Seminario tecnico SISTRI (sistema tracciabilità rifiuti) ISERNIA 19 gennaio 2012
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1 Seminario tecnico SISTRI (sistema tracciabilità rifiuti) ISERNIA 19 gennaio 2012 Relatore: Gaetano Ricci Sportello Ambiente e Sicurezza Associazione Molisana Artigiani 1
2 AVVERTENZA Ogni riferimento per operare ed adempiere alla materia di SISTRI deve essere fatto alle norme e disposizioni di legge pubblicate sulla Gazzetta ufficiale e alle eventuali istruzioni pubblicate sul portale SISTRI. Queste sildes hanno una funzione puramente di sintesi e di spunto di riflessione per un esame più approfondito. Si rimane a disposizione per chiarire dubbi relativamente ai significati delle singole slide e per la presenza di eventuali refusi
3 Disamina legislativa del Sistri Primo commento sulle novità operative 3
4 D.Lgs 152/2006 come modificato dal D.lgs 205/2010 4
5 1. In attuazione di quanto stabilito all articolo 177, comma 4, la tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale. 5
6 A tale fine, la gestione dei rifiuti deve avvenire: a) nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI); oppure b) nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e
7 3) Il soggetto che aderisce al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a), non è tenuto ad adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all articolo 190, nonché dei formulari di identificazione dei rifiuti di cui all articolo 193. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della scheda di movimentazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a). 7
8 Il registro cronologico e le schede di movimentazione del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono resi disponibili all autorit autorità di controllo in qualsiasi momento ne faccia richiesta e sono conservate in formato elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti, ad eccezione dei quelli relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione. 8
9 Per gli impianti di discarica, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il registro cronologico deve essere conservato fino al termine della fase di gestione post operativa della discarica. 9
10 4. Il soggetto che non aderisce al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a), deve adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190, nonché dei formulari di identificazione dei rifiuti nella misura stabilita dall'articolo
11 Sono tenuti ad aderire al (SISTRI) di cui all articolo 188-bis, comma 2, lett. a): a) gli enti e le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi -ivi compresi quelli di cui all articolo212, comma 8; 11
12 b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) con piùdi dieci dipendenti, nonché le imprese e gli enti che effettuano operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti e che producano per effetto di tale attivitàrifiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero di dipendenti; 12
13 c) i commercianti e gli intermediari di rifiuti; d) i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati; e) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti; 13
14 f) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale. Nel caso di trasporto navale, l armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall armatore o noleggiatore medesimi; 14
15 g) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell impresa navale o ferroviaria o dell impresa che effettua il successivo trasporto. 15
16 Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) su base volontaria: a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) che non hanno più di dieci dipendenti; 16
17 b) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all articolo 212, comma 8; c) gli imprenditori agricoli di cui all articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti speciali non pericolosi; 17
18 d) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g); e) i comuni, i centri di raccolta e le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse dalla regione Campania. 18
19 Ai fini del presente articolo il numero dei dipendenti è calcolato con riferimento al numero delle persone occupate nell unità locale dell ente o dell impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento), anche se temporaneamente assenti (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite. 19
20 4. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all articolo 188- bis, comma 2, lett. a), i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania. 20
21 Potrà essere esteso con futuri DM obbligo di iscrizione a produttori di rifiuti speciali pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa, soggetti di cui al decreto previsto dall articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature. 21
22 Nel caso di produzione accidentale di rifiuti pericolosi il produttore è tenuto a procedere alla richiesta di adesione al SISTRI entro tre giorni lavorativi dall accertamento della pericolosità dei rifiuti. ; 22
23 Fino al 2 luglio 2012 sono esclusi dall obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), di cui all articolo 188-bis, comma 2, lett. a), gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario. 23
24 Sono considerati occasionali e saltuari: a) i trasporti di rifiuti pericolosi ad una piattaforma di conferimento, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l anno per quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l anno; b) i conferimenti, anche in un unica soluzione, di rifiuti ad un circuito organizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i cento chilogrammi o cento litri all anno. 24
25 Le sanzioni del presente decreto relative al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lett. a), si applicano a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni.. 25
26 Al fine di graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 205, e successive modificazioni, i soggetti obbligati all'iscrizione al predetto sistema che omettono l'iscrizione o il relativo versamento nei termini previsti, fermo restando l'obbligo di adempiere all'iscrizione al predetto sistema con pagamento del relativo contributo, sono puniti, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo: 26
27 a) con una sanzione pari al cinque per cento dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica nei primi otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operatività per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese, come individuata dall'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010; 27
28 b) con una sanzione pari al cinquanta per cento dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica o comunque si protrae per i quattro mesi successivi al periodo individuato alla lettera a) del presente comma Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 4 D.Lgs , n. 121 con decorrenza dal
29 Inadempimento del pagamento del contributo da parte di un trasportatore di rifiuti pericolosi fino a 3000 ton con 1 automezzo autorizzato verificato il 09 agosto 2012 ( quarto mese successivo alla operatività del Sistri per la propria categoria) Contributo per la categoria 120,00 Contributo per il mezzo 150,00 Sanzione 5% di 270 X 4 mesi Sanzione 13,50 x 4 = 54,00 29
30 Inadempimento del pagamento del contributo da parte di un trasportatore di rifiuti pericolosi fino a 3000 ton con 1 automezzo autorizzato che si protrae fino al 9 gennaio 2013 (9 mese successivo alla operatività del Sistri per la propria categoria) Contributo per la categoria 120,00 Contributo per il mezzo 150,00 Sanzione 50% di 270,00 = 135,00 30
31 2-bis. Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 188-ter, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che fino alla decorrenza degli obblighi di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non adempiono alle prescrizioni di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, sono soggetti alle relative sanzioni previste dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione precedente all'entrata in vigore del presente decreto. Il presente comma è stato inserito dall'art. 4 D.Lgs , n. 121 con decorrenza dal
32 Questo vuol dire che le sanzioni in tema di registri e formulari sono pienamente operative dal 16 agosto 2011 In realtà ciò viene ribadito anche dalla modifica al Decreto 18/02/20111 n
33 2-ter. Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, le sanzioni previste dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione previgente a quella di cui al decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale si applicano ai soggetti tenuti alla comunicazione di cui all'articolo 28, comma 1, del citato decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, e successive modificazioni, secondo i termini e le modalità ivi indicati. Il presente comma è stato inserito dall'art. 4 D.Lgs , n. 121 con decorrenza dal
34 Questo vuol dire che le sanzioni in tema di MUD sono pienamente operative ed applicabili al caso di mancata presentazione della dichiarazione SISTRI dal 16 agosto
35 Comma 1 I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2600 euro a euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro.
36 260 ter c. 2 All accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell articolo 260-bis, consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo di mesi 12 del veicolo utilizzato dal trasportatore. In ogni caso restituzione del veicolo sottoposto al fermo amministrativo non può essere disposta in mancanza dell iscrizione e del correlativo versamento del contributo.
37 Comma 2 I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2600 euro a euro.
38 Comma 2 In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.
39 Omessa compilazione registro cronologico Omessa compilazione scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite informazioni incomplete, o inesatte, alterazione fraudolenta di uno qualunque dei dispositivi tecnologici azione di impedimento del corretto funzionamento, Se rifiuti non pericolosi sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 a ,00. Se rifiuti pericolosi da ,00 a ,00 e sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. 39
40 Azienda con unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, Se rifiuti non pericolosi sanzione amministrativa pecuniaria da 1040 a Se rifiuti pericolosi da 2070 a
41 Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti,. Se rifiuti non pericolosi sanzione amministrativa pecuniaria da 260 a 1540 Se rifiuti pericolosi da 520 a
42 Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila 42
43 Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. 43
44 Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati 44
45 Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta. 45
46 Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 46
47 Falsità materiale commessa dal privato. Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo. 47
48 260 ter All accertamento delle violazioni di cui ai commi 7 e 8 dell articolo 260-bis, [ trasporto senza scheda SISTRI, certificato analitico se obbligatorio,o con scheda SISTRI alterata fraudolentemente] consegue obbligatoriamente la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo utilizzato per l attività di trasporto dei rifiuti di mesi 12, nel caso in cui il responsabile si trovi nelle situazioni di cui all art. 99 c.p. o all articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, o abbia commesso in precedenza illeciti amministrativi con violazioni della stessa indole o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti. (comma così modificato dall'articolo 3, comma 3, d.lgs. n. 121 del 2011)
49 260 ter Comma 4. In caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, è sempre disposta la confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto, ai sensi dell articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che gli stessi che appartengano, non fittiziamente a persona estranea al reato.
50 9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo. Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 3 D.Lgs , n. 121 con decorrenza dal
51 9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie. Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 3 D.Lgs , n. 121 con decorrenza dal
52 2-quater. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 260-bis, commi 3, 4, 5, 7 e 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono ridotte, ad eccezione dei casi di comportamenti fraudolenti di cui al predetto comma 3, a un decimo per le violazioni compiute negli otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operatività per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese, come individuata dall'articolo 1 del decreto ministeriale 26 maggio 2011, e successive modificazioni, e a un quinto per le violazioni compiute dalla scadenza dell'ottavo mese e per i successivi quattro mesi.. Il presente comma è stato inserito dall'art. 4 D.Lgs , n. 121 con decorrenza dal
53 1. Fornire false indicazioni certificato di analisi 2. Uso di falsi certificato di analisi 3. Trasportare con copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata
54 Decreto 18/02/2011 n 52
55 Decreto 18/02/2011 n Definizioni 2. Iscrizioni obbligatorie e volontarie 3. Contributi 4. Dispositivi USB, Black Box e video sorveglianza 5. Informazioni da fornire al Sistri 6. Procedure di emergenza
56 Decreto 18/02/2011 n 52 Disposizioni specifiche e casi particolari 1. Soggetti diversi da enti e imprese 2. imprenditori agricoli 3. Fanghi 4. Cantieri superiori a 6 mesi 5. Manutenzione e attività sanitaria 6. Imprese di recupero e smaltimento 7. Intermediari 8. Trasportatori 9. Gestori rifiuti urbani
57 Decreto 18/02/2011 n 52 1.Responsabilità del produttore 2. Obblighi di comunicazione al Sistri 3. Modalità semplificate per le associazioni 4. Modalità semplificate attraverso circuiti di raccolta 5. Altre norme sul Catasto rifiuti, accesso alle informazioni organi di vigilanza 6. Disposizioni transitorie Oltre agli allegati delle procedure, contributi e specifica delle informazioni
58 Operatività In data 13 agosto 2011 è stato pubblicato nella G.U. il D.L. 13 agosto 2011 n 138 che all all art. 6 comma 2 prevedeva l abrogazione del SISTRI ( abrogazione del comma 2 lett. a ) dell art. 6 del D.Lgs 152/2006).
59 D.L. 138/2011 coordinato con L. 148/2011 Art. 6 - Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attivita', denuncia e dichiarazione di inizio attivita'. Ulteriori semplificazioni «2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), nonché l efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini dell eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti.
60 D.L. 138/2011 coordinato con L. 148/2011 Art. 6 - Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attivita', denuncia e dichiarazione di inizio attivita'. Ulteriori semplificazioni «2. Conseguentemente, fermo quanto previsto dall articolo 6, comma 2, lettera f -octies ), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, per i soggetti di cui all articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui all articolo articolo 1 del predetto decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in operatività del SISTRI è il 9 febbraio 2012.
61 articolo 6, comma 2, lettera f -octies ), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, al fine di garantire che un adeguato periodo transitorio consenta la progressiva entrata in operativita' del Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.124 del 30 maggio 2011,il relativo termine, da individuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei modi di cui all'articolo 28, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n.52, non puo' essere antecedente al 1º giugno 2012.
62 articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011 e art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52 produttori di rifiuti di cui all art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno fino a 10 dipendenti. Cioè le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi, ivi compresi quelli trasportano i propri rifiuti pericolosi
63 D.L. 138/2011 coordinato con L. 148/2011 Art. 6 - Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attivita', denuncia e dichiarazione di inizio attivita'. Ulteriori semplificazioni 3. Con decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentite le categorie interessate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai fini del SISTRI, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.
64 D.L. 138/2011 coordinato con L. 148/2011 Art. 6 - Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attivita', denuncia e dichiarazione di inizio attivita'. Ulteriori semplificazioni 3- bis. Gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge possono delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalità già previste per le associazioni di categoria»
65 Decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 Art.13 comma 3 All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "9 febbraio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "2 aprile 2012."
66 Operatività in sintesi dal 02/04/2012 a) le imprese e gli enti produttori di riþ uti speciali pericolosi, ivi compresi quelli di cui all articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni con più di 10 dipendenti le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive mod. che hanno più di 10 dipendenti; le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento di rifiuti, quali produttori di rifiuti di cui all articolo 184, comma 3, lettera g), del d.lgs 152/2006
67 Operatività in sintesi dal 02/04/2012 le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti; i commercianti e gli intermediari di rifiuti; i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
68 Operatività in sintesi dal 02/04/2012 le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale; nel caso di trasporto navale, l armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall armatore o noleggiatore medesimo;
69 Operatività in sintesi dal 02/04/2012 nel caso di trasporto intermodale marittimo di rifiuti, il terminalista concessionario dell area portuale di cui all articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e l impresa portuale di cui all articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto;
70 Operatività in sintesi dal 02/04/2012 nel caso di trasporto intermodale ferroviario di rifiuti, i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell impresa ferroviaria o dell impresa che effettua il successivo trasporto;
71 Operatività in sintesi dal 02/04/2012 i Comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani del territorio della Regione Campania
72 DECRETO MINISTERIALE 10 NOVEMBRE 2011 È stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 5 della Gazzetta Ufficiale n.4 del 5 gennaio 2012 il Decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 novembre Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
73 DECRETO MINISTERIALE 10 NOVEMBRE 2011 Alcune modifiche salienti : Unità locale Vigente pregresso qualsiasi sede, impianto o insieme delle unita' operative, nelle quali l'operatore esercita stabilmente una o piu' attivita' di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1; l impianto o l insieme delle unità operative ubicato in luogo diverso dalla sede legale, nel quale l ente o l impresa esercita stabilmente una o più attività economiche dalle quali sono originati i rifiuti; ovvero ciascuna sede presso la quale vengono conferiti i rifiuti per il recupero o lo smaltimento.
74 DECRETO MINISTERIALE 10 NOVEMBRE 2011 Aggiunge poi la seguente lettera: «l-bis) «unita' operativa»: reparto, impianto o stabilimento, all'interno di una unita' locale, dalla quale sono autonomamente originati rifiuti.»;
75 DECRETO MINISTERIALE 10 NOVEMBRE 2011 Alcune modifiche salienti : più USB.., gli operatori possono richiedere ulteriori dispositivi [ USB] per 1. unita' locali 2. unita' operative, 3. attivita' soggette all'obbligo di iscrizione al SISTRI.gia' iscritte.
76 DECRETO MINISTERIALE 10 NOVEMBRE 2011 Alcune modifiche salienti : più USB le persone fisiche associabili ai dispositivi ( max 3) devono essere individuate tra persone diverse da quelle il cui nominativo e' gia' inserito in altri dispositivi richiesti per la medesima unita' locale/unita' operativa /attivita' soggetta all'obbligo di iscrizione al SISTRI. Il numero massimo di dispositivi che possono essere richiesti nonche' il relativo costo sono indicati nell'allegato IA. Gli operatori.. possono chiedere la consegna dei dispositivi USB per l'interoperabilita'.
77 DECRETO MINISTERIALE 10 NOVEMBRE 2011 Alcune modifiche salienti : custodia usb 1. I dispositivi restano di proprietà del SISTRI e vengono affidati agli operatori iscritti in comodato d uso. 2. Al fine di consentire la consultazione della Scheda SISTRI AREA REGISTRO CRONOLOGICO e delle singole Schede SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE, i dispositivi USB sono tenuti presso l unità o la sede dell ente o impresa per la quale sono stati rilasciati e sono resi disponibili in qualunque momento all autorità di controllo che ne faccia richiesta.
78 DECRETO MINISTERIALE 10 NOVEMBRE 2011 Alcune modifiche salienti : custodia usb «Nel caso di unita' locali o unita' operative nelle quali non sia presente un servizio di vigilanza e di controllo degli accessi, previa comunicazione effettuata in forma scritta al SISTRI, e' consentito custodire i dispositivi USB presso altra unita' locale o unita' operativa fermo restando l'obbligo di renderli disponibili in qualunque momento all'autorita' di controllo che ne faccia richiesta.»
79 DECRETO MINISTERIALE 10 NOVEMBRE 2011 Alcune modifiche salienti : Videosorveglianza in caso di mancanza di garanzia di accesso ai servizi di rete (elettrica o di connettivita' dati) o altre oggettive circostanze di fatto che rendano tecnicamente impraticabile l'installazione delle apparecchiature il SISTRI, a seguito di una valutazione effettuata dal proprio personale, puo' decidere di non procedere all'installazione delle medesime. Il gestore dell impianto e' tenuto a comunicare al SISTRI ogni variazione da cui possa conseguire la possibilita' di dotare il rispettivo impianto delle predette apparecchiature di monitoraggio. La comunicazione e' effettuata entro e non oltre tre mesi dal verificarsi dell'evento che comporta tale variazione
80 DECRETO MINISTERIALE 10 NOVEMBRE 2011 Alcune modifiche salienti : responsabilità Vigente Art. 11.Informazioni da fornire al SISTRI: La persona fisica, cui e' associato il certificato elettronico contenuto nel dispositivo USB, e' il titolare della firma elettronica che risponde solo del corretto inserimento nelle Schede SISTRI dei dati ricevuti..; pregresso Art. 11.Informazioni da fornire al SISTRI: La persona fisica, cui è associato il certificato elettronico contenuto nel dispositivo USB, è il titolare della firma elettronica ed è responsabile della veridicità dei dati inseriti mediante l utilizzo del dispositivo USB nelle Schede SISTRI sottoscritte con firma elettronica
81 DECRETO MINISTERIALE 10 NOVEMBRE 2011 Art. 12. Informazioni da fornire al SISTRI Procedure di emergenza 1. Nel caso in cui un soggetto tenuto alla compilazione della Scheda SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a causa 1. di ritardata consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione, 2. nonché furto, 3. perdita, 4. distruzione o danneggiamento degli stessi, 5. o per assenza di copertura della rete di trasmissione dati, la compilazione della Scheda SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE è effettuata, per conto di tale soggetto e su sua dichiarazione, da sottoscriversi su copia stampata della Scheda SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima.
82 DECRETO MINISTERIALE 10 NOVEMBRE 2011 segue in sintesi il caso di 2 soggetti impossibilitati se anche il soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari per i motivi previsti ciascuno dei soggetti interessati deve comunicare in forma scritta, prima della movimentazione, al SISTRI il verificarsi delle predette condizioni. In tal caso le movimentazioni dei rifiuti sono annotate su un'apposita Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all'area autenticata. Le informazioni relative alle movimentazioni effettuate devono essere inserite nel sistema entro le ventiquattro ore successive alla cessazione delle condizioni che hanno generato la mancata compilazione della scheda SISTRI. Fino al 30 giugno 2012, il termine di cui al periodo precedente e' di settantadue ore.
83 DECRETO MINISTERIALE 10 NOVEMBRE 2011 segue in sintesi il caso di non funzionamento del SISTRI Nel caso di 1. temporanea interruzione 2. non funzionamento del SISTRI, i soggetti tenuti alla compilazione delle Schede SISTRI sono tenuti a) ad utilizzare la Scheda SISTRI in bianco b) ad inserire i dati relativi alle movimentazioni entro le 24 ore dalla ripresa del funzionamento del SISTRI. Fino al 30 giugno 2012, il termine di cui al periodo precedente e' di 72 ore.
84 DECRETO MINISTERIALE 10 NOVEMBRE 2011 Alcune modifiche salienti : rapporti tra iscritti e non iscritti le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi, ivi compresi quelli di cui all articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che hanno fino a 10 dipendenti per un mese successivo alla rispettiva operatività del SISTRI
85 DECRETO MINISTERIALE 10 NOVEMBRE 2011 Alcune modifiche salienti : rapporti tra iscritti e non iscritti se conferiscono i rifiuti ad imprese o enti che raccolgono e trasportano rifiuti speciali a titolo professionale, che utilizzano il SISTRI, comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso;
86 DECRETO MINISTERIALE 10 NOVEMBRE 2011 Alcune modifiche salienti : rapporti tra iscritti e non iscritti al momento della consegna del carico una copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, firmata dal produttore del rifiuto, deve essere consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE deve essere conservata presso il produttore del rifiuto, che e' tenuto a conservarla per tre anni.
87 DECRETO MINISTERIALE 10 NOVEMBRE 2011 Alcune modifiche salienti : rapporti tra iscritti e non iscritti Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento che ha ricevuto i rifiuti in tali ipotesi e' tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l'assolvimento della sua responsabilita'
88 DECRETO MINISTERIALE 10 NOVEMBRE 2011 Alcune modifiche salienti : modifiche aziendali ipotesi di 1. sospensione o cessazione dell'attivita' per il cui esercizio e' obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi, 2. estinzione dei soggetti giuridici ai quali tali dispositivi sono stati consegnati, a qualsiasi causa tale estinzione sia imputabile, 3. incluse le ipotesi di cancellazione, 4. chiusura di un'unita' locale, gli operatori iscritti devono comunicare in forma scritta al SISTRI il verificarsi di uno dei predetti eventi, non oltre le 72 ore dalla data di comunicazione al Registro delle imprese dell'evento, e provvedere alla restituzione dei dispositivi USB, e, ove presenti, dei dispositivi USB per l'interoperabilita', dopo aver assolto a tutti gli obblighi di legge, a mezzo raccomandata A/R, inviando gli stessi, unitamente al relativo modulo di restituzione disponibile sul portale informativo SISTRI, al seguente indirizzo: SISTRI - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Via Cristoforo Colombo 44, Roma.
89 DECRETO MINISTERIALE 10 NOVEMBRE 2011 Alcune modifiche salienti : modifiche aziendali In ipotesi di cambiamenti nella titolarita' dell'azienda del ramo d'azienda gli operatori subentranti nella titolarita' al fine di evitare soluzioni di continuita' nell'esercizio delle attivita'., prima che tali cambiamenti acquisiscano efficacia, dovranno, 1. inviare al SISTRI copia degli atti che hanno comportato i cambiamenti 2. inviare al SISTRI copia della richiesta di iscrizione di tali atti presso il Registro delle Imprese 3. effettuare la modifica dell'intestazione dei dispositivi USB, Con le funzionalita' «GESTIONE AZIENDA
90 DECRETO MINISTERIALE 10 NOVEMBRE 2011 Alcune modifiche salienti : modifiche aziendali Per i trasportatori di rifiuti, le variazioni., nonche' le variazioni relative ai veicoli a motore, sono comunicate alla Sezione dell'albo nazionale gestori ambientali che, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, le comunica al SISTRI. Salvo i casi di variazioni dei dati identificativi dei delegati le procedure e i termini per la restituzione dei dispositivi USB e per le operazioni di installazione, disinstallazione e riconfigurazione dei dispositivi black box sono disciplinati con deliberazione del Comitato Nazionale dell'albo, sentito il SISTRI. Resta fermo l'obbligo per l'operatore di provvedere all'eventuale integrazione dei contributi sistri
91 DECRETO MINISTERIALE 10 NOVEMBRE 2011 Alcune modifiche salienti : interoperabilità Gli operatori che utilizzano software gestionali in grado di tracciare le operazioni poste in essere da tutti i delegati comunicati al SISTRI, e che abbiano accreditato uno o piu' software gestionali al servizio di interoperabilita' possono richiedere al SISTRI il rilascio del dispositivo USB per l'interoperabilita' per ciascun software gestionale accreditato dall'operatore per il servizio di interoperabilita'.
92 DECRETO MINISTERIALE 10 NOVEMBRE 2011 Alcune modifiche salienti : interoperabilità Le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato elettronico dei dispositivi USB per l'interoperabilita' sono attribuiti al legale rappresentante che e' titolare della firma elettronica e delegato per il predetto dispositivo. Il costo di ciascun dispositivo USB per l'interoperabilita' e' quello previsto nell'allegato 1 A per la richiesta di duplicazioni dei dispositivi USB. Il dispositivo USB per l'interoperabilita' deve essere custodito presso il centro elaborazione dati in cui sono inseriti i software gestionali. Anche se non si trovi presso una delle unita' locali o unita' operative. il luogo di' custodia e' indicato in fase di accreditamento del sistema gestionale al servizio di interoperabilita'.
93 DECRETO MINISTERIALE 10 NOVEMBRE 2011 Alcune modifiche salienti : sanzioni Fino al termine di un mese dalla operatività del Sistri tutti i soggetti previsti dal DM 52/2008 rimangono comunque tenuti agli adempimenti in tema di formulari e registri dei rifiuti e sono soggetti alle relative sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205.
94 MUD o DICHIARAZIONE SISTRI? Soggetti tenuti alla presentazione del Mud sulla base della previgente normativa chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti Adempimento Nessuna dichiarazione Modalità commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti Nessuna dichiarazione Dichiarazione Sistri Scadenza :30 aprile 2012 Uso del MUD PREGRESSO oppure portale SISTRI
95 MUD o DICHIARAZIONE SISTRI? Soggetti tenuti alla presentazione del Mud sulla base della previgente normativa consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224 del Dlgs n. 152/2006 e sistemi riconosciuti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) del medesimo decreto legislativo imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi tranne imprenditori agricoli con volume annuo di affari non superiore a 8000 euro Adempimento Nessuna dichiarazione Dichiarazione Mud Dichiarazione Sistri Modalità Scadenza :30 aprile 2012 Uso del nuovo MUD DPCM 23 dicembre 2011 Scadenza :30 aprile 2012 Uso del MUD PREGRESSO oppure portale SISTRI
96 MUD o DICHIARAZIONE SISTRI? Soggetti tenuti alla presentazione del Mud sulla base della previgente normativa soggetti che effettuano la raccolta, il trasporto, il trattamento ed il recupero dei veicoli fuori uso di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.soggetti di cui all'articolo 13, commi 6 e 7, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, iscritti al Registro nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del Dlgs n. 152/2006 con più di 10 dipendenti Adempimento Dichiarazione Mud Dichiarazione Mud Dichiarazione Sistri Modalità 30 aprile 2012 Uso del nuovo MUD DPCM 23 dicembre aprile 2012 Uso del nuovo MUD DPCM 23 dicembre aprile 2012 MUD PREGRESSO oppure portale SISTRI
97 MUD o DICHIARAZIONE SISTRI? Soggetti tenuti alla presentazione del Mud sulla base della previgente normativa Comuni o loro consorzi e Comunità montane Comuni della Regione Campania e Comuni che aderiscono volontariamente al Sistri Adempimento Dichiarazione Mud Dichiarazione Mud Modalità 30 aprile 2012 Uso del nuovo MUD DPCM 23 dicembre aprile 2012 Uso del nuovo MUD DPCM 23 dicembre 2011
98 SISTRI Manuale dell Utente Versione 2.4 del 26/04/2011 pubblicato su Aggiornamenti alla guide rapide e casi d uso del
99 Il presente incontro viene svolto sulla base delle informazioni utili rinvenibili sul manuale d uso citato nella slide Fonte Sono in corso ancora perfezionamenti e siamo in attesa di modifiche ulteriori Si presume la pubblicazioni di ulteriori guide aggiornate.
100 Si fa inoltre presente che le normative nazionali ed europee relative alla gestione dei rifiuti costituiscono l unico riferimento normativo valido.
101 Manuali e Guide MANUALE OPERATIVO SISTRI (Versione 2.4 del ) GUIDA RAPIDA PRODUTTORI GUIDA RAPIDA TRASPORTATORI GUIDA RAPIDA RECUPERATORI-SMALTITORI GUIDA RAPIDA INTERMEDIARI CASO D'USO: MICRORACCOLTA CASO D'USO: GESTIONE ARRIVI CASO D'USO: TRASPORTO INTERMODALE CASO D'USO: TRASPORTO TRANSFRONTALIERO
102 Manuali e Guide GUIDA PER L'AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DEL DISPOSITIVO USB GUIDA PER L'AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DEL BROWSER SISTRI GUIDA ALL'UTILIZZO DEL DISPOSITIVO USB PROCEDURA PER IL RIPRISTINO DEL SOFTWARE DEL DISPOSITIVO USB PROCEDURA PER IL RECUPERO DELLE CREDENZIALI DI ACCESSO AL SISTRI PROCEDURA PER IL RIPRISTINO DEI CERTIFICATI DEL DISPOSITIVO USB PROCEDURA PER L'AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DELLA BLACK BOX PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO AI SERVIZI DI INTEROPERABILITÀ SCHEDA TRASPORTO INTERMODALE GUIDA PER L'UTILIZZO DELL'APPLICAZIONE PER COMPILAZIONE DICHIARAZIONE MUD 2010 GUIDA GESTIONE AZIENDA
103 SISTRI 22 dicembre 2011 Nuove guide rapide Caso d uso
104 SEMPLIFICAZIONI a - Possibilità, per il Trasportatore, di firmare la presa in carico e le registrazioni cronologiche entro10 giorni dal trasporto; b - Registrazioni cronologiche generate sempre in automatico dal SISTRI nel registro cronologico del Trasportatore; c - Possibilità, per il Trasportatore, di prendere in carico e/o consegnare il rifiuto senza la necessità di inserire il dispositivo USB veicolo nel computer del produttore e/o dell impianto (utilizzando l Area Conducente ad Accesso Pubblico ad inizio e fine giornata); d - Possibilità di indicare nella scheda SISTRI il volume di un rifiuto in alternativa al peso;
105 SEMPLIFICAZIONI e - Possibilità, per il Produttore, di scegliere se mantenere il peso verificato a destino dall impianto o modificarlo in fase di associazione della scheda SISTRI al registro cronologico; f - Possibilità, per il Produttore, di effettuare la registrazione cronologica di scarico entro 10 giorni dalla data di presa in carico del Trasportatore; g - Possibilità, per il Destinatario, di effettuare e firmare la registrazione cronologica di carico entro 2 giorni dall accettazione del rifiuto; h - Introduzione della causale carico cumulativo rifiuti urbani su registri cronologici dell Impianto; i - Possibilità, per l Intermediario, di compilare la scheda SISTRI per conto del Produttore;
106 ULTIME SEMPLIFICAZIONI Nuova funzionalità di ricerca delle schede compilate e da compilare; Nuova funzionalità di visualizzazione delle movimentazioni che consente di accedere anche alle schede di cui non si è ancora effettuata la compilazione della sezione di competenza; Possibilità di passare direttamente al riepilogo finale, nella compilazione guidata delle Schede SISTRI, senza dover obbligatoriamente scorrere tutti i passi di compilazione; Possibilità di variare l'identificativo della nave e del comandante dopo la firma della scheda;
107 ULTIME SEMPLIFICAZIONI Ottimizzazione del processo di firma della Scheda SISTRI mediante generazione del codice identificativo della Scheda al momento del salvataggio; Possibilità per gli Impianti di inserire automaticamente nelle registrazioni cronologiche la propria unità locale, come origine o destinazione, al fine di velocizzare le registrazioni manuali relative a movimentazioni interne.
108 Indicare la Causale registrazione selezionabile tramite l apposito menù a tendina; Indicare il peso del rifiuto da movimentare in Kg, se necessario anche il volume dello stesso (espresso in mc). In mancanza di strumenti di pesatura deve essere indicato un peso stimato;
109 Legenda colorata dello stato delle schede sistri firmate, in bozza, ecc.
110 Pianificazione del viaggio attraverso la geolocalizzazione dell origine e della destinazione modalità semplificata dell uso del dispositivo usb veicolo
111 Uso del dispositivo usb veicolo ad inizio e fine giornata, in modo indipendente e asincrono rispetto alle operazioni di carico e consegna dei rifiuti. il dispositivo USB, associato al mezzo impiegato per il trasporto, deve essere inserito in un computer collegato ad internet e dotato di un normale browser di navigazione
112 Collegarsi all indirizzo e selezionare il collegamento Area Conducente Movimentazione Accedere all Area Conducente ad Accesso Pubblico Attendere il caricamento del software, inserire il dispositivo USB nel computer e premere il tasto Avvia l operazione
113 Digitare il PIN, attendere il messaggio La presa in consegna del rifiuto è stata comunicata al SISTRI e rimuovere il Dispositivo USB. le operazioni di sincronizzazione tra il dispositivo USB e il sistema SISTRI saranno eseguite in automatico
114 Ultimate le operazioni di carico presso l impianto del produttore, quest ultimo sottoscrive le due copie cartacee della Scheda SISTRI Area Movimentazione nelle quali è stata riportata, manualmente, la data e l ora di presa in carico.
115 Una copia rimane al produttore ed una viene conservata dal conducente per accompagnare il trasporto che, a questo punto, inserisce il proprio dispositivo USB nella Black Box. Dopo aver inserito il dispositivo USB nella Black Box è possibile avviare immediatamente il trasporto senza dover attendere alcun segnale acustico o luminoso
116 Una volta accettato il rifiuto da parte dell impianto, il conducente può andare via portando al seguito la copia cartacea aggiornata con i dati dell esito. Dopo l ultimo conferimento della giornata, al rientro presso il deposito, il conducente inserisce di nuovo il dispositivo nella Black Box.
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