TESTO UNICO DELLA SICUREZZA D. Lgs. 81/08 del 09/04/2008: ASPETTI INNOVATIVI e PRIME MODIFICHE

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1 Sede operativa e amministrativa: Via Circonvallazione Piazza Armi, 130 Ravenna (RA) Tel: , Fax: , segreteria@servin-c.it TESTO UNICO DELLA SICUREZZA D. Lgs. 81/08 del 09/04/2008: ASPETTI INNOVATIVI e PRIME MODIFICHE Dott. Massimo Stanghellini APRILE

2 D.Lgs.81/08 PRINCIPALI NOVITA PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE DAL TESTO UNICO (D.Lgs.81/08) e PRINCIPALI MODIFICHE PREVISTE AL TU DALLO SCHEMA DI DECRETO LEGGE del 27 MARZO

3 D.Lgs.81/08 PRINCIPALI NOVITA Principali novità: PRINCIPI GENERALI Avere a disposizione un Unico testo sulla sicurezza, con una più efficace e coerente applicabilità del regime sanzionatorio. Aver semplificato alcuni adempimenti, es. non più necessaria la nomina del RSPP tramite raccomandata e relative sanzioni. Aver introdotto il concetto di Salute stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un assenza di malattia o d infermità. L introduzione per via normativa della delega di funzione (art.16) evitando il ricorso alla giurisprudenza per definire tale aspetto. Aver normato la funzione dei preposti (art.19), prevedendo per questa figura apposito percorso formativo. Norme premianti specifiche generiche nel D.Lgs.81/08; ora all art.11 comma 3- bis, si prevede una riduzione del 15 % del premio INAIL per l adozione di buone prassi e soluzioni tecnologiche avanzate in materia di Sicurezza ed Igiene del Lavoro. 3

4 D.Lgs.81/08 NOVITA e MODIFICHE Principali novità: PRINCIPI GENERALI Costituzione del Comitato Regionale di coordinamento (art.7) di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007 per un maggiore coordinamento dell attività di Vigilanza e Controllo. Introduzione della Commissione per l Interpello (art.12), le cui indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri vincolanti per l esercizio delle attività di vigilanza. Eliminazione del registro infortuni e del libro matricola, attraverso l istituzione del SINP (Sistema informativo Nazionale per la Prevenzione), così come definito all art.8. Comunicazione INAIL dovranno essere caricati sul SINP 6 mesi dopo istituzione sistema informativo. Aver introdotto la possibilità, in caso di pericoli gravi ed imminenti, (anche se l allegato I non è cosi chiaro) di sospendere l attività di impresa, l auspicio e che si vada verso una graduale selezione del mercato arginando sempre di più le imprese che praticano il dumping imprenditoriale. 4

5 D.Lgs.81/08 NOVITA e MODIFICHE Principali novità: PRINCIPI GENERALI Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni (art.37, c.14). Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto. Le annotazioni sul libretto verranno effettuate se è concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Vengono individuati settori e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi. L INAIL effettua, anche mediante accordi di collaborazione, le verifiche atte ad accertare il rispetto dei criteri e dei requisiti di cui ai commi precedenti e provvede al rilascio della relativa attestazione alle aziende qualificate. 5

6 D.Lgs.81/08 NOVITA e MODIFICHE Principali novità: DVR Non esistono più i 90 giorni dall inizio attività per la redazione del DVR. Sono stati ripristinati dal CORRETTIVO; in questo modo Azienda ha reale possibilità di sviluppare DVR più approfondito e calata nella realtà produttiva. Data certa del DVR (Notaio, Timbro documento in posta, firma digitale), con tutta una serie di incongruenze fra dinamicità del documento e rigidità formale della stessa. Viene modificata dal CORRETTIVO. Si parla di DVR con Data Certa o Datato e sottoscritto dal DL e per presa visione dal RSPP e dal RSL o RLST (non è prevista firma del MC, anche se in realtà lo si fa firmare per evidenziare con atto scritto la sua collaborazione alla stesura del DVR. Aver allargato la valutazione dei rischi a tutti i rischi compresi quelli legati allo stress da lavoro-correlato (art.28), alle lavoratrici in stato di gravidanza, alle differenze di genere, all età, alla provenienza da altri paesi. 6

7 D.Lgs.81/08 NOVITA e MODIFICHE Principali novità: DVR Maggiore interazione fra il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente. Indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi. Individuazione del programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonchè dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri. Individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. 7

8 D.Lgs.81/08 NOVITA e MODIFICHE Principali novità: DVR La valutazione e il documento di valutazione dei rischi debbono essere rielaborati, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. Eliminazione dell autocertificazione per le aziende sotto i 10 Lavoratori entro il 2012 (limite massimo), verranno emanate nel frattempo procedure standardizzate. Questo non si applica alle attività in cui RSPP è obbligatoriamente una figura interna. Il DVR deve contenere una valutazione sullo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre e nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione Consultiva Permanente. L interpretazione può essere quella di aspettare le linee giuda da parte della Commissione Permanente prima di procedere. 8

9 D.Lgs.81/08 PRINCIPALI NOVITA Principali novità: APPALTI Sono nulli i contratti di appalto, subappalto e somministrazione che non indichino espressamente i costi della sicurezza (art. 26). Maggiore responsabilizzazione del Committente negli appalti. Qualifica delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi da parte del Datore di lavoro in presenza di affidamento di lavori (Art.26 per appalti ordinari e ALL. XVII per cantieri edili). Introduzione del DUVRI in presenza di interferenze fra Committente e appaltatore (art. 26, comma 3) e va adeguato in funzione dell evoluzione dei lavori (CORRETTIVO). L elaborazione del DUVRI non si applica alle mere forniture di materiali, ai servizi di natura intellettuale e ai lavori la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che non sussistano rischi da interferenza derivanti dalla presenza di agenti chimici, cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive. 9

10 D.Lgs.81/08 PRINCIPALI NOVITA Principali novità: TUTELA LAVORATORI Una più estesa definizione di Lavoratore, che ricomprende anche nuove figure previste dalla recente contrattualistica e si estende fino al concetto di Tirocinante formativo e Volontario. Il CORRETTIVO restringe le definizione di Volontario a quelli della Croce Rossa, mentre agli altri (Def. Legge 1 agosto 1991, n. 266) compresi quelli che prestano servizio civile, si applica l art.21 dei lavoratori autonomi + Accordo fra Volontario e Associazione di Volontariato. Aver preso in considerazione i lavoratori autonomi e i collaboratori familiari (art.21), e in ambito alla formazione, aver considerato anche i lavoratori più deboli (art.37) (lavoratori stranieri). Aver rafforzato la formazione dei lavoratori (art.37), dei preposti (art.37), dei datori di lavoro (art.34) che svolgono la funzione di RSPP, degli RLS (art.37). Aver previsto, tramite specifico decreto attuattivo la necessità di prevedere un aggiornamento per i corsi antincendio. 10

11 D.Lgs.81/08 PRINCIPALI NOVITA Principali novità: TUTELA LAVORATORI Introduzione del concetto di addestramento come parte integrativa del processo formativo-informativo del lavoratore. Ci sarà sempre il RLS (art.47) e se non sarà eletto internamente dai Lavoratori, sarà designato Territorialmente e l azienda dovrà contribuire a finanziare un fondo. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) avrà maggior spessore (Consegna DVR, Consegna DUVRI, Formazione periodica). La comunicazione annuale (art. 18) dei nominativi degli RLS all INAIL entro il 31 marzo dell anno successivo. CORRETTIVO afferma solo la prima volta e in caso di nuova designazione e/o elezione. Per Aziende dove c è Rappresentante Territoriale comunicazione all INAIL la farà OPTA e Scuola Edile. 11

12 D.Lgs.81/08 PRINCIPALI NOVITA Principali novità: TUTELA LAVORATORI I lavoratori comunicano la mancata elezione del RLS al Datore di Lavoro, il quale provvederà a darne comunicazione successiva agli organismi paritetici, affinchè possano provvedere all assegnazione dei rappresentanti per la sicurezza territoriali (RLST). Costituzione fondo INAIL è stato prorogato al 31 dicembre 2009 Non è ancora chiaro RLST per Aziende che hanno non hanno accordo fra le parti. INAIL infatti raccoglie fondi ma non può istituire lei RLS. Peculiarità: se Azienda è associata ad Associazione di Categoria (es. CNA o Confartigianato) che hanno firmato l accordo Bilaterale con gli Organismi Paritetici, può aderire a OPTA, anche se non è artigiano, vedi ad es. Società di Ingegneria o di Servizi. 12

13 D.Lgs.81/08 NOVITA e MODIFICHE Principali novità: MEDICO COMPETENTE Aver confermato che le visite mediche non possono essere effettuate in fase preassuntiva (art.41, c.3). CORRETTIVO: elimina divieto di visita preassuntiva Aver uniformato la cartella sanitaria del lavoratore predisposta dal Medico Competente. Modalità di conservazione della cartella sanitaria del Lavoratore (art.25, c.1, lett.c): va bene sia in azienda che presso il MC. CORRETTIVO definisce cha va conservata in AZIENDA. CORRETTIVO: Copia della Cartella Sanitaria va data al lavoratore alla cessazione rapporto di lavoro, mentre l originale va conservato in Azienda per almeno 10 anni. CORRETTIVO: viene eliminato per il MC, l obbligo di invio all ISPESL, per via telematica della cartella sanitaria, nei casi previsti da legge, alla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore (rischio chimico rilevante e cancerogeno). 13

14 D.Lgs.81/08 NOVITA e MODIFICHE Principali novità. MEDICO COMPETENTE Aver uniformato la cartella sanitaria del lavoratore predisposta dal Medico Il Medico consegna al Datore di Lavoro la documentazione sanitaria alla cessazione dell incarico (art.25, c.1, lett.d). Sopralluogo agli ambienti di Lavoro (art.25, c.1, lett.l) almeno una volta all anno e non più congiuntamente con l RSPP. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica (art.41, c.6): a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente. Possibilità da parte del Datore di lavoro (Dirigente) di nominare più Medici nei casi di più unità produttive e scegliere un Coordinatore fra questi. 14

15 D.Lgs.81/08 NOVITA e MODIFICHE Principali novità. MEDICO COMPETENTE Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B. ABROGATO. Il Medico effettua la sorveglianza sanitaria anche: In fase preassuntiva Alla ripresa del lavoro dopo una malattia con assenza di durata superiore ai 60 giorni continuativi. 15

16 D.Lgs.81/08 NOVITA e MODIFICHE Principali novità: SANZIONI Sospensione d impresa. Le correzioni introdotte dal correttivo decreto tendono a superare le difficoltà operative, per esempio sul potere di sospensione dell'impresa. In particolare, in questo caso, si passa dal concetto di ''reiterazione della violazione'' a quello di ''violazioni plurime''. Nel Testo Unico la sospensione era prevista in caso di violazioni dello stesso tipo reiterate nel tempo, ora è prevista anche nel caso in cui alla prima verifica si riscontrino violazioni varie. Si considerano plurime la contestuale realizzazione di almeno tre ipotesi di gravi violazioni rilevate in occasione di un medesimo accertamento ispettivo o la ripetizione per la seconda volta in un biennio di una stessa grave violazione. Una revisione IMPORTANTE del sistema delle sanzioni per le figure interessate. Con il CORRETTIVO vengono tendenzialmente diminuite rispetto al D.Lgs.81/08, ma comunque incrementate rispetto al regime sanzionatorio del D.Lgs.626/94. Es. con TU, la mancata valutazione dei rischi e la nomina dell RSPP sono ora puniti con l arresto da 4 a 8 mesi o con l ammenda da a euro, mentre è previsto l arresto da 3 a 6 mesi o l ammenda da a euro. 16

17 D.Lgs.81/08 NOVITA e MODIFICHE Principali novità: RISCHIO RUMORE Art. 189 che attribuisce per il rumore i valori limiti di esposizione e i valori di azione. Nel TU era Lex e ppeak ora è o. Norma più cautelativa Art La sorveglianza sanitaria e' estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione (80 dba), su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l'opportunità. Nel D.Lgs.195/05 era presente una o e quindi bastava la richiesta del Lavoratore. L emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento. 17

18 D.Lgs.81/08 NOVITA e MODIFICHE Principali novità: RISCHIO RUMORE Obbligatorietà di effettuare la valutazione sulla base dell esposizione settimanale massima ricorrente nel caso in cui sia manifesta un estrema variabilità del livello d esposizione settimanale (variazione significativa tra una settimana e l altra) per l attività svolta dalla mansione oggetto di studio. Possibilità di far ricorso, nel caso d elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori (variazione significativa e difficilmente prevedibile tra un giorno e l altro) ad una valutazione semplificata che permetta la classificazione della mansione non sulla base del livello d esposizione giornaliera ma solo sulla base del livello di rumore prodotto dalle attrezzature che l operatore si può trovare ad utilizzare. Obbligo di utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori già a partire dal superamento del valore superiore d azione (85 dba) e possibilità da parte del Datore di Lavoro di introdurre strumenti gestionali per il controllo. 18

19 D.Lgs.81/08 NOVITA e MODIFICHE Principali novità: RISCHIO RUMORE Analisi dell adeguatezza dei dispositivi di protezione dell udito già a partire da livelli di emissione sonora superiori al valore inferiore di azione ovvero per LAeq > 80 db(a) o Ppeak > 135 db(c), fermo restando l obbligo della verifica del rispetto del valore limite. Elaborazione ed applicazione di un programma di misure tecniche ed organizzative già a partire la superamento del valore inferiore di azione (LEX,8h= 80 db(a) o Ppeak = 135 db(c)), fermo restando l obbligo, sempre vigente, di eliminare il rischio e ridurlo al minimo, a prescindere dall entità dello stesso. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche) é programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale (a meno della presenza di modifiche sostanziali che la rendessero superata o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità). 19

20 D.Lgs.81/08 NOVITA e MODIFICHE Principali novità: RISCHIO VIBRAZIONI Introduzione di un nuovo parametro di riferimento sia per la valutazione del sistema mano-braccio che per il sistema corpo intero: valore limite di esposizione su breve periodo (pari a 20 m/s2 per il sistema mano-braccio e pari a 1,5 m/s2 per il sistema corpo intero). Abbassamento del valore limite di esposizione giornaliero per il sistema corpo intero da 1,15 m/s2 a 1,00 m/s2. Assegnazione dell etichetta di metodo di riferimento alla valutazione condotta con il supporto della misurazione (uso di Banche Dati passa in 2 piano). Obbligatorietà di effettuare la valutazione sulla base del livello di esposizione giornaliero massimo ricorrente nel caso in cui sia manifesta un estrema variabilità del livello d esposizione giornaliero (variazione significativa tra un giorno e l altro) per l attività svolta dalla mansione oggetto di studio. 20

21 D.Lgs.81/08 NOVITA e MODIFICHE Principali novità: MMC La tutela non riguarda più solo le lesioni dorso-lombari, ma tutte le patologie da sovraccarico biomeccanico. Diviene obbligatorio sia adottare misure organizzative che ricorrere a mezzi appropriati (le due attività non sono più alternative). Vengono indicate le norme tecniche (tra cui quelle della serie ISO 11228, citate nell Allegato XXXIII), le buone prassi e le linee guida come criteri di riferimento per la valutazione del rischio. Tale concetto è in linea con l impostazione legislativa europea di rinvio tali strumenti di valutazione sotto la responsabilità del Datore di Lavoro. Nell Allegato, tra i fattori individuali del rischio viene introdotto il riferimento alle differenze di genere e di età e tutela della maternità. 21

22 D.Lgs.81/08 NOVITA e MODIFICHE Principali novità: RISCHIO CHIMICO La novità principale del D.Lgs 81/08 rispetto al precedente D.Lgs 25/02 è la classificazione del rischio che passa da Moderato a Basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori da Superiore al moderato a Non basso per la sicurezza e rilevante per la salute. Con questa nuova classificazione del rischio, prevista dalla normativa si potrà effettuare una valutazione, inerente la salute del lavoratore, utilizzando gli algoritmi già in uso da tempo che basandosi sulla pericolosità per l uomo e definendo le modalità di utilizzo delle varie sostanze chimiche, permetto di effettuare una stima del rischio prevalentemente sotto l aspetto della salute dei lavoratori. L aspetto della sicurezza potrà essere invece considerato valutando ad esempio la pericolosità per il lavoratore di sostanze infiammabili a seguito di un incendio o per sostanze tossiche e/o nocive a seguito di uno sversamento accidentale. Tale valutazione porterà a definire misure ad esempio di prevenzione incendio o di procedure da attivare a seguito di eventi accidentali senza passare da un analisi mediante algoritmo. 22

23 D.Lgs.81/08 NOVITA e MODIFICHE Principali novità: RISCHIO CHIMICO Definizione di rischio BASSO per la Sicurezza e IRRILEVANTE per la Salute. Rischio basso per la sicurezza: rischio per la sicurezza esistente nei luoghi di lavoro o parte di essi in cui sono presenti agenti di bassa pericolosità in cui le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di eventi incidentali ed in cui, in caso di tali eventi, la probabilità di propagazione degli effetti dell incidente è da ritenersi limitata; rischio irrilevante per la salute: rischio generato da esposizioni lavorative il cui livello medio è dello stesso ordine di grandezza di quello medio della popolazione generale. In particolare per quest ultima definizione sembrerebbe sempre meno probabile avere del Rischio Irrilevante per la salute. 23

24 D.Lgs.81/08 NOVITA e MODIFICHE Principali novità: RISCHIO CANCEROGENO Per la valutazione del rischio legato all esposizione ad agenti potenzialmente cancerogeni o mutageni la norma non prevede cambiamenti rispetto al passato. Occorrerà pertanto effettuare la valutazione del rischio utilizzando anche dati analitici per verificare il rispetto dei limiti di esposizione professionale e successivamente definire le misure di prevenzione e protezione più idonee. Contestualmente si dovrà istituire il registro degli esposti ai sensi del D.Lgs 155/07 che andrà trasmesso alla AUSL competente per territorio e all ISPESL di Roma. Casi problematici: 20 giornate (Linee guida Finlandesi), concetto di potenzialmente esposto, controllo sanitario, istituzione del registro. 24

25 D.Lgs.81/08 NOVITA e MODIFICHE Principali novità: CANTIERI EDILI L introduzione di alcuni requisiti (vedi allegato XVII) che le imprese ed i lavoratori autonomi, nonché le imprese familiari che operano nei cantieri temporanei e mobili devono avere. L aggiornamento formativo per i Coordinatori della Sicurezza (40 ore ogni 5 anni). Il T.U. creava confusione sulla figura del Responsabile dei Lavori che avrebbe potuto (o dovuto?) essere soltanto il progettista dell opera in fase di progettazione e il Direttore dei Lavori in fase di esecuzione. Con il correttivo il responsabile dei lavori torna ad essere una figura qualunque nominata dal committente. 25

26 D.Lgs.81/08 NOVITA e MODIFICHE Principali novità: CANTIERI EDILI Il T.U. introduce l obbligo della presenza del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) in tutti i cantieri con più di due imprese anche non contemporanee in cantieri sia pubblici che privati, eliminando il precedente riferimento alle dimensioni del cantiere (almeno 200 uomini/giorno) e ai rischi particolari (dettagliati in apposito allegato). Il Correttivo reintroduce i riferimenti alle dimensioni del cantiere, ripristinandole tali e quali, e ai rischi particolari, modificandone però drasticamente il campo di applicazione (l allegato XI viene modificato e sposta i paletti di applicabilità del coordinamento: è consentito Rischiare di più ). In compenso viene eliminato il comma 11 dell art. 90 che permetteva ai committenti di lavori privati non soggetti a permesso di costruire (quindi tutte le DIA) di nominare il CSE e non il CSP. Nell allegato XV (definizione dei contenuti del PSC) il Correttivo torna indietro rispetto al T.U.: il coordinatore deve valutare e controllare tutti i rischi, anche quelli propri delle singole imprese, mentre il T.U. indicava che doveva valutare solo quelli da interferenze. Il CSE è sempre più guardiano e sempre meno coordinatore, in contrasto con la direttiva europea. 26

27 D.Lgs.81/08 NOVITA e MODIFICHE Principali novità: CANTIERI EDILI L art.97 è la grande novità del T.U. per i cantieri: ha introdotto un obbligo di vigilanza della ditta AFFIDATARIA dei lavori (cioè l impresa titolare del contratto di appalto con il committente) sulle sue subappaltatrici ovvero il coordinamento di queste ultime fra loro, la verifica delle condizioni di lavoro e l organizzazione del cantiere, la verifica della congruità della loro documentazione, ecc. Il Correttivo interviene ancora più profondamente, affermando che: il datore di lavoro dell impresa affidataria con importo prevalente fra le varie imprese affidatarie, vigila su tutte le imprese coaffidatarie e non solo sui subappaltatori; la vigilanza diventa verifica e viene istituzionalizzata la figura a cui spetta questo compito: deve essere un tecnico formato come coordinatore della sicurezza indicato dall impresa affidataria (il responsabile dei lavori o la DL si assicurano che il datore di lavoro della affidataria nomini questa figura) le imprese affidatarie pagano gli oneri della sicurezza ai subappaltatori per la parte che spetta loro 27

28 D.Lgs.81/08 OBBLIGHI e COMPITI OBBLIGHI E COMPITI DELLE VARIE FIGURE COINVOLTE 28

29 D.Lgs.81/08 OBBLIGHI e COMPITI Ad oggi il TU, richiede come punto di partenza la definizione di un preciso Organigramma Aziendale per definire i ruoli e di conseguenza i soggetti a cui attribuire compiti ed obblighi, in base al possesso di adeguate competenze e poteri. Si ricorda a tal fine il Principio di effettività (art. 299): identificazione delle figure/attori della prevenzione aziendale partendo dai loro ruoli, compiti e responsabilità, più che da investiture gerarchiche precise, definite e perimetrate. Medico competente e RSPP sono in staff al DATORE DI LAVORO, mentre il Dirigente ed il Preposto rientrano tra le figure di LINE aziendale. La figura del DIRIGENTE e quella del PREPOSTO sono ruoli aziendali che non rientrano fra le 5 figure della prevenzione (DL, RSPP, RLS, MC e LAVORATORI), ma svolgono, in base a specifiche funzioni che ricoprono in azienda, un ruolo determinate nei riguardi dei temi della prevenzione aziendale. 29

30 OBBLIGHI e COMPITI OBBLIGO COMPITO Si riferisce ad un soggetto che, in relazione al ruolo nell organizzazione aziendale, o a deleghe specifiche di funzioni, risulta destinatario di possibili sanzioni. (DL, DIRIGENTE, PREPOSTO, LAVORATORE) Si riferisce ad un soggetto che, in relazione ad un atto di nomina scritto da parte del DL, viene incaricato a svolgere un compito di natura tecnica, e NON risulta destinatario di sanzioni. (RSPP, ASPP, ADDETTI ANTINCENDIO e PRIMO SOCCORSO) 30

31 DISCIPLINA SANZIONATORIA Soggetti non sanzionati dal TU RSPP e ASPP RLS Addetti squadra emergenza (Primo Soccorso e antincendio) L RSPP, pur privo di poteri decisionali e di spesa può essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l obbligo di conoscere e segnalare, dovendo presumere che alla segnalazione avrebbe seguito l adozione da parte Datore di Lavoro. 31

32 DISCIPLINA SANZIONATORIA La responsabilità dell RSPP L RSPP, pur privo di poteri decisionali e di spesa può essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l obbligo di conoscere e segnalare, dovendo presumere che alla segnalazione avrebbe seguito l adozione da parte Datore di Lavoro. L RSPP che, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnale una situazione di rischio inducendo, così, il Datore di lavoro a omettere l adozione di una doverosa misura prevenzionale, potrebbe essere chiamato a rispondere insieme al Datore di Lavoro dell evento dannoso derivatone. Quando il reato sub judice sia quello di lesioni personali colpose, tale reato nei confronti dell RSPP risulterà perseguibile (anche in caso di lesioni gravi e gravissime) solo a querela di parte. 32

33 FIGURE PREVISTE DAL D.Lgs 81/08 Servizio Prevenzione e Protezione (SPP) Addetti Antincendio e Primo Soccorso Datore di Lavoro Dirigenti Preposti Lavoratori Medico Competente (MC) Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 33

34 INCARICO e DELEGA INCARICO E NOMINA DEL DEL DATORE DI DI LAVORO INCARICO E NOMINA DEL DEL DIRIGENTE Non è una delega di funzioni Non necessità atto scritto formale di accettazione E sufficiente la formalizzazione mediante apposita di firma sull atto di nomina, quale presa d atto e conferma di questa decisione Attraverso il conferimento di un preciso incarico da parte del DATORE DI LAVORO, si possono individuare quali obblighi attribuire al DIRIGENTE, tra quelli previsti congiuntamente per le due figure di responsabilità (art.18) e decidere quali mantenere in capo al Datore di Lavoro. Questo incarico non deve prevedere alcun atto di accettazione, ma una conferma formale di presa d atto delle decisioni e dell assegnazione di specifici obblighi. 34

35 INCARICO e DELEGA INCARICO E NOMINA DEL DEL PREPOSTO Conferimento di incarico da parte del DATORE DI LAVORO, al PREPOSTO, ovvero a persona che in base alle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali è chiamato a svolgere il suo ruolo in azienda. Questo incarico non deve prevedere alcun atto di accettazione, ma una conferma formale di presa d atto delle decisioni e dell assegnazione di specifici obblighi. 35

36 OBBLIGHI PRIMARI E VALUTAZIONE DEI RISCHI GLI OBBLIGHI FORMATIVI ED INFORMATIVI PER I LAVORATORI AI SENSI DEL D.LGS.81/08 36

37 FORMAZIONE LAVORATORI Art.37, D.Lgs 81/08 FIGURE RSPP Datore di Lavoro RSPP Addetti Antincendio Addetti Primo Soccorso TIPOLOGIA Corso esterno Corso esterno Corso esterno Corso esterno DURATA Datore di Lavoro: 16h Da 16 a 48 ore Codici ATECO ore ore (12/16h) RIFERIMENTO D.M. 16/01/97 da Accordo Stato -Regioni D.Lgs. 195/03 D.M. 10/03/98 Art.37, c.9 D.Lgs.81/08 D.M. 388/03 PERIODICITÀ Non prevista Da definire Quinquennale Non prevista Da definire Triennale 37

38 FORMAZIONE LAVORATORI Art.37, D.Lgs 81/08 FIGURE Preposti Dirigenti TIPOLOGIA / da Accordo Stato -Regioni / / DURATA / da Accordo Stato -Regioni / / RIFERIMENTO / Art.37, c.7 D.Lgs.81/08 / Art.15, c. 1 Art.35, c.2 d) D.Lgs.81/08 PERIODICITÀ / da Accordo Stato -Regioni / / 38

39 FORMAZIONE LAVORATORI Art.37, D.Lgs 81/08 FIGURE Lavoratori generici RLS TIPOLOGIA Corso esterno Corso interno Procedure lavoro Materiale didat. da Accordo Stato -Regioni Corso esterno Corso esterno DURATA Variabile da Accordo Stato - Regioni 32h 32 ore min. + ccn RIFERIMENT O Art.22 D.Lgs.626/94 Art.37, c.2 D.Lgs.81/08 D.M. 16/01/97 Art.37, c.11 D.Lgs.81/08 PERIODICITÀ Non definita da Accordo Stato - Regioni Non prevista 4 ore/anno da 15 a 50 lavoratori 8 ore/anno > 50 lav. 39

40 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL D. LGS. N. 81/08 (TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO entrato in vigore il 15/05/2008) IN ATTUAZIONE ART. 1, COMMA 6. L. N. 123/07 Le deleghe in materia di sicurezza: quali le possibili modifiche? 1

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