Circolare IMU per impianti fotovoltaici

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1 Circolare IMU per impianti fotovoltaici Roma, 13/06/2012 Rödl & Partner Piazza di S. Anastasia, 7 I Roma Telefono Telefax roma@roedl.it Web site: Gentili Clienti, la presente circolare tratta dell IMU (Imposta Municipale Propria), introdotta dall art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con la legge n. 214 del 22 dicembre Ai fini della trattazione degli obblighi IMU dei titolari di impianti fotovoltaici e degli aspetti applicativi del tributo, è opportuno sinteticamente esaminare le diverse tipologie di impianti fotovoltaici e la relativa qualificazione operata dall Agenzia del Territorio e dall Agenzia delle Entrate. Inquadramento relativo alle diverse tipologie di impianti fotovoltaici A tal proposito, è opportuno ricordare che la ris. Agenzia del Territorio n. 3/T ha così suddiviso gli impianti fotovoltaici: piccoli impianti fotovoltaici in rete: producono prevalentemente energia elettrica per il fabbisogno personale vendendo l eccedenza e sono, tendenzialmente, di potenza non superiore ai 20 kwp; centrali fotovoltaiche: producono energia elettrica per la vendita e sono di potenza superiore ai 20 kwp. I piccoli impianti fotovoltaici non hanno autonoma rilevanza catastale costituendo semplici pertinenze delle unità immobiliari. Al riguardo non rileva né la modalità di connessione al suolo dei pannelli (tetto, lastrico solare, suolo), né il loro grado di amovibilità rispetto all immobile sottostante. Pertanto le centrali fotovoltaiche devono essere accatastate nella categorie D/1 indipendentemente dal fatto che loro ubicazione sia: sopra il tetto di un edificio; sopra un lastrico solare; oppure su di un terreno. 1

2 Inoltre in analogia con quanto previsto per le turbine delle centrali idroelettriche (Cass n ) in sede di determinazione della rendita occorre tener conto anche dei pannelli fotovoltaici. L Agenzia delle Entrate è intervenuta, in tema di impianti fotovoltaici, con le seguenti interpretazioni: circolare n.46/e; circolare n.38/e; circolare n. 38/E; circolare , n. 13/E. Secondo l Agenzia delle Entrate gli impianti fotovoltaici non costituiscono impianti infissi suolo solo quando i moduli che li compongono possono essere agevolmente rimossi o posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità e senza interventi antieconomici. Ai fini delle imposte di registro e ipocatastali l Agenzia delle Entrate qualifica l impianto come bene immobile a seconda dell obbligatorietà di accatastamento (circolare 13/E 2011). Pertanto, ai fini catastali, gli impianti fotovoltaici sono beni immobili da accatastare e quindi scontano l IMU. Ai fini reddituali gli impianti sono beni mobili quando i moduli che li compongono possono essere facilmente rimossi senza interventi antieconomici e posizionati in altro luogo, mantenendo la loro originaria funzionalità; beni immobili in tutti gli altri casi. Su tale ultimo punto, si segnala che gli conformandosi ad un orientamento giurisprudenziale espresso con la sentenza n. 11 del 12 gennaio 2009 della Comm. Trib. Prov. Bologna, gli impianti potrebbero essere classificati catastalmente nel gruppo E (esenzione), in ragione dell utilità sociale sottesa all utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica. Tuttavia, questa interpretazione seppur richiamata da un recente studio del notariato, non appare sostenibile anche perché per le centrali che sfruttano fonti rinnovabili, difetta una disposizione specifica che consenta di prescindere dall obbligo di accatastamento in base ai criteri individuati dalle istruzioni del Territorio (D/1 opifici). A conforto di tale ultima soluzione, è possibile richiamare i principi espressi dalla Corte di Cassazione, con sentenza n del 14 marzo Presupposti applicativi IMU Ciò detto, è opportuno ora soffermarsi sull ambito di applicazione soggettiva del IMU. L art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 ha introdotto, a partire dall anno 2012, l Imposta Municipale Propria (IMU), che sostituisce l ex imposta comunale sugli immobili (ICI). Secondo questa norma, sono tenuti al pagamento dell IMU i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni e i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, superficie sugli stessi. Sono inoltre tenuti al pagamento del tributo il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. I fabbricati di nuova costruzione tra cui si comprendono anche gli impianti fotovoltaici, rientrando nella categoria D opifici, sono soggetti all imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, oppure, se antecedente, dalla data in cui l impianto viene utilizzato. 2

3 LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DELL IMPOSTA L aliquota ordinaria IMU è pari allo 0,76% (cfr. art. 13 comma 6 D.L. 201/2011), tuttavia, i Comuni entro certi limiti percentuali possono deliberare un aliquota diversa a seconda della categoria dell immobile fino al prossimo 30 settembre Si anticipa che con riferimento agli impianti fotovoltaici, l aliquota ordinaria applicata dalla maggioranza dei comuni è fin ora pari allo 0,76%. L IMU è dovuta per anni solari e a partire dal mese dell anno in cui l impianto posseduto è terminato e pronto per l uso, ovvero nel mese nel quale è entrato in funzione se antecedente (segnaliamo che, se l impianto è terminato (o entrato in funzione) per almeno 15 giorni nel mese di riferimento, detto mese viene computato per intero ai fini del calcolo dell IMU). L imposta dovuta viene versata con due rate di uguale importo da versare il 16 giugno (per il 2012, 18 giugno perché il 16 giugno è sabato) ed il 16 dicembre (per il 2012, il 17 dicembre) attraverso il modello F24. Qualora il comune di riferimento deliberi un aliquota IMU diversa da quella ordinaria per gli impianti fotovoltaici, la differenza andrebbe conguagliata con la rata di dicembre, senza comminazione di sanzioni. Il D.L. n. 201/11 ha introdotto l obbligo di utilizzo del modello F24; per i titolari di partita IVA la presentazione del modello di versamento dovrà avvenire in forma telematica. La R.M, n. 35 del 12 aprile 2012 ha istituito i nuovi codici tributo, dove per ciascuna categoria di immobile viene distinto il versamento a favore del Comune da quello spettante dall erario. Il versamento può essere effettuato anche tramite compensazione con crediti tributari o contributivi vantati dal cliente (tali crediti evidentemente, vanno indicati nelle rispettive sezioni). La R.M. 35/E/12 ha approvato i codici tributo da utilizzare per i versamenti 3914 Terreni Comune 3915 Terreni Stato 3916 aree fabbricali Comune 3917 aree fabbricali Stato 3918 altri fabbricati Comune 3919 altri fabbricati Stato Determinazione base imponibile: esempi pratici CASO 1: Impianti iscritti in catasto Per gli impianti iscritti in catasto, la base imponibile si determina moltiplicando l ammontare della rendita risultante in catasto alla data del 1/01/2012, rivalutata del 5%, per il moltiplicatore della categoria catastale D, pari a 60 per l anno 2012 (cfr. art. 13, comma 4, D.L. 06/12/2011: a partire dall 01/01/2013 il moltiplicatore sarà pari a 65. Ad esempio, per un impianto di circa 1MW di potenza: Acquisto impianto (quasi 1 MW) Rendita Catastale all 1/01/2012 * 1,05 * 60 *0,76 Acconto 18/06/2012 Saldo 17/12/2012 IMU Totale , , , ,00 3

4 CASO 2: Impianti non accatastati Per gli impianti non iscritti in catasto, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare a partire dalla data di acquisizione dell impianto ed è costituito dal totale dei costi sostenuti per la realizzazione/acquisto dell impianto, al lordo delle quote di ammortamento, applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti ministeriali di cui al D.M. 05/04/2012 (cfr. art. 5 comma 3 D.LGS. 504/92). I coefficienti ministeriali sono disposti nelle seguenti misure: anno 2009, 1,10; anno 2010, 1,09; anno 2011, 1,07; anno ,03 Ai fini di una migliore comprensione di tale metodologia di calcolo riportiamo il seguente esempio: (i) ipotizziamo che il costo di acquisto, posa in opera e realizzazione dello stesso impianto di cui sopra, al lordo delle quote di ammortamento, sia al 31/12/2010 pari a Euro ; (ii) dal 01/01/2011 fino al 31/12/2011 (ultimazione impianto) pari a Euro ; (i) 2012: non ci sono costi incrementativi dell impianto. Acquisto impianto (quasi 1 Valore * 1,09 * 1,07 * 1,03 0,76% IMU Totale 2012 MW) , , , ,00 In caso di locazione finanziaria, il locatore o il locatario possono esperire la procedura prevista dal decreto del Ministero delle Finanze del 19 Aprile 1994 n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a partire dal 1 gennaio dell anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali. Circa la determinazione della base imponibile degli impianti non iscritti in catasto, è opportuno segnalare l orientamento giurisprudenziale espresso con la sentenza n del 9 febbraio In tale sentenza è stato specificato che finché non vi sia stata una richiesta di attribuzione della rendita catastale, la base imponibile deve essere determinata facendo riferimento alle iscrizioni contabili. Secondo la Suprema Corte, il momento che segna il passaggio dal criterio di determinazione della base imponibile fondato sui valori contabili al criterio catastale è quello della richiesta di attribuzione della rendita mediante l esperimento della procedura prevista dal D.M. n. 701 del Iscrizione in catasto Come si nota dagli esempi proposti, la differenza tra i due metodi di calcolo è sostanziale. Nella maggior parte dei casi, infatti, l IMU dovuta in caso di impianti non accatastati è molto più onerosa: consigliamo di procedere quanto prima alla richiesta di accatastamento all Agenzia del Territorio. Peraltro, ai sensi dell art. 28 comma 1 del R.D.L. n.652/1939, il termine di presentazione delle dichiarazioni in catasto delle unità immobiliari di nuova costituzione è di trenta giorni dal momento in cui gli impianti sono divenuti servibili all uso cui sono destinati (cfr. Circolare 3/T/2006). Ciò implica che la procedura di iscrizione in castasto debba essere adempiuta quanto prima dal professionista incaricato. In particolare, in primo luogo, il tecnico deve provvedere alla presentazione del tipo mappale che può essere presentato in catasto anche con ampio anticipo rispetto all ultimazione dei lavori non appena sia definita, in pianta, la sagoma dell impianto (questa operazione è eseguita dialogando con il Software Perego dell Agenzia del Territorio). Al momento le procedure di presentazione del tipo mappale non richiedono la data di ultimazione dei lavori. Pertanto, la verifica della sanzionabilità o meno della presentazione tardiva del tipo mappale è effettuata di norma dall Ufficio al 4

5 momento della trattazione delle corrispondenti (successive) dichiarazioni presentate al catasto edilizio urbano (DOCFA), nelle quali viene dichiarato l effettivo termine di ultimazione dei lavori di nuova costruzione. La DOCFA riporta tra gli altri dati, la superficie dell impianto, l attribuzione di categoria e la rendita proposta dal tecnico che ha effettuato/monitorato i lavori; ricordiamo che oltre che dal tecnico il modulo da inviare Telematicamente all Agenzia del Territorio, deve essere sottoscritto dal proprietario o dal titolare di diritti reali sull impianto (cfr. commi 2 3 D.M. 701/94). La rendita indicata dal tecnico nel modulo rimane negli atti catastali come rendita proposta fino a quando l ufficio non provvede entro 1 anno dalla data di presentazione della DOCFA alla determinazione della rendita catastale definitiva. In ogni caso la rendita proposta può essere utilizzata come base imponibile ai fini IMU fino all eventuale rettifica da parte dell Ufficio. Sul punto, la circolare 4/FL del 2001 contiene importanti chiarimenti. L ufficio ha infatti 12 mesi per rettificare la rendita proposta dal contribuente e la correzione dell ufficio non ha effetto fino a quando non è notificata al contribuente. Ciò significa che anche proponendo un valore bassissimo solo dopo la notifica della rettifica lo stesso non dovrà più essere utilizzato. E evidente che tale interpretazione lasci aperta la possibilità di proposte di rendite minime al fine di godere magari per un solo anno un imposta minima da pagare. Si segnala infine che sia per l ipotesi di tardiva presentazione del tipo mappale che per la DOCFA, di accedere all istituto del ravvedimento operoso. Nel caso di omessa o tardiva dichiarazione è applicabile una sanzione amministrativa da 258 a Euro (art. 31 R.D. L. m652/1939). DICHIARAZIONE Come previsto dal D.L. n. 201 del 2011, i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell imposta. Per gli immobili per i quali l obbligo dichiarativo è sorto dal 1 gennaio 2012, è previsto che la dichiarazione deve essere presentata entro il 1 ottobre 2012, poiché il 30 settembre 2012 cade di domenica. Ovviamente occorre, in ogni caso, garantire al contribuente il rispetto del termine di 90 giorni previsto per la presentazione della dichiarazione. Se l obbligo dichiarativo è sorto allora il 31 agosto allora il contribuente potrà presentare la dichiarazione IMU entro il 29 novembre INDEDUCIBILITA dell IMU Come precisato all interno della circolare del Ministero dell Economia e delle Finanze del 18 maggio 2012, l IMU è indeducibile dalle imposte sui redditi, vale dire l IRPEF e l IRES, e dall imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Cordiali saluti. Marco Pane Thomas Giuliani Laura De Lisa Dottore Commercialista Dottore Commercialista Dottore Commercialista 5

6 IMU per impianti fotovoltaici Contatti Marco Pane Rödl & Partner Roma Tel.: Thomas Giuliani Rödl & Partner Bolzano Tel.: Laura De Lisa Rödl & Partner Roma Tel.: Altri uffici nel mondo: Austria, Bielorussia, Bosnia-Herzigovina, Brasile, Bulgaria, Cina, Croazia, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Hong Kong, India, Indonesia, Kuwait, Lettonia, Lituania, Moldavia, Oman, Polonia, Qatar, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Russia, Singapore, Slovenia, Spagna, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tailandia, Turchia, Ucraina, Ungheria, USA, Vietnam UniCredit Banca, Ag Roma Clodio C/C , ABI 02008, CAB Swift-Code (BIC): UNCRITM1730 IBAN : IT 70 Q P.I. (V.A.T.) IT Partner in Roma: avv. Roberto Pera, D.r., LL.M Associate partners: avv. Alessandra Mari avv. Filippo Maria Catenacci LL.M avv. Gennaro Sposato LL.M 6

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