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1 progetto Energia Organo ufficiale impianti rinnovabili riqualificazione progettazione efficiente Poste Italiane Spa - Sped. in a.p. D. L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1 DBC Milano BE-MA editrice via Teocrito, Milano Laboratorio di Architettura e sostenibilità urbana Luciano Lussignoli 54 gennaio 2009

2 Info SACERT NEWS DALL ASSOCIAZIONE 14 La questione energia riparte dall efficienza PROGETTO ENERGIA/54 - gennaio 2009 In questo ultimo periodo la questione energetica evidenzia situazioni contingenti solo apparentemente contrastanti. Il costo del petrolio passa dalla cifra record di 140$ al barile ai quasi 40$ al barile: un crollo dei prezzi che si è verificato nel giro di pochi pochissimi mesi e che è senz altro correlabile alla crisi dell economia in atto. Nelle leggi dell economia la diminuzione del costo di un bene in genere si correla con una diminuzione della domanda di quello stesso bene, seguendo questo ragionamento potremmo trarre delle conclusioni avventate: ma quale crisi energetica? I combustibili fossili ci sono, eccome! È delle ultime settimane la notizia della crisi, questa volta politica, tra Russia e Ucraina: in mancanza di una soluzione di accordo, che noi tutti comunque auspichiamo, i gasdotti che attraversano l Ucraina potrebbero essere intercettati lasciando così senza gas una buona parte dell Europa compreso il nostro Paese. Lungi da noi, ovviamente, fare degli allarmismi ma il ripetersi a distanza di pochi anni di una situazione già vista in un periodo in cui, dato l inverno particolarmente rigido, la richiesta di energia è ancora maggiore, un pochino ci preoccupa e ci fa riflettere su una questione: la dipendenza energetica di un Paese come il nostro è, comunque, un elemento di debolez- za e di instabilità anche quando la risorsa energetica raggiunge i minimi storici dei suoi costi. Il basso costo dell energia, quindi, non ci aiuta a risolvere la questione energetica se l energia per motivi tecnici, economici o, come in questo caso politici, scarseggia. L energia economica, d altra parte, non giova al mercato dell efficienza energetica e delle fonti rinnovabili in quanto i tempi di ammortamento degli investimenti si allungano: anche questa è una legge dell economia. Riteniamo, dunque, che questo ragionamento sia solo teorico in quanto gli attuali costi del barile di petrolio rientrano in una logica speculativa contingente mentre le valutazioni economiche si fanno sul lungo periodo e un minimo di assestamento dell economia mondiale farà senz altro risalire il prezzi. Fino a qualche anno fa il mercato delle tecnologie efficienti seguiva in fondo questa logica: più costava l energia e più si investiva. Era solo il costo dell energia quindi l elemento attrattore di tutte le scelte economiche relative agli investimenti. La situazione attuale ci impone di non ragionare più in questo modo, ma di considerare la questione energetica all interno di una strategia di più ampio respiro che col tempo ci porti a dare delle soluzioni stabili, durature e strutturali.

3 di Annalisa Galante Responsabile Comunicazione ACEV E CC: STRUMENTI DI QUALITÀ Insomma di ragionare sui decenni più che sui mesi. Tutto ciò che si sta facendo conferma in fondo questo cambiamento di rotta e il superamento di un punto di non ritorno: dalle leggi nazionali e regionali ai Regolamenti Edilizi, dalla certificazione energetica alle forme di finanziamento intelligenti come i mutui a tasso zero. Tutte azioni che magari non riescono a dare degli effetti nell immediato, ma che diventano importanti e incisive appunto perché strutturali. In un momento di crisi in cui fattori esterni e imprevedibili quali la fluttuazione del costo del petrolio e il rischio fornitura sembrano imporre una revisione delle politiche di programmazione dell energia, almeno nel medio termine, la promozione dell efficienza energetica e delle fonti rinnovabili con tutti i mezzi, dalle politiche locali al supporto economico mirato si riconferma la strategia vincente, in quanto incide nel vero nocciolo del problema che è poi la riduzione della domanda, una riduzione non spinta dell emergenza, ma strutturale in grado di garantire una maggiore stabilità nel lungo periodo. È in questa direzione che noi ci muoveremo non solo confermando, ma possibilmente rafforzando le azioni già avviate. Presidente SACERT Bruna Brembilla Annunciato più volte, è finalmente possibile, per i soli Tecnici Certificatori Energetici iscritti a SACERT, richiedere on-line l'attestato di Certificazione Energetica volontario SACERT e il Certificato di Conformità alla procedura CLASSENERGIA. L Attestato di Certificazione Energetica Volontario viene emesso (compilato e generato on-line) dal Tecnico Certificatore e marchiato SACERT. Si precisa che tale Attestato ha valore puramente informativo e non sostituisce l ACE o l AQE previsto per legge regionale e/o nazionale. Il Certificato di Conformità viene richiesto dal Tecnico Certificatore ed emesso da SACERT (sempre con generazione on-line in tempo reale). Tale certificato può essere richiesto sia nei casi di emissione da parte del Tecnico Certificatore iscritto a SACERT di un Attestato volontario, sia nei casi di emissione di un ACE obbligatorio per legge. Il Certificato di Conformità attesta che il professionista è sottoposto a controllo tecnico da parte di SACERT e garantisce la qualità delle attività previste e dimostrate dall utilizzo della procedura CLASSENERGIA. Si ricorda che la richiesta di emissione sia dell Attestato che del Certificato è a titolo gratuito fino a un eventuale revisione del Regolamento da parte della Direzione Generale. È possibile utilizzare la procedura di richiesta sia dell'attestato di Certificazione Energetica Volontario che del Certificato di Conformità unicamente nelle Regioni in cui non esista un ente competente, definito da norme vigenti, che rilasci i numeri di protocollo e/o gli Attestati di Certificazione Energetica (attualmente esiste un ente competente già operativo in Regione Lombardia e nella Provincia Autonoma di Bolzano, a breve saranno operativi anche in Regione Emilia Romagna e Liguria). È possibile utilizzare la procedura di richiesta del Certificato di Conformità in ogni Regione Italiana. Nelle Regioni nelle quali esiste un ente competente, definito da norme vigenti, la procedura CLASSENERGIA sarà applicata solo per quelle fasi non normate ufficialmente (es.: fase 3 Richiesta del protocollo, poichè in Regione Lombardia il numero di protocollo è rilasciato dal CESTEC e non esisterà un protocollo SACERT). Si sottolinea, inoltre, che il mantenimento della Certificazione delle Competenze dei Tecnici Certificatori iscritti a SACERT si fonda anche, oltre che sulla formazione, sull utilizzo della procedura CLASSENERGIA per le certificazioni volontarie e/o obbligatorie per legge (la procedura non si applica agli Attestati di Qualificazione Energetica). Per qualsiasi informazione relativa alla procedura on-line per la richiesta dell Attestato e/o del Certificato, è possibile scrivere a segreteria@sacert.eu. Per qualsiasi informazione relativa alla procedura CLASSENERGIA, è possibile scrivere a marketing@sacert.eu.

4 Info SACERT NEWS DALL ASSOCIAZIONE L ambiente e l ecologia come risposta alla crisi economica. Non per l Italia. La recessione e la crisi economica globale sono, attualmente, il nodo difficile da sciogliere per le economie mondiali, ma mentre nei programmi governativi americani del futuro presidente e nei programmi dei 26 stati europei, la risposta a questa crisi è da rintracciare in una nuova politica ambientale lanciata verso l hi-tech verde e le rinnovabili, l Italia frena, si muove con prudenza e diffidenza anche verso gli impegni presi in passato in Commissione Europea. 16 Ambiente ed ecologia ricetta anticrisi do 150 miliardi di dollari di investimento in dieci anni; l Europa è all avanguardia grazie all impegno e alla lungimiranza di pochi stati membri e di Daniela Petrone Obama e il suo staff vogliono trasformare gli Stati Uniti in una Low- Carbon Economy, un economia a basse emissioni di carbonio, stanzianspinge verso una sempre maggiore assunzione di responsabilità sul tema ambientale con il Pacchetto clima. L Italia, invece: PROGETTO ENERGIA/54 - gennaio 2009 Bruxelles: Parlamento Europeo.

5 è molto indietro sul risparmio ed efficienza energetica e, a livello nazionale, con l emanazione del D.L. 185/2008, noto come Decreto anticrisi, ha ostacolato l accesso alle detrazioni fiscali del 55% per le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, stroncando uno dei pochi settori innovativi ed economicamente trainanti come quello del risparmio energetico. L emanazione del provvedimento, infatti, ha provocato un coro di proteste da parte non solo degli operatori del settore (tra cui SACERT), ma anche dei singoli cittadini dal momento che il meccanismo introdotto sulle detrazioni fiscali del 55% potrebbe danneggiare chi ha effettuato spese nel 2008 e bloccare gli interventi nel 2009 e 2010; ha un enorme potenziale non sfruttato sul fronte delle rinnovabili, settore in piena crescita e capace di creare industria e occupazione, ma a livello europeo chiede flessibilità negli obiettivi e ostacola il raggiungimento di un accordo univoco tra i 27 stati membri sul post-kyoto rischiando l isolamento. Pacchetto clima e richieste italiane L 11 e 12 dicembre si è tenuto il vertice dei Paesi europei, al cui tavolo tecnico il Consiglio Europeo ha discusso dell attuazione del Pacchetto clima e delle questioni ancora aperte sulle richieste dei vari Stati membri. Nato con l obiettivo di rispondere alle ambiziose decisioni prese a marzo 2007 del , ossia, entro il 2020, il taglio del 20% delle emissioni di CO 2, il 20% di energie da fonti rinnovabili e il 20% di risparmio energetico, il pacchetto clima è stato approvato il 18 dicembre a Strasburgo. È costituito da un insieme normativo fatto da più direttive e da una decisione quadro e attualmente, affinché le direttive diventino operative, manca solo la ratifica formale del Consiglio europeo che con molta probabilità sarà fatta entro la fine dell'anno. Di seguito, nello specifico, gli strumenti legislativi adottati. Emission Trading System La Direttiva ETS (Emission Trading System) istituisce la nuova borsa delle emissioni, cioè un sistema di scambio e compravendita tra Stati europei dei diritti a inquinare, e riguarderà tutto il settore industriale europeo (manifatturiero ed energia), prevedendo una riduzione delle emissioni di gas serra del 20% entro il 2020 senza sotto-obiettivi nazionali e sostituendo nel periodo il sistema attuale di Kyoto ( ). Il 20% previsto potrebbe passare a un obiettivo del 30% in caso di un accordo internazionale alla conferenza ONU a Copenaghen del dicembre 2009 sul periodo post- Kyoto, anche se l'adeguamento non sarà più automatico, ma soggetto a una nuova procedura legislativa. La Commissione europea dovrà, infatti, presentare una nuova proposta nel marzo 2010, che dovrà essere approvata con procedura di co-decisione fra Consiglio Ue ed Europarlamento. Le eventuali misure di adeguamento entreranno in vigore solo dopo l'entrata in vigore del nuovo, eventuale trattato internazionale. Effort Sharing La decisione Effort Sharing o condivisione dello sforzo e cioè la decisione per l'attribuzione ai singoli Stati membri delle quote di emissione da ridurre nei settori non compresi nella direttiva ETS (trasporto, agricoltura, edilizia) per i quali, la responsabilità maggiore ricade sulle misure dei governi, che dovranno rispettare, oltre all'obiettivo vincolante di una riduzione delle emissioni UE del 20% entro 2020, dei sotto-obiettivi nazionali vincolanti. Per l'italia è rimasto il 13% nonostante le richieste del Governo. Fonti rinnovabili La Direttiva sulle fonti rinnovabili, che impone l'aumento al 20% dell energia Interno del cortile della Greenhouse di Bruxelles.

6 Info SACERT NEWS DALL ASSOCIAZIONE Costi della direttiva secondo la Commissione Europea. Costi di investimento [% del PIL] Costi di investim [Miliardi di euro] Taglio import idrocarburi [Miliardi di euro] Taglio costi inquinamento [Miliardi di euro] Costi effettivi [Miliardi di euro] Italia 0,49 8 7,6 1-0,6 UE 27 0, ,0 18 prodotta da tali fonti come obiettivo obbligatorio, suddiviso in sottoobiettivi nazionali vincolanti, per l'italia il 17%. A giugno del 2010, gli Stati membri dovranno presentare i piani d'azione sulle rinnovabili, qualora, all esame della Commissione, non risultassero soddisfacenti rispetto agli obiettivi previsti, la Commissione stessa potrà emettere delle raccomandazioni agli Stati membri per la revisione dei suddetti piani d'azione. E' stato introdotto l'obiettivo del 10% di fonti rinnovabili nei trasporti entro il Carbon Capture and Storag La Direttiva sulla cattura e il confinamento geologico della CO 2 (Carbon Capture and Storage - CCS). Le tecnologie CCS, molto costose e ancora da mettere a punto, permetteranno di sequestrare il CO 2 dagli impianti industriali, e di convogliarlo con veri e propri gasdotti verso siti geologici di profondità in cui il gas viene pompato e immagazzinato. Trasporti La Direttiva che migliorerà la qualità dei carburanti (un altro strumento per diminuire le emissioni nei trasporti). Il Regolamento sulla riduzione della CO 2 delle auto piuttosto temuto dalle industrie del settore. Richieste italiane L Italia, relativamente alla direttiva ETS chiedeva : che non ci fosse un passaggio automatico dal 20 al 30% di emissioni di CO 2 nel caso di accordo internazionale; maggiori deroghe (per le associazioni verdi si tratta di sconti/scappatoie) per le imprese più energivore e inquinanti, in contrasto con la proposta europea di riforma dell ETS, l Italia vorrebbe evitare che le nostre industrie paghino a partire dal 2013 per tutti i permessi a emettere CO 2 assegnati e secondo il principio di chi più inquina più paga; di prevedere delle clausole di salvaguardia in caso di recessione economica. Relativamente alla Direttiva sulle rinnovabili, l Italia chiedeva di eliminare qualsiasi obiettivo temporale intermedio fino al 2020, in modo da evitare controlli e sanzioni. Nel 2005 la quota delle rinnovabili era del 5% attualmente l Italia l ha portato a un 7% che dovrà diventare 17% (e non 20%) nel Si tratta, di quota di energia consumata e non prodotta, altrimenti l obiettivo sarebbe di più facile raggiungimento, considerato che in Italia produciamo il 16% di energia da fonti rinnovabili dove la fetta più grande è rappresentata dall idroelettrico (11,9% del totale), seguito da biomasse e geotermico (rispettivamente 2 e 1,8%) e 2020 emissioni e target reali (fonte: L espresso n. 48 del 4 dicembre 2008). Stato 1990 totale [Mt co 2 eq] 2005 totale [Mt co 2 eq] 2012 target [% anno base 1990] 2012 target totale [Mt co 2 eq] 2020 target [% anno base 1990] 2020 target totale [Mt co 2 eq] Francia ,3-14,9 448 Germania ,9-31,6 842 Regno unito , PROGETTO ENERGIA/54 - gennaio 2009 Italia , ,1 492 Ue , , Ue , ,9 4527

7 L eolico contribuisce solo per lo 0,8 %, mentre il solare è ancora trascurabile. Secondo l APER, Associazione produttori di energie rinnovabili, le fonti che potrebbero portare a una crescita economica e occupazionale nel 2020 in Italia, possono essere, proprio eolico, fotovoltaico e combustione dei rifiuti che hanno un maggiore potenziale inutilizzato rispetto al geotermico e soprattutto all idroelettrico. L ostacolo dei costi La giustificazione alle richieste di flessibilità, per il Governo è da rintracciare sui costi per l economia italiana, miliardi di euro l anno era la spesa stimata: Il pericolo che abbiamo evidenziato è che le imprese manifatturiere italiane debbano sostenere costi tali da mettere a rischio la loro competitività e quindi la prosecuzione delle attività produttive in Europa, con tutto ciò che tale eventualità potrebbe implicare anche in termini occupazionali e sociali (da comunicato stampa del Ministero dell Ambiente). Diversa l opinione della Commissione Europea secondo cui l adeguamento alla Direttiva costerà all Italia 8 miliardi di euro l anno calcolati sui costi di investimento previsti per lo sviluppo di rinnovabili, riduzione dei gas a effetto serra, efficienza energetica e sulla riforme strutturali del sistema elettrico necessarie. I benefici economici del pacchetto, stimati a parte, prevedono per l Italia un risparmio di 7,6 miliardi l anno nel taglio delle importazioni di idrocarburi e di 0,9 miliardi di euro in meno nei costi per contrastare l inquinamento. I costi effettivi scendono fino a trasformarsi in un guadagno netto di 600 milioni di euro l anno. Questo senza contare i benefici di lungo termine sul piano dello sviluppo di un settore innovativo come quello delle rinnovabili e di crescita occupazionale. Non bisogna dimenticare che l Italia pagherà almeno 7 miliardi di euro da gennaio del 2008 fino al 2012 per i ritardi e il mancato rispetto degli obiettivi fissati dal protocollo di Kyoto. Secondo Legambiente, l Europa, accogliendo alcune delle nostre richieste, ha concesso fin troppo Geotermico Fotovoltaico Biomassa Eolico Idroelettrico 0,04 2,35 5,32 6,16 all'italia, permettendole un impegno al ribasso visto che gli obiettivi di riduzione della CO 2 sono calcolati in base ai livelli del 2005 e non a quelli del Entro il 2020, secondo quanto stabilisce il pacchetto Ue, l Italia dovrà ridurre le proprie emissioni del 13% rispetto ai livelli del 2005, addirittura meno impegnativo dell obiettivo fissato attraverso il protocollo di Kyoto per il Nel 2005 il nostro paese, in controtendenza rispetto al resto dell Europa, aveva infatti aumentato le proprie emissioni di CO 2 equivalente del 12,1% rispetto al 1990 arrivando a riversare nell atmosfera 588 milioni di tonnellate di CO 2 equivalente. L obiettivo del 13% in meno rispetto al 2005 fissato dalla nuova direttiva significa in termini reali che entro il 2020 l Italia dovrà emettere non più 492 milioni di tonnellate di CO 2 equivalenti rispetto ai 588 del Per saperne di più USO DELLE ENERGIE RINNOVABILI AL 2020 (dati in TWh) 9,73 13,2 14,5 20, detail.html?id= climateaction/index_it.htm Produzione al 2005 Impegno con l'ue al Bruxelles: Parlamento Europeo cortile interno. 43,15

8 Info SACERT NEWS DALL ASSOCIAZIONE Tutto il fermento legislativo degli ultimi due anni, ha creato non pochi problemi interpretativi, non solo ai professionisti del settore, ma anche dal punto di vista legale per ciò che concerne le responsabilità civili e penali del Certificatore Energetico. Cercheremo qui e nei prossimi numeri, di fare un po di chiarezza, sistematizzando le indicazioni legislative in merito. 20 Certificazione attenta e responsabile di Francesco Arecco* PROGETTO ENERGIA/54 - gennaio 2009 *Francesco Arecco, Avvocato, è esperto legale di tematiche energetiche presso lo Studio Legale Pirola Pennuto Zei e Agnoli Bernardi. Il presente contributo ha lo scopo, in via sintetica e senza pretese di esaustività, di delineare le tipologie di responsabilità in cui può incorrere il certificatore energetico nello svolgimento delle sue attività tipiche. Si tratta in linea di massima delle responsabilità tipiche del professionista, cui vanno aggiunte quelle determinate dalla particolare situazione entro la quale la certificazione energetica degli edifici viene compiuta: l'occasione della prima vendita di un immobile o delle successive vendite in blocco dell'edificio e le sanzioni stabilite dal d.lgs. n. 192/2005. I principali profili di Apparato sanzionatorio previsto dall'art. 15 del d.lgs. n. 192/2005 Art. 15 Sanzioni 1. Il professionista qualificato che rilascia la relazione di cui all'articolo 8 compilata senza il rispetto delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1, o un attestato di certificazione o qualificazione energetica senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 4, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il professionista qualificato che rilascia la relazione di cui all'articolo 8 o un attestato di certificazione o qualificazione energetica non veritieri, è punito con la sanzione amministrativa pari al 70 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale; in questo caso l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti. criticità che è possibile individuare sono quelli elencati di seguito. Apparato sanzionatorio Art. 15 del d.lgs. n. 192/05 Nell Art.15 del D.Lgs. n. 192/05 è agevole notare come siano sanzionati tanto il rilascio di relazione o attestato di certificazione o qualificazione energetica senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di legge quanto la mancata veridicità di relazione o attestato di certificazione energetica. Le sanzioni sopra riportate sono state fortemente ridimensionate dal d.lgs. n. 311/2006. Infatti, prima di tale disposizione, era prevista addirittura l'ipotesi di reato per il direttore dei lavori che depositava una falsa dichiarazione. Questo non significa che ipotesi di reato non possano essere ipotizzabili, come vedremo fra poco, anche perché è la stessa formulazione

9 dell'art. 15 salvo che il fatto costituisca reato a prevederlo espressamente. Responsabilità contrattuale nei confronti del committente la certificazione Il certificatore è responsabile per il proprio lavoro nei confronti del suo committente, che a seconda dei casi sarà il progettista, il costruttore, il direttore lavori o il proprietario dell'immobile. In generale, il professionista sarà responsabile in tutti i casi di inesatto adempimento (art c.c.). In particolare, oltre all'inadempimento totale o al ritardo nell'adempimento, qui rilevano i profili di inesatto adempimento per mancato rispetto dei criteri e delle metodologie di legge. Si ricorda che la diligenza dell'adempimento, a mente l'art c.c., deve essere quella del buon padre di famiglia e che, in caso di obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, deve essere valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata. In considerazione del fatto che il certificatore opera sulla base di criteri ora ben delineati di valutazione dell'edificio, appare difficile nel suo caso giustificare un errore di valutazione e quindi escludere la sua responsabilità attribuendolo alla difficoltà della valutazione (o ai problemi tecnici di particolare difficoltà che, ex art c.c., sono gli unici in grado di restringere i casi di responsabilità del prestatore d'opera intellettuale alle eventualità di dolo o colpa grave). Questo a maggior ragione in tutti quei casi in cui l'errore nella certificazione è imputabile ad una negligenza del certificatore quale il mancato controllo sul campo della veridicità di quanto riferito dal costruttore o dal proprietario dell'immobile. Responsabilità extracontrattuale nei confronti del committente la certificazione e dell'acquirente dell'immobile Normalmente, anche nei casi in cui la certificazione cagiona un danno a un soggetto diverso dal committente della stessa, si configura un ipotesi di responsabilità in capo al certificatore. È la responsabilità extracontrattuale, sorta appunto fuori da un rapporto contrattuale (art c.c.). Più in dettaglio, in quei casi in cui il professionista abbia, volutamente o meno, effettuato una certificazione non rispondente alla situazione di fatto. I soggetti che possono subire un danno da tale comportamento sono, naturalmente, tanto l'acquirente, che ha fatto ingiustamente affidamento su una classe superiore (e perciò si è deciso nell'acquisto o abbia accettato un prezzo superiore) quanto il proprietario dell'immobile che ha pagato progettista costruttore o direttore lavori anche in relazione all'ottenimento di una classe elevata e poi si ritrova con un edificio di qualità inferiore. Sino ad ora si è ragionato partendo dal presupposto che il problema possa sorgere in caso di una certificazione che stimi l'edificio come più efficiente di quello che sia nella realtà. Si noti che anche l'errore di stima contrario a questo è capace di causare un danno Codice Civile Art Diligenza nell'adempimento Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti l'esercizio di una attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata. Art Responsabilità del debitore Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è dovuto all'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Art Responsabilità del prestatore d'opera Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave. Codice Civile Art Risarcimento per fatto illecito Qualunque fatto doloso, o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Codice Penale Art. 480 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni Art. 47 Errore di fatto L'errore sul fatto che costituisce reato esclude la punibilità dell'agente [...]. Art. 48 Errore determinato dall'altrui inganno Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se l'errore sul fatto che costituisce il reato è determinato dall'altrui inganno; ma in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commetterlo. ad alcune categorie di soggetti. In particolare al proprietario che avrà venduto l'immobile a un prezzo inferiore a quello che una certificazione corretta avrebbe permesso. Naturalmente, una delle tipiche fattispecie che fanno sorgere una responsabilità civile è il reato.

10 Info SACERT NEWS DALL ASSOCIAZIONE 22 PROGETTO ENERGIA/54 - gennaio 2009 Ipotesi di reato Le responsabilità del professionista Certificatore Energetico sono diverse e sono analizzate di seguito. Falsità ideologica per induzione in errore del pubblico ufficiale Il combinato disposto degli articoli 48 e 480 c.p., è utilizzabile per punire chi, mediante una certificazione scientemente falsa, cagioni l'errore di un pubblico ufficiale che ponga in essere una condotta qualificabile come atto idoneo e diretto in modo non equivoco all'adozione di un provvedimento ideologicamente falso. Considerato che la certificazione è sia un requisito per la valorizzazione degli immobili che il presupposto per l'erogazione di incentivi e sgravi, è intuibile come le ipotesi in cui sia ipotizzabile la riconoscibilità di questo reato si sprecano. Il mero inganno del privato, che non comporta adozione di atti da parte di pubblici ufficiali può solo, eventualmente, integrare un diverso e autonomo reato, come si evidenzierà al punto che segue. Codice Penale Art. 640 Truffa Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1. [...] 2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o altra circostanza aggravante. Art. 416 Associazione per delinquere Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Truffa Si rileva come sia estremamente facile che, in conseguenza di una certificazione energetica non rispondente alla realtà, una persona possa essere indotta a un atto lesivo dei propri interessi, quale quello di acquistare un immobile che non comprerebbe o quello di pagarlo una cifra maggiore del dovuto. Volendo inquadrare nell'ambito del diritto penale tali fattispecie, si nota che possono essere presenti gli elementi per la truffa (art. 640 c.p.): I) artifizi o raggiri, II) inducendo taluno in errore, III) ingiusto profitto a sé o ad altri IV) con altrui danno. Esaminiamo praticamente la fattispecie tipica dell'induzione in errore del compratore di un immobile e valutiamo se gli elementi del reato sono riconoscibili. Il certificatore sa di compiere un raggiro, perché non attesta quello che sa essere il vero. L'acquirente è indotto in errore, perché si determina ad acquistare o acquista a prezzo maggiore grazie alla certificazione falsatamente positiva. Il proprietario e, a cascata, anche tutti i soggetti coinvolti nell'operazione, ne traggono un ingiusto profitto. Vi sono tutti gli elementi per ipotizzare il reato. Si noti che il reato di truffa è configurabile anche se il certificatore è l'unico soggetto a elaborare scientemente questa operazione, anche se le persone che ne traggono il profitto (o il maggior profitto o altro profitto) sono completamente all'oscuro della cosa. È il caso del certificatore che non mette a parte della propria intenzione il suo committente, ma compie l illecito perché ritiene che, assegnando un rating maggiore a un edificio, questo possa essere venduto prima o a migliori condizioni e quindi egli stesso verrà pagato meglio, o prima, o comunque verrà tenuto in considerazione dal venditore per ulteriori incarichi. Si noti infine che qualora, come non è difficile ipotizzare, tre o più soggetti siano d'accordo nell'organizzare l'operazione di truffa (ad esempio il proprietario dell'immobile, il costruttore il certificatore), si può altresì ipotizzare l'associazione a delinquere (art. 416 c.p.).

11 Con l approvazione della legge regionale n. 17 del 18/11/2008 l Umbria ha avviato l iter per la definizione delle regole per la certificazione ambientale degli edifici. Vediamo insieme quali sono i punti ancora da chiarire e quali, invece, le linee generali in materia di certificazione avviate dalla Regione. Umbria: percorso verso la certificazione ambientale di Valerio Marino La legge, intitolata Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi, pubblicata sul n. 54, Pt. I e II del B.U.R. del 26 novembre 2008, rappresenta lo snodo di un evoluzione normativa che risale almeno alla legge regionale 1/2004, Norme per l attività edilizia e che speriamo venga presto completata da una norma regionale sulla certificazione energetica, ormai improcrastinabile. La l.r. 17/2008 ha come obiettivo quello di integrare gli elementi già presenti in un quadro armonico che promuova la salvaguardia dell integrità ambientale e il risparmio delle risorse naturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile, definisca norme e criteri di sostenibilità da applicarsi agli strumenti di governo del territorio e agli interventi edilizi, stabilisca le modalità per la valutazione e la certificazione delle prestazioni di sostenibilità ambientale e degli edifici, nonché le forme di sostegno e di incentivazione promosse dalla Regione e dagli enti locali. Vediamo come il legislatore si propone di centrare questo obiettivo. Ambito di applicazione e certificazione La norma è applicabile agli edifici residenziale, direzionali e per servizi e introduce la certificazione ambientale di sostenibilità come valutazione dell impatto prodotto da un edificio sull ambiente naturale nel suo ciclo di vita, formulata attraverso un punteggio che misura le prestazioni ambientali dell edificio stesso. La certificazione è obbligatoria nel caso di realizzazione di edifici pubblici da parte di soggetti pubblici regionali, provinciali o locali e dalle loro forme associative, nonché per edifici di edilizia residenziale di proprietà dell ATER; rimane facoltativa per gli interventi edilizi realizzati da soggetti privati. La certificazione riguarda: a) la progettazione e realizzazione di

12 Info SACERT NEWS DALL ASSOCIAZIONE 24 PROGETTO ENERGIA/54 - gennaio 2009 edifici di nuova costruzione; b) la progettazione e di realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica; c) il riconoscimento delle caratteristiche di sostenibilità ambientale degli edifici esistenti, sia sottoposti a interventi di adeguamento che in assenza di questi. Naturalmente essa non sostituisce in alcun modo la certificazione energetica prevista dal decreto legislativo 192 del 19 agosto 2005, ma ne utilizza i risultati nella valutazione delle prestazioni ambientali dell edificio. La certificazione energetica dovrà quindi essere allegata alla richiesta della certificazione di sostenibilità ambientale, insieme a una relazione che illustri le soluzioni progettuali, alla documentazione sulle prestazioni ambientali dell edificio secondo i criteri stabiliti nell apposito disciplinare tecnico previsto dall articolo 4, determinando il punteggio e l individuazione della classe di appartenenza dello stesso e a una dichiarazione del direttore dei lavori attestante la rispondenza del fabbricato alle caratteristiche indicate nella relazione e negli elaborati di progetto approvati dal Comune e dalla Provincia e nella relazione e documentazione sopra citate. La validità della certificazione è di 10 anni, decorsi i quali decadono i benefici previsti. Soggetti abilitati Chi può richiedere e rilasciare la certificazione di sostenibilità? Essa dovrà essere richiesta dal proprietario dell immobile o dall avente titolo, ovvero dal soggetto attuatore dell intervento. La documentazione necessaria potrà essere sottoscritta dal progettista, dal direttore dei lavori o da un tecnico esterno nominato dal committente iscritto agli ordini o al collegio. Il disciplinare tecnico stabilisce le soglie minime al di sotto delle quali non è previsto il rilascio della certificazione di sostenibilità ambientale nonché il punteggio e la classe associata al fabbricato. La classe costituisce il riferimento per definire le priorità e graduare gli incentivi e le agevolazioni comunali e regionali. Il soggetto delegato al rilascio della certificazione è l ARPA Umbria insieme ad altri soggetti certificatori che dovranno però essere individuati dalla Giunta regionale sulla base di requisiti definiti con apposite norme regolamentari, da adottare in seguito. Così come per la certificazione energetica, laddove previsto, anche per la certificazione di sostenibilità è obbligatoria l affissione nell edificio in luogo facilmente visibile. Essa dovrà contenere i dati essenziali sulla localizzazione dell immobile, l individuazione delle caratteristiche edilizie e la destinazione d uso dell edificio; la classe di appartenenza ed il punteggio di valutazione dell edificio; la data del rilascio e la validità temporale. In caso di compravendita o di cessione del godimento dell edificio o di una sua singola unità immobiliare, la certificazione di sostenibilità ambientale dovrà essere allegata all atto di compravendita o all atto di cessione, in originale o copia autentica. È prevista poi la sua allegazione alla documentazione da presentare al Comune ai fini del rilascio del certificato di agibilità. Contenuti della certificazione Le prestazioni ambientali di un edificio sono determinate attraverso l utilizzo di apposite schede, contenute nel già menzionato disciplinare tecnico, da approvare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Le schede individuano la categoria e gli indicatori delle prestazioni ambientali, gli strumenti e i metodi di verifica, le soluzioni tecniche di riferimento, la scala delle prestazioni e i relativi punteggi. In particolare le prestazioni ambientali saranno determinate dal grado di

13 rispetto ai criteri indicati nella norma. Tra questi: il recupero dell acqua piovana oltre che per usi irrigui anche per usi domestici compatibili; la permeabilità dei suoli per i nuovi insediamenti, sia residenziali che produttivi o a servizi; lo studio dell esposizione e del soleggiamento degli edifici così da favorire l utilizzo dell energia solare; la previsione di spazi idonei per la raccolta dei rifiuti urbani e per la raccolta differenziata, con sistemazioni tali da limitarne la visibilità; l obbligo di installare impianti a pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria dimensionati per garantire una copertura non inferiore al cinquanta per cento del fabbisogno annuo della residenza o dell attività insediata ; l obbligo di installare impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in grado di garantire una produzione non inferiore a un chilowatt per ciascuna unità abitativa ; l uso privilegiato di materiali e componenti edilizie con caratteristiche di ridotto impatto ambientale, attestate dalla presenza di marchi o etichette di qualità ecologica. Di supporto a progettisti e certificatori gli strumenti di indagine territoriale (carte dei detrattori e dei rischi ambientali, climatica e dei regimi delle acque), disposti e aggiornati dalla Regione e integrati dai Comuni con riferimento alle peculiarità del proprio territorio. Incentivi previsti A livello regionale, oltre a contributi promozionali, anche nell ambito di appositi concorsi di progettazione, sono previsti incentivi economici tra i quali la stipula di un apposita convenzione con gli istituti di credito per agevolare i soggetti attuatori pubblici e privati e un canale privilegiato in sede di finanziamento di programmi e progetti edilizi ed urbanistici. I Comuni potranno invece adottare la riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione, anche con effetto retroattivo, attraverso il rimborso degli oneri già corrisposti. Considerazioni La scelta dell Umbria di dotarsi di una legge sulla certificazione ambientale di sostenibilità appare lungimirante. Per verificare l applicabilità della norma, sarà importante valutare gli strumenti attuativi, previsti per i primi mesi del 2009 (per quanto riguarda le schede dovrebbe trattarsi dell ultima revisione del Protocollo ITACA). A parere di chi scrive, per determinare il successo della legge, dovranno essere semplici ed efficaci nell applicazione, possibilmente mostrando in modo intellegibile le implicazioni delle scelte compiute già in fase di progetto. Perplessità desta, invece, la scelta di subordinare il rilascio della certificazione alla sola asseverazione del progettista o del Direttore dei Lavori lasciando all ente preposto l eventuale verifica successiva, in controtendenza con il resto della legislazione su argomenti analoghi. È possibile poi che le richieste di incentivazione si scontrino con le difficoltà di bilancio dei Comuni: il ricorso a convenzioni con istituti di credito, sul solco di quanto sperimentato ad esempio in Lombardia con il prestito bancario a tasso zero, potrà essere di supporto ai principi della norma, determinandone, questo è l augurio, un ampia applicazione.

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