell operatore comunitario, è necessario verificare con il sistema VIES (VAT Intformation Exchange System) all indirizzo In caso di cessione all esportazione (= extra CEE) non si deve indicare alcun codice identificativo del cessionario f) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell'operazione; 18

19 CONTENUTO (MINIMO) DELLA FATTURA f) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile g) sconti, premi o abbuoni h) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di Euro F A T T U R A Z I O N E le fatture redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini di controllo, a richiesta dell Amministrazione finanziaria (art. 21 co. 3 DPR 633/1972) se la fattura è espressa in valuta estera, per determinare la base imponibile si utilizza (art. 13 co. 4 DPR 633/1972): il tasso di cambio ufficiale pubblicato dalla BCE del giorno di effettuazione dell'operazione o in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della stessa in mancanza, il computo cambio del giorno antecedente più prossimo 19

20 F A T T U R A Z I O N E a partire dal 1 gennaio 2013, in caso di valuta diversa dall euro, occorre indicare in fattura (anche) la base imponibile espressa in euro; NBB: è necessario indicare il riferimento normativo sulla base del quale non è applicata l IVA, in modo da definire la tipologia di operazione (cessione all esportazione, intracomunitaria, ecc) I L T R A T T A M E N T O I V A D E L L E I M P O R T A Z I O N I E D E S P O R T A Z I O N I 20

21 ESPORTAZIONI E IMPORTAZIONI transazione commerciale con invio delle merci verso un Paese terzo o un luogo non compreso nel territorio fiscale dell UE cessioni e acquisti di beni mobili che comportano l attraversamento fisico (in uscita e in entrata) dei confini del territorio fiscale comunitario si configurano come tali si ha il trasporto o la spedizione dei beni al/dall esterno del territorio UE = transazioni con i Paesi terzi presuppongono sempre l espletamento di formalità doganali possono essere effettuate in via definitiva o temporanea ESPORTAZIONE la cessione all esportazione può riguardare: beni comunitari = prodotti all interno della Comunità beni immessi in libera pratica = importati e correttamente sdoganati (espletamento delle pratiche doganali + pagamento del dazio). In tal modo sono parificati ai beni comunitari 21

22 ESPORTAZIONE LE CESSIONI ALL ESPORTAZIONE NON SONO IMPONIBILI IVA ESPORTAZIONE Requisiti per la non imponibilità: 1) trasferimento fisico del bene verso un Paese extracomunitario prova: bolletta doganale con visto a uscire (oggi elettronico = MRN Movement Reference Number) 2) atto di trasferimento della proprietà del bene (eccezione: non necessariamente oneroso, es. campioni gratuiti) compravendita o contratto di appalto 3) dicitura in fattura: Operazione non imponibile ex articolo 8 comma 1 lett. a/b/c 22

23 ESPORTAZIONE ESPORTAZIONE DIRETTA art. 8 lett. a) Le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità Economica Europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. L'esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento [ ] 23

24 ESPORTAZIONE DIRETTA art. 8 lett. a) il venditore effettua direttamente (eventualmente tramite l acquirente) il trasporto o la spedizione all estero dei beni bolletta doganale intestata al venditore provata da visto a uscire con MRN i beni, prima dell esportazione, possono essere sottoposti a trasformazione, lavorazione, ecc. anche da un impresa trasformatrice diversa dal venditore e a ciò incaricata dall acquirente estero anche gli stampi o altre attrezzature speciali utilizzati per produrre il bene e fatturate al cliente sono non imponibili ma vengono trasportati o spediti al cliente dopo aver eseguito la produzione ESPORTAZIONE DIRETTA art. 8 lett. a) rientra in tale categoria anche l ESPORTAZIONE IN TRIANGOLAZIONE quando cedente e cessionario sono italiane, ma solo in compravendita (no appalto) IT1 IT2 EXTRA CEE 24

25 CESSIONE A ESPORTATORE NON RESIDENTE art. 8 lett. b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità Economica Europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio della Comunità Economica Europea; l'esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall'ufficio doganale o dall'ufficio postalesu un esemplare della fattura CESSIONE A ESPORTATORE NON RESIDENTE art. 8 lett. b) il trasporto o la spedizione dei beni all estero è effettuato a cura o a nome dell acquirente estero dichiarazione di esportazione intestata al compratore indicando il suo codice EORI (Economic Operator Registration and Identification) prova di esportazione per il venditore italiano: fattura vistata a uscire dalla Dogana di esportazione i beni devono andare all estero non possono essere sottoposti a trasformazioni i beni devono uscire dal territorio UE entro 90 giorni dalla consegna dal venditore al compratore. NBB: se ciò non accade la non imponibilità decade ed è sanzionata l impresa italiana, che deve cauzionare l IVA 25

26 ESPORTAZIONI INDIRETTE art. 8 lett. c) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta ESPORTAZIONI INDIRETTE art. 8 lett. c) cessione (anche tramite intermediari) di beni anche se non esportati o prestazioni di servizi agli esportatori abituali che acquistano in sospensione di imposta plafond (v. oltre) 26

27 riassumendo VENDITORE COMPRATORE IT IT IT IT CEE EXTRACEE cessione interna cessione intracomunitaria ESPORTAZIONE trasporto diretto a nome di venditore ESPORTAZIONE DIRETTA art. 8 co. 1 lett. a) compratore CESSIONE A ESPORTATORE NON RESIDENTE art. 8 co. 1 lett. b) CESSIONE A ESPORTATORE ABITUALE art. 8 co. 1 lett. C) A C C O N T I se il venditore riceve dall acquirente degli acconti, deve emettere fattura in art. 8 al momento di esportazione della merce emette fattura per l importo complessivo della transazione e con deduzione analitica ed espressa delle singole fatture di acconto 27

28 P L A F O N D è un agevolazione concessa agli ESPORTATORI ABITUALI (perché?) = coloro che nell anno solare precedente (o nei 12 mesi precedenti) hanno effettuato operazioni non imponibili IVA per più del 10% del proprio volume d affari per acquisire tale status rilevano quindi le seguenti operazioni: esportazioni di beni e prestazioni di servizi all estero cessioni intracomunitarie di beni operazioni con San Marino e Città del Vaticano triangolazioni nazionali con destinazione comunitaria triangolazioni comunitarie promosse da IT triangolazione comunitaria promossa da IT: IT1 CEE1 EXTRA CEE 28

29 P L A F O N D il beneficio consiste nella possibilità di acquistare beni in sospensione di imposta (= senza pagare l IVA) nei limiti del plafond maturato l ammontare totale delle operazioni non imponibili nel periodo considerato costituisce il plafond = importo entro cui l esportatore può acquistare beni e servizi senza pagare IVA nel calcolo del plafond non entrano le cessioni: ad esportatori abituali a viaggiatori residenti in Paesi terzi P L A F O N D il beneficio consiste nella possibilità di acquistare beni in sospensione di imposta (= senza pagare l IVA) nei limiti del plafond maturato il plafond è utilizzabile per acquistare qualsiasi tipo di bene o servizio, esclusi i fabbricati, le aree fabbricabili e i beni e servizi con Iva non detraibile 29

30 P L A F O N D requisito per usufruire del beneficio: essere in attività da più di 12 mesi plafond fisso: operazioni non imponibili registrate anno solare precedente plafond mobile: operazioni non imponibili registrate negli ultimi 12 mesi è possibile passare da uno schema all altro come segue: fisso mobile: il pl. di inizio anno è il limite del pl. mobile mobile fisso: pl. inizio anno pl. già utilizzato nell anno P L A F O N D per utilizzare il pl. è necessaria la dichiarazione (lettera) di intento = comunicazione al venditore della volontà di usufruire della non imponibilità form predeterminato per una singola operazione, fino ad un certo ammontare, per un dato periodo o per tutto l anno duplice copia numerate progressivamente, una agli atti dell impresa l altra consegnata o spedita al fornitore prima della fatturazione dell operazione agevolata il venditore deve indicare in fattura il numero della dichiarazione di intento trasmessagli 30

31 P L A F O N D Cosa deve fare l impresa che utilizza il plafond? a) numerarle in ordine progressivo e trasmetterle ai fornitori b) se importa: presentare la dichiarazione d intento in Dogana operazione per operazione c) annotare le dichiarazioni nei registri IVA d) monitorare il limite del plafond P L A F O N D Cosa deve fare l impresa fornitrice? a) numerare in ordine progressivo le dichiarazioni d intento ricevute b) annotarle nei registri c) comunicare telematicamente all Agenzia delle Entrate entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA (mensile o trimestrale o annuale) nella quale confluiscono le operazioni realizzate applicando il plafond i dati contenuti della dichiarazione di intento d) emettere fattura senza IVA con la dicitura operazione non imponibile ex art. 8 co. 1 lett. c) del DPR n. 633/1972, come da Vostra dichiarazione d intento n... del. da noi registrata al n.., in data

32 I M P O R T A Z I O N E acquisto di beni provenienti da Paesi terzi da luoghi non appartenenti al territorio fiscale comunitario sdoganamento in ingresso = effettuazione delle pratiche doganali per i beni immessi in libera pratica destinati ad un altro Stato membro, il pagamento dell IVA è sospeso e viene assolta nel Paese comunitario in cui sono immessi in consumo base imponibile = valore della merce + dazi e altre imposte doganali grazie per l attenzione 32

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