ATTIVITA DI POLIZIA GIUDIZIARIA

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1 ATTIVITA DI POLIZIA GIUDIZIARIA Le indagini svolte dalla Guardia di Finanza, eseguite tra Novembre 2010 e Marzo 2013 e coordinate dalla Procura della Repubblica di Brescia, hanno consentito di eseguire 20 perquisizioni nelle sedi di altrettante aziende operanti nel settore della cosmetica. Tali attività hanno condotto al sequestro flaconi di prodotti cosmetici e alla denuncia all Autorità Giudiziaria di 21 soggetti per violazioni di cui all art. 7 comma 5 Legge 713/1986, 5 dei quali, al termine delle indagini, sono stati rinviati a giudizio. Durante l attività è stata sequestrata copiosa documentazione contabile relativa alla commercializzazione di tali prodotti che ha consentito di appurare il consumo in frode di ulteriori prodotti. A seguito dei sequestri, i consulenti tecnici della Procura della Repubblica di Brescia hanno effettuato le analisi previste dal D.M (utili a rilevare la quantità di formaldeide contenuta in un prodotto) su circa 70 campioni di altrettanti prodotti prelevati dai flaconi sottoposti a sequestro. In 23 dei 70 prodotti analizzati è stata rilevata una concentrazione di formaldeide superiore alla soglia massima dello 0.2% stabilita dalla Direttiva 89/199/CEE, recepita in Italia con la Legge 713/1986. I prodotti risultati fuori norma erano commercializzati da 4 aziende italiane, con sedi a Napoli, Casalecchio di Reno (BO), Ciampino (ROMA), Montescudaio (PI), le quali acquistavano i prodotti direttamente in Brasile e negli Stati Uniti d America e li distribuivano su tutto il territorio nazionale.

2 TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA EFFETTI SULLA SALUTE CONSEGUENTI ALL INALAZIONE O CONTATTO CON FORMALDEIDE A breve termine: NAUSEA BRUCIORE E LACRIMAZIONE OCULARE IRRITAZIONE DELLE MUCOSE DELLE VIE AEREE PRURITO E BRUCIORE DELLA CUTE Dopo esposizione prolungata: DIFFERENTI FORME TUMORALI SCLEROSI LEUCEMIA

3 PRODOTTI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO E RITIRO DAL MERCATO PRODOTTO PUNTO 4 PUNTO 5 1 CADIVEU BRASIL CACAU TERMAL RECONSTRUCT 6,558 % 6,450 % 2 CADIVEU PLASTICA DOS FIOS 7,700% 7,400% 3 BIONAZA KERAHAIR PREMERIERE BRASILIAN KERATIN SYSTEM ml ,737 % 0,850 % 4 BIONAZA KERAHAIR PREMERIERE BRASILIAN KERATIN SYSTEM ml ,406 % 2,450 % 5 BIONAZA KERAHAIR PREMERIERE BRASILIAN KERATIN SYSTEM ml ,317 % 2,530 % 6 BIONAZA CHOCOHAIR ml ,821 % 1,440 % 7 BIONAZA CHOCOHAIR BRAZILIAN KERATIN CHOCOLAT ml ,367 % 1,230 % 8 BIONAZA CHOCOHAIR BRAZILIAN KERATIN CHOCOLAT ml ,806 % 1,710 % 9 BIONAZA KERA VINO ml ,571 % 2,530 % 10 BIONAZA KERA VINO ml ,690 % 1,680 % 11 BIONAZA KERA VINO PREMIERE BRAZILIAN KERATIN SYSTEM BIONAZA KERAVINO ml ,523 % 1,560 % 12 BIONAZA KERA VINO PREMIERE BRAZILIAN KERATIN SYSTEM BIONAZA KERA VINO ml ,936 % 0,850 % 13 BIONAZA DIAMOND PREMIERE BRAZILIAN KERATIN SYSTEM ml ,036 % 0,980 % 14 BIONAZA DIAMOND PREMIERE BRAZILIAN KERATIN SYSTEM ml ,027 % 0,960 % 15 BIONAZA DIAMOND PREMIERE BRAZILIAN KERATIN SYSTEM ml ,315 % 0,770 % 16 BIONAZA DIAMOND PREMIERE BRAZILIAN KERATIN SYSTEM ml ,335 % 1,680 % 17 CLAUDIA PAZZINI SPAZZOLA PROGRESSIVA FLUIDO 2 ml ,434 % 1,330 % 18 CLAUDIA PAZZINI SPAZZOLA PROGRESSIVA LIFTING RISTRUTTURANTE 2 ml ,540 % 0,270 % 19 CLAUDIA PAZZINI SPAZZOLA PROGRESSIVA FLUIDO GEL EXTRA ml ,357 % 1,320 % 20 KERATIN COMPLEX SMOOTHING THERAPY INTENSE RX ml. 50 0,814 % 0,8 % 21 KERATIN COMPLEX SMOOTHING THERAPY INTENSE RX ml ,506% 0,780 % 22 KERATIN COMPLEX SMOOTHING THERAPY NATURAL TREATMENT ml ,534% 1,710% 23 KERATIN COMPLEX SMOOTHING THERAPY NATURAL TREATMENT ml ,933% 1,820

4 ANALISI SPERIMENTALI Oltre a quelli previsti dalla normativa di riferimento, la Procura della Repubblica di Brescia ha delegato ulteriori approfondimenti tecnici volti a rilevare, mediante tecniche sperimentali, la quantità di formaldeide che si libera in forma gassosa sottoponendo il prodotto lisciante ad uno stress termico compreso tra i 220 e i 240, ovvero alle temperature cui normalmente viene applicato mediante le piastre utilizzate dai parrucchieri; circostanza peraltro indicata nelle modalità d uso previste dal fabbricante. Tali analisi hanno confermato il superamento della soglia limite per i prodotti già risultati fuori norma, ma, soprattutto, hanno consentito di rilevare come, in fase di fabbricazione, la composizione molecolare di alcuni prodotti sia stata implementata con alcune molecole in grado di nascondere il quantitativo di formaldeide oltre soglia alle analisi tradizionali. Nello specifico, alcuni prodotti risultati in regola con le procedure standard (temperatura ambiente), sottoposti a procedura sperimentale, hanno visto aumentare in modo elevato la quantità di formaldeide liberatasi a tali temperature. Di seguito alcuni esempi di prodotti (convenzionalmente indicati come prodotto A, B, C, ecc.) per i quali è evidente tale variazione: PRODOTTO VALORE PUNTO 4 (%) VALORE SPERIMENTALE (%) INCREMENTO (%) A (+/ ) 15% - 20% B (+/- 0) 16% C (+/- 0,048) 20% - 25% D (+/- 0.05) 20% - 25% E (+/- 0) 30%

5 GIRO D AFFARI Importazione dall estero Euro (Kg/Litro) % circa Distribuzione nazionale % circa Applicatore % Cliente Finale 4000 (applicazione media pari a 50 gr. X 20 applicazioni x 4,00 gr.) VOLUME D AFFARI COMPLESSIVO STIMATO TRA I 150 ED I 200 MLN

6 QUADRO NORMATIVO art. 7, comma 5 della Legge 713/1986 e dal D.Lgs 126/1997 (Norme Speciali), che hanno recepito nell ordinamento italiano la direttiva comunitaria 76/768/CE Articolo 7 1. I prodotti cosmetici devono essere fabbricati, manipolati, confezionati e venduti in modo tale da non causare danni alla salute umana se applicati nelle normali o ragionevolmente prevedibili condizioni d'uso, tenuto conto in particolare della presentazione del prodotto, dell'etichettatura, delle eventuali istruzioni per l'uso e l'eliminazione, nonchè di qualsiasi altre indicazione o informazione da parte del produttore o del suo mandatario o di ogni altro responsabile della commercializzazione di questi prodotti sul mercato comunitario. La presenza delle indicazioni e delle avvertenze di cui al presente comma non dispensa i responsabili dal rispetto di tutti gli altri obblighi stabiliti dalla presente legge. 2. Il Ministro della sanità, tenendo conto delle direttive comunitarie, determina, con proprio decreto, i metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici ed altresì i criteri di purezza batteriologica e chimica e relativi metodi di controllo, nonché, se del caso, particolari prescrizioni per la conservazione. 3. Con lo stesso decreto vengono altresì determinate le modalità da seguire per il prelievo di campioni di cui al successivo articolo Con corrispondenti decreti si provvede ai successivi aggiornamenti. 5. Chiunque produce, detiene per il commercio o pone in commercio prodotti cosmetici che, nelle normali o ragionevolmente prevedibili condizioni d'uso, possono essere dannosi per la salute è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa non inferiore a lire Se il fatto è commesso per colpa, si applicano le pene previste dal comma 5 ridotte da un terzo a un sesto. 7. Chiunque contravviene ai criteri di purezza batteriologica e chimica dei prodotti cosmetici soggiace alla sanzione amministrativa da lire a lire

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