3. Azioni rispetto a una minaccia alla pace, a una violazione della pace, a un atto di aggressione (cap. VII)

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "3. Azioni rispetto a una minaccia alla pace, a una violazione della pace, a un atto di aggressione (cap. VII)"

Transcript

1 Azioni rispetto a una minaccia alla pace, a una violazione della pace, a un atto di aggressione (cap. VII) Il Consiglio di Sicurezza, che abbiamo visto non essere l unico organo a cui la Carta attribuisce una funzione conciliativa, è, invece, il protagonista indiscusso del Cap. VII, che istituisce il cosiddetto sistema di sicurezza collettivo delle Nazioni Unite. Tale sistema, nell idea dei redattori della Carta doveva costituire il fulcro dell azione dell ONU, essendo volto a garantire la pace e la sicurezza internazionale. L effettivo funzionamento del sistema è strettamente legato all efficienza del Consiglio di Sicurezza e soprattutto all accordo tra i membri dotati di diritto di veto. L art. 39 che apre il capitolo stabilisce che l azione del Consiglio potrà essere avviata ogni qualvolta esso ravvisi l esistenza di: una minaccia alla pace; una violazione della pace; un atto di aggressione. Le nozioni di minaccia alla pace e di aggressione non trovano una specificazione, una definizione precisa nella Carta. Ciò perché i redattori dello Statuto hanno voluto lasciare al Consiglio un margine discrezionale nella valutazione di situazioni che possono ricadere in questa categoria. Una definizione di aggressione è stata data dall Assemblea generale nella risoluzione n del 14 dicembre In questa nozione sono comprese una serie di ipotesi che vanno dall invasione o attacco contro il territorio di uno Stato da parte delle forze armate di un altro Stato, al bombardamento, al blocco dei porti, fino alla messa a disposizione del proprio territorio per il compimento di atti di aggressione da parte di un altro Stato e all invio o al sostanziale coinvolgimento nelle operazioni di bande o gruppi armati, forze irregolari o mercenari. La risoluzione non esclude che il Consiglio possa considerare come aggressione atti non elencati nel documento. È opportuno precisare che il Consiglio di Sicurezza, nelle delibere adottate fino ad oggi ai sensi del cap. VII della Carta, non ha mai qualificato una situazione come aggressione, preferendo piuttosto ricorrere, nelle ipotesi di maggiore gravità, alla nozione di violazione (o rottura) della pace: così come ha fatto nella risoluzione n. 660 del 2 agosto 1990 con riguardo all invasione del Kuwait da parte dell Iraq. La nozione di minaccia alla pace è, tuttavia, quella che più spesso ricorre nelle delibere adottate dal Consiglio di Sicurezza ai sensi del cap. VII della Carta. La dottrina ha evidenziato come essa abbia il vantaggio di non comportare necessariamente l attribuzione di specifiche responsabilità ad una determinata parte, cosa che può rivelarsi politicamente delicata; si tratta, inoltre, di una nozione dai contorni sfumati che consente al Consiglio un margine di discrezionalità molto ampio. La dottrina si è interrogata circa la discrezionalità del Consiglio riguardo alla definizione di minaccia alla pace, chiedendosi se sia illimitata o se al contrario possano individuarsi dei limiti. Potrà definirsi, con certezza, minaccia alla pace qualsiasi azio-

2 Capitolo 1 Il mantenimento della pace 101 ne bellica sia interna che esterna ad uno Stato. Unica eccezione: l esercizio del diritto alla legittima difesa previsto dall art. 51 (v. par. 6). Il Consiglio non potrà, infatti, intervenire contro lo Stato che usi la forza solo per difendersi da un attacco. In più di una situazione l ONU si è servita della nozione di minaccia alla pace per sanzionare condotte meramente interne e nelle quali non era insito l uso della violenza bellica, come nel caso delle politiche di discriminazione razziale portate avanti dalla Rodhesia del Sud e dal Sud Africa (DRAETTA). Al riguardo ricordiamo che l art. 2 della Carta pur sancendo il principio del rispetto della domestic jurisdiction afferma che esso viene meno di fronte a quelle azioni dell ONU intraprese sulla base del capitolo VII. In merito alla discrezionalità del Consiglio, riprendendo il parere del Conforti, riteniamo che «il comportamento di uno Stato non possa essere condannato dal Consiglio e assoggettato a misure coercitive allorché la condanna non corrisponda all opinione della più gran parte degli Stati e dei loro popoli». Limite deducibile, secondo l internazionalista, dall art 34 par. 1 della Carta Alla difficoltà dell accertamento previsto dall art. 39, molto spesso ostacolato anche da ragioni procedurali, quali l esercizio del diritto di veto, si cerca di ovviare aprendo un inchiesta, possibilità riconosciuta al Consiglio dall art 34. Una volta che il Consiglio abbia accertato l esistenza di uno dei presupposti sopra citati, potrà agire: raccomandando misure provvisorie (art. 40); adottando misure non implicanti l uso della forza armata (art. 41); intraprendendo azioni militari (art. 42). Nelle pagine che seguono oltre ad analizzare in maniera più dettagliata gli appena menzionati articoli della Carta, ci occuperemo delle operazioni di peace-keeping, misure adottate dal Consiglio ma non direttamente riconducibili ad un preciso articolo dello Statuto, il tutto corredato dei più recenti sviluppi della prassi dell organizzazione. A) Le misure provvisorie In base all art. 40 il Consiglio di Sicurezza può adottare quelle misure provvisorie che giudica necessarie ad impedire che una situazione internazionale si aggravi, mettendo, di conseguenza, in pericolo la pace e l ordine mondiale. Il Consiglio non può che invitare le parti interessate a conformarsi a tali misure; utilizzando questi termini l art. 40 indica chiaramente che il Consiglio ha in queste circostanze solo il diritto di emettere delle raccomandazioni. La competenza del Consiglio in base all art. 40 ha una portata limitata: infatti, sebbene si ricorra spesso a perentori inviti, le misure provvisorie non comportano alcuna condanna, ed esse non possono pregiudicare i diritti e le pretese delle parti in conflitto. La tipica misura provvisoria è il cessate il fuoco; ma possono essere considerate tali la richiesta a Stati terzi di non appoggiare le parti in lotta in una guerra civile o internazionale o quelle che chiedono il ritiro di truppe straniere da un territorio dove è in atto una guerra civile.

3 102 Altri esempi sono rappresentati dagli appelli alla conclusione di convenzioni militari, quali tregue o armistizi, dal rilascio dei prigionieri di guerra, dal ritiro di truppe regolari, forze paramilitari o mercenari dalla frontiera o dal territorio straniero o illegalmente occupato, o da zone di sicurezza, fino alla smilitarizzazione di alcune zone. Per l attuazione di queste misure provvisorie può essere necessario istituire meccanismi e organi di controllo, generalmente missioni o gruppi di osservatori, con il compito di monitorare il rispetto del cessate il fuoco e delle tregue o di controllare le zone smilitarizzate. L art. 40 sembra presupporre una gradualità di interventi da parte del Consiglio di sicurezza, poiché prevede che questo faccia ricorso alle misure provvisorie prima di adottare altre raccomandazioni o di decidere misure non implicanti l uso della forza. Nella prassi, tale regola non è interpretata rigidamente: misure provvisorie possono anche essere oggetto di una delibera che contemporaneamente adotti altre misure previste dal cap. VII, o possono essere raccomandate dal Consiglio dopo che esso abbia già adottato altre risoluzioni in conformità a questo capitolo. Un esempio di quanto sopra detto si può individuare nelle risoluzioni adottate dal Consiglio nel corso della crisi in Kosovo. Con la risoluzione n del 23 settembre 1998, il Consiglio di sicurezza ha chiesto il cessate il fuoco, dopo che con la risoluzione n del 31 marzo 1998 aveva già rivolto alle parti raccomandazioni basate sull art. 39 della Carta ed aveva deciso un embargo di armi e materiale bellico ex art. 41. B) Le misure non implicanti l uso della forza a) Le misure adottabili L art. 41 conferisce al Consiglio il potere di decidere o raccomandare agli Stati membri tutta una serie di misure che non implicano l uso della forza bellica. Le misure così previste possono essere adottate con raccomandazione, che lasciano gli Stati liberi di decidere se applicarle o meno, oppure con decisione che invece obbligano i membri dell ONU ad adottarle. Spesso però, gli Stati, per motivi politici o economici disattendono tale obbligo giuridico ed aggirano senza difficoltà i Comitati di controllo che il Consiglio può istituire per controllare che le sanzioni siano eseguite. Le risoluzioni adottate sulla base dell art. 41 possono prevedere: sanzioni economiche, come il blocco dei porti o l embargo. Il blocco consiste in un azione di pressione su uno Stato, realizzata a mezzo del divieto, coercitivamente imposto, di ogni comunicazione o scambio commerciale-economico con l estero. L embargo consiste invece, nel divieto di esportare specifiche merci verso uno Stato determinato e/o di importare merci in provenienza da quest ultimo. A partire dagli anni novanta, le sanzioni economiche comprendono l embargo generale e completo sul commercio di armi, materie prime, petrolio e prodotti petroliferi; la sospensione o restrizione dei rapporti commerciali, il congelamento dei beni o valori patrimoniali posseduti dallo Stato oggetto di misure e dai suoi governanti; la sospensione dei servizi internazionali di trasporto;

4 Capitolo 1 Il mantenimento della pace 103 il non riconoscimento di situazioni illegittime. Si tratta di una misura a cui le NU fanno ricorso nell impossibilità di adottare sanzioni economiche. La finalità perseguita è quella di isolare lo Stato autore dell illecito, al fine di indurlo alla cessazione del comportamento incriminato. La dottrina del non-riconoscimento, cd. dottrina Stimson, risale al 1932, anno in cui il segretario di Stato statunitense (Stimson appunto) dichiarò di non poter ammettere la legittimità (e quindi riconoscere) delle situazioni e degli accordi contrari al diritto sancito dal Patto della Società delle Nazioni (si trattava, nel caso specifico, della conquista giapponese della Manciuria, provincia cinese). In epoca più recente, si ricorderanno le risoluzioni 276 del 1970, con cui il Consiglio dichiarava invalida e illegale la presenza delle autorità sudafricane sul territorio della Namibia, e la 662 del 1990, che dichiarava nulla e non avvenuta l annessione del Kuwait da parte dell Iraq. L obbligo per gli Stati contrariamente al principio dell effettività di non procedere ad alcun riconoscimento dell azione illecita si esplicita: a) nell inefficacia, davanti ai tribunali nazionali di ogni Stato, degli atti compiuti dallo Stato autore dell illecito al di fuori del legittimo territorio; b) nell astensione da qualsiasi atto che sul piano internazionale possa legittimare anche de facto l atto illecito; la condanna morale della Comunità Internazionale. Si tratta di risoluzioni che intervengono soprattutto nel caso di violazioni dei diritti umani o di principi fondamentali dell organizzazione. Al fine di garantire l effettività delle risoluzioni che impongono misure non implicanti l uso della forza, la Carta prevede: un obbligo di assistenza reciproca fra i membri delle NU (art. 49) quando essi siano chiamati ad eseguire misure decise dal Consiglio; la possibilità per ogni Stato membro o non membro delle Nazioni Unite di chiedere l aiuto del Consiglio, qualora si trovi in difficoltà economiche per avere ottemperato ad una decisione del Consiglio stesso (art. 50). b) I Tribunali penali ad hoc per la ex Jugoslavia e per il Ruanda L origine del Tribunale per la ex Jugoslavia risale alla risoluzione 827 del 1993 del Consiglio di Sicurezza, che, nel quadro del cap.vii della Carta, ha istituito il tribunale per giudicare i presunti responsabili di violazioni gravi del diritto internazionale umanitario (compresi il genocidio e i crimini contro l umanità) commesse a partire dal 1 gennaio 1991 nel territorio della ex Jugoslavia. La ris. 827 fa esplicito riferimento all obbligo di tutti gli Stati di cooperare pienamente con il Tribunale e di adottare tutte le misure di diritto interno necessarie a dare esecuzione alla risoluzione e allo Statuto, compreso l obbligo di adempiere alle richieste di assistenza o alle ordinanze adottate dalle Camere di prima istanza del Tribunale. Il Tribunale comprende tre Camere di prima istanza e una Camera d appello, l Ufficio del Procuratore e la Cancelleria. Le Camere sono composte da sedici giudici permanenti indipendenti, tutti cittadini di Stati diversi. Sette fra i giudici permanenti sono membri della Camera d Appello, che giudica con cinque membri. L attività delle Camere concerne l attività istruttoria del processo, il giudizio, l appello e le questioni di giurisdizione del Tribunale. Esse provvedono, inoltre, all attività di regolamentazione del Tribuna-

5 104 le come, ad esempio, il miglioramento delle procedure per garantire l equità e la rapidità del processo, le modifiche al regolamento di procedura e di prova, etc. L Ufficio del Procuratore si compone del Procuratore e del personale necessario. Esso svolge due funzioni principali: compiere le indagini, istruendo i fascicoli, ed incriminare gli autori dei crimini, in particolare quelli in posizione di comando o direzione, responsabili della pianificazione e dell esecuzione delle più gravi violazioni del diritto internazionale umanitario. Il Procuratore agisce in piena autonomia e indipendenza; non sollecita né riceve alcuna istruzione da alcun Governo né da altra fonte. Egli è nominato dal Consiglio di Sicurezza su proposta del Segretario Generale dell ONU, ha un mandato di quattro anni ed è rieleggibile. La Cancelleria, che è comune per le Camere e per l ufficio del Procuratore, è incaricata di assicurare l amministrazione e i servizi del Tribunale. Essa si compone di un Cancelliere e del personale necessario. Il Cancelliere è designato dal Segretario Generale, dopo una consultazione con il Presidente del Tribunale, per un mandato di quattro anni rinnovabile. La Cancelleria si occupa, altresì, di informare i media e il pubblico, di amministrare il sistema di assistenza giudiziaria agli accusati indigenti, di supervisionare il Quartier penitenziario delle Nazioni Unite, di gestire l utilizzazione delle sale di udienza e di intrattenere delle relazioni diplomatiche con gli Stati ed i loro rappresentanti. Le spese sono comprese nel bilancio ordinario dell ONU in base all art. 17 della Carta e sono quindi ripartite obbligatoriamente fra gli Stati membri. Tratti ed organizzazione simile presenta il Tribunale internazionale per il Ruanda, istituito dal Consiglio di Sicurezza con la risoluzione 955 del 1994, per giudicare circa le violazioni dei diritti umani consumatesi tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre del 1994 in Ruanda La scelta operata dal Consiglio di Sicurezza di istituire dei Tribunali penali ad hoc ha sollevato forti critiche da parte dei giuristi, che sottolineano in particolare l assenza nella Carta ONU di una disposizione che autorizzi il Consiglio «ad istituire organi giudicanti destinati a incidere con la loro attività sull esercizio dei poteri sovrani degli Stati» (SAPIENZA) e, qualora tale base si volesse rinvenire nell art. 41 della Carta, le misure adottate dovrebbero essere applicate dagli Stati membri e non direttamente dal Consiglio tramite l istituzione di Tribunali internazionali. La questione è stata affrontata dallo stesso Tribunale per i crimini nella ex Jugoslavia nella decisione resa il 2 ottobre 1995 dalla Camera d Appello in merito a delle questioni pregiudiziali sollevate dall imputato Dusko Tadic. Al punto 33 la Corte osservava che «è chiaro che l istituzione di un Tribunale internazionale non è una misura adottata in virtù dell articolo 42, dal momento che quest ultimo fa riferimento a misure di natura militare che implicano l uso della forza armata. Né può essere considerata una «misura provvisoria» a norma dell art. 40. Queste misure, come indica la loro denominazione, hanno lo scopo di funzionare come «operazione difensiva», producendo un effetto di «blocco» o un «raffreddamento» della situazione, senza per questo pregiudicare i diritti, le pretese o la posizione delle parti interessate A prima vista, il Tribunale internazionale corrisponde perfettamente alla descrizione di cui all art. 41 riguardante «misure non implicanti l uso della forza». La stessa Corte precisava, in risposta alle obiezioni dell imputato, secondo il quale tale articolo non prevedeva misure volte ad istituire Tribunali internazionali (si parla solo di misure di carattere economico e politico), né tantomeno legittimava il Consiglio ad agire direttamente, che «è evidente che le misure previste dall articolo 41 costituiscono semplicemente degli esempi illustrativi che chiaramente non escludono altre misure. L articolo richiede solamente che esse non implichino «il ricorso alla forza armata». È una definizione in negativo. Il fatto che gli esempi non menzionino misure giudiziarie si ricollega all altro argomento, e cioè che l articolo non prevede l applicazione di misure istituzionali direttamente da parte delle Nazioni Unite attraverso un loro organo, ma, come suggeriscono gli esempi riportati, solamente azioni intraprese dagli Stati membri, come sanzioni economiche (coordinate eventualmente da un organo dell istituzione). Tuttavia, come già detto, nulla nell articolo implica che le misure siano limitate a quelle applicate dagli Stati. L articolo indica solamente le caratteristiche che queste misure non possono avere. Non dice né suggerisce ciò che esse devono essere».

6 c) Le misure adottate dal Consiglio di Sicurezza Capitolo 1 Il mantenimento della pace 105 Durante il periodo della guerra fredda, il Consiglio, paralizzato dal c.d. diritto di veto, emise raramente decisioni vincolanti per gli Stati ai sensi dell art. 41, limitandosi a raccomandare misure inquadrabili nell art. 41 e lasciando, quindi, gli Stati liberi di adottarle o meno. Le uniche risoluzioni con le quali il Consiglio vincolò espressamente gli Stati adottate attraverso una decisione e non una mera raccomandazione furono le risoluzioni n. 232, del 16 dicembre 1966 e n. 253 del 29 maggio 1968 contro la Rhodesia del Sud, e la risoluzione n. 418 del 4 novembre 1977 contro il Sud Africa, oggi abrogate. Con la fine della guerra fredda, il Consiglio, liberato dai veti incrociati dei due blocchi e dominato dagli Stati Uniti, ha potuto intensificare la sua azione in base all art. 41 della Carta. Tra le numerose decisioni vincolanti adottate negli ultimi tempi possiamo ricordare: la risoluzione n. 661 del , che obbliga gli Stati ad interrompere le esportazioni e le importazioni (embargo) con l Iraq; la risoluzione n. 757 del che, dopo aver condannato gli interventi della Repubblica Jugoslava (Serbia e Montenegro) in Bosnia-Erzegovina, impegnò tutti gli Stati a adottare una serie di sanzioni economiche contro la Repubblica Jugoslava, dall embargo sulle esportazioni ed importazioni al blocco delle operazioni finanziarie; la risoluzione n del relativa all organizzazione terroristica Al Qaeda, che impegnava gli Stati ad una serie di sanzioni contro la fazione afgana detta i Talebani, per la mancata consegna di Bin Laden agli Stati Uniti e l aiuto fornito ai terroristi; le risoluzioni n del e n del , emesse dopo l attacco al World Trade Center di New York, che hanno imposto agli Stati una serie di misure per sconfiggere il terrorismo internazionale; le risoluzioni n del e n del , adottate per la prevenzione del terrorismo. Le ultime risoluzioni confermano la prassi più recente dell ONU: l adozione di misure contro taluni individui o gruppi di individui piuttosto che contro Stati. C) Misure implicanti l uso della forza L art. 42 prevede il ricorso da parte del Consiglio di Sicurezza ad azioni di polizia internazionale, implicanti l uso della forza, al fine di mantenere o ristabilire la pace. Queste azioni possono: essere dirette contro uno Stato, che abbia, ad esempio, violato la sovranità territoriale di un altro Stato (Iraq-Kuwait); essere esercitate all interno di uno Stato, laddove il Consiglio decida di intervenire in una guerra civile la cui gravità minacci la pace e la sicurezza internazionale. Il carattere vincolante o meno delle risoluzioni adottate divide la dottrina: CONFORTI esclude che le decisioni adottate a norma dell art. 42 possano essere inquadrate in una delle due categorie di decisione o raccomandazione. Si tratta afferma l autore di «delibere operative, attraverso le quali l organizzazione non ordina o raccomanda qualcosa agli Stati, ma direttamente agisce»; altri autori, invece, sottolineano la discrezionalità del Consiglio, libero di adottare mere raccomandazioni sprovviste del carattere dell obbligatorietà o al contrario decisioni vincolanti. L interpretazione sarebbe confermata dalla disposizione di cui all art. 48, secondo il quale il CdS può designare soltanto alcuni degli Stati membri ad eseguire le misure adottate (QUOC DINH - DAILLIER - PELLET).

7 106 Le azioni ex art. 42 secondo la previsione della Carta avrebbero dovuto essere poste in essere da un «braccio armato» del Consiglio, ossia da un esercito da esso dipendente. Per la costituzione di detto esercito gli articoli 43 e 47 prescrivono: un obbligo de contrahendo a carico degli Stati membri, tenuti a concludere degli accordi speciali relativi alla messa a disposizione del Consiglio delle forze armate necessarie a costituire una forza armata internazionale di cui il Consiglio possa servirsi autonomamente; la creazione di un Comitato di Stato Maggiore, composto dai Capi di Stato Maggiore dei cinque membri permanenti e sottoposto al controllo del Consiglio, al fine di assisterlo nelle questioni militari. Gli accordi specifici, tuttavia non sono mai stati conclusi, sebbene già nel 1946 il Consiglio affidasse ad un Comitato di Stato maggiore il compito di predisporre un progetto di accordo tipo tra il Consiglio e gli Stati membri, a causa del disaccordo fra i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. Tale disaccordo riguardava: i contributi militari di ciascuno degli Stati membri; i luoghi in cui sarebbero state poste le basi aeree, terrestri e navali; il diritto di passaggio negli Stati e quello di uso delle basi per le forze ONU. Il Comitato non è stato consultato, in particolare, sulle questioni attinenti le operazioni di peace-keeping, rispetto alle quali avrebbe potuto svolgere la funzione consultiva affidatagli dall art. 47, par. 1, nel campo del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Ma come pensare che le potenze piccole e medie che forniscono truppe per il peace-keeping avrebbero accettato di porre i propri contingenti sotto l autorità del Comitato, formato esclusivamente dai membri permanenti del Consiglio di Sicurezza? La questione della mancata attuazione degli artt. 43 e seguenti della Carta ha costituito oggetto di riflessione nell Agenda per la pace del 1992, in cui si raccomandava di dare finalmente attuazione all art. 43, mediante la conclusione di accordi speciali, con cui mettere a disposizione del Consiglio le forze armate e le facilitazioni da utilizzare nelle operazioni coercitive di peace-keeping e peace-enforcement. La mancata applicazione di tali articoli che induce più di un autore a sancirne la desuetudine (SAULLE, CONFORTI) ha fortemente mutilato il potere affidato al Consiglio. L assenza di una forza internazionale, suscettibile di svolgere anche una funzione deterrente dei conflitti, ha decretato il frequente insuccesso delle azioni per il mantenimento o il ristabilimento della pace svolte dal Consiglio, e ne ha esposto il fianco alle critiche di parzialità e asservimento ad interessi soggettivi. La mancata attuazione del sistema previsto dagli artt non ha comunque impedito del tutto al Consiglio di agire. Esso l ha fatto autorizzando gli Stati membri all uso della forza contro un determinato paese. Gli Stati possono rifiutare di partecipare a tali operazioni, trattandosi non di un obbligo a loro carico bensì di azioni che il Consiglio può delegare ad essi. Prima della fine della guerra fredda, il Consiglio ha autorizzato solo in un caso questo tipo di intervento; lo fece nel 1950 in seguito all invasione della Corea del Sud da parte della Corea del Nord. Il Consiglio adottò le risoluzioni 83 e 84 con le quali invitò gli

8 Capitolo 1 Il mantenimento della pace 107 Stati membri a soccorrere la Corea del Sud e accettò che il controllo della forza multinazionale creata fosse affidata agli Usa. Solo fattori contingenti permisero al Consiglio di adottare tali risoluzioni senza che esse fossero bloccate dal veto di un membro permanente: infatti in quei mesi l Unione Sovietica non era presente alle sedute del Consiglio, per protestare contro la mancata ammissione del governo della Cina Popolare all ONU, assenza che venne equiparata non senza proteste ad una astensione. Le altre risoluzioni invece, sono state tutte adottate nel periodo successivo alla fine del sistema bipolare conseguente alla disgregazione dell impero sovietico, periodo, come si diceva in precedenza, caratterizzato da una ripresa dell attività del Consiglio di Sicurezza (non più bloccato dall esercizio del diritto di veto) ma anche da aspre polemiche circa il ruolo dell intera organizzazione nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Dopo la fine della guerra fredda la prima delega dell uso della forza dal Consiglio agli Stati membri ha riguardato l invasione del Kuwait. Nel 1990, infatti, il Consiglio di Sicurezza con la risoluzione 678 autorizzava gli Stati membri a far uso di ogni misura necessaria compreso l uso della forza a garantire il ritiro della truppe irachene dal territorio kuwaitiano. Ad essa seguirono: nel 1992 la risoluzione n. 794 con la quale il Consiglio autorizzava l intervento militare in Somalia, delegando il comando dell operazione «Restore Hope» agli Stati Uniti; nel maggio dell anno successivo l ONU subentrò agli USA (con l operazione di peace-keeping a mandato ampliato UNOSOM II); nel 1993 le risoluzioni nn. 826, 836 e 844 con le quali si autorizzavano gli Stati membri, a titolo individuale o nel quadro di organizzazioni regionali, all uso della forza per garantire il rispetto di zone di interdizione aerea in Bosnia. Nel caso della ex-jugoslavia, l uso della forza è stato autorizzato per la difesa delle cosiddette zone protette istituite nel Con la ris. 836 il Consiglio di Sicurezza ha deciso che gli Stati membri potevano adottare, sotto la sua autorità e in stretto coordinamento con il Segretario Generale e la Forza di Protezione delle NU nella ex-jugoslavia (UNPROFOR), tutte le misure necessarie nelle sei città musulmane della Bosnia-Erzegovina dichiarate protette. nel 1999 la risoluzione n con la quale si autorizzava si autorizzava una forza multinazionale diretta dall Australia di ristabilire la pace in Timor Est. In questo i contingenti erano chiamati ad intervenire in una crisi interna. Di recente si è fatto ricorso allo stesso meccanismo allo scopo di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza in situazioni post-conflittuali particolarmente instabili, come in Kossovo (1999), in Afghanistan e in Iraq, in seguito ad azioni militari condotte nel primo caso dalla NATO, negli altri due paesi da coalizioni a guida USA (DRAETTA). In questi casi particolarmente accese sono state le critiche alla politica dell ONU da parte di tutta la comunità internazionale, giacché gli interventi armati nei menzionati Paesi non erano stati autorizzati dall organizzazione che è tornata a mostrare la sua fragilità dinanzi alle decisioni dei grandi della terra.

9 108 La delega dell uso della forza che il Consiglio ha fatto agli Stati membri è stata sottoposta a diverse polemiche: una parte della dottrina ammette la legittimità di tali deleghe, ben potendo il Consiglio delegare i poteri di cui è titolare (GIULIANO - SCOVAZZI - TREVES). Tale potere di delega sarebbe implicitamente previsto dal carattere generale e discrezionale dei compiti affidati al Consiglio, limitati solo dal rispetto della funzione e degli scopi della Carta (CIG parere consultivo del 1962 nell affare relativo ad alcune spese delle NU); CONFORTI esclude che le delibere di delega possano essere validamente inquadrate nell art. 42, che imporrebbe al Consiglio di assumersi la responsabilità delle azioni decise, laddove un atto di delega equivale comunque ad un abbandono di responsabilità. Recentemente, peraltro, l autore, partendo dalla constatazione che il Consiglio sempre più frequentemente delega l uso della forza agli Stati, ha considerato «la delega come prevista da una norma non scritta che si va formando, in base alla quale il Consiglio assume sempre più funzioni direttive anziché operative». La conclusione circa il pieno fondamento nella Carta delle autorizzazioni consiliari sembra tanto più valida ove si consideri che nella fase attuale di sviluppo dell ordinamento internazionale, proprio per l assenza di un autorità istituzionalizzata cui demandare le reazioni collettive agli illeciti più gravi, l azione decisa o autorizzata dal Consiglio di Sicurezza resta l unico strumento ammissibile nel diritto delle Nazioni Unite, che non sia la reazione in legittima difesa, per consentire il ricorso alla forza armata da parte degli Stati membri (MARCHISIO). Qualunque sia la nostra opinione è opportuno sapere, come ci ricorda il CONFORTI, che l autorizzazioni all uso della forza dal Consiglio agli Stati membri deve essere enunciata in termini espressi; nessun atto dell ONU può essere interpretato come un autorizzazione implicita, contrariamente a quanto hanno sostenuto gli USA per giustificare l attacco sferrato all Iraq. D) I caschi blu e le operazioni di peace-keeping L azione di tutela della pace e della sicurezza è stata esercitata dal Consiglio di Sicurezza anche attraverso l invio di corpi particolari di forze armate con compiti specifici. Queste forze di peace-keeping, note come caschi blu, presentano le seguenti caratteristiche: sono forze realmente internazionali, integrate alle NU e sottoposte alla direzione del Segretario Generale, sotto il controllo dell organo che ne ha disposto la creazione, ovvero il Consiglio di Sicurezza e l Assemblea Generale; sono inviate sul territorio teatro di un conflitto col consenso dello Stato territoriale; le forze non possono svolgere azioni belliche ma limitarsi all uso della forza armata solo in legittima difesa (poche le eccezioni: nel 1961 al contingente inviato nel

10 Capitolo 1 Il mantenimento della pace 109 Congo fu riconosciuta la facoltà di far uso della forza armata «in ultima istanza» al fine di prevenire «il verificarsi di guerre civili», mentre nel 1993 si autorizzava il contingente inviato in Somalia a prendere «tutte le misure necessarie per ristabilire l effettiva autorità» delle forze ONU nel Paese); il sostegno finanziario è fornito per la gran parte da contributi volontari, sebbene la CIG si sia espressa in favore (parere consultivo del 1962 reso nell affare relativo alle spese delle NU) del finanziamento di tali forze a carico del bilancio ordinario delle NU (come avvenuto per le forze inviate a Suez). Ciò premesso, è opportuno, in questa sede, sottolineare che negli ultimi anni, complici i mass media, la definizione di peace-keeping è stata usata erroneamente per definire varie tipologie di interventi a supporto della pace, mentre il peace-keeping è solo una delle tipologie di azioni appartenenti alla più vasta categoria delle Peace support operations (PSO, operazioni in supporto della pace). L espressione peace-keeping in senso stretto indica le operazioni di mantenimento della pace, finalizzate a far rispettare gli accordi, le tregue, a moderare o a porre fine alle ostilità. Per non creare confusione, di seguito forniamo, brevemente, un elenco delle altre tipologia di azioni che spesso non si distinguono nettamente le une dalle altre che rientrano nella categoria delle Peace support operations: conflict prevention. Questo tipo di operazioni è finalizzata a scongiurare l avvio di una crisi, anche attraverso lo schieramento preventivo delle forze armate; peacemaking, operazioni di pacificazioni intraprese dopo l inizio delle ostilità per far si che tramite azioni diplomatiche, di mediazione o anche di imposizione di sanzioni si arrivi alla pacificazione; peacebuilding, operazioni di costruzione della pace, attuate alla fine di un conflitto per sostenere la stabilità, ricostruire le istituzioni di uno Stato ed evitare le riprese delle ostilità; humanitarian aid, missioni di aiuto umanitario, finalizzate ad alleviare le sofferenze delle popolazioni locali. Non sono condotte solo in contesti di crisi belliche ma spesso vi rappresentano un corollario ineludibile degli sforzi di pacificazione; peace enforcement, operazioni di imposizione della pace. Mentre le operazioni precedentemente citate prevedono la presenza delle «forze di pace» sul campo in seguito alla richiesta delle parti in conflitto, le operazioni di Peace enforcement vengono promosse anche senza il consenso delle parti in sostituzione delle istituzioni nazionali quando queste si rivelano incapaci di controllare il territorio allo scopo di imporre la pace. Qual è il fondamento giuridico delle operazioni di peace keeping? Questa domanda non ha una risposta certa ed effettiva dal momento che la Carta e gli altri strumenti giuridici, accordi e risoluzioni, applicabili a tali operazioni non si esprimono in merito. Esse sono diverse sia dalle forze armate a disposizione del Consiglio, di cui parla l art. 43 della Carta, sia dagli interventi militari realizzati da coalizioni di Stati membri su autorizzazione del Consiglio di sicurezza.

11 110 Da un lato vi è chi riconduce la base giuridica delle operazioni di peace-keeping al cap. VI della Carta, affermando che si tratta di operazioni funzionali al regolamento pacifico delle controversie. Dall altro lato, si fa invece riferimento all art. 40, sulla scorta delle indicazioni del Segretario Generale nella crisi del Congo. Altri sottolineano che siamo comunque in presenza di operazioni militari e che la base giuridica più idonea resta l art. 42. Non manca, poi, chi riconduce il fondamento ad una mera prassi delle Nazioni Unite, la quale si colloca idealmente tra il Cap. VI ed il Cap. VII della Carta, il famoso capitolo «Six and half» al quale fece riferimento il Segretario Hammarskjold in relazione all ONUC. Data la natura ibrida delle operazioni di peacekeeping, queste diverse opinioni contengono tutte un elemento di verità, e tutte le loro incongruenze. Se al Consiglio di Sicurezza spetta il potere di istituire forze per il mantenimento della pace, i principi applicabili al peace-keeping si sono consolidati attraverso una pratica generalizzata dell organizzazione, accettata dagli Stati membri, che però non sembra aver tuttavia assunto il rango di una consuetudine vincolante. LE OPERAZIONI DI PACE DEI CASCHI BLU IN CORSO MINURCAT, creata nel 2007 ed operante in Ciad e Repubblica Centroafricana; UNAMID, creata nel 2007 ed operante in Sudan e Darfur; UNMIS, creata nel 2005 ed operante in Sudan; UNOCI, creata nel 2004 ed operante in Costa d Avorio; UNMIL, creata nel 2003 ed operante in Liberia; MONUC, creata nel 1999 ed operante in Congo; UNMEE, creata nel 2000 ed operante in Etiopia ed Eritrea; MINURSO, creata nel 1991 ed operante nella Repubblica Democratica del Congo; MINUSTAH, creata nel 2004 ed operante ad Haiti; UNMIT, creta nel 2006 ed operante a Timor Leste; UNMOGIP, creata nel 1949 ed operante in India e Pakistan; UNFICYP, creata nel1964 ed operante a Cipro; UNOMIG, creata nel 1993 ed operante in Georgia; UNMIK creata nel 1999 ed operante in Kossovo; UNDOF, creata nel 1974 ed operante sulle alture del Golan; UNIFIL, creata nel 1978 ed operante nel Libano meridionale; UNTSO, prima forza di peace-keeping, creata nel 1948 ed operante in Medio Oriente. 4. Il ruolo dell Assemblea Generale nel sistema di sicurezza delle Nazioni Unite La frequente inattività del Consiglio di Sicurezza, soprattutto nel primo quarantennio di vita dell ONU, ha indotto l Assemblea Generale a ritagliarsi una propria competenza concorrente con quella del Consiglio, per salvaguardare la sicurezza internazionale. Tale competenza fu affermata per la prima volta nel 1950, quando l Assemblea adottò la ris. n. 377 (cd. risoluzione Uniting for Peace o risoluzione Acheson) con la quale stabiliva la propria facoltà di intervenire (in caso d inerzia del Consiglio) in ogni situazione di minaccia della pace, al fine di adottare, mediante raccomandazione, le misure collettive necessarie, ivi compreso l invio di forze armate. La dottrina nega, in via generale, che l Assemblea Generale sia legittimata a svolgere questo ruolo: CONFORTI ritiene che essa non è competente ad adottare misure collettive a carattere sanzionatorio in ragione dell esclusività della competenza affidata al Consiglio dagli artt. 41 e 42. L autore riconosce all organo plenario soltanto la facoltà di adottare misure provvisorie ex art. 40, ben potendo queste ultime essere inquadrate nella funzione conciliativa;

LE AZIONI DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA A TUTELA DELLA PACE

LE AZIONI DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA A TUTELA DELLA PACE IL SISTEMA DI SICUREZZA COLLETTIVA PREVISTO DALLA CARTA DELLE NAZIONI UNITE PROF. GIUSEPPE CATALDI Indice 1 LE AZIONI DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA A TUTELA DELLA PACE -----------------------------------

Dettagli

Indice-Sommario. Premessa alla sesta edizione Premessa alla quarta edizione. Introduzione. Ius ad bellum, ius in bello, disarmo 19

Indice-Sommario. Premessa alla sesta edizione Premessa alla quarta edizione. Introduzione. Ius ad bellum, ius in bello, disarmo 19 Indice-Sommario Premessa alla sesta edizione XIII Premessa alla quinta edizione XV Premessa alla quarta edizione XVII Premessa alla terza edizione XIX Premessa alla seconda edizione XXI Premessa alla prima

Dettagli

L USO DELLA FORZA NEL QUADRO DEL SISTEMA DI SICUREZZA COLLETTIVA DELLE NAZIONI UNITE. ISPI, 13 ottobre 2016

L USO DELLA FORZA NEL QUADRO DEL SISTEMA DI SICUREZZA COLLETTIVA DELLE NAZIONI UNITE. ISPI, 13 ottobre 2016 L USO DELLA FORZA NEL QUADRO DEL SISTEMA DI SICUREZZA COLLETTIVA DELLE NAZIONI UNITE ISPI, 13 ottobre 2016 IL SISTEMA DI SICUREZZA COLLETTIVA DELLE NAZIONI UNITE: Il RUOLO DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA Art.

Dettagli

Università degli Studi di Parma 12 ottobre Maurizio Arcari

Università degli Studi di Parma 12 ottobre Maurizio Arcari Il parere della Corte Internazionale di Giustizia del 22 luglio2010 sulla conformità al diritto internazionale della Dichiarazione unilaterale di indipendenza del Kosovo Università degli Studi di Parma

Dettagli

Il sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite

Il sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite Il sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite La disciplina dell uso della forza nella Carta delle Nazioni Unite Divieto generale dell uso unilaterale della forza Eccezione: legittima difesa individuale

Dettagli

INDICE - SOMMARIO INTRODUZIONE

INDICE - SOMMARIO INTRODUZIONE INDICE - SOMMARIO PREMESSA... pag. V PREMESSA ALLA NONA EDIZIONE...» VI PREMESSA ALLA OTTAVA EDIZIONE...» VII PREMESSA ALLA SETTIMA EDIZIONE...» VIII PREMESSA ALLA SESTA EDIZIONE...» VIII PREMESSA ALLA

Dettagli

Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale relativi al crimine di aggressione

Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale relativi al crimine di aggressione Traduzione 1 Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale relativi al crimine di aggressione Adottati a Kampala l 11 giugno 2010 2 Approvati dall Assemblea federale il 3 Strumenti

Dettagli

SOMMARIO. Premessa alla sesta edizione... XIII. Premessa alla nona edizione... IX Premessa alla ottava edizione... X

SOMMARIO. Premessa alla sesta edizione... XIII. Premessa alla nona edizione... IX Premessa alla ottava edizione... X SOMMARIO Premessa... V Premessa alla decima edizione... VII Premessa alla nona edizione... IX Premessa alla ottava edizione... X Premessa alla settima edizione... XII Premessa alla sesta edizione... XIII

Dettagli

INDICE - SOMMARIO INTRODUZIONE

INDICE - SOMMARIO INTRODUZIONE INDICE - SOMMARIO Premessa... pag. V Premessa alla ottava edizione...» V Premessa alla settima edizione...» VII Premessa alla sesta edizione...» VII Premessa alla quinta edizione...» VII Premessa alla

Dettagli

Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale relativi al crimine di aggressione

Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale relativi al crimine di aggressione Traduzione 1 Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale relativi al crimine di aggressione Adottati a Kampala l 11 giugno 2010 2 Approvati dall Assemblea federale il 20 marzo 2015

Dettagli

LEGITTIMA DIFESA COME FORMA DI CONTROMISURA

LEGITTIMA DIFESA COME FORMA DI CONTROMISURA L AUTOTUTELA INDIVIDUALE E COLLETTIVA PROF. GIUSEPPE CATALDI Indice 1 LE CONTROMISURE -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 2 LEGITTIMA

Dettagli

RIASSUNTO DEL MANUALE CANNIZZARO EDIZIONE 2012

RIASSUNTO DEL MANUALE CANNIZZARO EDIZIONE 2012 RIASSUNTO DEL MANUALE CANNIZZARO EDIZIONE 2012 Parte 1 CENTRALIZZAZIONE E DECENTRALIZZAZIONE DELL USO DELLA FORZA SEZIONE 1 L USO DECENTRALIZZATO DELLA FORZA 1. Lo sviluppo dei meccanismi normativi di

Dettagli

Problemi e sfide. La povertà

Problemi e sfide. La povertà Problemi e sfide La povertà LO SVILUPPO UMANO NORD OVEST ATLANTICO EST Molto alto Alto Medio Basso Dati non disponibili INDIANO SUD La ricchezza nel mondo non è distribuita in modo omogeneo. La povertà

Dettagli

ISPI Master in Diplomacy a.a. 2016/ febbraio I TRIBUNALI PENALI INTERNAZIONALI di: Christian Ponti

ISPI Master in Diplomacy a.a. 2016/ febbraio I TRIBUNALI PENALI INTERNAZIONALI di: Christian Ponti ISPI Master in Diplomacy a.a. 2016/2017 1 febbraio 2017 I TRIBUNALI PENALI INTERNAZIONALI di: Christian Ponti Tribunali penali internazionali ad hoc per la Ex-Jugoslavia e per il Ruanda (istituiti dal

Dettagli

DIRITTOINTERNAZIONALE DEI CONFLITTIARMATI

DIRITTOINTERNAZIONALE DEI CONFLITTIARMATI NATALINO RONZITTI DIRITTOINTERNAZIONALE DEI CONFLITTIARMATI Seconda edizione G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO Indice-Sommario Premessa alia seconda edizione XIII Premessa alia prima edizione XV Abbreviazioni

Dettagli

IUS IN BELLO LE FONTI E I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO

IUS IN BELLO LE FONTI E I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO IUS AD BELLUM Schema delle lezioni LA DISCIPLINA DELL USO DELLA FORZA DA PARTE DEGLI STATI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE IL SISTEMA DI SICUREZZA COLLETTIVA E L USO DELLA FORZA NEL QUADRO DELLE NAZIONI UNITE

Dettagli

INDICE-SOMMARIO INTRODUZIONE STRUTTURA E FUNZIONE DELL ORDINAMENTO INTERNAZIONALE

INDICE-SOMMARIO INTRODUZIONE STRUTTURA E FUNZIONE DELL ORDINAMENTO INTERNAZIONALE INDICE-SOMMARIO Premessa XVII INTRODUZIONE STRUTTURA E FUNZIONE DELL ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 1. Stato e diritto nell esperienza giuridica interna 1 2. Stato e diritto nell esperienza giuridica internazionale

Dettagli

IL SISTEMA DI SICUREZZA COLLETTIVA DELLE NAZIONI UNITE E LA PRASSI DELLE AUTORIZZAZIONI ALL USO DELLA FORZA

IL SISTEMA DI SICUREZZA COLLETTIVA DELLE NAZIONI UNITE E LA PRASSI DELLE AUTORIZZAZIONI ALL USO DELLA FORZA IL SISTEMA DI SICUREZZA COLLETTIVA DELLE NAZIONI UNITE E LA PRASSI DELLE AUTORIZZAZIONI ALL USO DELLA FORZA ISPI, 8 novembre 2016 Master in Diplomacy Christian Ponti Il Capitolo VII della Carta Artt. 39

Dettagli

Indice-Sommario. Premessa alla sesta edizione Premessa alla quarta edizione. Introduzione. Caratteri essenziali della comunità internazionale 9

Indice-Sommario. Premessa alla sesta edizione Premessa alla quarta edizione. Introduzione. Caratteri essenziali della comunità internazionale 9 Premessa alla sesta edizione XV Premessa alla quinta edizione XVI Premessa alla quarta edizione XVII Premessa alla terza edizione XVIII Premessa alla seconda edizione XIX Premessa alla prima edizione XX

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 2222 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore COSSIGA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 2003 Disposizioni sulla missione umanitaria nazionale in Iraq

Dettagli

Il ruolo delle Nazioni Unite nella prevenzione e repressione dei crimini internazionali

Il ruolo delle Nazioni Unite nella prevenzione e repressione dei crimini internazionali Il ruolo delle Nazioni Unite nella prevenzione e repressione dei crimini internazionali Indice: I. Il ruolo degli organi delle Nazioni Unite in base alla Carta ONU II. Il ruolo degli organi delle Nazioni

Dettagli

LA RESPONSABILITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

LA RESPONSABILITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI LA RESPONSABILITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI Laura Salvadego, Assegnista di Ricerca Università degli Studi di Ferrara laura.salvadego@unife.it LA CODIFICAZIONE DELLE REGOLE RELATIVE ALLA RESPONSABILITÀ

Dettagli

DIRITTO INTERNAZIONALE DEI CONFLITTI ARMATI

DIRITTO INTERNAZIONALE DEI CONFLITTI ARMATI NATALINO RONZITTI DIRITTO INTERNAZIONALE DEI CONFLITTI ARMATI G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO Indice-Sommario Premessa Principali abbreviazioni 1 Elenco delle opere citate (con il solo nome dell'autore)

Dettagli

INDICE. Capitolo Secondo: Il diritto internazionale umanitario e i diritti umani

INDICE. Capitolo Secondo: Il diritto internazionale umanitario e i diritti umani INDICE Parte Prima: Il diritto internazionale e i crimini dell individuo Capitolo Primo: Origini, evoluzione, caratteri della giustizia internazionale penale 1. La costituzione di tribunali penali internazionali:

Dettagli

DIRITTO INTERNAZIONALE

DIRITTO INTERNAZIONALE CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI A.A. 2015/2016 DIRITTO INTERNAZIONALE Prof. Cesare Pitea email cesare.pitea@unipr.it ricevimento mercoledì 9:30/11:30 1 PARTE III:

Dettagli

779 a SEDUTA PLENARIA DEL FORO

779 a SEDUTA PLENARIA DEL FORO Foro di cooperazione per la sicurezza Original: ENGLISH Presidenza: Mongolia 779 a SEDUTA PLENARIA DEL FORO 1. Data: mercoledì 11 febbraio 2015 Inizio: ore 10.05 Fine: ore 11.25 2. Presidenza: Ambasciatore

Dettagli

Indice-Sommario. Introduzione. Caratteri essenziali della comunità internazionale 9

Indice-Sommario. Introduzione. Caratteri essenziali della comunità internazionale 9 Indice-Sommario Premessa alla quinta edizione Premessa alla quarta edizione Premessa alla terza edizione Premessa alla seconda edizione Premessa alla prima edizione XV XVI XVII XVIII XIX Principali abbreviazioni

Dettagli

ISPI Master in Diplomacy a.a. 2016/ gennaio Le fonti e i principi generali del diritto internazionale umanitario di: Christian Ponti

ISPI Master in Diplomacy a.a. 2016/ gennaio Le fonti e i principi generali del diritto internazionale umanitario di: Christian Ponti ISPI Master in Diplomacy a.a. 2016/2017 26 gennaio 2017 Le fonti e i principi generali del diritto internazionale umanitario di: Christian Ponti Precisazioni terminologiche DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO=

Dettagli

Organizzazione delle Nazioni Unite

Organizzazione delle Nazioni Unite Organizzazione delle Nazioni Unite Trattato istitutivo: Carta delle Nazioni Unite, San Francisco, 1945 Stati fondatori: USA, Russia, Cina, Gran Bretagna, Francia Membri originari: 51 (1945) Membri attuali:

Dettagli

Capitolo III. Esercizi

Capitolo III. Esercizi Capitolo III. Esercizi 1) Caratteristica dell'ordinamento internazionale è di essere: a. un ordinamento i cui soggetti sono persone fisiche b. un ordinamento basato sul principio di uguale sovranità e

Dettagli

Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale relativi al crimine di aggressione

Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale relativi al crimine di aggressione Traduzione 1 Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale relativi al crimine di aggressione Adottati a Kampala l 11 giugno 2010 2 Approvati dall Assemblea federale il 20 marzo 2015

Dettagli

Il riconoscimento internazionale di Stati e governi

Il riconoscimento internazionale di Stati e governi Il riconoscimento internazionale di Stati e governi I. ll riconoscimento di Stati 1. Principio Il riconoscimento di uno Stato secondo il diritto internazionale è la dichiarazione della volontà di uno Stato

Dettagli

Le fonti e i principi generali del diritto internazionale umanitario di: Christian Ponti

Le fonti e i principi generali del diritto internazionale umanitario di: Christian Ponti Le fonti e i principi generali del diritto internazionale umanitario di: Christian Ponti DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO= DIRITTO BELLICO o JUS IN BELLO Non riguarda la legittimità del ricorso alla forza

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 2774 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore COSSIGA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 2004 Disciplina delle spedizioni militari all estero TIPOGRAFIA

Dettagli

PARTE I Diritti e Doveri dei Cittadini. TITOLO I Rapporti Civili

PARTE I Diritti e Doveri dei Cittadini. TITOLO I Rapporti Civili Alcuni Articoli della Costituzione della Repubblica Italiana Norme costituzionali sulla giurisdizione in genere e sulla responsabilità civile dei funzionari dello stato Testo coordinato dall avv. Nicola

Dettagli

I soggetti del diritto internazionale: Stati e movimenti insurrezionali

I soggetti del diritto internazionale: Stati e movimenti insurrezionali I soggetti del diritto internazionale: Stati e movimenti insurrezionali Cosa si intende per soggettività giuridica di diritto internazionale? Possesso da parte di un ente di una qualità giuridica astratta

Dettagli

LE OPERAZIONI DI PEACE-KEEPING DELLE NAZIONI UNITE E L USO DELLA FORZA. ISPI, 10 novembre 2016 Master in Diplomacy Christian Ponti

LE OPERAZIONI DI PEACE-KEEPING DELLE NAZIONI UNITE E L USO DELLA FORZA. ISPI, 10 novembre 2016 Master in Diplomacy Christian Ponti LE OPERAZIONI DI PEACE-KEEPING DELLE NAZIONI UNITE E L USO DELLA FORZA ISPI, 10 novembre 2016 Master in Diplomacy Christian Ponti Statistiche sulle operazioni di peace-keeping (OPK) Totale operazioni attuali:

Dettagli

RISOLUZIONE N. 121/E

RISOLUZIONE N. 121/E RISOLUZIONE N. 121/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 settembre 2004 Oggetto: Art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall art. 12, comma 2 della legge

Dettagli

Le fonti del diritto internazionale: gli atti delle organizzazioni internazionali

Le fonti del diritto internazionale: gli atti delle organizzazioni internazionali Le fonti del diritto internazionale: gli atti delle organizzazioni internazionali Considerazioni introduttive Istituzionalizzazione e verticalizzazione della creazione del diritto Eccezione nell ordinamento

Dettagli

COMPENDIO DI DIRITTO INTERNAZIONALE

COMPENDIO DI DIRITTO INTERNAZIONALE COMPENDIO DI DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO Mario Carotenuto Phasar edizioni Mario Carotenuto Compendio di diritto internazionale umanitario Proprietà letteraria riservata 2014 Mario Carotenuto 2014

Dettagli

Risoluzione 41/128 dell Assemblea Generale delle Nazioni unite, 4 dicembre 1986.

Risoluzione 41/128 dell Assemblea Generale delle Nazioni unite, 4 dicembre 1986. DICHIARAZIONE SUL DIRITTO ALLO SVILUPPO Risoluzione 41/128 dell Assemblea Generale delle Nazioni unite, 4 dicembre 1986. L Assemblea Generale, Avendo presenti i fini e i principi della Carta delle Nazioni

Dettagli

SEZIONE III LE FONTI PREVISTE DA ACCORDI *** 1. LA CLAUSOLA DELLA NAZIONE PIÙ FAVORITA E LE DECISIONI DEI GIUDICI E DEGLI ARBITRI INTERNAZIONALI

SEZIONE III LE FONTI PREVISTE DA ACCORDI *** 1. LA CLAUSOLA DELLA NAZIONE PIÙ FAVORITA E LE DECISIONI DEI GIUDICI E DEGLI ARBITRI INTERNAZIONALI SEZIONE III LE FONTI PREVISTE DA ACCORDI SOMMARIO: 1. La clausola della nazione più favorita e le decisioni dei giudici e degli arbitri internazionali. 2. Gli atti delle organizzazioni internazionali:

Dettagli

I soggetti del diritto internazionale: Stati e movimenti insurrezionali

I soggetti del diritto internazionale: Stati e movimenti insurrezionali I soggetti del diritto internazionale: Stati e movimenti insurrezionali Cosa si intende per soggettività giuridica di diritto internazionale? Possesso da parte di un ente di una qualità giuridica astratta

Dettagli

COSTITUZIONE VIGENTE COSTITUZIONE COME RISULTANTE

COSTITUZIONE VIGENTE COSTITUZIONE COME RISULTANTE Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge. Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire

Dettagli

Testo con le modifiche del disegno di legge costituzionale proposto dal Governo. Testo attuale TITOLO IV LA MAGISTRATURA TITOLO IV LA GIUSTIZIA

Testo con le modifiche del disegno di legge costituzionale proposto dal Governo. Testo attuale TITOLO IV LA MAGISTRATURA TITOLO IV LA GIUSTIZIA Testo attuale Testo con le modifiche del disegno di legge costituzionale proposto dal Governo TITOLO IV LA MAGISTRATURA Sezione I Ordinamento giurisdizionale TITOLO IV LA GIUSTIZIA Sezione I Gli organi

Dettagli

L Unione europea e il diritto internazionale

L Unione europea e il diritto internazionale L Unione europea e il diritto internazionale I termini del problema L Unione europea è un soggetto di diritto internazionale MA distinto e separato dagli Stati membri È vincolata dal diritto internazionale:

Dettagli

A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 L ordinamento internazionale

A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 L ordinamento internazionale 09/0/2016 1. La «comunità degli stati» e il diritto internazionale 2. Ordinamento internazionale e ordinamento italiano. L adattamento agli obblighi internazionali 4. Il diritto internazionale e la protezione

Dettagli

Direttiva del Consiglio 2004/82/CE. 29 aprile 2004

Direttiva del Consiglio 2004/82/CE. 29 aprile 2004 Direttiva del Consiglio 2004/82/CE 29 aprile 2004 concernente l obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate pubblicata in GUUE n. L 261 del 6 agosto 2004 Il Consiglio dell

Dettagli

I soggetti del diritto internazionale: le organizzazioni internazionali

I soggetti del diritto internazionale: le organizzazioni internazionali I soggetti del diritto internazionale: le organizzazioni internazionali Cos è un organizzazione internazionale? Un apparato di organi creato dagli Stati mediante accordo internazionale (cd. Trattato istitutivo)

Dettagli

Un embargo può essere deciso dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e da altre organizzazioni regionali, in particolare dall Unione Europea.

Un embargo può essere deciso dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e da altre organizzazioni regionali, in particolare dall Unione Europea. Istituto di Ricerche Internazionali ARCHIVIO DISARMO Piazza Cavour 17-00193 Roma tel. 0636000343/4 fax 0636000345 email: info@archiviodisarmo.it www.archiviodisarmo.it Commercio di armamenti 3. EMBARGHI

Dettagli

Indice-Sommario. Introduzione. Ius ad bellum, ius in bello, disarmo 19. Parte I La disciplina dell uso della forza nelle relazioni internazionali

Indice-Sommario. Introduzione. Ius ad bellum, ius in bello, disarmo 19. Parte I La disciplina dell uso della forza nelle relazioni internazionali Indice-Sommario Premessa alla quarta edizione XIII Premessa alla terza edizione XV Premessa alla seconda edizione XVII Premessa alla prima edizione XIX Abbreviazioni 1 Elenco delle opere citate (con il

Dettagli

Le fonti del diritto internazionale: gli atti delle organizzazioni internazionali

Le fonti del diritto internazionale: gli atti delle organizzazioni internazionali Le fonti del diritto internazionale: gli atti delle organizzazioni internazionali Considerazioni introduttive Istituzionalizzazione e verticalizzazione della creazione del diritto Produzione di obblighi

Dettagli

Le generazioni dei diritti umani

Le generazioni dei diritti umani DIRITTI UMANI I diritti umani Sono i diritti che spettano ad ogni essere umano in quanto tale CARATTERISTICHE: Sono diritti ASSOLUTI perché si fanno valere nei confronti di tutti Sono INDISPONIBILI perché

Dettagli

DIRITTO INTERNAZIONALE

DIRITTO INTERNAZIONALE CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI A.A. 2015/2016 DIRITTO INTERNAZIONALE Prof. Cesare Pitea email cesare.pitea@unipr.it ricevimento mercoledì 9:30/11:30 1 PARTE I: LA

Dettagli

Regolamento di servizio dell esercito svizzero

Regolamento di servizio dell esercito svizzero Regolamento di servizio dell esercito svizzero (RS 04) Modifica del 22 novembre 2017 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Il regolamento di servizio dell esercito svizzero del 22 giugno 1994 1 è modificato

Dettagli

g) lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie;

g) lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie; 30.3.2010 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 83/79 g) lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie; h) un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari.

Dettagli

Gli organi dello Stato (Parte seconda) Prof.ssa Laura Frizza

Gli organi dello Stato (Parte seconda) Prof.ssa Laura Frizza Gli organi dello Stato (Parte seconda) Prof.ssa Laura Frizza Dott.ssa Laura Frizza 1 Il Presidente della Repubblica È il capo dello Stato e rappresenta l unità nazionale; È un organo costituzionale monocratico;

Dettagli

Disegno di legge costituzionale sulla riforma dell ordinamento giudiziario

Disegno di legge costituzionale sulla riforma dell ordinamento giudiziario Disegno di legge costituzionale sulla riforma dell ordinamento giudiziario Approvato dal Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011 Testo a fronte a cura di Astrid Testo della Costituzione vigente Art. 87.

Dettagli

POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE (PESC)

POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE (PESC) POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE (PESC) Perché una politica di sicurezza e difesa comune? La politica europea di sicurezza e difesa (PESD) è parte della politica estera e di sicurezza comune (PESC),

Dettagli

CAPITOLO PRIMO ORIGINI ED EVOLUZIONE DELLE OPERAZIONI DI PEACEKEEPING

CAPITOLO PRIMO ORIGINI ED EVOLUZIONE DELLE OPERAZIONI DI PEACEKEEPING INDICE GENERALE INTRODUZIONE...1 CAPITOLO PRIMO ORIGINI ED EVOLUZIONE DELLE OPERAZIONI DI PEACEKEEPING 1. Il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale nell originaria architettura della

Dettagli

I soggetti del diritto internazionale: individui ed altre entità sui generis

I soggetti del diritto internazionale: individui ed altre entità sui generis I soggetti del diritto internazionale: individui ed altre entità sui generis La posizione tradizionale Destinatari naturali delle norme di diritto internazionale sono gli Stati Individui come oggetti o,

Dettagli

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore Ufficio Pubblica Informazione SCHEDA NOTIZIE RELATIVA ALLA

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore Ufficio Pubblica Informazione SCHEDA NOTIZIE RELATIVA ALLA STATO MAGGIORE DELLA DIFESA Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore Ufficio Pubblica Informazione SCHEDA NOTIZIE RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA MISSIONE UE in supporto di AMIS II (African

Dettagli

INDICE SOMMARIO INTRODUZIONE DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO INTERNO NELL ATTRIBUZIONE DI UN COMPORTAMENTO ALLO STATO: LA NOZIONE DI ORGANO DI FATTO

INDICE SOMMARIO INTRODUZIONE DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO INTERNO NELL ATTRIBUZIONE DI UN COMPORTAMENTO ALLO STATO: LA NOZIONE DI ORGANO DI FATTO INTRODUZIONE DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO INTERNO NELL ATTRIBUZIONE DI UN COMPORTAMENTO ALLO STATO: LA NOZIONE DI ORGANO DI FATTO 1. Premessa... 1 IL PROBLEMA DELL ORGANO DI FATTO ALLA LUCE DELLE PRINCIPALI

Dettagli

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE LA nella seduta del 1 agosto 2018 ha esaminato ed approvato in sede referente il Progetto di Legge Istituzione di organismi impegnati nella lotta al terrorismo internazionale accogliendo gli emendamenti

Dettagli

Accordo. Traduzione 1

Accordo. Traduzione 1 Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e tra l Unione europea sulla partecipazione della Confederazione Svizzera all operazione dell Unione europea di gestione militare della crisi in Bosnia

Dettagli

INDICE-SOMMARIO. Introduzione

INDICE-SOMMARIO. Introduzione INDICE-SOMMARIO Premessa... XVII Opere di carattere generale... XIX Abbreviazioni... XXIII Introduzione 1. Sistema inter-statale, diritto internazionale e valori comuni dell umanita` 1 2. Piano del lavoro

Dettagli

799 a SEDUTA PLENARIA DEL FORO

799 a SEDUTA PLENARIA DEL FORO Foro di cooperazione per la sicurezza Presidenza: Norvegia 799 a SEDUTA PLENARIA DEL FORO 1. Data: mercoledì 14 ottobre 2015 Inizio: ore 10.05 Fine: ore 12.50 2. Presidenza: Ambasciatore R. Kvile Prima

Dettagli

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 4.1.2018 COM(2017) 812 final Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati per l'elaborazione di uno strumento internazionale giuridicamente

Dettagli

I crimini internazionali dell individuo di: Christian Ponti

I crimini internazionali dell individuo di: Christian Ponti I crimini internazionali dell individuo di: Christian Ponti Settore del diritto internazionale pubblico che si caratterizza in maniera autonoma per alcuni fattori precisi: i) esso ha ad (oggetto) quei

Dettagli

del 21 dicembre 1995 (Stato 22 luglio 2003)

del 21 dicembre 1995 (Stato 22 luglio 2003) Decreto federale concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario 351.20 del 21 dicembre 1995

Dettagli

COSTITUZIONE VIGENTE COSTITUZIONE COME RISULTANTE

COSTITUZIONE VIGENTE COSTITUZIONE COME RISULTANTE Titolo IV LA MAGISTRATURA SEZIONE I Ordinamento giurisdizionale Titolo IV LA MAGISTRATURA SEZIONE I Ordinamento giurisdizionale 35 Art. 101 Art. 101 La giustizia è amministrata in nome del popolo. Il giudici

Dettagli

Evoluzione dell approccio ONU nella prevenzione e gestione dei conflitti

Evoluzione dell approccio ONU nella prevenzione e gestione dei conflitti Evoluzione dell approccio ONU nella prevenzione e gestione dei conflitti La Carta dell ONU si basa sul presupposto che funzioni il principio di sicurezza collettiva e che esista la co-operazione dei 5

Dettagli

DECISIONE N.2/10 PIANO D AZIONE DELL OSCE SULLE ARMI DI PICCOLO CALIBRO E LEGGERE

DECISIONE N.2/10 PIANO D AZIONE DELL OSCE SULLE ARMI DI PICCOLO CALIBRO E LEGGERE FSC.DEC/2/10 Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa Foro di cooperazione per la sicurezza ITALIAN Original: ENGLISH 613 a Seduta plenaria Giornale FSC N.619, punto 5 dell ordine del

Dettagli

Corte Costituzionale. Organo costituzionale con il compito di vigilare sul rispetto della Costituzione da parte di tutti gli organi dello Stato

Corte Costituzionale. Organo costituzionale con il compito di vigilare sul rispetto della Costituzione da parte di tutti gli organi dello Stato Corte Costituzionale Organo costituzionale con il compito di vigilare sul rispetto della Costituzione da parte di tutti gli organi dello Stato Disciplina costituzionale La disciplina della Corte costituzionale

Dettagli

DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA. Il quadro istituzionale (3)

DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA. Il quadro istituzionale (3) Dipartimento di Giurisprudenza DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA Il quadro istituzionale (3) LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL UNIONE EUROPEA (CGUE) Si tratta di un istituzione unitaria che comprende al suo interno:

Dettagli

Interpretazione delle norme comunitarie

Interpretazione delle norme comunitarie Interpretazione delle norme comunitarie Anche nel diritto comunitario, come in quello interno, la singola norma va interpretata reinserendola nel sistema dell ordinamento comunitario, alla stregua dei

Dettagli

PRINCIPI COSTITUZIONALI E GENERALI DEL DIRITTO PENALE

PRINCIPI COSTITUZIONALI E GENERALI DEL DIRITTO PENALE PRINCIPI COSTITUZIONALI E GENERALI DEL DIRITTO PENALE Circolarità punitiva: quando punire Reo fatto (diritto penale) Carcere processo Principio di legalità Principio di materialità Principio della tutela

Dettagli

I valori e principi sui quali si fonda l Unione europea

I valori e principi sui quali si fonda l Unione europea I valori e principi sui quali si fonda l Unione europea Un patrimonio «spirituale e morale» di VALORI COMUNI agli Stati membri (art. 2 TUE e Carta) «I popoli d Europa, nel creare tra loro un unione sempre

Dettagli

EMANUELE CIMIOTTA L USO DELLA FORZA NEI RAPPORTI TRA NAZIONI UNITE E ORGANIZZAZIONI REGIONALI E SUB-REGIONALI

EMANUELE CIMIOTTA L USO DELLA FORZA NEI RAPPORTI TRA NAZIONI UNITE E ORGANIZZAZIONI REGIONALI E SUB-REGIONALI EMANUELE CIMIOTTA L USO DELLA FORZA NEI RAPPORTI TRA NAZIONI UNITE E ORGANIZZAZIONI REGIONALI E SUB-REGIONALI JOVENE EDITORE NAPOLI 2018 INDICE Abbreviazioni... p. XV CAPITOLO PRIMO INTRODUZIONE 1. Il

Dettagli

UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE. Te la spiego io la legalità! La Costituzione e le leggi razziali

UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE. Te la spiego io la legalità! La Costituzione e le leggi razziali UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE Te la spiego io la legalità! La Costituzione e le leggi razziali legalità le ga li tà/ sostantivo femminile Conformità alle prescrizioni della legge. Principio di legalità,

Dettagli

Corte penale internazionale

Corte penale internazionale Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Corte penale internazionale 1. Compiti Alla Corte penale internazionale (CPI) compete il giudizio dei crimini più gravi

Dettagli

Regolamento del Tribunale penale federale

Regolamento del Tribunale penale federale Regolamento del Tribunale penale federale dell 11 febbraio 2004 Il Tribunale penale federale, vista la legge del 4 ottobre 2002 1 sul Tribunale penale federale (LTPF), adotta il seguente regolamento: Capitolo

Dettagli

Cass. Civ., Sez. Un., 19 dicembre 2018, n Rilascio del permesso di soggiorno giurisdizione parere del PM

Cass. Civ., Sez. Un., 19 dicembre 2018, n Rilascio del permesso di soggiorno giurisdizione parere del PM Cass. Civ., Sez. Un., 19 dicembre 2018, n. 32774 Rilascio del permesso di soggiorno giurisdizione parere del PM Con la sentenza de qua le Sezioni Unite Civili si sono pronunciate a seguito di un ricorso

Dettagli

Indice. Accordo AELS-SACU. Assistenza amministrativa

Indice. Accordo AELS-SACU. Assistenza amministrativa Indice Allegato VI sull'assistenza amministrativa in materia doganale...2 Articolo 1 Definizioni...2 Articolo 2 Campo di applicazione...2 Articolo 3 Assistenza su richiesta...2 Articolo 4 Assistenza spontanea...3

Dettagli

Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo

Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo (OSS) del 23 marzo 2005 (Stato 19 aprile 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 12 capoverso 1, 21 capoverso 1

Dettagli

INDICE - SOMMARIO. Premessa alla seconda edizione... Premessa alla terza edizione... Avvertenza... Abbreviazioni...

INDICE - SOMMARIO. Premessa alla seconda edizione... Premessa alla terza edizione... Avvertenza... Abbreviazioni... Presentazione... Premessa alla seconda edizione... Premessa alla terza edizione... Avvertenza... Abbreviazioni... Pag. XV XIX XXI XXIII XXV CAPITOLO PRIMO AUTONOMIA ORDINATORIA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

Dettagli

INDICE - SOMMARIO. Capitolo Primo AUTONOMIA ORDINATORIA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

INDICE - SOMMARIO. Capitolo Primo AUTONOMIA ORDINATORIA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE INDICE - SOMMARIO Presentazione... Pag. XV Premessa alla seconda edizione...» XIX Premessa alla terza edizione...» XXI Premessa alla quarta edizione...» XXIII Avvertenza...» XXVII Abbreviazioni...» XXIX

Dettagli

Crimine di aggressione

Crimine di aggressione Crimine di aggressione Tentativi di criminalizzazione della guerra di aggressione Protocollo della Società delle Nazioni per la risoluzione pacifica delle controversie internazionali (c.d. Protocollo di

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1692

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1692 Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1692 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori AIROLA, BERTOROTTA e LUCIDI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 2014 Ratifica ed esecuzione degli emendamenti

Dettagli

LE COMPETENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL UE (disposizioni scelte del TFUE)

LE COMPETENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL UE (disposizioni scelte del TFUE) LE COMPETENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL UE (disposizioni scelte del TFUE) Articolo 256 1. Il Tribunale è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli articoli 263 (legittimità atti),

Dettagli

DIRITTO INTERNAZIONALE

DIRITTO INTERNAZIONALE CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI A.A. 2015/2016 DIRITTO INTERNAZIONALE Prof. Cesare Pitea email cesare.pitea@unipr.it ricevimento mercoledì 9:30/11:30 1 PARTE I: LA

Dettagli

CORSO Diritto Europeo delle biotecnologie Organi Giurisdizionali

CORSO Diritto Europeo delle biotecnologie Organi Giurisdizionali CORSO Diritto Europeo delle biotecnologie Organi Giurisdizionali * LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: IL SISTEMA DUALISTICO diritti soggettivi giudice ordinario disapplicazione dell atto illegittimo Interessi

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Disposizioni per il contrasto antiterroristico. d iniziativa del senatore COSSIGA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Disposizioni per il contrasto antiterroristico. d iniziativa del senatore COSSIGA Senato della Repubblica LEGISLATURA N. 195 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore COSSIGA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008 (*) Disposizioni per il contrasto antiterroristico (*) (**) Testo

Dettagli

Struttura, obiettivi e principi dell Unione europea

Struttura, obiettivi e principi dell Unione europea Struttura, obiettivi e principi dell Unione europea Il carattere sui generis del modello comunitario nel quadro generale delle forme di organizzazioni istituzionale della cooperazione tra gli Stati (le

Dettagli

CORTE INTERNAZONALE DI GIUSTIZIA E REPRESSIONE DEL CRIMINE DI GENOCIDIO INTRODUZIONE

CORTE INTERNAZONALE DI GIUSTIZIA E REPRESSIONE DEL CRIMINE DI GENOCIDIO INTRODUZIONE INTRODUZIONE LE ORIGINI DELLA NOZIONE DI GENOCIDIO Il termine genocidio è relativamente recente, anche se il fenomeno è certamente più antico dell espressione che viene usata per indicarlo. Da tempo si

Dettagli

PROGETTO SCUOLA SULLA LEGALITÀ e sulle professioni di MAGISTRATO, AVVOCATO, NOTAIO. Scuola secondaria di secondo grado

PROGETTO SCUOLA SULLA LEGALITÀ e sulle professioni di MAGISTRATO, AVVOCATO, NOTAIO. Scuola secondaria di secondo grado PROGETTO SCUOLA SULLA LEGALITÀ e sulle professioni di MAGISTRATO, AVVOCATO, NOTAIO Scuola secondaria di secondo grado www.progettoscuolalegalita.it Le LEGGI: la legge è uguale per tutti tutte le persone

Dettagli

RESTRIZIONI ALL ESPORTAZIONE

RESTRIZIONI ALL ESPORTAZIONE RESTRIZIONI ALL ESPORTAZIONE Dott. Zeno Poggi 045-9298085 info@zenopoggi.com MATERIALI DI ARMAMENTO Fonti normative: Legge 9 luglio 1990 n. 185 Elenco dei materiali di armamento DM 13 giugno 2003 Materiali

Dettagli