RETRIBUZIONE MATURAZIONE CORRESPONSIONE

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1 Defi nizione di TFR DEFINIZIONE DI TFR Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta una forma di retribuzione differita la cui maturazione avviene annualmente, corresponsione è posticipata alla cessazione del rapporto di lavoro. ATTENZIONE: Rappresentano una parziale eccezione a tale regola le anticipazioni di TFR. Al lavoratore dipendente, infatti, pur in costanza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà di richiedere, subordinatamente a particolari condizioni, l erogazione anticipata di una quota parte del trattamento di fine rapporto maturato fino a quel momento. Un altro esempio di retribuzione differita sono le mensilità aggiuntive. La tredicesima o gratifica natalizia matura mensilmente a decorrere dal mese di gennaio ovvero dal mese dell assunzione, se successivo, viene erogata, sulla base dei mesi utili o non utili alla sua maturazione, in unica soluzione nel mese di dicembre ovvero nel mese dell eventuale cessazione del rapporto di lavoro, se antecedente. Analogamente, la quattordicesima, prevista da molti contratti collettivi, matura mensilmente, di norma dal mese di luglio ovvero dal mese dell assunzione, se successivo, viene erogata, sempre in considerazione dei mesi utili o non utili, in unica soluzione nel mese di giugno ovvero nel mese dell eventuale cessazione del rapporto di lavoro, se antecedente. Il concetto di retribuzione differita si contrappone a quello di retribuzione corrente che ricomprende la retribuzione mensile, i compensi per lavoro straordinario, le indennità a carico degli istituti previdenziali anticipate dal datore di lavoro, ecc. Si tratta, in sostanza, di tutti quegli emolumenti la cui maturazione avviene nel periodo di paga, corresponsione si verifica al termine del periodo di paga stesso. CORRENTE RETRIBUZIONE DIFFERITA NEL PERIODO DI PAGA MATURAZIONE PLURIMENSILE O ANNUALE AL TEMINE DEL PERIODO DI PAGA CORRESPONSIONE AL TERMINE DELL ANNO O ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO FONTI NORMATIVE La norma di riferimento per la definizione legale del trattamento di fine rapporto è l articolo 2120 c.c., come modificato dalla Legge 29 maggio 1982, n Tale disposizione fornisce le regole per: 10 TFR e Fondi

2 Definizione di TFR l accantonamento della quota annua di TFR, la quantificazione della retribuzione utile a tali fini, la rivalutazione del Fondo TFR. Norma di riferimento per il TFR Accantonamento quota annua ARTICOLO 2120 C.C. Quantifi cazione retribuzione utile Rivalutazione del Fondo TFR La Legge n. 297/1982 sopra citata ha di fatto introdotto il trattamento di fine rapporto nel nostro ordinamento sancendo il definitivo abbandono del precedente istituto dell indennità di anzianità. A tale riguardo, preme evidenziare che la disciplina contenuta nell articolo 2120 c.c. è interamente applicabile solo ai lavoratori assunti a decorrere dal 1 gennaio Per i rapporti di lavoro instaurati antecedentemente a tale data si utilizza un diverso sistema di calcolo. Come si avrà modo di illustrare dettagliatamente in seguito, per i periodi precedenti al 31 maggio 1982, si calcola e si accantona l indennità di anzianità che si cumula a tutti gli effetti con il TFR; per i periodi compresi tra il 1 giugno 1982 e il 31 dicembre 1989, il calcolo del TFR avviene sulla base di un sistema transitorio che utilizza regole che variano in funzione della data di instaurazione del rapporto di lavoro. Lavoratori assunti a decorrere dal 1 gennaio 1990 TFR secondo la disciplina contenuta nell art C.C. Per periodi precedenti al 31 maggio 1982 si accantona l indennità di anzianità Lavoratori assunti prima del 1 gennaio 1990 Per periodo transitorio 1 giugno dicembre 1989 si accantona il TFR sulla base di regole particolari TFR e Fondi 11

3 Retribuzione annua accantonabile RETRIBUZIONE ANNUA ACCANTONABILE Il comma 2, articolo 2120 c.c. individua la retribuzione da accantonare anno per anno a titolo di TFR in tutte le somme, compreso l equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. Il principio di omnicomprensività degli emolumenti, sancito dal secondo comma, è derogabile dalla contrattazione collettiva: quest ultima, infatti, può escludere o inserire determinati istituti dalla base di calcolo del TFR. Qualora il contratto collettivo (nazionale o aziendale) preveda deroghe al suddetto principio, il datore di lavoro deve rispettare le previsioni nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, come chiarito dal Ministero del Lavoro nell Interpello n. 43/2008. Principio di omnicomprensività delle somme ai fini del calcolo del TFR Implica l inclusione di tutte le somme compreso l equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro e a titolo non occasionale Derogabile, anche in senso meno favorevole per il lavoratore, dalla contrattazione collettiva ATTENZIONE: La contrattazione collettiva non può attribuire effetto retroattivo all individuazione delle somme che formano la retribuzione utile per il TFR essendo tale pattuizione nulla per contrasto con i principi inderogabili di norma di legge (Cass. n /2005 e Cass. n. 96/2003). Sono in ogni caso esclusi per legge dalla retribuzione annua utile i rimborsi per spese di lavoro (costi chilometrici, rimborsi per spese di vitto e alloggio, ecc.). DIPENDENZA DAL RAPPORTO DI LAVORO Per risultare utile alla quantificazione della quota annua da accantonare a titolo di TFR, una certa somma deve essere corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro. Ciò implica che la somma in questione deve essere percepita dal lavoratore per la prestazione svolta o per altre motivazioni comunque conseguenti all instaurazione del rapporto di lavoro. Sul punto, si è espresso anche il Ministero del Lavoro che, nella Nota 3 ottobre 2008, prot. 25/I/ , ha precisato che, nel calcolo della retribuzione utile per il TFR... vanno inclusi tutti gli emolumenti che trovano la loro causa tipica nel rapporto di lavoro cui sono istituzionalmente connessi, ancorché non strettamente correlati con la effettiva prestazione lavorativa. Sono invece esclusi dal calcolo quelle somme rispetto alle quali il rapporto di lavoro si pone come una mera occasione contingente per la relativa fruizione, quand anche essa trovi la sua radice in un rapporto obbligatorio diverso ancorché collaterale e collegato al rapporto di lavoro stesso. TFR e Fondi 17

4 Retribuzione annua accantonabile Somma corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro A fronte della prestazione svolta Per altre motivazioni comunque riconducibili all instaurazione del rapporto di lavoro NON OCCASIONALITÀ Il concetto di non occasionalità contenuto nell articolo 2120 c.c. è da sempre oggetto di definizione da parte della giurisprudenza. È stato, innanzitutto, chiarito che tale concetto prescinde dalla ripetitività, regolare e continua, e dalla frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi (Cass. 6 giugno 2008, n ; Cass. 22 agosto 2002, n ). Questi ultimi vanno esclusi dal computo delle retribuzione utile a TFR solo se sporadici ed occasionali, cioè collegati a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite. ATTENZIONE: In tal senso, ad esempio, la Cassazione ha escluso dalla retribuzione utile per il calcolo del TFR le somme erogate una tantum a titolo di liberalità, non collegate al rendimento del lavoratore o all andamento aziendale (Cass. 1 agosto 1996, n. 6923). La non occasionalità del compenso, poi, non implica la definitività dell erogazione dello stesso. In altri termini, ai fini della sua inclusione nella retribuzione utile per il calcolo del TFR, non è necessario che esso abbia assunto carattere di definitività, ma è sufficiente che di esso il lavoratore abbia goduto in modo normale in corso ed a causa del rapporto di lavoro (Cass. 25 novembre 2005, n ). Si può, quindi, affermare che devono computarsi nella retribuzione utile tutti gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapporto lavorativo o connessi alla particolare organizzazione del lavoro o in diretta dipendenza con le mansioni stabilmente svolte dal lavoratore in seno all azienda (Cass. 19 febbraio 2009, n. 4069; Cass. 3 novembre 1998, n ; Cass. 14 giugno 2005, n ). Prescinde dalla ripetitività, regolare e continua, e dalla frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi Non occasionalità degli emolumenti ai fini TFR Non si riscontra nei compensi sporadici ed occasionali Non implica la defi nitività dell erogazione del compenso Si riscontra quando il lavoratore gode dell emolumento in modo normale nel corso ed a causa del rapporto di lavoro 18 TFR e Fondi

5 Rivalutazione del fondo TFR RIVALUTAZIONE DEL FONDO TFR Il trattamento di fine rapporto accantonato in azienda deve essere annualmente rivalutato. Le regole per effettuare tale rivalutazione sono contenute nei commi 4 e 5, articolo 2120 c.c.: Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l applicazione di un tasso costituito dall 1,5 per cento in misura fi ssa e dal 75 per cento dell aumento dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell anno precedente. Ai fini dell applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l incremento dell indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero. In sintesi, l accantonamento TFR, con esclusione della quota maturata nell anno, deve essere rivalutato al 31 dicembre di ciascun anno ovvero all atto della cessazione del rapporto di lavoro se precedente. Per determinare il coefficiente di rivalutazione è necessario: individuare la differenza tra l indice ISTAT relativo al mese di dicembre dell anno di riferimento ovvero a quello di cessazione del rapporto di lavoro e l indice relativo al mese di dicembre dell anno precedente; determinare l incidenza percentuale della predetta differenza; calcolare il 75 per cento della predetta incidenza; sommare quest ultimo importo al tasso fisso dell 1,5 per cento riproporzionato in ragione dei mesi lavorati (0,125 per cento per ciascun mese) in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d anno. Nell ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro entro il giorno 14, viene utilizzato il coefficiente di rivalutazione relativo al mese precedente; dopo il giorno 14, dovrà essere utilizzato il tasso di rivalutazione relativo al mese di cessazione. ATTENZIONE: L indice utilizzato ai fini del calcolo del coefficiente di rivalutazione è l indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice FOI). Esso viene rilevato mensilmente e comunicato dall ISTAT attorno al giorno 15 del mese successivo. Occorre evidenziare che, a decorrere dal mese di gennaio 2011, l ISTAT ha adottato una nuova base di riferimento dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI). In particolare, la base di riferimento del predetto indice è il 2010 (valore 100) mentre la base precedente era il 1995 (valore 100). Al fine di garantire la comparabilità della serie, è stato necessario introdurre il corrispondente coefficiente di raccordo (base di riferimento base di riferimento 2010) il cui valore è pari a 1,373. SVILUPPO DEL CALCOLO Si propone di seguito una guida al calcolo del coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto: nel caso di dipendente in forza al 31 dicembre; nel caso di dipendente che conclude il proprio rapporto di lavoro in corso d anno. DIPENDENTE IN FORZA AL 31 DICEMBRE Si ipotizzi di dover rivalutare, in data 31 dicembre 2011, il Fondo TFR accantonato in azienda al 31 dicembre 2010 tenendo conto che: l indice ISTAT di dicembre 2011 è pari a 104; TFR e Fondi 29

6 Rivalutazione del fondo TFR l indice ISTAT relativo al mese di dicembre 2010 è pari 138,4; il coefficiente di raccordo base base 2010 è pari a 1,373 Ai fini del calcolo del coefficiente di rivalutazione del Fondo TFR occorre: determinare la differenza tra l indice ISTAT relativo al mese di dicembre dell anno in corso e l indice ISTAT relativo al mese di dicembre dell anno precedente che, nel caso specifico, è pari a [(104 : 138,4) x 1,373] x 100 = 103, , = 3, determinare il 75% del valore sopra calcolato 3, x 75% = 2, sommare al risultato così ottenuto l 1,5% in misura fissa previsto 2, ,5 = 3, DIPENDENTE CESSATO IN CORSO ANNO Si ipotizzi di dover rivalutare in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, in data 30 giugno 2011, il Fondo TFR accantonato in azienda al 31 dicembre 2010 tenendo conto che: l indice ISTAT di giugno 2011 è pari a 102,6; l indice ISTAT relativo al mese di dicembre 2010 è pari 138,4; il coefficiente di raccordo base base 2010 è pari a 1,373. Ai fini del calcolo del coefficiente di rivalutazione del Fondo TFR occorre: determinare la differenza tra l indice ISTAT relativo al mese di giugno 2011 e l indice ISTAT relativo al mese di dicembre 2010 [(102,6 : 138,4) x 1,373] x 100 = 101, , = 1, determinare il 75% del valore sopra calcolato sommare al risultato così ottenuto 0,75% (6/12 di 1,5) 1, x 75% = 1, , ,75 = 2, ESEMPIO 1: determinazione coefficiente di rivalutazione Si ipotizzi di dover rivalutare il Fondo TFR accantonato in azienda al 31 dicembre 2010 in occasione della cessazione del rapporto di lavoro avvenuta in data 10 giugno 2011 (poiché il rapporto si risolve entro il 14 del mese, l indice da utilizzare è quello relativo al mese antecedente la cessazione, pertanto quello di maggio). L indice ISTAT di dicembre 2010 è pari a 138,4 (con coefficiente di raccordo pari a 1, 373), mentre l indice relativo a maggio 2011 è pari 102,5. Per determinare il coefficiente di rivalutazione del TFR occorre: determinare l incidenza percentuale della differenza tra l indice ISTAT relativo al mese della cessazione dell anno in corso e l indice ISTAT relativo al mese di dicembre dell anno precedente 30 TFR e Fondi

7 Rivalutazione del fondo TFR [(102,5 : 138,4) x 1,373] x 100 = 101, , = 1, determinare il 75% del valore sopra determinato 1, x 75% = 1, sommare il risultato ottenuto all 1,5% in misura fissa (rapportato ai mesi utili che, in questo caso, sono 5) 1, ,625 (5/12 di 1,5%) = 1, ESEMPIO 2: determinazione coefficiente di rivalutazione Si ipotizzi, ora, di dover rivalutare il Fondo TFR accantonato in azienda al 31 dicembre 2010 in occasione della cessazione del rapporto di lavoro avvenuta in data 19 settembre 2011 (poiché il rapporto di lavoro si risolve dopo il 14 del mese, l indice da utilizzare è quello relativo al mese di cessazione). L indice ISTAT di dicembre 2010 è pari a 138,4 (con coefficiente di raccordo pari a 1, 373), mentre l indice relativo a settembre 2011 è pari 103,2. Per determinare il coefficiente di rivalutazione del TFR occorre: determinare l incidenza percentuale della differenza tra l indice ISTAT relativo al mese della cessazione dell anno in corso e l indice ISTAT relativo al mese di dicembre dell anno precedente [(103,2 : 138,4) x 1,373] x 100 = 102, , = 2, determinare il 75% del valore sopra determinato 2, x 75% = 1, sommare il risultato ottenuto all 1,5% in misura fissa (rapportato ai mesi utili che, in questo caso, sono 9) 1, ,125 (59/12 di 1,5%) = 2, CALCOLO RIVALUTAZIONE DEL FONDO Il coefficiente di rivalutazione determinato secondo le modalità in precedenza illustrate deve essere applicato al Fondo TFR accantonato al 31 dicembre dell anno precedente al fine di quantificare l importo della rivalutazione. ESEMPIO 1: calcolo rivalutazione Fondo TFR in corso d anno Si ipotizzi di dover rivalutare il Fondo TFR accantonato in azienda al 31 dicembre 2010 in occasione della cessazione del rapporto di lavoro avvenuta in data 31 agosto 2011 (poiché il rapporto di lavoro si risolve dopo il 14 del mese, l indice da utilizzare è quello relativo al mese di cessazione). Il coefficiente di rivalutazione, determinato secondo le regole sopra esposte, è pari a 2, Il Fondo TFR accantonato in azienda al 31 dicembre 2010 ammonta a euro ,24. La rivalutazione del Fondo è, quindi, pari a euro ,24 x 2,784827% = euro 441,51 TFR e Fondi 31

8 Sezione terza - Esercitazioni Saldo TFR con anticipazione erogata in anni precedenti SALDO TFR CON ANTICIPAZIONE EROGATA IN ANNI PRECEDENTI Si consideri il caso del signor Verdi Giulio assunto il 1 settembre 2006 e cessato il 30 aprile 2011 (56 mesi periodo di commisurazione) che ha richiesto un anticipazione di TFR a maggio 2010 (40 mesi periodo di commisurazione al 31 dicembre 2009). Si assumono le seguenti ipotesi: il TFR maturato al 31/12/2009 è pari a euro 4.591,00 di cui euro 334,00 relativi alla rivalutazione (TFR2); a maggio 2010 è stata richiesta un anticipazione pari a euro 3.000,00; il TFR residuo al 30/4/2011 è pari a euro 3.426,00 di cui euro 112,00 relativi alla rivalutazione; il totale TFR maturato comprensivo dell anticipazione (euro 3.000,00) e delle rivalutazioni (446,00) è pari a euro 6.426,00; l ammontare complessivo dell imposta sostitutiva sulle rivalutazioni ammonta a euro 49,06 ed ha già ridotto il Fondo TFR; il Fondo TFR è considerato al netto del recupero dello 0,50% Ivs. TASSAZIONE ANTICIPAZIONE NEL 2010 Si elencano di seguito i passaggi della tassazione operata sull anticipazione di TFR erogata al dipendente nell anno CALCOLO REDDITO DI RIFERIMENTO (RR) Nella formula utile alla determinazione del reddito di riferimento, al numeratore, viene inserito il TFR maturato al 31 dicembre 2009 e, conseguentemente, al denominatore, sono indicati i mesi di maturazione al 31 dicembre dello stesso anno. Per quanto concerne le rivalutazioni, infine, si tratta di quelle assoggettate a tassazione e risultanti al 31 dicembre RR = (TFR2 Rivalutazioni) x 144 n. mesi maturazione RR = euro (4.591,00-334,00) x RR = euro ,20 2. CALCOLO ALIQUOTA MEDIA (a) a = Imposta su RR X 100 RR 156 TFR e Fondi

9 Sezione terza - Esercitazioni Saldo TFR con anticipazione erogata in anni precedenti Imposta su RR = euro 3.537,80 a = euro 3.537,80 x 100 euro ,20 = 23,04% 3. APPLICAZIONE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA Imposta su RR con scaglioni/aliquote 2006 = euro 3.531,01 a = 23% 4. CALCOLO IMPONIBILE FISCALE ANTICIPAZIONE (IMPA) Per calcolare l imponibile fiscale dell anticipazione è necessario determinare la quota delle rivalutazioni che riduce lo stesso. A tal fine occorre determinare l incidenza delle rivalutazioni sull ammontare dell anticipazione applicando la formula: x = rivalutazioni già tassate riferibili all anticipazione TFR maturato al 31/12/2009 : Rivalutazioni al 31/12/2009 = anticipazione : x x = euro (3.000,00 x 334,00) 4.591,00 x = euro 218,25 IMPA = imponibile dell anticipazione maturata dal 2001 IMPA= anticipazione richiesta - x IMPA = euro (3.000,00-218,25) = euro 2.781,75 5. DETERMINAZIONE IMPOSTA SU ANTICIPAZIONE Imposta su Anticipazione = IMPA x a IMPOSTA SU ANTICIPAZIONE = euro 2.781,75 x 23% = euro 639,80 6. IMPORTO ANTICIPAZIONE EROGATO ANTICIPAZIONE EROGATA = euro (3.000,00 639,80) = euro 2.360,20 TFR e Fondi 157

10 Sezione terza - Esercitazioni Saldo TFR con anticipazione erogata in anni precedenti TASSAZIONE SALDO TFR NEL 2011 Si elencano di seguito i passaggi della tassazione operata sul saldo TFR erogato al dipendente. 1. CALCOLO REDDITO DI RIFERIMENTO (RR) Il TFR maturato indicato nella formula è comprensivo dell anticipazione richiesta nel RR = (TFR maturato comprensivo di anticipazioni Rivalutazioni) x 144 n. mesi maturazione RR = euro (6.426,00 446,00) x CALCOLO ALIQUOTA MEDIA (a) RR = euro ,14 a = Imposta su RR x 100 RR Imposta su RR = euro 3.551,83 a = euro 3.551,83 x 100 euro ,14 = 23,10% 3. APPLICAZIONE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA Imposta su RR con scaglioni/aliquote 2006 = euro 3.536,74 a = 23% 4. CALCOLO IMPONIBILE FISCALE TFR COMPLESSIVO IMP = (TFR maturato comprensivo dell anticipazione Rivalutazioni) IMP = euro (6.426,00-446,00) = euro 5.980,00 5. DETERMINAZIONE IMPOSTA COMPLESSIVA SU TFR Imposta lorda su TFR = IMP x a IMPOSTA LORDA SU TFR = euro 5.980,00 x 23% = euro 1.375, TFR e Fondi

11 Sezione quarta - Previdenza complementare Modalità e termini di conferimento del TFR MODALITÀ E TERMINI DI CONFERIMENTO DEL TFR Il D.Lgs n. 252/2005 ha cercato di dare un impulso decisivo allo sviluppo delle forme di previdenza complementare, puntando a realizzare l aumento delle adesioni e l accrescimento dei flussi di finanziamento dei fondi pensione attraverso l istituto del conferimento del trattamento di fine rapporto e l ampliamento delle opportunità di scelta per i lavoratori. Le disposizioni contenute nel decreto sopra citato sono in vigore dal 1 gennaio TFR MATURANDO E TFR MATURATO L articolo 8, D.Lgs n. 252/2005 stabilisce che Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il ( ) conferimento del t.f.r. maturando. Il legislatore fa intendere, dunque, che il lavoratore che decide di aderire alla previdenza complementare versa al Fondo prescelto le sole quote di TFR maturate a decorrere dalla data di scelta (TFR maturando). Tuttavia, in un passaggio della Circolare n. 70/2007 (punto 2.1), peraltro ripreso dalla Circolare n. 29/2001, l Agenzia delle Entrate puntualizza che: ( ) Nonostante la normativa introdotta dal decreto D.Lgs n. 252/ non contenga previsioni espresse al riguardo, sulla base di un interpretazione logico-sistematica delle disposizioni introdotte deve ritenersi confermata, nel rispetto dei contratti collettivi e degli accordi, la possibilità di conferire al fondo pensione anche il t.f.r. maturato prima del 1º gennaio ( ) Per espressa previsione dell articolo 19, comma 4, del TUIR, le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 non costituiscono anticipazioni e, pertanto, non sono imponibili come tali. ( ) Conseguentemente, il trasferimento al fondo del t.f.r. sia maturando che di quello maturato non costituisce anticipazione e, quindi, non assume rilevanza fi scale al momento del trasferimento. L importo del t.f.r. pregresso deve essere imputato alla posizione individuale e assoggettato a tassazione al momento dell erogazione della prestazione pensionistica. ATTENZIONE: Pertanto: Sul punto è anche intervenuta la COVIP che, nella Nota del 1 maggio 2009, ha di fatto ammesso il versamento del TFR pregresso alle forme pensionistiche complementari, senza necessità di adeguare gli statuti dei fondi interessati e, comunque, limitatamente alle ipotesi in cui il versamento del maturato avvenga sulla scorta dei contratti collettivi, o di accordi collettivi o individuali di lavoro. in linea generale, il TFR da versare alla previdenza complementare è quello maturando, tuttavia nell ipotesi in cui, un contratto collettivo o un accordo (anche individuale) ne preveda la possibilità, il lavoratore può decidere di versare al Fondo anche il TFR pregresso (maturato fino al 31 dicembre 2006). Con riferimento a tale ultima possibilità, preme evidenziare che l Agenzia delle Entrate qualifica come TFR pregresso quello maturato fino al 31 dicembre Tuttavia, nella pratica, si rileva che i vari fondi permettono al lavoratore (previo accordo con l azienda) di versare, sulla posizione pensionistica aperta, tutto il TFR pregresso, maturato sia prima che dopo il 31 dicembre 2006, al fine di unificare la sua posizione previdenziale. ATTENZIONE: Si ritiene che il versamento del TFR pregresso al Fondo di previdenza complementare deve riguardare tutte le somme accantonate, compresa la rivalutazione, tenuto conto che non appare ragio- TFR e Fondi 233

12 Sezione quarta - Previdenza complementare Modalità e termini di conferimento del TFR nevole far rimanere le sole somme di rivalutazione in capo al datore di lavoro e spostare, invece, il TFR a favore del fondo in questione. Finanziamento forme pensionistiche complementari mediante conferimento del TFR Maturando a decorrere dal 1 gennaio 2007 Maturato al 31 dicembre 2006 nonché alla data di adesione al fondo se successiva POSSIBILITÀ DI SCELTA In relazione all anzianità contributiva maturata presso gli istituti di previdenza obbligatoria, ai lavoratori dipendenti si prospettano diverse possibilità di scelta circa la destinazione del TFR. In particolare: per i lavoratori dipendenti iscritti ad un ente di previdenza obbligatoria dal 29 aprile 1993 (data di entrata in vigore del D.Lgs n. 124/1993), la scelta sulla destinazione del TFR riguarda l intero TFR maturando e può essere manifestata in modo esplicito attraverso una dichiarazione espressa ovvero tacito (principio del silenzio assenso); ATTENZIONE: Sono stati esonerati dalla scelta sulla destinazione del TFR i lavoratori assunti dopo il 28 aprile 1993 che, alla data del 31 dicembre 2006, avevano già aderito ad un fondo chiuso, in quanto per gli stessi l intera quota annua del TFR maturata stava già confluendo al fondo pensione. per i lavoratori dipendenti iscritti ad un ente di previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, la scelta sulla destinazione del TFR può riguardare anche solo una parte del TFR maturando e può essere manifestata in modo esplicito attraverso una dichiarazione espressa ovvero tacito (se scatta il meccanismo del silenzio assenso, l intero TFR maturando confluisce al fondo pensione). Lavoratori dipendenti iscritti alla previdenza obbligatoria Prima del Dal Se aderiscono alla previdenza complementare Se aderiscono alla previdenza complementare Possono conferire anche solo una parte del TFR Conferiscono l intero TFR maturando 234 TFR e Fondi

13 Sezione quarta - Previdenza complementare Modalità e termini di conferimento del TFR LAVORATORI DIPENDENTI ISCRITTI ALLA PREVIDENZA OBBLIGATORIA DAL 29 APRILE 1993 Per i lavoratori dipendenti iscritti alla previdenza obbligatoria successivamente al 28 aprile 1993, la scelta sulla destinazione del TFR riguarda l intero trattamento maturando e può essere manifestata in modo esplicito o tacito (silenzio assenso). MODALITÀ ESPLICITE I lavoratori in questione devono manifestare, entro il termine di 6 mesi dall assunzione (per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2006 il termine in questione era fissato al 30 giugno 2007), la volontà di conferire il TFR ad una forma pensionistica complementare, ovvero mantenerlo secondo le previsioni dell articolo 2120 c.c. ATTENZIONE: La scelta di mantenere il TFR presso il proprio datore di lavoro può essere successivamente revocata e il lavoratore può, in qualsiasi momento, con un atto scritto, decidere di conferire il TFR ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta. Diversamente, l opzione per la previdenza complementare è irrevocabile. La scelta avviene attraverso la compilazione del Modello TFR2 (i lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2006 hanno, invece, utilizzato il Modello TFR1) che il datore di lavoro deve mettere a disposizione di ciascun lavoratore. Nella prima ipotesi (destinazione del TFR alla previdenza complementare), il datore di lavoro provvede al versamento del TFR alla forma pensionistica, unitamente agli altri contributi eventualmente previsti, dal mese successivo a quello della scelta del lavoratore. Nella seconda ipotesi (mantenimento del TFR presso il datore di lavoro), per i lavoratori di aziende con almeno 50 dipendenti, il datore di lavoro trasferisce l intero TFR al Fondo Tesoreria INPS (cfr capitolo Fondo Tesoreria INPS, Sezione Previdenza complementare ). ATTENZIONE: L azienda con 50 o più dipendenti non deve trasferire il TFR al Fondo Tesoreria INPS nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato inferiore a 3 mesi, impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo e ulteriori casi di esonero dal versamento al predetto fondo previsti dall articolo 1, comma 8, D.M. 30 gennaio Si allega di seguito fac simile del Modello TFR2 da utilizzare per esprimere la scelta di destinazione del TFR (i lavoratori in forza al 31 dicembre 2006 hanno, invece, utilizzato il Modello TFR1). TFR e Fondi 235

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