ORDINANZA n. 43 Protocollo n Chianciano Terme, 19 marzo 2010
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1 COMUNE DI CHIANCIANO TERME PROVINCIA DI SIENA SERVIZIO ATTIVITA PRODUTTIVE via Solferino n Chianciano Terme (Siena) Italia Tel Fax ORDINANZA n. 43 Protocollo n Chianciano Terme, 19 marzo 2010 Oggetto: Orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e aperture domenicali e festive. IL SINDACO Vista la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 28, Codice del commercio Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti ; Visti in particolare gli artt. 80 e 86 della richiamata Legge Regionale n. 28/2005, concernenti rispettivamente gli orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e le disposizioni speciali; Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 1 aprile 2005, n. 15/R di approvazione del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 28/2005; Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 271 in data avente per oggetto Protocollo d intesa per la concertazione locale prevista dal Codice del Commercio L.R. n. 28 del approvazione ; Considerato che come previsto dal Protocollo di Intesa per la Concertazione locale approvato con deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata: - è stata attivata la concertazione locale in materia di orari e aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali in sede fissa, - la conferenza di concertazione si è tenuta nelle seguenti sedute: , , e ; - sono stati redatti i verbali delle quattro sedute, allegati al presente atto e parte integranti dello stesso; Preso atto che, come risulta dai verbali allegati al presente atto, sono emerse, in sintesi, le seguenti posizioni conclusive con riferimento alle deroghe previste dall art. 80 del Codice del Commercio: - rappresentanti dei sindacati: esercizi aperti nei giorni festivi e nelle domeniche da Pasqua al 31 ottobre e aperti nei giorni festivi e nelle domeniche dall ultima domenica di novembre alla fine del mese di dicembre e aperti la prima domenica dei saldi. Chiusura, inoltre, nei giorni festivi previsti al comma 7 dell art. 80. Attività
2 chiuse nei giorni festivi e domeniche del restante periodo dell anno. Orari come previsto dall art. 80 c.1 ad eccezione del periodo che va da Pasqua alla fine del mese di ottobre dove è possibile posticipare la chiusura alle ore 24,00 Parere contrario rispetto alla possibilità di apertura nei giorni festivi e nelle domeniche durante l intero anno con chiusura prevista soltanto il giorno di Natale e Santo Stefano. - Rappresentante della confesercenti: esercizi aperti nei giorni festivi e nelle domeniche da Pasqua al 31 ottobre e aperti nei giorni festivi e nelle domeniche dall ultima domenica di novembre alla fine del mese di dicembre e aperti la prima domenica dei saldi. Attività chiuse nei giorni di Natale e Santo Stefano e negli altri giorni festivi e domeniche previsti dal codice con possibilità di deroga in detti giorni e durante l intero anno nei giorni di festa e le domeniche in occasione di eventi programmati dal Centro Commerciale Naturale. Orari come previsto dall art. 80 c.1 ad eccezione del periodo che va da Pasqua alla fine del mese di ottobre dove è possibile posticipare la chiusura alle ore 24,00 - Rappresentante della confcommercio: esercizi aperti nei giorni festivi e nelle domeniche durante tutto l anno ad eccezione del giorno di Natale e Santo Stefano. Orari come previsto dall art. 80 c.1 ad eccezione del periodo che va da Pasqua alla fine del mese di ottobre dove è possibile posticipare la chiusura alle ore 24,00 - Rappresentante delle cooperative ritiene che le tre proposte sopra esposte sono ugualmente accettabili. Considerato che ricorrono i presupposti previsti dall art. 80, comma 6, della Legge Regionale 28/2005, per l apertura nei giorni domenicali e festivi in deroga a quanto indicato al comma 4 del medesimo articolo e i presupposti previsti dall art. 80 c.2 per quanto riguarda la deroga sugli orari previsti dallo stesso art. 80 comma 1. Rilevato che le deroghe sono dettate dall esistenza di rilevanti esigenze di servizio alla collettività, più volte evidenziata dall Amministrazione Comunale in sede di conferenza di concertazione, in quanto il Comune di Chianciano Terme per la vocazione turistica della stazione termale ha necessità durante l intero anno ed in particolare durante le feste e le domeniche di garantire un servizio efficiente oltre a orari flessibili a tutti coloro che frequentano la cittadina. Tale necessità è stata evidenziata anche dai rappresentanti del Centro Commerciale Naturale con nota inviata al Comune in data 3 febbraio 2010, nella quale si segnala l opportunità di valorizzare detto Centro dove vengono realizzate iniziative ed eventi durante l intero periodo dell anno anche al fine di riscoprire gli spazi pubblici e per offrire una ulteriore opportunità di accoglienza. Considerato quanto sopra esposto; Tenuto conto delle posizioni espresse dai vari soggetti durante la conferenza di concertazione; Visto il D. lgs. n. 267/2000; Ritenuto di disciplinare gli orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e aperture domenicali e festive applicando le deroghe per l esistenza di rilevanti esigenze di servizio alla collettività sopra evidenziate:
3 ORDINA ART.1 Orario di apertura al pubblico 1 Ai sensi dell art. 80 della L.R. 28/2005, gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico dalle ore 7,00 alle ore 22,00, fino ad un massimo di tredici ore giornaliere. 2 Nel periodo compreso dalla Pasqua alla fine del mese di ottobre gli esercizi possono restare aperti al pubblico fino alle ore 24,00. 3 Ai sensi dell art. 80 della L.R. 28/2005, nei casi di proroga dell orario di chiusura, gli esercizi sono esonerati dal rispetto del limite di tredici ore giornaliere di cui al comma 1. Art.2 - Chiusura infrasettimanale facoltativa - 1 Ai sensi dell art. 80 della L.R. 28/2005, la chiusura infrasettimanale è facoltativa. 2 Gli esercizi possono rimanere chiusi una mezza giornata infrasettimanale nei seguenti giorni: lunedì mattina o pomeriggio e mercoledì pomeriggio. Art.3 Chiusura domenicale e festiva 1 Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa ubicati nel Centro Commerciale Naturale unico come delimitato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 in data possono restare aperti nelle domeniche e nei giorni festivi durante l intero anno. 2 Gli esercizi di commercio osservano la chiusura obbligatoria soltanto nei seguenti giorni festivi: Natale e Santo Stefano. 3 Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa del settore alimentare in caso di più di due festività consecutive, devono garantire l apertura al pubblico il terzo giorno successivo. Art. 4 Esercizi commerciali esclusi 1. Ai sensi dell art. 86 della L.R. 28/2005, le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alle seguenti attività: le rivendite di generi di monopolio, le gelaterie e gastronomie, le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare e simili, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d arte, oggetti d antiquariato, stampe, cartoline, articoli da regalo e artigianato locale, qualora le attività previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente. 2. Rientrano nella categoria dei mobili tutti i mobili a prescindere dal materiale utilizzato per la costruzione, destinati all arredo di qualsiasi ambiente della casa, nonché quelli denominati mobili da giardino. Rientrano inoltre tutti i prodotti comunemente denominati componenti di arredo, quindi, oltre ai mobili in senso stretto, salotti, materassi, arredo bagno, accessori bagno, lampade, tappeti, cuscini e oggettistica per arredo. 3. Ai sensi dell art. 86, comma 2 della L.R. 28/2005 e dell art. 33 del regolamento 15/R/2009, la prevalenza di una attività di vendita si ha quando il fatturato della vendita delle merci che connotano la specializzazione supera il sessanta per cento di quello totale annuo dell esercizio.
4 4. Ai sensi dell art. 86 della L.R. 28/2005, le disposizioni della presente ordinanza non si applicano altresì agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi, ai complessi turistici e alberghieri; agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni ferroviarie; agli esercizi di vendita posti all interno delle sale cinematografiche. Art. 5 - Pubblicità degli orari e obbligo di comunicazione al Comune 1. Gli esercizi di commercio al dettaglio rendono noto al pubblico l orario di apertura e chiusura e l eventuale giornata di riposo infrasettimanale effettuati, nonché le domeniche e i giorni festivi di apertura al pubblico, mediante cartelli ben visibili o altri mezzi idonei di informazione. 2. Gli orari praticati, l eventuale giornata di riposo settimanale e le domeniche e i giorni festivi di apertura al pubblico devono essere comunicati al Comune. La mancata comunicazione delle domeniche e dei giorni festivi di apertura al pubblico con indicazione del relativo orario di apertura non autorizza l esercente all apertura domenicale e/o festiva. 3. Per garantire certezza ai consumatori sugli orari praticati, la variazione della scelta di apertura al pubblico di cui ai commi 1 e 2 non può avere cadenza inferiore a sei mesi, salvo casi di comprovata necessità, previamente autorizzati dal comune. 4. Agli esercenti è fatto obbligo di rispettare l orario di apertura al pubblico liberamente scelto, inclusa l eventuale giornata di riposo infrasettimanale e le domeniche e i giorni festivi. 5. L obbligo di chiusura all orario previsto si assolve con la chiusura della porta di ingresso, ferma la facoltà di servire la clientela già entrata nell esercizio. 6. Gli esercizi di commercio indicati all art. 4 sono obbligati alla pubblicità degli orari nelle forme e secondo le modalità indicate ai commi precedenti. La variazione degli orari e dei giorni di apertura al pubblico non possono avere cadenza inferiore a sei mesi. Gli orari sono comunicati al Comune. Art. 6 Sanzioni - 1. La violazione delle disposizioni della presente ordinanza in quanto promanate in attuazione delle disposizioni contenute al Titolo II, Capo X, della L.R. 28/2005, sono punite con le sanzioni previste all art. 102 della medesima legge. Art. 7 Durata La presente ordinanza ha validità un anno a decorre dal giorno 1 aprile Entro la data di scadenza l Amministrazione Comunale e le parti sociali si riuniranno per valutare gli effetti prodotti da detto provvedimento. Art. 8 Disposizioni finali 1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza si rimanda a quanto disciplinato dalla Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 28, dal Regolamento 1 aprile 2009, n. 15/R, nonché dalla normativa nazionale applicata in materia. 2. Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza è abrogata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 in data nella parte relativa alla disciplina degli orari del commercio in sede fissa.
5 Avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana nel termine di sessanta giorni dalla data di notifica, nei termini e nei modi previsti dall art. 2 e seguenti della legge , n. 1034, ovvero, in via alternativa, mediante il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni dalla data di notifica, nei termini e nei modi previsti dall art. 8 e seguenti del D.P.R , n IL SINDACO Gabriella Ferranti
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