INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE E DELLE FASCE DI RISPETTO

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1 Società di Geoingegneria COMUNE DI VALSOLDA INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE E DELLE FASCE DI RISPETTO REGOLAMENTO Comm. Milano, luglio 2014 A cura di: Dott. Geol. F. Bossich Hanno collaborato: Dott. Ing. S. Terlingo Dott. Geol. T. Sozzi Società di Geoingegneria Sede Via Bassini MILANO Partita IVA tel. 02/ fax 02/ R.E.A bossichgeoengineer@tiscali.it

2 1 INDICE REGOLAMENTO AUTORITÀ IDRAULICA E POLIZIA IDRAULICA INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D ACQUA NORME DI TUTELA DEI CORSI D ACQUA Attività vietate in alveo Attività soggette ad autorizzazione in alveo Norme per proprietari frontisti e opere nel tessuto urbanizzato Norme per interventi ammissibili con procedura d urgenza NORME PER LE FASCE DI RISPETTO Attività vietate in fascia di rispetto Attività soggette a concessione o nulla-osta idraulico in fascia di rispetto Opere e attività non ricomprese negli articoli precedenti PRESCRIZIONI PER I CORSI D ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE (ASTE IDRICHE DEMANIALI E ASTE IDRICHE PRIVATE DI SIGNIFICATIVA IMPORTANZA IDRAULICA O PAESISTICA SOTTOPOSTE A TUTELA) Distanze per costruzioni, edificazioni, sopraelevazioni o altri interventi Opere e costruzioni esistenti nelle fasce di rispetto Opere e costruzioni esistenti nelle fasce di rispetto: deroghe Nuove opere e costruzioni Corsi d acqua coperti o tombinati Tratti intubati di corsi d acqua con funzione di collettore fognario Collettori di scarico in corsi d acqua Derivazioni e canali utilizzati a fini irrigui Derivazioni e canali per reti industriali Sottopassi Regimazione delle acque superficiali Argini Recinzioni Corsi d acqua delimitanti il confine con il territorio di altri Comuni Variazioni di tracciato del reticolo idrico minore Ripristino dei corsi d acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica Danni all interno delle fasce di rispetto Obbligo dei proprietari frontisti o dei proprietari dei manufatti posti su corsi d acqua e nelle fasce di rispetto Norme finali...18 APPENDICE A1 ITER AMMINISTRATIVO DELLE PRATICHE...20 A1.1 Istanze principali...20 A1.2 Altre istanze...20 A2 PROCEDURE E DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI SUI CORSI D'ACQUA...21 A2.1 Corsi d'acqua di competenza regionale...21 A2.2 Corsi d'acqua di competenza comunale...21 A3 LINEE GUIDA DEI CONTENUTI MINIMI TECNICI DI PRESENTAZIONE DELLA PRATICA...23 A3.1 Prescrizioni sulla progettazione ed esecuzione delle opere...23 A3.2 Linee guida...24 A4 MODALITÀ DI RILASCIO DEL TITOLO AUTORIZZATIVO...25 A4.1 RICHIESTA DI RILASCIO DEL TITOLO AUTORIZZATIVO PER OPERE VIETATE...26 A5 CANONI...26 A6 CAUZIONI E SPESE D ISTRUTTORIA...27 A6.1 Oggetto dell applicazione del canone...27 APPENDICE G1 GLOSSARIO...29 G1.1 Glossario tecnico pratico:...29 G1.2 Glossario amministrativo:...35 APPENDICE CONCESSIONE DEMANIALE (D.g.r. n 883 del 31 ottobre 2013, Titolo II, All. E )...39 PROCEDURE RILASCIO DELLE CONCESSIONI (D.g.r. n 883 del 31 ottobre 2013, All. E Titolo III )...42 SDEMANIALIZZAZIONI E ALIENAZIONI (D.g.r. n 883 del 31 ottobre 2013, All. E Titolo IV )...50

3 2 REGOLAMENTO STUDIO PER LA DETERMINAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE ai sensi della D.g.r. n 883 del 31 ottobre NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D ACQUA E REGOLAMENTO DELL ATTIVITÁ DI POLIZIA IDRAULICA SUL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE DI COMPETENZA REGIONALE E SUL RETICOLO IDRICO MINORE DI COMPETENZA COMUNALE Il presente regolamento indica le Norme di tutela dei corsi d acqua nel territorio del Comune di Valsolda. Il regolamento consta, oltre alla sezione contenente gli aspetti normativi riguardanti le attività vietate o soggette ad autorizzazione all interno delle fasce di rispetto fluviali e la definizione dei criteri per l esercizio delle attività di polizia idraulica sul reticolo idrografico, di una sezione che specifica l iter autorizzativo e di un glossario della terminologia più comunemente utilizzata in materia. Il regolamento è redatto in forma di articoli riprendendo integralmente i contenuti della deliberazione regionale, in modo da fornire un supporto immediato di consultazione ai tecnici 1 AUTORITÀ IDRAULICA E POLIZIA IDRAULICA L Autorità deputata allo svolgimento dell Attività di Polizia Idraulica, così come definita nel Titolo I - paragrafo 4, Allegato E della D.g.r. n 883/2013: - per il reticolo idrico principale: Regione Lombardia ; - per il reticolo idrico minore: i Comuni (ai sensi dell art. 3, c. 114, l.r. 1/2000); - per i canali di bonifica e/o irrigazione: i Consorzi di Bonifica (ai sensi dell art. 85, c. 5, l.r. 31/2008). Regione Lombardia ha attribuito ad AIPo competenza idraulica su tratti del reticolo idrico principale, indicati nella Tabella e Cartografia di cui all Allegato 1 della DGR IX/1001 del 15 dicembre Su tali corsi d acqua AIPo rilascia parere idraulico, necessario affinché Regione Lombardia possa formalizzare i provvedimenti concessori. Al comune è demandata la Polizia idraulica, cioè le attività e le funzioni di controllo poste in capo all Autorità amministrativa, da effettuare, nel rispetto e nell applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d acqua stesso e delle sue pertinenze. La polizia idraulica si esplica mediante: a) la vigilanza; b) l accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia; c) il rilascio di concessioni relative all utilizzo e all occupazione dei beni demaniali; d) Il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d acqua. 2 INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D ACQUA

4 3 Nel rispetto della D.g.r. n 883/2013, sono state individuate le fasce di salvaguardia dei corsi d acqua inclusi nel Reticolo Idrico Minore e Reticolo Idrico Principale, e riportate nell elaborato «Reticolo idrico minore fasce di rispetto» alle Tav. RT1- RT2. L individuazione delle fasce di rispetto è stata definita sulla base di una valutazione puntuale sul terreno dell alveo e delle aree interessate ed è stata compiuta un analisi storica degli eventi di piena con l'individuazione di zone omogenee dal punto di vista della morfogenesi fluviale sulle quali é riconoscibile ed ipotizzabile l'incidenza dei processi di esondazione. Operativamente per la delimitazione delle fasce di rispetto sono stati pertanto considerati i seguenti elementi: aree storicamente soggette ad esondazioni; aree soggette a fenomeni erosivi fluviali o di divagazione dell alveo; aree soggette a fenomeni erosivi torrentizi saltuariamente attivabili; aree necessarie per consentire l accessibilità al corso d acqua per la sua manutenzione, fruizione e riqualificazione; aree interessate da riduzione del drenaggio delle acque superficiali. Per le aree di rispetto è stata prevista l individuazione di due fasce graduate di tutela (di 4 e 10 metri), con conseguente stesura di specifica normativa tecnica, in relazione alle esigenze di tutela della pubblica incolumità e/o di salvaguardia/riqualificazione ambientale del reticolo idrico esistente nel Comune di Valsolda. 3 NORME DI TUTELA DEI CORSI D ACQUA Vengono elencate le norme per: attività in alveo; attività in fascia di rispetto. 3.1 Attività vietate in alveo Ai sensi dell art. 93, r.d. n. 523/1904, nessuno può fare opere nell alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale senza il permesso dell Autorità Idraulica competente. Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione stabilita dall art. 93, saranno determinate, anche in caso di contestazione, dall Autorità Idraulica competente. Per distanza dai piedi dell argine si intende la distanza non solo dalle opere arginali, ma anche dalle scarpate morfologiche stabili (parere Consiglio di Stato I giugno 1988 e Cassazione 24 settembre 1969, n. 2494). In assenza di opere fisse, la distanza è da calcolare a partire dal ciglio superiore della riva incisa. Le distanze specificate dal r.d. n. 523/1904 sono derogabili solo se previsto da discipline locali, come le norme urbanistiche vigenti a livello comunale. A tal fine le deroghe alle fasce di rispetto, introdotte dal documento di polizia idraulica elaborato dai comuni (v. Allegato B D.g.r. n 883 del 31 ottobre 2013) hanno effetto solo se tale documento viene recepito all interno dello strumento urbanistico, previo parere obbligatorio e vincolante di Regione Lombardia Si ricorda che il primo comma dell art. 115 del D.lgs 152/2006 stabilisce che «al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell alveo, entro un anno dalla data di entrata in

5 4 vigore della parte terza del presente decreto le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti». Ai sensi dell art. 96, r.d. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere vietate in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese sono la formazione di opere (ad esclusione degli interventi di regimazione idraulica così come specificato all articolo seguente) con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque ed in particolare i seguenti lavori e atti sono vietati in modo assoluto, fermo restando le disposizioni vigenti, lungo i corsi d acqua, loro alvei, sponde e difese: a) la copertura e/o tombinatura dei corsi d acqua (art. 115 d.lgs. 152/2006), che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità; b) l occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d acqua comunque comprese all interno della fascia di rispetto; c) le piantagioni all interno degli alvei dei fiumi, torrenti e colatori; d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dalla «Autorità Idraulica» competente; e) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ovvero a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi; f) le variazioni o alterazioni alle opere di difesa e regimazione idraulica e relativi manufatti; g) qualunque opera o manufatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all uso a cui sono destinati gli argini, loro accessori e manufatti; h) il danneggiamento e l eliminazione con ogni mezzo, compreso l abbruciamento, dei ceppi degli alberi ed ogni opera anche in legno che sosteniene le rive e gli argini dei corsi d acqua; per una distanza orizzontale non minore di dieci metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde; i) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie ed altro per l esercizio della pesca con le quali si alterasse il corso naturale delle acque; eccettuate le consuetudini per l esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti di dette concessioni, o già prescritte dall Autorità Idraulica competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere; j) il posizionamento longitudinalmente in alveo di infrastrutture, quali gasdotti, fognature, acquedotti, tubature e infrastrutture a rete in genere, che riducano la sezione del corso d acqua; in caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrate; k) l estrazione di materiale inerte che non sia funzionale ad interventi di sistemazione idraulica; l) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori; m) lo scarico nei corpi idrici delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne così come disciplinate dalla normativa regionale di settore, L.R. 62/85 e R.R. n. 3/2006;

6 5 n) l apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall Autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque; o) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari; p) lo stabilimento di molini natanti; q) ogni altro lavoro od atto vietato ai sensi delle vigenti norme. 3.2 Attività soggette ad autorizzazione in alveo Le attività soggette ad autorizzazione sia private sia pubbliche in alveo sono suddivise in: - Lavori e opere soggette a concessioni, sia di nuova costruzione sia di modifica (attività che utilizzano un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze) - Lavori e opere soggette a nulla osta idraulico, sia di nuova costruzione sia di modifica (attività che senza utilizzare un bene demaniale insistono nella fascia di rispetto di 10,00 m dall estremità dell alveo inciso o, in caso di corsi d acqua arginati, dal piede esterno dell argine). Possono essere eseguite solo dopo il rilascio di formale autorizzazione le seguenti opere: a) in generale gli interventi che non siano in grado d influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d acqua, le opere e gli interventi volti alla difesa, alla sistemazione idraulica ed al monitoraggio dei fenomeni; b) le opere e le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, quali ponti e attraversamenti aerei di servizi, compresa l eliminazione della vegetazione infestante arborea, se necessario, e la rimozione di accumuli di materiali nell alveo per ripristinare e mantenere le funzioni idrauliche e ambientali dei corsi d acqua; c) le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l accesso al corso d acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all interno dei centri abitati e comunque dove non vi siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili; d) le opere di sistemazione idraulica delle sponde e dei manufatti per la regimazione dei deflussi e per la captazione e lo scarico delle acque, compresa la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali; e) le variazioni di tracciato dei corsi d acqua solo nel caso ne venga accertata la necessità sotto l aspetto idraulico e ambientale; in tal caso il progetto dovrà riguardare anche la nuova fascia di rispetto; f) le opere e le strutture fisse per l attraversamento viabile pedonale e carrabile, anche a guado o in manufatto sub alveo; g) gli attraversamenti sub alveo di linee e tubazioni di servizi; h) i ponti canale e le botti a sifone;

7 6 i) le rampe di accesso agli argini e all alveo; j) gli attraversamenti aerei di linee di servizi isolate e/o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento, linee aeree elettriche, telefoniche o di altri impianti di telecomunicazione; k) il posizionamento longitudinalmente in alveo di gasdotti, fognature, acquedotti, tubature e infrastrutture a rete in genere, purché siano interrate e non si riduca la sezione del corso d acqua, previo studio di compatibilità dell intervento con riferimento alla prevedibile evoluzione morfologica dell alveo; l) la realizzazione di opere di derivazione di acque pubbliche in concessione; m) gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica, le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti; n) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale; o) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all art. 96, lettera c) del r.d. 523/1904; p) prelievi manuali di ciottoli senza taglio o asportazione della vegetazione per quantitativi non superiori a 150 mc annui; q) scavi e demolizioni; r) pulizia ed eliminazione della vegetazione infestante o arborea e, qualora necessario, la rimozione di accumuli di materiale in alveo allo scopo di migliorare le condizioni del deflusso delle acque; s) la copertura dei corsi d acqua solo se imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità (art. 115 d.lgs. 152/2006); t) lo scarico di acque meteoriche, delle acque fognarie degli scolmatori di troppo pieno, di acque fognarie depurate ed acque industriali nei corsi d acqua previa verifica, da parte del richiedente l autorizzazione, della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate. u) i tracciati fissi con eventuali lievi modifiche del fondo e pareti dell alveo per l attività sportiva di rafting, discesa in canoa e sports fluviali. v) gli interventi o gli usi occasionali che interessano l area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc); w) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l accesso e l esercizio dei porti natanti e ponti di barche. Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano Stralcio per l Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d acqua (art. 9, commi 5, 6, 6- bis delle Norme di Attuazione del PAI, approvato con d.p.c.m. 24 maggio 2001) Norme per proprietari frontisti e opere nel tessuto urbanizzato Ai sensi del 2 comma dell art. 58 del r.d. sono consentite «le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell alveo». Tale diritto dei proprietari

8 7 frontisti, ai sensi dell art. 95 comma 1, «...è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi». È, dunque, possibile la costruzione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d alveo e a quota non superiore al piano campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l accesso al corso d acqua. L accertamento di queste condizioni rientra nelle attribuzioni dell Autorità Idraulica competente che rilascia nullaosta idraulico. La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili. Secondo quanto stabilito dall art. 12, r.d. n. 523/1904, sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni di opere di difesa dei loro beni contro i corsi d acqua. I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà. Qualora le attività di manutenzione rientrino nella casistica per la quale è necessario il nulla-osta idraulico, questo dovrà essere ottenuto preventivamente Norme per interventi ammissibili con procedura d urgenza È consentita l effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza e rilevanza pubblica. La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall Autorità Idraulica competente che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria. Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall avvio dell attività. Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi. Gli interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle Autorità Idrauliche, o su loro prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone. 4 NORME PER LE FASCE DI RISPETTO 4.1 Attività vietate in fascia di rispetto Sono vietati i seguenti lavori ed attività: a) la costruzione di edifici, di manufatti anche totalmente interrati e di ogni tipo di impianto tecnologico, fatte salve le opere attinenti alla difesa e alla regimazione idraulica, alla derivazione, al controllo e allo scarico delle acque ed agli attraversamenti dei corsi d acqua, nei casi previsti nel precedente paragrafo;

9 8 b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti così come definiti dal D.Lgs. 152/2006, fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione; c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione; d) la realizzazione di complessi ricettivi all aperto; e) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio fatte salve le prescrizioni indicate dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione; f) i movimenti terra e le operazioni di scavo che modifichino sostanzialmente il profilo del terreno in una fascia non inferiore a 4 metri dal ciglio superiore di sponda, fatti salvi gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico; g) l interclusione della fascia di rispetto; h) le piantagioni di alberi e siepi ad una distanza minore di 4 m dal ciglio superiore della sponda, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; i) la realizzazione di muri e/o recinzioni non asportabili ad una distanza minore di 10 m dal ciglio superiore della sponda, laddove la fascia ha un ampiezza minima di 10 m, e di 4 m dal ciglio superiore della sponda, laddove la fascia ha un ampiezza minima di 4 m; j) il pascolo e la permanenza del bestiame; k) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere; l) formazione di pescaie, chiuse, pietraie ed altre opere per l esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono accettate da questa disposizione le consuetudini per l esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall Autorità Idraulica competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere. Infine gli atti criminosi di tagli o rotture di argini o ripari, che saranno puniti ai termini delle vigenti leggi penali. 4.2 Attività soggette a concessione o nulla-osta idraulico in fascia di rispetto Sono eseguibili solo dopo espressa autorizzazione i seguenti lavori ed attività: a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione; b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell art.27 comma 1 della L.R. 12/05, senza aumento di superficie o volume;

10 9 c) gli interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto; d) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume; e) le recinzioni asportabili formate da pali e reti metalliche ad una distanza non inferiore a 4 metri dal ciglio superiore della sponda; f) le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dell ambiente; g) la posa di tubazioni e linee di servizi diversamente non localizzabili, previa verifica a seguito di studio di compatibilità dell intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall Autorità Idraulica competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti; h) linee aeree e relativi pali e sostegni; i) la realizzazione di interventi di viabilità e di sistemazione a verde, con formazione di percorsi pedonali e ciclabili senza attrezzature fisse, tali da non interferire con le periodiche operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi d acqua; j) percorsi pedonali e ciclabili, a condizione che si mantengano le quote esistenti in sito e che vengano impiegati tecniche e materiali drenanti; k) l ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue verificandone l ammissibilità ai fini idraulici per ogni specifica tipologia di opera costituente l impianto (scarichi, tubazioni internate, ecc.); l) il posizionamento di cartelli pubblicitari, segnaletici o simili su pali o supporti di altro tipo purché non impediscano l accesso al corso d acqua e non costituiscano una limitazione al buon regime delle acque; m) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientali comportanti il ritombamento di cave; n) gli interventi di sistemazione ambientale e del verde volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica. 4.3 Opere e attività non ricomprese negli articoli precedenti Nei casi non ricompresi nei precedenti articoli si rimanda alla normativa sovraordinata ed in subordine e alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile del procedimento, che valuta di volta in volta la tipicità del caso, determinando il divieto o l autorizzazione. 5 PRESCRIZIONI PER I CORSI D ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE (ASTE IDRICHE DEMANIALI E ASTE IDRICHE PRIVATE DI SIGNIFICATIVA IMPORTANZA IDRAULICA O PAESISTICA SOTTOPOSTE A TUTELA) 5.1 Distanze per costruzioni, edificazioni, sopraelevazioni o altri interventi Negli allegati cartografici, la rappresentazione grafica delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore ha un valore puramente indicativo; la distanza del corso d acqua dovrà essere in ogni caso determinata sulla base di misure dirette in sito. Le distanze prescritte sono:

11 10 Metri 10 per ogni lato, per tratti di corso d acqua non tombinati Le distanze dai corsi d acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argine in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla sommità della sponda, e comunque con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria. Nel caso di recinzioni le distanze minime da mantenere dal corso d acqua sono le seguenti: metri 4 qualora trattasi di opere in muratura; che si elevino oltre il piano di campagna; metri 4 in presenza di recinzioni asportabili formate da pali e reti metalliche, oppure parapetti in legno e simili. Metri 4 per ogni lato, per tratti di corso d acqua tombinati Le distanze in questo caso devono essere misurate dalla parete esterna in pianta di manufatto che costituisce il tombotto o la copertura, nel caso in cui tale manufatto sia ricompreso entro l area demaniale tale distanza va comunque sempre calcolata dal confine catastale indicato in mappa. Nel caso di recinzioni le distanze minime da mantenere dal corso d acqua coperto sono di 4 metri indipendentemente dalla tipologia di recinzione. Sugli edifici esistenti, sia pubblici che privati, all interno delle fasce di rispetto indipendentemente dall estensione delle fasce, che si estendono da un minimo di 10 m (con 4 m inderogabili) e oltre ove ritenuto necessario, sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alla l.r. 12/2005 art. 27, comma 1, lett. a), b), c) e d) e s.m.i. (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici esistenti realizzati prima del 1904) che sostituisce la disciplina di dettaglio prevista dall art. 3 del D.P.R. n. 380/2001. La fascia di rispetto dei corsi d acqua attualmente coperti deve comunque garantire la possibilità di accesso per le ispezioni dirette e/o la possibilità di eseguire manutenzioni. Si riporta a fine regolamento uno schema grafico esemplificativo delle modalità di misurazioni delle fasce di rispetto. 5.2 Opere e costruzioni esistenti nelle fasce di rispetto Per i fabbricati ed impianti esistenti all interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico sono ammessi, previa autorizzazione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici esistenti realizzati prima del 1904 o dotati della prescritta autorizzazione ai fini idraulici, così come definiti dalle lettere a), b), c) e d) e sottotesti dell art. 3 del D.P.R. 380/2001 (e successive modifiche e integrazioni). E sempre ammessa la demolizione senza ricostruzione. Non risultano autorizzabili, anche in sanatoria, costruzioni realizzate entro le fasce di 10 metri, in assenza di previsioni urbanistiche che motivatamente lo consentano (par 4.2.1). Si ricorda che il divieto era già stabilito dalla legge 2448/1865 e ribadito nel r.d. 523/1904. Potranno essere autorizzati interventi che prevedano parziale demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione. In ogni caso tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità

12 11 futura di recupero dell intera area della fascia di rispetto alle altre funzioni cui è deputata con priorità al ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici. Nel caso di fabbricati esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per il deflusso delle acque, l Amministrazione provvederà a sollecitare i proprietari all esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (non esclusa la demolizione) assegnando un tempo limite per l esecuzione dei lavori. In caso di inadempienza da parte dei proprietari, l Amministrazione dovrà intervenire direttamente addebitando l onere dell intervento ai proprietari. Nel caso di fabbricati e strutture private in genere in precarie condizioni di stabilità, tali da costituire serio rischio per il regolare deflusso delle acque, il Comune, mediante ordinanza sindacale, imporrà ai proprietari la messa in sicurezza dei fabbricati, assegnando un congruo termine per l esecuzione. In caso di inadempienza o di somma urgenza, il Comune dovrà intervenire direttamente, addebitando le spese dell intervento ai proprietari. Nel caso di canali artificiali realizzati per la derivazione e l uso in concessione di acque pubbliche, aventi rilevante importanza idraulica o ambientale e pertanto compresi nel reticolo idrico minore di competenza comunale, valgono le norme di polizia idraulica applicabili ai corsi d acqua del predetto reticolo, fatti salvi i diritti di proprietà e gli obblighi derivanti dagli atti di costruzione e di concessione e degli statuti consortili. Per comprovate ragioni tecniche o ambientali i predetti canali potranno essere modificati sia per quanto riguarda il tracciato che la struttura e la copertura, solo se gli interventi e le opere da eseguire siano idraulicamente compatibili. L esecuzione di dette opere è subordinata alla verifica di compatibilità idraulica ed all emissione dell autorizzazione ai fini idraulici, secondo le procedure di cui alle presenti norme Opere e costruzioni esistenti nelle fasce di rispetto: deroghe L amministrazione comunale potrà definire le fasce di rispetto anche in deroga a quanto previsto dall art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904 (divieto assoluto di piantagioni e movimento di terreno ad un distanza inferiore a 4 mt e divieto assoluto di edificazione e scavi a distanzia inferiore di 10 mt). L individuazione di fasce di rispetto in deroga a quanto previsto dall art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904 potrà avvenire solo previa realizzazione di appositi studi idrogeologici ai sensi della l.r. n. 12/2005 (art. 57) e della DGR 30 novembre 2011 n Aggiornamento dei Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio in attuazione dell articolo 57 comma 1 della L.R. 11 Marzo 2005 n. 12, approvati con d.g.r. 22 dicembre 2005 n. 8/1566 e successivamente modificati con d.g.r. 28 maggio 2008 n. 8/7374. Le distanze di rispetto previste dal R. D. n. 523/1904 possono essere derogate solo se previsto da discipline locali, da intendersi anche quali previsioni urbanistiche vigenti a livello comunale. Per questo motivo il Documento di polizia idraulica, comprensivo della parte cartografica e di quella normativa, per essere efficace dovrà essere recepito all interno dello strumento urbanistico comunale. Si evidenzia che sino al recepimento del Documento di polizia idraulica negli strumenti urbanistici comunali vigenti, sul reticolo principale e minore valgono le disposizioni di cui al R.D. 523/1904, mentre per i canali di bonifica di cui all Allegato D della presente deliberazione valgono i vincoli del Regolamento Regionale n. 3/ Nuove opere e costruzioni Le nuove opere che interferiscono direttamente o indirettamente con il regime del corso d acqua potranno essere realizzate solo se ne sarà dimostrata la compatibilità idraulica. Le opere di rilevante importanza, quali opere di

13 12 derivazione d acqua, traverse fluviali, nuove arginature, ponti e opere di attraversamento in generale (gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) di luce superiore a 6 m e simili, dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell Autorità di Bacino Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all interno delle fasce A e B, paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell Autorità di Bacino n.2/99). In casi eccezionali, per corsi d acqua di piccole dimensioni e manufatti di modesta importanza, potranno essere assunti tempi di ritorno inferiori in relazione ad esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate. È comunque necessario verificare che le opere non comportino un significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quelle di progetto. Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive di Autorità di Bacino e Regione. In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno: a) restringere la sezione mediante le spalle e rilevati di accesso; b) avere l intradosso a quota inferiore al piano campagna; c) comportare una riduzione della pendenza del corso d acqua mediante l utilizzo di soglie di fondo. Non è ammesso il posizionamento di strutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. Se necessarie queste dovranno essere interrate. In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all evoluzione morfologica prevista dell alveo e dovranno comunque essere adeguatamente protetti dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d acqua. I manufatti di attraversamento dovranno essere dimensionati tenendo conto di possibile aumento del carico idraulico e dovranno essere verificati nei riguardi del possibile trasporto solido del corso d acqua, al fine di ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiali sedimentabili o flottanti. 5.4 Corsi d acqua coperti o tombinati Lungo i tratti tombinati la larghezza della fascia di rispetto è pari a quella del canale aumentata di 4 m per parte, le opere dovranno essere verificate dal punto di vista idraulico e dovranno essere progettate con particolare riguardo alle attività di manutenzione del canale. Dovranno in particolare essere previsti manufatti di ispezione: a) in corrispondenza di ogni confluenza di una canalizzazione in un altra; b) in corrispondenza di ogni variazione planimetrica (curva) tra due tronchi rettilinei; c) in corrispondenza di ogni variazione altimetrica (salto) lungo un condotto rettilineo; d) ad ogni variazione di livelletta; e) in corrispondenza di ogni opera d arte particolare. I manufatti di ispezione dovranno avere dimensioni tali da consentire l agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza mutua tale da permettere l agevole intervento del personale addetto, e in ogni caso non inferiori a m per sezioni non praticabili e non inferiori a m per sezioni praticabili. Sono pertanto vietate in fascia di rispetto tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni ed alla manutenzione e/o la possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

14 13 All imboccatura dei corsi d acqua intubati, dovranno essere predisposti elementi filtranti o griglie con lo scopo di evitare l intasamento della tubazione. I sistemi tipo griglie filtrati od altro dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell alveo o altri accorgimenti) e da assicurare un agevole manutenzione. All'atto della richiesta di esecuzione di una nuova tombinatura dovranno essere esplicitamente indicate, nella documentazione di istruttoria, le modalità di accesso all'alveo, di esecuzione degli interventi di manutenzione sul tratto tombinato e sui sistemi di protezione da sedimenti e ostruzione e la periodicità manutentiva degli stessi. 5.5 Tratti intubati di corsi d acqua con funzione di collettore fognario Le disposizioni del presente paragrafo si applicano ai tratti intubati di corsi d acqua che presentino contemporaneamente le seguenti caratteristiche: a) presentino lungo il proprio tracciato allacciamenti di fognatura nera o mista, autorizzati dal Comune come scarichi in pubblica fognatura ai sensi delle normative vigenti in materia di scarichi su parere dell Ente Gestore della rete fognaria; b) presentino lungo il proprio tracciato manufatti scaricatori di piena, destinati al collettamento in tempo asciutto delle portate nere alla depurazione, realizzati in conformità al disposto normativo vigente e in possesso di autorizzazione provinciale allo scarico in forma tacita o espressa. Tali tratti si trovano pertanto a svolgere funzione promiscua: in tempo asciutto svolgono la funzione di collettori fognari, destinati alla raccolta di acque nere e al loro collettamento alla depurazione; in tempo di pioggia svolgono altresì la funzione di convogliamento di acque meteoriche o di colo alla rete idrografica. Tale utilizzo promiscuo rappresenta una situazione di malfunzionamento tanto per la rete idrografica quanto per la rete fognaria e riveste pertanto carattere transitorio. Durante tale periodo transitorio, e con la finalità di risolvere possibili conflitti di competenza tra il regime autorizzativo ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e le norme di tutela e di polizia idraulica contenute nel presente regolamento, sui corsi d acqua che presentino le caratteristiche sopra richiamate sono sospese le norme per la tutela del corso d acqua ma restano valide invece le norme per le fasce di rispetto per il corso d acqua intubato, definite su una fascia di 4 metri a partire dall estradosso del manufatto. Durante il transitorio, pertanto, le attività di autorizzazione di allacciamenti, attraversamenti o opere inerenti i tratti intubati di corsi d acqua, vengono svolte dal Comune, su parere dell Ente Gestore della pubblica fognatura, in riferimento al regolamento comunale di fognatura emesso ai sensi del disposto normativo vigente in materia di scarichi, con le seguenti prescrizioni aggiuntive, qualora non già esplicitamente riportate in tale regolamento; c) sono ammessi esclusivamente solo allacciamenti di tipo separato (fognature bianche e nere), anche se la rete fognaria comunale è di tipo misto; d) gli allacciamenti di fognatura bianca sono ammessi solo previa verifica, da parte del richiedente l allacciamento dell idoneità idraulica del recapito a ricevere lo scarico; e) non sono ammessi in nessun caso interventi di riduzione della sezione intubata, di deviazione del tracciato planimetrico e in generale qualunque intervento suscettibile di peggiorare le modalità di deflusso entro il condotto.

15 14 Al termine del periodo transitorio di uso promiscuo, a seguito della realizzazione di idonee opere di canalizzazione finalizzate all allontanamento dal corso d acqua delle acque di fognatura, entreranno in vigore le prescrizioni specifiche per ciascuna tipologia di collettore. Per i tratti riconosciuti come alvei demaniali, le opere esistenti all atto della restituzione del corso d acqua alla funzione esclusiva di trasporto di acque chiare saranno oggetto di nuova concessione ai sensi del successivo paragrafo, non di concessione in sanatoria. In particolare la corresponsione dei canoni di polizia idraulica dovrà iniziare a datare dalla stipula di specifico disciplinare con l Amministrazione Comunale. 5.6 Collettori di scarico in corsi d acqua L autorizzazione agli scarichi nei corsi d acqua viene rilasciata esclusivamente ai fini idraulici sotto l aspetto della quantità delle portate conferite. Per quanto riguarda la qualità delle acque, gli scarichi rientranti nell ambito di applicazione del D. Lgs. n.152/2006, dovranno acquisire le prescritte autorizzazioni dell Autorità Idraulica competente, in aggiunta a quella idraulica di cui alla presente normativa ed in particolare dovranno riferirsi ai regolamenti regionali del 24 Marzo 2006: Regolamento regionale 24 marzo 2006 n 2 Disciplina dell uso delle acque superficiali e sotterranee, dell utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell acqua in attuazione dell articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 Dicembre 2006, n 26 Regolamento regionale 24 marzo 2006 n 3 Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 Dicembre 2006, n 26 Regolamento regionale 24 marzo 2006 n 4 Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne in attuazione dell articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 Dicembre 2006, n 26 La materia è normata dall art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI che prevede l emanazione di una direttiva in merito da parte dell Autorità di Bacino. Il progetto relativo alla variazione del tracciato dovrà contenere le analisi idrauliche e morfologiche sull evoluzione possibile delle dinamiche fluviali a monte e a valle dell area interessata dall intervento per tratti di lunghezza significativa. Il richiedente l autorizzazione allo scarico dovrà verificare la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate. Nelle more dell emanazione della suddetta direttiva ed in assenza di più puntuali indicazioni, si dovrà rispettare quanto disposto dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque che indica i seguenti parametri di ammissibilità: - 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle nuove aree di ampliamento e di espansione residenziale ed industriale; - 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature; I suddetti limiti sono da adottare per tutti gli scarichi non ricadenti nelle seguenti zone: - aree montane;

16 15 - portate direttamente scaricati nei laghi. Le domande di autorizzazione dovranno essere accompagnate da una relazione idrologica e idraulica, redatta con i metodi e i criteri stabiliti dall Autorità di Bacino e dalla Regione, a dimostrazione dell entità dello scarico e della compatibilità del ricettore. Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e dovranno essere previsti accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell energia) per evitare l innesco di fenomeni erosivi nel corso d acqua. Bacini o vasche di laminazione per l accumulo temporaneo delle acque meteoriche: per le nuove aree di lottizzazione ed in generale per insediamenti residenziali, ed industriali o artigianali, si dovrà predisporre di un adeguato progetto relativo alla raccolta ed allo smaltimento delle acque meteoriche intercettate dalle coperture e dalle aree impermeabilizzate con la previsione di appositi bacini di accumulo temporaneo evitando il convogliamento diretto in fognatura o alla rete superficiale e/o dispersione casuale nelle zone limitrofe. I manufatti di raccolta, di recapito e di accumulo delle acque meteoriche dovranno obbligatoriamente essere compresi nelle opere di urbanizzazione primaria. I bacini di accumulo, dimensionati in relazione alla superficie delle aree impermeabili e all altezza di pioggia prevista nelle 24 ore con un tempo di ritorno di 100 anni, dovranno invasare le acque meteoriche tramite opportune opere di captazione. I bacini di accumulo dovranno essere ricavati in apposite aree permeabili ed essere provvisti di una soglia tarata per il rilascio regolato dei volumi d acqua invasati nella rete di scolo dell acqua superficiale. Qualora si preveda un fondo impermeabile per il mantenimento di uno specchio d acqua permanente si dovrà garantire il riciclo, anche forzato, dell intero volume d acqua onde evitarne il ristagno e il deterioramento della qualità. La dimensione dei bacini deve essere calcolata, indicativamente, considerando il volume di raccolta di 130 mm d acqua per ogni metro quadrato di superficie impermeabile, salvo quanto diversamente motivato da specifica relazione idraulica. Nel caso in cui il corpo idrico risulti insufficiente allo smaltimento delle portate scaricate e/o affetto da problemi idraulici, potranno essere utilizzate tecniche alternative (pozzi filtranti, sistemi di laminazione con restituzione modale nella rete, ecc.) previa verifica della permeabilità dei terreni. 5.7 Derivazioni e canali utilizzati a fini irrigui Nel caso di corsi d acqua del reticolo idrico minore utilizzati a fini irrigui, i soggetti titolari della concessione demaniale sono obbligati a rendere noti al Comune le modalità ed i tempi di esercizio delle loro attività, specialmente per quanto attiene all approvvigionamento, alla manovra di paratoie e di chiuse ed alle operazioni di manutenzione, fornendo il nominativo ed il recapito del responsabile di dette operazioni. In ogni caso l attività irrigua dovrà essere compatibile con la funzione di smaltimento delle acque meteoriche. Tutti gli interventi su corsi d acqua inerenti pratiche irrigue, anche se non inseriti nel reticolo idrico minore, dovranno essere volti al mantenimento dell efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa. Gli interventi di sostanziale modifica e di riassetto di canalizzazioni agricole, anche se non appartenenti al reticolo idrico minore, dovranno essere autorizzati ai fini idraulici. 5.8 Derivazioni e canali per reti industriali Sono compresi nel reticolo idrico minore i canali artificiali realizzati per la derivazione industriale e l uso in concessione di acque pubbliche aventi rilevanza idraulica o ambientale.

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