Istituto Comprensivo Statale PULCARELLI PASTENA Scuola dell infanzia- primaria - secondaria di I grado

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1 Via Reola Massa Lubrense (Na) Tel.: Fax naic8d900t@istruzione.it naic8d900t@pec.istruzione.it Prot. N. Massa Lubrense, AL PERSONALE DOCENTE E ATA OGGETTO: RICHIESTA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER LA FRUIZIONE DEI BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE 104/92 Si chiede al personale fruitore dei benefici previsti dalla Legge 104/92, artt. 21 e 33 di produrre la documentazione di seguito indicata al fine di un opportuna valutazione da parte dell ufficio che dovrà accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei suddetti benefici: a) Richiesta dell interessato (ALLEGATO n. 1 art. 33 assistenza familiari;/ ALLEGATO n. 2 art. 21 personale) b) CERTIFICATO DI INVALIDITA della Commissione Sanitaria dell ASL per l accertamento dell Handicap (Legge 104/92) oppure DICHIARAZIONE del SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE (da sostituire entro 60gg dalla data del documento con Verbale della Commissione Sanitaria - pena esclusione dei benefici) in originale o copia-fronte retro -autocertificata nei modi di legge; c) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA DEL SOGGETTO DISABILE (ALLEGATO n. 3 o 3BIS) 1 - copia della Dichiarazione sostitutiva dell atto di Notorietà, debitamente compilata dal portatore di disabilità grave che indica: Il proprio stato di famiglia La residenza La preferenza di essere assistito dalla S.V. Dichiarazione di non essere ricoverato a tempo pieno presso nessuna struttura L indicazione del nucleo familiare di coloro che potrebbero dare l assistenza al disabile (sino al grado di parentela del richiedente dei benefici stessi, sia per i parenti che gli affini) Che le copie dei documenti prodotti sono conformi agli originali 2 - copia documento valido (fronte/retro) 3 - copia della Dichiarazione sostitutiva dell atto di Notorietà, debitamente compilata da parte di ciascuno dei familiari (ALLEGATO n. 4) parenti ed affini entro il grado di parentela della S.V. (1 grado) che potrebbero eventualmente vantare il diritto di godimento dei benefici in oggetto precisando: lo stato di famiglia la residenza Se occupati: i dati relativi al proprio datore di lavoro (denominazione azienda, sede, e non di beneficiare della Legge 104/92 oppure se sono pensionati/altro 4 - copia documento valido (fronte/retro) 5 - autocertificazione per l utilizzo della 104 (ALLEGATO n. 5)

2 In relazione alle certificazioni mediche si precisa quanto segue: Lo stato di diversa abilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche funzionanti presso la ASL, di cui all art. 4 della Legge 104/92. Tenuto conto che le certificazioni relative all invalidità e quelle relative all accertamento della disabilità sono distinte, nelle stesse deve risultare quanto segue: Per le persone disabili maggiorenni di cui all art.33, nelle predette certificazioni deve risultare la situazione di gravità; Per le persone disabili assistite (art. 33, c. 5 e 7): nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza continuativa, globale e permanente. A tal fine il genitore, anche adottivo, e il coniuge e il figlio unico in grado di prestare assistenza e il fratello o sorella in sostituzione dei genitori, debbono comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni normative vigenti; Per le persone bisognose di cure continuative per grave patologia, nelle certificazioni deve risultare l assiduità della terapia e l istituto nel quale viene effettuata. Documentazione del rapporto di parentela e dell assistenza continuativa. Il coniuge, il genitore, il figlio unico in grado di prestare assistenza, il fratello o sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità, nel caso in cui i genitori sono scomparsi o impossibilitati a occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili, che assistono il soggetto disabile i quali intendono beneficiare dei benefici, dovranno documentare i seguenti status e condizioni nel rispetto delle modalità che si indicano: il rapporto di parentela con il soggetto deve essere documentato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità l attività di assistenza con carattere continuativo e in via esclusiva a favore del soggetto disabile deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità redatta ai sensi del DPR 445/2000 modificata e integrata dall art. 15 della legge 3/2003. La situazione di unicità di funzione nell assistenza deriva dalla circostanza, documentata con autodichiarazione da parte di ciascun figlio, che eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l assistenza del genitore handicappato in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive tali da non consentire l effettiva e continuativa assistenza (casi di fratelli e/o sorelle residenti a distanze che non consentono l effettiva e continuativa assistenza, ecc.). Si ricorda che tale beneficio non può essere goduto per il periodo di ricovero a tempo pieno dell assistito. Tutto ciò premesso le SS.LL. sono pregate di presentare la documentazione completa ed aggiornata, ad esclusione del verbale ASL non rivedibile, se già presente agli atti della scuola, entro il termine perentorio di gg.15. Trascorso tale termine, la fruizione dei benefici riferita ai permessi, per il comprensibile disagio che crea al servizio, sarà temporaneamente sospesa. I dipendenti che nel decorso anno scolastico hanno già ottenuto la fruizione del beneficio, nel caso che la predetta situazione non abbia subito variazioni, dovranno compilare solo l ALLEGATO 1 bis INOLTRE, si ritiene opportuno puntualizzare che: La Circolare n. 13 del Dipartimento della funzione pubblica del 6 Dicembre 2010 avente per prevede, all ultimo paragrafo del comma 7, che i lavoratori beneficiari di cui all art. 33 della Legge 104/1992, come novellato dall art. 24 della Legge 183/2010, siano tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni di assenza a tale titolo con congruo anticipo e se possibile con riferimento all arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell attività amministrativa, salvo dimostrate situazioni di urgenza. Si ritiene, inoltre, importante segnalare che l'inps con circolare applicativa della nuova normativa n. 45 dell (allegata alla presente), in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che:

3 ,,,,, Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione Sullo stesso tema è intervenuto di recente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente alla delicata questione della programmazione dei permessi che, con Interpelli n. 1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un'effettiva assistenza. Pertanto, si invita il personale interessato a produrre pianificazioni mensili o settimanali di fruizione dei permessi o, in assenza di altre indicazioni, di comunicare la relativa fruizione con congruo anticipo di almeno 3 giorni per concordare preventivamente con l Amministrazione le giornate di permesso, al fine di «evitare la compromissione del funzionamento dell organizzazione», rivedibili in dimostrate situazioni di urgenza. Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata. Si fa presente, inoltre, che il vigente CCNL all art. 15 prevede che tali permessi. Devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.. Allegati: modello programmazione settimanale/mensile di fruizione dei permessi retribuiti legge n. 104 art. 33 (personale docente ed ata) ALL. 1 (domanda per fruizione beneficio art.33) ALL. 2 (domanda per fruizione beneficio art.21) ALL 3 (dichiarazione dell assistito) ALL. 3 BIS (dichiarazione del disabile che non sa o non può firmare) ALL. 4 (dichiarazione altri componenti del nucleo familiare) ALL. 5 (autocertificazione) ALL. 6 (riconferma benefici su documentazione già presentata nel precedente anno scolastico) Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rita Parlato Note per i richiedenti 1. L handicap in situazione di gravità deve essere certificato dalla competente Commissione ASL, oppure dal medico specialista ASL (in questo caso la certificazione ha validità per 6 mesi) o, per i portatori di sindrome di Down, dal proprio medico di base, con certificato rilasciato su presentazione del cariotipo da allegare. 2. Genitori di disabili in situazione di gravità: a. disabili di età inferiore ai tre anni: entro i primi tre anni di vita del figlio con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il padre lavoratore, possono: prolungare il periodo di astensione facoltativa o usufruire di due ore di permesso giornaliero. I benefici sono tra loro alternativi. Sono escluse le lavoratrici autonome e quelle che svolgono la propria attività a domicilio. I benefici spettano anche ai genitori adottivi o affidatari. b. disabili di età superiore ai tre anni: dopo i primi tre anni di vita del figlio con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il padre lavoratore, possono fruire dei tre giorni di permesso mensile. Tali permessi spettano al genitore anche nel caso in cui l altro non ne abbia diritto (ad es: madre/padre casalinga/o, disoccupata/o o lavoratore/lavoratrice autonomo/a). c. disabili maggiorenni: in questo caso la lavoratrice madre o, in alternativa, il padre lavoratore, hanno diritto ai tre giorni di permesso mensili. I permessi possono essere concessi anche se nel nucleo familiare

4 della persona con disabilità in situazione di gravità si trovino familiari non lavoratori idonei a fornire l aiuto necessario (vedi circ. INPS n 90 del 23/05/07). 3. Parenti o affini entro il 3 grado a. L articolo 33 della Legge 104/1992 prevede che i tre giorni di permesso lavorativo siano concessi, oltre che ai genitori, ai coniugi, ai parenti ed affini fino al terzo grado di parentela che assistano in via sistematica ed adeguata la persona con handicap grave, anche se non convivente. A nulla rileva che nell ambito del nucleo familiare della persona con disabilità in situazione di gravità si trovino familiari non lavoratori idonei a fornire l aiuto necessario (vedi circ. INPS n 90 del 23/05/07). b. Lontananza: i benefici previsti dai commi 2 e 3 si possono riconoscere altresì a quei lavoratori che pur risiedendo o lavorando in luoghi anche distanti da quello in cui risiede di fatto la persona con disabilità in situazione di gravità (come, per esempio, nel caso del personale di volo delle linee aeree, del personale viaggiante delle ferrovie o dei marittimi) offrano allo stesso un assistenza sistematica ed adeguata, stante impregiudicato il potere organizzativo del datore di lavoro, non attenendo la fruizione dei benefici de quo all esercizio di un diritto potestativo del lavoratore. A tal fine, in sede di richiesta dei benefici ex art. 33 della legge 104/92, sarà prodotto un Programma di assistenza a firma congiunta del lavoratore richiedente e della persona con disabilità in situazione di gravità che dell assistenza si giova - ovvero del suo amministratore di sostegno ovvero del suo tutore legale, sulla cui eventuale valutazione di congruità medico legale si esprimerà il dirigente responsabile del Centro medico legale della sede INPS competente; c. Parentela fino al terzo grado: padre e madre, figli, fratello e sorella, zii, nonni, bisnonni, nipoti. L affinità è il vincolo che si crea tra un coniuge e i parenti dell altro coniuge. Pertanto, ad esempio, chi è parente di primo grado della moglie è affine di primo grado del marito. Sono considerati affini, ad esempio, il suocero e suocera, il fratello e la sorella della moglie, ecc. 4. Lavoratore con handicap grave: i lavoratori con handicap grave certificato (art. 3 comma 3 della Legge 104/92) hanno diritto a fruire mensilmente di tre giorni o, in alternativa, di due ore di permesso giornaliere. Norme comuni La circolare INPS n 90 del 23/05/07 ha introdotto alcune novità rilevanti in tema di permessi relativi alla L In particolare, principi della continuità e dell esclusività dell assistenza, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza, sono stati sostituiti dai principi di sistematicità e adeguatezza dell assistenza Inoltre, sono stati rivisti le precedenti indicazioni fornite dai commi 2 e 3 dell art. 33 L. 104/92, ispirandosi ai seguenti criteri: 1. che a nulla rilevi che nell ambito del nucleo familiare della persona con disabilità in situazione di gravità si trovino conviventi familiari non lavoratori idonei a fornire l aiuto necessario; 2. che la persona con disabilità in situazione di gravità - ovvero il suo amministratore di sostegno ovvero il suo tutore legale possa liberamente effettuare la scelta su chi, al l interno della stessa famiglia, debba prestare l assistenza prevista dai termini di legge; 3. che tale assistenza non debba essere necessariamente quotidiana, purché assuma i caratteri della sistematicità e dell adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilità in situazione di gravità; 4. che i benefici previsti dai commi 2 e 3 si debbano riconoscere altresì a quei lavoratori che pur risiedendo o lavorando in luoghi anche distanti da quello in cui risiede di fatto la persona con disabilità in situazione di gravità (come, per esempio, nel caso del personale di volo delle linee aeree, del personale viaggiante delle ferrovie o dei marittimi) offrano allo stesso un assistenza sistematica ed adeguata, stante impregiudicato il potere organizzativo del datore di lavoro, non attenendo la fruizione dei benefici de quo all esercizio di un diritto potestativo del lavoratore. A tal fine, in sede di richiesta dei benefici ex art. 33 della legge 104/92, sarà prodotto un Programma di assistenza a firma congiunta del lavoratore richiedente e della persona con disabilità in situazione di gravità che dell assistenza si giova - ovvero del suo amministratore di sostegno ovvero del suo

5 tutore legale, sulla cui eventuale valutazione di congruità medico legale si esprimerà il dirigente responsabile del Centro medico legale della sede INPS competente; 5. che il requisito dell esclusività della stessa non si debba far coincidere con l assenza di qualsiasi altra forma di assistenza pubblica o privata, essendo compatibile con la fruizione dei benefici in questione il ricorso alle strutture pubbliche, al cosiddetto non profit ed a personale badante; 6. che, per esplicita previsione legislativa, non dia titolo ai benefici il solo caso del ricovero a tempo pieno, per ciò intendendosi il ricovero per le intere ventiquattro ore; 7. che al caso di cui al punto precedente, faccia eccezione quello rappresentato dal ricovero a tempo pieno, finalizzato ad un intervento chirurgico oppure a scopo riabilitativo, di un bambino di età inferiore ai tre anni con disabilità in situazione di gravità, per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare (parente o affine entro il 3 grado) nonché, su valutazione del dirigente responsabile del Centro medico legale della Sede INPS, quello della persona con disabilità in situazione di gravità in coma vigile e/o in situazione terminale, contesti questi assimilabili al piccolo minore; 8. che l accettazione da parte del portatore di handicap in situazione di gravità dell assistenza continuativa ed esclusiva offerta dal familiare possa rientrare tra le fattispecie previste dal T.U. n.445/2000 sulla documentazione amministrativa per la cui prova è ammessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 9. che rimanga impregiudicato il diritto/dovere della Pubblica Amministrazione di verificare sia la veridicità della dichiarazione di cui sopra e di quanto dichiarato dal lavoratore nel modello di domanda sia, in caso di disabilità in situazione di gravità temporaneamente concesso dalla Commissione medica ex art. 4 della medesima legge 104/92, il permanere del diritto a fruire i suddetti benefici in capo al lavoratore che ne abbia richiesto l attribuzione. Cumulabilità dei permessi da un mese all altro: Non è possibile cumulare i permessi e fruirne successivamente, dopo la fine del mese. Ferie e XIIIª mensilità: il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n 208 emanata l'08/03/2005, ha comunicato, in aderenza al parere dell Avvocatura Generale dello Stato, che la fruizione dei permessi retribuiti, di cui all art. 33, commi 2 e 3, della legge n. 104/92, non comporta alcuna riduzione sulla tredicesima mensilità. Part-time orizzontale: i giorni di permesso sono comunque tre e corrispondenti alle ore contrattualmente previste (ad esempio se il part-time è di tre ore al giorno, le tre giornate corrisponderanno all orario svolto contrattualmente). Part-time verticale: L INPDAP affronta la questione nella circolare 34 del 10 luglio 2000 (punto 8). Il permesso mensile di tre giorni viene ridotto proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate. L INPS indica anche la formula da applicarsi. Il risultato numerico va arrotondato all'unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore: si procede infatti con la seguente proporzione: x : a = b : c (dove "a" corrisponde al n dei gg. di lavoro effettivi; "b" a quello dei (3) gg. Di permesso teorici; "c" a quello dei gg. lavorativi). Modalità di fruizione dei permessi: La normativa specifica afferma, genericamente, che la fruizione dei permessi va concordata, nella sua articolazione, con il datore di lavoro. Dovrebbero cioè essere contemperate le esigenze di organizzazione del lavoro con il diritto ai permessi derivanti dall articolo 33 della Legge 104/1992. Il CCNL/Scuola 24/07/2003, all art 15 comma 6 prevede che: I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n omississ - devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti. Per quanto sopra: il richiedente dovrà comunicare al D.S. le date in cui fruirà dei permessi in tempo utile, salvo emergenze, per consentire l organizzazione dei servizi e per limitare le ricadute negative derivanti dall assenza. A seguito dell entrata in vigore in data 24 novembre 2010 della legge n. 183 del 4 novembre 2010 con la quale sono state introdotte, all articolo 24, nuove disposizioni sui permessi retribuiti a favore dei

6 dipendenti che assistono familiari con disabilità grave si fornisce un quadro riepilogativo della disciplina in materia di permessi previsti dall art. 33 della legge 104/1992 e successive modifiche e integrazioni. I lavoratori legittimati a fruire di detti permessi sono : o Il dipendente in situazione di disabilità grave; o I dipendenti genitori che assistono figli di età inferiore ai tre anni in situazione di disabilità grave; o Il dipendente per assistere ciascun familiare in situazione di disabilità grave, ivi compresi i dipendenti genitori che assistono figli di età superiore ai tre anni. In base al nuovo dettato normativo, ampiamente illustrato con la circolare della Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito n. 155/2010, hanno ora diritto ai permessi retribuiti per assistere un soggetto in situazione di disabilità grave, oltre il coniuge, i parenti e gli affini entro il 2 grado. Per maggiore chiarezza si rammenta che sono: parenti di primo grado: genitori, figli; parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti (figli di figli); affini di primo grado: suocero/a, nuora, genero; affini di secondo grado: cognati. Solo in particolari condizioni le agevolazioni possono essere estese ai parenti e affini di 3 grado delle persone da assistere. A tal fine si precisa che sono: parenti di terzo grado: bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli e/o sorelle); affini di terzo grado: zii acquisiti, nipoti acquisiti. Le eccezioni per le quali l art. 24 della citata legge n. 183/2010 prevede l estensione del diritto a fruire dei benefici in parola ai parenti e affini di terzo grado, sono rappresentate dai casi in cui il coniuge e/o i genitori della persona in situazione di disabilità grave: abbiano compiuto i sessantacinque anni di età; siano affetti da patologie invalidanti; siano deceduti o mancanti. Con l espressione mancanti, come precisato nella circolare della Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito n. 155/2010 e nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13/2010, deve intendersi non solo una situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto) ma anche ogni altra condizione ad essa assimilabile (divorzio, separazione legale, abbandono) debitamente certificata dall autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità. Si precisa inoltre che Solo la persona disabile in situazione di handicap grave (art. 3 comma 3 legge 104/92) potrebbe fruire dei permessi in ore. Ciò è previsto dalla stessa legge 104/92 che all art. 33/6 dispone che la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ovvero di due ore di permesso giornaliero retribuito o di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Tale possibilità non è invece prevista quando i permessi sono utilizzati per l assistenza a familiari in stato di handicap grave, per cui è possibile utilizzare solo i 3 gg. di permesso mensile di cui all art. 3 dell art. 33. Il CCNL comparto Scuola non prevede il frazionamento in ore dei 3 gg. di permessi né che il dipendente possa fruire alternativamente dei permessi in ore, infatti l art.15/6 dispone che i permessi possono essere fruiti in giornate non ricorrenti. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Rita Parlato

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