alla vita e vi é perfetta coincidenza fra il momento della nascita e quello dell'attribuzione ex lege dello status civitatis.

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1 CITTADINANZA 1) - I - Ricognizione della cittadinanza italiana La circolare del Ministero dell'interno n.k.28.1, dell'8 aprile 1991, riferendosi all'applicazione della legge 13 giugno 1912, n.555, ormai abrogata, é da considerare obliterata dalla normativa e dalle circolari successive. In particolare, la documentazione da presentare all'autorità competente assieme alla istanza per la ricognizione del possesso della cittadinanza italiana ai sensi dell'art.1 della legge 5 febbraio 1992, n.91, non é specificamente indicata da alcuna fonte normativa (v. i DD.PP. n.572/1993 e n.362/1994), ma si ricava dal testo stesso del citato art.1. Va però precisato che le norme relative all'accertamento del possesso della cittadinanza, in quanto di natura processuale, sfuggono al principio tempus regit actum e sono dunque applicabili anche ad ipotesi di acquisto della cittadinanza regolate da leggi pregresse, salvo che tali ipotesi non siano state ablate ab origine da leggi d'interpretazione autentica o da sentenze della Corte costituzionale. II - La detta circolare dev'essere considerata superata ed obliterata non tanto dalla nuova legge sulla cittadinanza, quanto dal nuovo regolamento di cui al D.P.R. 12 ottobre 1993, n.572. La detta circolare si intitolava "Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano" e si riferiva al caso di bipolidia determinato dalla nascita di un cittadino italiano jure sanguinis nel territorio di un Paese estero in cui vigeva il principio dell'acquisto della cittadinanza jure soli. La circolare si dilungava nell'indicare le condizioni e le procedure per il riconoscimento della cittadinanza italiana, tenendo fermo il punto della vigenza, all'epoca, della legge 13 giugno 1912, n.555, ed ammetteva, quanto meno con riferimento agli artt.1 e 7 della legge, che l'interessato rivolgesse al sindaco del Comune una istanza per il riconoscimento dello status civitatis ex jure sanguinis di persona nata all'estero, e per l'ottenimento di una certificazione che, una volta rilasciata all'istante, gli avrebbe consentito di far trascrivere gli atti dello stato civile formati all'estero a lui relativi. Come é noto, non esisteva, allora, una normativa che consentisse una verificazione, da valere erga omnes dello status civitatis di una persona, fuori da una procedura giudiziaria, che si risolveva in una azione di stato ed aveva esito in una sentenza: la circolare di cui trattasi, eccezionalmente, ammetteva un riconoscimento, ma solo ad istanza del privato, perché egli ottenesse una certificazione da far valere a sua iniziativa. Con il regolamento del 1993 fu introdotto, invece, l'obbligo, il dovere, di natura pubblicistica, per le autorità in esso indicate (art.16), fuori da una istanza del privato, di pervenire a tale verificazione in via amministrativa (sempre impregiudicata l'esperibilità di un'azione di stato, quando ne ricorrano le condizioni), attraverso le procedure dell'"accertamento" e dell'"attestazione". Trattandosi di una normativa di natura processuale (e non sostanziale circa i requisiti per essere cittadino), per essa vale il principio secondo il quale la sua applicabilità si rivolge anche a situazioni pregresse, regolate, per quanto attiene alla sostanza, da norme in vigore all'epoca in cui avvennero i fatti costitutivi dello status (tempus regit actum). Così, la normativa del 1993 é applicabile anche a situazioni in cui l'acquisto della cittadinanza italiana era regolato da leggi pregresse, allora in vigore, come quella del 1912, n.555. Si dovranno, cioé, porsi in essere le procedure dell'accertamento e dell'attestazione anche con riguardo ai casi di acquisto, perdita, riacquisto della cittadinanza italiana stabiliti da quella legge (quando, sia ben chiaro, le norme relative non siano state travolte, a far tempo dal 1 gennaio 1948, da una sentenza della Corte costituzionale). Nel caso prospettato nella specie, l'evento costitutivo della cittadinanza italiana del figlio, secondo la legge del 1912, fu la nascita da genitore cittadino. Ora, é ben vero che il comma 8 dell'art.16 del D.P.R. del 1993, esclude dall'ambito della sua applicabilità, per la emanazione di una "attestazione", proprio l'ipotesi della nascita, per le ragioni di economia pratica che tante volte si sono ribadite, ma tale limitazione, non trattandosi di norma imperativa e non sussistendo al riguardo un esplicito divieto, lascia sussistere la possibilità che, in caso di opportunità o di necessità, si richieda dall'interessato una attestazione del possesso da parte sua della cittadinanza italiana, quando egli sia una persona nata tale jure sanguinis (anche la nascita é, ovviamente, un modo di acquisto della cittadinanza, anzi, altrettanto ovviamente, il principale), senza dover ricorrere all'esperimento di un'azione di stato. Sarà competente ad "attestare" il sindaco o, nella ipotesi di minori residenti all'estero, l'autorità diplomatica o consolare. L'attestazione dovrà essere comunicata all'ufficiale dello stato civile competente, il quale provvederà a trascriverla nei registri di cittadinanza a norma dell'art.24, lett.'b', ord.st.civ. e dell'art. 6, comma 2, D.M. 27 febbraio 2001, e ad annotarla sull'atto di nascita a norma del citato art. 16, comma 8, e dell'art.110, comma 6, lett.'c', ord.st.civ. 2) Il comma 8 dell'art. 16 del D.P.R. 12 ottobre 1993, n.572. A prescindere dalle ragioni di ordine pratico che consigliarono di escludere dall'àmbito del comma 8 dell'art. 16 del D.P.R. 12 ottobre 1993, n.572, le ipotesi di cui all'art.1 della legge 5 febbraio 1992, n.91, si ritenne che queste non riguardino tanto un "acquisto" della cittadinanza, quanto l'essere cittadini per diritto di nascita e per effetto di filiazione, sicché la qualità di cittadino si connatura con quella stessa di soggetto venuto

2 alla vita e vi é perfetta coincidenza fra il momento della nascita e quello dell'attribuzione ex lege dello status civitatis. 3) Accertamento della cittadinanza italiana Va ritenuto, in particolare, che il sindaco debba provvedere (non con decreto) all accertamento della cittadinanza italiana di tutti gli interessati, cominciando da Mario Rossi sino ai suoi ultimi discendenti (si conferma, così, la necessità della conservazione per sempre dei registri -e quindi degli archivi- dello stato civile); l accertamento sarà trascritto nei registri di cittadinanza del comune. Gli atti formati all estero, relativi a dette persone, dovranno poi, a loro volta, essere trascritti in Italia, per riassunto, senza alterazione del loro contenuto, e su di essi si farà annotazione del provvedimento di accertamento della cittadinanza emesso dal sindaco. Di tutto si darà notizia all ufficio del pubblico ministero, che promuoverà, ove lo ritenga opportuno, l azione di rettificazione per ricondurre tutti i cognomi a quello originario: "Rossi". Trattandosi di persone che, a quanto pare, possiedono anche la cittadinanza statunitense, in America esse continueranno ad essere chiamate con i loro attuali prenomi e cognomi, mentre in Italia i loro documenti, compreso il passaporto, saranno intestati al cognome "Rossi". Non pare che abbia rilevanza, trattandosi di atti che si riferiscono a persone di cui si deve ricostruire, attraverso la continuità della documentazione, lo status civitatis, la circostanza che alcune di esse sono decedute. 4) Acquisto e perdita della cittadinanza italiana. La cittadinanza italiana, una volta acquisita, non si perde se non nei casi specificatamente indicati dalla legge. Il coniuge straniero, pertanto, divenuto cittadino per effetto del matrimonio, conserva la cittadinanza italiana anche se intervenga separazione o divorzio; la perde solo nelle ipotesi previste dagli artt.11 e 12 della legge 5 febbraio 1992, n.91. A differenza, infatti, di un matrimonio dichiarato nullo in radice, per una ragione che inficia ab origine il vincolo, e rende inesistente la causa che determinò l acquisto della cittadinanza, il divorzio opera dal momento in cui la relativa sentenza diviene definitiva ed é annotata nei registri dello stato civile, determinando, con effetto costitutivo, ex nunc, la dissoluzione del vincolo. (Va ricordato, per completezza, che la sentenza del giudice che dichiara nullo il matrimonio, perché esplichi i suoi effetti sullo status civitatis dell interessato, deve essere seguita dalla revoca del decreto di concessione da parte del Ministro dell interno, e, quindi, dall attestazione del sindaco, a norma dell art. 16 del D.P.R. 12 ottobre 1993, n.572). La separazione personale dei coniugi, poi, non é causa dello scioglimento del matrimonio: essa, pertanto, non può in nessun caso, motivare la perdita della cittadinanza già acquisita per effetto del matrimonio. Il figlio minore straniero riconosciuto come proprio figlio da cittadino italiano ne acquista la cittadinanza, ai sensi dell art.2, primo comma, della legge. La perde soltanto quando sussistano le condizioni di cui agli artt.11 e 12 della legge o quando la causa che ne determinò l acquisto sia stata esclusa ab origine per effetto di sentenza del giudice, ad esempio per difetto di veridicità del riconoscimento o per difetto di capacità da parte di colui che lo ha effettuato. La sentenza deve poi essere seguita dall attestazione del sindaco, a norma dell art. 16 del D.P.R. 12 ottobre 1993, n ) Competenza dell'autorità diplomatica e consolare in materia di accertamento ed attestazione della cittadinanza italiana. La competenza dell'autorità diplomatica o consolare é riservata dall'art.16 D.P.R. 12 ottobre 1993, n.572 (comma 3) al caso in cui la dichiarazione dell'interessato sia stata resa all'estero, dinanzi a quella autorità. Diversamente, l'attestazione di cui al comma 8 deve essere effettuata dal sindaco, salvo che (v. art. 110, comma 6, lett."c", ord.st.civ.) l'attestazione si riferisca a minori residenti all'estero, di cui all'art.14 della legge 5 ferbbraio 1992, n.91, nel qual caso essa viene emessa dall'autorità diplomatica o consolare. 6) Invio di atti dall'autorità diplomatica o consolare per la trascrizione. L'invio di un atto dello stato civile, dall'autorità diplomatica o consolare, ad un comune, per la trascrizione, presuppone che detta autorità abbia previamente verificato la cittadinanza italiana della persona cui l'atto si riferisce (art.17 ord.st.civ.), senza che sia necessaria l'allegazione di un certificato. 7) Cittadinanza italiana. Il padre, a suo tempo ( ), perdette la cittadinanza italiana ai sensi dell'art.8, n.1, della legge 13 giugno 1912, n.555, allora in vigore. Poiché era già stata emanata, in quella data, la legge 19 maggio 1975, n.151 (art.25) la moglie conservò la cittadinanza italiana, acquisita con il matrimonio (celebrato il ) ai sensi dell'art.10, secondo comma, della legge del Il figlio, pertanto, nato il , acquistò la cittadinanza italiana per discendenza paterna (essendo allora il padre ancora cittadino italiano) e per discendenza materna (avendo la madre già acquisito tale cittadinanza). Va precisato, per completezza del discorso, che nel 1981, quando il padre perdette la cittadinanza italiana, il figlio era ancora minorenne; ove fossero state presenti le condizioni stabilite dall'art.12, secondo comma, della

3 legge del 1912, allora ancora in vigore, il figlio avrebbe perduto la cittadinanza italiana per derivazione paterna. Ma, avendo la madre, anch'essa, la potestà sul figlio (art.316 cod.civ., come sostituito dall'art.138 della legge n.151 del 1975) e avendo conservato la cittadinanza italiana, nel 1981, per effetto dell'art.143-ter cod.civ. introdotto dall'art.25 della legge n.151 del 1975, il figlio conservò anch'egli, per derivazione materna, detta cittadinanza. Non si tratta qui di una questione di stato ma di una semplice rettificazione di atti dello stato civile (annotazione della perdita della cittadinanza sugli atti di nascita della madre e del figlio trascritti in Italia prima dell'attestazione della perdita). Competente a svolgere la relativa procedura dovrebbe essere il tribunale nel cui circondario si trova il Comune presso il quale la trascrizione fu effettuata. Nel caso di Comuni diversi, le due procedure, per connessione oggettiva, dovrebbero essere riunite presso il tribunale che ha ricevuto il primo ricorso. 8) Cittadinanza italiana. Bianchi Maria ha conservato la cittadinanza italiana, derivatale dal padre, per le seguenti ragioni. Nel 1971 i genitori di Maria divorziarono (all estero); Maria fu affidata alla madre e questa, tornata ad essere cittadina tedesca, fece acquistare la stessa cittadinanza alla figlia sulla quale esercitava in modo esclusivo, anche secondo la legge straniera, la patria potestà; la residenza di Maria, comune a quella della madre, fu stabilita in Germania: tutte queste condizioni, ai sensi dell art.12, secondo comma, della legge 13 giugno 1912, n.555, allora in vigore, avrebbero determinato la perdita della cittadinanza italiana di Maria. Senonché e decisiva la circostanza che la sentenza straniera di divorzio -in essa compreso l affidamento di Maria alla potestà della madre- non fu mai delibata da una corte di appello italiana (ai sensi degli artt.796 sgg. cod.proc.civ.), o riconosciuta (ai sensi dell art. 64 della legge 31 maggio 1995, n.218) in Italia, cosicché la detta sentenza non ha acquistato, a tutt oggi, efficacia in Italia, con la conseguenza per Maria del permanere della derivazione dal padre della cittadinanza italiana. Se la sentenza straniera di divorzio fosse stata delibata o riconosciuta in Italia, Maria avrebbe perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell art.12 della vecchia legge del 1912, allora in vigore. Per il riacquisto dovrebbe ricorrere una delle ipotesi di cui all art.13 della nuova legge del 1992: in particolare una di quelle di cui alle lett. c o d della norma. 9) Cittadinanza italiana. Mario Rossi, straniero, non poté acquistare la cittadinanza italiana ai sensi né degli artt. 3 e 12 della legge 13 giugno 1912, n.555, in vigore quando egli, nel 1982, raggiunse la maggiore età, né degli artt.4 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n.91, non ricorrendo alcuna delle condizioni stabilite da dette norme. L art. 9, comma 1, lett. a, di quest'ultima legge é, invece, applicabile: quando e se verrà a sussistere anche il requisito della legale residenza almeno triennale in Italia, Mario Rossi potrà chiedere di ottenere la cittadinanza italiana con decreto del Capo dello Stato. L ultima parte della norma non può ovviamente essere presa in considerazione. Se di stato libero, Mario Rossi potrebbe sposare una cittadina italiana, venendo a risiedere in Italia (art. 5) per almeno sei mesi, ed ottenere il decreto di concessione del Ministro dell interno. 10) Cittadinanza italiana. Secondo la legge italiana, la cittadinanza del figlio dipende da quella dei genitori: se anche uno solo di essi é cittadino italiano, il figlio é anche cittadino italiano. La convivente del padre, madre del bambino, é cittadina rumena; se anche il padre é cittadino rumeno, il loro figlio ha la cittadinanza rumena. Se il padre, invece, é cittadino italiano, il bambino avrebbe entrambe le cittadinanze. Tutto questo vale se il bambino é stato riconosciuto da entrambi i genitori. Se, invece, é stato riconosciuto soltanto dal padre, e questi é cittadino italiano, il figlio ha soltanto la cittadinanza italiana; se il padre é cittadino italiano e rumeno, egli ha entrambe le cittadinanze. 11) Cittadinanza italiana. Caso di specie. "Per conoscere le sue origini in Italia l unica via che le é disponibile é quella di interpellare il comune di nascita di suo nonno: dall atto di nascita di quest ultimo potranno trarsi le notizie che la interessano circa i genitori di lui ed il suo matrimonio, per poi risalire agli avi e alle àvole. "Gli ufficiali dello stato civile, per l art.450 cod.civ., sono tenuti a rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni prescritte dalla legge e deve altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati : s intende che tali indagini possono essere chieste non da chiunque, ma solo da coloro che vi abbiano un personale interesse. Nel suo caso l interesse sussiste in virtù del legame di parentela che la unisce alle persone di cui lei chiede notizie." 12) Cittadinanza italiana. A seguito della dichiarazione resa il , ai sensi dell art.219 della legge 19 maggio 1975, n.151, Maria Rossi riacquistò la cittadinanza italiana a far tempo, secondo l interpretazione della norma data

4 dall Avvocatura generale dello Stato e fatta propria dal Ministero dell interno con la circolare dell 8 gennaio 2001, dalla data in cui detta cittadinanza era stata perduta ( , giorno del matrimonio della Rossi con un cittadino turco). Vale la pena di ricordare che l art.219 é tuttora in vigore, sia perché non contiene alcuna indicazione di un termine di scadenza, sia perché la legge organica sulla cittadinanza (legge 5 febbraio 1992, n.91) espressamente lo richiama all art.17, comma 2. La dichiarazione resa costituisce la base per l accertamento dell essere la Rossi attualmente cittadina italiana, con gli effetti retroattivi di cui s é detto, accertamento che va fatto dall autorità diplomatica o consolare di Ankara dinanzi alla quale la dichiarazione fu resa, ai sensi dei commi 1, 2, 3 dell art.16 del D.P.R. 12 ottobre 1993, n.572. Va rilevato che il citato comma 2 del decreto richiama, fra le ipotesi dell accertamento demandato al sindaco o all autorità diplomatica o consolare, proprio l art.17 della legge sulla cittadinanza. Il comma 6 dell art.16 del D.P.R. n.572, che regolava le formalità successive all accertamento riservate all ufficiale dello stato civile, é stato abrogato dall art.110, comma 6, lett. b, ord.st.civ. La materia é ora regolata dall art.24, lett. b, di quest ultimo, che dispone, fra l altro, la trascrizione (delle comunicazioni) degli accertamenti relativi allo status civitatis di una persona, dall art.26, comma2, dall art.49, lett. i, dello stesso decreto presidenziale, e dall art.6, comma3, del D.M. 27 febbraio 2001, che dispongono l annotazione nell atto di nascita delle dichiarazioni e delle comunicazioni dei conseguenti accertamenti; vedi, altresì, il paragrafo cittadinanza della circolare del Ministero dell interno del 26 marzo In conclusione: l accertamento da parte del consolato di Ankara, che dovrà essere trascritto ed annotato, premesse le necessarie motivazioni redatte secondo quanto sopra si é osservato, avrà come conclusione: che Maria Rossi é cittadina italiana. Per quanto concerne la figlia della Rossi, non essendovi dichiarazione resa in ordine alla sua cittadinanza, dovrà applicarsi il comma 8 del citato art. 16 del decreto n.572, per l emanazione, da parte del sindaco del comune di sua residenza, di una attestazione al riguardo. Tale attestazione, da redigere dopo l accertamento della cittadinanza italiana della madre, sulla motivazione che questa é cittadina italiana iure sanguinis, per essere figlia di cittadina italiana, dovrà, anch essa, essere trascritta ed annotata. 13) Cittadinanza italiana. Mario Rossi non ha mai perduto la cittadinanza italiana: infatti, quando entrò in vigore l art.5 della legge 21 aprile 1983, n.123, egli, cittadino italiano per derivazione paterna e cittadino tedesco, era ancora minorenne. Avrebbe dovuto rendere l opzione stabilita da detta norma entro il 2 giugno 1989, quando venne a scadenza il termine di un anno dal compimento della maggiore età; ma allora era già entrata in vigore la legge 15 maggio 1986, n.180, che aveva prorogato il termine per l esercizio dell opzione...fino alla data di entrata in vigore della nuova legge organica sulla cittadinanza, quella che sarebbe stata la legge 5 febbraio 1992, n.91, che, come é noto, ha abrogato espressamente le due leggi del 1983 e del 1986 ed ha introdotto la norma di cui all art ) Cittadinanza italiana. Parere del Ministero dell'interno. Nel caso prospettato non si deve far luogo ad accertamento od attestazione della cittadinanza italiana, ai sensi dell art.16, commi 1 e 8, del D.P.R 12 ottobre 1993, n.572, e non si deve neppure trascrivere il parere del Ministero dell interno, non essendo tale adempimento previsto da alcuna norma. Di più, il Ministero non avrebbe, nel caso, alcuna competenza, ai sensi dell art.16, comma 4, del citato decreto, ad effettuare un accertamento, non sussistendo alcuna dichiarazione dell interessato o dei suoi genitori, né, tanto meno, ai sensi dell art.16, comma 8, non sussistendo i presupposti per una attestazione, ed essendo, comunque, questa attribuita in via esclusiva al sindaco, o, nella ipotesi di minori residenti all estero, all autorità diplomatica o consolare. Del parere, a voler essere più che diligenti, si potrebbe forse fare annotazione sull atto di nascita, interpretando (molto) estensivamente l art.49, lett. i, del Regolamento. Solo nella ipotesi in cui sorgesse contestazione sulla cittadinanza dell interessato, si dovrebbe procedere ad un accertamento davanti al giudice ordinario, trattandosi di un diritto della persona e di una questione di stato. 15) Cittadinanza italiana. Adempimenti. Le dichiarazioni relative alla cittadinanza di una persona debbono essere ricevute (dall ufficiale dello stato civile o dall autorità diplomatica o consolare) ed annotate nel suo atto di nascita (artt. 23 e 26, comma 2, ord.st.civ.). Le comunicazioni dell esito dell accertamento (inviate dal sindaco, dal Ministero dell interno o dall autorità diplomatica o consolare) debbono pure essere annotate nell atto di nascita dell interessato (art. 26, comma 2, ord.st.civ.) e trascritte (art. 24, lett. b ). Le attestazioni emesse dal sindaco o dall autorità diplomatica o consolare (art. 16, comma 8, del D.P.R. 12 ottobre 1993, n.572, come modificato dall art. 110, comma 6, lett. c, ord.st.civ., e art. 24, lett. b, stesso ordinamento) debbono essere annotate nell atto di nascita dell interessato e trascritte. 16) Cittadinanza italiana per derivazione paterna.

5 Appare necessario acquisire la documentazione relativa al cambiamento del nome di Mario Bianchi, cittadino italiano, nato a... e residente in Australia, in Luigi Rossi, genitore di Maria Rossi. Perché a costei sia riconosciuta la cittadinanza italiana derivata dal padre, e provvedere alla trascrizione del suo atto di nascita, occorre stabilire la identità di Mario Bianchi come Luigi Rossi, ed essa può essere accertata solo con l'acquisizione del provvedimento dell'autorità australiana di mutamento del cognome e con il riconoscimento della sua efficacia per l'ordinamento italiano. Il procuratore della Repubblica di..., nella sua nota del 13 settembre 1990, ritenne che tale provvedimento fu emesso da un'autorità giudiziaria con la forma di una sentenza, ma bene potrebbe essere, invece, che esso fu pronunciato, come accade in Italia, da un'autorità amministrativa. 17) Acquisto della cittadinanza a seguito di riconoscimento. Non s'intende il comportamento del Comune di..., ove nacque, il , Mario, figlio di genitori stranieri. Il padre, residente a..., maggiorenne, divenne cittadino italiano a seguito di riconoscimento di filiazione naturale da parte del padre di lui, cittadino, e della propria dichiarazione di voler eleggere questa cittadinanza (art. 2, comma 2, legge 5 febbraio 1992, n.91). Il figlio Mario, minore di età, secolui convivente, acquistò anch'egli la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 14 della legge citata, ma ciò non può essere fatto risultare dai registri dello stato civile per l'inspiegabile rifiuto del Comune di... di inviare l'atto di nascita del minore a quello di residenza, per la trascrizione, ai sensi dell'art. 12, comma 8, ord.st.civ.. 18) Art. 24 della legge 5 febbraio 1992, n.91 La dichiarazione di avere acquistato la cittadinanza francese fu resa invalidamente da Mario Bianchi, maggiorenne, cittadino italiano, dinanzi al Consolato generale d'italia a Parigi, in data , ai sensi dell'art. 24 della legge 5 febbraio 1992, n.91, quando già questa norma era stata abrogata dall'art. 110, comma 5, del D.P.R. 3 novembre 2000, n.396; tale dichiarazione, pertanto, non doveva, né deve, essere trascritta nei registri di cittadinanza del Comune di... 19) Pluricittadinanza. Per quanto concerne la questione sostanziale, se il Bianchi abbia conservato o perduto la cittadinanza italiana, basterà osservare che egli acquistò la cittadinanza francese il 16 marzo 1994, come risulta dalla documentazione allegata, e che l'art. 11 della legge 5 febbraio 1992, n.91, stabilisce: "Il cittadino che possiede acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero". Non risulta che il Bianchi, pur risiedendo all'estero, abbia mai reso una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana, dinanzi ad un'autorità competente a riceverla. 20) Art. 10, secondo comma, L. 13 giugno 1912, n.555. Il secondo comma dell'art. 10 della legge 13 giugno 1912, n.555, non é stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale (il che avrebbe portato all'ablazione di tutti gli acquisti della cittadinanza italiana fatti da cittadine straniere sposate a cittadini italiani a far tempo dal 1 gennaio 1948), ma abrogato dalle leggi 19 maggio 1975, n.151, e 21 aprile 1983, n.123. Nel caso di specie il matrimonio fu contratto nel 1974, né risulta che l'interessata abbia reso la dichiarazione di cui all'art. 7 di questa seconda legge. 21) Perdita della cittadinanza a seguito di matrimonio. La donna cittadina italiana sposata a cittadino straniero perdeva tale cittadinanza a norma dell'art. 10, primo e terzo comma, della legge 13 giugno 1912, n.555. La circostanza che tale norma sia stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza del 9 aprile 1975, n.87, nulla rileva nel caso di specie, arrestandosi la efficacia ablativa della sentenza al 1 gennaio 1948 e risultando che il matrimonio di cui trattasi fu celebrato, appunto, in epoca anteriore a quella data. 22) Acquisto della cittadinanza a seguito di matrimonio. Competenza a ricevere la richiesta. Il fatto che i coniugi di cui si tratta, al tempo in cui la moglie chiese di assumere la cittadinanza italiana perché sposa di cittadino, presso l'ufficio dello stato civile del comune di..., non risiedessero in questo comune, ma in Svizzera, per cui la detta richiesta si sarebbe dovuta fare all'autorità diplomatica o consolare territorialmente competente, ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.91, non assume rilevanza sostanziale, essendo stato, il decreto di conferimento della cittadinanza italiana, a conclusione della relativa procedura, emesso dal Ministro dell'interno, in sanatoria dei vizi formali incorsi nel corso di detta procedura. La iscrizione anagrafica deve ora essere effettuata con riguardo al luogo di effettiva residenza di entrambi i coniugi o di ciascuno di essi. 23) Attestazione della cittadinanza

6 L'attestazione della cittadinanza italiana di Mario Rossi dovrebbe essere fatta dal sindaco del comune di..., ai sensi dell'art. 16, comma 8, del D.P.R. 12 ottobre 1993, n.572, al quale dovrebbero pervenire tutti gli atti dello stato civile che stabiliscano la discendenza di Mario Rossi dal capostipite Luigi Rossi, cittadino italiano. Una volta emessa dal sindaco la detta attestazione si potrà procedere dall'ufficiale dello stato civile alle dovute trascrizioni ed annotazioni e dall'ufficiale di anagrafe alla iscrizione di Mario Rossi all'a.i.r.e. del comune. 24) Legittimazione; riconoscimento; acquisto della cittadinanza I genitori naturali del minore (il padre cittadino italiano, la madre cittadina ecuadoregna), dopo averlo entrambi riconosciuto, in epoche (prima la madre all'atto della nascita, nel 1997, e poi il padre, nel 2006) e in Paesi diversi, si sono sposati fra loro, legittimandolo. Il minore, nato ad Amsterdam, é divenuto cittadino italiano a far tempo dal riconoscimento da parte del padre (art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.91). Dovrebbe essere a lui applicato, secondo il disposto testuale, il comma 8 dell'art. 16 del D.P.R. 12 ottobre 1993, n.572, come modificato dall'art. 110, comma 6, lett. "c", ord.st.civ., essendo l'applicazione di tale norma esclusa solo con riguardo alle ipotesi previste dall'art. 1 della legge ed a quelle in cui sia richiesta una dichiarazione dell'interessato; ma nel caso in esame l'applicabilità é pure esclusa non convivendo il minore con il padre, cittadino italiano (artt. 14 della legge citata e 12 del decreto presidenziale del 1993, pure citato) e risiedendo, come pare, tuttora in Ecuador, in località sconosciuta. Ciò significa che il comune italiano di residenza attuale dei genitori non può rilasciare alcuna attestazione circa lo status civitatis del minore, né fare annotazioni in proposito sull'atto di nascita. Non hanno competenza al riguardo neppure le autorità diplomatiche o consolari italiane in Ecuador o in Olanda. L'unica via per superare la difficoltà ed ottenere un atto da cui risulti la cittadinanza italiana del minore, é quella di instaurare dinanzi al tribunale competente (quello nella cui circoscrizione si trova l'ufficio di stato civile presso il quale é stato trascritto l'atto di nascita) un'azione di stato, ad iniziativa delle parti interessate o del pubblico ministero. La relativa sentenza sarà trascritta ed annotata ed avrà tutti gli effetti consentiti dalla legge. 25) Matrimonio fra persone di cittadinanza diversa. La legge applicabile al matrimonio contratto da persone di cittadinanza diversa, di cui una sia cittadino italiano, riguardo ai rapporti personali é quella dello Stato nel quale la vita matrimoniale é prevalentemente localizzata; riguardo ai rapporti patrimoniali é la stessa, salvi i diversi accordi stabiliti fra i coniugi (artt. 29 e 30 della legge 31 maggio 1995, n.218). L'attribuzione di un cognome diverso da quello portato da nubile o da celibe deve pure considerarsi regolata dall'art.29. L'art. 31 stabilisce che lo scioglimento del matrimonio é anche regolato dalla legge dello Stato in cui é prevalentemente localizzata la vita matrimoniale. 26) Cittadinanza italiana. In forza dell'art. 10, secondo comma, della legge 13 giugno 1912, n.555, allora in vigore, la cittadina svizzera sposata ad un cittadino italiano acquistò la cittadinanza di costui conservando la propria. Non la perdette, né ai sensi della suddetta norma, né per l'art. 7 della legge 21 aprile 1983, n.123, non avendo la donna manifestato, nel termine stabilito, alcuna volontà di rinuncia, in occasione dell'acquisto della cittadinanza svizzera da parte del marito. Similmente i figli hanno anch'essi conservato la cittadinanza italiana, quanto meno per derivazione materna. In applicazione dell'art. 16, comma 8, del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, compete al sindaco del comune di residenza o di iscrizione all'aire dei soggetti interessati di emettere attestazione sul loro status civitatis. 27) L'art. 16, comma 8, del D.P.R. 12 ottobre 1993, n.572. Quando dalla apposita commissione pluriministeriale costituita presso il Ministero degli affari esteri fu ideato e formulato l'art. 16, comma 8, del D.P.R. 12 ottobre 1993, n.572, si volle che, a seguito di eventi, atti o provvedimenti, fuori da una dichiarazione dell'interessato, vi fosse da parte dell'autorità a ciò designata una verifica e, quindi, un'attestazione formale che si erano realmente prodotti gli effetti, previsti dalla legge, dell'acquisto, del non acquisto, della perdita, del riacquisto della cittadinanza italiana, riferibili ad una certa persona. Non é detto in nessun angolo del comma che la trascrizione del provvedimento da cui scaturisce l'acquisto debba seguire all'attestazione (che, a sua volta deve essere trascritta ed annotata), ma, anzi, direi che l'attestazione possa, se non addirittura debba, seguire essa il provvedimento, una volta trascritto. Consegue da ciò che sempre, anche in materia di adozione internazionale, quando vi sia un provvedimento dell'autorità competente, debitamente trascritto, da cui ex lege derivi l'acquisto della cittadinanza (art. 34, u.co. legge n.184 del 1983), questo debba essere attestato dal sindaco o, nei casi stabiliti, dall'autorità diplomatico consolare. 28) Mancato acquisto e perdita della cittadinanza.

7 Il primo dubbio riguarda il caso in cui il matrimonio fra uno straniero ed una cittadina italiana (o viceversa) sia durato per i periodi prescritti dalla legge, ma esso si sia sciolto o sia stato annullato o sia intervenuta separazione personale prima che sia stata presentata l'istanza per l'acquisto della cittadinanza italiana. Si dice, appoggiandosi ad un parere del Consiglio di Stato, che anche in questo caso, essendo maturato il diritto dello straniero all'acquisto con l'essere giunto a compimento il termine legale, indipendentemente dal fatto che successivamente al venire in essere di tale diritto il matrimonio sia venuto meno o sia intervenuta la separazione personale dei coniugi, l'istanza dovrebbe essere ugualmente accolta. Riconosciuto comunque corretto il principio secondo cui il decreto ministeriale ha natura ricognitiva di un diritto già acquisito, sia pure con effetto costitutivo e, quindi ex nunc, mi ha sempre lasciato perplesso il fatto che l'acquisto della cittadinanza, reso operativo con il decreto ministeriale (che ne é dunque condicio sine qua non), si abbia anche se sia venuta meno, antecedentemente al decreto, proprio la causa prima ed essenziale dell'acquisto, e cioé sia cessato il vincolo coniugale o sia stato annullato o sia intervenuta la separazione. Un secondo dubbio é quello relativo al venir meno (non per divorzio, che avrebbe efficacia ex nunc, dal momento cioé della relativa sentenza, ma per una causa di nullità in radice) del vincolo matrimoniale. Ci si richiama alla dottrina del matrimonio putativo per salvare l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero in buona fede e della prole. Non sono d'accordo. Ritengo (art.128, primo comma, cod.civ.) che gli effetti del matrimonio valido, che si producono in favore dei coniugi in buona fede quando il detto matrimonio sia stato dichiarato nullo, siano quelli direttamente legati allo stato di coniugio, personali e patrimoniali (artt.143 sgg. e 159 sgg.), e che non si possano fra essi comprendere anche quelli che dipendano da una legge estranea al rapporto, come quella sulla cittadinanza. Peraltro, e l'argomento mi pare decisivo, l'art.128, cit. limita gli effetti del matrimonio putativo solo "fino alla sentenza che pronunzia la nullità", per cui, a ragionare diversamente, si avrebbe una cittadinanza acquisita dal coniuge straniero ed inconsapevole solo a tempo determinato. Il che mi pare cosa che non può stare. Riguardo alla prole, poi, dipendendo necessariamente lo status civitatis dalla filiazione da cittadino, ove questa qualità sia venuta meno ex tunc a seguito della pronunzia di nullità, non vedo come i figli possano conservarla. 29) Prestazione del servizio militare. Acquisto o riacquisto della cittadinanza. Venuto meno il servizio militare obbligatorio, resta quello volontario. Gli artt. 4, lett."a", 9, lett. "c", e 13, lett. "a", della legge sulla cittadinanza non fanno distinzioni al riguardo; ritengo, pertanto, che, anche vigendo l'attuale disciplina, si producano gli effetti di acquisto o di riacquisto in dipendenza della prestazione "effettiva" del servizio (militare). Non é indicato, per il caso del servizio militare (art.13), quanto tempo questo debba durare perché si produca l'effetto del riacquisto della cittadinanza. Ritengo che, dovendo la prestazione essere preceduta da una manifestazione di volontà per il riacquisto, la durata del servizio non assuma rilevanza, purché esso, anche se prestato per brevissimo tempo, abbia avuto carattere di "effettività". 30) Dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana. Il discorso incomincia dall'art.11 della legge sulla cittadinanza, là dove si dice "...qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero." Non: "intenda stabilire" o "trasferire", ma: "stabilisca", con riguardo al momento finale e conclusivo della procedura di trasferimento della residenza da un comune italiano ad una località straniera, che é quello dell'avvenuto stabilimento colà. Di conseguenza, la dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana, di cui al citato art.11, non potrà mai essere fatta all'ufficiale dello stato civile italiano, ma solo all'autorità diplomatica o consolare territorialmente competente all'estero, dove la residenza del cittadino italiano é stabilita. Così seguitando, l'art.8, primo comma, del D.P.R. 12 ottobre 1993, n.572, come modificato dall'art.110 ord.st.civ., sarebbe applicabile in tutti i casi contemplati dall'art.11 della legge, mentre il secondo comma sarebbe riservato solo alle ipotesi di cui all'art.3, quarto comma, e all'art.14 della legge. Si spiega in tal modo la soppressione della formula n.82 del formulario del 1992 da quello del 2002, altrimenti priva di ogni giustificazione. Va precisato che la compilazione delle formule da utilizzare dall'autorità diplomatica o consolare non é di competenza del Ministero dell'interno, ma di quello degli affari esteri. L'accertamento della perdita della cittadinanza italiana é di spettanza, non del sindaco ma di detta autorità, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art.16 del D.P.R. n.572 del La comunicazione dell'accertamento dovrà essere inviata al comune italiano competente secondo i criteri di cui all'art.17 ord.st.civ., per la trascrizione nei registri di cittadinanza (art.24, lett."b") e per l'annotazione nell'atto di nascita dell'interessato (art.49, lett."i"). 31) Mancato acquisto della cittadinanza italiana Nato nel..., l'interessato aveva ormai raggiunto la maggiore età quando fu riconosciuto dal padre il...: da quel giorno cominciò a decorrere il termine di un anno stabilito dall'art. 2, secondo comma, della legge sulla cittadinanza (legge 5 febbraio 1992, n.91), perché egli rendesse la dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana, termine poi inutilmente scaduto il... Si tratta di un termine di decadenza per l'esercizio di

8 un diritto, e non vi é dubbio che la sua scadenza determina la perdita del diritto se non sia stata posta in essere la condizione voluta dalla legge per la sua sussistenza. Se l'azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità fosse stata proposta dal pubblico ministero prima della scadenza, si sarebbe forse potuto sostenere che l'incertezza sulla validità del negozio avesse determinato una sospensione del termine fino alla conclusione della procedura; comunque nel caso di specie, a quanto pare, la dichiarazione di voler divenire cittadino italiano non fu mai resa, né prima, né dopo il processo; peraltro, come é noto, la ignoranza della legge non può essere invocata a giustificazione dell'inadempimento.

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