INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI
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- Ambrogio Garofalo
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1 INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI Gli infortuni hanno causa violenta (ferita, caduta, esplosione ecc.) La malattie professionali invece insorgono a causa di agenti che agiscono a lungo nel tempo (polveri, solventi, rumori, vibrazioni ecc.) Le malattie professionali possono insorgere anche a lunga distanza di tempo dall esposizione Tra le malattie più note ci sono l ipoacusia (riduzione dell udito per esposizione a rumore), le malattie osteo-muscolari (lombalgie e artriti), la silicosi (polveri di silice), il mesotelioma (amianto) Si ritiene che il fenomeno delle malattie professionali sia ancora molto sottostimato. 1
2 PERICOLO E RISCHIO Pericolo: Proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità o condizione che ha la potenzialità di causare danni. Concetto generale: molte cose (impianti, materiali, attrezzi di lavoro, sostanze, metodi e pratiche di lavoro, rumore, ecc.) rappresentano un pericolo. 2
3 DANNO Il danno è l evento che può chiudere il circuito tra il pericolo (forse succede) e il rischio (sta succedendo). Pericolo (potenziale): potrebbe succedere Rischio (quanto potrebbe succedere): Condizioni d uso, esposizione, ecc. Danno (è successo): Alle persone, alle cose, agli impianti ecc. 3
4 VALUTAZIONE DEI RISCHI Analisi SISTEMATICA delle lavorazioni realizzata per: individuare i pericoli (fattori di rischio); individuare le persone potenzialmente esposte; valutare (stimare) i rischi; individuare i possibili effetti sulle persone; individuare soluzioni per eliminare o ridurre i rischi a un livello accettabile. 4
5 PREVENZIONE 5
6 PRESUPPOSTI FONDAMENTALI COSTITUZIONE ITALIANA CODICE CIVILE Datore di lavoro titolare di posizione di garanzia verso i lavoratori CODICE PENALE 6
7 LA LEGISLAZIONE (sulla sicurezza) Costituzione Da il massimo risalto al lavoro come sancito nell art 1: L Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro Gli articoli 2, 32, 35, e 41 affermano la salvaguardia della persona umana in materia di igiene e sicurezza Art117 individua le ripartizioni delle competenze fra Stato e Regioni Codice Civile Art 2087 Tutela delle condizioni di lavoro (obbligo dell imprenditore) Art 2043 Risarcimento per fatti illeciti (Chi cagiona un danno lo deve risarcire) Art 2050 Responsabilità per l esercizio di attività pericolose Art 2051 Danno causato da cosa in custodia Art 2055 Responsabilità solidale 7
8 CODICE PENALE Art 582 Lesioni penali Art 583 Circostanze aggravanti. La sanzione varia in funzione della sua gravità Art 589 Omicidio colposo Art 590 Lesioni penali colpose Art 437 Omissione dolosa di cautele antinfortunistiche Art 451 Omissione colposa di cautele antinfortunistiche 8
9 ART. 27 COST.: La responsabilità penale è personale ART. 32 COST.: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti ART. 35 COST.: La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni ART. 41 COST.: l iniziativa economica è libera. Non può svolgersi in contrasto con l utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. 9
10 ART c.c.: Tutela delle condizioni di lavoro L imprenditore è tenuto ad adottare nell esercizio dell impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. ART c.c.: Risarcimento per fatto illecito Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. 10
11 IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all azienda finalizzati all attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori (art. 2 c.1 lett. l), D.Lgs. 81/08). Responsabile (RSPP) Funzioni: Addetti (ASPP) individuare e valutare i rischi elaborare le idonee misure di prevenzione e protezione elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività proporre i programmi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori 11
12
13 Datore di Lavoro Dirigenti Preposto Lavoratori RLS Medico competent e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 13 Addetti alle emergenze
14 ORGANIZZAZIONE 14
15 GENERALE RSPP PREPOSTI ASPP ADDETTI EMERGENZE DL LAVORATORI ADDETTI PRIMO SOCCORSO MEDICO COMPETENTE RLS 15
16 DATORE DI LAVORO DL Il DL è il titolare del rapporto di lavoro o comunque il soggetto responsabile dell attività come titolare dei poteri decisionali e di spesa (art. 2 D.Lgs. n. 81/2008) il DL ha dei compiti non delegabili quali la valutazione del rischio e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione Nel sistema italiano (Costituzione, Codice civile, Codice penale ecc.) il DL è il responsabile ultimo dei doveri di igiene e sicurezza. 16
17 DL Il DL deve organizzare, prevenire, scegliere, prendere provvedimenti, proteggere, per eliminare o ridurre al minimo i rischi Se il DL non dimostra di aver fatto tutto ciò che è in suo potere per evitare l infortunio questo è destinatario di sanzioni penali o ammende 17
18 DIRIGENTE Il dirigente è il soggetto che dirige le attività produttive pur senza i poteri tipici del DL Il dirigente organizza il lavoro, controlla la conformità, segnala le anomalie e interviene a correggerle laddove il suo potere di spesa lo permette In un sistema bene organizzato esistono deleghe e attribuzioni che delineano bene il campo di attività e i poteri dei vari dirigenti 18
19 PREPOSTO I preposti sono le interfacce tra DL / dirigenti e i lavoratori I preposti hanno obblighi di vigilanza e controllo Se il preposto viene a conoscenza di situazioni che possono mettere a rischio i lavoratori ha l obbligo di intervenire, segnalare o interrompere le lavorazioni a seconda dei casi Anche nel caso del preposto la qualifica, anche in assenza di specifica attribuzione, è testimoniata dagli effettivi poteri (principio di effettività) 19
20 PREPOSTO Il preposto: verifica che i lavoratori adottino adeguatamente le misure di sicurezza, verifica la conformità di macchinari e attrezzature e impedisce gli usi pericolosi, istruisce adeguatamente i lavoratori per lo svolgimento in sicurezza dei loro compiti, sorveglia i lavoratori affinché non adottino comportamenti a rischio, segnala ai superiori (DL o dirigente) le anomalie arrivando a impedire le lavorazioni nei casi più gravi. 20
21 LAVORATORE Il lavoratore è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Il lavoratore, in tema di sicurezza, deve: collaborare all attuazione delle misure; rispettare le norme e le prescrizioni; utilizzare correttamente le attrezzature; utilizzare in modo appropriato i DPI; segnalare immediatamente le anomalie; non rimuovere o modificare senza autorizzazione ; partecipare ai programmi di formazione; sottoporsi ai controlli sanitari previsti. SANZIONI: arresto fino ad un mese o ammenda da 200,00 ad 600,00. 21
22 DIRITTI E DOVERI 22
23 OBBLIGHI DEL PREPOSTO Definizione di preposto persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 2, comma 1) Compiti principali (art. 19): vigilare sull osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali nonché sull uso dei DPI segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI nonchè ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro frequentare appositi corsi di formazione 23
24 OBBLIGHI DEI LAVORATORI osservare le disposizioni ed istruzioni impartite utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza sottoporsi ai controlli sanitari Partecipare ai programmi di formazione organizzati dal datore di lavoro e di addestramento Nell ambito dello svolgimento di attività in appalto o subappalto, dell obbligo di esporre la tessera di identificazione personale (sanzionato in via amministrativa con una somma da 50 a 300 euro) 24
25 SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE Il servizio prevenzione e protezione è costituito da soggetti (ASPP) e un responsabile (RSPP) con lo scopo di: individuare e valutare i fattori di rischio; definire le misure di prevenzione e protezione adatte ai rischi rilevati; elaborare procedure di sicurezza e validare istruzioni operative per le diverse lavorazioni; proporre e programmi di informazione e formazione e addestramento dei lavoratori. 25
26 RSPP E ASPP Il RSPP non risponde direttamente per i reati imputabili al datore di lavoro, al dirigente o al preposto Il RSPP può essere comunque coinvolto nelle indagini (e, nel caso, anche condannato) laddove si ipotizzi che l infortunio in esame sia scaturito da una omissione o valutazione colposamente errata 26
27 IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro (art. 2 c.1 lett. i) D.Lgs. 81/08). Le attribuzioni del RLS sono: accede agli ambienti in cui si svolgono le lavorazioni è consultato in ordine alla valutazione dei rischi e alla programmazione della prevenzione riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione è consultato in merito all organizzazione della formazione 27
28 RLS Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è il soggetto eletto o designato per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro (definizione dell art. 2 D.Lgs. 81/2008) Viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno nelle aziende o unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti Viene eletto tra le rappresentanze sindacali (se ci sono) nelle aziende che occupano oltre 15 dipendenti Il n degli RLS dipende dal n di dipendenti (1 fino a 200, 3 tra 200 e 1000, 6 oltre 1000). 28
29 RLS Il RLS è uno degli attori principali del sistema di prevenzione: accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; è consultato sulla valutazione dei rischi; è consultato sulla designazione del RSPP e altre figure della prevenzione e sull'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37; riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; riceve una formazione adeguata e partecipa alle riunioni periodiche del servizio prevenzione e protezione [ ] 29
30 ADDETTI COMPITI SPECIALI Addetti emergenze: lavoratori con compiti e attribuzioni specifiche per la gestione delle emergenze (incendi ecc.) Addetti primo soccorso: lavoratori con compiti e attribuzioni specifiche per la gestione del primo soccorso Sono designati, ricevono una formazione specifica e sono addestrati all uso necessari dei presidi. 30
31 ORGANI DI VIGILANZA 31
32 GLI ORGANISMI DI VIGILANZA PUBBLICI ATTUALMENTE IMPEGNATI NELLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI VIGILI DEL FUOCO ISPETTORATO DEL LAVORO COMPETENZE ISPETTIVE PER LA PREVENZIONE SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 32
33 ART. 8 DPR 520/55: potere di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno e anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti ART. 10 DPR 520/55: potere di disposizione (potere di impartire, sulla base di un apprezzamento discrezionale e in difetto di previsioni di leggi specifiche, disposizioni immediatamente esecutive, contro le quali è ammesso ricorso in via amministrativa) ART. 20 e 21 D.Lvo 758/94: potere di impartire prescrizioni in caso di inosservanza della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro, indicando modalità e tempi della regolarizzazione (contro le prescrizioni non è ammesso ricorso in via amministrativa) l ispettore può impartire ulteriori misure per la tutela dei lavoratori 33
34 ELEMENTI DEL RAPPORTO ASSICURATIVO I soggetti del rapporto assicurativo sono: Il DL: paga i tassi di premio in proporzione al rischio delle lavorazioni e alle retribuzioni L INAIL: gestisce i premi ed eroga le prestazioni a infortunati e vittime di malattie professionali Il lavoratore: riceve le prestazioni 34
35 PRESTAZIONI 1 In caso di malattia o infortunio sul lavoro l INAIL eroga le prestazioni economiche al lavoratore o ai familiari: Indennità temporanea (lesioni reversibili) Indennità permanente (lesioni irreversibili) Danno biologico Altri tipi do sostegno per istruzioni figli, rendite per allontanamento da mansione a rischio ecc. 35
36 PRESTAZIONI 2 La prestazione è proporzionale al danno subito e alla retribuzione percepita dall infortunato Le diverse invalidità sono soggette a periodiche revisioni con visite mediche specifiche 36
37 GRAZIE PER L ATTENZIONE! 37
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