Di iniziativa dei Consiglieri. Gian Antonio Girelli. Sara Valmaggi. Alessandro Alfieri. Mario Barboni. Carlo Borghetti. Luca Gaffuri.

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1 Progetto di Legge Interventi sociali di microcredito a sostegno delle famiglie che si trovano in temporanea difficoltà economica per eventi imprevedibili e straordinari Di iniziativa dei Consiglieri Gian Antonio Girelli Sara Valmaggi Alessandro Alfieri Mario Barboni Carlo Borghetti Luca Gaffuri Agostino Alloni Enrico Brambilla Arianna Cavicchioli Giuseppe Civati Angelo Costanzo Gianbattista Ferrari Maurizio Martina Franco Mirabelli Giovanni Pavesi Filippo Penati Fabio Pizzul Francesco Prina Fabrizio Santantonio Carlo Spreafico Stefano Tosi Giuseppe Villani

2 Progetto di Legge Interventi sociali di microcredito a sostegno delle famiglie che si trovano in temporanea difficoltà economica per eventi imprevedibili e straordinari Relazione Secondo una stima su dati ISTAT, alcuni Osservatori, tra cui l ORES (Osservatorio Regionale sull Esclusione Sociale) istituito dalla stessa Regione Lombardia, hanno stimato nell ultimo biennio la presenza di 133mila famiglie in condizione di povertà assoluta pari a circa 342mila individui. Valutando invece la povertà in Lombardia sulle spese familiari confrontate con gli standard di consumo regionali più di 350mila famiglie lombarde, secondo il Rapporto IRER 2010, risultano in condizioni di povertà relativa. Come è noto la povertà relativa si basa sul confronto tra le spese medie mensili per consumi delle famiglie, mentre la povertà assoluta è valutata in relazione al valore monetario di un paniere di beni e servizi mensili. L intensità di povertà in Lombardia è passata dal 15,6% al 19,9% e si registrano maggiori rischi di povertà assoluta per gli anziani soli e le famiglie più numerose. Questi studi hanno evidenziato che tra le cause di povertà relativa e povertà assoluta in Lombardia la caduta in disoccupazione è la prima causa di impoverimento; mentre sono in forte crescita i problemi legati alla perdita della casa, un reddito insufficiente e anche la presenza di problemi di salute/disabilità fisica e psichica, la morte di un familiare, il carcere e la rottura dei legami familiari dovuti a separazione e divorzio. Ma c è un altro aspetto da tenere in forte considerazione ed è quello dell aumento delle famiglie in difficoltà anche in condizioni di apparente normalità nella conduzione delle fasi della vita familiare e che tradizionalmente sono escluse dagli studi e dalle ricerche sulla povertà in Italia. Questo nuovo fenomeno è quello delle forme di indebitamento dei nuclei familiari che si trovano in temporanea difficoltà economica per eventi imprevedibili e straordinari. Secondo il rapporto "Distribuzione del reddito e condizioni di vita in Italia" dell Istat nel 2009 infatti le famiglie che non possono far fronte a spese impreviste di 750 euro sono aumentate dal 32% al 33,3% e questa percentuale riguarda anche la popolazione lombarda. Queste famiglie, rispetto al 2008, sono più indebitate (dal 14,8 al 16,5%) e sono in arretrato con debiti diversi dal mutuo per la prima casa (dal 10,5 al 14%), che notoriamente è una delle voci più ricorrenti di pressione economica sul bilancio e sugli standard di vita delle famiglie italiane.

3 Un evento straordinario ed imprevedibile la cui soluzione presenta una spesa pari o superiore a 750 euro non differibile nel tempo, all interno di un momento storico di grave recessione economica, può esporre le famiglie più vulnerabili in un processo di cronicizzazione del bisogno la cui spirale di indebitamento avvolge le stesse e le espone ancor di più al rischio di povertà e di grave disagio sociale. La Regione Lombardia ha già assunto una serie di misure di contrasto della povertà con l adozione di alcuni provvedimenti amministrativi che discendono dall applicazione dall art. 3 della l.r. 23/99 (Politiche per la famiglia) tesi a ridurre le forme di indebitamento delle famiglie in presenza di determinati eventi con l erogazione del cosiddetto prestito d onore (dgr. 23 novembre 2001 nr. 6998, dgr. 15 novembre 2006 nr e l Obiettivo di Governo regionale GO1- azioni integrate di promozione e tutela della famiglia). Ma queste misure che riguardano principalmente le famiglie numerose (tre e più figli) e le famiglie composte da giovani coppie che hanno contratto un mutuo per la prima casa non sono oggi adeguate a contrastare, in termini di prevenzione del rischio di indebitamentopovertà, alcuni nuovi fenomeni tra cui quello del disagio economico di non riuscire a sostenere spese impreviste quando la spesa è pari a 750 euro. Questo è uno dei sintomi di disagio economico previsti dall indicatore sintetico definito dall Eurostat2 utilizzato nelle ultime rilevazioni sulla povertà. E evidente che un nucleo familiare incapace a sostenere una spesa imprevista e straordinaria di una somma apparentemente bassa soffre di un disagio economico che condiziona negativamente gli stili e gli standard di vita, per cui un evento imprevisto a cui non è possibile far fronte può far precipitare la cosiddetta situazione di normalità su cui si regge il nucleo familiare, il quale rischia non solo di fa fronte alla spesa ma di aumentare il disagio con nuove forme di indebitamento presso istituti di credito e istituto finanziari o di ridurre drasticamente alcune spese fondamentali quali quelle per vitto, il vestiario, il riscaldamento. Questa è la ratio del PDL Interventi sociali di microcredito a sostegno delle famiglie che si trovano in temporanea difficoltà economica per eventi imprevedibili e straordinari che si caratterizza per prevenire le situazioni di povertà, attraverso misure che agiscono direttamente sui fattori statisticamente responsabili di questi fenomeni, prima che si rompano i legami dell inclusione. La Regione Lombardia non ha mai legiferato in maniera compiuta sul tema della povertà e gli unici riferimenti legislativi sono da ricondurre all articolo 3 della l.r. 23/1999 e ai principi generali della l.r. 3/2008. Per accedere ai benefici, in particolare a quelli della l.r.23/1999, i richiedenti il beneficio del prestito d onore devono essere in possesso di alcuni requisiti di base (famiglia numerosa) e gli eventi considerati sono: parto gemellare, decesso dei percettori di reddito, stato di detenzione dei percettori di reddito, stato di invalidità dei percettori di reddito, stato di disoccupazione dell unico percettore di reddito di età superiore ai 45 anni, costi per l educazione dei figli nelle famiglie numerose.

4 La Regione Lombardia, pur agendo con merito, non interviene su altri eventi e su altri target della popolazione. Infatti secondo l ISTAT non riescono a sostenere spese impreviste di 750 euro non solo le famiglie composte da 5 o più persone ma neppure la famiglia composta da una sola unità. Eventi cosiddetti minori che richiedono spese non previste dal bilancio familiare e il cui pagamento non è differibile nel tempo, quali possono essere quelle riconducibili al pagamento di un badante per assistere un malato grave o in fase terminale, interventi urgenti sugli impianti dell abitazione (acqua, luce, riscaldamento), il furto o riparazioni urgenti dell automezzo da lavoro, una causa giudiziale per separazione, un ciclo di cure mediche non convenzionate con il SSN, un trasloco per cessata locazione, la sostituzione di grandi elettrodomestici e arredi, un viaggio per partecipare al funerale di un familiare, ecc. Gli eventi di cui sopra, nell attuale grave recessione economica, aumentano il disagio economico delle famiglie e possono essere risolti solo attraverso il sostegno finanziario e la tempestività dell intervento. Il PDL Interventi sociali di microcredito a sostegno delle famiglie che si trovano in temporanea difficoltà economica per eventi imprevedibili e straordinari riempie una lacuna legislativa, in considerazione pure che negli ultimi anni le politiche di contrasto della povertà hanno assunto un rilievo crescente anche nella strategia dell Unione europea. Infatti, il 2010 è stato l Anno Europeo della lotta alla povertà e all esclusione sociale e il Consiglio Europeo ha adottato, in prosecuzione della Strategia di Lisbona del 2000, la nuova strategia EU2020 che rimette al centro della politica e delle istituzioni la riduzione della povertà considerata uno dei cinque target dell intera strategia comunitaria. Inoltre, in data 17 novembre 2010 il Consiglio regionale ha approvato con deliberazione n.ix/0074 un o.d.g. concernente l adozione di politiche di contrasto della povertà e dell esclusione sociale attraverso un piano operativo regionale allo scopo di perseguire obiettivi strategici finalizzati a sviluppare la rete delle unità d offerta.

5 Articolo 1 (Finalità, principi e obiettivi) 1. La Regione Lombardia ispirandosi ai principi e ai valori della Costituzione italiana, della Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea e del proprio Statuto d autonomia, in attuazione ai principi di cui legge regionale 6 dicembre 1999 n. 23 (Politiche regionali per la famiglia) e alla legge regionale 12 marzo 2008, n.3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario), promuove e sostiene interventi di microcredito senza interessi a favore delle persone e delle famiglie che si trovano in temporanea difficoltà economica per spese non differibili nel tempo e che sono conseguentemente più esposte al rischio di povertà e al grave disagio sociale. 2. La Regione Lombardia, in armonia con le direttive adottate dal Consiglio Europeo con la strategia comunitaria EU2020 il cui obiettivo è la riduzione della povertà, sviluppa gli interventi, le prestazioni e i servizi della rete delle unità d offerta sociali e sociosanitarie nell ambito dei programmi regionali di contrasto delle forme di povertà relativa e assoluta. 3. La presente legge definisce gli orientamenti e il coordinamento con i soggetti di cui al successivo art. 2 per l attuazione degli interventi di microcredito e disciplina i criteri per la definizione delle convenzioni con gli istituti di credito e con i soggetti della finanza etica, nonché le condizioni per l accesso e le procedure di erogazione del microcredito senza interessi da restituire secondo piani di rimborso concordati a favore delle persone e delle famiglie a rischio di povertà. Articolo 2 (Soggetti) Nell ambito dei programmi regionali di contrasto delle forme di povertà relativa e assoluta, relativamente agli interventi di microcredito senza interessi, concorrono secondo il principio di sussidiarietà e nel rispetto delle proprie competenze e funzioni: a) la Regione; b) le Province; c) i Comuni, singoli o in forma associata, e le comunità montane; d) gli istituti bancari e le Fondazioni bancarie; e) i soggetti del terzo settore, altri soggetti di diritto privato senza finalità lucrative e le organizzazioni sindacali che operano nell ambito dei programmi di contrasto delle forme di povertà.

6 Articolo 3 (Destinatari) 1. Sono destinatari degli interventi di microcredito senza interessi, da restituire secondo piani di rimborso concordati, le persone e le famiglie che sono in possesso dei requisiti di cui all art. 6 comma 1 della l.r. 12 marzo 2008, nr. 3 e che hanno un reddito familiare complessivo non superiore ai 45 mila euro calcolato secondo gli indicatori della situazione economica e del quoziente familiare. 2. In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri successivamente definiti con i soggetti di cui all art. 2 della presente legge, accedono prioritariamente al microcredito senza interessi,in alternativa ai tradizionali interventi di sostegno economico, le persone e le famiglie in situazione temporanea di difficoltà economica a causa di eventi imprevisti e straordinari la cui soluzione non è differibile nel tempo, con particolare riguardo a quelli di carattere sociale, sanitario, abitativo e lavorativo che possono influenzare negativamente la normale conduzione della famiglia con il rischio di entrare in un processo di cronicizzazione del bisogno e delle varie forme di indebitamento. Articolo 4 (Natura dell intervento) 1. Gli interventi di microcredito consistono in un prestito in denaro senza interessi per il richiedente da restituire con rate mensili, secondo piani di rimborso concordati, entro un periodo massimo di 24 mesi dall erogazione. 2. Per la particolarità degli eventi la cui imprevedibilità può determinare un emergenza familiare e la cui soluzione non è differibile nel tempo, l erogazione del microcredito da parte dell istituto bancario avviene entro trenta giorni, comprese le procedure di tipo amministrativo e istruttorio a carico dei servizi sociali dei comuni. 3. L ammontare del prestito consiste nel sostenere la prima fase emergenziale determinata da una serie di eventi che possono essere contrastati con piccole somme di denaro non superiori ai tremila euro, rivalutati annualmente sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall Istituto nazionale di statistica (ISTAT). 4. E compito della Giunta regionale, sentiti i soggetti delle autonomie locali, i soggetti del terzo settore, altri soggetti di diritto privato senza finalità lucrative e le organizzazioni sindacali che operano nell ambito dei programmi di contrasto delle forme di povertà, definire gli eventi, gli indicatori di bisogno e gli indicatori di fragilità delle persone e delle famiglie La Regione si avvale in particolare delle competenze dell O.R.E.S., Osservatorio regionale dell esclusione sociale.

7 5. Gli interventi di microcredito sono erogati in alternativa ai tradizionali interventi di sostegno economico di cui alla legge regionale 12 marzo 2008, n.3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario) e differiscono dai prestiti d onore erogati ai sensi della l.r. 6 dicembre 1999 n. 23 (Politiche regionali per la famiglia) e non sono compatibili con l erogazione di altri contributi percepiti allo stesso fine. Articolo 5 (Modalità di accesso alle prestazioni) 1. Per accedere agli interventi di microcredito i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall articolo 3 presentano istanza al comune di residenza o, nel caso di specifici accordi e in presenza di programmi di contrasto della povertà definiti con il Piano sociale di zona, al comune capofila del distretto socio sanitario cui appartiene il comune di residenza. 2. L istruttoria è avviata e conclusa con la massima tempestività per garantire entro trenta giorni l erogazione del microcredito da parte dell istituto bancario. 3. Sono esclusi dall accesso al microcredito i soggetti che già beneficiano di altri interventi e prestazioni erogati da altri enti pubblici per la stessa natura o che hanno una situazione debitoria con gli Istituti di Credito che evidenzia l assoluta incapacità di rimborso del debito. 4. Nel caso in cui il beneficiario, all atto della presentazione dell istanza o nelle successive sue integrazioni, dichiari il falso in ordine anche ad uno solo dei requisiti previsti dall articolo 3 l erogazione del microcredito è sospesa e il beneficiario medesimo è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. 5. L erogazione del microcredito, sulla base delle convenzioni stipulate dalla Regione Lombardia con gli istituti di credito, avverrà secondo l ordine della presentazione delle domande fino all esaurimento dei finanziamenti regionali stabiliti annualmente con la legge del bilancio regionale. Articolo 6 (Compiti degli Enti Locali) 1. Fermo restando l autonomia degli enti locali in materia di sostegno alle persone e alle famiglie, i Comuni, le Comunità montane e le Province possono concorrere, tramite specifiche intese con la Regione, al perseguimento delle finalità di cui all art.1 della presente legge anche con risorse proprie. 2. In particolare i Comuni, singoli e associati, e le Comunità montane hanno il compito di predisporre l assegnazione del microcredito attraverso una procedura a sportello che garantisca ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all art. 3:

8 a) la pubblicizzazione del microcredito; b) la facilitazione dell accesso del microcredito attraverso forme istruttorie semplificate; c) l omogeneità delle soluzioni operative nei diversi ambiti territoriali di riferimento; d) l adeguatezza delle forme di erogazione rispetto alle specifiche caratteristiche dei beneficiari degli interventi di cui alla presente legge; e) la tempestività della liquidazione; f) la gratuità per i beneficiari delle prestazioni. Articolo 7 (Compiti della Regione) 1. Nell ambito delle politiche di contrasto della povertà e dell esclusione sociale, anche attraverso l adozione di un più complesso piano di azione regionale interassessorile ed intersettoriale, la Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo e verifica degli interventi di cui alla presente legge. 2. In particolare, avvalendosi della collaborazione dei soggetti di cui all art. 2, la Regione: a) persegue obiettivi strategici finalizzati a sostenere le persone e le famiglie che si trovano in temporanea difficoltà economica per eventi imprevedibili e straordinari; b) definisce, adottando uno specifico Regolamento, i criteri e le modalità di accesso al microcredito, individuando gli eventi, gli indicatori di bisogno e gli indicatori di fragilità delle persone e delle famiglie; c) individua gli istituti di credito, le fondazioni bancarie o altri soggetti di finanza etica con cui convenzionarsi per la concessione del microcredito; d) determina annualmente, sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall Istituto nazionale di statistica (ISTAT) la somma massima da erogare con il microcredito; e) disciplina e assegna agli ambiti territoriali, mediante i Piani sociali di Zona, le risorse finanziarie per l accesso al microcredito; f) individua gli indicatori per valutare l efficacia e la qualità degli interventi di microcredito; g) si assume nei confronti degli istituti di credito i costi degli interessi maturati per l erogazione del prestito. Articolo 8 (Norma finanziaria) 1. Ai fini del comma g dell articolo 7 della presente legge la quantificazione della spesa per l attuazione della presente legge è stabilita annualmente con legge finanziaria. 2. E istituita l UPB Fondo garanzia microcredito per le persone in difficoltà.

9 3. L UPB è finanziata per l anno 2011 con euro All onere si fa fronte con le riduzioni di pari importo dell UPB Le province e i comuni nei limiti dei propri bilanci possono contribuire al finanziamento del fondo per l accesso al microcredito nell ambito dei territori di loro competenza. Articolo 9 (Clausola valutativa) 1. Alla fine del primo anno di applicazione della legge, e successivamente ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi della presente legge nella quale sono evidenziati in particolare: a) il numero dei beneficiari, lo stato degli impegni finanziari e le eventuali criticità; b) i risultati degli interventi effettuati.

10 (1) (2) (3) (4) (A) Qualificazione Spesa (B) Copertura Finanziaria intervento SPESA CONTINUATIVA O RICORRENTE (art. 22 lr 34/1978 UPB IMPORTO UPB IMPORTO Fondo garanzia microcredito Riferimento PDL art.. comma.. Natura spesa CORRENTE / CONTO CAPITALE Art. 7 Corrente Fondo garanzia microcredito persone in difficoltà

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