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1 CONSUMER MEMORANDUM Newsletter a cura di ASSOCIAZIONE CONSUMATORI PIEMONTE Anno 4 - Numero 10 - Ottobre 2013 SOMMARIO: Le news Gli appuntamenti LE NEWS Hai pagato più imposte del dovuto? Sul canale YouTube, Entrate in video, trovi tutti i consigli dell'agenzia delle Entrate per ottenere il rimborso! Scoprire di aver pagato un centesimo in più di quanto dovuto fa di sicuro arrabbiare chiunque, in special modo chi è costretto a vivere tenendo sotto stretta osservazione i propri conti poiché sa di non potersi permettere di tirar fuori una sola moneta oltre lo stretto necessario. Del resto, se è vero che errare è umano, per cui non sempre si riesce a far tutto nel modo corretto, è altrettanto fortunatamente vero che esistono situazioni in cui rimediare non è impossibile e anzi, come nel caso delle imposte versate in misura maggiore rispetto a quanto dovuto, può risultare persino meno complicato del previsto. L'Agenzia delle Entrate ha, infatti, recentemente scaricato sul proprio canale YouTube, Entrate in video ( un filmato che spiega ai contribuenti in che modo comportarsi nel caso in cui debbano richiedere un siffatto rimborso. La clip, I rimborsi fiscali, che come spiegato dalla stessa Agenzia in un comunicato stampa edito sul sito è facilmente comprensibile grazie all utilizzo di sottotitoli in italiano e nelle principali lingue straniere, fornisce dunque tutta una serie di delucidazioni da mettere in pratica sia quando il rimborso risulta direttamente dalla dichiarazione dei redditi sia in tutte le altre ipotesi in cui è necessario presentare un apposita domanda. In caso di presentazione del modello Unico, il contribuente dovrà compilare il quadro RX per chiedere il rimborso. In alternativa potrà riportare il credito all anno successivo oppure compensarlo con altre imposte. Chi presenta il 730, invece, potrà ricevere il rimborso direttamente in busta paga: a partire da luglio se è un lavoratore dipendente, dal mese di agosto o settembre se è un pensionato. In tutti gli altri casi, basterà presentare all ufficio dell Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale (o, per le imposte indirette, all ufficio dove è stato registrato l atto o la dichiarazione di successione), un istanza completa di tutta la documentazione utile a provare il diritto al rimborso. Un occhio alle date e uno all Iban Nel caso di rimborso chiesto tramite istanza, l Agenzia ricorda di fare attenzione alle scadenze dei termini per la presentazione: entro 48 mesi per le ritenute e i versamenti diretti; entro 36 mesi dalla data del versamento per i rimborsi relativi alle imposte indirette. Per ricevere in tempi brevi l accredito della somma in totale sicurezza, inoltre, è importante comunicare alle Entrate le coordinate del proprio conto corrente bancario o postale (fonte e maggiori informazioni:

2 Codice della Strada: col Decreto del Fare introdotta la possibilità di ridurre del 30% le sanzioni amministrative per la maggior parte delle violazioni previste Lo scorso agosto, come molti cittadini ormai sapranno, è entrato in vigore il cosiddetto Decreto Fare con il quale si è inteso dare uno slancio a una economia entrata purtroppo a dir poco in crisi. Nonostante siano davvero numerose le novità introdotte nel Decreto, una di quelle che a nostro parere meritano però d'essere prontamente approfondite, visto il numero e il tipo di richieste che quotidianamente vengono avanzate ai nostri sportelli, è relativa la possibilità di ottenere una riduzione del 30% sulle sanzioni amministrative ricevute per alcune violazioni del Codice della Strada. Secondo quanto riportato sul sito della Polizia di Stato nella sezione dedicata proprio ai contentuti della legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 63/L della Gazzetta Ufficiale del , n. 194), possono quindi beneficiare della riduzione e dunque pagare la somma pari al minimo fissata dalle singole norme ridotta del 30% sia il trasgressore, il proprietario del veicolo o qualsiasi altro obbligato in solido sia chi riceve per posta dal un verbale per una violazione commessa prima di tale data. Ma vediamo nel dettaglio un estratto di quanto specificato sul sito Quando si può usufruire della riduzione 30% Dal , se il pagamento della sanzione è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale per le violazioni alle norme del Codice della Strada che prevedono il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. NB: Sono ammessi al beneficio anche coloro che possono ancora effettuare il pagamento in misura agevolata alla data di entrata in vigore della legge, il , se non sono trascorsi cinque giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione. Per quali violazioni è applicabile La riduzione del 30% è applicata alla maggior parte delle violazioni previste dal Codice della Strada, anche a quelle elencate all'art.195, comma 2-bis C.d.S., le cui sanzioni pecuniarie in misura ridotta sono aumentate di un terzo se l'infrazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore La riduzione è invece esclusa nei seguenti casi: violazioni per le quali non è consentito il pagamento in misura ridotta violazioni di natura penale (es. guida in stato di ebbrezza) violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo (non è compresa la confisca, eventuale, prevista dall'art. 193, c.4, C.d.S. - mancanza di assicurazione -) violazioni per cui è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Come Sul verbale sarà chiaramente indicato se il pagamento in forma ridotta è ammesso e l'importo che dovrà essere versato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione. All'interessato saranno fornite le indicazioni per l'effettuazione del pagamento secondo le modalità di gestione adottate da ciascun organo di polizia. Chi intende proporre ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, non deve effettuare il pagamento della sanzione.

3 Calcolo dei termini Il termine di 5 giorni decorre dal giorno successivo la contestazione su strada o dalla notificazione del verbale (es. contestazione su strada il : il termine utile di pagamento è fino al ). e, se cade in giorno festivo, scorre al primo giorno feriale successivo. Particolare attenzione dovrà essere posta ai casi di notificazione successiva in quanto il termine di decorrenza dei 5 giorni varia a secondo delle modalità di notifica adottate (attraverso il servizio postale, direttamente nelle mani dell'interessato, per compiuta giacenza, ecc.); nei casi dubbi è sempre buona regola contattare e chiedere, prima del pagamento, conferma all'organo di polizia stradale che ha redatto il verbale. Ad esempio, nel caso di notificazione del verbale attraverso il servizio postale con emissione della comunicazione di avvenuto deposito per assenza del destinatario: se il ritiro del verbale presso l'ufficio postale avviene entro i primi 10 giorni dal ricevimento della cartolina il termine decorre dal giorno successivo, se invece viene ritirato successivamente si dovranno calcolare a scalare i 5 giorni dall'undicesimo giorno dal ricevimento. (ricevuta la cartolina il 1 settembre: ritirato il verbale in posta il 4 settembre: si avrà diritto al pagamento con la riduzione al 30% fino al 9 settembre; se ritirato il 12 settembre si avrà diritto fino al 16 settembre, se ritirato il 17 settembre si perde il diritto alla riduzione e si dovrà pagare l'importo previsto in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione. NB: Nel caso il pagamento sia effettuato oltre il termine di 5 giorni, o in misura inferiore a quella prevista, l'obbligazione non si considera estinta, la somma versata è trattenuta come acconto e, se non sarà effettuato il pagamento in misura ridotta senza sconto entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, sarà iscritta a ruolo una somma pari alla differenza tra la metà del massimo della sanzione edittale (più le spese di procedimento) e l'acconto versato. Modalità di pagamento per i verbali redatti dalla Polizia Stradale Sia nei casi di contestazione immediata, sia nei casi di successiva notificazione di un'infrazione, la Polizia Stradale, insieme al verbale consegnerà delle istruzioni integrative che forniscono tutti i seguenti elementi utili per poter pagare la somma in forma ulteriormente ridotta indicata all'interno del verbale stesso. Si può effettuare il pagamento in forma "scontata" mediante versamento in contanti presso la Sezione Polizia Stradale indicata nella parte superiore del verbale; mediante versamento all'ufficio postale utilizzando esclusivamente un bollettino di tipo "bianco" (mod. 123) mediante pagamento on line sul conto corrente della Sezione Polizia Stradale (e NON sul ccp 5744) tramite il portale all'apposita sezione "Bancoposta Online - Bollettini" - Multe Polstrada. direttamente nelle mani dell'agente accertatore per i casi previsti dagli artt. 202 e 207 CDS. Per i verbali TUTOR contestati dal Centro Nazionale Accertamento Infrazioni (CNAI) il pagamento potrà essere effettuato mediante versamento all'ufficio postale utilizzando esclusivamente un bollettino di tipo "bianco" (mod. 123) al numero di conto corrente postale n intestato a: MINISTERO DELL'INTERNO - CNAI INCASSO SANZIONI IN FORMA SCONTATA; mediante bonifico bancario (codice IBAN: IT 35 D intestato a: MINISTERO DELL'INTERNO - CNAI - INCASSO SANZIONI IN FORMA SCONTATA)... in ogni caso dovranno essere OBBLIGATORIAMENTE riportati i seguenti dati: l'importo scontato dovuto;

4 il numero di conto corrente postale della Sezione Polizia Stradale di cui all'intestazione del verbale e individuabile nella colonna a destra "documenti" della presente pagina; nel campo causale il numero e la data del verbale, la targa del veicolo (ATTENZIONE: non va inserito il "codice obbligazione"), gli articoli e i comma delle violazioni per i quali si intende effettuare il pagamento in misura scontata; i dati (nome e cognome) del destinatario della notifica. (fonte: Pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'ordinanza relativa la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani Chi segue il lavoro e l'impegno della nostra associazione ricorderà molto probabilmente che in più di un'occasione abbiamo chiesto ai rappresentanti del Governo un'azione decisa e mirata affinché tanto la scuola quanto i consultori o chi comunque si occupi della gestione dei corsi pre-parto si facciano parte attiva per insegnare come gestire nel migliore dei modi il rapporto con il proprio cane. Ciò per ovviare agli incidenti sempre più frequenti legati proprio alle apparentemente inspiegabili aggressioni dei nostri amici a quattro zampe. Ebbene lo scorso agosto il Ministero della Salute ha emesso una ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani che è stata poi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nel successivo mese di settembre (GU Serie Generale n.209 del ). Secondo quanto stabilito nel testo dell'ordinanza: 1. Il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso. 2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprieta' ne assume la responsabilita' per il relativo periodo. 3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure: a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni; b) portare con se' una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumita' di persone o animali o su richiesta delle autorita' competenti; c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente; d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonche' sulle norme in vigore; e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive. 4. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con se' strumenti idonei alla raccolta delle stesse. 5. Sono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformita' al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di un attestato di partecipazione denominato patentino. I percorsi formativi sono organizzati dai comuni congiuntamente ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, i quali possono avvalersi della collaborazione dei seguenti soggetti: ordini professionali dei medici veterinari, facolta' di medicina veterinaria, associazioni veterinarie e associazioni di protezione animale. Il comune, su indicazione del servizio veterinario ufficiale, individua il responsabile scientifico del percorso formativo tra i medici veterinari esperti in comportamento animale o appositamente formati dal Centro di referenza nazionale per la formazione in sanita' pubblica veterinaria, istituito presso l'istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'emilia Romagna.

5 6. Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilita' di percorsi formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumita' pubblica. 7. A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio i comuni, su indicazione dei servizi veterinari, decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumita' pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane. (fonte: - GU Serie Generale n.209 del A07313) GLI APPUNTAMENTI Sabato 5 ottobre ingresso gratuito e visite guidate nelle sedi storiche delle banche italiane grazie alla XII edizione di Invito a palazzo Arte e storia nelle banche Niente zucca e scarpette di cristallo per le fanciulle in attesa di incontrare il principe azzurro: l'edizione 2013 di Invito a palazzo promossa dall'abi non prevede infatti né valzer al chiaro di luna né teste coronate sedute sui troni ma la possibilità (a nostro modesto parere ben più allettante!) di poter ammirare gratuitamente le sedi storiche delle banche. Organizzata sotto l Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana e col patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, la XII edizione della manifestazione si svolgerà il prossimo sabato 5 ottobre dalle ore alle e consentirà ai cittadini di tutta Italia, oltre che ai fortunati turisti, di godere degli straordinari patrimoni artistici e architettonici, gli arredi e le opere d arte di ogni epoca, custoditi e tutelati dalle banche italiane. Nel dettaglio, alla manifestazione di quest anno partecipano 93 palazzi di 53 banche e 3 Fondazioni bancarie in 49 città, con 12 sedi in mostra per la prima volta, che rappresentano un assoluta novità per i visitatori. I palazzi saranno dunque aperti al pubblico gratuitamente con visite guidate in italiano e inglese. Per prendere visione dell'elenco completo dei palazzi che partecipano all iniziativa si può consultare il sito E' inoltre possibile ottenere informazioni sulla manifestazione chiamando dalle ore alle il numero oppure inviando una all indirizzo invitoapalazzo@abi.it. Chi si dovesse recare presso una delle filiali delle banche aderenti potrà infine sfogliare un apposito dépliant con l elenco completo dei palazzi. (fonte e per informazioni: ASSOCIAZIONE CONSUMATORI PIEMONTE Torino (sede nazionale) Tel (sede provinciale) Tel Associazione Consumatori Piemonte è anche presente in Liguria (Genova - Tel ) Lombardia (Pavia - Tel ) Marche (Macerata - Tel ) Piemonte (Alessandria - Tel ; Biella - Tel ; Asti - Tel ; Vercelli - Tel ) Sardegna (Sassari - Tel ) Trentino Alto Adige (Trento - Tel ) Valle d'aosta (Aosta - Tel ) Veneto (Venezia Mestre - Tel )

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