QUINTA EDIZIONE GUIDA PRATICA ALLA PROGETTAZIONE DEI LOCALI IGIENICI DESTINATI A PERSONE CON MOBILITÀ RIDOTTA E AD ANZIANI

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1 QUINTA EDIZIONE GUIDA PRATICA ALLA PROGETTAZIONE DEI LOCALI IGIENICI DESTINATI A PERSONE CON MOBILITÀ RIDOTTA E AD ANZIANI INFORMAZIONI SU BARRIERE ARCHITETTONICHE-ACCESSIMENTI-AUSILI PER ARCHITETTI - UFFICI TECNICI - INSTALLATORI

2 INDICE 1. Il controllo delle barriere architettoniche pag La progettazione pag Fonti d ingombro e misure medie pag Ambito spaziale d azione pag Spazi di manovra pag Antropometria pag Serramenti interni pag Spazio di manovra nei servizi igienici pag Il ruolo delle norme pag Le leggi in Italia, sintesi cronologica pag D.M. 236/89 e D.P.R. 503/96: criteri, specifiche e soluzioni tecniche pag Esempi di realizzazioni pag Bagno privato pag Bagno pubblico pag Servizio di assistenza alla progettazione pag. 34 I paragrafi: 3., 3.1., 3.2., 4.1. e 4.2. sono in parte tratti da: Guida alla progettazione accessibile, a cura di Stefano Maurizio, Maria Teresa Ponzio e Paolo Zardini, ed. BOCCHI, Milano, 1993

3 1. IL CONTROLLO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Il termine barriere architettoniche, entrato nel linguaggio e nella normativa italiana (anche se sarebbe più appropriato dire barriere materiali o barriere edilizie ) deriva dall uso internazionale in particolare dall espressione inglese architectural barriers. Vengono con esso definiti, come è noto, tutti gli ostacoli materiali presenti nell ambiente costruito che non ne permettano l agibilità alle persone fisicamente svantaggiate. Noi intendiamo per barriera architettonica - scrive l arch. Maria Teresa Ponzio - tutto ciò che, nell ambiente costruito, ostacola la persona nel compimento di un azione, in quanto non adeguato alle capacità fisiche, psichiche e sensoriali della persona stessa. Ad esempio un citofono posto troppo in alto per un bambino, una salita troppo ripida per un anziano, una superficie troppo scivolosa per chi usa le stampelle; una porta troppo stretta per chi si muove in carrozzina... È da notare che si tratta di un rapporto dinamico, in continua trasformazione, in funzione dell evoluzione tecnologica e scientifica degli ausili di cui può servirsi la persona (carrozzina, bastone, ecc.). Immobili pubblici e privati, spazi esterni: analizzandoli ci si accorge che l ambiente costruito è stato studiato solo per le persone sane, che possono tranquillamente accedere ad un marciapiede, a un mezzo di trasporto pubblico, a un edificio. La maggioranza di coloro che non hanno mai prestato attenzione al problema è destinata a viverlo un giorno, invecchiando, di prima persona; con capacità motorie ridotte, facoltà sensoriali affievolite ci si rende conto di cosa voglia dire vivere in una città modellata senza tener conto delle esigen- 3

4 ze di tutte le persone. L opinione pubblica tende a prendere in considerazione la questione delle barriere architettoniche solo nei casi più eclatanti, di cui l invalido in carrozzina è il simbolo; difficilmente invece gli artritici, le vittime temporanee di incidenti, i cardiopatici, gli obesi, i daltonici, le persone anziane, le gestanti e i bambini vengono identificati come soggetti dipendenti in parte o completamente da questo problema. Chi abbia partecipato a vari convegni sull argomento, alle occasioni di studio e di dibattito succedutesi con una certa frequenza - nell ultimo decennio - in Italia, avrà constatato una presenza, sia di operatori sanitari, sociali e assistenziali che dei diretti interessati - i soggetti disabili- e delle loro associazioni, portatori di esperienza e contributi tecnici qualificati e costruttivi. Disinformazione e scarso interesse sono, al contrario, ancor oggi diffuse tra i progettisti (fatta eccezione per un ambito ristretto di specialisti). Troppi architetti, troppi ingegneri continuano a pensare che l adozione di ausili ed accessimenti architettonici, comporti una limitazione della loro creatività progettuale, vincolandoli a soluzioni macchinose e fuori dalla norma; troppi sono tuttora convinti che l assenza di barriere architettoniche nel progetto di un manufatto edilizio incida proibitivamente sul costo di realizzazione (nel caso di nuove costruzioni è per lo meno anacronistico continuare a parlare di eliminare le barriere che esistono solo nella mente e nella matita del progettista). Se il problema, invece, viene assunto subito, all atto della progettazione e nella sua interezza, l incidenza dell adeguamento sui costi si aggira sull 1% (fino ad un max. del 5% raggiunto solo in casi molto specifici, ad esempio in presenza di condizioni particolari del terreno). Quanto agli interventi su edifici preesistenti (manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro), l incidenza dell eliminazione delle barriere architettoniche sui costi è estremamente variabile; difficilmente comunque, è tale da giustificare una rinuncia totale. Purtroppo le barriere architettoniche sono diffuse anche nelle nuove costruzioni, malgrado la normativa in vigore e le numerose pubblicazioni oggi reperibili in Italia. 4

5 2. LA PROGETTAZIONE Per una progettazione attenta alle problematiche relative alla fruizione degli spazi da parte di soggetti con limitate possibilità motorie, si ritiene opportuno fornire alcune informazioni di natura dimensionale, riguardanti gli ingombri minimi e gli ambiti spaziali d azione dei diversi soggetti disabili. Viene posta particolare attenzione all utenza in carrozzina, per la quale sono presi in considerazione l antropometria, gli spazi di manovra e l utilizzo di serramenti interni, di tipo specifico rototraslatorio e/o dotati di speciali ausili FONTI D INGOMBRI E MISURE MEDIE Nel dimensionamento dei locali e nella collocazione degli arredi è indispensabile tenere conto degli ingombri minimi relativi alle diverse disabilità. Gli spazi minimi d ingombro possono variare in funzione del tipo di ausili necessari agli spostamenti; una persona che per camminare utilizza il bastone, necessita di uno spazio d ingombro di larghezza non inferiore a cm, mentre una persona che utilizza le stampelle, o altri sostegni, richiede una dimensione variabile dagli 80 ai 95 cm. A seconda del modello e delle modalità d uso, la carrozzina necessita di spazi diversi; se spinta da un assistente, richiede, per un movimento in linea retta, una larghezza netta minima dello spazio d ingombro di 80 cm (85 cm per carrozzine più larghe), se spostata autonomamente dal disabile, in considerazione dell ingombro dei gomiti o della difficoltà di procedere in maniera perfettamente rettilinea, lo spazio di ingombro minimo diventa di 90 cm (fig. A). Va ricordato che alcune persone disabili, per indossare o togliere indumenti e/o apparecchi per gli arti inferiori, ha bisogno di uno spazio minimo, dall estremità del sedile al più vicino ostacolo frontale, di cm (fig. B). Vengono illustrati alcuni dati d ingombro medi e indicativi riferiti ad una persona in carrozzina.(fig. C). (Le illustrazioni sono tratte da European manual for an accessible build environment, Rijswijk Netherlands, CCPT, 1990) fig. A - Larghezze di passaggio A - uomo/donna B - persona con stampelle C - persona con passeggino D - persona con valige E - persona in carrozzina F - persona accompagnata fig. B - Spazio minimo frontale fig. C - Misure d ingombro medie 5

6 fig. B - Spazio minimo frontale fig. C - Misure d ingombro medio 2.2. AMBITO SPAZIALE D AZIONE Si ritiene interessante presentare alcune schematizzazioni relative all ambito spaziale d azione e alle misure da considerarsi medie per vari tipi di utenza, tra cui il soggetto disabile in carrozzina (fig. A). Queste illustrazioni vogliono comunque sottolineare come, in fase di progettazione, il posizionamento di arredi, comandi o altri oggetti, deve essere preferibilmente accessibile a qualsiasi utenza. (Le illustrazioni sono tratte da European manual for an accessible build environment, op. cit.). fig. A - Ambiti d azione A - uomo B - donna C - bambino D - anziano E - disabile in carrozzina 6

7 SPAZIO DI MANOVRA Il tipo di menomazione, le caratteristiche antropometriche della singola persona, il tipo di carrozzina e la tecnica usata per girarla sono le variabili relative all ambito spaziale di manovra di una persona disabile in carrozzina. In fase di progettazione è opportuno prevedere cerchi di rotazione (cioè spazi funzionali a un giro di 360 ) di cm di diametro; tali dimensioni infatti soddisfano un ampia casistica (fig. A). Per una rotazione di 180 è indispensabile uno spazio minimo di 140x180 cm. Per altri raggi di rotazione si può fare riferimento alle quote dell illustrazione. È opportuno tenere in considerazione alcune caratteristiche verticali della carrozzina, in quanto nell area del cerchio di rotazione possono essere compresi eventuali spazi liberi sottostanti elementi dell arredo, in relazione all altezza dei poggiapiedi, dei braccioli ecc. (fig. B). Si riportano le dimensioni d ingombro del soggetto disabile in carrozzina e della sola carrozzina (Fig. C, da Handicap et construction, Louis - Pierre Grosbois, Le Moniteur, Paris, 1996). fig. A - Tipi di manovra per far ruotare la sedia fig. B - Ingombro generato dalla rotazione

8 2.4. ANTROPOMETRIA La progettazione tradizionale si è sempre misurata con soggetti privi di alcuna limitazione: nelle più note rappresentazioni antropometriche, lo standard di riferimento rientra sempre in precisi e canonici rapporti dimensionali. Il progettista d oggi deve essere in grado di dimensionare correttamente gli ambiti fruiti dai soggetti disabili e, deve inoltre tenere in considerazione l eventualità che l utente rientrante oggi nei canoni antropometrici standard, possa nel corso degli anni avere la necessità di spazi diversi da quelli richiesti inizialmente. Riduzioni delle possibilità motorie intervengono normalmente nella terza età. È intuibile che le informazioni dimensionali di base sono estremamente diverse a seconda della natura delle menomazioni che colpiscono i soggetti di riferimento: far aderire struttura e dimensionamento di un ambiente ai bisogni di persone anziane (che spesso, anche se deambulanti, hanno particolari esigenze di fruizione dello spazio) è altra cosa dal compiere un analoga operazione che tenga conto delle menomazioni di adulti in carrozzina; diversi, ancora, i criteri progettuali connessi ad un soggetto disabile giovane costretto all uso della carrozzina. Si allegano alcuni dati antropometrici medi relativi agli ambiti spaziali d azione del soggetto in carrozzina (fig. A, da Handicap et construction, op. cit.). fig. A - Dati antropometrici 8

9 2.5. SERRAMENTI INTERNI Particolare attenzione deve essere posta al posizionamento e al tipo di serramenti interni utilizzati negli ambienti accessibili. La porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità immobiliare deve essere di almeno 80 cm, mentre le altre porte devono avere luce netta di almeno 75 cm (preferibilmente 85 cm). Gli spazi antistanti e retrostanti alle porte devono essere adeguatamente dimensionati anche in rapporto al tipo di apertura. Per consentire un sufficiente spazio di manovra al soggetto disabile in carrozzina, l area libera adiacente alla porta, dal lato della maniglia, deve essere di almeno 45 cm (preferibilmente 55 cm); (fig. A tratta da European manual for an accessible build environment,. op. cit.). Nell utilizzo di porte ad anta scorrevole, al fine di migliorare la presa, si dovrà dotare la porta di maniglie ausiliarie. L ingombro delle maniglie, non consente la totale apertura della porta, che deve essere opportunamente dimensionata al fine di mantenere la larghezza netta del passaggio di almeno 85 cm. Impiegando porte normali diviene opportuno dotare la porta di una maniglia ausiliaria per la chiusura, posizionata sul fronte opposto al senso di apertura (fig. B - C). Maggiore manovrabilità viene garantita con l impiego della porta rototraslante, il cui utilizzo, grazie ad un particolare dispositivo, risulta essere molto più agevole (fig. D). fig. A fig. B - Dotazione di maniglia ausiliaria fig. C - Chiusura di porta dotata di maniglia ausiliaria fig. D - Apertura di una porta rototraslante 9

10 2.6. SPAZIO DI MANOVRA NEI SERVIZI IGIENICI Nel progettare il servizio igienico accessibile, si deve tener conto di tutta quella serie di distanze minime necessarie all utilizzo dei vari sanitari e quelle normate dal D.M. 236/89. È infatti nell ambiente bagno che per ovvi motivi si necessita di una completa autonomia, resa possibile da un adeguato posizionamento di maniglioni di sostegno in prossimità degli apparecchi sanitari. Nelle sequenze qui riportate, tratte da European manual for an accessible build environment (op. cit.), vengono descritti i possibili metodi di trasferimento dalla carrozzina alla tazza del wc. fig. A - Trasferimento laterale Trasferimento laterale: accostata la carrozzina al wc, il soggetto rimuove il bracciolo della carrozzina, afferra il maniglione e scivola di lato sul sedile della tazza. I sostegni per mantenere l equilibrio sono costituiti dal maniglione e dalla carrozzina (fig. A). Trasferimento frontale: dopo l avvicinamento frontale il corpo viene spinto in avanti facendo leva su due maniglioni e ruotando fino a raggiungere la posizione seduta laterale e, spostata la carrozzina il soggetto disabile si gira; l equilibrio è supportato dall utilizzo dei due maniglioni (fig. B). fig. B - Trasferimento frontale Trasferimento obliquo: dopo l avvicinamento laterale, la rimozione del bracciolo della carrozzina e lo spostamento a lato del poggiapiedi, una mano viene appoggiata sul sedile del wc e l altra sulla carrozzina; il trasferimento sul sedile del wc avviene con il sollevamento e la torsione del corpo. L equilibrio è mantenuto grazie al sostegno del maniglione e della carrozzina (fig. C) fig. C - Trasferimento obliquo 10

11 3. IL RUOLO DELLE NORME Dal 1967 in Italia esistono norme riguardanti le barriere architettoniche e l accessibilità. Una data recente. che indica come sia relativamente tardiva, nel nostro Paese, l attenzione a questa problematica e il concreto riconoscimento del civile e dovuto diritto a vivere nel contesto sociale anche per le persone con limitazioni fisiche, psichiche o sensoriali. Ma anche una data ormai sempre più remota, tale da non consentire più di giustificare la non accessibilità del costruito con una presunta novità delle leggi. Così come non può essere addebitata la non osservanza di queste norme alla mancanza di precise sanzioni, infatti si tratta comunque sempre di leggi dello Stato e in quanto tali può essere perseguita la loro mancata applicazione, che non sarebbe corretto invece monetizzare cioè accettare in cambio di una qualsiasi pena pecuniaria. Le leggi ormai ci sono e, per quanto perfettibili, si tratta soprattutto di applicarle con intelligenza e perizia. Analizzando queste norme possiamo notare innanzi tutto come si siano modificati ed evoluti negli anni i concetti di accessibilità e barriera architettonica a livello culturale e come parallelamente sia mutato anche l atteggiamento del legislatore a questo proposito. Le prime norme parlavano infatti di interventi volti a migliorare la situazione di vita di persone con minorazioni ; la barriera architettonica cioè era considerata come un ostacolo in relazione ad una particolare situazione (definita peraltro con un termine svalutativo: minorazione) della persona che subisce il danno. E così pure si parlava soprattutto di eliminazione di barriere architettoniche, più che di non creazione delle stesse. Peraltro già si intuiva che un ambiente privo di tali barriere avrebbe portato vantaggio a tutti. Nel corso degli anni si è lentamente rafforzata la consapevolezza che il vero problema è quello di una accessibilità generalizzata, cioè di un ambiente rispondente alle necessità di tutte le persone. Ciò non è quindi un fatto che riguardi pochi individui, ma comporta invece un tipo di progettazione più corretta, che consenta alle persone di muoversi liberamente all interno della città. È utile sottolineare che le norme, se da un lato riflettono la cultura del momento storico in cui nascono, dall altro possono concorrere a condizionare i comportamenti sociali e possono dunque avere esse stesse valore propulsivo o al contrario involutivo nei confronti di una nuova cultura. È perciò evidente l importanza di leggi valide e in grado di trasmettere idee corrette. La normativa non deve allora essere vista come un vincolo che costringe e umilia la creatività progettuale, ma come un supporto per la conoscenza di nuovi requisiti che devono essere introdotti nella progettazione e come vincolo si, ma con il quale la progettazione è spinta a confrontarsi proprio per esprimere il meglio della creatività e abilità tecnica. Compito del progettista infatti è proprio quello di ideare le migliori soluzioni ai problemi più particolari e complessi, in presenza di vincoli di varia natura (economici, 11

12 energetici, statici, costruttivi, ambientali, storici, culturali, sociali ecc.) tra i quali anche i vincoli umani, legati alla persona che dovrà fruire del prodotto di tale progettazione. E ciò vale sia per la progettazione di una città che di un edificio o di un elemento di arredo, di un veicolo o di uno strumento, di un ago o di una matita! L espressione precisa di una nuova esigenza costituisce lo stimolo per l ideazione di nuovi prodotti. La legge, dunque, non è solo un vincolo da rispettare, ma piuttosto una risorsa, uno strumento a disposizione per raggiungere un fine. E lo scopo da perseguire non è comunque mai quello di adempiere la legge per se stessa (tanto meno di rispettarla solo formalmente, letteralmente), ma piuttosto quello di raggiungere attraverso il rispetto della legge l obiettivo che la legge stessa indica. Nel caso che qui trattiamo, l obiettivo da raggiungere è quello della totale accessibilità e fruibilità dell ambiente costruito, per consentire ad ogni persona il pieno e autonomo utilizzo e godimento dell ambiente stesso e di svolgere liberamente le proprie attività quotidiane, nei modi che le sono propri, usufruendo di tutto il territorio e non solamente di ambiti delimitati o porzioni percentuali dello stesso. L accessibilità quindi, definita in rapporto alle azioni, non può certo essere ridotta solo a una questione di centimetri né ad altri tipi di prescrizioni oggettuali rigide (es.: il tipo della porta, la forma di un lavandino, l altezza di un interruttore, ecc.). Ma, al contrario, la norma va vista e applicata in rapporto alla dinamica dell azione, così ad esempio: la larghezza della porta deve essere tale da consentire il passaggio attraverso il vano della porta stessa e dipende dunque anche dalla posizione della porta rispetto all ambiente in cui essa è inserita, dall andamento del percorso che precede e segue la porta, dal tipo di manovra necessaria per aprire e chiudere la porta ecc.; l altezza del water deve essere tale da consentire la seduta e l alzata di una persona e/o il trasbordo dalla carrozzina, la permanenza sulla tazza in condizioni di sicurezza e comfort, l espletamento delle funzioni fisiologiche ecc. È necessario, tuttavia, che l attenzione per un esigenza non vada a scapito di un altra. Ad esempio: se la porta avesse un battente troppo ampio, questo potrebbe risultare difficoltoso e faticoso da manovrare oltre a creare eccessivo ingombro nella sua rotazione con conseguente riduzione degli spazi utili circostanti. Al contempo è altresì necessario che le esigenze di accessibilità non vengano considerate in alternativa o in antitesi, ad esempio, con esigenze di sicurezza o viceversa. Occorre invece attuare interventi unitari che sappiano ricomporre la complessità delle richieste espresse. Poiché come si è detto, l accessibilità va considerata in rapporto allo svolgimento di azioni risulta evidente che il soddisfacimento di questo requisito possa richiedere interventi non sempre uguali, ma relazionati alla diversa tipologia della struttura edilizia ed al tipo di attività che in essa si svolge: lavorativa, abitativa, sportiva, ecc. Come pure differente sarà la soluzione che si potrà adottare in caso di nuovi interventi piuttosto che in caso di ristrutturazione. Tali osservazioni sottolineano un altro aspetto di evoluzione tra le varie normative tecniche emanate in materia. Alcune infatti sono risultate di difficile applicazione o di scarsa efficacia proprio perchè non tenevano nel giusto conto le necessità di interventi differenziati per le diverse situazioni, né la disponibilità di nuovi sistemi offerti dal progresso tecnologico. Si va ora invece sempre più rafforzando la consapevolezza che (soprattutto nel caso di preesistenze) non sia sempre possibile una applicazione rigida di standard dimensionali e che talora con l ausilio di espedienti meccanici o elettronici sia possibile garantire il raggiungimento di una pur minima accessibilità, che deve costituire comunque un obiettivo là dove l alternativa sarebbe solo nessuna accessibilità. Da tali considerazioni, deriva la necessità che i tecnici siano in grado di affrontare anche questo problema con la dovuta preparazione e informazione e dunque con un costante aggiornamento, come già avviene per tutti gli altri aspetti della professione. Infatti, anche se la normativa costituisce una risorsa non trascurabile, essa non può comunque essere sufficiente a garantire il conseguimento reale dell accessibilità. Cosi come la legge non è sufficiente a garantire la possibilità di usare in modo 12

13 completo e sicuro l ambiente costruito: per una efficace applicazione della legge occorre un profondo mutamento nella concezione e nell uso degli spazi di vita (come già avvenuto in passato per altre esigenze quali ad esempio quelle di carattere igienico). Del resto il diritto a vivere, a muoversi, a usare in modo completo e sicuro l ambiente costruito non possono essere imposti solo per legge, ma devono essere riconosciuti a tutti gli esseri umani da un contesto culturale sensibile e consapevole. Illustreremo nelle prossime pagine la legislazione nazionale in materia di accessibilità, soffermandoci particolarmente sulle normative tecniche vigenti, che costituiscono il riferimento fondamentale e necessario per chi opera nel nostro paese. 13

14 3.1. LE LEGGI IN ITALIA - sintesi cronologica Molte sono le norme che si sono succedute, a livello nazionale, in tema di barriere architettoniche. Le prime prescrizioni a tal riguardo sono contenute nella Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 425 del 20 gennaio 1967 Standards residenziali, che costituisce la guida per dimensionare in modo qualitativamente valido, i piani per l edilizia economica popolare. In essa non vengono date prescrizioni tecniche particolari riguardo al problema delle barriere architettoniche, ma questo viene richiamato nel quadro di una migliore qualità ambientale, che va a vantaggio di tutte le persone e che deve essere raggiunta sia negli interventi edilizi che in quelli urbanistici. Da allora sono stati emanati numerosi provvedimenti normativi (leggi, decreti, regolamenti, circolari), ma purtroppo altrettanto numerose sono state le inadempienze in merito, a volte anche a causa della difficoltosa applicazione di tali norme o della scarsa informazione. Possiamo individuare sostanzialmente quattro ricorrenti tipologie di prescrizioni relative a questo tema: norme specifiche per l eliminazione o non creazione di barriere architettoniche; richiami, presenti nei più diversi testi di Legge, al rispetto della normativa specifica vigente; riferimenti alla necessità di conseguire l accessibilità delle strutture, inseriti in normative di settore (scuola, sport, tempo libero, cultura, turismo, trasporti, casa, ecc.); cenni generici alla necessità di non creare o di eliminare le barriere architettoniche. Esamineremo ora i principali provvedimenti normativi che costituiscono i capisaldi nell evoluzione legislativa del nostro Paese in merito alla tematica dell accessibilità. Per ogni normativa che analizzeremo, sarà evidenziato anche graficamente il relativo campo di applicazione; ciò al fine di rendere di più immediata percezione anche il loro intersecarsi e sovrapporsi, elemento questo complicante ma fondamentale da tenere in conto per una corretta interpretazione e utilizzazione delle norme stesse. C.M. 4809/68 La Circolare Ministeriale n Norme per assicurare l utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e, per migliorarne la godibilità generale è stata emanata dal Ministero dei Lavori Pubblici il 19 giugno È interessante notare che questa circolare (a parte l uso in essa fatto di termini infelici e datati quali minorati ) esprimeva nelle sue premesse intendimenti ed impostazione assai validi e avanzati: ci pare utile citarli qui di seguito sinteticamente. La circolare riguarda l eliminazione delle barriere architettoniche in relazione ad opere ed edifici costruiti dallo Stato e da Enti pubblici o realizzati a totale o parziale finanziamento dello Stato. Specificamente le norme si riferiscono a strutture a carattere collettivo, con particolare riguardo al settore dell edilizia sociale, sia per le nuove costruzioni che per le costruzioni già esistenti nel caso che queste ultime siano sottoposte a ristrutturazione, ma forniscono anche precise indicazioni all edilizia collettiva in generale, ed all edilizia residenziale. Queste norme, che hanno come presupposto la generalizzazione dei vantaggi derivanti dalla eliminazione delle barriere architettoniche, hanno valore integrativo e non sostitutivo delle altre vigenti regolamentazioni e non escludono soluzioni più avanzate, ma anzi vanno intese come stimolo di ulteriori progettazioni di mezzi ed accorgimenti di più elevato grado di efficienza e contenuto tecnico, che potranno pertanto essere esaminate ed appurate dai competenti Uffici. Esse si pongono come un mezzo atto a 14

15 favorire il processo di reinserimento del minorato fisico nella società, tendono inoltre a promuovere un processo di sensibilizzazione degli organi interessati e, più largamente, dell opinione pubblica e conseguentemente determinare un preciso impegno di tutti i settori, la cui attività si svolge in favore dei minorati fisici. L eliminazione delle barriere architettoniche non rappresenta infatti la soluzione definitiva del problema del reinserimento dei minorati fisici, a causa delle complessità e delle numerose implicazioni che il problema stesso presenta. Risulta evidente pertanto che solo inquadrando la strumentazione fornita al settore dell edilizia nell ambito più vasto di una operante ricerca interdisciplinare potrà attuarsi il tanto auspicato reinserimento del minorato fisico nella struttura sociale a tutti i possibili livelli. Questa circolare, pur essendo formalmente superata dalle normative susseguenti, rimane oggi un riferimento interessante, non solo per la valutazione degli interventi effettuati nell epoca cui essa appartiene, ma anche perché in essa sono contenuti spunti di carattere tecnico non sempre ripresi dalle norme successive. L. 118/71 La Legge n. 118 del 30 marzo 1971, Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili, prevede agli articoli 27 e 28 anche provvedimenti relativi alla eliminazione delle barriere architettoniche. In particolare l articolo 27 ( Barriere architettoniche e trasporti pubblici ) riprende, con esplicito riferimento, i contenuti della C.M. 4809/68 relativamente agli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione, ma anche, per quanto possibile, agli edifici appaltati o già costruiti all entrata in vigore della Legge. Vi si richiede inoltre che siano accessibili agli invalidi non deambulanti anche i servizi di trasporti pubblici ed in particolare i tram e le metropolitane e che gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell edilizia economica e popolare siano assegnati per precedenza agli invalidi, che hanno difficoltà di deambulazione, qualora ne facciano richiesta. L articolo 28 ( Provvedimenti per la frequenza scolastica ) garantisce esplicitamente, anche attraverso l adozione di adatti accorgimenti, il diritto per i mutilati e gli invalidi civili alla frequenza scolastica e allo studio nelle normali strutture scolastiche. Il riferimento tecnico cui la legge rimandava era a quell epoca la Circolare Ministeriale 4809 del 1968, sostituito il 27 aprile 1978 dal D.P.R. n. 384, Regolamento concernente norme di attuazione dell art. 27 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, in favore degli invalidi civili in materia di barriere architettoniche e di trasporti pubblici, a sua volta abrogato e sostituito il 24 luglio 1996 dal D.P.R. n. 503, Regolamento recante norme per l eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. 15

16 L art. 14 del DPR 384 abrogato prevedeva: Locali igienici Al fine di consentire l utilizzazione dei locali igienici anche da parte di persone a ridotte o impedite capacità motorie, i locali igienici stessi devono essere particolarmente dimensionati e attrezzati. Alcuni comunque, non meno di uno, dei locali igienici devono essere accessibili mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe. La porta di accesso deve avere una luce netta minima di 0,85 m e deve essere sempre apribile verso l esterno. Le dimensioni minime del locale igienico devono essere di 1,80 x 1,80 m. Il locale igienico deve essere attrezzato con: tazza e accessori, lavabo, specchio, corrimani orizzontali e verticali, campanello elettrico di segnalazione. La tazza w.c. deve essere situata nella parete opposta all accesso. La sua posizione deve garantire dal lato sinistro (per chi entra) uno spazio adeguato per l avvicinamento e la rotazione di una sedia a rotelle, dall altro, una distanza tale da consentire a chi usa il w.c. un agevole appiglio ai corrimano posti sulla parete laterale (destra per chi entra). Pertanto l asse della tazza w.c. deve essere posto ad una distanza minima di 1,40 m dalla parete laterale sinistra e a una distanza di 0,40 m dalla parete laterale destra. La distanza fra il bordo anteriore della tazza w.c. e la parete posteriore deve essere di almeno 0,80 m. L altezza del piano superiore della tazza deve essere di 0,50 m dal pavimento. Gli accessori (comando per il lavaggio idraulico della tazza w.c., porta carta igienica) devono essere sistemati in modo da rendere l uso agevole ed immediato. Il lavabo deve essere posto preferibilmente nella parete opposta a quella cui è fissata la tazza w.c., lateralmente all accesso. Il piano superiore del lavabo deve essere posto ad una altezza di 0,80 m dal pavimento. Deve essere del tipo a mensola in maniera da consentire adeguato avvicinamento con sedia a rotelle. Le tubazioni di aduzione e di scarico devono essere sotto traccia in modo da evitare ogni possibile ingombro sotto il lavabo. La rubinetteria deve avere preferibilmente il comando a leva. Lo specchio deve essere fissato alla parete, superiormente al lavabo, interessando una zona compresa fra 0,90 e 1,70 m di altezza del pavimento. Il locale igienico deve essere provvisto di un corrimano orizzontale continuo, fissato lungo l intero perimetro del locale (ad eccezione dello spazio interessato dal lavabo e dalla porta) ad una altezza di 0,80 m dal pavimento e a una distanza di 5 cm dalla parete. Altro corrimano deve essere previsto all altezza di 0,80 m fissato nella faccia interna della porta, in modo da consentirne l apertura a spinta verso l esterno. È necessario inoltre prevedere due corrimani verticali fissati al pavimento e al soffitto e opportunamente controventati alle pareti. Un corrimano verticale deve essere posto alla sinistra (per chi entra) della tazza w.c. di 40 cm e dalla parete posteriore di 15 cm in modo da essere solidamente afferrato con la mano destra da parte di chi usa la tazza w.c. Il secondo corrimano verticale deve essere posto alla destra (per chi entra) della tazza w.c., ad una distanza di 30 cm dal bordo anteriore della tazza w.c. e di 15 cm dalla parete laterale destra in modo da essere solidamente afferrato con la mano sinistra. I corrimano, orizzontali e verticali devono essere realizzati in tubo di acciaio da 1 pollice, rivestito e verniciato con materiale plastico antiusura. Il campanello elettrico deve essere del tipo a cordone, posto in prossimità della tazza w.c., con suoneria ubicata in luogo appropriato al fine di consentire l immediata percezione della eventuale richiesta di assistenza. 16

17 L. 41/86 e L. 67/88 Le prescrizioni esistenti in tema di accessibilità sono state per molti anni totalmente disattese, non solo da parte dei privati, ma anche degli stessi Enti Pubblici che avrebbero dovuto vigilare sulla loro applicazione. Per questo la Legge n. 41 del 28 febbraio 1986 Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 1986 contiene, all articolo 32, un richiamo perentorio alla necessità di sanare la situazione esistente, imponendo a tutte le Amministrazioni competenti di adottare piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dall entrata in vigore della Legge stessa, pena il commissariamento da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Lo stesso articolo di legge ricorda, tra l altro, che non possono essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche che non siano conformi alle disposizioni del D.P.R. 384/78 (abrogato dal D.P.R. 503/96) e che non possono altresì essere erogati dallo Stato o da altri enti pubblici contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto con le norme di cui al medesimo decreto. Queste enunciazioni potrebbero, in parte, apparire superflue in quanto ribadiscono obblighi già esistenti per legge tuttavia, alla luce della condizione di non accessibilità in cui si trovano le nostre città, ben si comprende l importanza di tale richiamo, con il quale inoltre si estende l obbligo anche a interventi effettuati da privati qualora questi usufruiscano di contributi o agevolazioni da parte di enti pubblici. L articolo già citato della Legge finanziaria 1986 prevede inoltre l accantonamento di alcune quote di bilancio per interventi di adeguamento di edifici pubblici di competenza statale, di strutture edilizie e di materiale rotabile dell Ente Ferrovie dello Stato e per la contrazione di prestiti finalizzati da parte degli enti locali. La successiva Legge n. 67 dell 11 marzo 1988 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) prevede la possibilità, per comuni e province, di accedere a mutui a totale carico dello Stato per il finanziamento dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche, per gli anni 1989 e Occorre al riguardo sottolineare che la redazione dei piani è e rimane comunque un obbligo ben preciso, mentre l accesso a mutui più o meno agevolati è una possibilità offerta agli Enti Locali per favorire l attuazione dei piani stessi, ma non può divenire un alibi per giustificare l inadempienza. I piani di eliminazione delle barriere architettoniche configurano dunque un operazione di riqualificazione delle nostre città: si tratta di mettere a punto una vera e propria pianificazione dell accessibilità finalizzata alla riconversione sistematica di tutto il patrimonio esistente e garantita dalla correttezza di tutti i nuovi interventi. L. 13/89 e D.M. 236/89 La Legge del 9 gennaio 1989 n. 13 Disposizioni per favorire il superamento e l eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati all articolo 1 sancisce, per il settore dell edilizia privata e tutta l edilizia residenziale, l obbligo di considerare le esigenze di accessibilità della struttura anche in rapporto a utenza con limitazioni motorie o sensoriali. Tale articolo di legge è particolarmente importante, poiché proprio il settore dell edilizia residenziale privata era rimasto sino a quel momento privo di indicazioni normative a livello nazionale in tema di accessibilità. Infatti mentre risultava ormai acquisita (almeno sul piano teorico e normativo) la necessità di realizzare ambienti ad uso pubblico con caratteristiche di accessibilità per una utenza vasta ed eterogenea, pareva invece che l ambito più specificamente privato non dovesse sottostare a tali requisiti di piena fruibilità. 17

18 La Legge prende in particolare considerazione la costruzione di nuovi edifici e la ristrutturazione di interi edifici, demandando ad un successivo decreto la definizione delle prescrizioni tecniche necessarie a garantirne l accessibilità, l adattabilità e la visitabilità, ma al contempo indicando alcuni precisi criteri di progettazione relativi alla percorribilità verticale dell edificio e agli accessi dell edificio, delle sue parti comuni, delle singole unità immobiliari. Ancora all articolo 1 della Legge 13/89 troviamo introdotto, per la prima volta in tema di accessibilità, l obbligo di allegare al progetto la dichiarazione di conformità alle disposizioni della Legge stessa, a firma del professionista abilitato. Nei successivi articoli (dal 2 al 12) la Legge tratta di agevolazioni e contributi per l adeguamento di edifici privati esistenti, con specifico riguardo per le abitazioni delle persone con disabilità. Particolarmente interessanti risultano: le modifiche introdotte al Codice Civile per consentire l esecuzione di vari interventi anche in opposizione al parere del condominio, le semplificazioni procedurali per l ottenimento dei permessi da parte dei vari organi competenti, le deroghe possibili rispetto ai Regolamenti Edilizi comunali e l istituzione presso il Ministero dei Lavori pubblici di un Fondo speciale per l eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Alcuni aspetti della Legge 13/89, soprattutto quelli in relazione alle innovazioni da attuare negli edifici privati esistenti e ai relativi contributi, sono stati ulteriormente specificati dallo stesso Ministero dei Lavori pubblici con la Circolare del 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. Circolare esplicativa della Legge 9 gennaio 1989, n. 13. In data 14 giugno 1989 è stato invece emanato l atteso Decreto contenente le prescrizioni tecniche, previsto dall articolo 1 della Legge 13/89; si tratta del Decreto Ministeriale n. 236 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l accessibilità, l adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell eliminazione delle barriere architettoniche. Occorre sottolineare l importante elemento di novità e qualità contenuto nel D.M. 236/89 e costituito dall impostazione di fondo che, riallacciandosi all approccio esigenziale-prestazionale, tende a fornire elementi di definizione e controllo degli obiettivi richiesti, anziché dettare soluzioni precostituite univoche e indiscutibili. La qualità (accessibilità) di un oggetto o di un ambiente è dunque identificata non più in una determinata soluzione dimensionale o tecnica, ma nel soddisfacimento che l oggetto attraverso le sue prestazioni, offre alle esigenze individuate. Da tale impostazione derivano alcune altrettanto importanti conseguenze; la rivalutazione del momento progettuale, intesa come riconosciuta libertà e responsabilità del progettista nella ricerca di soluzioni, ma anche come 18

19 manifesta inderogabilità di un attento studio progettuale che deve essere attuato preliminarmente ad ogni intervento realizzativo; la presa d atto dell apporto fornito dalla tecnologia alla possibilità di individuare risposte appropriate alle esigenze di fruibilità di spazi e oggetti; la necessità di un continuo aggiornamento del Decreto stesso, reso possibile da una impostazione dinamica (atta a recepire anche i suggerimenti provenienti da Enti locali, istituti universitari, studiosi e professionisti) al fine di consentire di considerare la rapida e continua evoluzione sociale culturale e tecnologica in atto. Sebbene presenti ancora alcune carenze e difficoltà a livello applicativo, il D.M. 236/89 si presenta dunque come fatto innovativo all interno del nostro panorama legislativo. Di particolare rilievo risulta essere, tra l altro, la richiesta dell accessibilità intesa non più come un elemento discrezionale o accessorio, ma come un indispensabile requisito di qualità (rafforzato da concetti di sicurezza e autonomia) che non deve venir meno neanche in presenza di vincoli storici artistici o ambientali e che si affianca e deve essere coordinato ad altri requisiti di qualità quali la prevenzione ed estinzione incendi, la prevenzione del rischio sismico, il risparmio energetico. ecc... Data la sua particolarità, può essere utile al fine di una maggior chiarezza e comprensione di questo provvedimento normativo, sintetizzare qui la sua articolazione: negli artt. 1, 2, 7, 10, 11, 12 sono contenute le indicazioni generali relative all applicazione di questa norma e relative procedure (campo di applicazione, definizioni, cogenza delle prescrizioni, elaborati tecnici, verifiche, aggiornamento e modifica delle prescrizioni); l art. 2 del D.M. 236 specifica le definizioni ai fini del decreto; al punto G) recita: per ACCESSIBILITÀ si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne gli spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia. Al punto H): per VISITABILITÀ si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione di almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta. Al punto I): per ADATTABILITÀ si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale; l art. 3 indica i criteri generali di progettazione, ovvero segnala quali siano i livelli qualitativi (accessibilità, visitabilità, adattabilità) da applicare per le diverse tipologie edilizie; l art. 4, indica quali siano i criteri di progettazione per l ACCESSIBILITÀ, l art. 5, quali siano i criteri di progettazione per la VISITABILITÀ dove al 5.3 riferendosi alle STRUTTURE RICETTIVE prescrive: ogni struttura ricettiva (alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi, ecc.) deve avere tutte le parti e servizi igienici comuni ed un determinato numero di stanze accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria. Tali stanze devono avere arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra che consentano l uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruote. Qualora le stanze non dispongano dei servizi igienici, deve essere accessibile sullo stesso piano, nelle vicinanze della stanza, almeno un servizio igienico. Il numero di stanze accessibili in ogni struttura ricettiva deve essere di almeno 2 fino a 40 o frazione di 40, aumentando di altre 2 ogni 40 stanze o frazione di 40 in più. In tutte le stanze è opportuno prevedere un apparecchio per la segnalazione sonora e luminosa, di allarme. La ubicazione delle stanze accessibili deve essere preferibilmente nei piani bassi 19

20 dell immobile e comunque nelle vicinanze di un luogo accessibile sicuro statico o di una via di esodo. Per i villaggi turistici e campeggi, oltre ai servizi igienici ed alle attrezzature comuni, devono essere accessibili almeno il 5% delle superfici destinate alle unità di soggiorno temporaneo con un minimo assoluto di due unità. L art. 6 indica quali siano i criteri di progettazione per l ADATTABILITÀ. Gli artt.. 8 e 9 trattano delle specifiche e soluzioni tecniche, che possono tuttavia essere superate in fase di progetto con soluzioni alternative (che devono successivamente essere approvate, previa verifica degli organi competenti) purché rispondano alle esigenze sottintese dai criteri di progettazione espressi nei già citati artt. 3, 4, 5, 6 che costituiscono dunque il vero nucleo di questa normativa. ACCESSIBILE VISITABILE ADATTABILE ALLEGATO A ART. 3 - CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE UNIFAMILIARI E PLURIFAMILIARI PRIVI DI PARTI COMUNI UNITÀ IMMOBILIARI PARTI COMUNI UNITÀ IMMOBILIARI PARTI COMUNI PLURIFAMILIARI CON NON PIÚ DI TRE LIVELLI FUORI TERRA PLURIFAMILIARI CON PIÚ DI TRE LIVELLI FUORI TERRA ATTIVITÀ SOCIALI (scuola, sanità, cultura, assistenza, sport) COLLOCAMENTO NON OBBLIGATORIO RIUNIONE O SPETTACOLO COLLOCAMENTO E RISTORAZIONE OBBLIGATORIO COLLOCAMENTO NON OBBLIGATORIO RICETTIVI E PARARICETTIVI COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO CULTO COLLOCAMENTO NON OBBLIGATORIO COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO COLLOCAMENTO NON OBBLIGATORIO LUOGHI DI LAVORO NON COLLOCAMENTO APERTI AL PUBBLICO OBBLIGATORIO LOCALI APERTI AL PUBBLICO NON PREVISTI NELLE PRECEDENTI CATEGORIE (Accessibilità): deroga all installazione dell ascensore; restano valide tutte le altre prescrizioni previste per l accessibilità (Adattabilità): possibilità di installazione nel tempo di meccanismi di sollevamento (ascensore o servo-scala) EDIFICI NON RESIDENZIALI EDIFICI RESIDENZIALI L. 104/92 Dopo una gestazione di alcuni lustri, è stata emanata in data 5 febbraio 1992 la Legge-quadro per l assistenza, l integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate n L esigenza di una tale legge nasceva, agli inizi degli anni 70, dalla necessità di superare la Legge 118/71, che non offriva una soluzione soddisfacente ai persistenti problemi di istituzionalizzazione ed emarginazione delle persone disabili, in risposta alle istanze emerse di integrazione sociale. La legge-quadro doveva dunque consentire, nelle intenzioni dei proponenti, il passaggio dall intervento assistenziale alla difesa dei diritti sanciti dalla Costituzione per tutti i cittadini... senza distinzione. Nel lungo e dibattuto iter percorso, il testo della proposta di legge ha subito notevoli variazioni, anche per adattarsi via via, con il trascorrere degli anni, alle mutate e mutanti condizioni storiche (socio-amministrativo-normative) nelle quali veniva a trovarsi. Basti pensare a quante norme sono state emanate in questi anni, sia a livello nazionale che locale, relativamente ai vari settori di intervento: scuola, sanità, edilizia, lavoro, ecc., anche con specifico riferimento ai problemi della disabilità. Mutando il contesto si è modificato sostanzialmente anche il significato della tanto attesa legge-quadro, al punto da far in parte dubitare persino della sua stessa validità. Tuttavia le molte implicazioni a livello architettonico ed urbanistico derivanti da questa legge risultano in alcuni casi anche sostanzialmente consistenti e sottolineano l importanza che hanno assunto anche gli aspetti edilizi, territoriali e tecnologici nell ambito delle problematiche relative all integrazione sociale delle persone con disabilità. Le norme che ci riguardano sono presenti in modo più o meno esplicito in moltissimi articoli di questa legge, anche se da una lettura affrettata del testo potrebbe apparire che solo pochi articoli ne 20

21 trattino in modo preciso. È dunque necessario che i progettisti approfondiscano l analisi di questa legge senza i preconcetti che il suo titolo potrebbe indurre e che potrebbero far ritenere si tratti di un provvedimento riguardante solo alcune categorie di persone e ambiti di applicazione particolari. Le indicazioni emergenti da questa legge dovranno essere integrate e raccordate con le altre norme riguardanti l accessibilità oltreché con tutte le norme vigenti per ogni specifico settore di intervento. Citiamo qui alcune delle principali innovazioni presenti nella legge in esame: il campo di applicazione della L.118/71 e della L.13/89 viene esteso (per quanto di competenza di ognuna) a tutte le opere riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico, comprendendo anche le opere ex lege 47/85 art. 26; la richiesta di modifica di destinazione d uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità; in caso di inadempienza, sono previste specifiche sanzioni per il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l agibilità e l abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza,(l ammenda da 10 a 50 milioni e sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da UNO a SEI mesi); sono previste quote di finanziamento per l eliminazione di barriere architettoniche negli edifici pubblici (residenziali e non); si richiede di integrare i piani di eliminazione delle barriere architettoniche con interventi relativi all accessibilità degli spazi urbani; si prevede l adeguamento dei regolamenti edilizi alle disposizioni vigenti in materia; si richiede alle regioni di elaborare, nell ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di mobilità delle persone handicappate coordinati con piani predisposti dai comuni e si stabilisce inoltre che il Ministero dei trasporti provveda alla omologazione di prototipi di mezzi di trasporto pubblico idonei. La legge-quadro istituisce inoltre un Comitato nazionale per le politiche dell handicap, presieduto dal Ministro per gli affari sociali, con il compito di coordinare l attività delle Amministrazioni dello Stato competenti a realizzare gli obiettivi della legge stessa, oltre che di promuovere politiche di sostegno per le persone handicappate e verificare la attuazione della legislazione vigente in materia. 21

22 D. Lgs. 626/94 In materia di barriere architettoniche In recepimento delle direttive europee riguardanti la sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro È stato varato il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n In esso compare un articolo dettante le prescrizioni in materia di barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, l articolo 30, comma 4, 5 e 6, in cui si prevede che i luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali portatori di handicap. Tale obbligo vige in particolare per: le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati ed occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap; si afferma inoltre che tali disposizioni non si applicano ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1 gennaio 1993, ma comunque che in essi debbano essere adottate misure idonee a consentire la mobilità, l utilizzazione dei servizi sanitari e dell igiene personale. In realtà questa norma non è la prima a porre dei vincoli sugli ambienti di lavoro, in quanto già con il D.P.R. 384/78 (abrogato e sostituito dal D.P.R. 503/96) si prevedeva che gli edifici pubblici di nuova realizzazione, quelli soggetti a ristrutturazione e gli esistenti fossero accessibili; la legge 13/89 ed il D.P.R. 236/89 prevedono già dalla loro data di entrata in vigore che siano accessibili tutti gli edifici privati di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione (quindi tutti i luoghi di lavoro gestiti dai privati). Infine la legge 104/92 prevede per tutti gli edifici pubblici o aperti al pubblico condizioni di accessibilità quando si effettui un cambiamento di destinazione d uso o l esecuzione di lavori parziali (opere interne). L accessibilità negli ambienti di lavoro era quindi un requisito già richiesto, si è trattato quindi di un ulteriore affermazione dell attenzione da porre nei confronti della eliminazione delle barriere architettoniche, in considerazione del fatto che esse costituiscono comunque una limitazione della sicurezza nell ambiente di lavoro. Va comunque notato che il legislatore non fa riferimento alla data di costruzione dell edificio, ma alla data d inizio di un attività lavorativa: se ne deduce per tanto che avviando un attività lavorativa in un edificio di antica costruzione vanno applicate tutte le prescrizioni relative all accessibilità. D. Lgs. 626/94 In materia di movimentazione manuale dei carichi Con la legge 626/94 sono state recepite anche le direttive europee in materia di movimentazione manuale dei carichi. La legge ha lo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza e di salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro; si pone gli obiettivi di ridurre i rischi ed agevolare i lavoratori, responsabilizzando il datore di lavoro e di indurre quest ultimo a adottare misure di prevenzione. Il datore di lavoro è tenuto ad eliminare i rischi per la salute del lavoratore introducendo nell ambiente di lavoro delle strumentazioni che, sfruttando il progresso tecnico, limitano e riducono la fatica ed il rischio della salute dei lavoratori; ai lavoratori spetta invece l utilizzo corretto dei macchinari e delle attrezzature messe a loro disposizione Al titolo quinto il decreto tratta della movimentazione manuale dei carichi durante lo svolgimento del lavoro: per movimentazioni manuale dei carichi si intendono le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni di sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che per loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportino tra l altro rischi di lesioni dorso-lombari (lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso-lombare). 22

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