Anno 2010 N. RF147 QUADRO RW CHIARIMENTI DELL AGENZIA - TUTTOESEMPI

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1 Anno 2010 N. RF147 Redazione Fiscale Pag. 1 / 10 OGGETTO QUADRO RW CHIARIMENTI DELL AGENZIA - TUTTOESEMPI RIFERIMENTI ISTRUZIONI UNICO CM 45/2010 CIRCOLARE DEL 16/09/2010 Sintesi: in prossimità della presentazione di Unico2010, si propongono una serie di esempi pratici di compilazione del Quadro RW, alla luce degli importanti chiarimenti resi di recente dall Agenzia. CASO 1: APERTURA DI C/C ALL ESTERO INFERIORE A Il sig. Rossi apre al 29/12/2009 un C/C in Francia effettuando un bonifico internazionale di (nei 2 giorni del 2009 non ha di fatto generato interessi). la consistenza al 31/12/09 (lo stock ) è non eccede e pertanto nulla va indicato il flusso complessivo annuale non eccede e pertanto nulla va indicato CASO 2: APERTURA DI C/C ALL ESTERO ASSENZA DI INTERESSI ATTIVI Il sig. Rossi apre al 29/12/2009 un C/C in Francia effettuando un bonifico internazionale di (nei 2 giorni del 2009 non ha di fatto generato interessi). la consistenza al 31/12/09 eccede e pertanto va indicato il flusso complessivo annuale eccede e pertanto va indicato Dall Italia verso l estero Da barrare se non ha prodotto reddito nell anno (perché infruttifero o perché il reddito sarà incassato solo in futuro) X C/C e depositi C/C italiano: va indicato per le operazioni da e verso l Italia C/C estero: va indicato per le sole operazioni estero su estero CASO 3: APERTURA DI C/C ALL ESTERO PRESENZA DI INTERESSI ATTIVI Nel caso precedente il bonifico sia stato effettuato al 30/06/2009; il C/C ha generato interessi per la consistenza al 31/12/09 è pari a il flusso complessivo annuale eccede e pertanto va indicato. Tel. 0464/ Fax 0464/ info@redazionefiscale.it

2 Redazione Fiscale Info Fisco 147/2010 Pag. 2 / Sez. III Flussi - dubbio: non è chiaro se debba riferirsi: al solo al trasferimento Italia su estero per o anche al movimento estero su estero per l incremento del C/C per interessi capitalizzati di. 100 La CM 45/2010 non è del tutto esaustiva, ma pare deporre per la sola indicazione a Sez. II; nel proseguo si trascura l effetto di tale capitalizzazione sulla Sez. III; pertanto nell esempio la compilazione sarà del tutto analoga al Caso1. Nessun adempimento è invece dovuto nell ipotesi di incremento degli investimenti esteri per effetto della corresponsione dei relativi frutti degli investimenti (quali, ad esempio, l incasso di dividendi, la percezione di interessi attivi relativi al c/c estero ovvero l incasso del canone di locazione di un immobile sito all estero). Tali importi saranno compresi nel saldo di fine anno del conto corrente estero da riportare nella Sezione II del modulo RW. Ovviamente tali frutti devono trovare collocazione nei relativi quadri reddituali della dichiarazione dei redditi a meno che non vengano assoggettati a tassazione definitiva da parte di un intermediario residente. Reddito: gli interessi attivi vanno indicati alternativamente: a quadro RM (tassazione con l imposta sostitutiva pari a quella che sarebbe gravata in Italia - 27% - senza credito d imposta per le ritenute d imposta francesi su tali interessi) G % 27 con possibilità di optare per la tassazione ordinaria (e conseguente riporto a quadro RN1), fruendo in tal caso del credito d imposta (da indicare nel quadro CR e successivamente a RN31 per l importo deducibile) ACCREDITO DEGLI INTERESSI DIRETTAMENTE IN ITALIA ED ATTIVITÀ INFRUTTIFERE Nei casi esaminati in precedenza, in presenza: di disposizione permanente all accredito degli interessi maturati direttamente su un C/C italiano (da effettuare entro il mese di maturazione degli interessi - CM 45/2010) il quadro RW non sarebbe stato da compilare (né la Sez. II né la Sez. III). Novità: il concetto è applicabile anche ai conti correnti non produttivi di interessi (è il caso di molti C/C svizzeri); in tal caso la disposizione avrà il significato di trasferire i redditi ove in futuro dovessero prodursene ( per effetto, ad esempio, di modifiche contrattuali successivamente intervenute. ). In tali casi, infatti: nel primo caso: l imposta sostitutiva (del 27%) viene applicata dalla Banca incaricata dell incasso e ciò: - comporta il venir meno di qualsiasi rischio di evasione (e pertanto di esigenza di monitoraggio) - evita al contribuente l indicazione a quadro RM (ma gli impedisce di optare per la tassazione ordinaria) nel secondo caso: nulla vi è da tassare in Italia, in via ordinaria. N.B.: il concetto non è estensibile ad altre attività infruttifere diverse dai C/C (es.: un finanziamento infruttifero dovrà sempre essere indicato a quadro RW).

3 Redazione Fiscale Info Fisco 147/2010 Pag. 3 / 10 CASO 4: C/C ALL ESTERO OGGETTO DI MOVIMENTAZIONE Nel caso precedente, vengano successivamente effettuati 2 bonifici in uscita per ciascuno ed un bonifico a rientro per la consistenza al 31/12/09 è pari a = il flusso complessivo annuale eccede (è pari a ) e pertanto va indicato I 2 bonifici si possono indicare unitariamente se il C/C italiano utilizzato è il medesimo (sennò si usano 2 righi) CASO 5: C/C ALL ESTERO OGGETTO DI MOVIMENTAZIONE (variante) Nel caso precedente, si assista al solo rientro di la consistenza al 31/12/09 è inferiore a ( = 7.100) e pertanto non si compila la Sez. II il flusso complessivo annuale non eccede (vale solo ) e pertanto non va compilato. CASO 6: ESTINZIONE DEL C/C ALL ESTERO Nel caso3 (C/C pari a ) il sig. Rossi abbia proceduto a fine anno ad estinguere il conto con 2 bonifici di E DI , su 2 C/C diversi.. la consistenza al 31/12/09 è < (è a zero) e pertanto non si compila la Sez. II il flusso complessivo annuale eccede e pertanto la sezione va compilata (anche se la sezione II è a zero per il disinvestimento)

4 Redazione Fiscale Info Fisco 147/2010 Pag. 4 / 10 Movimentazione con trasporto al seguito : in presenza di trasferimento mediante trasporto al seguito: - nulla cambierebbe ai fini del quadro RW (la Sez. II e III vanno comunque compilate, a differenza della Sez. I per la quale tale situazione comporta l esonero) - sarebbe scattato l obbligo di comunicazione valutaria ove il trasporto per singolo viaggio e per singolo trasportatore fosse stato > ; nell esempio se si fosse recato all estero da solo con un singolo viaggio portando con sé (si noti che il versamento ad una Banca non comporta il limite di disposto per l antiriciclaggio) Nei casi precedenti nulla sarebbe dunque cambiato. CASO 7: UTILIZZO DEL C/C ESTERO PER SPESE DIVERSE DA INVESTIMENTO In presenza di un saldo iniziale del C/C pari a ) il sig. Rossi abbia proceduto ad utilizzare per il C/C per delle spese correnti (e cioè non per investimenti ): spese per vitto e alloggio, per affitto, vestiario, ecc. Indipendentemente dalle modalità di pagamento (non solo bonifici, ma anche a mezzo assegni, bancomat o carta di credito, prelievi in contanti, ecc.), il quadro RW sarà compilato come segue: il saldo del C/C al 31/12/2009 pari a e pertanto la sezione va compilata il flusso complessivo annuale (estero su estero) non riguarda movimenti per investimenti ed è pertanto escluso da segnalazione in tale sezione. SEZ. I E NON SEZ. IIII: Era dibattuto in dottrina se la sezione III dovesse ospitare, con riferimento agli utilizzi di attività finanziarie, i soli flussi: che avessero generato altri investimenti esteri (es.: disinvesto il C/C per investire in titoli o immobili) e non che trovassero genericamente la provvista in attività finanziarie, indipendentemente dalla loro destinazione. Il tenore delle istruzioni al quadro parevano deporre per il contrario,facendo riferimento ai trasferimenti che nel corso dell anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria indicati nella sezione II. La CM 45/2010 chiarisce ora che le spese diverse da investimenti sono da indicare nella Sez. I e non nella Sez. III. A tal fine si noti che: la compilazione della Sez. I rimane esclusa per i movimenti estero su estero (es: l utilizzo del C/C in Francia per pagare le spese condominiali non sarà da indicare) e comunque scatta in situazioni del tutto particolari (per una disamina v. Info Fisco 125/2010). N.B.: le risultanze nei vari anni della Sez. II non deve trovare riscontro nelle movimentazioni indicate a Sez. III (analogamente a quanto accade alle rimanenze di magazzino; pertanto non vale l uguaglianza: Sez. II dell anno n+1 = Sez. II dell anno n + variazioni da Sez. III dell anno n+1). a norma dell articolo 2 del decreto legge n. 176 del 1990, sono oggetto di monitoraggio nell ambito della Sezione I del modulo RW i trasferimenti transfrontalieri effettuati per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria, sempreché l ammontare complessivo di tali trasferimenti sia superiore, nel periodo d imposta, a euro. Tali trasferimenti possono essere stati effettuati, ad esempio, per il sostenimento di spese correnti, per motivi di studio o di salute. Tale segnalazione si riferisce esclusivamente ai trasferimenti dall estero verso l Italia e dall Italia verso l estero di denaro o titoli, effettuati tramite non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti. Sono esclusi da tale ambito i trasferimenti sull estero (rilevano esclusivamente quelli da e verso l estero), i trasferimenti effettuati per mezzo di intermediari residenti, nonché i trasferimenti effettuati in forma diretta mediante trasporto al seguito, aventi le richiamate causali. Pertanto, ad esempio, non sono oggetto di monitoraggio le spese mediche sostenute tramite bonifici internazionali effettuati tramite una banca italiana.

5 Redazione Fiscale Info Fisco 147/2010 Pag. 5 / 10 CASO 8: ACQUISTO DI TITOLI TRAMITE C/C ALL ESTERO Sempre nel caso3 (C/C pari a ) il sig. Rossi abbia proceduto ad acquistare dei titoli per con utilizzo delle disponibilità del C/C.. la consistenza complessiva al 31/12/2009 (C/C + titoli) rimane pari a e pertanto la sezione va compilata (non rileva che il C/C sia finito a e pertanto al di sotto del limite di ) il flusso complessivo annuale (estero su estero) è pari a ; eccede dunque il limite di e la sezione va compilata Codici operazione: C/C: codice 1 Titoli: codice Codice 3: trasferimento estero su estero di titoli Per trasferimenti estero su estero va indicato il C/C estero Estinzione del mutuo: gli anni successivi nulla si dovrà indicare per l estinzione del mutuo. MOVIMENTAZIONE ESTERO SU ESTERO CM 45/2010: anche un mutamento di natura di un investimento: da una attività finanziaria (es: C/C) ad altra attività finanziaria (es: titoli) da attività finanziaria (es: C/C) a investimento patrimoniale (es: immobili) è operazione da monitorare nel quadro RW. Ciò anche se a fronte dell attività finanziaria è stato accesa una passività (es: acquisto di un immobile tramite accensione di un mutuo transitato su un C/C da quale si è prelevata la provvista). In tal caso, ai fini della compilazione del quadro, è sufficiente: indicare la sola operazione di investimento dove alla colonna Codice operazione con l estero si indica il codice relativo alla tipologia di investimento effettuato (cod. 15 per gli immobili; cod. 3 per i titoli; cod. 2 per le partecipazioni) non anche il corrispondente disinvestimento (non si indica la riduzione del C/C), implicitamente segnalata dalla indicazione precedente. CASO 9: ACQUISTO DI TITOLI TRAMITE C/C ALL ESTERO (variante) Nel caso7 precedente, l acquisto di titoli sia per , sempre con utilizzo delle disponibilità del C/C.. nulla cambia (la consistenza complessiva C/C + titoli rimane > al 31/12/2009) il flusso complessivo annuale estero su estero è inferiore al limite di e dunque la sezione non va compilata.

6 Redazione Fiscale Info Fisco 147/2010 Pag. 6 / CASO 10: ACQUISTO IN ITALIA DI TITOLI DEPOSITATI ALL ESTERO (variante) Il sig. Rossi va in Banca per acquistare titoli negoziati in Francia: la banca acquista per conto del cliente i titoli che rimangono su un conto francese; se il contribuente: richiede il regime amministrato/gestito: l RW non va compilato non richiede tale regime: deve compilare l RW (la Banca funge da mero tramite del flusso finanziario). Se poi l acquisto viene effettuato tramite internet direttamente ad una Sim francese: - va compilata la Sez. II e III (trattasi di investimento ) - sempreché detti titoli non siano affidati in amministrazione o in gestione ad una Banca italiana (anche se i titoli non sono trasferiti dalla Francia all Italia). FINANZIAMENTI SOCI: si noti che nulla cambia concettualmente rispetto agli esempi precedenti se in luogo del C/C l attività finanziaria è costituita da un finanziamento a terzi (società o altro). Sarà sufficiente adeguare il codice operazione, indicando il cod. 7 - contratti di natura finanziaria. CASO 11: ACQUISTO DI UN IMMOBILE IN FRANCIA Il sig. Rossi acquista nel 2009 per tramite bonifico internazione una casa per vacanze in Francia (anche in multiproprietà). Ipotesi1 - non loca il bene: Quadro RL: non si compila in quanto Francia non tassa su base catastale gli immobili Quadro RW: va comunque compilato il quadro, sia la Sez. II che la Sez. III (dal 2009 non vige più l esonero in presenza di investimento patrimoniale che non produce reddito) Ipotesi2 - concede in affitto l appartamento: Quadro RL: va compilato indicando la medesima base imponibile tassata in Francia Quadro RW: va compilata la Sez. II e la Sez. III

7 Redazione Fiscale Info Fisco 147/2010 Pag. 7 / 10 SPESE DI GESTIONE DELL IMMOBILE: in relazione alle spese di gestione dell immobile, in quanto non assimilabili agli investimenti (v. commento al Caso7), i relativi prelievi: non vanno indicati a Sez. II e III ma a Sez. I (e pertanto solo se non canalizzate e se diverse da trasferimento estero su estero). SPESE INCREMENTATIVE: dovranno, al contrario, incrementare il costo storico a Sez. II e l esborso sarà da indicare a Sez. III nell anno del trasferimento delle somme. CASO 12: ACQUISTO E CESSIONE DI UN IMMOBILE IN FRANCIA Nel caso precedente si proceda alla successiva cessione dell immobile nel 2009 per nulla va indicato, posto che al 31/12/2009 l immobile è stato ceduto vanno riepilogati il flusso in uscita (acquisto) ed al rientro (cessione) Redditi: va compilato (posto il possesso infraquinquiennale): il rigo RL6 per dichiarare la plusvalenza su immobile (anche se all estero) a CR vanno indicate le imposte dirette pagate in Francia sulla plusvalenza N.B.: sempre ammesso optare per la tassazione sostitutiva del 20% sulla plusvalenza (art. 1 c. 496 L. 266/2005); in tal caso, tuttavia, si perde il diritto al credito di imposta CASO 13: ACQUISTO DI UN IMMOBILE IN FRANCIA ACCENSIONE DI UN MUTUO Nel caso precedente il sig. Rossi acquista l immobile (costo ): per tramite bonifico internazione per tramite mutuo (acceso per ; il residuo rimane a disposizione per le spese correnti) Il mutuo, transitando da un C/C estero acceso per poter disporre delle somme derivanti dal mutuo, costituisce una attività finanziaria anch essa soggetta al monitoraggio a RW. nulla cambia rispetto al caso precedente (rileva il costo complessivo, non le modalità di pagamento) il flusso complessivo annuale (estero su estero) è pari a ; eccede dunque il limite di e la sezione va compilata.

8 Redazione Fiscale Info Fisco 147/2010 Pag. 8 / Codice 15: trasferimento estero su estero per immobili Gli anni successivi: l estinzione del mutuo non rileva più andrà compilata la sola Sez. II per il controvalore dell immobile e del C/C al 31/12 CASO 14: ACQUISTO DI UN IMMOBILE IN FRANCIA - PAGATO AD UN ITALIANO Il sig. Rossi acquista da un italiano per un immobile sito a Parigi. Il pagamento viene effettuato tramite bonifico su un istituto italiano (o tramite consegna di un assegno): va indicato il costo di acquisto non va compilato (posto che in tal caso manca una movimentazione di denaro verso l estero CM 45/2010) CASO 15: CONTRATTO PRELIMINARE DI ACQUISTO DI UN IMMOBILE IN FRANCIA CON ACCONTI Il sig. Rossi stipula un compromesso di acquisto versando un congruo acconto (o addirittura versando anticipatamente l intera somma). Considerato che: il contratto ha una mera valenza obbligatoria (non trasla ancora la proprietà e pertanto non si è in presenza di un investimento patrimoniale potenzialmente produttivo di reddito estero) non si ritiene di poter considerare il pagamento un finanziamento fino alla data del rogito si ritiene che il pagamento: - non possa essere indicato a Sez. II e III - ma eventualmente a Sez. I (nel caso di specie, pertanto, non si indica se il pagamento è canalizzato, mentre si indica se avviene con assegni trasferibili emessi su un C/C italiano).

9 Redazione Fiscale Info Fisco 147/2010 Pag. 9 / 10 ALTRI CHIARIMENTI DELLA CM 45/2010 INVESTIMENTI COINTESTATI CM 45/2010: non è del tutto chiaro era come andasse compilato il quadro RW; in particolare: non era chiaro se si dovesse applicare il concetto di indicazione pro-quota come per lo Scudo oppure se entrambi dovessero indicare l intero costo storico. La CM 45/2010 chiarisce definitivamente che occorre procedere (sia per le attività finanziarie che per gli investimenti patrimoniali) a verificare la disponibilità sul bene; ove la stessa sia: piena - ciascun contitolare può disporre dell investimento senza il consenso dell altro: ciascuno indica il 100% del costo storico dell investimento Esempi ministeriali: C/C cointestati (si deve ritenere a firma disgiunta); C/C intestato ad un soggetto con delega concessa ad un terzo parziale - l esercizio dei diritti relativi all intero bene richiede un analogo atto di disposizione da parte degli altri cointestatari: va indicata la sola quota parte di propria competenza Esempi ministeriali: immobili in comproprietà, azioni in comunione. In assenza di ulteriori specifiche dell Agenzia, si deve ritenere che il concetto valga sia per i valori a stock (Sez. II) che per le relative movimentazioni (Sez. III). ACQUISTO ESTERO SENZA PAGAMENTO IN DENARO VALORE DA INDICARE A RW Ove l acquisizione non sia prevenuta mediante pagamento di un corrispettivo in denaro: il valore da indicare a RW va individuato nel costo fiscale ai fini dei redditi determinato secondo i corrispondenti criteri disposti dal Tuir. Pertanto si deve applicare a seconda dei casi: Operazione immobili partecipazioni conferimento successione donazione di permuta valore normale valore indicato in Dich. di successione (salvo titoli esenti) costo fiscale del donante valore normale Costo non documentabile: va indicato il valore normale del bene eventualmente risultante da un apposita perizia di stima (CM 45/2010). DONAZIONI A FAMILIARI CM 45/2010: le operazioni di: A) trasferimento di denaro a terzi non residenti senza alcun obbligo di restituzione (non a titolo di finanziamento, pertanto, neppure infruttifero): non possono considerarsi investimenti e pertanto non vanno monitorate a Sez. II nè Sez. III; non possono neppure considerarsi operazione da indicare a Sez. I e pertanto il quadro RW non va compilato B) donazione di attività finanziarie ricevute dal beneficiario italiano: in Italia: non si tratta di attività finanziarie all estero e pertanto non si compila l RW all estero: si tratta di attività finanziaria da monitorare a Sez. II e Sez. III (N.B.: la Sez. III accoglie anche movimentazioni effettuate da soggetti diversi dal dichiarante, nel caso di specie il donante).

10 Redazione Fiscale Info Fisco 147/2010 Pag. 10 / 10 Analogo discorso si deve fare per le successioni (il subentro in un C/C estero per successione va indicato a Sez. II e III), anche se riferite ad attività patrimoniali (es: zio americano che lascia in eredità al nipote un immobile a New York). Il contribuente è tenuto a segnalare anche i trasferimenti effettuati da altri soggetti a proprio beneficio. E il caso, ad esempio, del padre che trasferisce denaro all estero per consentire al proprio figlio di acquistare un immobile. Il figlio, titolare dell investimento, deve indicare nel modulo RW della propria dichiarazione dei redditi la consistenza dell investimento ed i relativi trasferimenti dei quali è stato beneficiario, in quanto il trasferimento è stato effettuato dal padre ma a beneficio di un investimento comunque riferibile al figlio. Nessun obbligo ricorre invece in capo al padre, sempreché il trasferimento sia da porre in diretta connessione con l investimento estero posto in essere dal figlio. Nudo proprietario ed usufruttuario: entrambi sono tenuti alla indicazione a RW (sia la titolarità del diritto di usufrutto che della nuda proprietà sono in grado di generare redditi di fonte estera). In base alle considerazioni esposte al paragrafo precedente, si ritiene che l indicazione vada data per l intero costo storico della piena proprietà. IMBARCAZIONI CM 45/2010: al pari degli immobili, dal 2009 vanno indicati anche se non produttivi di reddito (pertanto anche se non locati). Il dubbio riguarda il fatto che tali beni possono spostarsi (e pertanto potrebbe essere difficoltoso determinare se l investimento viene effettuato all estero. A tal fine l Agenzia ha chiarito che sono considerati investimenti esteri (da indicare a quadro RW) le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia. Previdenza complementare: scatta l esonero da RW se l adesione al Fondo pensione è prevista, alternativamente: dai Contratti Collettivi di lavoro per legge (es: il cd. secondo pilastro svizzero. Polizze assicurative: scatta l esonero da RW se: il contratto è stipulato per il tramite di un intermediario residente e se il contribuente ha conferito mandato a quest ultimo di regolare tutti i flussi connessi alla polizza. INFRUTTUOSITA DEGLI INVESTIMENTI DA DOCUMENTARE La presunzione di fruttuosità è una presunzione relativa: può sempre essere opposta la prova contraria da parte del contribuente. Pertanto fermi restando gli obblighi di monitoraggio e compilazione del modulo RW se sulla base della legislazione o della prassi vigente in taluni Paesi le attività finanziarie non siano produttive di reddito è opportuno che i contribuenti acquisiscano direttamente dagli intermediari esteri documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza (per giustificare, in caso di successivo controllo da parte dell Amministrazione finanziaria, la mancata compilazione del relativo quadro reddituale).

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