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1 Statuto del Consorzio tra Enti Locali ricompresi nell Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo denominato Autorità d Ambito Provincia di Bergamo Articolo l (Costituzione e denominazione) 1) In applicazione della vigente convenzione consortile (nel seguito, la convenzione ), tra i seguenti Enti locali: provincia di Bergamo; comune di [-]; [ ]; [ ]; è costituito un consorzio di funzioni (nel seguito, Consorzio ) ai sensi degli articoli 2, c. 2; 30, 31, 82, 114 e 118, d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), dell art. 74, c. 1, D.P.R. 917/1986/T.U.I.R., della L. 241/1990 e della L.R. 26/2003, denominato Autorità d Ambito Provincia di Bergamo, come da Convenzione consortile della quale il presente statuto costituisce parte integrante. 2) Il Consorzio è quindi caratterizzabile come ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica pubblica, e proprio statuto. Articolo 2 (Durata e sede) 1) Il Consorzio è costituito a tempo determinato e cessa allo scadere della convenzione istitutiva (di durata pari a ventinove anni) approvata dagli Enti locali consorziati sulla base dello schema tipo predisposto con Delibera di Giunta regionale n. 8/3787 del 13/12/ ) Il Consorzio ha sede nel Comune di Bergamo ed è dotato di autonoma struttura organizzativa, autonomia patrimoniale, personalità giuridica pubblica, autonomia negoziale. Articolo 3 (Finalità) 1) Il Consorzio costituisce e realizza la forma di coordinamento e cooperazione tra gli Enti locali appartenenti all ambito territoriale ottimale della provincia di Bergamo per l esercizio delle funzioni di governo del servizio idrico integrato e di programmazione e controllo del medesimo. In particolare, il Consorzio ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell ambito territoriale ottimale della provincia di Bergamo e di provvedere all esecuzione delle attività di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sullo svolgimento di detto servizio ai sensi dell articolo 1, comma 9, e dell articolo 48 della l.r. n. 26/2003.

2 Articolo 4 (Funzioni) 1) Il Consorzio svolge le funzioni previste dal D. Lgs. 152/2006, dal D. Lgs. 267/2000, dalle leggi regionali a disciplina (L.R. 26/2003 e s.m.i.) del servizio idrico integrato e dalla Convenzione istitutiva approvata dagli Enti locali consorziati. Articolo 5 (Quote di partecipazione) 1) Le quote di partecipazione dei comuni al Consorzio, calcolate in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune, come risultante dall ultimo censimento demografico antecedente alla costituzione del Consorzio, scomputata la percentuale di partecipazione della provincia di cui al successivo comma 2, sono indicate nell allegato A) del presente Statuto. 2) Alla provincia di Bergamo è attribuita una quota di partecipazione al Consorzio pari al 10%. 1) Sono organi del Consorzio: a) l Assemblea; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Presidente; d) il Direttore; e) il Collegio dei revisori. Articolo 6 (Organi del Consorzio) Articolo 7 (Assemblea) 1) L Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti locali consorziati nella persona del Presidente della Provincia e dei sindaci o loro delegati (come da statuto dell Ente). Il mandato di rappresentanza cessa di diritto quando il Sindaco o il Presidente della Provincia è decaduto dalla carica; di conseguenza cessa di diritto l eventuale delega. Articolo 8 (Attribuzioni dell Assemblea) 1) L Assemblea è titolare della funzione di indirizzo generale dell attività del Consorzio e ad essa spetta, pertanto, deliberare i seguenti atti fondamentali: a) individuazione ed attuazione, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalle normative europee, statali e 2

3 regionali; b) approvazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dei contenuti del contratto di servizio che regola i rapporti tra il Consorzio e il soggetto cui compete la gestione integrata del servizio idrico e del contratto di concessione amministrativa a disciplina dell accesso alle infrastrutture idriche dei Comuni o delle loro società del patrimonio ed il soggetto cui compete la gestione integrata del servizio idrico; c) approvazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, del piano d ambito; d) determinazione, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, del sistema tariffario del servizio idrico integrato e la definizione delle modalità di riparto tra i soggetti interessati; e) affidamento, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, del servizio idrico integrato; f) approvazione del rapporto annuale del Consiglio di Amministrazione in merito alla vigilanza svolta sulle attività poste in essere dal soggetto cui compete la gestione integrata del servizio idrico, nonché in merito al controllo del rispetto del contratto di servizio, anche nell interesse dell utente; g) definizione, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli ambiti territoriali limitrofi anche di altre regioni; h) individuazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, degli agglomerati di cui all articolo 74, comma 1, lettera n), del d.lgs. n. 152/2006; i) elezione e revoca del Presidente; j) determinazione del numero dei componenti, elezione, revoca e designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione e determinazione della indennità di funzioni o del gettone di presenza ai sensi dell art. 82 T.U.E.L.; k) elezione e revoca del Collegio dei Revisori dei Conti; l) approvazione del bilancio di previsione e i relativi assestamenti infra annuali come da regolamento, del conto consuntivo e del bilancio di esercizio; m) determinazione dell entità del fondo di dotazione consortile; n) modifiche del presente statuto; o) ogni altro provvedimento discendente da leggi o regolamenti. Articolo 9 (Convocazione dell Assemblea) 1) L Assemblea si riunisce almeno due volte all anno per la verifica della gestione del servizio idrico integrato e ogni qualvolta risulti necessario per modificare il presente statuto o per particolari problematiche connesse alla gestione ed all organizzazione del servizio idrico integrato. 2) L Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga necessario per trattare argomenti di competenza assembleare ovvero in caso di richiesta di almeno un terzo, in termini numerici o di quote di partecipazione, degli Enti locali consorziati. 3) La convocazione è disposta dal Presidente mediante avviso contenente l indicazione del luogo, giorno e ora della prima e della seconda convocazione dell adunanza e l elenco delle materie da trattare. 4) L avviso deve pervenire agli interessati almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l adunanza mediante servizio postale, telegramma, telefax, posta elettronica o altro mezzo idoneo. 5) Nei casi d urgenza l Assemblea può essere convocata 24 (ventiquattro) ore prima 3

4 dell adunanza mediante telegramma, telefax, posta elettronica o altro mezzo idoneo recante in sintesi gli argomenti da trattare. 6) Almeno 2 giorni lavorativi prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all ordine del giorni sono depositati nella segreteria del Consorzio a disposizione degli Enti locali consorziati ed inviati per via telematica. La presente disposizione non si applica ai casi di urgenza di cui al precedente comma 5. Articolo 10 (Funzionamento dell Assemblea) 1) L Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. 2) L Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di tanti Enti locali che rappresentino la maggioranza degli Enti locali consorziati. 3) In seconda convocazione l Assemblea è valida con la presenza di tanti Enti locali che rappresentino almeno il 30 (trenta) percento degli Enti locali consorziati, salvo le Assemblee convocate per decidere sulle materie di cui all articolo 48, comma 3, della l.r. n. 26/2003, che sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti. 4) Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice delle quote di partecipazione al Consorzio rappresentate in assemblea, salvo quelle aventi ad oggetto le materie di cui all articolo 48, comma 3, della l.r. n. 26/2003, che devono essere assunte con il rispetto delle maggioranze ivi previste e, pertanto, con il voto favorevole, in prima convocazione, della maggioranza assoluta degli Enti locali consorziati e, in seconda convocazione, con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. 5) Le votazioni si svolgono a scrutinio palese, per alzata di mano. Articolo 11 (Consiglio di amministrazione) 1) Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un numero massimo di undici componenti, compreso il Presidente, eletti dall Assemblea. Il Vice Presidente è nominato dal Presidente che lo sceglie tra i membri del Consiglio di amministrazione. 2) Sono membri di diritto del Consiglio di Amministrazione il Presidente, eletto dall Assemblea, su designazione del Presidente della Provincia e il secondo componente, eletto dall Assemblea, su designazione del Sindaco del Comune di Bergamo. I restanti componenti, in numero massimo di nove, sono nominati dall Assemblea tenuto conto della necessità di garantire equa rappresentatività alle diverse esigenze del territorio. 3) I componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti tra i componenti dell Assemblea nel proprio seno, ovvero tra gli amministratori locali degli Enti partecipanti al Consorzio. 4) I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 (cinque) anni ed esercitano le loro funzioni fino al rinnovo del Consiglio, anche al fine di dare completa attuazione agli strumenti programmatici di mandato. 5) Qualora per qualsiasi causa venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l Assemblea provvede alla sostituzione nella sua prima seduta, che è convocata entro 30 giorni dalla vacanza. Il subentrante rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato spettante al suo predecessore. 6) Se cessa la metà più uno dei consiglieri, decade l intero consiglio. 4

5 7) I consiglieri restano comunque in carica sino a rinnovo o sostituzione per qualunque causa specificatamente in base ai ruoli attribuiti o nel suo insieme e compatibilmente alle limitazioni e ai vincoli di legge. 8) Il compenso del Presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione è stabilito dall Assemblea specificatamente in base ai ruoli attribuiti o nel suo insieme. 9) Il Consiglio può attribuire, anche in via temporanea, speciali incarichi a uno o più componenti lo stesso consiglio o al Direttore. 10) Il Consiglio adotta i regolamenti previsti dalle leggi e gli altri che ritiene opportuni per disciplinare l organizzazione ed il funzionamento del Consorzio. 11) In caso di vacanza, assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di amministrazione, le sue funzioni sono svolte dal vice-presidente. Nel caso in cui sia assente o impedito anche il vice-presidente, le funzioni di presidente sono svolte dal consigliere più anziano di età. 12) Non possono ricoprire la carica di Presidente e componente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, decadono: i legali rappresentanti, i Consiglieri, i dirigenti e i dipendenti delle società per azioni degli enti locali con capitale pubblico totalitario o maggioritario, che siano propritarie di reti,impianti ed altre dotazioni del servizio idrico, ovvero che svolgano attività di gestione ed erogazione dello stesso. Tale incompatibilità si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. Articolo 12 (Attribuzioni del Consiglio di amministrazione) 1) Il Consiglio di Amministrazione provvede all amministrazione del Consorzio e delibera in merito a tutti gli argomenti non riservati espressamente alla competenza dell Assemblea. 2) In particolare il Consiglio: a) propone all Assemblea gli atti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), l), n) del precedente articolo 8; b) vigila sulle attività poste in essere dal soggetto cui compete la gestione integrata del servizio idrico e controlla il rispetto del contratto di servizio, anche nell interesse dell utente; c) dà esecuzione alle delibere dell Assemblea; d) promuove presso le Autorità competenti i provvedimenti che si rendano necessari per il perseguimento dei fini del Consorzio; e) assume il personale, compresi i dirigenti, e delibera il conferimento di incarichi professionali di consulenza e di assistenza che si rendano necessari; f) delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio; g) approva i regolamenti interni; h) approva il dimensionamento dell organico del Consorzio; i) provvede a tutto quanto non espressamente demandato per legge e per Statuto ad altri organi consortili; j) propone all Assemblea l attribuzione al Consorzio di ulteriori funzioni. Articolo 13 (Adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione) 1) Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o, nei casi di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, con le stesse modalità previste per 5

6 l Assemblea. 2) Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri; in tal caso la riunione deve aver luogo entro dieci giorni dalla richiesta. 3) Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza ed il voto favorevole della metà più uno dei componenti. Articolo 14 (Presidente ) 4) Il Presidente è eletto dall Assemblea e dura in carica 5 (cinque) anni. Il Vice Presidente, salvo revoca anticipata da parte del Presidente, dura in carica fino alla fine del mandato del Presidente. 5) Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente: a) convoca e presiede l Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione e ne firma i relativi processi verbali; b) vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti adottati dall Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione; c) ha la legale rappresentanza del Consorzio di fronte a terzi e dinanzi alle autorità giudiziarie ed amministrative; d) cura le relazioni esterne, anche con gli organi regionali e nazionali previsti dalle leggi vigenti in materia di servizio idrico integrato; e) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d urgenza, inclusa la resistenza in giudizio, sottoponendoli al Consiglio di Amministrazione per la ratifica; f) firma i documenti contabili e la corrispondenza di sua competenza; g) sovrintende agli uffici e servizi consortili e vigila sull ordinato svolgimento delle relative attività; h) sottoscrive i contratti individuali di assunzione del Direttore e degli eventuali altri dirigenti; i) stipula i contratti e le convenzioni di pertinenza consortile; j) esercita le altre funzioni che gli siano demandate dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dell Assemblea e del Consiglio di Amministrazione. 3) Il Presidente può delegare, ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, parte delle proprie competenze. Le deleghe devono, in ogni caso, essere conferite per iscritto e possono essere revocate; di esse viene data notizia all Assemblea e al Consiglio di Amministrazione. Articolo 15 (Commissioni consultive) 1) Per lo studio di determinate materie e per iniziative afferenti le attività d istituto del Consorzio, l Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione possono costituire commissioni consultive inserendovi, se opportuno, anche esperti esterni. 2) Nei provvedimenti di nomina sono specificati gli obiettivi delle commissioni, le condizioni regolanti la loro attività e gli eventuali compensi per gli esperti esterni. 6

7 Articolo 16 (Collegio dei revisori) 1) Il controllo sulla gestione economico-finanziaria del Consorzio è esercitato dal collegio dei revisori composto da tre esperti nominati dall Assemblea secondo i criteri fissati dall articolo 234, comma 2, del d.lgs. n. 267/ ) I revisori durano in carica 3 (tre) anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, non sono revocabili salvo inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta. 3) I revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge e dai regolamenti di contabilità vigenti. 4) I revisori possono assistere alle sedute dell Assemblea e, su invito del Presidente, anche alle adunanze del Consiglio di Amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo oppure di materie economico-finanziarie di rilevante interesse per il Consorzio. 5) L incarico di Revisore non può essere esercitato da chi si trovi nelle condizioni di ineleggibilità e d incompatibilità previste dalle norme del Codice Civile. 6) Al Presidente ed ai membri del Collegio dei Revisori è corrisposta una indennità il cui ammontare è deliberato in sede di nomina, tenuto conto delle tariffe professionali vigenti. 7) I revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge e dai regolamenti di contabilità vigenti. 8) Si applicano al Collegio dei revisori le previsioni del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.). 9) Tenendo conto che trattasi di attività di regolamentazione del servizio idrico integrato e non dell erogazione del citato servizio, non sussiste l obbligo a cura del Collegio dei revisori dei conti alla c.d. relazione triennale prevista dal D.P.R. 902/ ) Il Collegio dei Revisori deve accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, l osservanza delle norme tributarie ed attestare nella relazione al Conto consuntivo la corrispondenza dello stesso alle risultanze della gestione. 11) Il Collegio vigila sulla gestione economico-finanziaria ed a questo fine, in particolare : a) esamina i progetti dei piani poliennali e dei bilanci preventivi annuali, nonché le loro variazioni, esprimendo eventuali motivate osservazioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dei documenti; b) esamina, con frequenza almeno trimestrale, la consistenza di cassa e l esistenza dei valori e dei titoli di proprietà consortile o ricevuti dal Consorzio in pegno, cauzione o custodia, formulando eventuali motivate osservazioni e proposte al Consiglio di amministrazione; c) esprime il proprio parere su specifiche questioni attinenti alla gestione economicofinanziaria sottopostegli dall Amministrazione del Consorzio, dal Direttore, ed in specie, sull impiego fruttifero delle disponibilità di cassa. 12) I Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di competenza. 13) Al Collegio viene assicurato l accesso agli atti e documenti del Consorzio che siano di interesse per l espletamento delle sue funzioni. 14) Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno ogni trimestre. 15) Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio a due riunioni del Collegio, decade dall ufficio. Decade altresì nel caso in cui l assenza, ancorché giustificata, si protragga per un intero esercizio. 16) Al Collegio dei Revisori spetta anche la verifica degli strumenti programmatici e di controllo di gestione del Consorzio. 7

8 Articolo 17 (Trasmissione atti fondamentali del Consorzio agli Enti locali consorziati) 1) Il Presidente provvede a trasmettere agli Enti locali consorziati, entro 30 giorni dalla loro adozione, le deliberazioni dell Assemblea. 2) Tale trasmissione non ha finalità di controllo ma di informazione sull attività del Consorzio. Articolo 18 (Forme di consultazione) 1) Gli organi del Consorzio promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli Enti locali consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell attività del Consorzio. 2) Per il raggiungimento dei fini di cui al precedente comma, gli organi del Consorzio in particolare: a) organizzano incontri con gli Enti locali consorziati, anche partecipando, a richiesta o su propria iniziativa, a sedute dei relativi organi (Consigli e Giunte); b) divulgano ed illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli Enti locali consorziati. Articolo 19 (Direttore, Uffici e personale) 1) Il Consorzio è dotato di un Direttore al quale è attribuita la responsabilità gestionale del Consorzio. 2) La funzione di Direttore è conferita dal Presidente del Consiglio di amministrazione ad un dirigente assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato, di durata pari a quella del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente può attribuire la funzione di direttore anche ad un dipendente già in forza al consorzio, con qualifica dirigenziale e contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato. La durata della carica di direttore è pari alla durata del Consiglio di amministrazione. Il direttore decade con la cessazione del Consiglio di Amministrazione, e le sue funzioni saranno assunte in via interinale da un dipendente già in forza al consorzio con qualifica dirigenziale e contratto di lavoro a tempo indeterminato, che si atterrà all esecuzione delle decisioni sino a quel momento assunte dal Consiglio di Amministrazione cessato. Il nuovo Consiglio di amministrazione provvederà ad individuare il nuovo direttore entro sei mesi dall insediamento. Decorsi i sei mesi il dirigente continuerà a svolgere le funzioni di direttore fino a nuova determinazione del Consiglio di amministrazione. Spetta al Direttore la nomina di un Vice Direttore, le cui funzioni si limiteranno alle sole ipotesi di vacanza, assenza o impedimento del direttore. 3) Il Consorzio è dotato, inoltre, di propri servizi tecnici ed amministrativi per il funzionamento dei quali si avvale di personale dipendente nonché, in caso di necessità particolari, di personale comandato o distaccato dagli Enti locali consorziati, oppure individuato attraverso altre forme contrattuali, previste dalle normative vigenti in materia, sulla base di apposito 8

9 dimensionamento del personale approvato dal Consiglio di Amministrazione. 4) Al personale dipendente del Consorzio si applica il contratto di diritto privato in analogia al contratto di settore regolamentato presente in Confservizi. 5) Il Direttore ha la responsabilità gestionale del Consorzio nell ambito della quale: a) sovrintende all attività tecnica, amministrativa e finanziaria del Consorzio, e agli incarichi professionali di consulenza e assistenza nel rispetto degli strumenti programmatici deliberati dal consiglio di amministrazione; b) adotta i provvedimenti per migliorare l efficienza e la funzionalità dei vari servizi consorziali ed il loro organico sviluppo, provvede alle promozioni, ai passaggi di categoria e alle retribuzioni variabili del personale, nel rispetto degli strumenti programmatici; c) sottopone al Consiglio d amministrazione lo schema del piano-programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico-annuale, del bilancio consuntivo di esercizio e dell eventuale bilancio di assestamento; d) formula proposte per l adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio d amministrazione; partecipa alle sedute del Consiglio stesso e dell Assemblea senza diritto di voto; ne esegue le deliberazioni e può, in presenza di fatti imprevedibili ed imponderabili, richiederne la convocazione al Presidente; e) dirige il personale del Consorzio; adotta nel rispetto di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro tutti i provvedimenti disciplinari ad eccezione del licenziamento, per il quale formula proposte al Consiglio d amministrazione; f) presiede le commissioni giudicatrici; g) provvede, nei limiti e con le modalità stabilite nell apposito regolamento, agli appalti, alle forniture ed altri contratti indispensabili al funzionamento normale ed ordinario del Consorzio ed alle spese in economia; presiede alle procedure di evidenzia pubblica; h) firma, unitamente al Presidente, gli ordinativi di pagamento e le reversali d incasso e sottoscrive le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui; i) può essere nominato procuratore ad negotia per determinati atti ed importi anche con firma libera e disgiunta; j) provvede a tutti gli altri compiti fissati per legge e dallo statuto e vari regolamenti; k) è responsabile civile e penale della sicurezza impianti e della sicurezza sul lavoro, delle assunzioni di personale, della privacy e dell accesso agli atti amministrativi, del contenzioso ai sensi del Codice unico appalti. 6) Per eventuali assenze prolungate, il Consiglio di amministrazione dispone la sostituzione del Direttore con apposito provvedimento deliberativo. 7) Colui che è incaricato di sostituire il Direttore ne assume ogni potere ed obbligo. 8) I motivi del licenziamento del Direttore debbono farsi constare esplicitamente nella deliberazione del Consiglio di amministrazione, che deve essere adottata a scrutinio segreto con l intervento di almeno i due terzi dei suoi componenti. 9) Il Direttore si rapporta, sia sotto il profilo gerarchico sia funzionale, al Presidente del Consiglio di amministrazione. 10) Struttura organizzativa: a) La struttura organizzativa e le sue variazioni vengono determinate con deliberazione del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore. b) Tale struttura deve definire le aree funzionali del Consorzio e le principali mansioni dei responsabili di tali aree. c) I requisiti e le modalità di assunzione del personale sono determinati con l osservanza 9

10 delle vigenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro. d) Il numero e le categorie di inquadramento dei lavoratori dipendenti sono indicati nella tabella numerica allegata al bilancio di previsione annuale proposta dal Direttore. La tabella numerica viene approvata unitamente al bilancio di previsione fermo restando quanto previsto dall art. 8 comma 1 lettera l). e) La gestione consortile deve ispirarsi ai criteri della massima efficienza, della migliore efficacia, nel rispetto del vincolo della economicità. f) Le relative misurazioni vengono elaborate a mezzo di appositi indicatori debitamente integrati con il risultato delle verifiche effettuate in occasione della presentazione del bilancio consuntivo. 11) La sede degli uffici del Consorzio è messa a disposizione dalla Provincia fino a che il consorzio non si doti di autonomia operativa e di sede propria. Articolo 20 (Patrimonio) 1) Il Consorzio ha un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione pari a , sottoscritto da ciascun Ente locale consorziato proporzionalmente alla propria quota di partecipazione al Consorzio ai sensi del precedente articolo 5, nonché dalle acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri. 2) Al Consorzio possono inoltre essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito. 3) Tutti i beni conferiti in dotazione, come i beni direttamente acquisiti dal Consorzio, sono iscritti nel libro cespiti del Consorzio e, a suo nome, presso i registri mobiliari ed immobiliari. 4) Inizialmente il Consorzio, non richiede il versamento del fondo di dotazione, in quanto utilizzerà la liquidità di cassa presso la Tesoreria Provinciale. intestata attualmente al servizio ATO e da trasferirsi al costituendo Consorzio; per i versamenti non effettuati il Consorzio iscrive in bilancio il relativo credito. Articolo 21 (Contabilità e finanza) 1) La gestione contabile del Consorzio si uniforma al pareggio di bilancio tra costi e ricavi di competenza. 2) Per quanto attiene alla finanza e contabilità al Consorzio si applicano le disposizioni previste per le aziende speciali di cui all art. 114 del d.lgs. 267/2000 per quanto applicabile all Autorità d Ambito. 3) Il fabbisogno di copertura dei costi di esercizio è indicato nel bilancio preventivo economico annuale da approvarsi dall Assemblea nel rispetto dei termini previsti dagli artt. 38, 39 e 40 del DPR/902/1986, dalla Convenzione Consortile e dalla normativa vigente. 4) Al Bilancio consuntivo si applicano le previsioni dell art. 42 del DPR 902/1986 ed è approvato dall Assemblea entro il 30 giugno dell esercizio successivo. Articolo 22 (Mezzi finanziari ed economici) 1) Il Consorzio si avvale, per il perseguimento dei propri scopi, dei seguenti mezzi: 10

11 a) fondo di dotazione; b) contributi comunitari, statali, regionali, provinciali o di altri enti o fonti; c) altre fonti istituzionali previste ex lege; d) quota trasferita dagli Enti consorziati; e) quota in capo alla tariffa del Servizio idrico integrato; f) introiti risultanti da prestazioni e attività connesse con le proprie funzioni istituzionali. Articolo 23 (Ripartizione delle spese) 1) La ripartizione ex lege ed in coerenza col piano d ambito, delle spese tra gli Enti locali consorziati è deliberata dal Consiglio di Amministrazione in proporzione alle quote di partecipazione. Alla Provincia è attribuita una quota del 10% salvo che la stessa Provincia concorra attraverso l assegnazione di beni e servizi. 2) Il riparto ha luogo in base alle risultanze del bilancio di previsione dell esercizio di competenza e del conto consuntivo dell anno precedente, salvo conguagli. Articolo 24 (Servizi di Tesoreria) 1) I servizi di Tesoreria e di cassa sono affidati allo stesso tesoriere del Comune o della Provincia ove ha sede il Consorzio o ad altro istituto di credito, sulla base di apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Articolo 25 (Conflitti) 1) Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli Enti locali consorziati e tra di essi ed il Consorzio sono sottoposte al Garante dei servizi locali di interesse economico generale di cui all articolo 3 della l.r. n. 26/03 ed alle altre autorità competenti. Articolo 26 (Cessazione del Consorzio) 1) In caso di cessazione del Consorzio, il patrimonio residuo verrà ripartito tra i singoli Enti locali consorziati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. Articolo 27 (Norma finale di rinvio) 1) Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si osservano le norme previste dalla legislazione per le aziende speciali di cui all'art. 114 del d.lgs. n. 267/2000, in quanto compatibili. 11

12 2) All Autorità d Ambito, ai sensi di quanto previsto dal comma precedente, si applicano le disposizioni del citato d.lgs. 267/2000, per quanto compatibili. Allegati Allegato A Quote di partecipazione 12

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