CESSIONE DEI CONTRATTI DI COMPRAVENDITA AVENTI PER OGGETTO I PRODOTTI TRATTATI NEL MERCATO DEI CEREALI

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1 g) Contratti in fiera e in borsa merci CESSIONE DEI CONTRATTI DI COMPRAVENDITA AVENTI PER OGGETTO I PRODOTTI TRATTATI NEL MERCATO DEI CEREALI Sommario Trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di compravendita Art. 1 Denominazione d uso » 2 Formazione delle filiere » 3 Contratti con clausola all ordine » 4 Conclusione e forma della cessione » 5 Tipi di cessione » 6 CESSIONE A «FORFAIT» Determinazione della differenza. Irripetibilità Art. 7 CESSIONE A CONTANTI Determinazione della differenza. Pagamento Art. 8 Inadempimento » 9 CESSIONE AI DOCUMENTI (OD ALLA CONSEGNA) Differenza prezzo. Pagamento. Conguaglio Art.10 Inadempimento » 11 RAPPORTI FRA LE PARTI Rapporti fra cedenti e cessionari Art.12 Inadempimento del contraente originario ceduto » 13 Riconoscimento della cessione. Forma » 14 Esecuzione diretta per conto del cedente » 15 Esecuzione in filiera. Responsabilità » 16 ESECUZIONE Diffida ad adempiere. Messa in mora Art.17 Conguaglio finale » 18 OBBLIGAZIONI IN DERIVAZIONE Identificazione del contratto originario. Effetti Art.19 Indicazione del solo nome del contraente originario. Effetti » 20 ARBITRATO Arbitrato Art.21

2 ITER DELL ACCERTAMENTO Primo accertamento: a) periodo: 24 novembre aprile b) approvazione della Commissione: 11 aprile c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 368 del 20 aprile 1966.

3 Art. 1 - Trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di compravendita. I contraenti di una compravendita dei prodotti trattati nel mercato dei cereali e di cui al listino ufficiale dei prezzi edito a cura della Camera di Commercio, sono soliti trasferire ad un terzo i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto anche senza notifica e accettazione da parte dell altro contraente, nei cui confronti il trasferimento non ha efficacia, sino a quando quest ultimo non manifesta il suo consenso. Art. 2 - Denominazione d uso. Le parti usano anche per queste negoziazioni il termine «cessione del contratto» e i termini «cedente», «cessionario», e sogliono chiamare «contraente ceduto» o «obbligante» il contraente che rimane estraneo alla nuova negoziazione. Art. 3 - Formazione delle filiere. Il cessionario può, a sua volta, trasferire a un contraente successivo i diritti e gli obblighi del contratto, e così successivamente, formando una catena di trasferimenti che suole chiamarsi «filiera». Art. 4 - Contratti con clausola all ordine. Se il documento del contratto originario di compravendita è emesso con la clausola all ordine o con altra equivalente e il documento viene girato ad un terzo, le norme di legge sono integrate secondo gli usi qui accertati. Art. 5 - Conclusione e forma della cessione. La cessione si perfeziona, normalmente, mediante rilascio da parte del cedente al cessionario del documento del contratto originario, con la girata all ordine o no, preceduta dalla formula di cessione convenuta, per la totalità del quantitativo contrattato o di parte di esso. La cessione può aver luogo, anziché a mezzo girata del documento, anche mediante scambio di lettere o conferma scritta, in cui sia espressa la pattuizione della cessione, con tutte le indicazioni relative al contraente ceduto, alla data, alla merce, e a tutte le altre condizioni essenziali del contratto originario, che si è convenuto rispettivamente di cedere e di rilevare, con le particolari condizioni pattuite per la cessione. Art. 6 - Tipi di cessione. Gli abituali tipi di cessione sono: a) cessione a forfait; b) cessione a contanti; c) cessione ai documenti od alla consegna della merce. La semplice espressione «cedere» suole essere intesa come «cessione ai documenti o alla consegna». CESSIONE A «FORFAIT» Art. 7 - Determinazione della differenza. Irripetibilità. In questo tipo di cessione, la differenza di prezzo, ovvero il compenso della cessione, viene determinata a carico dell uno o dell altro dei contraenti in modo definitivo in un importo fisso globale, che normalmente è pagato dalla parte debitrice all atto della stipulazione della cessione. Il compenso convenuto e pagato non è ripetibile anche se il contratto non viene eseguito dal contraente originario ceduto, salva l azione del cedente per conto, nell interesse e a spese del cessionario, contro l inadempiente per la differenza di prezzo risultante a seguito dell inadempimento. CESSIONE A CONTANTI Art. 8 - Determinazione della differenza. Pagamento. In questo tipo di cessione la diffe-

4 renza di prezzo viene calcolata in ragione di un tanto per unità quantitativa convenuta. Il pagamento della differenza avviene all atto della cessione in via provvisoria sulla quantità indicata in contratto. L importo viene in seguito conguagliato (mediante fattura finale) in base ai quantitativi di resa (art. 18) della merce consegnata. Questo tipo di cessione è parificato alla cessione «ai documenti od alla consegna» (artt. 10 e seguenti) per tutti gli svolgimenti ed i rapporti fra le parti, e si distingue da tale tipo solamente per il pagamento della differenza che avviene provvisoriamente in anticipo. Art. 9 - Inadempimento. In caso di inadempimento del contratto da parte del contraente originario ceduto, se il pagamento anticipato della differenza è stato a carico del cessionario, il cedente deve rimborsargli l importo incassato per la cessione; se, invece, il pagamento della differenza è stato effettuato dal cedente al cessionario, questi non deve alcun rimborso. In ambedue i casi resta salva l azione del cedente, per conto, nell interesse e a spese di chi spetta, per il recupero della eventuale differenza determinata dall inadempienza. CESSIONE AI DOCUMENTI (OD ALLA CONSEGNA) Art Differenza prezzo. Pagamento. Conguaglio. In questo tipo di cessione la differenza di prezzo viene calcolata in ragione di un tanto per unità quantitativa convenuta. Il pagamento della differenza avviene al momento della presentazione dei documenti di imbarco o di consegna, ossia negli stessi termini previsti dal contratto per il pagamento della merce. Il pagamento delle differenze viene effettuato sul quantitativo provvisorio dei documenti di imbarco o di consegna, ed è in seguito conguagliato (finalizzato) in base ai quantitativi di resa della merce consegnata. Art Inadempimento. Nel caso di inadempimento da parte del contraente originario ceduto, se la differenza di prezzo è stata convenuta a carico del cessionario, questi non è tenuto a pagare alcuna differenza. Se la differenza di prezzo è stata convenuta a carico del cedente e a favore del cessionario, il cedente deve versarla al cessionario anche in caso di inadempimento del contraente ceduto, non potendo il cedente sottrarsi alla perdita già concretata con la cessione del contratto. Il pagamento, in questo caso, deve essere effettuato all epoca in cui presumibilmente dovrebbero essere presentati i documenti di imbarco o di consegna e sul quantitativo di contratto ridotto della percentuale di tolleranza consentita nel contratto originario come facoltà del venditore. È sempre salva l azione del cedente, per conto, nell interesse e a spese di chi spetta, per il recupero della eventuale differenza determinata dalla inadempienza. RAPPORTI FRA LE PARTI Art Rapporti fra cedenti e cessionari. Nella cessione che deriva da precedenti trasferimenti di uno stesso contratto (filiera) il cedente ha l obbligo di declinare al proprio cessionario, oltre ai nomi dei contraenti originari, anche i nomi dei cedenti intermedi. Il cessionario assume il riconoscimento di tali passaggi agli effetti delle eventuali inadempienze o negligenze intermedie e delle responsabilità inerenti all esecuzione ed al regolamento delle differenze in base agli usi. I cedenti e i cessionari che si susseguono nella cessione di uno stesso contratto assumono rispettivamente fra loro, per ogni successivo trasferimento e a tutti gli effetti, gli stessi rapporti

5 che si stabiliscono con la prima cessione fra cedente, cessionario e contraente originario ceduto. Il cedente, che non osservi l obbligo di cui al primo comma del presente articolo, è responsabile verso il cessionario come unico cedente del contratto originario. Art Inadempimento del contraente originario ceduto. I cedenti non sono tenuti ad eseguire la prestazione contrattuale spettante al contraente originario ceduto, ove questi si renda inadempiente, salve le responsabilità di cui agli articoli seguenti. Il contraente originario ceduto non è tenuto a riconoscere alcuna parziale o totale cessione fatta dalla controparte a terzi. Art Riconoscimento della cessione. Forma. Se il cessionario, qualunque sia il tipo di cessione adottata, ottiene, per richiesta propria e per richiesta del cedente, di essere riconosciuto dal contraente originario ceduto quale contraente diretto ad ogni effetto, in luogo e vece del cedente, questi, nonché i precedenti cedenti e cessionari, si intendono estromessi da ogni rapporto contrattuale, salvo il regolamento attivo o passivo delle pattuite differenze di prezzo nei termini previsti dal tipo di cessione rispettivamente adottato; in tal caso si osservano le disposizioni di legge per le ipotesi di cessione unitaria di un contratto. Il riconoscimento di contraenza diretta fra il contraente ceduto ed uno dei cessionari può avvenire anche senza la formale sostituzione del documento originario, ma in tal caso deve risultare da dichiarazioni scritte delle parti interessate, da comunicarsi, pure per iscritto a cura delle stesse, a tutti i cedenti e cessionari precedenti. Art Esecuzione diretta per conto del cedente. Qualora il contraente originario ceduto non abbia riconosciuto la cessione, e tuttavia si presti, per praticità di esecuzione, ad eseguire la prestazione nei confronti di un terzo su richiesta della propria controparte, questa rimane responsabile verso il contraente originario ceduto per l osservanza di ogni impegno contrattuale, salvo che il contraente originario ceduto conceda al cessionario condizioni o trattamenti non previsti nel contratto originario; in tal caso, si hanno gli effetti del riconoscimento diretto. Art Esecuzione in filiera. Responsabilità. Se non esiste riconoscimento diretto fra contraente originario ceduto e cessionario, il cedente, mentre risponde della esecuzione del contratto verso il proprio contraente originario, è tenuto, a pena di responsabilità, ad eseguire in proprio nome, nei confronti sia del contraente originario che nei confronti del cessionario, tutti gli atti inerenti all adempimento contrattuale, e così: a trasmettere regolarmente e tempestivamente comunicazioni, «applicazioni», reclami, a sostenere giudizi arbitrali ed eventuali azioni giudiziarie a spese del cessionario e, comunque, a prestarsi a compiere tutto quanto è necessario nell interesse del cessionario fino all esaurimento del contratto. Il cedente risponde delle eventuali negligenze od errori da lui commessi nell adempimento degli obblighi di cui al comma precedente, ed è responsabile del pagamento di eventuali differenze di mercato o della perdita del prezzo della cessione eventualmente stipulato a suo favore. ESECUZIONE Art Diffida ad adempiere. Messa in mora. Il mancato tempestivo pagamento di una differenza di prezzo dà diritto al creditore di dichiarare inadempiente il debitore previa diffida telegrafica ad adempiere (messa in mora) in un termine di 24 ore, se nel contempo deve esse-

6 re eseguito il pagamento dei documenti di consegna; 48 ore, in ogni altro caso. Art Conguaglio finale. Per le differenze da conguagliarsi in base alla «resa» della merce consegnata come agli artt. 8 e 10, si intende che la «resa» è formata dal quantitativo effettivamente consegnato, diminuito od accresciuto delle eventuali percentuali di bonifico, a favore od a carico del ricevente, derivanti da garanzie di qualità e da qualsiasi altra clausola contemplata in contratto. OBBLIGAZIONI IN DERIVAZIONE Art Identificazione del contratto originario. Effetti. Quando in un contratto il venditore, d accordo col compratore, inserisce la clausola «in derivazione» o «in dipendenza» di uno specificato contratto stipulato in precedenza da esso venditore con un terzo, con la indicazione di tutti i dati essenziali che bastino ad identificare tale precedente contratto, il nuovo contratto si considera come una cessione «ai documenti o alla consegna». Art Indicazione del solo nome del contraente originario. Effetti. Quando nel proprio contratto il venditore inserisce la clausola «in derivazione» o «in dipendenza» di altri precedenti contratti, indicando solamente il nome dell altro contraente originario senza altro riferimento, il venditore si obbliga ad «applicare» quella consegna che deriva dall originario contraente indicato. Se il contraente originario si rende inadempiente alla consegna, il compratore del contratto nuovo può rifiutare ogni altra esecuzione derivante da contraenti diversi, rinunciando al contratto o alla quota di esso ineseguita; oppure può esigere l esecuzione del contratto dal proprio venditore. ARBITRATO Art Arbitrato. Le contestazioni insorte fra cedente e cessionario in ordine alle esecuzione della cessione sono normalmente risolte a mezzo di arbitri amichevoli compositori, a norma degli usi di piazza e del Regolamento arbitrale della Associazione Granaria di Milano.

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