IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE - SEZIONE I - SENTENZA. IMMOBILIARE PEGASO S.R.L., in persona del legale rappresentante protempore,
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1 REPUBBLICA ITALIANA Reg.Sent.n. 643/04 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg. Ric. n. IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE ha pronunciato la seguente - SEZIONE I - SENTENZA sul ricorso R.G.R. n. 1602/03 proposto dalla società IMMOBILIARE PEGASO S.R.L., in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof.ri Andrea Comba e Mario E. Comba, domiciliatari in Torino, via Luigi Mercantini, 6, come da mandato a margine del ricorso; contro il COMUNE DI OLEGGIO, in persona del Sindaco in carica, autorizzato a stare in giudizio per deliberazione G.C. 19 gennaio 2004, n. 19 ed in tale qualit à rappresentato e difeso dall avv. prof. Vittorio Barosio, domiciliatario in Torino, corso Galileo Ferraris, 120, come da mandato a margine dell atto di costituzione in giudizio; per l accertamento dell inesistenza dell obbligo di pagamento della somma di ,39, richiesta alla ricorrente dal Comune di Oleggio, a titolo di contributo riferito alla 1602/03
2 quota di smaltimento rifiuti (art. 10, comma 1 L. 28 gennaio 1977, n. 10) con atto in data 11 agosto 2003, prot. n ; nonché per l annullamento della stessa nota 11 agosto 2003, prot. n e di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso; nonché per la condanna alla ripetizione dell indebito oggettivo della quota di contributo per smaltimento rifiuti erroneamente versata al Comune di Oleggio pari a ,43, oltre agli interessi decorrenti dall indebito pagamento; nonché per l emanazione di un provvedimento cautelare che disponga la sospensione del preannunciato procedimento di riscossione coattiva della somma precedentemente indicata, pari a ,39, richiesta dal Comune; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l atto di costituzione in giudizio del Comune di Oleggio; Visti gli atti tutti della causa; Relatore il I^ Referendario Bernardo Baglietto; uditi inoltre all udienza camerale del 21 aprile 2004 l avv. prof. Mario Comba in sostituzione dell avv. prof. Andrea Comba per la società ricorrente e l avv. Fabio Dell Anna in sostituzione dell avv. prof. Vittorio Barosio per il Comune di Oleggio; Vista l istanza cautelare; Visto l art. 21, comma 9 L. 6 dicembre 1971, n nel testo sostituito dall art. 3 L. 21 luglio 2000, n. 205; Ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso nella presente - 2 -
3 sede a sensi della norma sopra citata; Considerato che la società ricorrente espone di aver presentato al Comune di Oleggio un piano esecutivo convenzionato per edificazione l di un appezzamento di terreno; Considerato che a seguito dell approvazione di detto piano, disposta con deliberazione C.C. 6 settembre 2001, n. 51, essa ha stipulato con il Comune convenzione urbanistica per atto a rogito Notaio Cafagno di Novara in data 24 ottobre 2001, rep. n /9291; Considerato che con l art. 9 della convenzione le parti hanno stabilito che, per quanto interessa nella presente sede, in relazione al disposto n. 2 dell art. 45 L.R. 56/77, il contributo per le opere di urbanizzazione primarie e secondarie viene determinato, di volta in volta, per ogni singolo intervento, applicando l onere unitario stabilito dalle tariffe vigenti all atto di ritiro della concessione, per il tipo di attività richiesta, in rapporto alla superficie progettata ; Considerato che con nota 8 marzo 2003, prot. n il Comune, riferendosi alla richiesta di variante in corso d opera del progetto approvato con C.E. n. 80/02 del , ha comunicato che la Commissione Edilizia si era espressa in senso favorevole e che il rilascio della concessione era subordinato al pagamento dei contributi quantificati come in appresso: - contributo per oneri di urbanizzazione primaria ,87 a scomputo; - contributo per oneri di urbanizzazione secondaria 9.214,09 a scomputo; - quota smaltimento rifiuti ,38 a scomputo; Considerato che la ricorrente ha versato il totale richiesto in data 15 aprile 2003; Considerato che con nota 11 agosto 2003, prot. n il Comune, riferendosi - 3 -
4 alla domanda presentata dalla ricorrente in data 9 aprile 2002, prot. n per i lavori di costruzione di un capannone industriale con annessi uffici e alloggio del custode, la nota del Commissario Prefettizio in data 23 aprile 2003, prot. n e la deliberazione C.C. 9 settembre 1977, n. 118, ha preteso il pagamento di ulteriori ,39 per quota di smaltimento rifiuti ; Considerato che con il primo motivo la società ricorrente deduce che poiché tale voce contributiva non era prevista in convenzione, essa non è dovuta; Ritenuto, conformemente ai precedenti di questa stessa Sezione, che laddove la quantificazione dei contributi di concessione edilizia sia contenuta in una convenzione (e non derivi perciò da un atto unilaterale del Comune), questa diviene vincolante ed inderogabile per tutte le parti stipulanti, con la conseguenza che il Comune non può di norma apportare nessuna modifica a quanto ivi stabilito (T.A.R. Piemonte, I, 21 novembre 2001, n. 2154); Ritenuto in particolare che la determinazione del Comune di addivenire ad una convenzione in materia urbanistica segna il mutamento dei termini del rapporto tra le parti, facendo venir meno la possibilità di emenda delle determinazioni amministrative sull oggetto del rapporto, (in quanto) la convenzione è stipulata anche nell interesse pubblico, e la valutazione degli oneri che graveranno sull intervento ha carattere unitario, sì che non è possibile pretendere di esercitare nuovamente il potere già esercitato (...) dopo la definizione del rapporto in termini convenzionali (T.A.R. Piemonte, I, 27 marzo 2002, n. 748); Ritenuto che occorre pertanto verificare esatta l portata della pattuizione convenzionale; Considerato che questa menziona unicamente gli oneri di urbanizzazione - 4 -
5 primaria e secondaria, senza alcuna precisazione o elencazione; Ritenuto che per la loro definizione occorre pertanto fare riferimento alla normativa in vigore all atto del rilascio della concessione, cos ì come espressamente stabilito in convenzione; Considerato che la richiesta di concessione cui afferisce in contributo richiesto è stata presentata il 9 aprile 2002, ma non consta dagli atti quale sia la data di rilascio della concessione medesima; Considerato che il nuovo testo unico in materia edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 è entrato in vigore il 30 giugno 2002; Considerato in ogni modo che, fino a quella data ha trovato applicazione l art. 4 L. 29 settembre 1964, n. 847, richiamato dall art. 5 L. 29 gennaio 1977, n. 10, che conteneva un elenco delle opere di urbanizzazione primarie (le uniche che rilevano in questa sede) comprendente: a) strade residenziali; b) spazi di sosta o di parcheggio; c) fognature; c) rete idrica; e) rete di distribuzione dell energia elettrica e del gas; f) pubblica illuminazione ; g) spazi di verde attrezzato; Considerato che il nuovo testo unico ha variato tale elencazione, includendovi, al suo art. 16, commi 7 e 7-bis, oltre alle opere precedentemente citate i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai Comuni sulla base dei criteri definiti dalle Regioni ; Considerato che secondo l art. 51 L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 l elenco delle opere di urbanizzazione primaria comprende: a) opere di risanamento e di sistemazione del suolo eventualmente necessarie per rendere il terreno idoneo all insediamento; b) sistema viario pedonale e veicolare, per il collegamento e per l accesso agli edifici residenziali e non; spazi di sosta e di parcheggio a - 5 -
6 livello di quartiere; sistemazione delle intersezioni stradali pertinenti gli insediamenti residenziali e non; attrezzature per il traffico; c) opere di presa, adduzione e reti di distribuzione idrica; d) rete ed impianti per lo smaltimento e la depurazione dei rifiuti liquidi; e) sistema di distribuzione dell energia elettrica e canalizzazioni per gas e telefono; f) spazi attrezzati di verde pubblico di nucleo residenziale o di quartiere; reti ed impianti di pubblica illuminazione per gli spazi di cui alla lettera b); Considerato che, in esito all istruttoria disposta con precedente ordinanza collegiale 10 dicembre 2003, n. 1459/i, il Comune di Oleggio ha riferito con nota 27 gennaio 2004, prot. n di aver quantificato la quota di contributo in contestazione richiamandosi al disposto della deliberazione C.R. 26 maggio 1977, n , che si riferisce alle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ; Considerato che, secondo il Comune, con tale provvedimento la Regione correttamente distinse tale quota di contributo concessorio da quelle relative agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ; Ritenuto che dal tenore della sopra citata relazione comunale risulta che la quota di contributo in contestazione (smaltimento rifiuti) non si riferisce ai costi di costruzione delle opere a tale scopo necessarie (condotte fognarie), bensì a quelli del loro esercizio, quantificati forfetariamente; Ritenuto che tale conclusione è confermata sul piano logico dal fatto che le fognature sono comprese per legge fra le opere di urbanizzazione primaria, per cui non vi sarebbe ragione di scorporare la quota di contributo ad esse relativa - 6 -
7 dalla somma dovuta per l urbanizzazione primaria medesima; Ritenuto che l interpretazione del Comune, secondo cui la concessione edilizia (oggi, il permesso di costruire), sconterebbe, oltre alla quota di contributo commisurata agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, anche un ulteriore quota commisurata allo smaltimento rifiuti non può essere né argomentata dalla deliberazione regionale sopra citata, né condivisa nel merito; Ritenuto infatti che la deliberazione regionale menziona espressamente le opere necessarie per lo smaltimento rifiuti (in pratica, le condotte fognarie), e non il loro esercizio; Ritenuto inoltre che lo smaltimento delle acque reflue sconta comunque una separata tariffa disciplinata da norme speciali (artt. 13, ss. L. 5 gennaio 1994, n. 36) e che identiche considerazioni valgono per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e degli eventuali rifiuti industriali, esso pure soggetto a tributi particolari, disciplinati da norme speciali (art. 58 D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507); Ritenuto perciò che i costi dell attività di smaltimento rifiuti non concorrono a formare il contributo dovuto a fronte del rilascio della concessione edilizia o del permesso di costruire; Ritenuto che per le esposte considerazioni la quota di contributo di concessione pretesa dal Comune di Oleggio a titolo di quota smaltimento rifiuti non può considerarsi dovuta e le somme già versate dalla ricorrente a tale titolo dovranno essere rimborsate; Ritenuto che, dovendosi presumere la buona fede del Comune (in applicazione analogica dell art. 1147, comma 2 cod. civ) e non avendo la ricorrente fornito prova contraria, tale somma potrà essere aumentata degli interessi legali secondo - 7 -
8 domanda soltanto a decorrere dalla data di notificazione del ricorso (art cod. civ.); Ritenuto che entro tali limiti il ricorso merita conclusivamente accoglimento, con le conseguenziali pronuncie sopra indicate; Ritenuto che giustificati motivi consentono in ogni caso la compensazione integrale delle spese di giudizio; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Sezione I - definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l effetto, dichiara la non debenza, da parte della società ricorrente, di alcuna quota di contributo di concessione edilizia riferita allo smaltimento rifiuti e condanna il Comune di Oleggio, in persona del Sindaco in carica, a rimborsare in favore della ricorrente medesima la somma di ,38, oltre agli interessi legali dalla data del 14 novembre Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall Autorità Amministrativa. Così deciso in Torino il 21 aprile 2004 con l intervento dei magistrati: Alfredo Gomez de Ayala Bernardo Baglietto Cecilia Altavista - Presidente - I^ Referendario Estensore - Referendario Il Presidente L Estensore F.to A. Gomez de Ayala F.to B. Baglietto Firmato il Direttore di segreteria - 8 -
9 M. Luisa Cerrato Soave Depositata in segreteria a sensi di legge il 21 aprile 2004 Firmato il Direttore di segreteria M. Luisa Cerrato Soave - 9 -
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