C I T T A D I T E R R A C I N A P r o v i n c i a d i L a t i n a

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1 P r o v i n c i a d i L a t i n a ORDINANZA NR. 050/AG DEL 06 OTTOBRE 2008 OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA DEI NEGOZI E DELLE ATTIVITA ESERCENTI LA VENDITA AL DETTAGLIO, DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, DELLE SALE GIOCHI E DEI MERCATI COPERTI MARINA E ARENE.- I L S I N D A C O VISTA RITENUTA LETTO RAVVISATA la propria ordinanza sindacale n. 009/AG in data e ss.mm.ii., di pari oggetto; l opportunità di riesaminare le vigenti disposizioni sindacali relative all oggetto, anche in considerazione delle deroghe sopravvenute e delle ulteriori esigenze dei diversi settori commerciali e turistici della città, rappresentate in varie forme sia dalle Associazioni di categoria interessate sia dagli stessi operatori del commercio; il verbale della conferenza di servizi in data alla quale hanno partecipato le Organizzazioni locali e provinciali delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, esprimendo l'avviso di mantenere l'attuale regime orario previsto dalla vigente ordinanza sindacale n. 009/AG in data e ss.mm.ii.; tuttavia l'esigenza di apportare alcune modifiche, prevedendo sostanzialmente l'estensione all'intera giornata della facoltà attualmente in vigore - di apertura antimeridiana domenicale e festiva, nel periodo invernale, nonché di armonizzare gli orari di apertura/chiusura dei pubblici esercizi alla sopravvenuta Legge Regionale 29 novembre 2006, n. 21 ed al correlativo regolamento comunale (approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 80/XII del e 86/XIII del 05 agosto 2008), in

2 2 TENUTO CONTO considerazione delle esigenze derivanti dal costante afflusso di turisti pendolari provenienti dai Comuni viciniori e limitrofi sia nei week-end che nei giorni festivi in genere; dell esigenza di ordinare e raccogliere in un unico contesto formale i provvedimenti ordinatori sinora emanati nella soggetta materia, allo scopo di garantirne una più chiara conoscenza da parte dei cittadini; VISTI gli artt. 11, 12 e 13 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e ss.mm.; VISTI gli artt. 52, lett. a) e 54 lett. d) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTE le Leggi Regionali 7 agosto 1978, n. 37, 12 agosto 1978, n. 40, 10 settembre 1993, n. 48 e 18 novembre 1999, n. 33, come modificata dalla Legge Regionale 25 maggio 2001, n. 12, concernente la disciplina del settore commercio, nonché l'art. 17 della Legge Regionale 29 novembre 2006, n. 21 recante la Disciplina dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ; VISTA VISTI VISTO VISTO la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 996 in data , con la quale viene attribuita all intestato Ente la qualifica di Città d arte ed a prevalente economia turistica (pubblicata sul B.U.R.L. n. 36 del ); il Regolamento Comunale per il funzionamento dei Mercati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 422 in data 4 maggio 1987, nonché l'art. 14 del Regolamento Comunale approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 80/XII del e 86/XIII del 05 agosto 2008, recante i criteri in materia di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande; il parere del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato, reso con nota prot. n in data ; il Regolamento Comunale per l esercizio delle sale giochi, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 24 e 708, rispettivamente in data e ; VISTO l art. 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali); VISTO l art. 20 dello Statuto del Comune di Terracina, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 in data ;

3 3 O R D I N A ARTICOLO 1 Determinazione periodi stagionali Definizioni e criteri 1.1 Nel territorio del Comune di Terracina, gli orari di apertura e chiusura dei negozi e delle attività esercenti la vendita al dettaglio (ad esclusione delle attività di cui all art. 13 del D. Lgs. n 114/98), dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande, delle sale giochi e dei mercati comunali coperti Marina e Arene sono regolamentati dalla presente ordinanza in relazione a due periodi stagionali come appresso determinati: PERIODO INVERNALE PERIODO ESTIVO Dal 01 ottobre al 31 marzo o al Sabato che precede la domenica delle Palme, se antecedente Dal 1 Aprile - o dalla domenica delle Palme, se antecedente - fino al 30 settembre 1.2 Ai fini applicativi della presente ordinanza, i titolari delle attività di vendita di natura mista hanno l obbligo di osservare l orario di apertura e chiusura statuito per l attività esercitata in modo prevalente, secondo le disposizioni successive contenute nel presente provvedimento. 1.3 La prevalenza dell attività di vendita - per i fini previsti dal precedente punto è determinata in base al criterio del maggiore volume d affari. ARTICOLO 2 ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO Orari di apertura e chiusura Chiusura infrasettimanale, domenicale e festiva - Deroghe 2.1 Le disposizioni di cui al presente articolo NON si applicano alle attività mercatali ed ai pubblici esercizi. 2.2 L orario di apertura e chiusura giornaliera degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio è determinato come segue:

4 4 PERIODO INVERNALE (Dal 01 ottobre al 31 marzo o al Sabato che precede la domenica delle Palme, se antecedente) PERIODO ESTIVO (Dal 1 Aprile - o dalla domenica delle Palme, se antecedente - fino al 30 settembre) Apertura: ore Chiusura: ore Orario di Apertura e Chiusura: liberamente determinato dagli operatori commerciali 2.3 Nel rispetto dell arco temporale di apertura/chiusura previsto dal precedente punto 2.2, ogni esercente commerciale ha facoltà di fissare liberamente l orario di apertura e chiusura del proprio esercizio, a condizione che nel solo periodo invernale l orario complessivo di apertura non sia superiore a 13 (tredici) ore giornaliere. 2.4 Nei giorni prefestivi e festivi e limitatamente al periodo invernale, ogni esercente ha facoltà di posticipare di un ora l orario di chiusura dell esercizio commerciale, che non potrà comunque protrarsi oltre le ore Nei giorni domenicali e festivi gli esercenti le attività di qualsiasi settore commerciale hanno facoltà di praticare l apertura per l'intera giornata. 2.6 Salvo quanto disposto dai successivi punti 2.8, 2.9, 2.10 e 2.14 e dall art. 5 del presente provvedimento, gli esercizi commerciali hanno l obbligo di osservare la chiusura infrasettimanale di mezza giornata, secondo i seguenti Settori: SETTORE ALIMENTARE SETTORE NON ALIMENTARE ED ESERCIZI COMMERCIALI PER LA VENDITA DI PRODOTTI ITTICI ESERCIZI COMMERCIALI SPECIALIZZATI IN MATERIALI EDILI, FERRAMENTA, ARTICOLI TECNICI, BENI STRUMENTALI ED AUTORICAMBI Chiusura di mezza giornata ogni GIOVEDI pomeriggio Chiusura di mezza giornata ogni LUNEDI mattina Chiusura di mezza giornata in un giorno della settimana, compreso tra lunedì e sabato, conformemente ai punti 2.12 e Ai fini del precedente punto 2.6, il termine orario finale dell obbligo di chiusura antimeridiana ed il termine orario iniziale dell obbligo di chiusura pomeridiana è determinato alle ore Nel solo periodo estivo, come determinato dal precedente art.1.1, è liberamente consentita la deroga l obbligo di chiusura infrasettimanale di mezza giornata, previsto dal precedente punto 2.6 della presente ordinanza.

5 5 2.9 In occasione di Fiere o Sagre che si svolgono sul territorio comunale, è liberamente consentita la deroga all obbligo di chiusura infrasettimanale di mezza giornata, se coincidente con il giorno della Fiera o della Sagra E altresì liberamente consentita la deroga all obbligo di chiusura infrasettimanale di mezza giornata, quando nella settimana calendariale ricorre un giorno festivo, oltre la domenica, anche se coincidente con il giorno di chiusura stabilito dal precedente punto Ai concessionari di autoveicoli è data la facoltà di esercitare l'apertura domenicale e festiva, in coincidenza con il lancio promozionale di nuovi modelli di autoveicoli; a tal fine il titolare della concessionaria è obbligato a dare previa comunicazione scritta al competente Dipartimento comunale, allegando idonea documentazione della cd. Casa Madre, attestante la fondatezza dell iniziativa commerciale Gli esercizi commerciali specializzati in materiali edili, ferramenta, articoli tecnici, beni strumentali ed autoricambi hanno l obbligo di osservare la chiusura infrasettimanale di mezza giornata in un giorno della settimana compreso tra lunedì e sabato liberamente scelto e comunicato annualmente per iscritto al Dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico, entro il 31 dicembre antecedente all anno di riferimento oggetto della scelta; la scelta effettuata ha validità per l intero anno di riferimento e non può essere modificata nel corso dello stesso. La comunicazione può essere validamente effettuata anche all'indirizzo suap@comune.terracina.lt.it 2.13 In caso di omessa comunicazione annuale della scelta nei termini previsti dal precedente punto 2.12 il giorno in cui osservare l obbligo di chiusura infrasettimanale di mezza giornata sarà pari a quello scelto nell anno precedente o, in ulteriore difetto, al giorno stabilito al punto 2.6 per le attività commerciali NON alimentari Nel caso che la chiusura infrasettimanale di mezza giornata, come disciplinata al precedente comma 2.6, coincida con la ricorrenza di San Valentino (14 febbraio), della Festa della Donna (8 marzo), della Festa del Papà (19 marzo), della Festa della Mamma e del cd. martedì grasso, ai titolari delle attività di vendita al dettaglio è data la facoltà di apertura degli esercizi, in deroga al predetto obbligo di chiusura. ARTICOLO 3 ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SALE GIOCHI Orari di apertura e chiusura Chiusura infrasettimanale - Deroghe 3.1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, alle sale giochi ivi

6 6 compresi i pubblici esercizi muniti di videogiochi - ed alle attività di cui al successivo punto Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì alle attività di vendita al dettaglio di generi di rosticceria (ivi comprese le carni suine cotte), di pasticceria e di gelateria, anche se NON munite di autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. 3.3 Fatta salva l'osservanza dell'art. 17, comma 3, della legge regionale n. 21/2006, l orario di apertura e chiusura giornaliera è liberamente determinato dai titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto dei limiti minimo e massimo di cui al successivo punto Il limite minimo di apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è fissato in 8 (otto) ore giornaliere; quello massimo è di 18 (diciotto) ore giornaliere. 3.5 Fatta salva l'osservanza dell'art. 17, comma 3, della legge regionale n. 21/2006, i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività di cui al precedente punto 3.2 hanno la facoltà di osservare uno o più riposi infrasettimanali, previa comunicazione scritta del giorno di riposo prescelto, da inviare al Dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico, almeno 5 (cinque) giorni prima del riposo stesso; detta comunicazione potrà essere inviata anche all'indirizzo suap@comune.terracina.lt.it 3.6 Qualora la giornata facoltativa di riposo infrasettimanale coincida con la ricorrenza di San Valentino (14 febbraio), della Festa della Donna (8 marzo), della Festa del Papà (19 marzo), della Festa della Mamma e del cd. martedì grasso, è data facoltà ai titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed ai titolari delle attività di vendita al dettaglio (anche in modo prevalente) di generi di pasticceria, gelateria e rosticceria di derogare alla giornata di riposo, previa comunicazione scritta da inviare al Dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico, almeno 5 (cinque) giorni prima del riposo stesso. Detta comunicazione potrà essere inviata anche all'indirizzo suap@comune.terracina.lt.it 3.7 L accesso di minorenni alle sale giochi ivi compresi i pubblici esercizi muniti di videogiochi è consentito previo accompagnamento di un genitore o di chi esercita la potestà parentale. 3.8 L orario di chiusura giornaliera degli esercizi che esplicano attività di intrattenimento e svago (discoteche, sale da ballo, ecc.) è fissato alle ore 02.00; nel periodo dal 23 dicembre al 06 gennaio, nonché nei giorni 14 e 15 agosto e nelle festività indicate nel precedente comma 3.6 è consentita la chiusura alle ore Il Dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico può autorizzare deroghe all'orario di chiusura di cui al precedente punto 3.8, purchè ricorrano le

7 7 condizioni di cui all'art. 5.6 del Regolamento Comunale (approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 80/XII del e 86/XIII del 05 agosto 2008), recante i criteri in materia di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande e, comunque, non oltre le ore ARTICOLO 4 Mercati comunali - Orari di apertura e chiusura 4.1 L orario di apertura e chiusura giornaliera dei mercati comunali è stabilito come segue: PERIODO INVERNALE (Dal 01 ottobre al 31 marzo o al Sabato che precede la domenica delle Palme, se antecedente) PERIODO ESTIVO (Dal 1 Aprile - o dalla domenica delle Palme, se antecedente, fino al 30 settembre) M E R C A T O M A R I N A Apertura per sistemazione merci: dalle ore alle ore Apertura per sistemazione merci: dalle ore alle ore Vendita al Pubblico: dalle ore alle ore Vendita al Pubblico: dalle ore alle ore CHIUSURA: ore CHIUSURA: ore PERIODO INVERNALE (Dal 01 ottobre al 31 marzo o al Sabato che precede la domenica delle Palme, se antecedente) PERIODO ESTIVO (Dal 1 Aprile - o dalla domenica delle Palme, se antecedente, fino al 30 settembre) M E R C A T O A R E N E Apertura per sistemazione merci: dalle ore alle ore Apertura per sistemazione merci: dalle ore alle ore Vendita al Pubblico: dalle ore alle ore Vendita al Pubblico: dalle ore alle ore CHIUSURA: ore CHIUSURA: ore In deroga a quanto disposto dal precedente punto 4.1, nei giorni 23 e 30 dicembre l orario di vendita al pubblico è prolungato dalle ore (Mercato Arene) e (Mercato Marina) alle ore

8 8 4.3 Durante il solo periodo invernale, i mercati comunali Marina e Arene resteranno chiusi nella giornata di domenica e nelle ore pomeridiane dei giorni prefestivi, a partire dalle ore La coincidenza di una festività con il giorno stabilito per lo svolgimento del mercato settimanale del Giovedì NON comporta il divieto di svolgimento del mercato stesso. ARTICOLO 5 DEROGHE GENERALI OBBLIGO CHIUSURA INFRASETTIMANALE PERIODO DI SOSPENSIONE 5.1 Fatto salvo quanto disposto dall art. 11, comma 5, del D. Lgs. n 114/98, l obbligo di chiusura infrasettimanale - previsto dall'art. 2 della presente ordinanza è sospeso nel periodo compreso dal 01 dicembre alla festività dell Epifania (6 gennaio) e nel giorno della ricorrenza della festività del S. Patrono della Città di Terracina (S. Cesareo). ARTICOLO 6 SANZIONI 6.1 Salvo quanto previsto dal successivo punto 6.2, i contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell art. 22 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,00 (cinquecentosedici/00) ad 3.098,00 (tremilanovantotto/00). 6.2 La violazione dell orario di apertura/chiusura da parte dei pubblici esercizi che svolgono attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sarà perseguita ai sensi dell art. 20 della L.R. n. 21/2006, che prevede l applicazione dell art. 17bis, commi 1 e 3, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e ss.mm. (sanzioni amministrative per una somma da 154,00 (centocinquantaquattro/00) ad 3.098,00 (tremilanovantotto/00). 6.3 La violazione, anche per una sola volta, dell orario di chiusura come disposto dai precedenti commi 3.8 e 3.9 dell art. 3 della presente ordinanza sindacale comporta la revoca della licenza per lo svolgimento dell attività di intrattenimento e svago, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale. 6.4 Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell esecuzione della presente ordinanza.

9 9 ARTICOLO 7 NORMA ABROGATIVA PUBBLICAZIONE ORDINANZA 7.1 Sono abrogate le ordinanze sindacali n. 009/AG in data , n. 027/AG in data , n. 043/AG del e n. 0050/AG del 20 dicembre 2007, nonché ogni altra precedente disposizione ordinatoria incompatibile o confliggente con la presente ordinanza. 7.2 La presente ordinanza sarà pubblicata all albo Pretorio del Comune nonchè sul sito internet istituzionale all indirizzo http//: sezione IL COMUNE, voce Ordinanze -, e sarà notificata alla Questura di Latina, ai Comandi locali delle Forze di Polizia ed all Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina. 7.3 Il Dipartimento Sviluppo Economico è incaricato di curare l adeguata diffusione del presente provvedimento presso gli utenti e gli operatori commerciali. F.to IL SINDACO (dott. Stefano NARDI)

10 10 ESTRATTO NORME DI PARTICOLARE INTERESSE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE DALLA PRESENTE ORDINANZA omissis D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio (Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 aprile 1998, n. 95, S.O.) ART Orario di apertura e di chiusura. TITOLO IV Orari di vendita 1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ora art. 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n Testo Unico degli Enti Locali). 2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere. 3. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione. 4. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio e, nei casi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale. 5. Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre, nonché ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno. ART. 12 Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte. 1. Nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo di cui all'articolo 11, comma Al fine di assicurare all'utenza, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico, idonei livelli di servizio e di informazione, le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, possono definire accordi da sottoporre al

11 11 sindaco per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n omissis. ART Disposizioni speciali. 1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle seguenti tipologie di attività: le rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche. omissis ART Sanzioni e revoca. TITOLO VII Sanzioni 1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire a lire (ora, da. 2. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. 3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire a lire omissis

12 12 Legge Regione Lazio 29 novembre 2006, n. 21 Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande (Pubblicata nel B.U.R.L. 9 dicembre 2006, n S.O. n. 10) omissis Art. 17 Orari di apertura e chiusura degli esercizi 1. I comuni, previo parere delle organizzazioni dei pubblici esercizi e delle organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative a livello provinciale, nonché delle organizzazioni dei consumatori, determinano l'orario minimo e massimo di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione nell'ambito di una fascia oraria compresa tra un minimo di sei ore ed un massimo di diciotto ore. 2. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione, compresi quelli in cui vengono svolte congiuntamente attività di vendita di beni e servizi, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro il limite minimo e massimo stabilito dal comune, che può differenziarlo in ragione delle caratteristiche e specificità delle zone considerate, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro di primo e secondo livello relativi al personale dipendente impiegato, con particolare riguardo alla salvaguardia del diritto al riposo settimanale contrattualmente sancito. Gli esercizi di somministrazione possono osservare uno o più riposi settimanali con espressa indicazione nel cartello di cui al comma I titolari degli esercizi di somministrazione hanno l'obbligo di comunicare al comune l'orario adottato e renderlo pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile. 4. Nell'ambito della fascia oraria prevista dai commi 1 e 2 i titolari degli esercizi di somministrazione possono effettuare la chiusura intermedia a condizione che l'orario di attività non sia inferiore all'orario minimo stabilito dal comune. omissis Art. 20 Sanzioni pecuniarie. 1. Chiunque svolga l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza le prescritte autorizzazioni, o quando queste siano decadute o sospese, ovvero violi ogni altra disposizione della presente legge, salvo quanto previsto dal comma 2, è soggetto al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 17-bis, comma 1, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modifiche [cioè, da 516,00 (cinquecentosedici/00) ad 3.098,00 (tremilanovantotto/00)] omissis...

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