TRIBUNALE CIVILE DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA. ATTO DI INTERVENTO DI TERZO ex art.105 cpc

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1 Avv. Paolo Martinello Avv. Marco Stucchi Via Lentasio n Milano Tel Fax TRIBUNALE CIVILE DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA ATTO DI INTERVENTO DI TERZO ex art.105 cpc Per l Associazione ALTROCONSUMO (C.F./P.I ), con sede in Milano, via Valassina 22, in persona del Segretario Generale e legale rapp.te pro tempore dott.ssa Luisa Crisigiovanni, elettivamente domiciliata in Milano, Via Lentasio, MILANO presso lo studio degli Avv.ti Paolo Martinello (C.F. MRTPLA54L26F205Z; PEC paolo.martinello@milano.pecavvocati.it) e Marco Stucchi (C.F. STCMRC82L30F205G, PEC marco.stucchi@milano.pecavvocati.it), del Foro di Milano, che la rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente agli Avv.ti Guido Scorza (PEC guidoscorza@ordineavvocatiroma.org) e Dario Reccia (PEC reccia.dario@avvocatibari.legalmail.it), entrambi appartenenti all associazione professionale E-Lex Belisario Scorza Riccio & Partners (C.F. e Partita IVA: ; FAX ), in virtù di delega in calce al presente atto -terzo interveniente- nel procedimento pendente avanti il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di imprese a seguito del reclamo al Collegio ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso l ordinanza del Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di imprese emessa in data r.g /2015 introdotto da Avv. Guido Scorza Avv. Dario Reccia Via dei Barbieri Roma Tel Fax UBER ITALY s.r.l., UBER INTERNATIONAL BV, UBER INTERNATIONAL HOLDING BV, UBER BV, RASIER OPERATIONS BV con Avv.ti Claudio Tesauro, Prof. Giovanni Guglielemetti, Monica Iacoviello e Mariangela Di Giandomenico

2 -Resistenti/reclamanti contro TAXIBLU S.C. Taxiblu Consorzio Radiotaxi Satellitare Soc. Coop., PRONTO TAXI S.C. A R.L.; COOP RADIO TAXI TORINO S.C.; COOP RADIOTAXI GENOVA S.C., con Avv.ti Nico Moravia, Marco Giustiniani e Alessandro Fabbi nonché contro Emilio Luigi BOCCALINI; Claudio SEVERGNINI; Adriano BIGLIO, Alberto Aimone CAT, Davide AVANZI, e Valter CENTELANO con Avv.ti Nico Moravia, Marco Giustiniani e Alessandro Fabbi nonchè contro ASS. SINDACALE SATAM/CNA, SINDACATO ARTIGIANO TAXISTI DI MILANO E PROVINCIA, ASS. UNICA MILANO E LOMBARDIA; T.A.M. - TASSISTI ARTIGIANI MILANESI; UNIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI MILANO, FEDERAZIONE NAZIONALE UGL TAXI E ASSOCIAZIONE TUTELA LEGALE TAXI con Avv.ti Nico Moravia, Marco Giustiniani e Alessandro Fabbi -ricorrenti/reclamati e nei confronti di Roberto NOE **** **** **** Premessa Altroconsumo è la prima e più diffusa per numero di iscritti associazione di consumatori in Italia con oltre 377 mila soci ed è tra le associazioni componenti il Consiglio Nazionale dei Consumatori e Utenti ex art. 136 del Codice del Consumo. L Associazione segue, da anni, il crescente diffondersi del fenomeno 2

3 della c.d. sharing economy nella convinzione che i nuovi modelli di business che si vanno sviluppando nell ambito di tale fenomeno offrano a consumatori ed utenti nuove ed importanti opportunità di ottimizzazione dei propri bilanci familiari, consentendo loro da una parte di condividere con altri consumatori ed utenti proprie risorse materiali, tempo e competenze e, dall altro, di beneficiare di una crescente offerta di beni e servizi, spesso, a condizioni economiche più vantaggiose di quelle presenti sui mercati tradizionali, in ragione della obiettiva diversità dei beni e servizi medesimi. In tale contesto Altroconsumo sostiene da tempo che l Ordinamento dovrebbe adeguarsi a tale nuovo fenomeno non precludendo l esercizio da parte di consumatori ed in favore di altri consumatori delle nuove attività che ne sono caratteristiche e, ad un tempo, garantendo ai consumatori ed utenti che scelgono di beneficiarne un adeguato livello di tutela sostanziale tanto in termini di sicurezza generale dei prodotti e dei servizi che in termini di trasparenza e correttezza delle tariffe e delle pratiche commerciali. Con particolare riferimento ai servizi di comunicazione elettronica forniti da Uber, l Associazione ha, in diverse occasioni, sottolineato di ritenere che essi abilitino nuove ed importanti soluzioni di mobilità delle quali utenti e consumatori possono avvantaggiarsi tanto condividendo il proprio tempo e la propria autovettura ed offrendo passaggi ad altri utenti e consumatori, tanto usufruendo dei passaggi offerti da altri. In questa prospettiva, Altroconsumo ha sempre auspicato e continua ad auspicare un tempestivo intervento regolamentare che valga a risolvere le numerose ambiguità presenti nella disciplina vigente e che minacciano di frenare lo sviluppo del fenomeno in questione inducendo consumatori ed 3

4 utenti a dubitare della legittimità del servizio di cui si discute o a ritenerlo intrinsecamente meno sicuro rispetto ai servizi di trasporto pubblico e privato di tipo tradizionale. Allo stesso tempo, Altroconsumo, ha sempre sottolineato l esigenza che nel dissipare ogni dubbio ed ambiguità in relazione alla legittimità di tali nuovi servizi, i decisori pubblici si preoccupino anche di stabilire livelli minimi di tutela di consumatori ed utenti nei confronti di chi fornisce tali servizi che si tratti di soggetti professionisti o di altri consumatori. La posizione di Altroconsumo in relazione al fenomeno di cui si discute è stata, peraltro, recentissimamente, fatta propria dall Autorità di regolazione dei trasporti la quale nella propria segnalazione al Governo dello scorso 21 maggio ma pubblicata il 4 giugno ha fugato ogni dubbio sulla natura del servizio offerto da Uber che deve essere considerato di mero intermediario, fornitore di servizi tecnologici per la mobilità, sulla assoluta complementarietà e non concorrenzialità tra le soluzioni di mobilità rese disponibili attraverso l uso dell app e quelle regolamentate [ndr ovvero i taxi e i noleggi con conducente] e sull opportunità, anche in una prospettiva di contenimento del traffico e dell inquinamento, della promozione di tali soluzioni. Tale posizione come si dirà meglio nel prosieguo - appare in netto contrasto con la decisione oggetto del presente procedimento di reclamo e proprio la distanza tra le posizioni affermate, a distanza di pochi giorni, da due distinte Autorità, entrambe, evidentemente, competenti ad occuparsi sotto profili diversi ancorché in parziale sovrapposizione della materia rischia di acuire quella situazione di incertezza giuridica che minaccia di compromettere la libertà negoziale di consumatori ed utenti e di comprimerne l esercizio della 4

5 proprietà privata. E tale situazione di grave incertezza giuridica, idonea, di per sé a minacciare i diritti e gli interessi dei consumatori ed utenti che ha indotto Altroconsumo, come si dirà più diffusamente nel prosieguo, ad intervenire nel presente procedimento. FATTO 1. Con ordinanza del 26 maggio 2015, in parziale accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dai soggetti ricorrenti indicati in epigrafe, l intestato Tribunale, accertata la concorrenza sleale posta in essere ai sensi dell art c.c., comma 3 dalle parti resistenti ha inibito, in via cautelare ed urgente, alle medesime l utilizzazione sul territorio nazionale dell app denominata UBER POP e comunque la prestazione di un servizio comunque denominato e con qualsiasi mezzo promosso e diffuso che organizzi, diffonda e promuova da parte di soggetti privi di autorizzazione amministrativa e/o di licenza un trasporto terzi dietro corrispettivo su richiesta del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. 2. Altroconsumo, come si è anticipato, costituisce una delle associazioni di consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale, è iscritta nell elenco delle associazioni di consumatori ex art. 137 D. Lgs. 206/2005, è membro del Consiglio Nazionale dei Consumatori e Utenti ex art. 136 del Codice del Consumo (doc. 1), conta più di iscritti, opera a livello nazionale dal 1973, realizza un intensa attività di informazione, tutela, assistenza e rappresentanza degli interessi dei consumatori e utenti a livello sia nazionale che internazionale, anche attraverso azioni e procedimenti davanti alle competenti autorità giudiziarie e amministrative ed è già stata ritenuta 5

6 capace di curare adeguatamente l interesse dei consumatori nelle cosiddette class action ex art. 140-bis del Codice del consumo. Il proprio Statuto (doc. 2) ne individua lo scopo nella promozione e difesa degli interessi, anche economici, dei consumatori, nonché del loro diritto ad essere informati ed educati e prevede inoltre che l Associazione assuma ogni iniziativa idonea a garantire i consumatori come singoli o come collettività. L associazione interveniente, inoltre, si occupa, da anni, del fenomeno della c.d. sharing economy nell ambito del quale la vicenda per cui è causa deve essere inquadrata - tanto in ambito nazionale che europeo, promuovendone ogni forma di sviluppo sostenibile nel rispetto dei diritti e degli interessi dei consumatori. 3. A seguito del provvedimento reclamato, numerosi consumatori ed utenti, iscritti e non iscritti all associazione interveniente, si sono ad essa rivolti per lamentare l imminente venir meno, per effetto del provvedimento medesimo, dell opzione di trasporto da loro utilizzata attraverso l app denominata UBER POP - tra l altro, per raggiungere il proprio luogo di lavoro o attendere, quotidianamente, a numerose altre attività e funzioni. Si sono, inoltre, rivolti alla medesima associazione taluni utenti e consumatori che, negli ultimi mesi, in Milano, hanno utilizzato l app in questione per fornire a terzi passaggi, con la propria automobile, previo rimborso forfettario da parte dei passeggeri di una quota parte dei costi di esercizio dell automobile medesima. Questi ultimi hanno, in particolare, segnalato come l utilizzo dell app oggetto del provvedimento adottato dall intestato Tribunale rappresenti per loro una soluzione di abbattimento dei costi fissi di gestione della propria 6

7 autovettura [acquisto, finanziamento, manutenzione, assicurazione, tassa di proprietà ecc.] e, per questa via, di ottimizzazione del proprio bilancio familiare. Ricevute tali segnalazioni, presa visione del provvedimento oggetto del presente procedimento di reclamo e letta la successiva segnalazione che, come si è detto, l Autorità di Regolazione dei Trasporti ha indirizzato a Governo e Parlamento, Altroconsumo che ha tra i propri scopi istituzionali proprio la difesa dei diritti e degli interessi dei consumatori ha deciso di intervenirvi, ritenendo il provvedimento medesimo erroneo e lesivo dei diritti ed interessi dei consumatori ed utenti per i seguenti motivi di DIRITTO 1. Interesse di Altroconsumo ad intervenire nel presente procedimento Il provvedimento chiesto ed ottenuto nella precedente fase cautelare dalle attuali reclamate produce, inequivocabilmente, effetti diretti sui consumatori ed utenti che sono i reali beneficiari dell app in questione, utilizzandola come si è anticipato in fatto sia per abbattere i costi fissi di gestione della propria autovettura, condividendola con altri consumatori sia per reperire, in modo facile ed economico, passaggi per coprire tratte, prevalentemente urbane, comuni ad altri utenti e consumatori. E, dunque, evidente che l ordine di inibitoria oggetto del provvedimento reclamato, pur essendo formalmente indirizzato alle società che distribuiscono l app in questione e ne gestiscono il relativo servizio, è direttamente lesivo dell autonomia negoziale di utenti e consumatori e ne comprime il libero esercizio della proprietà privata con specifico riferimento alla propria autovettura. In particolare il provvedimento reclamato: 7

8 (a) priva di validità i contratti relativi all uso dell app in questione perfezionati da migliaia di consumatori ed utenti benché gli stessi non possano, in alcun modo, considerarsi illeciti né illeciti vengano qualificati nell ordinanza di inibitoria; (b) comprime il libero esercizio, da parte di consumatori ed utenti, della proprietà privata, vietando loro in assenza di qualsivoglia disposizione di legge di disporre della propria autovettura anche per offrire passaggi a terzi in una dimensione occasionale e non imprenditoriale; (c) limita indebitamente la libertà negoziale dei consumatori, privandoli della possibilità di ricorrere a soluzioni di mobilità peers to peers a basso costo. Alla luce delle considerazioni che precedono e considerato che il Codice del consumo riconosce espressamente la legittimazione delle associazioni di consumatori ad agire giudizialmente per la tutela dei diritti ed interessi di utenti e consumatori (si vedano, inter alia, gli artt.139 e 140 Codice del Consumo d.lgs.206/2005), non può dubitarsi dell interesse di Altroconsumo ad intervenire nel presente procedimento ex art.105 cpc, volontariamente e comunque ad adiuvandum delle parti resistenti/reclamanti, né della sua legittimazione. 2. La legittimità del servizio Uber Pop (A) Inapplicabilità della disciplina in materia di concorrenza Nell ordinanza reclamata il Giudice ha ritenuto che le attuali reclamanti svolgano, attraverso l app oggetto di inibitoria, un attività in concorrenza sleale rispetto a quella di trasporto pubblico locale svolta dalle attuali resistenti in quanto il loro ruolo appare scrive nel provvedimento - essenziale per l esistenza del servizio stesso e di fatto incidente sulla stessa organizzazione di 8

9 esso, in misura tale da escludere che ci si trovi in presenza di un mero intermediario. Nello stesso provvedimento, il Giudice, si spinge poi oltre giungendo a riferire che Il complesso di tali attività sembra dunque oltrepassare l ambito di operatività di un mero intermediario e involge aspetti direttamente organizzativi e propulsivi del servizio in questione tanto da doversi approfondire, a parere di questo giudice, anche se il ruolo ricoperto dai responsabili di UBER POP possa in realtà inquadrarsi in quello di vettore ai sensi degli artt e 1681 c.c. anche a prescindere dalle statuizioni contrattuali predisposte e soprattutto esso appare rilevante sul piano dell illecito concorrenziale in quanto, proprio perché l applicazione informatica in questione ha di fatto consentito la nascita o comunque un improvviso ed esteso ampliamento di comportamenti non consentiti dalla legislazione nazionale, la sua predisposizione ed utilizzazione apporta un contributo essenziale e insostituibile allo sviluppo di condotte illecite, idonee ad incidere sul mercato in danno dei soggetti ricorrenti, e dalle quale le stesse resistenti traggono diretti benefici economici.. Si tratta, tuttavia, di conclusioni che non convincono e che, d altra parte, risultano oggi, autorevolmente contraddette dalla Segnalazione dell Autorità di Regolazione dei Trasporti al Governo ed al Parlamento. In tale provvedimento, infatti, l Authority definisce espressamente servizi come Uber Pop, quali servizi tecnologici per la mobilità [STM] e propone di definire proprio Intermediari le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità che, mediante il ricorso ad una piattaforma tecnologica, mettono in connessione passeggeri e conducenti allo scopo di fornire a richiesta un servizio 9

10 remunerato di trasporto che si svolge sul territorio nazionale.. Muovendo da tali considerazioni svolte dall Autorità amministrativa indipendente di regolamentazione del settore è difficile condividere il ragionamento svolto dal Giudice della precedente fase cautelare. Il provvedimento reclamato, d altra parte, non chiarisce sulla base di quali elementi le attuali reclamanti - che sono società fornitrici di servizi di comunicazione elettronica o, per dirla con le parole dell Authority dei trasporti, società fornitrici di servizi tecnologici di mobilità - dovrebbero essere considerate in concorrenza con le società di trasporto pubblico non di linea, attuali resistenti o, addirittura, essere considerate anch esse società di trasporto pubblico pur non disponendo di alcun veicolo e non assumendo alcuna obbligazione caratteristica dei contratti di trasporto con i propri utenti ai quali si limitano, appunto, a garantire alcuni servizi di comunicazione elettronica e di gestione di pagamenti per via egualmente elettronica. Alla luce di tali considerazioni i diversi indici sintomatici del preteso travalicamento da parte di Uber dei limiti di attività propri di un mero intermediario tecnologico individuati dal Giudice appaiono, a ben vedere, deboli ed insufficienti. Non appare, infatti, significativo né il fatto che le attuali reclamanti stabiliscano le regole di condivisione delle autovetture all interno della community, né la circostanza che la misura dei rimborsi che i passeggeri sono tenuti a riconoscere ai conducenti sia determinata secondo parametri stabiliti dalle medesime società reclamanti. L una e l altra attività, infatti come ogni altra attività svolta da Uber sono certamente strumentali a quelle di trasporto poste in essere direttamente 10

11 dagli utenti e consumatori ma non appaiono in alcun modo sovrapponibili a queste ultime, né caratteristiche come si è anticipato dei contratti di trasporto. Le società reclamanti, d altra parte e da qui la dedotta contraddittorietà della decisione reclamata operano sul mercato svolgendo attività analoghe a quelle svolte dalla Italtaxi Service s.r.l., una delle società ricorrenti nella precedente fase cautelare che, giustamente, il Giudice ha ritenuto priva della necessaria legittimazione ad agire nella proposta azione di concorrenza sleale. Sotto tale profilo sembra utile rileggere quanto al riguardo statuito nell ordinanza reclamata: Quanto agli aspetti soggettivi propri della presente controversia, appare fondata l eccezione svolta dalle resistenti quanto alla rilevanza nella fattispecie di concorrenza sleale di interessi propri della ITALTAXI SERVICE s.r.l. Invero appare pacifico che detta società svolga l attività di fornitura di servizi amministrativi e contabili in favore di imprese che esercitano il servizio taxi. In effetti rispetto all ipotesi di concorrenza sleale contestata non vi è comunanza di mercato, risultando l attività contestata svolta invece sul mercato dell utenza dei servizi di trasporto urbani non di linea.. Se, correttamente, il Giudice della precedente fase cautelare ha ritenuto che la società che eroga servizi amministrativi e contabili strumentali all esercizio di un attività di trasporto pubblico operi in un mercato diverso da quello per cui è causa, non si capisce come le attuali reclamanti, società che erogano servizi di comunicazione elettronica strumentali a tutto voler concedere all esercizio di un attività di trasporto siano state, invece, considerate legittimate passive nella medesima azione di concorrenza sleale. Al riguardo, risulta evidente che l Ordinanza reclamata sia viziata da 11

12 un insuperabile contraddittorietà. La realtà è che le attuali reclamanti svolgono un attività certamente utile e determinante per consentire a consumatori ed utenti di comunicare ed organizzarsi in relazione alla condivisione delle proprie autovetture ma operano su un mercato sensibilmente diverso da quello nel quale operano le attuali resistenti e non possono, pertanto, essere considerate, sotto alcun profilo, in un rapporto di concorrenza con queste ultime. Tanto avrebbe dovuto suggerire al Giudice della precedente fase cautelare di escludere la sussistenza, nel caso di specie, di qualsivoglia relazione concorrenziale tra le parti e, dunque, a maggior ragione, di qualsivoglia fattispecie suscettibile di integrare gli estremi di una condotta di concorrenza sleale. Sebbene, infatti, la giurisprudenza ammette che possa configurarsi un illecito di concorrenza sleale anche laddove l autore della condotta illecita non sia un concorrente dell imprenditore danneggiato dalla sua condotta, ciò ha, comunque, per presupposto che vi sia un imprenditore concorrente di quest ultimo che si avvantaggi della condotta scorretta del non concorrente. In tal senso, ex multis, si richiama quanto stabilito dalla Suprema Corte, secondo la quale, Pur essendo necessario ai fini dell'esistenza dell'illecito ex art c.c. che tra i soggetti attivo e passivo della condotta prevista dalle norme intercorra un rapporto di concorrenza, ancorché potenziale, e che essi rivestano la qualifica di imprenditori commerciali, tuttavia l'atto o il comportamento sleale possono essere compiuti anche da un terzo nell'interesse dell'imprenditore, con la conseguenza che in tal caso entrambi rispondono a titolo di concorrenza sleale, sebbene il terzo non sia imprenditore o, comunque, 12

13 non sia concorrente dell'impresa danneggiata. [cfr. Cass. civ., 16/04/1983, n. 2634]. Nel caso di specie, tuttavia, non vi è alcun imprenditore, concorrente degli originari ricorrenti ovvero delle società di taxi che si avvantaggi della condotta delle attuali reclamanti. Queste ultime, infatti, erogano i propri servizi esclusivamente in favore di consumatori ed utenti che, anche laddove utilizzino l app in veste di conducenti e, dunque, per offrire passaggi ad altri consumatori ed utenti lo fanno in una dimensione palesemente extra-imprenditoriale. Tale attività, infatti, è svolta in modo evidentemente occasionale ed all unico fine di abbattere i costi fissi di gestione dell autovettura di proprietà e, dunque, quelli di acquisto, di eventuale finanziamento, di assicurazione obbligatoria e tassa di possesso nonché le ulteriori necessarie spese di manutenzione. Si tratta, peraltro, anche in questo caso di considerazioni che trovano puntuale conferma nella citata segnalazione dell Autorità di regolazione dei trasporti che sottolinea in numerosi passaggi come l attività dei consumatori ed utenti che utilizzano i servizi tecnologici di mobilità da conducenti è, e deve restare, un attività di tipo occasionale e non professionale tanto da suggerire a Governo e Parlamento, in una prospettiva de iure condendo, di stabilire un tetto massimo di ore di attività pari a non più di 15 a settimana. Se, dunque, gli unici soggetti che potrebbero, eventualmente, avvantaggiarsi dei servizi erogati dalle attuali reclamanti sono dei non imprenditori, risulta evidente, una volta di più, che alla fattispecie per cui è causa non avrebbe dovuto considerarsi applicabile la disciplina in materia di 13

14 concorrenza. Al riguardo sembra utile ricordare il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale: Gli art segg. c. c. sono destinati a disciplinare esclusivamente l'attività di concorrenza fra imprenditori; pertanto sono soggetti attivi e passivi dell'atto di concorrenza sleale unicamente coloro che rivestono la qualità di imprenditore e si trovano in un rapporto concorrenziale tra di loro. [cfr. App. Bologna, 07/12/1989]. (B) Legittimità della condotta degli utenti di Uber Pop Le considerazioni svolte al paragrafo che precede sono da sole sufficienti a definire il presente procedimento, revocando il provvedimento emesso all esito della precedente fase cautelare stante l evidente erroneità e contraddittorietà della motivazione sulla quale è fondato, specie alla luce della recente iniziativa dell Autorità di Regolazione dei trasporti. E, dunque, per mero scrupolo difensivo che riteniamo opportuno svolgere talune ulteriori brevi considerazioni allo scopo di evidenziare come la condotta delle attuali reclamanti e del Sig. Noè così come di tutti gli altri consumatori ed utenti di Uber Pop deve, comunque, essere considerata perfettamente lecita nonostante le innegabili aporie ed ambiguità dell attuale quadro normativo. In questa prospettiva appare, innanzitutto, opportuno segnalare che i consumatori ed utenti che utilizzano l app per cui è causa allo scopo di offrire ad altri consumatori ed utenti passaggi sulla propria autovettura privata svolgono un attività, preesistente alla nascita ed alla diffusione del servizio Uber Pop, perfettamente legittima e giuridicamente già qualificata da un consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinale come passaggio 14

15 gratuito. Giurisprudenza e dottrina, peraltro, sono concordi salvo talune marginali prese di posizione contrarie nel ritenere che, a dispetto della definizione, la circostanza che il conducente nell offrire un passaggio persegua un proprio vantaggio individuale anche di natura economica è perfettamente compatibile con la fattispecie negoziale in esame. Al riguardo, in giurisprudenza, ex multius: Nel trasporto gratuito - che si traduce in un rapporto contrattuale - è presente in chi lo esegue un interesse, sia pure mediato, ma giuridicamente rilevante, all'adempimento della sua prestazione di vettore. (Cassazione civile sez. III 15/09/1981 n. 5098) e, in senso conforme Non va esente, infatti, il trasporto gratuito, da un elemento egoistico di chi lo esegue, che è comunemente identificato in un interesse che egli ha, sia pure mediato, ma giuridicamente rilevante, all'adempimento dalla sua prestazione di vettore. (Cassazione 05/07/1989 n. 3223) e, ancora L'elemento differenziatore fondamentale tra il trasporto "gratuito" ed il trasporto "amichevole o di cortesia" si concretizza nell'elemento negoziale, che sussiste nel primo e manca, invece, nel secondo. Ne discende che nel trasporto "gratuito" l'interesse del vettore è un interesse essenzialmente economico, anche se indiretto, laddove nel trasporto "amichevole o di cortesia" il trasporto viene offerto e concesso per amicizia, condiscendenza, mero spirito di liberalità, ovvero per altro nobile sentimento. (Cassazione civile sez. III 05/03/1990, n.1700). Mai, tuttavia, sin qui, ci si era spinti a ritenere che il proprietario di un autovettura, ancorché immatricolata ad uso privato, non potesse utilizzarla per offrire a terzi evidentemente a titolo occasionale e non professionale 15

16 passaggi gratuiti ovvero che una simile attività, anche laddove svolta in una dimensione amatoriale ed extra-imprenditoriale, potesse essere equiparata a quella caratteristica di un servizio pubblico non di linea come quello svolto dalle attuali resistenti. Sorprende, pertanto, che nella fattispecie all origine del presente procedimento, la semplice circostanza che l app per cui è causa consenta un incremento quantitativo rilevante di fattispecie negoziali singolarmente considerate inequivocabilmente lecite, possa, da sola, valere a giustificare una valutazione radicalmente diversa di tali fattispecie, giungendo a qualificarle come illecite. Peraltro, anche a voler ammettere che il dato quantitativo sia, da solo, sufficiente a trasformare una fattispecie negoziale lecita in una condotta illecita ed addirittura rilevante sul piano della concorrenza sleale, sembra, comunque, opportuno segnalare che nessun accertamento di carattere quantitativo neppure di matrice indiziaria è stato svolto nel corso della precedente fase cautelare in relazione al numero di passaggi offerti, in media, da ciascuno degli utenti a Uber Pop con l ovvia conseguenza che non vi è, in atti, nessun elemento che consenta neppure di ipotizzare che uno o più utenti dell app per cui è causa abbiano abusato dell opportunità attraverso essa acquisita, travalicando i limiti dell attività occasionale e trasformando l offrire passaggi gratuiti in un attività professionale. E, in altre parole, assolutamente possibile ed è, anzi, questo, il sentore di Altroconsumo sulla base delle segnalazioni raccolte dai propri iscritti che ciascuno degli utenti dell app, l abbia usata, nella vesta di conducente, in un numero assai marginale di casi, in maniera assolutamente occasionale ed al 16

17 solo fine o di sperimentare un servizio nuovo ed innegabilmente dotato di un certo appeal soprattutto nei più giovani o di abbattere specie in tempo di crisi i costi mensili di gestione della propria autovettura. Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, risulta evidente che l attività svolta dagli utenti e consumatori attraverso l app per cui è causa e, di conseguenza anche quella delle società reclamanti anche qualora si volesse, ad essa, considerare applicabile la disciplina in materia di concorrenza sleale andrebbe, comunque, considerata pienamente legittima. In ogni caso, poi, tale attività non sembra potersi definire in concorrenza con quella delle attuali resistenti ovvero con quella dei vettori di trasporto pubblico non di linea giacché si tratta di un attività che si rivolge, evidentemente, ad un pubblico diverso e, semmai, complementare rispetto a quella svolta dai taxi. Anche con riferimento a questo profilo, non è stato acquisto nelle precedente fase cautelare alcun elemento di prova che dimostri che il servizio Uber Pop si rivolge alla stessa clientela e soddisfi la stessa domanda destinataria del servizio pubblico di taxi erogato dalle società ricorrenti, odierne reclamate, elementi che costituiscono a loro volta requisito imprescindibile per l applicabilità dell art.2598 c.c.. Invero, una comune clientela deve escludersi del tutto in considerazione del fatto che: a) da un lato, il consumatore che, in qualità di membro della community, usufruisce del passaggio offertogli da altro membro della stessa community mira a soddisfare una esigenza di mobilità a basso costo e in tempi relativamente incerti, vale a dire ad usufruire di un servizio meno costoso ma 17

18 anche meno tempestivo del taxi tradizionale (sia per i tempi di attesa che per la circolazione dei mezzi degli utenti Uber Pop nel traffico al pari di ogni altro mezzo privato, senza usufruire di corsie preferenziali, né di esenzioni da divieti di accesso in aree o passaggi riservati ai mezzi pubblici, né di parcheggi dedicati, etc.), rappresentando pertanto una domanda diversa e non confondibile con quella che si rivolge al taxi; b) dall altro, la clientela tradizionale del servizio pubblico di taxi esprime una domanda caratterizzata dalla esigenza di immediatezza, certezza e rapidità del servizio, a fronte di un costo più elevato, onde la stessa giammai potrebbe ritenere Uber Pop come servizio interscambiabile e usufruibile in alternativa al servizio taxi. In altri termini, il servizio taxi e Uber Pop si rivolgono a tipologie di domanda e di clientela diverse e complementari l una all altra, che non sono né confondibili né sostituibili. Anche in questo senso appare illuminante quanto previsto nella segnalazione che l Autorità dei trasporti ha indirizzato a Governo e Parlamento e in particolare nel suo terzo paragrafo, significativamente intitolato: La complementarietà dei servizi regolati e di quelli offerti mediante l utilizzo di nuove tecnologie.. Viene in tal modo a mancare un ulteriore elemento essenziale che deve caratterizzare l illecito concorrenziale. Anche a prescindere dalle considerazioni che precedono, peraltro, ed a voler ammettere sia la sussistenza di un rapporto di concorrenza tra le parti del presente procedimento, sia la pretesa illiceità della condotta delle attuali 18

19 reclamanti e/o dei consumatori ed utenti, utilizzatori dell app per cui è causa per aver violato la disciplina pubblicistica della materia, comunque dovrebbe poi concludersi per l insussistenza di qualsivoglia condotta di concorrenza sleale giacché, come è noto, la violazione di una norma di matrice amministrativa non è, di per sé, sufficiente ad imputare all autore della violazione qualsivoglia responsabilità per concorrenza sleale. In questa prospettiva appare opportuno richiamare quanto stabilito dallo stesso intestato Tribunale in una precedente analoga fattispecie: la violazione di norme penali, fiscali o amministrative, o comunque dirette alla tutela di pubblici interessi e che non comprendono nella loro previsione, almeno direttamente, l interesse del singolo, non costituisce in se stessa elemento sufficiente a caratterizzare l atto come di concorrenza sleale. [ ] A tale scopo occorre, altresì, che sia ravvisabile nel precetto della norma violata un indice normativo di scorrettezza concorrenziale: vale a dire che il precetto, pur dettato per ragioni di pubblico interesse, abbia una giustificazione sia pure indirettamente riconducibile alle indicazioni di principio, anche di ordine costituzionale, che improntano la disciplina giuridica della concorrenza. Orbene, ogni qualvolta una norma è dettata per restringere od eliminare la concorrenza in un settore determinato, a vantaggio di una categoria di operatori economici, e con esclusione di una categoria concorrente, è palese che essa, quali che siano le sue finalità e senza nulla togliere loro di meritevolezza sul terreno pubblicistico in cui sono destinate ad operare, è non solo indifferente sul piano della disciplina concorrenziale, ma addirittura di segno contrario a ciò che su tale piano costituisce indice di slealtà concorrenziale. (cfr. Trib. Milano 24 settembre 1979). 19

20 La piana applicazione del principio esplicitato in tale decisione alla fattispecie per cui è causa è, da sola, sufficiente a consentire di escludere che anche qualora dovesse ritenersi che le società reclamanti ed i loro utenti abbiano effettivamente violato la disciplina che regola il trasporto pubblico locale non di linea - possa loro contestarsi di aver posto in essere qualsivoglia tipo di condotta di concorrenza sleale. E, infatti, evidente che le condotte delle società reclamanti e dei loro utenti sono, semmai, pro-competitive avendo reso più elastico e concorrenziale un mercato asfittico ed ingessato. Per convincersi di tale circostanza, d altra parte, sembra sufficiente leggere la segnalazione inviata dall Autorità di regolazione dei trasporti a Governo e Parlamento e, in particolare, il paragrafo nel quale si segnala che i prezzi dei servizi pubblici non di linea sono aumentati in misura maggiore rispetto a quella dell inflazione e che in quasi dieci anni il numero dei taxi, nelle grandi città, è sostanzialmente rimasto invariato. La condotta delle attuali reclamanti e dei loro utenti, pertanto, potrebbe conformemente all insegnamento della giurisprudenza a tutto voler concedere rilevare sotto il profilo pubblicistico ed amministrativo ma giammai sotto quello della concorrenza sleale. **** **** **** Infine, quanto al periculum in mora, è solo il caso di osservare che non può essere in alcun caso condiviso quanto affermato dall ordinanza reclamata laddove ne ha ravvisato la sussistenza in relazione al previsto consistente numero di visitatori della manifestazione Expo 2015 (sic!). Un previsto aumento della domanda può rilevare al fine di ritenere l imminenza e/o 20

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