UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

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1 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO FACOLTÀ DI ECONOMIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE DOTTORATO DI RICERCA IN RAPPORTI GIURIDICI TRA PRINCIPI COMUNITARI, COSTITUZIONALI ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL MERCATO XI CICLO TESI IN DIRITTO PRIVATO I CONTRATTI PER IL TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA Tutor: Prof.ssa DANIELA VALENTINO Coordinatore: Prof. VINCENZO LUCIANI Candidata: Dott.ssa MARIANGELA ANNUNZIATA A.A. 2012/2013

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3 A Mariarosaria Gallinari, il cui dolce ricordo mi accompagna ancora a distanza di anni; Alla mia famiglia, che da cui ho appreso il coraggio e la determinazione; A Nicola, che tante serate ha sacrificato alla causa dei contratti per il trasferimento di tecnologia.

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5 INDICE Capitolo I Attività di ricerca: una panoramica generale 1. La centralità della ricerca scientifica La complessità della ricerca scientifica Le varie tipologie di ricerca (complessità qualitativa) I soggetti operanti in Italia nel settore della ricerca (complessità soggettiva e complessità istituzionale-organizzativa) Gli attori comunitari della ricerca (ulteriori profili di complessità Istituzionale organizzativa) Le differenti forme giuridiche assunte dagli attori non istituzionali della ricerca (complessità strettamente giuridica) I vari livelli di programmazione dell attività di ricerca (complessità sotto il profilo programmatico) Le forme di finanziamento alla ricerca (complessità finanziaria) Conclusioni Capitolo II La ricerca scientifica come materia di rilevanza costituzionale e di interesse comunitario 1. La libertà di ricerca come valore costituzionale Esiste una libertà di scienza accanto a una libertà di tecnica? Il principio lavorista ed il ruolo della ricerca scientifica e tecnica nei rapporti patrimoniali La rilevanza comunitaria dell attività di ricerca: brevi cenni Conclusioni Capitolo III La ricerca scientifica come bene giuridico 1. Nuove realtà immateriali e categorie civilistiche Problemi di qualificazione giuridica

6 2.1. Eterogeneità dei nuovi beni L oggetto del diritto d autore quale bene immateriale Il diritto d autore come diritto della personalità Modalità di godimento come criteri di qualificazione dei beni immateriali L opera dell ingegno come entità immateriale oggettiva I presupposti della rilevanza giuridica di un idea Criteri di qualificazione giuridica dei beni Ricostruzioni della nozione di bene ex art. 810 c.c Qualificazione dei beni mediante il criterio della patrimonialità Accoglimento della teoria formalistica Altre questioni nascenti dalla natura immateriale dei beni La natura dei diritti sui beni immateriali Il diritto d autore quale modello per la disciplina dei beni immateriali Natura e funzione del diritto d autore L opera dell ingegno quale strumento per la soddisfazione di interessi personali dell autore Distinzione tra oggetto del diritto d autore e suo contenuto Contenuto del diritto d autore e ius excludendi del titolare Critica alla tesi della tassatività dell elencazione ex artt. 1 e 2 LDA Conclusioni Capitolo IV Rapporto giuridico di ricerca e contratti per il trasferimento di tecnologia 1. Il rapporto giuridico di ricerca La prestazione di ricerca Il valore della prestazione di ricerca nelle logiche d impresa La titolarità istituzionale della situazione giuridica complessa riferibile al ricercatore L oggetto del negozio di ricerca La titolarità della situazione giuridica complessa riferibile al ricercatore La funzione normativa del contratto di ricerca Opera dell ingegno e capacità

7 1.8. La funzione dei diritti di privativa sul bene giuridico prodotto dal rapporto di ricerca Il rapporto di ricerca: profili giuridici ed economici Problematiche giuridico-economiche dei contratti per il trasferimento di tecnologia Forme di trasferimento Forme ibride di trasferimento tecnologico Oggetto del contratto di trasferimento tecnologico Trasferimento forzoso di tecnologia Il rapporto giuridico di ricerca: gli accordi per il trasferimento di tecnologia Il contratto di cessione della tecnologia Il contratto di licenza I material transfer agreements La titolarità delle invenzioni accademiche Attività creativa e disciplina del rapporto di lavoro dei ricercatori Le invenzioni accademiche nell ordinamento statunitense L esperienza del Massachussets Institute of Technology La creazione di spin off La creazione di uffici per il trasferimento di tecnologia da parte degli atenei Il trasferimento di tecnologia nel VII e VIII Programma Quadro CE Determinazione dei corrispettivi nei contratti per il trasferimento di tecnologia Conclusioni Capitolo V Implicazioni sul diritto della concorrenza 1. Cooperazione tecnologica Proprietà intellettuale e abuso di dipendenza economica Il contesto europeo Il Regolamento n. 772/ Le collective rights organizations Patent Pools L esperienza nordamenticana La disciplina comunitaria

8 9. L esperienza giapponese Collective societies Standard setting organizations Conclusioni Osservazioni finali Bibliografia Giurisprudenza

9 CAPITOLO I

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11 Capitolo 1 Attività di ricerca: una panoramica generale SOMMARIO: 1. La centralità della ricerca scientifica; 2. La complessità della ricerca scientifica; 3. Le varie tipologie di ricerca (complessità qualitativa); 4. I soggetti operanti in Italia nel settore della ricerca (complessità soggettiva e complessità istituzionale-organizzativa); 5. Gli attori comunitari della ricerca (ulteriori profili di complessità istituzionale-organizzativa); 6. Le differenti forme giuridiche assunte dagli attori non istituzionali della ricerca (complessità strettamente giuridica); 7. I vari livelli di programmazione dell attività di ricerca (complessità sotto il profilo programmatico); 8. Le forme di finanziamento alla ricerca (complessità finanziaria); 9. Conclusioni. 1. La centralità della ricerca scientifica Nell ultimo decennio la consapevolezza che i differenziali competitivi tra i vari sistemi economici dipendono dall efficacia del sistema innovativo ha indotto a soffermare l attenzione sul ruolo della scienza quale input fondamentale per la crescita di un sistema economico 1. La scienza, infatti, è una variabile orizzontale del processo innovativo e i suoi legami con la tecnologia sono di natura ricorsiva e non lineare 2. La possibilità di intervenire in tutte le fasi di sviluppo dell innovazione ha ampliato le opportunità dell Università di essere coinvolta nel trasferimento tecnologico mediante la valorizzazione della ricerca scientifica e di essere partner nei progetti di sviluppo strategico del territorio 3. È proprio il nuovo rilievo che l Università ha assunto nel settore dello sviluppo tecnologico e strategico a rendere rilevanti la valorizzazione della ricerca scientifica ed il trasferimento tecnologico. 1 Secondo P. ROMER Endogenous Technological Change, Journal of Political Economy, vol 98, pp. S71-S102 la 2 S.J. KLINE N. ROSENBERG, An overview of innovation, in R. LANDAU - N. ROSENBERG, The positive sum game, National Academy Press, In Italia e in Europa, il dibattito giuridico sull innovazione tecnologica ha registrato un certo ritardo, rispetto a quello nordamericano, sotto il profilo dei rapporti tra il diritto della proprietà intellettuale e il diritto della concorrenza. Solo recentemente in dottrina (M. GRANIERI G. COLANGELO F. DE MICHELIS, Introduzione ai contratti per il trasferimento di tecnologia, Bari, 2009) si è tentato di colmare questa lacuna e si è sottolineato come la circolazione di tecnologie sui mercati sia atta a favorirne la struttura concorrenziale. 3 Sulle differenze tra sfruttamento, valorizzazione e commerzializzazione della ricerca scientifica cfr. A. PICCALUGA, La valorizzazione della ricerca scientifica. Come cambia la ricerca pubblica e quella privata, Milano, 2001, p. 38. Sul punto si veda anche R. CASO (a cura di), Ricerca scientifica pubblica, trasferimento tecnologico e proprietà intellettuale, Bologna, Sui risultati concretamente raggiunti dall attività di ricerca svolta nel settore pubblico si rinvia a A. PICCALUGA A. PATRONO, Attività brevettuale degli enti pubblici di ricerca italiani. Un analisi sul periodo , in Economia e politica industriale, 2001, pp Sull impiego tecnologico della conoscenza scientifica e sulle implicazioni di tale fenomeno sul mondo della ricerca M.G. BETTI, Ricerca e democrazia in Italia, in Democrazia e diritto, 2003, pp. 259 ss. 11

12 Una trattazione siffatta non può tuttavia in alcun modo prescindere da una panoramica generale sull attività di ricerca nel suo complesso e sulle sue principali implicazioni. 2. La complessità della ricerca scientifica Lo studioso del diritto che si trovi ad analizzare l attività di ricerca nel suo complesso rimane sorpreso dall articolazione del panorama che gli si prospetta, caratterizzato da una complessità che si articola sotto molteplici profili: sul piano qualitativo si riscontra una complessità derivante dalle diverse tipologie di ricerca e dalle differenti finalità perseguibili; sul piano soggettivo l attività di ricerca risulta complessa a causa della molteplicità di soggetti che esercitano attività finalizzate al progresso scientifico; sotto il profilo istituzionale-organizzativo si assiste ad una stratificazione-sovrapposizione delle competenze dei soggetti pubblici chiamati a coordinare e promuovere l attività di ricerca; sotto il profilo strettamente giuridico l attività di ricerca è resa complessa dalla molteplicità di posizioni giuridiche che i soggetti operanti nel settore scientifico possono assumere; sotto il profilo programmatico si riscontra una pluralità di forme e strumenti di pianificazione dell attività di ricerca (programmi comunitari, nazionali, regionali); sotto il profilo finanziario si assiste ad una complessità derivante dalla molteplicità delle forme di finanziamento, nazionali e comunitarie, all attività di ricerca. Nelle poche pagine che seguono e che sono dedicate all attività di ricerca nel suo complesso si tenterà di fornire una panoramica sintetica dei diversi livelli di complessità caratterizzanti il settore. 3. Le varie tipologie di ricerca (complessità qualitativa) 12

13 Lo sviluppo dell attività di ricerca può perseguire finalità di lungo, medio e breve periodo attraverso la realizzazione di attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale 4. La ricerca fondamentale (o di base) è definita come l insieme dei lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette 5. Questa distinzione ha trovato concreta attuazione in Italia con l istituzione del Fondo Investimenti Ricerca di Base, FIRB, focalizzato al sostegno di attività di ricerca di base, mission oriented, in settori strategici 6. La ricerca industriale è definita come la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti 7. Lo sviluppo precompetitivo (o sperimentale) è definito come la concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca industriale in un piano, un progetto o 4 Sul punto si rinvia, tra i tanti, a F. MERLONI, Ricerca scientifica, in Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1991, vol XXVII ed a R. PALUMBO, L Università nella sua dimensione economico aziendale: evoluzione sistematica e modelli razionalizzanti, Torino, 1999, pp. 4 ss. 5 Art. 2.2, let. e) della Comunicazione 2006/C 323/01 recante la Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01. La ricerca di base è l'attività sperimentale o teorica sviluppata per acquisire nuova conoscenza su fenomeni fondamentali, iniziata senza la previsione di una sua particolare applicazione. Negli ultimi anni in Italia l'attività di ricerca di base è stata ulteriormente suddivisa, da un punto di vista programmatico ed operativo, in: attività di ricerca di base libera, che trae origine dalle indicazioni e dalle proposte degli stessi ricercatori e viene svolta quindi senza un obiettivo preordinato. attività di ricerca di base strategica, nell ambito della quale l'unica limitazione è rappresentata dalla predeterminazione del settore di attività. Si tratta di settori scientifici aventi importanti prospettive applicative nel breve/medio periodo (si pensi ad esempio allo studio delle cellule staminali). 6 Attualmente il fondo FIRB è confluito nel fondo FIRST. L art. 1, commi , della legge finanziaria 2007 ha istituito infatti il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). In tale fondo sono confluiti il Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), il Fondo per gli investimenti nella ricerca di base (FIRB), il fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) per quanto di competenza del MIUR, le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle Università (PRIN). Il nuovo fondo FIRST è alimentato in via ordinaria dai conferimenti annualmente disposti dalla legge finanziaria, dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e dalle risorse assegnate dal CIPE nell ambito del riparto del citato fondo per le aree sottosviluppate FAS. 7 Art. 2 D.M. 2 gennaio 2008 Adeguamento delle disposizioni del Decreto Ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 ("Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ) alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01. 13

14 un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali 8. È questa l attività attraverso la quale la conoscenza, acquisita per mezzo della ricerca di base e industriale, realizza il suo fine di crescita del sistema produttivo e sociale del Paese I soggetti operanti in Italia nel settore della ricerca (complessità soggettiva e complessità istituzionale-organizzativa) Le attività di ricerca descritte sono condotte in Italia da una pluralità di soggetti. Alcuni svolgono attività di ricerca come fine istituzionale, ad esempio centri di ricerca 10 o enti pubblici di ricerca. Altri invece dedicano alla ricerca solo una parte delle proprie risorse, come le imprese industriali. Un ruolo importante è quello delle istituzioni (Ministeri, Regioni, ecc.) che, attraverso risorse pubbliche, incentivano e sostengono la ricerca e lo sviluppo 11. In 8Art.2 DM 8 agosto 2000 prot. n. 593/2000, Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n.297. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici e/o commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche periodiche di routine. 9 La dottrina tradizionale distingueva semplicemente tra ricerca scientifica fondamentale o di base e ricerca e sviluppo. Con la prima si definivano tutti gli studi e le indagini volti a chiarire fenomeni della realtà, a scoprire o confermare leggi o teorie; con la seconda si definivano tutte le attività volte ad applicare i risultati della ricerca scientifica di base allo scopo di ottenere nuovi prodotti o nuove tecniche produttive [Cfr F. MERLONI, op. cit, p. 1]. La distinzione, operata sulla base delle finalità perseguite attraverso le due tipologie di ricerca, rispecchia anche una differenziazione sotto il profilo organizzativo: nell attuale realtà dei paesi economicamente sviluppati si osserva una tendenza ad organizzare la prima attività prevalentemente in forma pubblica; per converso le attività di ricerca e sviluppo sono organizzate prevalentemente in forma privata, costituendo oggetto di attività di impresa. 10 Questi ultimi non vanno confusi con le c.d. sedi di ricerca. Mentre nella sede di ricerca le strutture organizzative rendono possibile l attività di ricerca, nei centri di ricerca il compito principale è lo svolgimento di attività di ricerca scientifica. In proposito cfr. M. NIGRO, Lo Stato italiano e la ricerca scientifica (Profili Organizzativi), in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1972, pp. 740 ss. 11 L intervento di organismi pubblici nella ricerca scientifica ha il suo fondamento nell art. 9, co. 1, della Costituzione, che considera compito fondamentale della Repubblica la promozione della cultura e della ricerca scientifica. In proposito si rinvia al Capitolo II, paragrafo 2 del presente lavoro ed alla bibliografia ivi citata. Il Programma Nazionale della Ricerca fornisce indicazioni alle diverse Amministrazioni centrali dello Stato sugli interventi più importanti da compiere a sostegno delle attività di Ricerca e Sviluppo (R&S). L'attività istituzionale di alcuni Ministeri, in particolare il Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca, rivolge un'attenzione specifica al settore scientifico, creando e incentivando collaborazioni con numerose realtà nazionali e internazionali. Le Regioni, poi, svolgono un ruolo molto attivo nel campo della Ricerca e dello Sviluppo Tecnologico, sia attraverso lo stanziamento di fondi propri, sia attraverso la gestione 14

15 particolare il PNR Programma Nazionale di Ricerca ha precisato il ruolo che gli Enti Pubblici di Ricerca devono rivestire nel Sistema Innovativo nazionale 12. I nuovi indirizzi sono tesi ad utilizzare il patrimonio di conoscenze e di esperienze detenuto dagli Enti di Ricerca per soddisfare le esigenze di sviluppo del sistema socio-economico. In particolare la missione degli Enti è stata focalizzata su obiettivi di medio-lungo periodo e di dimensione e complessità tali da richiedere una forte concentrazione di risorse. Nello stesso tempo è stato assicurato un equilibrio tra l'obiettivo di generare ricadute nel sistema economico, attraverso una maggiore capacità di interagire con il mondo produttivo, e quello di assicurare spazi adeguati per l attività di ricerca libera 13. Mentre il settore delle imprese, dei fondi di derivazione comunitaria, i cosiddetti Fondi Strutturali. Sull importanza della programmazione politica dell attività di ricerca cfr. F. MERCOLI, La ricerca scientifica tra autonomia e indirizzo politico, tra uniformità e differenziazione, in Istituzioni del federalismo, 2002, pp. 797 ss. Sull intervento dello Stato nella ricerca cfr. E. CATERINI, Il negozio giuridico di ricerca, Napoli, 2000, p. 44, nota La consultazione del PNR è possibile dal sito del MIUR ( 8095Progra_cf3.htm). Per una panoramica sulle problematiche connesse agli Enti Pubblici di Ricerca H. CAROLI CASAVOLA, La riforma degli enti di ricerca (parte I), in Enti pubblici, 2001, pp. 6 ss. e H. CAROLI CASAVOLA, La riforma degli enti di ricerca (parte II), in Enti pubblici, 2001, pp. 67 ss. 13 Gli indirizzi relativi all'assetto e ai ruoli degli Enti pubblici di ricerca sono stati: l'individuazione di uno specifico ruolo per ciascuno degli Enti di Ricerca tendente al superamento della presenza di enti autonomi non ben differenziati né per ruolo, né per temi programmatici; una particolare attenzione alle problematiche della metrologia di ricerca e degli standard tecnici al fine di porre le basi per la realizzazione di un sistema qualità-italia; l'orientamento dell'attività degli Enti su grandi temi di ricerca strategica, mirata ad una presenza significativa nei segmenti di mercato high-tech, i cui outputs possano contribuire a costruire, nel mediolungo termine, rinnovate basi per la competitività del Paese; la costituzione di un polo organizzato che dia visibilità e aggregazione alle discipline economiche, storiche, giuridiche ed umanistiche; la realizzazione di collegamenti strutturali forti tra singoli laboratori e centri operanti su filoni di comune interesse; l incremento all'interno degli Enti, delle capacità di monitoraggio e valutazione della ricerca, nonché di analisi dei relativi risultati; la ristrutturazione del CNR, accentuando il processo in corso di riduzione del numero degli organi di ricerca, per creare Istituti dotati di dimensioni adeguate, a presidio di ben definiti settori interdisciplinari di intervento; la ristrutturazione dell'enea attraverso una più efficace caratterizzazione dei compiti dell'ente e una chiara identificazione dei compiti di ricerca e di supporto alle pubbliche amministrazioni; un analisi della capacità di ciascun Ente a rispondere, con gli strumenti propri dell'autonomia organizzativa e scientifica, alla missione assegnata e una valutazione, soprattutto a posteriori, del grado di conseguimento degli specifici obiettivi e del loro ritorno ad effettivo beneficio delle esigenze sociali che attraverso essi si intendono soddisfare. I nuovi indirizzi relativi alle modalità e all'entità dei finanziamenti sono: l integrazione della dotazione annuale di finanziamento con la sovvenzione di specifici progetti di ricerca; il rafforzamento della gestione manageriale delle attività di ricerca; l'attivazione di meccanismi premianti la capacità degli Enti di moltiplicare le risorse ricevute dal sistema pubblico attraverso la partecipazione finanziaria di altri partners; 15

16 per la concomitanza di molteplici fattori (culturali, strutturali, dimensionali), ha contribuito sempre in quota limitata agli investimenti in R&S 14, particolare è il ruolo svolto dalle l'identificazione di specifici mezzi e procedure di finanziamento per le attività di servizio richieste agli Enti dalle pubbliche amministrazioni; un attenta considerazione e sostegno delle attività dei consorzi interuniversitari e dei consorzi pubblicoprivato per lo sviluppo di azioni in settori prioritari. Attualmente in Italia le principali organizzazioni di ricerca sono così classificabili: Enti di Ricerca e Istituti che fanno capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca, quali ad es. l ASI Agenzia Spaziale Italiana- e il CNR Centro Nazionale delle Ricerche. ; Istituti che fanno capo al Ministero degli Affari Esteri, quale ad es. l ICTP - Centro Internazionale di Fisica Teorica; Istituti che fanno capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quale il CETENA - Centro Studi di Tecnica Navale; Istituti che fanno capo al Ministero delle Comunicazioni: Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'informazione (ISCOM). L'Istituto opera nell'ambito del Ministero delle Comunicazioni in qualità di organo tecnico-scientifico. La sua attività, rivolta alle aziende operanti nel settore ITC (Tecnologie dell'informazione e della Comunicazione), alle Amministrazioni pubbliche e all'utenza, riguarda fondamentalmente la normazione, la sperimentazione e la ricerca di base e applicata, la formazione e l'istruzione specializzata nel campo delle telecomunicazioni; Istituti e Organismi che fanno capo al Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio: quale l ARPA - Agenzia Regionale per la Protezione dell'ambiente; Istituti che fanno capo al Ministero dell'economia e delle Finanze: quale ad esempio l IIT - Istituto Italiano di Tecnologia; Istituti che fanno capo al Ministero della Salute: quale l AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco; Istituti che fanno capo al Ministero delle Attività Produttive: quale l' ENEA - Energia e l'ambiente; Istituti che fanno capo al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, quale il CRA - Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura; Istituti che fanno capo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: quale l ISFOL - Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori; Consorzi universitari e Organizzazioni, quali il CENSIS - Centro Studi Investimenti Sociali e l ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica; Istituti scientifici speciali:, quale, tra i tanti, l AIRI - Associazione Italiana per la Ricerca Industriale 14 E' opportuno considerare che in Italia si registra una bassa propensione delle imprese agli investimenti in R&S, pur in presenza della più alta quota di ricerca industriale finanziata dallo Stato (11.6% sul totale della R&S realizzata dalla imprese, mentre la stessa percentuale è 11.1% in USA, 9.8% nel Regno Unito, 9.3% in Francia e 7.1% in Germania). Molteplici analisi hanno evidenziato che gli scarsi investimenti industriali nella R&S sono correlati al basso peso che in Italia hanno i settori manifatturieri ad alta tecnologia. Nel nostro Paese il peso di tali settori sul totale del valore aggiunto manifatturiero è pari al 10 %, contro una media europea che si aggira intorno al 19% e che, in alcuni casi (Svezia, Regno Unito, Finlandia), raggiunge valori più elevati. L' effetto settore sulla spesa delle imprese italiane in ricerca è ulteriormente confermato dai risultati della Community Innovation Survey dell'eurostat, che attestano come nella composizione della spesa per l'innovazione gli investimenti in R&S siano superati da quelli relativi alle tecnologie incorporate nei macchinari. Altre importanti modalità di perseguimento di obiettivi innovativi da parte delle imprese italiane sono le spese di progettazione, l'acquisto di tecnologie e know-how non incorporati in beni strumentali, l'attività formativa, l'assunzione di personale qualificato e le attività di marketing. Ulteriore fattore che condiziona notevolmente la spesa delle imprese nella R&S, è quello dimensionale. Quando la dimensione aziendale è eccessivamente ridotta diviene infatti difficile per un'impresa orientarsi alla ricerca e all'innovazione, non potendo le spese per tali attività essere inserite in un vero e proprio progetto di sviluppo. Se si procede, poi, ad un analisi per macro-area della spesa di R&S delle imprese si rileva il considerevole gap esistente tra il dato del Centro-Nord e quello del Mezzogiorno. Per una trattazione completa sul punto si vedano: MIUR - Dipartimento per l Istruzione Direzione Generale per gli Affari Internazionali 16

17 Università, che rappresentano per loro natura gli attori principali della ricerca italiana 15. Non a caso a queste ultime è riservata particolare attenzione nell ambito del PNR 16. Per lo dell Istruzione Scolastica Ufficio V, Elementi per la Programmazione dei fondi strutturali. Contributo per il quadro strategico nazionale, disponibile su publishcontents/bin/c_21_docnazionale_155_documenti_itemname_0_documento.pdf; MIUR, Documento di orientamento programmatico per il quadro strategico nazionale , disponibile su Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per la Politica di Sviluppo e di Coesione, Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo , disponibile su Sulle strategie tecnologiche di possibile adozione da parte delle imprese G. CERQUA F. FONTANAFA, L investimento e il trasferimento di conoscenze tecnologiche, Milano, 1991, in particolare pp. 159 ss. 15 Così recita l art. 1, co. 1 della l. 240/2010 (c.d. Riforma Gelmini): Le università sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell ambito dei rispettivi ordinamenti e sono luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze; operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica. Sul ruolo dell Università nel settore della ricerca e, in particolare, sulle attività degli atenei finalizzate al traferimento tecnologico si rinvia a S. CAMPODALL ORTO P. VERCESI, Deve l università occuparsi di trasferimento tecnologico?, in Mondo Digitale, 2002, pp. 31 ss.; G. FESTINESE, Università e trasferimento tecnologico, in Meridione. Sud e Nord del Mondo, 2001, pp. 18 ss. 16 Le linee di intervento del PNR volte a realizzare l'eccellenza nel sistema universitario e a promuovere una maggiore capacità nella realizzazione della ricerca sono: aumento degli investimenti per i PRIN - Programmi di Ricerca di Interesse Nazionale; accesso dei docenti e dei ricercatori a tutti i bandi pubblici per progetti di ricerca; mobilità internazionale dei ricercatori; incremento negli assegni e nel numero delle borse per dottorati e post-dottorati finanziati all'interno di progetti di ricerca di rilievo nazionale ed internazionale; finalizzazione dei corsi di dottorato non più solo alla carriera accademica ma anche alla formazione di personale altamente specializzato per l'industria, l'agricoltura, i servizi avanzati; accreditamento dei corsi di dottorato, nuove norme per favorire la partecipazione e il finanziamento dell'industria; incentivi alla costituzione di uffici per il trasferimento tecnologico e alla collaborazione con le imprese; attivazione di meccanismi finanziari premianti le sedi universitarie che raggiungano risultati eccellenti nell'attività di ricerca fondamentale, applicata, industriale anche in partnership con le imprese - e nel trasferimento tecnologico; collegamento dei suddetti meccanismi premiali a parametri di valutazione che misurino: l'output scientifico, l'output tecnologico, il numero di brevetti e loro valore economico, il numero e l ammontare di contratti con imprese, il numero ed il valore economico di imprese di spin-off, start-up, il numero di dottori di ricerca e di risorse impegnate in strutture di ricerca pubblico-private. L eccellenza, intesa quale elevato standard qualitativo dell attività di ricerca svolta dagli atenei, è al centro anche della recente l. 240/2010 in materia di riorganizzazione del sistema universitario. In proposito l art. 1 co. 4 prevede che il MIUR indichi gli obiettivi e gli indirizzi strategici del sistema universitario, provvedendo, tramite l Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e di Ricerca (ANVUR), alla verifica dei risultati concretamente raggiunti dagli atenei, secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito e garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche coerente con gli obiettivi, gli indirizzi e le attività svolte da ciascuna università. Sempre in questa logica l art. 5 della l. 240/2010 prevede una delega per il Governo all emanazione di uno o più decreti legislativi finalizzati, tra l altro, alla valorizzazione della qualità e dell efficienza delle università, introducendo meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di criteri predefiniti, anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico degli atenei nonché di strumenti per la valutazione dell efficienza e dei risultati conseguiti nell ambito della didattica e della ricerca dalle singole realtà universitaroe e delle loro articolazioni interne. In particolare, al fine di improntare il sistema universitario italiano ai principi di fonte comunitaria, si stabilisce (art. 5, co. 3, let. d) che la definizione del sistema di valutazione e di assicurazione della qualità degli atenei venga operata in coerenza con quanto concordato a livello europeo e, segnatamente, secondo le linee guida adottate dai Ministri 17

18 svolgimento delle proprie attività di ricerca l Università può avvalersi degli strumenti individuati dal DPR 382 del 1980, i quali non hanno subito modifiche da parte della l. 240/2010 e, segnatamente: di centri interdipartimentali 17 ; di centri di servizi interdipartimentali 18 ; di forme di collaborazione interuniversitaria 19 ; dell istruzione superiore dei paesi aderenti all Area europea dell istruzione superiore. Sono infine previste (art. 2, co. 2., let. l) forme di rafforzamento dell internazionalizzazione degli atenei, anche attraverso una maggiore mobilità dei docenti e degli studenti, programmi integrati di studio e iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca. 17 Ai sensi dell art. 88 del DPR 382/1980, nell'ambito della sperimentazione organizzativa e didattica, il consiglio di amministrazione dell Università, su proposta della commissione di ateneo, e sentito il senato accademico, può deliberare la creazione di centri per la ricerca interdipartimentale. I centri svolgono attività di ricerca cui contribuiscono docenti di più dipartimenti o istituti. Tali attività possono in particolare essere connesse alla partecipazione a progetti scientifici promossi da enti pubblici di ricerca o da altre ricerche che l'università svolga sulla base di contratti o convenzioni. L'atto istitutivo di ogni centro prevede un termine per la durata del centro stesso nei casi in cui la finalizzazione di esso sia specificamente legata a programmi scientifici da attuare entro scadenze temporali definite. La distinzione tra centri interdipartimentali (anche definiti istituti ) e dipartimenti è stata chiaramente tracciata dalla giurisprudenza (TAR Sicilia Palermo Sez. I, 1 febbraio 1999, n. 268, in Foro Amm., 1999, pp ss.) Premesso che a norma dell'art. 88, d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382 negli istituti universitari confluiscono più discipline d'insegnamento affini, mentre ai sensi dell'art. 83, d.p.r. n. 382, cit., i dipartimenti sono intesi come organizzazione di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo, ne consegue che agli istituti afferiscono docenti e ricercatori di discipline di insegnamento affini, viceversa nei dipartimenti afferiscono docenti e ricercatori che, pur inseriti in discipline non affini, abbiano interessi comuni di ricerca, senza che possa essere effettuata alcuna omologazione della disciplina degli istituti a quella dei dipartimenti, in ragione delle differenze sostanziali esistenti tra le due discipline quanto alle finalità, attribuzioni e modalità dì gestione finanziaria ed amministrativa. 18 Ai sensi dell art. 89 del DPR 382/1980, per la gestione di apparecchiature complesse e di altri strumenti scientifici, possono essere istituiti, nell'ambito della sperimentazione organizzativa e didattica, con deliberazione del consiglio di amministrazione dell Università, su proposta della commissione di Ateneo, sentiti i dipartimenti interessati e il senato accademico, centri interdipartimentali per la gestione e l'utilizzazione di servizi e di complessi apparati scientifici e tecnici di uso comune a più strutture di ricerca e di insegnamento. I centri hanno lo scopo di potenziare l'organizzazione e migliorare il funzionamento dei dipartimenti e degli istituti, di sopperire alle esigenze scientifiche e didattiche mettendo le proprie attrezzature a disposizione di coloro che operano nell'ambito dei settori di ricerca interessati, di promuovere attività di studio e documentazione e qualsiasi altra attività connessa con le attrezzature di cui dispongono in relazione alle finalità dei dipartimenti. Ai centri dei servizi sono preposti un comitato tecnico-scientifico composto da rappresentanze dei consigli dei dipartimenti interessati, nonché un direttore scelto di norma fra i tecnici laureati. 19 Ai sensi dell art. 90 del DPR 382/1980 è possibile istituire, tramite convenzioni tra le Università interessate, centri di ricerca o centri di servizi interuniversitari, rispettivamente quali strumenti di collaborazione scientifica tra docenti di Università diverse o quali sedi di servizi scientifici utilizzati da più Università. I centri possono collegare Università della stessa città, della stessa regione o di regioni finitime, ovvero costituire sede di cooperazioni scientifiche nazionali. Le norme relative al funzionamento ed alla gestione dei centri sono determinate in analogia con quanto previsto per i centri interdipartimentali e per i centri di servizi interdipartimentali. Sono altresì consentite convenzioni tra Università italiane e straniere per attività didattiche scientifiche integrate e per programmi integrati di formazione degli studenti, nonché per la formazione di esperienze nell'uso di apparati tecnico-scientifici di particolare complessità. 18

19 di partecipazione a consorzi e società di ricerca 20. La l. 240/2010 ha ulteriormente incrementato le potenzialità offerte agli atenei ai fini del raggiungimento delle proprie finalità istituzionali di ricerca. L art. 1 co. 6 mira a favorire la competitività delle università e a migliorarne la qualità dei risultati. In tale contesto si prevede la possibilità per gli atenei di stipulare tra loro accordi di programma o forme di aggregazione e viene riconosciuta la possibilità di creare federazioni tra più università o di realizzare forme di fusione tra atenei 21. È prevista la possibilità (art. 2, co. 2, let. c) di istituire tra più Dipartimenti, con affinità disciplinare, strutture di raccordo, comunque denominate, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e di ricerca nonché di gestione di servizi comuni. Tali raggruppamenti dovranno essere in ogni caso proporzionali alle dimensioni dell ateneo e comunque non superiori a dodici per ciascuna università. L art. 59 della l. 388/2001 ha attribuito all Università il potere di costituire le cd. Fondazioni universitarie a latere, strumentali al perseguimento degli scopi dell Ente Universitario. In particolare il DPR 254/2001, nel dettare criteri e modalità per la costituzione di fondazioni universitarie di diritto privato, ha espressamente annoverato tra 20 Ai sensi dell art. 91-bis del DPR 382/1980, le università possono partecipare a consorzi o a società di capitale per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico ai sensi delle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, 2 maggio 1976, n. 183, 21 maggio 1981, n. 240, 17 febbraio 1982, n. 46, 1 dicembre 1983, n. 651, a condizione che: a) la loro partecipazione sia rappresentata da esclusivo apporto di prestazione di opera scientifica; b) l'atto costitutivo preveda l'esclusione per esse da eventuali obblighi dei soci di versare contributi in denaro e che gli utili non vengano ripartiti ma reinvestiti per finalita' di carattere scientifico; c) sia assicurata la partecipazione paritaria della universita', nell'impostazione dei programmi di ricerca; d) le relative iniziative fruiscano di finanziamenti non inferiori alla meta' da parte di organismi pubblici nazionali, internazionali o esteri; e) ogni eventuale emolumento corrisposto ai professori universitari o ai ricercatori che facciano parte degli organi sociali sia versato alle universita' di appartenenza. I proventi derivanti da eventuali contratti di ricerca o di consulenza richiesti ad universita' siano corrisposti secondo quanto stabilito nel precedente articolo 66. Gli eventuali utili spettanti alle universita' siano da queste destinati a fini di ricerca. La partecipazione dell'universita' e' deliberata dal consiglio di amministrazione, udito il collegio dei revisori. 21 L art. 3 della l. 240/2010 prevede la possibilità per due o più università di fondersi o federarsi, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, al fine di migliorare l efficienza e l efficacia dell attività didattica, di ricerca e gestionale, di razionalizzare la distribuzione delle sedi universitarie e di ottimizzare l utilizzazione delle strutture e delle risorse. La federazione può anche avere luogo tra università ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell alta formazione. La federazione e la fusione devono in ogni caso avvenire sulla base di un progetto contenente, in forma analitica, le motivazioni, gli obiettivi, le compatibilità finanziarie e logistiche nonché le proposte di riallocazione dell organico e delle strutture. Nel caso di federazione il progetto deve prevedere le modalità di governance della federazione, l iter di approvazione di tali modalità nonché le regole per l accesso alle strutture di governance, da riservare in ogni caso ai componenti delle strutture di governante delle istituzioni che si federano. La legge prevede (art. 3 co. 4) le modalità di approvazione del progetto di federazione o fusione. 19

20 le attività demandabili alle fondazioni a latere la promozione ed attuazione di iniziative a sostegno del trasferimento dei risultati della ricerca, della creazione di nuove imprenditorialità originate dalla ricerca ai sensi dell art. 3 comma 1, let. b), n. 1) del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, della valorizzazione economica dei risultati delle ricerche, anche attraverso la tutela brevettuale 22. Al fine di implementare il contributo delle Università al progresso scientifico del Paese, infine, con D.M. n. 11 del 13 gennaio 2000 sono stati finanziati per la prima volta i Centri di Eccellenza Universitari Art.2, co. 1, n. 6), DPR 24 maggio 2001, n Cfr ex multis A. MARRA, Trasformare le università in fondazioni? Riflessioni a margine dell art. 16 d.l. 112/2008, in Dir. economica, 2009, pp. 645 ss; B. IANNELLO, Manovra d estate: le principali novità di natura fiscale, in Le Società, 2008, p. 1295; S. POLIDORI, La trasformazione delle università in fondazioni del d.l. n. 112 del 2008, in Corti pugliesi, 2008, pp. 557 ss.; F.MERUSI, Legge e autonomia delle università, in Dir. amm., 2008, pp. 739 ss.; G.NAPOLITANO, Le fondazioni di origine pubblica: tipi e regole, in Dir. amm., 2006, pp. 573 ss.; R.GIACINTI, Le fondazioni come supporto alla didattica e alla ricerca delle università, in Enti non profit, 2005, pp. 469 ss.; S. DE GOTZEN, Il nuovo modello delle fondazioni speciali universitarie e le prime attuazioni: la fondazione università di Padova, in Dir. regione, 2003, pp. 275 ss.; G. M.RICCIO, Le fondazioni universitarie Analisi del dpr 24 maggio 2001 n. 254, in Nuova giur. civ., 2002, II, pp. 141 ss.; D. MARCHETTA, Le nuove fondazioni universitarie (commento al dpr 24 maggio 2001, n. 254), in Giornale dir amm., 2001, pp. 761 ss.; C. IBBA, La tipologia delle privatizzazioni, in Giur. comm., 2001, pp. 464 ss.; A. PROPERSI G. ROSSI, Gli enti non profit, Milano, 2000, pp. 59 ss.; G. PONZANELLI (a cura di), Gli enti non profit in Italia, Milano, 1994, passim. Non sono invece rivolte all affidamento ad enti collaterali delle attività istituzionalmente svolte dagli atenei le c.d. fondazioni universitarie in pectore. Queste ultime non sono enti collaterali di cui gli Atenei possono avvalersi, ma delle fondazioni di diritto speciale in cui le Università hanno la possibilità di trasformarsi mediante delibera del Senato Accademico., Sebbene il d.l. 83 del abbia programmato l abrogazione del dlgs 297/1999 (vedi art. 63 d.l. 83/2012) deve ritenersi, sulla base dello spirito della normativa in materia di fondazioni universitarie, che possano ancora essere demandate a teli enti le attività previste dall art. 3 del decreto L'obiettivo di tale finanziamento ministeriale è stato quello di incentivare e sostenere la costituzione di centri di eccellenza in una determinata area formati da docenti o ricercatori afferenti ad una singola Università con le seguenti caratteristiche: inter/multidisciplinarietà delle tematiche di specializzazione al fine di acquisire nel medio/lungo periodo le opportunità delle interdipendenze e delle convergenze tecnologiche nell innovazione economica e sociale; integrazione delle attività di ricerca con attività di alta formazione mirata a potenziare la base scientifica e tecnologica nazionale ed a generare imprenditorialità in attività economiche innovative; acquisizione di processi di partenariato scienza-industria a sostegno della ricerca strategica delle mediograndi imprese e dell'attrattività di investimenti diretti esteri di multinazionali operanti in settori ad alta intensità di conoscenza; assunzione di strategie organizzative coerenti con lo sviluppo di reti di cooperazione nazionale ed internazionale incentivanti il richiamo di ricercatori italiani attivi all'estero e di personalità scientifiche di livello internazionale, nonché la mobilità dei ricercatori tra Università, enti pubblici di ricerca, centri di ricerca privati. I criteri per l assegnazione del finanziamento sono stati individuati nell'eccellenza scientifica unita alla possibilità di raggiungere nei tre anni di finanziamento assicurati dal MIUR e dalle Università un livello elevato di autosostenibilità, anche attraverso la generazione di spin-off. Dal PNR risulta che ad oggi sono stati approvati con ricorso alla valutazione di esperti internazionali, 55 Centri in vari settori di attività, 45 dei quali sono in procinto di terminare i primi tre anni di attività. I fondi a tutt'oggi impegnati ammontano a circa 65 milioni di euro. 20

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