REGOLAMENTO INTERNO PER L AMMISSIONE AL CENTRO DIURNO PRIVATO PER NON AUTOSUFFICIENTI. - anno
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1 FONDAZIONE FRATELLI ZULIANELLO ONLUS Ente dotato di propria autonomia gestionale / statutaria S. STINO DI LIVENZA (Ve) - Via Fosson, 27 Tel Fax fondzulianello@tiscalinet.it P.I C.F Reg. Pers. Giur. n. 55 (VE/419) REGOLAMENTO INTERNO PER L AMMISSIONE AL CENTRO DIURNO PRIVATO PER NON AUTOSUFFICIENTI - anno Articolo 1 (ambito di applicazione) Il presente regolamento disciplina l attività del Centro Diurno privato per non autosufficienti integrato al Centro di Servizi per Anziani Fondazione Fratelli Zulianello - ONLUS di San Stino di Livenza (VE). Il Centro Diurno è un servizio semi-residenziale rivolto agli anziani non autosufficienti. Si configura come luogo d incontro, di relazione, nonché di erogazione di prestazioni di tipo assistenziale, sanitario e riabilitativo. Articolo 2 (finalità) Gli obiettivi del Centro Diurno sono i seguenti: - favorire la permanenza dell anziano nella propria casa, consentendogli di mantenere intatte le relazioni con i propri cari, il proprio ambiente familiare, le proprie abitudini, godendo, nel contempo, di una adeguata e costante gestione dei bisogni assistenziali e delle proprie disabilità; - proporre opportunità ludico-aggregative e di socializzazione, stimolando le capacità cognitive e relazionali dell anziano; - fornire una forma qualificata di sollievo e sostegno al carico assistenziale della famiglia, al fine di limitare le conseguenze derivanti da uno stress prolungato determinato dalla continua assistenza di persone con disagio mentale, fisico e comportamentale; - procrastinare il più a lungo possibile il ricovero in struttura residenziale, evitando forme improprie e incongrue di istituzionalizzazione. Articolo 3 (requisiti per l accesso) Coloro che intendono usufruire del Centro Diurno privato dovranno: - aver presentato domanda di inserimento alla Direzione della Fondazione Fratelli Zulianello - ONLUS ; Pagina 1 di 6
2 - essere in possesso del certificato medico (modulo già predisposto) compilato dal medico di base ove si dichiara l assenza di malattie infettive, non compatibili con la vita comunitaria; - essere in condizione di non autosufficienza cognitiva e funzionale compatibile con il grado di assistenza del Centro di Servizi per Anziani; - presentare l impegno firmato al pagamento della retta per il programma diurno; - presentare l impegno assunto da parte del Comune di residenza, per gli anziani la cui richiesta è presentata dal Comune stesso. Articolo 4 (modalità di accesso) L accesso al programma di Centro Diurno privato viene stabilito sulla base della disponibilità di posto da parte della Fondazione Fratelli Zulianello - ONLUS e comunque dopo la visita effettuata a domicilio dai referenti della Fondazione; in base all analisi dei bisogni dell Utente e alle risorse della Struttura, tali referenti esprimono un parere in merito all ammissibilità dell anziano presso il Centro Diurno e concordano le modalità del programma. Articolo 5 (servizi erogati) In linea generale, il Centro Diurno è in grado di offre i seguenti servizi: - servizio di segreteria; - segretariato sociale; - servizio infermieristico; - ristorazione limitata agli orari del Centro Diurno; - servizio assistenziale e cura ed igiene della persona; - servizio di riabilitazione; - servizio di educazione-animazione. I servizi e le prestazioni che il Centro Diurno eroga, compatibilmente alle risorse attivabili dalla Struttura, sono integrati tra loro attraverso l elaborazione di uno Progetto Assistenziale Integrato (P.A.I.), specifico e personalizzato in base alle esigenze della persona, finalizzato al recupero delle capacità residue dell anziano nella sfera motoria, cognitiva e relazionale. Articolo 6 (ammissione) L ammissione al Centro Diurno è subordinata alla presentazione di tutta la documentazione di cui all Articolo 3. Eventuali deroghe potranno essere concesse esclusivamente con provvedimento della Direzione. L accoglimento presso il Centro Diurno non costituisce titolo preferenziale per un successivo inserimento presso i servizi residenziali della Fondazione Fratelli Zulianello - ONLUS. Articolo 7 (periodo di prova) Il Centro Diurno dispone di un periodo di prova di 7 giorni dal giorno dell accoglimento, prorogabile di ulteriori 7 giorni, per accertare se non sussistano ragioni di grave pregiudizio per sé e/o per gli altri. Durante il periodo di prova, la Direzione, su segnalazione dei propri Operatori, può valutare la non idoneità dell anziano al Centro Diurno e proporre, a suo insindacabile giudizio, la sospensione del programma, qualora sussistano fattori di marcato rischio per l incolumità propria e altrui. Pagina 2 di 6
3 Articolo 8 (frequenza) Il Centro Diurno è attivo: - dal Lunedì al Sabato, comprese le festività infrasettimanali; - dalle ore 7.00 alle ore All interno del suddetto intervallo di orario è possibile concordare una fascia oraria di frequenza più limitata, compatibilmente alle esigenze dell anziano e dei Familiari. Si fa presente che il Centro Diurno non fornisce il sevizio di trasporto: gli Utenti, pertanto, dovranno essere accompagnati e poi prelevati a cura dei Familiari o del servizio domiciliare del Comune, senza oneri a carico della Fondazione Fratelli Zulianello - ONLUS. Articolo 9 (referente e retta) La persona che firma la documentazione necessaria per l inserimento dell anziano al Centro Diurno privato è il solo e unico Referente a cui la Fondazione Fratelli Zulianello - ONLUS si rapporta per l espletamento delle pratiche amministrative ed economiche. Tale referente è tenuto a corrispondere, per conto dell Utente del Centro Diurno, la retta che dà diritto a godere dei servizi predisposti dal Centro Diurno. L importo della retta viene calcolato sulla base delle giornate di presenza dell Utente nel corso di ogni mese, indipendentemente dalle ore di effettiva fruizione del Centro Diurno. Durante i primi giorni di ogni mese, al Referente verrà comunicato l ammontare della retta relativa al mese appena trascorso; avrà quindi tempo fino al giorno 10 per effettuare il pagamento. L entità della quota giornaliera viene stabilita annualmente sulla base dei costi di gestione: relativamente all anno 2013, la quota giornaliera di Centro Diurno privato ammonta ad 52,99.= (risultante dalla somma della quota alberghiera, pari ad 25,00.=, e della quota sanitaria, pari a 27,99.=). L entità della quota giornaliera potrà essere modificata nel corso dell anno dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Fratelli Zulianello - ONLUS ; ogni variazione verrà comunque comunicata agli interessati prima della sua applicazione. Articolo 10 (assenze) La frequenza al Centro Diurno può essere sospesa per malattia, ricovero ospedaliero o altri motivi. L assenza può essere giustificata o ingiustificata. L assenza dell Utente è giustificata quando il Referente ne dà comunicazione alla Segreteria della Fondazione Fratelli Zulianello - ONLUS almeno entro mezzogiorno del giorno precedente all assenza stessa; i giorni di assenza giustificata non comportano l onere del pagamento. Negli altri casi, l assenza è ingiustificata e l Utente è tenuto al pagamento della quota giornaliera relativamente a tutti i giorni di assenza ingiustificata. Articolo 11 (orari e regolamentazione delle visite) L Utente gode della massima libertà, salvo limitazioni imposte dallo stato di salute. Tali limitazioni sono di competenza del Medico curante. L orario di visita agli Ospiti è il seguente, e va rispettato: - dalle 9.00 alle e dalle alle (orario valido tutto l anno). Pagina 3 di 6
4 Eventuali deroghe devono essere di volta in volta autorizzate dal Coordinatore Socio-Assistenziale. I visitatori dovranno aver cura di non arrecare disturbo agli altri Ospiti, specialmente nelle ore del riposo e dei pasti. Non devono essere somministrati agli Ospiti alimenti o bevande provenienti dall esterno o prelevabili dai distributori automatici ubicati all ingresso della Struttura, senza l autorizzazione Responsabile di Reparto o dell Infermiere di turno. Alcuni Ospiti, infatti, possono soffrire di particolari patologie, per cui l assunzione di determinati alimenti potrebbe causare loro danni, anche di un certo rilievo. Ai Familiari che si recano a far visita ai propri cari, è consentito l accesso in Struttura con l automobile, purché parcheggino in fondo alla Struttura nello spazio adibito a tale uso e sistemino la vettura in modo da consentire anche ad altri il passaggio e l eventuale parcheggio. E vietato parcheggiare, per motivi di sicurezza, in prossimità della cabina dell ossigeno e all esterno della Fondazione. Articolo 12 (dimissioni volontarie) L Utente o il Referente hanno diritto di recedere dal rapporto in essere con la Fondazione, a loro insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, con preavviso scritto di tre giorni: fa fede la data in cui il preavviso giunge alla Segreteria della Fondazione. Articolo 13 (sospensioni e dimissioni) In qualsiasi momento la Direzione può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione temporanea o la dimissione di un Utente qualora: - l assenza dell Utente dal Centro Diurno risulti ingiustificata e ammonti ad almeno 5 giorni consecutivi di apertura. L importo relativo ai 5 giorni, seppur non goduti, verrà comunque addebitato; - l Utente tenga comportamenti di grave disturbo agli altri Ospiti o non conformi alla pacifica convivenza sociale, oppure tenga condotte pericolose per sé o per gli altri o incompatibili con l organizzazione del servizio stesso; - l Utente risulti affetto da stati morbosi, influenzali, febbrili, anche temporanei, che ne sconsiglino la convivenza comunitaria; - la situazione sanitaria-assistenziale dell Utente si aggravi a tal punto da non essere più idonea al programma di Centro Diurno; - venga a mancare il regolare pagamento della retta. L eventuale riaccoglimento dell Utente sarà subordinato alla disponibilità di posti. Articolo 14 (uscite dalla Struttura) La persona accolta gode della massima libertà, fatte salve le limitazioni imposte dal suo stato di salute, dalla sicurezza personale e collettiva. In caso di uscita dalla Struttura, l Utente o il Familiare dovrà informare l Infermiere di turno e firmare l apposito modulo, disponibile presso l ambulatorio medico. L ente declina ogni responsabilità per quanto possa accadere all Utente in caso di uscita dalla Struttura. Pagina 4 di 6
5 Articolo 15 (vitto) Il vitto tiene conto delle esigenze dietetiche dell anziano e delle disposizioni del Medico della Struttura, rispettando una specifica tabella dietetica. Gli orari del servizio dei pasti sono i seguenti: - colazione: tra le ore 8.00 e le ore 9.00 circa; - pranzo: tra le ore e le ore circa; - merenda: alle ore circa; - cena: tra le ore e le ore circa. L Utente è tenuto ad osservare gli orari relativi ai pasti principali stabiliti dalla Struttura. A metà mattinata e nel pomeriggio verranno serviti the, caffé o altri alimenti e/o bevande. Il menù giornaliero viene esposto nella bacheca in prossimità delle sale da pranzo. Le diete particolari dovranno essere disciplinate dal Medico Curante. Articolo 16 (custodia di valori e responsabilità civile) La Fondazione, al fine di tutelare i beni di un Utente quando questi non fosse in grado di disporvi responsabilmente, non permetterà ad alcuno di asportare cose di proprietà dell Utente stesso senza la necessaria autorizzazione. La Fondazione e la Cooperativa Insieme Si Può non si assumono, pertanto, alcuna responsabilità rispetto ad oggetti preziosi o somme di denaro lasciate in mano agli Utenti; tuttavia è offerta la possibilità di custodire e/o gestire eventuali piccoli importi di denaro per spese personali, presso gli Uffici della Fondazione. Articolo 17 (utilizzo del telefono) L Utente ha la possibilità di ricevere telefonate, che verranno dirottate verso il reparto in cui egli si trova in quel momento. Per le chiamate verso l esterno, è vietato, in maniera assoluta, l uso di apparecchi di servizio, che sono ad esclusivo utilizzo del Personale della Struttura, per scopi privati. Articolo 18 (utilizzo delle fotografie) Firmando il presente Regolamento, il Referente dell Utente autorizza la Fondazione ad utilizzare le fotografie scattate all Utente nelle varie occasioni, per uso interno: cartelloni, giornalino della Fondazione, etc. Nel caso in cui non si voglia autorizzare la Fondazione all utilizzo delle foto per uso interno, il Familiare dovrà barrare con una crocetta il seguente spazio: (non autorizzo). Articolo 19 (mobilizzazione dell Utente) La mobilizzazione dell Utente è di esclusiva competenza del Personale. Eventuali deroghe devono essere autorizzate dal Coordinatore Socio-Assistenziale, dal Fisioterapista o dall Infermiere di turno, che forniranno anche le indicazioni in merito. Pagina 5 di 6
6 Articolo 20 (sorveglianza) Il personale del Centro Diurno non adotta misure contenitive o restrittive eccedenti l ordinaria sorveglianza degli Utenti. La Direzione declina quindi ogni responsabilità per danni a persone o a cose comunque riconducibili all assenza di dette misure. L adozione di eventuali mezzi di sicurezza, in casi di urgenza e di imminente pericolo per l incolumità dell Utente stesso e/o degli altri, sarà prescritta esclusivamente dal medico curante e verrà comunicata tempestivamente ai Familiari dell Utente. Articolo 21 (durata in vigore) Il presente Regolamento rimane in vigore per tutto l anno 2013 e comunque fino all avvenuta approvazione della stesura successiva. San Stino di Livenza, lì Firma del Referente per accettazione Fondazione Fratelli Zulianello - ONLUS La Direzione Pagina 6 di 6
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