DEFINIZIONI CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "DEFINIZIONI CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE COMUNI A TUTTE LE SEZIONI"

Transcript

1 CITTA DI CASTELLEONE Provincia di Cremona Oggetto: Capitolato speciale di appalto per l assegnazione del servizio di prestazione della copertura assicurativa dell ente per il periodo Lotto 1 POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI CATEGORIE VARIE CIG D5F DEFINIZIONI Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione e cioè il Comune di Castelleone Società: l'impresa Assicuratrice Broker: il mandatario incaricato dal Contraente e riconosciuto dalla Società e cioè PROGEASS S.r.l. Assicurato: il soggetto a favore del quale è prestata l assicurazione e più precisamente quelli indicati alle varie sezioni. Polizza: il documento che prova l'assicurazione. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili. Beneficiario: la persona/e alla quale viene liquidata l'indennità spettante calcolata a sensi di polizza. Assicurazione: il contratto di assicurazione Premio: la somma dovuta dal Contraente all Impresa Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro Attività del Contraente Tutte le attività istituzionali consentite / previste dalla normativa vigente regolante l attività della Contraente incluse quelle attività collegate, accessorie, assistenziali, sportive, ricreative, sia preliminari che conseguenti alle funzioni istituzionali. Ubicazione del rischio - Tutte le sedi di attività e di servizi della Contraente - Tutte le sedi di altri Enti che, per l esercizio della loro attività o per i servizi da loro gestiti, utilizzino anche cose di proprietà del Contraente CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE COMUNI A TUTTE LE SEZIONI 1. Definizioni Premesso che è considerato: a) infortunio l evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o una invalidità permanente o inabilità temporanea b) invalidità permanente la diminuita capacità o la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall Assicurato, conseguente ad infortunio c) morte il decesso, compreso lo stato dichiarato di coma irreversibile conseguente ad infortunio; d) indennità da ricovero o da gessatura degenza in ricovero in Istituto di cura e la gessatura intesa come apparecchio gessato o qualsiasi altro mezzo comunque esterno di contenimento immobilizzante. Sono convenzionalmente equiparati ad infortunio anche i seguenti eventi: - l asfissia per fuga di gas, vapori o esalazioni velenose; - gli avvelenamenti o le intossicazioni conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze nocive in genere; - le infezioni od avvelenamenti derivanti da morsi o punture in genere; 1

2 - l annegamento; - l assideramento o congelamento; - i colpi di sole, di calore o di freddo, folgorazione; - le lesioni determinate da sforzi comprese le ernie, esclusi gli infarti; - le forze della natura compresi movimenti tellurici, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, frane, smottamenti, valanghe e slavine. Si precisa inoltre che la garanzia vale anche per gli infortuni più sotto indicati in via esemplificativa e non limitativa derivanti all Assicurato: - durante l uso di autoveicoli, imbarcazioni o motocicli di qualsiasi cilindrata; - per imprudenze, negligenze o colpa grave, in stato di malore, incoscienza e vertigini; - in occasione di rapine, attentati, sequestri, tumulti popolari, atti violenti od aggressioni in genere, con l esclusione della partecipazione diretta dell Assicurato agli eventi; - gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche. E inoltre compreso il rischio in itinere. 2. Esclusioni Sono esclusi dall assicurazione gli infortuni occorsi: - per eventi direttamente connessi allo stato di guerra dichiarata o non dichiarata, salvo quanto previsto al successivo art. 4; - durante la guida di mezzi di locomozione aerea e la guida e l uso di mezzi subacquei - in conseguenza di dolo o di azioni delittuose dell Assicurato; - sotto influenza di stupefacenti, ed allucinogeni assunti volontariamente; - in conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell atomo, come pure di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche. 3. Rischio Volo La garanzia è estesa agli infortuni che l Assicurato subisca durante i viaggi in aereo turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, tranne che: - da società/azienda di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; - da aeroclubs. In caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più persone assicurate, in conseguenza di un unico evento, l esborso massimo complessivo a carico dell Impresa non potrà superare l importo di Euro ,00. Qualora le indennità liquidabili ai sensi di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno ridotte proporzionalmente ai rispettivi capitali assicurati. 4. Rischio Guerra A parziale deroga dell'art. 2) precedente, l'assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) o da insurrezione popolare per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero. Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla partecipazione attiva a tali eventi. 5. Persone assicurabili Sono ammessi al beneficio dell assicurazione tutti indistintamente gli Assicurati a prescindere dalle loro condizioni di salute e da eventuali pregresse minorazioni fisiche o mutilazioni delle quali gli Assicurati stessi risultassero affetti, restando comunque espressamente confermato quanto previsto dall art. 8 (Criteri di indennizzabilità). Non sono assicurabili le persone affette da esiti di lesioni cerebrali vascolari, da manifestazioni croniche di tossicoalcolismo, nonché da pregresso o in atto stato di dipendenza da sostanze stupefacenti, quelle affette da schizofrenia, da forme maniaco-depressive, da stati paranoici, da sindromi organiche cerebrali o da altre patologie psicotiche. Qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto si applica quanto disposto dall art del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell Assicurato. 6. Limiti di età Le garanzie si intendono operanti per persona di età non superiore a 75 anni. Tuttavia le persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, l assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in caso contrario possa essere opposto l eventuale incasso di premi scaduti, dopo il compimento dell età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente. 2

3 7. Denuncia del sinistro e relativi obblighi La denuncia dell infortunio dovrà contenere l indicazione del luogo, del giorno e dell ora dell evento, nonchè le cause che lo determinarono, dovrà essere corredata di certificato medico ed indirizzata direttamente alla Società o per il tramite del Broker incaricato entro 30 giorni lavorativi dall infortunio o dal momento in cui il Contraente, l Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Avvenuto l infortunio, l Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. Successivamente l Assicurato deve inviare, periodicamente e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l infortunio abbia cagionato la morte dell Assicurato e quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, dovrà essere data immediatamente avviso alla Società a mezzo telefax e/o telegramma. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell assicurazione. 8. Criteri di indennizzabilità L impresa corrisponde l indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l influenza che l infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure per il pregiudizio che esse possono portare all esito delle lesioni prodotte dall infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionato dall infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti. a) Invalidità permanente Se ad un infortunato in conseguenza di un infortunio verrà riconosciuta una invalidità permanente e questa si verificherà anche successivamente alla scadenza di polizza ma comunque entro due anni dal giorno nel quale l infortunio è avvenuto, la Società liquiderà per tale titolo e solo in questo caso un indennità calcolata sulla somma assicurata al momento dell infortunio per l invalidità permanente, come segue: La valutazione del grado di invalidità permanente sarà effettuata facendo riferimento alla Tabella allegata al D.P.R. del n (Settore Industria) con rinuncia alle franchigie relative stabilite, nonchè alle successive eventuali modificazioni, con l intesa che le percentuali indicate nella Tabella anzidetta vengano riferite ai capitali assicurati per il caso di invalidità permanente. L impresa prende atto che se l Assicurato risulta mancino il grado di invalidità per il lato destro sarà applicato al sinistro e viceversa. Nel caso in cui l Assicurato subisca un infortunio ad un arto superiore o ad una mano o ad un avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali che venissero usati come destri si dovrà tenere conto di ciò anche nella valutazione del grado di invalidità permanente. Qualora l invalidità permanente, valutata secondo i criteri indicati, sia pari almeno 60% verrà corrisposto un indennizzo pari al 100% del capitale assicurato. b) Ernie traumatiche o da sforzo L assicurazione è estesa, limitatamente ai casi di invalidità permanente e se prevista, di inabilità temporanea, alle ernie traumatiche da sforzo con l intesa che qualora l ernia: - risulti operabile, verrà corrisposta solamente l indennità per il caso di inabilità se prevista fino ad un massimo di 30 giorni. - anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposta solamente un indennità non superiore al 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. c) Morte presunta L impresa dichiara che se il corpo dell Assicurato non venisse trovato entro sei mesi a seguito di arenamento, affondamento e naufragio del mezzo di trasporto aereo, lacustre, fluviale o marittimo, nonché in caso di scomparsa per qualsiasi altra causa, fermo restando quanto previsto all art. 1) lettera a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, verrà riconosciuto il risarcimento previsto per il caso di morte, considerando l evento di cui sopra come infortunio. Quando sia stato effettuato il pagamento delle indennità ed in seguito l Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle intere somme pagate e relative spese, e l Assicurato stesso potrà far valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettanti nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente polizza. Le lesioni corporali causate dall esposizione agli elementi della natura dovuti ad un arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto sopra richiamato, sono peraltro garantite da questa polizza. 8. Liquidazione dell indennità Ricevuta la necessaria documentazione e compiti gli accertamenti del caso, la Società liquiderà l indennità che risulti dovuta, ne darà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvederà al pagamento. Il diritto all indennità per invalidità permanente è di carattere personale, quindi non è trasmissibile agli eredi. 3

4 Tuttavia, se l Assicurato morisse per cause indipendenti dall infortunio dopo che l indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società pagherà ai beneficiari l importo liquidato od offerto. Inoltre, se dopo il pagamento di un indennità per invalidità permanente ma entro due anni dal giorno dell infortunio ed in conseguenza di questo l Assicurato morisse, la Società corrisponderà la differenze fra l indennità pagata ed il capitale assicurato per il caso di morte ove questa fosse superiore e non chiederà il rimborso nel caso contrario. L indennità viene corrisposta in Italia e nella valuta corrente. L indennità per inabilità temporanea, l indennità da ricovero e da gessatura ed il rimborso delle spese mediche sono cumulabili con quella per morte o per invalidità permanente. 9. Rimborso spese mediche da infortunio (valida per tutte le sezioni) Per ogni infortunio la Società garantirà all assicurato il rimborso delle spese per: - onorari dei chirurghi o dell equipe operatoria; - uso della sala operatoria, materiale di intervento, apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicati durante l intervento; - rette di degenza; - esami ed accertamenti diagnostici; - trattamenti fisioterapici e rieducativi; - trasporto dell assicurato in ospedale o in clinica ed il ritorno a casa effettuata con ambulanza; - prestazioni medico-infermieristiche, medicinali, acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici e sanitarie. Sono altresì comprese le spese per cure, interventi chirurgici e applicazioni effettuate allo scopo di ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici provocati da infortunio. Qualora l Assicurato venga ritenuto non curabile nell ambito dell organizzazione ospedaliera del luogo ove è avvenuto l infortunio, la Società rimborsa altresì le spese di trasferimento con ambulanza, eliambulanza o aereo in un centro ospedaliero attrezzato alla cura dell Assicurato. La Società effettua rimborso previa presentazione dei documenti giustificativi di spesa in originale. Il pagamento viene effettuato a cura ultimata. La presente garanzia vale fino alla concorrenza di Euro 3.000,00 per ogni persona infortunata ed è prestata in aggiunta ai capitali assicurati procapite per gli appartenenti alle diverse categorie di assicurati di cui alle condizioni della presente polizza. 10. Inabilità Temporanea Si considera inabilità temporanea l incapacità dell Assicurato ad attendere, per un periodo di tempo limitato, alle sue occupazioni. Qualora sia provato che l infortunio ha causato l inabilità temporanea, la Società con riferimento alla natura e conseguenza delle lesioni riportate dall Assicurato, liquida l indennità giornaliera integralmente, per tutto il tempo in cui l Assicurato si è trovato nell incapacità fisica, anche parziale, di attendere alle occupazioni medesime. L indennità cessa con il giorno della avvenuta guarigione risultante dal certificato medico; se però l Assicurato non trasmette tale certificato, viene considerata data di guarigione quella pronosticata dall ultimo certificato medico regolarmente inviato. L indennità per l inabilità temporanea viene corrisposta per un periodo massimo di 300 giorni da quello dell infortunio regolarmente denunciato. 11. Indennità da ricovero e da gessatura Se l infortunio ha per conseguenza un ricovero in Istituto di Cura, la Società corrisponde l indennità giornaliera indicata in polizza per la durata massima di giorni 365, anche non consecutivi, da quello dell infortunio. L indennità verrà corrisposta anche qualora, in conseguenza di infortunio, l Assicurato sia portatore, non degente in Istituto di cura, di un apparecchio gessato o qualsiasi altro mezzo, comunque esterno, di contenimento immobilizzante, in tal caso l indennità verrà corrisposta fino alla rimozione dell apparecchio gessato o del tutore immobilizzante. La Società effettua il pagamento dell indennizzo su presentazione: - della cartella clinica nel caso di ricovero; - di documento sanitario, equivalente alla cartella clinica, nel caso di degenza in Day-Hospital; - di certificazione medica nel caso di gessatura o di mezzo di contenimento immobilizzante esterno. 12. Regolazione premio Entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o del minor periodo di durata del contratto, il Contraente deve comunicare alla Società, anche tramite il Broker, i dati variabili. Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate entro 90 giorni dalla relativa comunicazione. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti ed il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a 4

5 garanzia di quello relativo all annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva. Conseguentemente l assicurazione resta sospesa fino alle ore 24,00 del giorno in cui la Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per gli infortuni accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. DISPOSIZIONI VARIE Art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Art. 2) Pagamento del premio Decorrenza dell assicurazione e periodo di assicurazione L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all art.1901 C.C., entro 30 giorni dalla sopracitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al trentesimo giorno, l effetto dell assicurazione decorrerà dalle ore del giorno di pagamento del premio. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati alla direzione della Società o alla sede dell'agenzia o della Società di brokeraggio alla quale è assegnata la polizza. Art. 3) Forma delle comunicazioni e modifiche dell assicurazione Oltre che a mezzo di raccomandata, le comunicazioni relative al presente contratto possono essere fatte, e debbono quindi ritenersi valide, anche a mezzo telegramma, telex e telefax. Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 4) Aggravamento e diminuzione del rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società o non accettati dalla stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi dell Art C.C. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell Assicurato (Art C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 5) Interpretazione del contratto Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all Assicurato. Art. 6) Buona fede L'eventuale omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte della Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale o comunque involontario, non pregiudicheranno la validità dell'assicurazione. Art. 7) Limiti territoriali La presente polizza si intende operante nel mondo intero. Gli eventuali indennizzi verranno corrisposti in Italia nella valuta corrente. Art. 8) Altre assicurazioni Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare preventivamente l'esistenza di altre assicurazioni infortuni stipulate individualmente dalle persone assicurate. Art. 9) Esonero denuncia infermità e difetti fisici Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le infermità, le mutilazioni o i difetti fisici di cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire. Art. 10) Identificazione degli Assicurati La Contraente è esonerata dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. 5

6 Per l'identificazione di tali persone si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione della Contraente, libri che questa si impegna ad esibire in qualsiasi momento, insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di fare accertamenti e controlli. Art. 11) Recesso del contratto a seguito di denuncia del sinistro Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 90 giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, è in facoltà della Società di far cessare totalmente e non individualmente l'assicurazione o di recedere dal contratto. Il recesso, da comunicarsi tramite raccomandata con termine minimo di 120 giorni, avrà effetto alla scadenza del periodo assicurativo in corso, ovvero, in caso di termine del preavviso insufficiente rispetto a tale scadenza, lo stesso recesso opererà alla successiva scadenza annua. La Società metterà a disposizione il rateo del premio relativo al periodo di rischio non corso. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia dell'infortunio o qualunque altro atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso. Art. 12) Controversie In caso di controversie di natura medica sulla indennizzabilità della malattia o dell infortunio nonchè sulla misura dei rimborsi o sulla liquidabilità delle indennità, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti i rimborsi o le indennità a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio medico. Il collegio medico risiede ove ha sede il Contraente. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunererà il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze del terzo medico. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. Art. 13) Durata e proroga dell assicurazione L assicurazione è stipulata per la durata di anni tre con effetto dalle ore 24,00 del e scadenza alle ore 24,00 del (scadenza anniversaria al 28 febbraio di ogni anno). L assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto. Tuttavia ad entrambe le Parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 120 giorni prima della suddetta scadenza. Ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge il Contraente potrà richiedere, in accordo tra le parti, il rinnovo del contratto per una durata massima pari a quella originaria inoltrando richiesta scritta alla Società entro tre mesi antecedenti la scadenza. E inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata dall espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d ora a prorogare in tale caso l assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza. Art. 14) Forma delle comunicazioni del contraente o dell Assicurato o degli aventi diritto alla Società Tutte le comunicazioni alle quali la Contraente, l Assicurato o gli aventi diritto sono tenuti, devono essere fatte, purchè siano valide, con lettera raccomandata o telefax o telex alla Sede della Società o alla sede del Broker incaricato. Art. 15) Anticipata risoluzione del contratto Nei casi di recesso o di anticipata risoluzione del contratto richiesta dal Contraente, come previsto dall art. 13, sono dovuti alla Società, le rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte. Art. 16) Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, a favore dell'assicurato o degli aventi causa, al diritto di surrogazione spettantele ai sensi dell'art C.C. Art. 17) Imposte e diritti Le spese di bollo, tasse, imposte e diritti dipendenti dalla presente assicurazione sono a carico della Contraente o dell'assicurato e suoi aventi diritto, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Art. 18) Foro competente Per le controversie diverse da quelle previste all'art. 12 e riguardanti il presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede la Contraente. Art. 19) Broker incaricato 6

7 L Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società di brokeraggio: PROGEASS S.r.l., in qualità di Broker, ai sensi del D. Lgs. 7 settembre 2005, n Pertanto agli effetti delle condizioni della presente polizza gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker s intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l Assicurato/Contraente. Art. 20) Coassicurazione e delega (ove prevista) Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza. Art. 21) Validità delle norme dattiloscritte Si intendono operanti le sole norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d atto del premio. Art. 22) Riferimento alle norme di legge Per quanto non regolato dal presente contratto si far riferimento alle norme di legge. Art. 23) Statistica Sinistri L Assicurazione si obbliga a fornire semestralmente la statistica sinistri al Contraente/Assicurato e/o al Broker incaricato. Art. 24) Clausola di tracciabilità La Società si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Inoltre si impegna a dare comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura Ufficio Territorio del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante medesima, della notizia dell inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. LA CONTRAENTE LA SOCIETA' Ai sensi dell'art.1341 C.C. il Contraente e la Società dichiarano di approvare esplicitamente i seguenti articoli: 11. Recesso del contratto a seguito di denuncia del sinistro 12. Controversie 13. Durata del contratto 18. Foro competente LA CONTRAENTE LA SOCIETA

8 CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE ASSICURATI Sono assicurati gli appartenenti alle seguenti categorie contrassegnate dalla crocetta, per i capitali e le garanzie indicate nelle relative schede seguenti. CATEGORIE Partecipanti ed accompagnatori a gite o viaggi ricreativi e culturali, vacanze ed istituzioni estive, per A) adulti, ragazzi e bambini. Partecipanti a corsi culturali e artistici in genere come, a titolo esemplificativo ma non limitativo, musica, B) scultura, pittura, cucina, pasticceria, informatica, giardinaggio, etc. Partecipanti a corsi di attività motorie e sportive (escluse arti marziali, difesa personale, sci, equitazione e C) sport equestri in genere) per anziani come, a titolo esemplificativo ma non limitativo, ginnastica, nuoto, ballo, yoga, etc. Partecipanti a corsi di attività motorie e sportive (escluse arti marziali, difesa personale, sci, equitazione e D) sport equestri in genere) per ragazzi come, a titolo esemplificativo ma non limitativo, ginnastica, nuoto, ballo, yoga, etc. E) Volontari che prestano servizio presso strutture gestite dal Comune F) Volontari della Protezione Civile G) Amministratori comunali: Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali H) Conducenti dei veicoli di proprietà o in locazione all Ente I) Trasportati sui veicoli di proprietà o in locazione all Ente limitatamente ai soggetti portatori di handicap trasportati su veicoli appositamente attrezzati J) Dipendenti in missione autorizzati all impiego di veicoli propri k) Bambini frequentanti le scuole comunali o i centri ricreativi comunali e/o parrocchiali in genere (asili nido, centri di supporto ai genitori, grest, ecc.) LA CONTRAENTE LA SOCIETA CATEGORIA A) Partecipanti ed accompagnatori a gite o viaggi ricreativi e culturali, vacanze ed istituzioni estive, per adulti, ragazzi e bambini. Capitali assicurati pro-capite ,00 Caso Morte ,00 Caso Invalidità permanente 8

9 Sono compresi in garanzia gli infortuni subiti nel corso delle gite o delle vacanze compresi il viaggio, la permanenza, l attività turistica ed escursionistica, compresi il tempo di ritrovo e di commiato all arrivo, all inizio ed al termine del viaggio, limitatamente ai minori affidati agli accompagnatori. A parziale deroga dell art. 6, l Assicurazione vale, limitatamente alle garanzie morte ed invalidità permanente, anche per le persone di età superiore ai settantacinque anni per i quali, relativamente alla invalidità permanente, la liquidazione delle indennità dovute verrà effettuata solo nel caso in cui l invalidità permanente, valutata secondo i criteri indicati in polizza, sia di grado almeno pari al 60% della totale. In tal caso verrà corrisposto, come indicato all art. 8-a), un indennizzo pari al 100% del capitale assicurato. In caso di Invalidità permanente verrà applicata una franchigia fissa del 3%. CATEGORIA B) Partecipanti a corsi culturali e artistici in genere come, a titolo esemplificativo ma non limitativo, musica, scultura, pittura, cucina, pasticceria, informatica, giardinaggio, etc. Capitali assicurati pro-capite ,00 Caso Morte ,00 Caso Invalidità permanente Sono compresi in garanzia gli infortuni subiti durante la partecipazione ai corsi e gli eventuali spostamenti connessi. A parziale deroga dell art. 6, l Assicurazione vale, limitatamente alle garanzie morte ed invalidità permanente, anche per le persone di età superiore ai settantacinque anni per i quali, relativamente alla invalidità permanente, la liquidazione delle indennità dovute verrà effettuata solo nel caso in cui l invalidità permanente, valutata secondo i criteri indicati in polizza, sia di grado almeno pari al 60% della totale. In tal caso verrà corrisposto, come indicato all art. 8-a), un indennizzo pari al 100% del capitale assicurato. In caso di Invalidità permanente verrà applicata una franchigia fissa del 3%. CATEGORIA C) Partecipanti a corsi di attività motorie e sportive (escluse arti marziali, difesa personale, sci, equitazione, e sport equestri in genere) per anziani come, a titolo esemplificativo ma non limitativo, ginnastica, nuoto, ballo, yoga, etc. Capitali assicurati pro-capite ,00 Caso Morte ,00 Caso Invalidità permanente Sono compresi in garanzia gli infortuni subiti durante la partecipazione ai corsi e gli eventuali spostamenti connessi. A parziale deroga dell art. 6, l Assicurazione vale, limitatamente alle garanzie morte ed invalidità permanente, anche per le persone di età superiore ai settantacinque anni per i quali, relativamente alla invalidità permanente, la liquidazione delle indennità dovute verrà effettuata solo nel caso in cui l invalidità permanente, valutata secondo i criteri indicati in polizza, sia di grado almeno pari al 60% della totale. In tal caso verrà corrisposto, come indicato all art. 8-a), un indennizzo pari al 100% del capitale assicurato. In caso di Invalidità permanente verrà applicata una franchigia fissa del 5%. CATEGORIA D) Partecipanti a corsi di attività motorie e sportive (escluse arti marziali, difesa personale, sci, equitazione, e sport equestri in genere) per ragazzi come, a titolo esemplificativo ma non limitativo, ginnastica, nuoto, ballo, yoga, etc. Capitali assicurati pro-capite ,00 Caso Morte ,00 Caso Invalidità permanente Sono compresi in garanzia gli infortuni subiti durante la partecipazione ai corsi e gli eventuali spostamenti connessi. In caso di Invalidità permanente verrà applicata una franchigia fissa del 3%. CATEGORIA E) Volontari che prestano servizio presso strutture gestite dal Comune. 9

10 Capitali assicurati pro-capite ,00 Caso Morte ,00 Caso Invalidità permanente Sono compresi in garanzia gli infortuni subiti a causa e/o in occasione del servizio svolto, comprese le pause di lavoro, presso le strutture gestite dal Comune. Il servizio svolto comprende qualsiasi attività connessa alla partecipazione ad ogni attività relativa alle strutture gestite dal Comune, ivi comprese le attività che possano essere svolte all esterno e ciò anche al di fuori del consueto orario. Sono comprese eventuali trasferte in genere ed il rischio in itinere. In caso di Invalidità permanente verrà applicata una franchigia fissa del 3%. CATEGORIA F) Volontari della Protezione Civile Capitali assicurati pro-capite ,00 Caso Morte ,00 Caso Invalidità permanente 50,00 Indennità giornaliera da ricovero infortuni e malattia Sono compresi in garanzia gli infortuni subiti a causa e/o in occasione del servizio istituzionale svolto. Sono comprese eventuali esercitazioni e trasferte in genere ed il rischio in itinere. In caso di Invalidità permanente verrà applicata una franchigia fissa del 3%. La garanzia indennità da ricovero è estesa alle malattie infettive da contagio contratte dalla persone assicurate nello svolgimento delle attività di volontariato svolte nell ambito di quanto stabilito e disciplinato dallo Statuto dell Associazione Contraente. Si considera malattia infettiva ogni stato morboso dell organismo che si manifesta con segni di sofferenza generale o locale che sia determinato da virus, batteri, funghi, protozoi. CATEGORIA G) Amministratori Comunali (Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali) Capitali assicurati pro-capite ,00 Caso Morte ,00 Caso Invalidità permanente 5.000,00 Rimborso spese mediche da infortunio (in aggiunta a quanto già garantito all Art. 9) Sono compresi in garanzia gli infortuni subiti a causa ed in occasione dell espletamento di tutte le attività connesse e collegate alla carica di Amministratore compreso il rischio in itinere nonché eventuali trasferte in genere. A titolo esemplificativo e non limitativo si precisa che sono comprese, anche con la partecipazione attiva e non solo di rappresentanza, tutte le attività connesse, collegate, accessorie, complementari e conseguenti, nessuna esclusa né eccettuata, come ad esempio: manifestazioni (sportive, culturali, artistiche, storiche, sociali, politiche e simili), congressi, seminari, simposi, ricevimenti, spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, mercati, esposizioni, convegni, inaugurazioni, etc. A parziale deroga dell art. 6, l Assicurazione vale, limitatamente alle garanzie morte ed invalidità permanente, anche per le persone di età superiore ai settantacinque anni per i quali, relativamente alla invalidità permanente, la liquidazione delle indennità dovute verrà effettuata solo nel caso in cui l invalidità permanente, valutata secondo i criteri indicati in polizza, sia di grado almeno pari al 60% della totale. In tal caso verrà corrisposto, come indicato all art. 8-a), un indennizzo pari al 100% del capitale assicurato. In caso di invalidità permanente verrà applicata una franchigia del 3% per capitali eccedenti ,00 e del 5% per capitali eccedenti ,00. CATEGORIA H) Conducenti dei veicoli di proprietà o in locazione all Ente La garanzia è prestata per gli infortuni subiti dai conducenti non identificati in occasione della guida di tutti i veicoli di proprietà o in locazione e/o comodato alla Contraente. Capitali assicurati pro-capite 10

11 ,00 Caso Morte ,00 Caso Invalidità permanente Sono compresi in garanzia gli infortuni subiti: Durante la messa in moto del veicolo; In occasione della salita o discesa dal veicolo od operazioni attorno ad esso; In caso di fermata del veicolo durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia o per lo spostamento del veicolo da posizioni di intralcio; Nel tentativo di salvataggio del veicolo o dei suoi occupanti; Durante la prestazione di assistenza ai trasportati in fase di salita o discesa dal veicolo. In caso di invalidità permanente verrà applicata una franchigia del 3% per capitali eccedenti ,00 e del 5% per capitali eccedenti ,00. CATEGORIA I) Trasportati sui veicoli di proprietà o in locazione all Ente (limitatamente ai soggetti portatori di handicap) La garanzia è prestata per gli infortuni subiti dagli assicurati che siano portatori di handicap in qualità di trasportati su veicoli appositamente allestiti ed utilizzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap. Capitali assicurati pro-capite ,00 Caso Morte ,00 Caso Invalidità permanente Sono compresi in garanzia gli infortuni subiti: Durante la messa in moto del veicolo; In occasione della salita o discesa dal veicolo od operazioni attorno ad esso; In caso di fermata del veicolo durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia o per lo spostamento del veicolo da posizioni di intralcio; Nel tentativo di salvataggio del veicolo o dei suoi occupanti; In caso di Invalidità permanente verrà applicata una franchigia fissa del 3%. CATEGORIA J) Dipendenti in missione autorizzati all impiego di veicoli propri La garanzia è prestata per gli infortuni subiti dagli assicurati in occasione della guida di veicoli di loro proprietà o in loro uso, esclusi quelli di proprietà o in locazione e/o comodato all Ente stesso. La garanzia è operante sia quando la sede di partenza risulti essere il luogo presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio oppure altro luogo, secondo quanto stabilito dal regolamento nel trattamento di missione del personale dipendente. Capitali assicurati pro-capite ,00 Caso Morte ,00 Caso Invalidità permanente Sono compresi in garanzia gli infortuni subiti: Durante la messa in moto del veicolo; In occasione della salita o discesa dal veicolo od operazioni attorno ad esso; In caso di fermata del veicolo durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia o per lo spostamento del veicolo da posizioni di intralcio; Nel tentativo di salvataggio del veicolo o dei suoi occupanti; Durante la prestazione di assistenza ai trasportati in fase di salita o discesa dal veicolo. In caso di invalidità permanente verrà applicata una franchigia del 3% per capitali eccedenti ,00 e del 5% per capitali eccedenti ,00. CATEGORIA K) Bambini frequentanti le scuole comunali o i centri ricreativi comunali e/o parrocchiali in genere (asili nido, centri di supporto ai genitori, grest, ecc.) 11

12 La garanzia è prestata per gli infortuni subiti dagli assicurati durante tutto il tempo in cui rimangono affidati alla scuola, o alle strutture comunali (centri di aggregazione, doposcuola, ecc.), anche per l attività para e/o post scolastica di tipo ricreativo, sportivo, assistenziale o educativo organizzate dalla scuola o dal comune stesso. Capitali assicurati pro-capite ,00 Caso Morte ,00 Caso Invalidità permanente Sono comprese eventuali trasferte e gite in genere. In caso di Invalidità permanente verrà applicata una franchigia fissa del 3%. CALCOLO DEL PREMIO Il premio lordo, conteggiato in base ai costi finiti (inclusa l imposta) sottoindicati, viene anticipato in via provvisoria nella misura del 75% che rappresenta il premio minimo comunque acquisito dalla Società. La garanzia assicurativa è valida esclusivamente per le categorie per le quali sono indicati i parametri variabili per il conteggio del premio. Calcolo del premio anticipato annuo lordo Categorie - Premi lordi A) Partecipanti ed accompagnatori a gite o viaggi ricreativi e culturali, vacanze ed istituzioni estive, per adulti, ragazzi e bambini.. pro-capite x N iscritti. B) Partecipanti a corsi culturali e artistici in genere come, a titolo esemplificativo ma non limitativo, musica, scultura, pittura, cucina, pasticceria, informatica, giardinaggio, etc.. pro-capite x N iscritti. C) Partecipanti a corsi di attività motorie e sportive (escluse arti marziali, difesa personale, sci, equitazione e sport equestri in genere) per anziani come, a titolo esemplificativo ma non limitativo, ginnastica, nuoto, ballo, yoga, etc.. pro-capite x N iscritti. D) Partecipanti a corsi di attività motorie e sportive (escluse arti marziali, difesa personale, sci, equitazione e sport equestri in genere) per ragazzi come, a titolo esemplificativo ma non limitativo, ginnastica, nuoto, ballo, yoga, etc.. pro-capite x N iscritti. E) Volontari che prestano servizio presso strutture gestite dal Comune. pro-capite x N iscritti. F) Volontari della Protezione Civile. pro-capite x N 18 iscritti. G) Amministratori Comunali (Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali). x N 17 Assicurati. H) Veicoli di proprietà o in locazione all Ente. x N 05 mezzi comunali. I) Trasportati sui veicoli di proprietà o in locazione all Ente./km x Km annui percorsi, limitatamente ai veicoli appositamente allestiti ed utilizzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap. J) Dipendenti in missione autorizzati all impiego di veicoli propri. /km x Km 5.000,00 annui percorsi. 12

13 K) Bambini frequentanti le scuole comunali o i centri ricreativi comunali e/o parrocchiali (asili nido, centri di supporto ai genitori, ecc.). x N Assicurati. CONTRAENTE LA SOCIETA a) Accettazione Normativa Aderenza totale al capitolato presentato oppure OFFERTA TECNICA INFORTUNI CATEGORIE VARIE (Costituente parte integrante delle presente polizza di assicurazione) b) Formulazione dell offerta in base alle seguenti varianti al capitolato presentato: Varianti Migliorative N progressivo N articolo da variare Testo Proposto Data Timbro e firma DELEGATARIA......% EVENTUALI COASSICURATRICI......%......%......% 13

14 Data Timbro e firma Lotto 2 POLIZZA DI ASSICURAZIONE INCENDIO RISCHI ACCESSORI CIG F86 DEFINIZIONI GENERALI CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE CONTRAENTE ASSICURATO SOCIETA' ASSICURAZIONE POLIZZA BROKER PREMIO RISCHIO SINISTRO INDENNIZZO Il Comune di Castelleone Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione L impresa assicuratrice e le coassicuratrici Il contratto di assicurazione il documento che prova l'assicurazione Il mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto La somma dovuta dal Contraente alla Società la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE INCENDIO 1. INCENDIO - Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. 2. ESPLOSIONE - Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. 3. SCOPPIO - Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio. 4. FABBRICATO - L'intera costruzione edile nonché le sue pertinenze (centrale termica, box, recinzioni, tettoie, passaggi coperti, minori dipendenze e simili) compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici ed elettronici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione come case in legno prefabbricate, tendostrutture, palloni geodetici, pressostatici ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes, affreschi, mosaici, decorazioni, dipinti murali, omenoni e simili, scaloni monumentali, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e statue e ciò che rappresenta valore artistico. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante. 5. CONTENUTO Beni mobili in genere, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: Macchinari e attrezzature in genere non al servizio dei fabbricati. Macchinari - attrezzature - apparecchiature - strumentazione in genere - attrezzature e apparecchiature tecniche in genere. Mobilio, arredi, arredi sacri, oggetti di ornamento, tappeti, il tutto anche d'antiquariato. Distributori automatici di cibi e bevande, materiale di consumo e merci. Macchine d'ufficio, attrezzature antinfortunistiche, scaffalature, banchi, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, apparecchiature di segnalazione e comunicazione ventilatori, umidificatori, registri, stampati, cancelleria, campionari, materiale didattico, armadi di sicurezza, casseforti. Il tutto anche se all aperto se per sua naturale destinazione. Si intendono inclusi inoltre i mezzi semoventi e/o gli autoveicoli in genere iscritti al P.R.A. ricoverati nelle aree di pertinenza dell Assicurato. 14

15 Quant'altro di simile normalmente pertinente e necessario all'esercizio di tutte le attività gestite e i servizi forniti dal Contraente, compresi gli indumenti di normale uso di proprietà dei dipendenti e/o collaboratori e/o visitatori, comprese inoltre, se il Contraente non è il proprietario dei locali e gli stessi sono in locazione, comodato, uso o comunque nella disponibilità del Contraente, le addizioni e le migliorie apportate ai locali. 6. ESPLODENTI - Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione; b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 Maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A. 7. INFIAMMABILI - Sostanze e prodotti non classificabili "esplodenti" - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche: - gas combustibili; - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55 C; - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; - sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; - sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre allegato V. 8. MERCI SPECIALI - - celluloide (grezza ed oggetti di); - espansite; - schiuma di lattice, gommaspugna e microporosa; - materie plastiche espanse o alveolari; - Imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci). 9. INCOMBUSTIBILITA' - Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'interno. 10. TETTO - L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate, a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici. 11. SOLAIO - E' il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature. 12. OPERE D'ARTE - Enti come descritti al punto e) dell'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione. ATTIVITA DEL CONTRAENTE Esercizio dell'amministrazione Comunale di Castelleone e della Società denominata Castelleone Patrimonio S.p.a. Società di Trasformazione Urbana (Socio unico il Comune di Castelleone). I beni mobili e immobili sono pertinenti allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente e della Società Castelleone Patrimonio S.p.a. prevista dalla legge, dalle norme o attribuita dalla Pubblica Amministrazione, e comunque ad ogni attività di fatto svolta inclusi attività e servizi che in futuro possano essere espletati quali a titolo esemplificativo e non limitativo: uffici, magazzini, esercizi pubblici, capannoni industriali, ambulatori e laboratori, servizi sociosanitari, centri di rieducazione, civili abitazioni, uffici giudiziari, scuole, teatri, pinacoteche, musei, biblioteche, chiese, centri sportivi ed altri edifici e strutture (anche mobili) comunque utilizzati per l'esercizio di tutte le attività dell Amministrazione comunale comunque svolte, comprese tutte le attività accessorie, preliminari e conseguenti, complementari, connesse e collegate alle Principali. I beni immobili di proprietà in uso a terzi possono essere adibiti a qualsiasi attività. UBICAZIONE DEL RISCHIO Varie località nel territorio della Repubblica Italiana. PROSPETTO SOMME ASSICURATE 1) Fabbricati di proprietà (anche in uso a terzi ed a qualsiasi attività adibiti) o in locazione, comodato, uso o comunque nella disponibilità del Contraente e della Società Castelleone Patrimonio S.p.a ,00 2) Contenuto di proprietà (anche se in uso a terzi) o in locazione, comodato, uso o comunque nella disponibilità del Contraente, ovunque dislocato nell'ambito dei fabbricati di cui alla part.1) sottotetto di edifici o tettoie o all'aperto se per naturale destinazione, ivi compresi infiammabili e merci ,00 15

16 speciali 3) Opere d arte come di seguito descritte: ,00 4) Ricorso terzi ,00 TOTALE SOMME ASSICURATE ,00 CALCOLO DEL PREMIO Partite Somme assicurate Tasso lordo pro mille Premio lordo 1) Fabbricati , ) Contenuto , ) Opere d arte,00.. 4) Ricorso Terzi , TOTALE PREMIO LORDO ANNUO. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza garanzia L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all Art.1901 C.C., entro 30 giorni dalla sopracitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al trentesimo giorno, l effetto dell assicurazione decorrerà dalle ore del giorno di pagamento del premio. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Art. 3 - Forma delle comunicazioni e Modifiche dell'assicurazione Oltre che a mezzo di raccomandata o raccomandata a mano,, le comunicazioni relative al presente contratto possono essere fatte, e debbono quindi ritenersi valide, anche a mezzo telegramma, telex e telefax. Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 4 - Aggravamento del rischio Il Contraente o l'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art C.C. Art. 5 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'assicurato ai sensi dell'art C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 6 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione, a mezzo raccomandata, telex o telefax, con preavviso di 120 giorni. In tale caso la Società, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Anche il Contraente può recedere dall'assicurazione nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con le stesse modalità del comma precedente, fermo il diritto al rimborso della parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Art. 7 - Periodo di assicurazione - Proroga dell assicurazione Il presente contratto ha effetto dalle ore del e scadenza alle ore del e cesserà automaticamente alla scadenza stessa senza obbligo di disdetta da ambo le parti. 16

17 Il premio alla firma viene corrisposto per il periodo dal al e successivamente sarà da corrispondersi annualmente. Pur essendo il contratto stipulato per durata superiore ad un anno, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun anno assicurativo, a partire dalla scadenza del , mediante lettera raccomandata o telex da inviarsi almeno 120 giorni prima della scadenza. Alla scadenza del contratto su espressa volontà delle parti la presente assicurazione potrà essere prorogata, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, di anno in anno o per durata pari a quella originaria. Qualora la Società non conceda la proroga di cui al comma precedente, la stessa si impegna, su richiesta del Contraente, a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 120 giorni oltre la scadenza contrattuale. Per entrambe le proroghe sopraindicate, per il pagamento del relativo premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive. Art. 8 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 9 - Foro competente Foro competente è esclusivamente quello dell'autorità Giudiziaria ove ha la sede legale il Contraente. Art Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art Clausola di tracciabilità La Società si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Inoltre si impegna a dare comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura Ufficio Territorio del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante medesima, della notizia dell inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INCENDIO Art Rischio assicurato La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da: - incendio - fulmine - esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi - caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate. La Società indennizza altresì: - i danni causati alle cose assicurati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 mt. da esse; - i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'autorità allo scopo di impedire o arrestare l'incendio: - le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo quanto previsto dall art. 23. Art Esclusioni Sono esclusi i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; c) causati con dolo o colpa grave dell'assicurato o del Contraente; d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni; e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione; f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; g) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione; h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione; 17

18 i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto dalle clausole "Perdita pigioni" e "Ricorso Terzi". Art Cose assicurabili a condizioni speciali Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione: a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore; b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor; c) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici; d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili; e) quadri, dipinti, arazzi, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, pergamene, libri, medaglie, archivi e documenti storici, fotografie, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o storico. Art Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitate che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. Art Ispezione delle cose assicurate La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'assicurato ha l'obbligo di fornirne tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Art Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro il Contraente o l'assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art C.C. b) darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art C.C. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art C.C. Il Contraente o l'assicurato deve altresì: c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società: d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. Art Esagerazione dolosa del danno Il Contraente o l'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo. Art Procedura per la valutazione del danno L'ammontare del danno é concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale di Brescia. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Il collegio arbitrale risiede presso la sede legale del Contraente. Art Mandato dei Periti I Periti devono: 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 18

19 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all art. 16; 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 20; 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità. Art Valore delle cose assicurate e determinazione del danno Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri: I - Fabbricati - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante; II - Contenuto - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante; L'ammontare del danno si determina: - per i fabbricati - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spese necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui; - per il contenuto di cui al punto II - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario. Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo. Art Assicurazione parziale Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Art Assicurazioni presso diversi assicuratori Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicurazione insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Art Limite massimo dell'indennizzo Salvo il caso previsto dall'art del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. Art Pagamento dell'indennizzo Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la ocietà deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 12 c). GARANZIE AGGIUNTIVE 1. COLPA GRAVE A parziale deroga dell'art. 12 c) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave della Contraente e/o dell'assicurato. 19

20 2. CADUTA AEROMOBILI A completamento di quanto previsto all'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni causati alle cose assicurate dalla caduta di veicoli spaziali, satelliti artificiali e/o loro parti e/o cose da essi trasportate, nonché di meteoriti e relative scorie, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere. 3. ONDA SONICA La Società risponde dei danni cagionati agli enti assicurati dall'onda d'urto provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità sonica o supersonica. 4. SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato delle spese sostenute in caso di danno per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di scarico autorizzato i residui del sinistro, comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, l'eventuale opera di decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati, a tale scopo resesi necessarie. Il risarcimento delle spese di demolizione e di sgombero si intende operante per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti nelle Condizioni Generali di Assicurazione, oppure nelle Garanzie Aggiuntive, Condizioni Particolari, precisazioni e simili dattiloscritte. Si precisa inoltre che verranno indennizzate anche le spese di demolizione e di sgombero sostenute dall'assicurato per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art.1914 del Codice Civile. La somma complessivamente garantita per le spese di cui alla presente clausola é pari all'importo percentuale di cui all'art. 11) delle Condizioni Generali di Assicurazione aumentato, ove si rivelasse insufficiente in caso di sinistro, di una ulteriore somma come specificato nella Condizione Particolare "Limiti di Indennizzo". 5. FENOMENO ELETTRICO A deroga dell'articolo 12 lettera g) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni che si manifestassero nelle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici od elettronici (compresi i sistemi di elaborazione dati, personal computers e loro accessori) per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati (compresi eventi sociopolitici) anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e scoppio. L'indennizzo a questo titolo verrà effettuato nel limite della somma prevista nella Condizione Particolare "Limiti di indennizzo" e senza l'applicazione della regola proporzionale prevista all'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione. 6. AUTOCOMBUSTIONE La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) agli enti assicurati. 7. IMPLOSIONE Premesso che per "implosione" si intende il repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna, la Società risponde dei danni derivanti da "implosione" agli enti assicurati alle partite tutte. 8. DANNI CONSEGUENZIALI Ad integrazione dell'art. 11) delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene che, qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente polizza, e senza l'intervento di circostanze indipendenti, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni così risultanti nell'ambito del limite di risarcimento fissato per l'evento che ha originato il danno. 9. PARIFICAZIONE DEI DANNI Fermo quanto stabilito dall'art. 11) delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono parificati ai danni di incendio, oltre i guasti fatti per ordine dell'autorità anche quelli prodotti dall'assicurato o da terzi allo scopo di arrestare l'incendio o danni cagionati da altri eventi garantiti con la presente polizza. 10. COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI A deroga dell'art. 13) delle Condizioni Generali di Assicurazione si intendono compresi nella partita "Contenuto" anche i seguenti beni: A) Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore. L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà determinato nel modo seguente: 1. per i titoli, monete o banconote estere, in base al loro valore risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano. 20

CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SINDACO E CONSIGLIO

CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SINDACO E CONSIGLIO CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SINDACO E CONSIGLIO ENTE CONTRAENTE: COMUNE DI B I B B I E N A Decorrenza: dalle ore 24 del 30 Giugno 2010 Scadenza: alle ore 24 del 30 Giugno 2012 1 DEFINIZIONI

Dettagli

Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio. Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193

Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio. Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193 Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193 CONDIZIONI SPECIFICHE ART.1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE A parziale deroga del primo comma

Dettagli

CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA

CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA Art. 1 - Oggetto dell appalto L appalto ha per oggetto la stipulazione delle polizze assicurative contro i rischi

Dettagli

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce)

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) Pagina 1 di 5 SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) RC DANNI PATRIMONIALI DIRIGENTI AREA 7 ISPRA In riferimento alla gara a procedura

Dettagli

FABINFORMA NOTIZIARIO A CURA DEL COORDINAMENTO NAZIONALE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

FABINFORMA NOTIZIARIO A CURA DEL COORDINAMENTO NAZIONALE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO NOTIZIARIO A CURA DEL COORDINAMENTO ASSICURAZIONE INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA Anno 2004 PRESTAZIONI Art. 1 - Assicurati Art. 2 - Prestazioni SOMMARIO DELIMITAZIONE DELL ASSICURAZIONE Art. 3 Limiti

Dettagli

Riepilogo Copertura Infortuni. Bocconi Sport Team Società Sportiva Dilettantistica

Riepilogo Copertura Infortuni. Bocconi Sport Team Società Sportiva Dilettantistica Riepilogo Copertura Infortuni Bocconi Sport Team Società Sportiva Dilettantistica Indice INFORTUNI... 2 Oggetto della copertura... 3 Capitali assicurati... 3 Principali garanzie... 4 Principali esclusioni...

Dettagli

POLIZZA PER L ASSICURAZIONE DELLE SPESE DI TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE STRADALE E RITIRO PATENTE

POLIZZA PER L ASSICURAZIONE DELLE SPESE DI TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE STRADALE E RITIRO PATENTE Contraente/Ente POLIZZA PER L ASSICURAZIONE DELLE SPESE DI TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE STRADALE E RITIRO PATENTE Partita I.V.A. CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA MORELLI BUGNA 01557080239 sede legale c.a. p.

Dettagli

GLI ASPETTI PRINCIPALI DELLA CONVENZIONE

GLI ASPETTI PRINCIPALI DELLA CONVENZIONE CONVENZIONE ASSICURATIVA PER LE ODV Attraverso un accordo con l importante broker assicurativo AON il Centro di Servizi Vol. To, in continuità con la precedente esperienza di Idea Solidale, consente alle

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO POLIZZA FIDEJUSSORIA COMUNE DI TRAPANI

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO POLIZZA FIDEJUSSORIA COMUNE DI TRAPANI CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO POLIZZA FIDEJUSSORIA COMUNE DI TRAPANI FIDEJUSSIONE A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERI- VANTI DA GESTIONE POST CHIUSURA VASCHE DI DISCARICA LOTTO 1 1 Schema di condizioni contrattuali

Dettagli

PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE

PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI E AA.GG. Servizio Provveditorato ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE ART. 1. OGGETTO 1.A.

Dettagli

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione Seguito aggiudicazione gara pubblica è in corso un contratto All Risk Property ed RCTO con la Carige

Dettagli

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE CONDIZIONI OBBLIGATORIE: AUMENTO MASSIMALE DA EURO 150.000,00 A EURO 3.000.000,00 E RIDUZIONE DELLA FRANCHIGIA DA EURO 50.000,00 A EURO 15.000,00 CONDIZIONI

Dettagli

ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DEFINIZIONI

ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DEFINIZIONI ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: - per Assicurazione : il contratto di assicurazione; - per Polizza :

Dettagli

POLIZZE ASSICURATIVE 2015

POLIZZE ASSICURATIVE 2015 POLIZZE ASSICURATIVE 2015 Estratto delle principali condizioni di assicurazione ATTIVITÀ SPORTIVE ASSICURABILI Sport Equestri PERSONE ASSICURABILI L 'assicurazione vale per tutti i Tesserati a Società

Dettagli

POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI SCUOLE DELL INFANZIA E NIDI D INFANZIA COMUNE DI SCANDIANO C.F./P.IVA: 00441150356

POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI SCUOLE DELL INFANZIA E NIDI D INFANZIA COMUNE DI SCANDIANO C.F./P.IVA: 00441150356 POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI SCUOLE DELL INFANZIA E NIDI D INFANZIA La presente polizza stipulata tra il COMUNE DI SCANDIANO C.F./P.IVA: 00441150356 e la Società DURATA DELLA POLIZZA dalle ore 24.00

Dettagli

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: per "assicurazione": il contratto di assicurazione; per "polizza": il documento che prova l'assicurazione;

Dettagli

L'importo dovuto quale premio minimo imponibile, per ciascun anno o frazione, in nessun caso potrà essere inferiore a 00,00 ITALIA

L'importo dovuto quale premio minimo imponibile, per ciascun anno o frazione, in nessun caso potrà essere inferiore a 00,00 ITALIA POLIZZA Numero Agenzia Canale Distribuzione F50.025.0000904486 MILANO F50 DATI DEL CONTRAENTE Ragione Sociale Partita Iva F.I.T.E.T. ST. OLIMPICO CURVA NORD SNC DATI DI POLIZZA Effetto Ore 24.00 del 31/12/09

Dettagli

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

Allegato: Contratto di fornitura di servizi All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di

Dettagli

POLIZZA VOLONTARIO SICURO

POLIZZA VOLONTARIO SICURO POLIZZA VOLONTARIO SICURO CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: per "Legge sul volontariato : la legge-quadro sul volontariato del 11 agosto 1991, n 266;

Dettagli

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI Ent 1 CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI... (Ragione Sociale dell Azienda) 1) Compravendita. La... (qui di seguito denominata

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO Foglio informativo analitico recante le condizioni contrattuali praticate per i rapporti di prestito sociale dalla Cooperativa G. di Vittorio Società

Dettagli

ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD

ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD ALL. 10 Il presente documento riporta un estratto delle condizioni di polizza e ha scopo puramente informativo. Il testo integrale del contratto originale

Dettagli

COPERTURA INFORTUNI INTEGRATIVA A FAVORE DEI TESSERATI LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COPERTURA INFORTUNI INTEGRATIVA A FAVORE DEI TESSERATI LEGA NAZIONALE DILETTANTI COPERTURA INFORTUNI INTEGRATIVA A FAVORE DEI TESSERATI LEGA NAZIONALE DILETTANTI La Polizza Infortuni Integrativa prevede due opzioni di copertura A e B per consentire alle Società Sportive di ampliare

Dettagli

Prot.n.1708 Roma, 26 Novembre 2010. OGGETTO: Rinnovo assicurazione 2011 decorrenza 01 gennaio 2011

Prot.n.1708 Roma, 26 Novembre 2010. OGGETTO: Rinnovo assicurazione 2011 decorrenza 01 gennaio 2011 IL PRESIDENTE Prot.n.1708 Roma, 26 Novembre 2010 Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni e dal Ministero dell Interno - Iscritto al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale del Ministero

Dettagli

POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI CONDUCENTI

POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI CONDUCENTI Pagina 1 di 9 POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI CONDUCENTI La presente polizza è stipulata tra COMUNE DI CASALBORDINO Piazza Umberto I^ 66021 Casalbordino (CH) C.F. 00234500692 e Società Assicuratrice

Dettagli

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (LAVORO A PROGETTO) Tra le sotto indicate Parti: La Società.. srl, costituita ai sensi della Legge italiana con sede a Milano in via., C.F. e P. IVA.,

Dettagli

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa,

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI E DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI E DAI CONSIGLIERI COMUNALI.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI E DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI E DAI CONSIGLIERI COMUNALI. CITTA DI BARLETTA Medaglia d oro al Valor Militare e al Merito Civile Città della Disfida REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI E DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI E DAI CONSIGLIERI

Dettagli

REGOLAMENTO PER L USO DEI LOCALI COMUNALI PER LO SVOLGIMENTO E L ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA SPORTIVE, RICREATIVE E CULTURALI

REGOLAMENTO PER L USO DEI LOCALI COMUNALI PER LO SVOLGIMENTO E L ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA SPORTIVE, RICREATIVE E CULTURALI COMUNE DI ROCCAVIONE Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER L USO DEI LOCALI COMUNALI PER LO SVOLGIMENTO E L ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA SPORTIVE, RICREATIVE E CULTURALI VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Dettagli

Assiteca per Ministero Affari esteri Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo

Assiteca per Ministero Affari esteri Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo Assiteca per Ministero Affari esteri Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo Polizza Infortuni Cattolica Ass.ni n. 2106.31.300032 Polizza Malattia Cattolica Ass.ni n. 2106.30.300004 Polizza

Dettagli

Capitolato Speciale LOTTO 5 POLIZZA DI ASSICURAZIONE KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE COMUNE DI ACQUI TERME

Capitolato Speciale LOTTO 5 POLIZZA DI ASSICURAZIONE KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE COMUNE DI ACQUI TERME Capitolato Speciale LOTTO 5 POLIZZA DI ASSICURAZIONE KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE La presente polizza è stipulata tra COMUNE DI ACQUI TERME e Decorrenza ore 24.00 del 31/3/2008 Scadenza ore 24.00 del 31/3/2011

Dettagli

Regole in materia di coperture per Infortuni Professionali ed Extraprofessionali. appartenente alle Aree Professionali ed ai Quadri Direttivi

Regole in materia di coperture per Infortuni Professionali ed Extraprofessionali. appartenente alle Aree Professionali ed ai Quadri Direttivi Regole in materia di coperture per Infortuni Professionali ed Extraprofessionali a favore del Personale appartenente alle Aree Professionali ed ai Quadri Direttivi Aprile 2008 Regole in materia di coperture

Dettagli

AutoMia Reale. 6 a 4 a. 2 a A B C D E F G H I. 26 a 30 a 34 a 36 a. 38 a. Contratto di assicurazione per la tutela nella circolazione e nei viaggi

AutoMia Reale. 6 a 4 a. 2 a A B C D E F G H I. 26 a 30 a 34 a 36 a. 38 a. Contratto di assicurazione per la tutela nella circolazione e nei viaggi a14 a 12 10 a 8 a 6 a 4 a a a18 16 a 20 22 a A UTO M I 24 a 26 a 28 a 30 a 32 a 34 a 36 a 38 a CLASSI DI MERITO 2 a A B C L D E F G H I AUTOVETTURE AutoMia Reale Contratto di assicurazione per la tutela

Dettagli

MORTE Euro 50.000,00

MORTE Euro 50.000,00 LOTTO 4 INFORTUNI MINORI ASILI NIDO DESCRIZIONE DEL RISCHIO MORTE Euro 50.000,00 INVALIDITA PERMANENTE Franchigia fissa del 5% Fino ai 40% liq. sul capitale di euro 100.000,00 dal 41% al 50% liq. sul capitale

Dettagli

CONDIZIONI CONTRATTUALI

CONDIZIONI CONTRATTUALI CONDIZIONI CONTRATTUALI Contratto di capitalizzazione a premio unico e premi integrativi, con rivalutazione annuale del capitale assicurato (tariffa n 357) PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO Articolo 1 -

Dettagli

Responsabilità Civile Amministrativa Contabile Colpa Grave

Responsabilità Civile Amministrativa Contabile Colpa Grave Destinatari dell Assicurazione Qualunque persona che abbia assunto, attualmente o nel passato o che assumerà nel futuro, un rapporto di servizio o di lavoro dipendente od autonomo con la Pubblica Amministrazione,

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RIMBORSO DELLE SPESE AGLI AMMINISTRATORI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RIMBORSO DELLE SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNE DI OLCENENGO Provincia di Vercelli REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RIMBORSO DELLE SPESE AGLI AMMINISTRATORI INDICE Art. Descrizione Art. Descrizione 1 2 3 4 5 Oggetto del regolamento Organizzazione

Dettagli

COMUNE di RAGUSA. Capitolato Polizza di Assicurazione DANNI ACCIDENTALI VEICOLI. Lotto n. 3

COMUNE di RAGUSA. Capitolato Polizza di Assicurazione DANNI ACCIDENTALI VEICOLI. Lotto n. 3 COMUNE di RAGUSA Capitolato Polizza di Assicurazione DANNI ACCIDENTALI VEICOLI Lotto n. 3 DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: per ASSICURAZIONE: Il contratto di assicurazione; per POLIZZA: Il

Dettagli

Contratto internazionale di Agenzia

Contratto internazionale di Agenzia Contratto internazionale di Agenzia Tra:.... con sede in (in seguito denominato "il Fabbricante") e: con sede in (in seguito denominato "l'agente") SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Art. 1: Territorio e Prodotti

Dettagli

CONVENZIONE TRA CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO ITALIANO C.U.S.I. CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A.

CONVENZIONE TRA CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO ITALIANO C.U.S.I. CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A. CONVENZIONE TRA CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO ITALIANO C.U.S.I. E CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A. TRA CUSI CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO ITALIANO con sede in Roma 00195 Via A. Brofferio,7 di seguito denominato

Dettagli

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Piazza Unità d Italia, 1 34121 Trieste COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Piazza Unità d Italia, 1 34121 Trieste COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI Capitolato LOTTO 2 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Piazza Unità d Italia, 1 34121 Trieste COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI DURATA DELL APPALTO L appalto ha la durata di 3

Dettagli

UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Sede: 00184 ROMA - Via Cesare BALBO, 43 - Tel 0647824328 - Fax 0647886945

UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Sede: 00184 ROMA - Via Cesare BALBO, 43 - Tel 0647824328 - Fax 0647886945 UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Sede: 00184 ROMA - Via Cesare BALBO, 43 - Tel 0647824328 - Fax 0647886945 COMUNICATO DEL 31 GENNAIO 2002 La Zoccatelli Assicurazioni ha fatto presente

Dettagli

UP GRADE INFORTUNI 2011/2012

UP GRADE INFORTUNI 2011/2012 Comitati Provinciali F.I.P.A.V. Comitato Regionale Veneto Promozione Assicurativa per le Società Sportive della Pallavolo dei Comitati Provinciali di Padova, Vicenza e Treviso UP GRADE INFORTUNI 2011/2012

Dettagli

POLIZZA INFORTUNI DEI CONSIGLIERI E DEI DIPENDENTI DELL ORDINE Caratteristiche e Prestazioni

POLIZZA INFORTUNI DEI CONSIGLIERI E DEI DIPENDENTI DELL ORDINE Caratteristiche e Prestazioni POLIZZA INFORTUNI DEI CONSIGLIERI E DEI DIPENDENTI DELL ORDINE Caratteristiche e Prestazioni OGGETTO L assicurazione vale per gli infortuni subiti nell espletamento della carica di Componente del Consiglio

Dettagli

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 SEZIONE A (ex modello 7A) COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI

Dettagli

1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE

1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE OGGETTO E DELIMITAZIONE DELL' ASSICURAZIONE PROFESSIONAL Amministratore di stabili condominiali SCHEDA DI COPERTURA 005 Le condizioni che seguono integrano le Condizioni di Assicurazione previste dal mod.

Dettagli

ISPRA. Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO SPECIFICA TECNICA

ISPRA. Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO SPECIFICA TECNICA ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale GARA CON PROCEDURA APERTA N. 18/09/GAR LOTTO 11 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO SPECIFICA TECNICA APPALTO PER ATTIVITA DI FACCHINAGGIO

Dettagli

INFORTUNI PERSONALE IN MISSIONE

INFORTUNI PERSONALE IN MISSIONE REGIONE SICILIANA Capitolato Speciale di Appalto Polizza di Assicurazione INFORTUNI PERSONALE IN MISSIONE Lotto 2 DEFINIZIONI ASSICURAZIONE: Il contratto di assicurazione come definito dall art. 1882 cc.

Dettagli

17a - Assicurazioni Polizza Infortuni Soci

17a - Assicurazioni Polizza Infortuni Soci Normativa sulla Trasparenza Bancaria Foglio informativo sulle operazioni e servizi offerti alla clientela 17a - Assicurazioni Polizza Infortuni Soci INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca Popolare Valconca della

Dettagli

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 del reg. ISVAP n. 5/2006 in tema

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA 1. Nelle presenti Condizioni Generali, le parole elencate qui di seguito saranno da intendersi con i significati qui descritti:

Dettagli

Comune di Figline Valdarno (Provincia di Firenze) REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

Comune di Figline Valdarno (Provincia di Firenze) REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA Comune di Figline Valdarno (Provincia di Firenze) REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 13.4.2010 ART. 1 FINALITA 1. Il servizio

Dettagli

VEDEMECUM ASSICURATIVO INFORTUNI BEACH VOLLEY

VEDEMECUM ASSICURATIVO INFORTUNI BEACH VOLLEY 2010/2011 VEDEMECUM ASSICURATIVO INFORTUNI BEACH VOLLEY Polizza Infortuni Beach Volley della Fipav (2351/77/46000500) Fipav Settore Assicurazioni 2010/2011 Pagina 1 di 10 SOMMARIO SOMMARIO... 2 INFORMAZIONI

Dettagli

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE NUOVO REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO DELLA INABILITA E DELLA INVALIDITA (Testo modificato con Ministeriale del 20 maggio 2010 - G.U. n. 128 del 4 giugno

Dettagli

La polizza assicurativa in caso di invalidità o decesso

La polizza assicurativa in caso di invalidità o decesso La polizza assicurativa in caso di invalidità o decesso Polizza assicurativa in caso di decesso o invalidità I rinnovi dei contratti collettivi del settore tessile abbigliamento, calzature, pelle cuoio

Dettagli

POLIZZA II RISCHIO PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL RISCHIO FERROVIARIO

POLIZZA II RISCHIO PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL RISCHIO FERROVIARIO POLIZZA II RISCHIO PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL RISCHIO FERROVIARIO Ottobre 2015 DEFINIZIONI I seguenti vocaboli, indicati nella polizza, significano : Contraente TPER S.p.A. che stipula il contratto

Dettagli

POLIZZA DI ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

POLIZZA DI ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE POLIZZA DI ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE La presente polizza è stipulata tra COMUNE DI CORSICO Via Roma 18 20094 Corsico MI Codice Fiscale P. IVA 00880000153 e Compagnia di Assicurazione Durata del contratto

Dettagli

VADEMECUM ASSICURATIVO FIPAV

VADEMECUM ASSICURATIVO FIPAV 1 La FIPAV, con il proprio partner assicurativo REM-REALE MUTUA ASSICURAZIONI, continuando il cammino intrapreso la scorsa stagione con il Progetto Assicurazioni e considerato il gradimento dell iniziativa,

Dettagli

ALLEGATO _B Dgr n. 2721 del 29/12/2014 pag. 1/5

ALLEGATO _B Dgr n. 2721 del 29/12/2014 pag. 1/5 giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATO _B Dgr n. 2721 del 29/12/2014 pag. 1/5 SCHEMA DI GARANZIA FINANZIARIA (per impianti soggetti agli artt. 29-sexies, 29-octies, 29-nonies, 208, 214 e 216 del D. Lgs.

Dettagli

Programma di Assistenza. per il Personale Dirigente delle Aziende associate a Confindustria

Programma di Assistenza. per il Personale Dirigente delle Aziende associate a Confindustria Programma di Assistenza per il Personale Dirigente delle Aziende associate a Confindustria Previndustria S.p.A. Previndustria S.p.A. nasce nel 1975 con un preciso obiettivo: progettare e realizzare soluzioni

Dettagli

Regolamento Sanimpresa

Regolamento Sanimpresa Regolamento Sanimpresa Art.1 Ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa (SANIMPRESA) costituita in favore dei dipendenti

Dettagli

Sezione II - Condizioni particolari per il prodotto SARASAVE club. - Condizioni particolari per il prodotto SARACOVER club

Sezione II - Condizioni particolari per il prodotto SARASAVE club. - Condizioni particolari per il prodotto SARACOVER club SARA assicurazioni spa Assicuratrice ufficiale dell Automobile Club d Italia Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.) Sede e Direzione Generale 00198 Roma - Italia - Via Po n. 20 Iscrizione Tribunale Roma

Dettagli

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.

Dettagli

IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI

IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI Infermiere Professionale. NELLA FORMA LIBERO-PROFESSIONALE CON

Dettagli

Regolamento per l utilizzo temporaneo della Palestra scolastica. Il Consiglio D Istituto

Regolamento per l utilizzo temporaneo della Palestra scolastica. Il Consiglio D Istituto Regolamento per l utilizzo temporaneo della Palestra scolastica Il Consiglio D Istituto Visto l art.50 del Decreto n 44 del 1/2 2001 che attribuisce all Istituzione scolastica la facoltà di concedere a

Dettagli

Riferimenti normativi

Riferimenti normativi CRITERI E MODALITÀ PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DIRETTAMENTE SOSTENUTE DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI REGOLAMENTATI DA CONVENZIONE I Progetti possono essere integrativi

Dettagli

PRODOTTI e SERVIZI ASSICURATIVI

PRODOTTI e SERVIZI ASSICURATIVI Allegato 3 Convenzione Nazionale CISL - UGF PRODOTTI e SERVIZI ASSICURATIVI Condizioni riservate alle Strutture Sindacali (Nazionali, Regionali, Territoriali e di Categoria) e alle Società ed Enti di loro

Dettagli

REGOLAMENTO SUGLI INTERVENTI DI VOLONTARIATO

REGOLAMENTO SUGLI INTERVENTI DI VOLONTARIATO REGOLAMENTO SUGLI INTERVENTI DI VOLONTARIATO Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 22.11.1999 www.comune.genova.it Regolamento sugli interventi di volontariato ART. 1 Finalità In

Dettagli

Comune di Bassano del Grappa

Comune di Bassano del Grappa Comune di Bassano del Grappa DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Registro Unico OGGETTO: 807 / 2015 Area Staff AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA INCENDIO ED ALTRI EVENTI CATASTROFALI - C.I.G Z02151AD87,

Dettagli

CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO

CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO Nel testo che segue, si deve intendere per: DEFINIZIONI ASSICURATO ASSICURAZIONE BROKER CONTRAENTE ASSICURATI INDENNIZZO INDENNITÀ LIMITE DI INDENNIZZO PERIODO DI ASSICURAZIONE

Dettagli

POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3

POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3 POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 5 Il presente fascicolo è redatto

Dettagli

ALLEGATOA alla Dgr n. 582 del 29 aprile 2014 pag. 1/6

ALLEGATOA alla Dgr n. 582 del 29 aprile 2014 pag. 1/6 giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n. 582 del 29 aprile 2014 pag. 1/6 CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO DI INTERVENTO IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE L

Dettagli

DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO

DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO ALL. B AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART. 125, COMMI 10 E 11, DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO ALLA POLIZZA TRIENNALE INFORTUNI PER LA SEDE DELLA SOGESID S.P.A. DI ROMA. CIG:

Dettagli

AREA VIII DISCIPLINA DEL MERCATO SERVIZIO CONTRATTUALISTICA E CONCORRENZA

AREA VIII DISCIPLINA DEL MERCATO SERVIZIO CONTRATTUALISTICA E CONCORRENZA AREA VIII DISCIPLINA DEL MERCATO SERVIZIO CONTRATTUALISTICA E CONCORRENZA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI IN MATERIA DI IMPIANTISTICA ELETTRICA RELATIVI AD IMMOBILI CIVILI DI PROPRIETA CONDOMINIALE (INSTALLAZIONE,

Dettagli

SCHEDA PRODOTTO INFORTUNI- MALATTIA

SCHEDA PRODOTTO INFORTUNI- MALATTIA ASSICURATO/I REQUISITI DI ASSICURABILITA DURATA DELLA POLIZZA BENEFICIARIO DELLE GARANZIE Morte da Infortunio. SCHEDA PRODOTTO INFORTUNI- MALATTIA CF Vita protetta TC Modello 019.2015.VP tc La persona

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE PER LA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI

CAPITOLATO SPECIALE PER LA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI CAPITOLATO SPECIALE PER LA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI CONTRAENTE: COMUNE DI BIBBIENA ASSICURAZIONE NELLA FORMA LIBRO MATRICOLA 1 SEZ. 1

Dettagli

UP GRADE INFORTUNI 2014/2015

UP GRADE INFORTUNI 2014/2015 Comitati Provinciali F.I.P.A.V. Comitato Regionale Veneto Integrazione Assicurativa per le Società Sportive della Pallavolo dei Comitati Provinciali di Padova, Vicenza, Treviso e Regionale Veneto UP GRADE

Dettagli

Data ultimo aggiornamento: 07/2014

Data ultimo aggiornamento: 07/2014 TECNICA DESCRIZIONE POLIZZA CONTRATTUALE LIMITI ASSUNTIVI E PERIODI DI CDARENZA ESCLUSIONI Assicurazione a termine fisso a capitale rivalutabile a premio annuo costante. È un prodotto rivolto ad una clientela

Dettagli

Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito.

Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito. Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito. APPROVATO CON DELIBERAZIONE COMUNALE N 46 DEL 11-05-2009

Dettagli

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO DEL PERSONALE, DEI SS.GG. DI QUIESCENZA, PREVIDENZA E DI ASSISTENZA DEL PERSONALE

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO DEL PERSONALE, DEI SS.GG. DI QUIESCENZA, PREVIDENZA E DI ASSISTENZA DEL PERSONALE PRESIDENZA REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO DEL PERSONALE, DEI SS.GG. DI QUIESCENZA, PREVIDENZA E DI ASSISTENZA DEL PERSONALE Capitolato Polizza di Assicurazione Infortuni Cumulativa Lotto 2 DEFINIZIONI

Dettagli

BOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE

BOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE BOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE CA FOSCARI FORMAZIONE E RICERCA S.r.l., con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3246, C.F. e Partita IVA 03387580271, rappresentata dal Prof. Maurizio Scarpari

Dettagli

POLIZZE ASSICURATIVE 2015 Estratto delle principali condizioni di assicurazione

POLIZZE ASSICURATIVE 2015 Estratto delle principali condizioni di assicurazione POLIZZE ASSICURATIVE 2015 Estratto delle principali condizioni di assicurazione ATTIVITÀ SPORTIVE ASSICURABILI Sport Cinofili PERSONE ASSICURABILI L 'assicurazione vale per tutti i Tesserati a Società

Dettagli

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA I sottoscritti: a) (Capofila). nato a il. nella sua qualità di.. e legale rappresentante

Dettagli

POLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto

POLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto POLIZZA NAUTICA per l assicurazione di unità da diporto Condizioni di Assicurazione Sommario 1 Definizioni 2 Condizioni Generali di Assicurazione valide per tutte le garanzie 3 Garanzie: Responsabilità

Dettagli

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Prestito Personale AVVERA

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Prestito Personale AVVERA IDENTITA E CONTATTI DEL FINANZIATORE INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale AVVERA Finanziatore Credito Emiliano SpA Iscrizione in albi e/o registri Iscritta all Albo delle Banche (n.5350) e all

Dettagli

CITTA DI BARLETTA Settore Servizi Istituzionali Servizi Demografici

CITTA DI BARLETTA Settore Servizi Istituzionali Servizi Demografici CITTA DI BARLETTA Settore Servizi Istituzionali Servizi Demografici REGOLAMENTO COMUNALE PER L ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI (Approvato con deliberazione consiliare

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1 Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. 37 dello Statuto

Dettagli

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Responsabilità Civile Terzi e Dipendenti Enti Pubblici Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, comprensiva

Dettagli

COMUNE DI LONDA (Provincia di Firenze)

COMUNE DI LONDA (Provincia di Firenze) 1 COMUNE DI LONDA (Provincia di Firenze) Regolamento per l utilizzo di autoveicoli e macchine operatrici Approvato con atto consiliare n 86 del 30.11.2006 1 2 ART. 1 Norma di carattere generale La gestione

Dettagli

PLURIMA S.A.S. CONSULENZA ASSICURATIVA TEL. 045.8101836 FAX 045.2109958 Assicurazioni U.N.P.L.I. Assicura zioni 2013 info@plurima.com www.plurima.biz WWW.PLURIMA.BIZ 2 1 I TERMINI DELLE ASSICURAZIONI SONO

Dettagli

Comune di Villa di Tirano

Comune di Villa di Tirano Comune di Villa di Tirano! "" #$% &' ( CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 1. OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto l affidamento del servizio

Dettagli

Luogo e data PREMESSO CHE

Luogo e data PREMESSO CHE FIDEIUSSIONE A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL ART. 4 DELLA LEGGE 28 GIUGNO 2012, N. 92 Spett.le Istituto Nazionale della Previdenza Sociale INPS.. Luogo e data PREMESSO CHE a) L art. 4, comma 1, della

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. 18 lettera 4 dello

Dettagli

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutti i contratti stipulati dalla società Ghibli Design srl (d ora innanzi Ghibli)

Dettagli

MANDATO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELLE ANAGRAFI ZOOTECNICHE

MANDATO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELLE ANAGRAFI ZOOTECNICHE MANDATO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELLE ANAGRAFI ZOOTECNICHE Con la presente scrittura privata, da fare valere ad ogni effetto di legge, tra le sottoscritte parti: e Paolo Ciceri in qualità di Presidente

Dettagli

Assicurazione professionale

Assicurazione professionale Assicurazione professionale dei medici-chirurghi e odontoiatri Caratteristiche per una copertura assicurativa ideale massima Caratteristiche per una copertura assicurativa ideale massima Nell analisi delle

Dettagli

AZIENDA OSPEDALIEARA S.MARIA VIA TRISTANO DA JOANNACCIO 51100 TERNI (TR) POLIZZA RCT N (EMITTENDA) ART. 39 : RINUNCIA RIVALSA IN CASO DI COLPA GRAVE

AZIENDA OSPEDALIEARA S.MARIA VIA TRISTANO DA JOANNACCIO 51100 TERNI (TR) POLIZZA RCT N (EMITTENDA) ART. 39 : RINUNCIA RIVALSA IN CASO DI COLPA GRAVE AZIENDA OSPEDALIEARA S.MARIA VIA TRISTANO DA JOANNACCIO 51100 TERNI (TR) POLIZZA RCT N (EMITTENDA) ART. 39 : RINUNCIA RIVALSA IN CASO DI COLPA GRAVE CONDIZIONI DI GARANZIA MODALITÀ DI ADESIONE Pagina 1

Dettagli

FAC SIMILE da non allegare alla domanda di adesione. La Convenzione verrà successivamente trasmessa in duplice copia per la sottoscrizione

FAC SIMILE da non allegare alla domanda di adesione. La Convenzione verrà successivamente trasmessa in duplice copia per la sottoscrizione CONVENZIONE PER L ATTIVITÀ DI COMPILAZIONE, GESTIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE E TRASMISSIONE DELLE ATTESTAZIONI ISEE/ISEEU (AI SENSI DEL D.LGS. 109/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)

Dettagli

3. Polizza R.C.: Il soggetto assicurato deve intendersi, oltre al personale della scuola l Amministrazione Scolastica M.I.U.R.

3. Polizza R.C.: Il soggetto assicurato deve intendersi, oltre al personale della scuola l Amministrazione Scolastica M.I.U.R. Via Boccaccio n. 2/e - 2002 Cerro Maggiore - Milano Tel: 01 519055 01 5176 - Fax: 01 517879 L offerta dovrà prevedere prodotti che soddisfino le condizioni sottoindate,dal punto 1 al punto 11, allo scopo

Dettagli