Legge di Stabilità 2016

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1 Legge di Stabilità 2016 Detassazione premi di produzione Welfare aziendale e contrattazione II livello Lavoro a tempo parziale e pensionamento Le nuove deduzioni IRAP La nuova Certificazione Unica: ultimi aggiornamenti Esonero Contributivo e co.co.co Le ultime novità 1

2 LEGGE DI STABILITA 2016 Legge 28 dicembre 2015, n. 208 G.U. n. 302 del 30/12/2015 Suppl. ord. n. 70 In vigore dal 1 gennaio

3 DETASSAZIONE PREMI DI PRODUZIONE 3

4 L art. 1, commi da 182 a 190, introduce alcune misure dirette ad incentivare la produttività e la contrattazione collettiva di secondo livello, nonché il cosiddetto welfare aziendale. 4

5 Regime fiscale premi produttività (art. 1 comma 182) Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. 5

6 Regime fiscale premi produttività (art. 1 comma 186) Le disposizioni di cui ai commi da 182 a 185 trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 182, a euro Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno. 6

7 Regime fiscale premi produttività (art. 1 comma 187) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 182 a 191, le somme e i valori di cui ai commi 182 e 184 devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n

8 Regime fiscale premi produttività (art. 1 comma 188) Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 182 nonché le modalità attuative delle previsioni contenute nei commi da 182 a 191, compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui al comma 189. Il decreto prevede altresì le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma

9 Regime fiscale premi produttività (art. 1 comma 189) Il limite di cui al comma 182 è aumentato fino ad un importo non superiore a euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma

10 Regime fiscale premi produttività Si dispone che il c.d. premio di risultato legato ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell impresa siano assoggettate ad un regime fiscale sostitutivo dell imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali in misura pari al 10%, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore Quali presupposti. 10

11 Regime fiscale premi produttività Imposta del 10% solo sui premi ad ammontare variabile 1) Con la nuova disposizione, l imposta del 10% sostitutiva di irpef e addizionali, troverà applicazione, salvo che il lavoratore non ci rinunci, solo sui premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia collegata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione (vi rientrano anche le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell impresa). Il termine «premi di risultato» sembra restringere il campo di applicazione: tale ambito sarebbe stato più esteso se si fosse parlato più genericamente di «somme» 11

12 Regime fiscale premi produttività Imposta del 10% solo sui premi ad ammontare variabile si ritiene che nessuna voce possa essere detassata, se il contratto di produttività non la colleghi esplicitamente al raggiungimento di uno dei citati indicatori quantitativi di produttività, redditività, efficienza o innovazione 12

13 Regime fiscale premi produttività Imposta del 10% solo sui premi ad ammontare variabile Tutto questo deve essere misurabile e verificabile secondo alcuni criteri contenuti in un D.M. concertato tra Lavoro ed Economia che dovrebbe essere emanato entro il prossimo 29 febbraio. Il provvedimento dovrà indicare i modi di misurazione degli indici appena descritti, le modalità attuative del regime tributario agevolato, gli strumenti e le modalità di partecipazione paritetica alla organizzazione del lavoro 13

14 Regime fiscale premi produttività Imposta del 10% solo sui premi ad ammontare variabile A puro titolo esemplificativo e non esaustivo, la circolare n. 15 del 3/04/2013, Ministero del Lavoro, riportava come indicatori quelli riportati in tabella. Vedremo il nuovo decreto cosa prevederà 14

15 Regime fiscale premi produttività Il legislatore consente l'agevolazione anche per le «somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d'impresa». l'agevolazione anche in questo caso sembrerebbe concessa in presenza di un accordo collettivo mentre per propria natura la distribuzione degli utili è una facoltà meramente aziendale (articolo 2433 del codice civile ). 15

16 Regime fiscale premi produttività 2) limitatamente al settore privato E escluso il settore pubblico 16

17 Regime fiscale premi produttività 3) fino al limite complessivo di euro lordi, lordi per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell organizzazione del lavoro, secondo le modalità che saranno stabilite da apposito DM; 4) con esclusivo riferimento ai titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore, nell anno precedente quello di percezione delle somme (premio o partecipazione agli utili), a euro; 17

18 Regime fiscale premi produttività A fronte di somme detassabili riferite al 2008 pari a euro ed al limite reddituale riferito all anno precedente di euro, siamo progressivamente giunti ad un regime agevolato pari, per il 2016, a euro ( in alcuni casi specifici, ove, in via paritetica, i dipendenti sono coinvolti nella organizzazione del lavoro, a 2.500), ma si è allargata la platea dei potenziali beneficiari che ora riguarda i lavoratori subordinati che, nel corso del 2.015, non hanno superato la soglia dei euro. 18

19 Regime fiscale premi produttività 5) le somme sono erogate in esecuzione di contratti collettivi, aziendali o territoriali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (o dalle loro RSA e RSU); Escluse le erogazioni stabilite unilateralmente dal datore di lavoro e quelle direttamente derivanti dalla contrattazione collettiva di categoria, il comma 187 dell art. 1, L. n. 208/2015, ammette al regime sostitutivo di tassazione esclusivamente le somme corrisposte in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all art. 51, D.Lgs. n. 81/

20 Regime fiscale premi produttività La fonte dell obbligo può essere costituita alternativamente: - da un contratto collettivo territoriale stipulato da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; - da un contratto collettivo aziendale stipulato da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; - da un contratto collettivo aziendale stipulato dall azienda con le rappresentanze sindacali aziendali delle predette associazioni ovvero stipulato con la rappresentanza sindacale unitaria. 20

21 Regime fiscale premi produttività Soltanto le RSA che sono espressione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possano trattare e firmare, con esclusione di altre RSA che non hanno tali caratteristiche. 21

22 Regime fiscale premi produttività La legge non specifica i criteri per l individuazione dei soggetti sindacali dotati del richiesto requisito di rappresentatività. L elaborazione giurisprudenziale richiama in ordine alla valutazione della rappresentatività di un organizzazione sindacale i noti criteri: consistenza del numero di iscritti, presenza in più settori produttivi e più territori, effettivo svolgimento di azione sindacale e di contrattazione. E stato tuttavia osservato che il requisito di sindacato comparativamente più rappresentativo" non si fonda su indici assoluti ma deve essere verificato nel tempo attraverso un'operazione di confronto con le altre sigle presenti nello stesso ambito. 22

23 Regime fiscale premi produttività Va ricordato che, per fruire della detassazione, sarà necessario dare applicazione all art. 14 del D.Lgs. n. 151/

24 Regime fiscale premi produttività ART. 14 Deposito contratti collettivi aziendali o territoriali 1. I benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente, che li mette a disposizione, con le medesime modalità, delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati. 2. I contratti e gli accordi collettivi contenenti clausole o disposizioni di cui al comma 1 sono depositati dalle parti stipulanti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e gli enti previdenziali interessati, entro quindici giorni dalla loro stipulazione 24

25 Regime fiscale premi produttività Adempimenti del datore di lavoro e dei lavoratori 1. il beneficio (l'applicazione del 10%) spetta solo a coloro che nell'anno precedente hanno prodotto un reddito di lavoro dipendente fino a euro

26 Regime fiscale premi produttività Adempimenti del datore di lavoro e dei lavoratori Il datore di lavoro applica in automatico la detassazione ai: - dipendenti in forza per tutto l'anno precedente a cui ha rilasciato la CU (per l'intero anno) con reddito di lavoro dipendente non superiore a euro (al lordo delle somme detassate nell'anno); 26

27 Regime fiscale premi produttività Adempimenti del datore di lavoro e dei lavoratori Il datore di lavoro applica in automatico la detassazione ai: - dipendenti in forza per parte dell'anno precedente a cui ha effettuato un conguaglio complessivo con tutti i redditi di lavoro dipendente prodotti nell'anno e ha rilasciato la CU (per l'intero anno) con reddito di lavoro dipendente non superiore a euro (al lordo delle somme detassate nell'anno). In caso di ulteriori redditi di lavoro dipendenti non gestititi dal datore di lavoro il dipendente dovrà comunicare l'eventuale non applicazione della detassazione. 27

28 Regime fiscale premi produttività Adempimenti del datore di lavoro e dei lavoratori L'applicazione della detassazione non sarà invece automatica e pertanto necessiterà di una specifica richiesta di applicazione da parte del dipendente nei seguenti casi: 1. dipendenti assunti nell'anno precedente senza conguaglio complessivo; 2. dipendenti assunti nell'anno corrente; 3. dipendenti part time con altri rapporti di lavoro nell'anno precedente. In questi casi, il comma 186, prevede che il beneficiario debba attestare per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente percepito l'anno precedente. 28

29 Regime fiscale premi produttività Adempimenti del datore di lavoro e dei lavoratori Per dettame normativo, il dipendente può comunque rinunciare all'agevolazione; tale opzione deve essere espressa e in forma scritta. Tale evenienza potrebbe ricorrere almeno in due casi: 1) quando il lavoratore possiede altri redditi di lavoro dipendente non comunicati al datore di lavoro; 2) ove la tassazione ordinaria fosse favorevole (es. per la presenza di detrazioni o deduzioni che azzerano l'imposta). 29

30 Regime fiscale premi produttività Adempimenti del datore di lavoro e dei lavoratori 2. valore massimo agevolabile di euro (2.500 in presenza di una partecipazione paritetica dei lavoratori) 30

31 Regime fiscale premi produttività Adempimenti del datore di lavoro e dei lavoratori Il datore di lavoro dovrà tenere monitorato tramite la procedura paghe il non superamento del valore massimo detassabile considerato quale limite fiscale (e quindi da lordizzare per l'aliquota contributiva a carico del dipendente). In caso di nuova assunzione con richiesta di applicazione della detassazione del dipendente, dovrà altresì richiedere al lavoratore una dichiarazione attestante l'importo già assoggettato all'aliquota del 10% presso il precedente datore; in quanto il valore di euro (o 2.500) dovrà essere un limite massimo in capo al soggetto passivo d'imposta. 31

32 Regime fiscale premi produttività I vantaggi sono evidentemente di estrema rilevanza sia per il lavoratore che per il datore di lavoro. Se le somme sono erogate in denaro, è vero che la tassazione ridotta consente di ridurre il cuneo fiscale ma la misura è limitata alla differenza delle imposte dovute dal lavoratore; saranno comunque dovuti, dal datore di lavoro e lavoratore, i contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi. 32

33 Regime fiscale premi produttività La legge di Stabilità consente, invece, di giungere addirittura anche all azzeramento del cuneo fiscale. In particolare, se il lavoratore sceglie, anche parzialmente, che l erogazione avvenga attraverso le somme e i valori che non concorrono alla determinazione del reddito imponibile, le somme saranno completamente escluse da tassazione. 33

34 CONTRATTAZIONE DI PROSSIMITA E WELFARE AZIENDALE 34

35 Con le modifiche introdotte viene ampliata la platea delle somme e dei servizi che possono rientrare fra quelle agevolate, nonché estese le modalità di corresponsione. Lo scopo è consentire al datore di erogare somme valori e servizi a favore dei lavoratori in esenzione da contribuzione e imposizione fiscale. Vi è anche un vantaggio del datore di lavoro che potrà portare in deduzione delle imposte sui redditi le somme ed i valori corrisposti, salvo i limiti previsti dall art. 100 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi 35

36 Regime fiscale premi produttività (art. 1 comma 184) Le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, ne' sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma

37 Regime fiscale premi produttività (art. 1 comma 190) All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche: 37

38 Regime fiscale premi produttività (art. 1 comma 190) old «f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 100 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'articolo 12; 38

39 Regime fiscale premi produttività (art. 1 comma 190) a) al comma 2: 1) la lettera f) è sostituita dalla seguente: new «f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100»; 39

40 Regime fiscale premi produttività L'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e al coniuge, figli ed altri familiari di cui all art.433 c.c. per le finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Non è possibile fruire dell agevolazione se le somme sono corrisposte in denaro (Agenzia delle Entrate Ris. n.26/e del 29 marzo 2010); 40

41 Regime fiscale premi produttività (art. 1 comma 190) old «f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari 41

42 Regime fiscale premi produttività (art. 1 comma 190) 2) la lettera f-bis) è sostituita dalla seguente: new «f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari»; 42

43 Regime fiscale premi produttività La modifica alla lettera f-bis) del comma 2 dell'articolo 51 del Tuir risulta radicale ed è volta, da un lato a dare chiarimenti e dall'altro ad ampliare i servizi impattati. Ad essere agevolate (sempre fiscalmente e contributivamente) continuano ad essere sia le «somme», sia i «servizi e le prestazioni»; 43

44 Regime fiscale premi produttività E precisato che a essere agevolate saranno anche le scuole materne, nella versione precedente erroneamente non citate e pertanto escluse dall'agevolazione in virtù di una interpretazione molto rigida della Corte costituzionale (sentenza 344/2008). L'agevolazione è estesa anche ai servizi integrativi e di mensa, alla frequenza di ludoteche e centro estivi e invernali. Resta confermata l'agevolazione per le borse di studio concesse ai familiari. 44

45 Regime fiscale premi produttività (art. 1 comma 190) 3) dopo la lettera f-bis) è inserita la seguente: «f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12»; 45

46 Regime fiscale premi produttività Le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12. Questi servizi, individuati dalla lettera f-ter) del comma 2 dell'articolo 51 del Tuir e già rientranti nel concetto più esteso di «servizio assistenziale», possono essere agevolati anche sotto forma di rimborso delle spese effettivamente effettuate in quanto sono agevolate anche le «somme» ad essi riferibili. 46

47 Regime fiscale premi produttività (art. 1 comma 190) b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale». 47

48 Regime fiscale premi produttività Mentre le somme, servizi e prestazioni, di cui alle lettere f-bis) e f- ter) non concorrono alla formazione della base imponibile anche se corrisposte in denaro, per quelle di cui alla lettera f) rimane il vincolo che limita l esenzione unicamente in natura. Di conseguenza, per queste ultime, non si estende alle erogazioni sostitutive in denaro. La disposizione prevista dalla Legge di Stabilità interviene su tale aspetto 48

49 Regime fiscale premi produttività Il datore di lavoro potrà concedere i benefici mediante la consegna di voucher che il dipendente potrà spendere per le finalità previste 49

50 new Art. 51, c. 2, D.P.R. n. 917/1986 Determinazione del reddito di lavoro dipendente 1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono. 2. Non concorrono a formare il reddito: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter); Ultimo aggiornamento 20 Gennaio

51 new Art. 51, c. 2, D.P.R. n. 917/1986 Determinazione del reddito di lavoro dipendente b) le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta ad euro 258,23, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decretolegge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 (abrogata); c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione; d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici; e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'articolo 50; f) l'utilizzazione da parte dei lavoratori e dei familiari indicati nell articolo 12 delle opere e dei servizi erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100 ; Ultimo aggiornamento 20 Gennaio

52 new Art. 51, c. 2, D.P.R. n. 917/1986 Determinazione del reddito di lavoro dipendente f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali per borse di studio in favore dei medesimi familiari; f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per le fruizione di servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell articolo 12; Ultimo aggiornamento 20 Gennaio

53 new Art. 51, c. 2, D.P.R. n. 917/1986 Determinazione del reddito di lavoro dipendente g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta ad euro 2.065,83, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione; g-bis) la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito; Ultimo aggiornamento 20 Gennaio

54 new Art. 51, c. 2, D.P.R. n. 917/1986 Determinazione del reddito di lavoro dipendente h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro; i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta; i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa. Ultimo aggiornamento 20 Gennaio

55 Art. 51, c. 3, ultimo periodo, D.P.R. n. 917/1986 Determinazione del reddito di lavoro dipendente Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire (euro 258,23); se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. Ultimo aggiornamento 20 Gennaio

56 Art. 12, c. 1, D.P.R. n. 917/1986 Detrazioni per carichi di famiglia rimando all art. 433 c.c. 1) il coniuge; 2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali. Ultimo aggiornamento 20 Gennaio

57 Regime fiscale premi produttività Le agevolazioni previste per i familiari prescindono dal fatto che essi siano o meno a carico fiscalmente 57

58 Risoluzione Agenzia delle Entrate 29/3/2010, n. 26/E La Risoluzione dell Agenzia delle Entrate 29/3/2010 n. 26/E specifica che i criteri che identificano gli oneri di utilità sociale, oltre ad essere rinvenibili nel testo dell art. 100, comma 1 - il quale fa riferimento alle «...spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto...» - sono stati ulteriormente precisati dall Agenzia delle Entrate nella risoluzione 10 marzo 2004, n. 34. Ultimo aggiornamento 20 Gennaio

59 Risoluzione Agenzia delle Entrate 29/3/2010, n. 26/E In particolare, ai fini dell esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all art. 51, comma 2, lett. f), devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni: - la spesa deve essere sostenuta volontariamente dal datore di lavoro e non in adempimento di un vincolo contrattuale; - deve trattarsi di opere e servizi messe a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti; - tali opere e servizi devono perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale o culto. Ultimo aggiornamento 20 Gennaio

60 Risoluzione Agenzia delle Entrate 29/3/2010, n. 26/E L Agenzia ha ritenuto che l esclusione dalla tassazione operi anche nell ipotesi in cui detti servizi siano messi a disposizione dei dipendenti tramite il ricorso a strutture esterne all azienda. Restano escluse, invece, dall ambito applicativo della disposizione di esenzione le ipotesi di erogazione di somme, anche indirette, da parte del datore di lavoro che possono consistere in rimborsi o anticipazioni di spese sostenute dal dipendente. In altri termini, l esenzione è riferibile unicamente alle erogazioni in natura e non si estende alle erogazioni sostitutive in denaro. Ultimo aggiornamento 20 Gennaio

61 Regime fiscale premi produttività Un fattore che nella previgente enunciazione non facilitava l utilizzo di questa norma era il fatto che le spese riguardanti tali benefit dovessero essere volontariamente sostenute dal datore di lavoro, non essendo quindi possibile fruire dell agevolazione qualora il piano fosse stato il risultato di un accordo con i lavoratori Oggi viene consentito che tali erogazioni avvengano anche sulla base di un contratto o di un accordo o di un regolamento aziendale 61

62 Art. 100, c. 1, D.P.R. n. 917/1986 Oneri di utilità sociale Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. Deducibilità per il datore di lavoro Ultimo aggiornamento 20 Gennaio

63 Regime fiscale premi produttività Quali le regole sulla deducibilità dei costi dal reddito di impresa nei casi in cui tali erogazioni avvengano sulla base di un contratto o di un accordo o di un regolamento aziendale? si applica la disciplina generale definita dall articolo 95 del Tuir e i costi sostenuti a monte sono interamente deducibili dal reddito di impresa, visto che l articolo 95 non pone specifiche limitazioni? 63

64 CONCLUSIONI Con la modifica dell art. 1, comma 184, della Legge n. 208/2015, quindi, lo scenario cambia: nei limiti del valore complessivo di euro (o euro), il lavoratore può decidere di non ricevere il premio di risultato e di fruire, in alternativa, delle somme e dei valori di cui all art. 51 citato, i quali, pertanto, nella fattispecie, non avranno più una valenza collettiva «per la generalità dei dipendenti o per categorie omogenee», ma potranno riguardare, a richiesta, in sostituzione del premio produttività, il singolo lavoratore. Tali somme e valori non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente e non sono soggetti all imposta sostituiva del 64 10%.

65 Regime fiscale premi produttività (art. 1 comma 191) All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno2015, n. 80, le parole: «al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «a 38,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 36,2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 35,6 milioni di euro per l'anno 2018». Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, sono ridotte di 344,7 milioni di euro per l'anno 2016, 325,8 milioni di euro per l'anno 2017, 320,4 milioni di euro per l'anno 2018, 344 milioni di euro per l'anno 2019, 329 milioni di euro per l'anno 2020, 310 milioni di euro per l'anno 2021 e 293 milioni di euro annui a decorrere dall'anno Ciò significare che i fondi per la decontribuzione si azzerano 65

66 Stop alla decontribuzione Si favorisce il potere d acquisto dei dipendenti ma si alza il costo del lavoro per le aziende Stimolo per le aziende ad operare una incentivazione degli strumenti di welfare aziendale 66

67 Part time Agevolato per lavoratori prossimi alla pensione (comma 284 L. 208 del ) 67

68 Il comma 284 della Legge n. 208/2015 introduce alcune disposizioni sperimentali dirette a favorire l invecchiamento attivo dei lavoratori prossimi alla pensione di vecchiaia, attraverso il c.d. part-time agevolato. Trattasi di una misura che consente: - una riduzione dell orario di lavoro allo scopo di favorire (senza imporre) un turn over generazionale; - e di preservare, contestualmente, una contribuzione piena per il dipendente. 68

69 Carattere sperimentale e transitorio La misura durerà dal 2016 al 2018, in via sperimentale. La misura sarà oggetto di regolamentazione con DM Lavoro da emanare entro 60 giorni dall entrata in vigore della legge di Stabilità, slittato a Marzo. In cosa consiste il modello sperimentale? 69

70 I lavoratori dipendenti del settore privato, iscritti all Assicurazione generale obbligatoria e alle Forme sostitutive della medesima, titolari di un contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato che maturino entro il il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia (ex L. n. 241/2011) POTRANNO CHIEDERE su base volontaria ed a seguito di un apposito accordo con il datore di lavoro LA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA FULL-TIME A PART-TIME, con riduzione dell orario di lavoro compresa tra il 40 ed il 60%. 70

71 «datore di lavoro privato»: ciò significa che la disposizione si applica anche a coloro che non sono imprenditori (organizzazioni di tendenza, partiti e movimenti politici, fondazioni, associazioni, ecc.) 71

72 Condizioni Anzianità contributiva: Che in ogni caso abbiano maturato al momento della trasformazione del rapporto i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia. 72

73 Condizioni Tipologia contrattuale in essere: Devono essere titolari di un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. Esclusioni: Tempo parziale indeterminato Tempo determinato Intermittente 73

74 Vincolo di durata L'accordo per la trasformazione del rapporto deve riguardare un periodo di tempo non superiore a quello intercorrente tra la data di accesso al beneficio in esame e la data di maturazione del suddetto requisito anagrafico. La durata è limitata, nel senso che è strettamente funzionale al raggiungimento della data di maturazione del requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia. Non possono essere concesse proroghe nemmeno con il consenso delle parti 74

75 Riduzione oraria La riduzione dell'orario di lavoro deve essere pari ad una misura compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento. percentuale di riduzione che è già fissata dalla norma e che, in ogni caso, prevale anche su una percentuale diversa dettata dal contratto collettivo applicato in azienda. 75

76 Trattamento giuridico A chi sceglierà questa opzione sarà riservato il seguente trattamento: - il DATORE versa in busta paga una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a suo carico relativa alla prestazione lavorativa non effettuata 76

77 Trattamento giuridico Tale importo non concorre alla formazione del reddito e non è assoggettata a contribuzione previdenziale 77

78 Vincoli di spesa Il riconoscimento del beneficio avviene da parte dell'inps previa autorizzazione della DTL a domanda e nel rispetto di un limite massimo di risorse, in presenza dei requisiti e presupposti previsti, secondo le modalità che verranno stabilite da Decreto pari a: - 60 milioni di euro per il 2016, milioni per il 2017, - 60 milioni per il

79 Vincoli di spesa: monitoraggio L INPS provvede al monitoraggio delle domande di accesso al beneficio comunicate dalle imprese. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite delle risorse anche in via prospettica, l INPS non prenderà in esame ulteriori domande finalizzate all accesso al beneficio in esame. 79

80 Adempimenti del datore di lavoro b) il datore di lavoro deve dare comunicazione all Inps ed alla Direzione territoriale del lavoro della stipula del contratto a tempo e della cessazione secondo le modalità che saranno precisate nel decreto del Ministro del lavoro concertato con quello dell economia; 80

81 Adempimenti del datore di lavoro Una volta sottoscritta la clausola, con l individuazione dell orario di lavoro secondo le previsioni contenute negli articoli 5 e 8 del D.Lgs. n. 81/2015, il datore di lavoro è tenuto a comunicare on-line al centro per l impiego l avvenuta variazione entro i cinque giorni successivi, pena l irrogazione di una sanzione amministrativa. 81

82 Adempimenti del datore di lavoro La comunicazione obbligatoria ha per legge natura pluriefficace (D.L. n. 76/2013 convertito, con modificazioni, nella L. n. 99/2013) Avrà tale natura ai fini della comunicazione all INPS e alla DTL??? (Necessario il Decreto) 82

83 Nessun obbligo per i Datori di Lavoro La misura non comporterà alcun vincolo per i datori di lavoro: si fonda su un ACCORDO tra datore di lavoro e lavoratore. l assenza dell accordo sindacale sembra favorire il pensionamento anche in quelle imprese dove non c è il sindacato interno. a differenza di quanto previsto nel contratto di solidarietà espansiva ex art. 41 del D.Lgs. n. 148/2015 non c è un obbligo specifico di assunzione in relazione alle ore ridotte 83

84 Trattamento giuridico L INPS riconoscerà la contribuzione figurativa per la retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Così facendo, arrivato alla pensione, il lavoratore che avrà concluso in part-time la sua carriera riceverà comunque un assegno di pensione come se avesse lavorato fino alla fine a tempo pieno. Dunque: senza alcuna penalizzazione dovuta al calo della contribuzione versata. 84

85 Richiamo all art. 41, comma 6, d.lgs. n. 148/2015 L art. 41 Tratta della norma che disciplina i c.d. Contratti di solidarietà espansivi, aventi ad oggetto una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale. 85

86 Richiamo all art. 41, comma 6, d.lgs. n. 148/2015 Il comma 6 statuisce che ai fini dell'individuazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione delle quote retributive della pensione dei lavoratori che abbiano prestato lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 5, è neutralizzato il numero delle settimane di lavoro prestate a tempo parziale, ove ciò comporti un trattamento pensionistico più favorevole. Per esplicito richiamo, il comma 6 si applica anche all ipotesi disciplinata dal comma 289, legge n. 208/

87 Contratti di solidarietà espansivi L art. 41 dispone che qualora i contratti collettivi aziendali prevedano e programmino allo scopo di incrementare gli organici una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e una contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, ai datori di lavoro è concesso, per ogni lavoratore così assunto un contributo mensile a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso l INPS (di cui all art. 37, legge n. 88/1989).

88 Contratti di solidarietà espansivi - per i primi dodici mesi, al 15% della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile; - e per ciascuno dei due anni successivi, rispettivamente al 10% e al 5%. - Qualora, poi, le sopracitate assunzioni riguardino giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, in sostituzione del contributo anzidetto, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro sarà dovuta per i primi tre anni e comunque non oltre il compimento del ventinovesimo anno di età del lavoratore assunto in misura corrispondente a quella prevista per gli apprendisti.

89 Contratti di solidarietà espansivi Non beneficiano delle agevolazioni i datori di lavoro che, nei dodici mesi antecedenti le assunzioni, abbiano proceduto a riduzioni di personale ovvero a sospensioni di lavoro in regime di cassa integrazione guadagni straordinaria. Da siffatta pratica espansiva non deve discendere una riduzione della percentuale della manodopera femminile rispetto a quella maschile, ovvero di quest'ultima quando risulti inferiore.

90 Contratti di solidarietà espansivi vi deve essere un incremento stabile dell occupazione la trasformazione deve avvenire entro un anno dalla stipula del contratto di solidarietà espansiva e la clausola del pensionamento anticipato parttime deve essere, espressamente richiamata nell accordo collettivo aziendale stipulato dalla Rsu o dalle Rsa delle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, firmatarie del Ccnl

91 Contratti di solidarietà espansivi I contratti di solidarietà espansiva devono essere depositati presso la Direzione Territoriale del Lavoro, alla quale competono i seguenti poteri: 1. di accertamento della corrispondenza tra la riduzione concordata dell'orario di lavoro e le assunzioni effettuate (quale condizione per l'attribuzione del contributo); 2. di vigilanza in ordine alla corretta applicazione dei contratti di solidarietà (disponendo la sospensione del contributo nei casi di accertata violazione).

92 Contratti di solidarietà espansivi L art. 41 prevede un particolare regime di maggior favore per i lavoratori che distino non più di 24 mesi dall età prevista per la pensione di vecchiaia e che abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di vecchiaia (c.5)

93 Contratti di solidarietà espansivi A tali soggetti spetta, a domanda, il trattamento di pensione nel caso in cui abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro di durata non superiore alla metà dell'orario di lavoro svolto prima della riduzione convenuta nel contratto collettivo. Limitatamente a tale periodo di anticipazione, il trattamento di pensione è cumulabile con la retribuzione nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. 93

94 Contratti di solidarietà espansivi Comma 285 Legge di Stabilità: All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Nei confronti dei lavoratori interessati da riduzione stabile dell'orario di lavoro con riduzione della retribuzione ai sensi dei commi 1 e 2, con esclusione dei soggetti di cui al comma 5, i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà di cui al titolo II del presente decreto possono versare la contribuzione ai fini pensionistici correlata alla quota di retribuzione persa, nei casi in cui tale contribuzione non venga già riconosciuta dall'inps. In relazione ai predetti versamenti non sono riconosciute le agevolazioni contributive di cui ai commi 1 e 2». 94

95 Analisi delle convenienze La misura disposta dal comma 289, legge n. 208/2015 sembra calibrata unicamente sulle istanze e prerogative del lavoratore prossimo alla pensione, non essendo previsti particolari incentivi per l impresa datrice che dovrebbe siglare un accordo di tal tipo con il proprio dipendente. Tuttavia, è utile raffigurare i possibili scenari rispetto ai quali l impresa potrebbe misurare una propria analisi delle convenienze. 95

96 Lavoro a tempo parziale e pensionamento: casistica Si presentano 4 quattro esempi di costo elaborati con BUDGET LAVORO (Teleconsul): 1) Costo di un lavoratore dell'industria metalmeccanica al 100%; 2) Costo di un lavoratore dell'industria metalmeccanica al 50%; 3) Costo di un lavoratore apprendista con contratto part-time a 20 ore con le stesse mansioni del lavoratore al punto 1); 4) Costo di un lavoratore part-time a 20 ore con esonero contributivo 96

97 Novità IRAP Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) 97

98 IRAP: le novità della Legge di Stabilità 2015 Novità Norma Soggetti interessati Decorrenz a Deduzione del costo del lavoro dall imponibile Irap Art. 1, co. 20 e 25, L. n. 190/2014; Art. 11, D.Lgs. n. 446/1997; - Società di capitali e enti commerciali; - Società di persone e imprese individuali; 2015 Credito d imposta per le imprese senza dipendenti Ripristino aliquote Irap vigenti antecedentemente all entrata in vigore del D.L. n. 66/2014 Art. 1, co. 21, L. n. 190/ Banche e altri enti e società finanziarie; - Imprese di assicurazione; - Esercenti arti e professioni; - Produttori agricoli 2015 Art. 1, co. 22 e 23, L. n. Tutti i contribuenti in genere /2014; Art. 16, D.Lgs. n. 446/1997; DEDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO DALL IMPONIBILE IRAP (art. 1, co. 20, 25, Legge 23 dicembre 2014, n. 190; art. 11, D.Lgs. n. 446/1997) Dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (2015), la base imponibile Irap è ridotta del costo del lavoro, sostenuto in riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, eccedente l ammontare delle deduzioni, analitiche e forfetarie, riferibili al medesimo costo e ammesse in deduzione in ragione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater dell articolo 11 del D.Lgs. n. 446/1997 relativo alla determinazione del valore della produzione netta. La nuova previsione è contenuta nel comma 4-octies dell art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997 aggiunto dall art. 1 comma 20 della Legge di stabilità 2015.

99 DEDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO DALL IMPONIBILE IRAP (art. 1, co. 20, 25, Legge 23 dicembre 2014, n. 190; art. 11, D.Lgs. n. 446/1997) Soggetti beneficiari -Società di capitali e enti commerciali -Società di persone e imprese individuali -Banche e altri enti e società finanziarie -Imprese di assicurazione -Persone fisiche, società semplici e quelle ad esse equiparate (società di armamento, società di fatto, associazioni senza personalità giuridica) esercenti arti e professioni -Produttori agricoli titolari di reddito agrario (esclusi quelli con volume d affari annuo non superiore a euro) DEDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO DALL IMPONIBILE IRAP (art. 1, co. 20, 25, Legge 23 dicembre 2014, n. 190; art. 11, D.Lgs. n. 446/1997) Rapporti di lavoro interessati -Contratti di lavoro a tempo indeterminato -Settore agricolo: Contratti di lavoro a tempo indeterminato Contratti di lavoro a tempo determinato di durata almeno triennale, a condizione che nei relativi periodi d imposta il lavoratore abbia lavorato per almeno 150 giornate (previa autorizzazione della Commissione europea richiesta a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali).

100 CREDITO D IMPOSTA PER LE IMPRESE SENZA DIPENDENTI (art. 1, co. 21, Legge 23 dicembre 2014, n. 190) Dal periodo d imposta 2015 per le imprese che non si avvalgono di lavoratori dipendenti spetta un credito d imposta pari al 10% dell imposta lorda determinata secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 446/1997. Il credito d imposta, a titolo di esempio, può essere usufruito nell ipotesi di impiego di collaboratori a progetto o lavoratori occasionali. Esempio: Valore della produzione netta pari a ,00 Aliquota base Irap 3,9% (ripristinata dalla legge di stabilità 2015) Irap dovuta 7.800,00 ( ,00 * 3,9%) Credito d imposta 780,00 (7.800,00 * 10%) CREDITO D IMPOSTA PER LE IMPRESE SENZA DIPENDENTI (art. 1, co. 21, Legge 23 dicembre 2014, n. 190) Soggetti beneficiari -Società di capitali e enti commerciali -Società di persone e imprese individuali -Banche e altri enti e società finanziarie -Imprese di assicurazione -Persone fisiche, società semplici e quelle ad esse equiparate (società di armamento, società di fatto, associazioni senza personalità giuridica) esercenti arti e professioni -Produttori agricoli titolari di reddito agrario (esclusi quelli con volume d affari annuo non superiore a euro)

101 CREDITO D IMPOSTA PER LE IMPRESE SENZA DIPENDENTI (art. 1, co. 21, Legge 23 dicembre 2014, n. 190) Modalità di utilizzo Il credito d imposta è utilizzabile in compensazione nel modello F24, ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, a decorrere dall anno di presentazione della corrispondente dichiarazione. RIPRISTINO ALIQUOTE IRAP (art. 1, co. 22, Legge 23 dicembre 2014, n. 190; artt. 16, 45 D.Lgs. n. 446/1997) Con l abrogazione dei commi 1 e 4 dell art. 2 del D.L. n. 66/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 89/2014, disposta dalla Legge di stabilità 2015 si ha: -Il ripristino delle aliquote Irap vigenti per il periodo d imposta 2013: 3,90%, aliquota base (vigente a decorrere dal periodo d imposta art. 1, co. 50, 51, L. n. 244/2007); 4,20%, per le società di capitali ed enti commerciali che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori (vigente a decorrere dal periodo d imposta art. 25, co. 5, 6,D.L. n. 98/2011, conv. con modif. in L. n. 111/2011); 4,65%, per le banche e società finanziarie (vigente a decorrere dal periodo d imposta art. 25, co. 5, 6,D.L. n. 98/2011, conv. con modif. in L. n. 111/2011); 5,90%, per le imprese di assicurazione (vigente a decorrere dal periodo d imposta art. 25, co. 5, 6,D.L. n. 98/2011, conv. con modif. in L. n. 111/2011); 1,90%, per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi (vigente a decorrere dal periodo d imposta art. 2, co. 1, L. n. 203/2008).

102 A) Deduzioni alternative rispetto a tutte quelle previste della lettera B), cioe : - il costo Inail (già indicato in precedenza a proposito della voce di costo B9) + - Deduzione forfettaria di euro (ex 4.600), elevate a (ex ) per lavoratori femmine o giovani di età inferiore a 35 anni, ragguagliate ad anno per ogni dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta ( se impiegato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ed elevate a per lavoratori femmine o di eta inferiore a 35 anni ) + - Deduzione 100% dei contributi previd. e assist. dei dipendenti a tempo indeterminato + - Ulteriore deduzione Irap: se base imponibile Irap < = spetta una deduzione dalla base imponibile di ( per ditte ind.,soc. persone e assimilati), se fra e di (7.875 per ditte ind., Soc. persone e assimilati), se fra e di (5.250 per ditte ind., Soc. persone e assimilati), se fra e di (2.625 per ditte ind., Soc. persone e assimilati). Va ragguagliata ad anno solare in caso di esercizio < di 12 mesi.

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