LA TASSAZIONE PER CASSA DELLE IMPRESE IN CONTABILITA SEMPLIFICATA. Schema di lettura dell art. 5 dell AC 4127 (legge di bilancio 2017)
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1 LA TASSAZIONE PER CASSA DELLE IMPRESE IN CONTABILITA SEMPLIFICATA Schema di lettura dell art. 5 dell AC 4127 (legge di bilancio 2017) FINALITA DELLA DISPOSIZIONE L articolo 5 del DDL bilancio 2017 introduce, per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, un regime di determinazione del reddito e del valore della produzione netta fondato sul criterio di cassa, in sostituzione del criterio della competenza. La disposizione interessa imprese in forma associata e imprese individuali. ART. 5. (Regime di cassa per i contribuenti che si avvalgono della contabilità semplificata) 1. All articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le imprese minori, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il reddito d impresa dei soggetti che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità semplificata, è costituito dalla differenza tra l ammontare dei ricavi di cui all articolo 85 e degli altri proventi di cui all articolo 89 percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell esercizio dell attività di impresa. La differenza è aumentata dei ricavi di cui all articolo 57, dei proventi di cui all articolo 90, comma 1, delle plusvalenze realizzate ai sensi dell articolo 86 e delle sopravvenienze COMMENTO COME CAMBIA LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DELLE IMPRESE IN CONTABILITA SEMPLIFICATA Il comma 1 dell articolo 66 del TUIR deroga al criterio della competenza, attribuendo rilevanza fiscale ai ricavi percepiti e alle spese sostenute. Ciò consente di correlare tassazione e liquidità delle imprese. Restano ferme, invece, le regole di determinazione e imputazione temporale delle plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti. Non rilevano più le rimanenze fiscali. Confartigi anato Impres e Via S. Giovanni in Laterano, Roma - Tel.: 06/
2 attive di cui all articolo 88 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all articolo 101»; b) al comma 3: 1) al primo periodo, le parole: «109, commi 1, 2, 5, 7 e 9, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «109, commi 5, 7 e 9, lettera b),» e le parole: «110, commi 1, 2, 5, 6 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «110, commi 5, 6 e 8»; 2) il terzo e il quarto periodo sono soppressi. 2. Il reddito del periodo d imposta in cui si applicano le disposizioni dell articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è ridotto dell importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell esercizio precedente secondo il principio della competenza. 3. Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso di passaggio da un periodo d imposta soggetto alla determinazione del reddito delle imprese minori ai sensi dell articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a un periodo d imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. IL COORDINAMENTO CON LE ALTRE DISPOSIZIONI DEL TUIR Per motivi di coordinamento, la norma provvede a modificare il precedente comma 3 dell articolo 66 del TUIR, al fine di rendere coerente la nuova formulazione normativa con il principio di cassa introdotto. Più precisamente, è modificato il riferimento ai commi dell articolo 109 del TUIR riguardanti l applicazione del criterio di competenza e sono stati soppressi gli ultimi due periodi del predetto articolo 66 che consentono - ai soggetti in regime di contabilità semplificata - di dedurre i costi concernenti contratti da cui derivano corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d imposta e di importo non superiore a euro, nell esercizio in cui ricevono il documento probatorio, anziché alla data di maturazione dei corrispettivi. IL TRATTAMENTO DELLE RIMANENZE FINALI DELL ULTIMO ANNO PRIMA DELL ACCESSO AL REGIME DI CASSA Per evitare fenomeni di doppia imposizione, la norma prevede che il reddito del periodo d imposta in cui si applica il principio di cassa è ridotto dell importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell esercizio precedente soggetto a regime ordinario. NORMA PER EVITARE SALTI O DUPLICAZIONI D IMPOSTA Tale coordinamento si rende necessario al fine di evitare duplicazioni o salti di imposta nei periodi di entrata o di uscita dal regime di cassa in particolar modo connesse al fatto che i due regimi (ordinario e di cassa) seguono criteri di imputazione differenti (da un lato, competenza economica, dall'altro, principio di cassa). In particolare, viene stabilito che, in caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto al regime di cassa ad un periodo di imposta soggetto al regime ordinario, i ricavi, i compensi e le spese sostenute, che hanno già concorso alla formazione del reddito nei periodi soggetti al regime agevolato, non assumono rilevanza nei periodi d'imposta 2
3 successivi. Allo stesso modo, i componenti di reddito che, ancorché di competenza dei periodi di imposta di vigenza del regime di cassa, non hanno concorso alla formazione del reddito di tali periodi d'imposta (perché non hanno avuto, ad esempio, manifestazione finanziaria), dovranno assumere rilevanza in quelli successivi. Analoghe regole risultano applicabili anche per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione al regime di cassa. Si tratta, in sostanza, di tutti quei componenti di reddito per i quali l'utilizzo del criterio di cassa in luogo di quello di competenza, o viceversa, porterebbe ad attribuire il componente a periodi di imposta diversi per i quali la determinazione del reddito avviene secondo differenti regimi. Tali componenti: se hanno già concorso alla formazione del reddito secondo i criteri ordinari, non devono essere computati nella determinazione del reddito sulla base delle regole del regime di cassa; se, al contrario, hanno già concorso alla formazione del reddito secondo le regole del regime di cassa, gli stessi non assumeranno rilevanza nei periodi d'imposta successivi alla fuoriuscita dallo stesso. 4. All articolo 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la determinazione del valore della produzione netta delle società di persone e delle imprese individuali agli effetti dell imposta regionale sulle attività produttive, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, che determinano il reddito ai sensi dell articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile di cui al comma 1 del presente articolo è determinata con i criteri previsti dal citato articolo 66». 5. Ai fini della determinazione della base imponibile dell imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti di cui al comma 1-bis dell articolo 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. LA NUOVA DETERMINAZIONE DELL IRAP La norma stabilisce che la base imponibile delle imprese individuali e delle società di persone in regime di contabilità semplificata - di cui al comma 1 dell articolo 5-bis del decreto legislativo n. 446 del è determinata con i medesimi criteri previsti dall articolo 66 del TUIR. 6. L articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è 3
4 sostituito dal seguente: «ART. 18. (Contabilità semplificata per le imprese minori). 1. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia, i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell articolo 13, qualora i ricavi indicati agli articoli 57 e 85 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti in un anno intero, ovvero conseguiti nell ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall articolo 109, comma 2, del medesimo testo unico, non abbiano superato l ammontare di euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerati per l anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all ammontare dei ricavi relativi all attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro dell economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi. 2. I soggetti che fruiscono dell esonero di cui al comma 1 devono annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso: a) il relativo importo; b) le generalità, l indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento; c) gli estremi della fattura o altro documento emesso. Devono essere altresì annotate cronologicamente, in diverso registro e con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute nell esercizio. Per ciascuna spesa devono essere fornite le indicazioni di cui alle lettere b) e c) del primo periodo. LA RISCRITTURA DELL ARTICOLO 18 DEL TUIR E modificato l articolo 18 del DPR n. 600 del 1973 per adeguarlo alle peculiarità del regime di cassa. Limiti di accesso al regime semplificato Il comma 1 non presenta sostanziali differenze rispetto al testo in vigore. I limiti per l accesso al regime semplificato restano invariati: i ricavi di cui all art. 85 e 57 del TUIR non devono superare i euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ed i euro per le altre imprese. La verifica va condotta in relazione: ai ricavi percepiti in un anno intero; ai ricavi di competenza conseguiti nell ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall articolo 109, comma 2, TUIR (per omogeneità di trattamento si ritiene che i ricavi debbano essere ragguagliati ad anno). La registrazione dei ricavi e delle spese I soggetti in regime semplificato devono adottare un registro degli incassi e dei pagamenti analogo a quello previsto per i professionisti (art. 19 del D.P.R. n. 600 del 1973). Nel registro degli incassi vanno annotati per ciascun ricavo percepito: a) il relativo importo; b) le generalità, l indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento; c) gli estremi della fattura o altro documento emesso. 4
5 Nel registro dei pagamenti vanno effettuate analoghe registrazioni in relazione ai pagamenti effettuati. 3. I componenti positivi e negativi di reddito, diversi da quelli indicati al comma 2, sono annotati nei registri obbligatori di cui al medesimo comma 2 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. 4. I registri tenuti ai fini dell imposta sul valore aggiunto sostituiscono i registri indicati al comma 2, qualora vi siano iscritte separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In luogo delle singole annotazioni relative a incassi e pagamenti, nell ipotesi in cui l incasso o il pagamento non sia avvenuto nell anno di registrazione, nei registri deve essere riportato l importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri stessi nel periodo d imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando ai sensi del comma 2, lettera c), il documento contabile già registrato ai fini dell imposta sul valore aggiunto. 5. Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento. 6. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all imposta sul valore aggiunto ai sensi dell articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non La registrazione degli altri componenti positivi e negativi di reddito Entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi i registri vanno integrati con gli altri componenti positivi e negativi di reddito (ammortamenti, plusvalenze, minusvalenze, ecc). I registri IVA integrati sostituiscono i registri incassi e pagamenti I registri IVA integrati con le operazioni non IVA sostituiscono il registro incassi e pagamenti. Annotazione globale dei mancati incassi o pagamenti In luogo delle singole annotazioni relativi ad incassi e pagamenti, nei registri può essere riportato l'importo complessivo dei mancati incassi o dei mancati pagamenti in relazione alle fatture di vendita o di acquisto registrate nell anno. L annotazione dei mancati incassi o pagamenti all atto dell incasso o pagamento Gli incassi o pagamenti relativi ad operazioni IVA registrate in periodi d imposta precedenti (che non avevano avuto manifestazione numeraria) devono essere annotati nei registri IVA con riferimento al periodo d'imposta in cui vengono ricevuti o effettuati indicando gli estremi della fattura di riferimento. La semplificazioni delle registrazioni Il comma 5 introduce la possibilità per il contribuente di derogare parzialmente al regime di cassa, esprimendo un opzione volta a far coincidere la data di registrazione dei documenti con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento. Agricoltori esonerati Gli agricoltori esonerati non sono tenuti agli adempimenti. 5
6 sono tenuti ad osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo. 7. Il regime di contabilità semplificata previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora non vengano superati gli importi indicati nel comma Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario. L opzione ha effetto dall inizio del periodo d imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi. 9. I soggetti che intraprendono l esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di percepire ricavi per un ammontare, ragguagliato ad un anno, non superiore ai limiti indicati al comma 1, possono, per il primo anno, tenere la contabilità semplificata di cui al presente articolo. 10. Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi percepiti si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi percepiti spettanti ai rivenditori. 11. Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo d imposta le somme incassate registrate nel registro di cui al comma 2, primo periodo, ovvero nel registro di cui al comma 4. Applicazione del regime semplificato Il regime semplificato si applica sino a quando non sono superati i limiti di ricavi. Opzione per il regime ordinario Si può uscire dal regime semplificato optando per l ordinario con vincolo triennale. Inizio attività Coloro che iniziano l attività e presuppongono di non superare i limiti del comma 1 possono applicare il regime semplificato Verifica dei limiti di ricavi per determinate attività Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici e per i distributori di carburante i ricavi percepiti si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi percepiti spettanti ai rivenditori. I ricavi incassati I ricavi incassati sono quelli registrati nel registro degli incassi ovvero in quello delle vendite. 6
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