1 La personalità giuridica unica dell unione

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1 La natura giuridica dell Unione. Adesione, recesso e stipula di accordi Capitolo 2 Sommario 1 La personalità giuridica unica dell Unione. 2 I valori, gli obiettivi e i principi democratici. 3 L adesione all Unione. 4 Il diritto di recesso. 5 La personalità giuridica internazionale dell Unione. 6 La conclusione degli accordi internazionali e il principio del parallelismo. 7 Il procedimento di conclusione degli accordi. 8 La personalità giuridica di diritto interno dell Unione. 1 La personalità giuridica unica dell unione Con la riforma introdotta dal Trattato di Lisbona viene a cadere la distinzione tra Comunità europea e Unione europea e si fa riferimento ad un unico ente: l Unione europea. La stessa, infatti, «sostituisce e succede alla Comunità» (art. 1, comma 3 TUE) e le viene attribuita «personalità giuridica unica» (art. 47 TUE). L antico problema della coesistenza tra due soggetti giuridici, dunque, è stato ampiamente superato, così come la necessità di comprendere quale fosse la natura giuridica di entrambe. La natura giuridica dell Unione europea è attualmente quella di un organizzazione internazionale dotata di elementi in parte di sovranazionalità (soprattutto per quanto riguarda le politiche relative al mercato unico), in parte di tipo intergovernativo, dunque con competenze certamente più estese e articolate rispetto alle tradizionali forme di associazione tra Stati, ma non tali da poter parlare di ente costituzionale o federale. Ciò che invece fa discutere in dottrina è, dal punto di vista tecnico formale, l espressione «sostituisce e succede»: non sembra si sia propriamente manifestato un fenomeno di sostituzione e successione, in quanto tali nozioni comporterebbero, sul piano del diritto internazionale, un estinzione della Comunità europea come organizzazione e un trasferimento di tutte le sue attività e passività all Unione, né risulta evidente una fusione delle precedenti CE e UE in una nuova organizzazione. Più semplicemente, la questione si risolve con l acquisizione da parte della Comunità europea della denominazione di «Unione europea», pur continuando la stessa a sopravvivere (DRAETTA).

2 26 La nascita e la struttura istituzionale dell Unione europea Parte P a r t e 1 All unità del soggetto giuridico, tuttavia, non corrisponde un impianto testuale unico, dal momento che i trattati, come già si è detto (vedi supra Cap. Primo, par. 13), rimangono due, integrati e modificati dalla riforma intervenuta a Lisbona ma dotati dello stesso valore giuridico; la differenza tra di essi si rinviene sul piano dei contenuti: il Trattato sull Unione europea (TUE) diventa un trattato base, che contiene, cioè, le norme essenziali e stabilisce i valori, i principi fondamentali, le competenze e l assetto istituzionale dell Unione; il Trattato sul funzionamento dell Unione europea (TFUE) si caratterizza, invece, come trattato applicativo, che fissa le regole di funzionamento delle istituzioni, degli organi e degli organismi e disciplina sia le politiche interne (con un attenzione particolare al mercato interno), sia l azione esterna dell Unione. 2 I valori, gli obiettivi e i principi democratici Ciò che risalta nella riforma operata a Lisbona è l esplicito richiamo ai valori fondamentali e comuni agli Stati membri, inseriti all art. 2 TUE e anteposti per la prima volta agli obiettivi dell Unione europea. Quest ultima si fonda, ai sensi dell articolo in esame, «sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini». È nel rispetto di essi che l Unione europea, servendo i propri interessi, nonché quelli dei suoi cittadini e dei suoi Stati membri, persegue i seguenti obiettivi (art. 3 TUE): promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli; offrire ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l asilo, l immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest ultima; instaurare un mercato interno, adoperandosi per lo sviluppo sostenibile dell Europa;

3 Capitolo 2 La natura giuridica dell Unione. Adesione, recesso e stipula di accordi 27 combattere l esclusione sociale, le discriminazioni e promuovere la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà intergenerazionale e la tutela dei diritti dei minori; promuovere la coesione economica, sociale e territoriale, nonché la solidarietà tra Stati membri; rispettare la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica, vigilando sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo; istituire un unione economica e monetaria la cui moneta è l euro (vedi supra, Cap. Primo, par. 8); nelle relazioni con il resto del mondo, contribuire alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all eliminazione della povertà, alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, nonché, in particolare, al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite. Un ulteriore novità consiste nel riconoscimento esplicito dei principi democratici su cui è tenuto a ispirarsi l ordinamento dell Unione, vale a dire: il principio di uguaglianza dei cittadini (art. 9 TUE), che deve informare tutte le attività svolte dall Unione mediante le sue istituzioni, i suoi organi e i suoi organismi; il principio di democrazia rappresentativa (art. 10 TUE), secondo il quale la rappresentanza dei cittadini è diretta nel Parlamento europeo, tenuto conto delle elezioni a suffragio universale, ma si manifesta indirettamente in seno al Consiglio europeo e al Consiglio, attraverso la presenza dei capi di Stato e di governo, nel primo, e dei ministri di governo, nel secondo; il principio di democrazia partecipativa (art. 11 TUE), che comporta il diritto per i cittadini e le associazioni di cittadini di partecipare attivamente alla vita democratica dell Unione. Alle istituzioni, d altra parte, corrisponde l obbligo in linea con il cd. principio di prossimità e trasparenza di adottare decisioni il più possibile aperte e vicine ai cittadini. Cosa si intende per «cittadini dell Unione»? L art. 20 TFUE stabilisce che è «cittadino dell Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce». Da essa discendono alcuni diritti e doveri

4 28 La nascita e la struttura istituzionale dell Unione europea Parte P a r t e 1 disciplinati dai trattati, tra i quali la libertà di circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri; il diritto di elettorato attivo e passivo nello Stato membro in cui si risiede (diverso da quello della propria cittadinanza nazionale) in occasione delle elezioni del Parlamento europeo e di quelle comunali; il diritto alla tutela diplomatica e consolare, nei Paesi terzi in cui il proprio Stato non è rappresentato, da parte delle autorità competenti di qualsiasi altro Stato membro; il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni, degli organi e degli organismi, il diritto di rivolgersi al Mediatore europeo nei casi di cattiva amministrazione da parte di tali soggetti e il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo. 3 L adesione all unione A Il procedimento di adesione Al rispetto dei valori fondamentali enunciati all art. 2 TUE sono tenuti non soltanto gli Stati membri, l Unione e le sue istituzioni, ma anche quei Paesi europei che decidono di entrare nell Unione acquisendone la membership. La facoltà di adesione era stata prevista già dai Trattati CEE, CECA ed Euratom, concepiti come trattati aperti attraverso l inserimento di una clausola detta, appunto, di adesione. In questo modo veniva offerta agli Stati diversi da quelli firmatari la possibilità di divenire parte delle tre Comunità in un momento successivo, dopo aver assolto una complessa procedura disciplinata dai trattati stessi. L art. 49 TUE, come riformulato dal Trattato di Lisbona, prevede che ogni Stato europeo che garantisce l osservanza dei principi democratici, il rispetto dei diritti fondamentali dell uomo e i principi dello Stato di diritto può chiedere di divenire membro dell Unione. Esso trasmette la sua domanda al Consiglio che si pronuncia all unanimità, previa consultazione della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo (a maggioranza dei membri che lo compongono). Il Trattato di Lisbona stabilisce, inoltre, che di tale domanda siano informati anche i Parlamenti nazionali. Le condizioni di ammissione e gli adattamenti dei trattati su cui è fondata l Unione formano l oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente, da sottoporre alla ratifica di tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. Come si evince dall articolo in parola, per aderire all Unione adesione riservata esclusivamente agli Stati europei è necessaria la stipulazione di un accordo internazionale tra gli Stati membri originari e i nuovi Stati,

5 Capitolo 2 La natura giuridica dell Unione. Adesione, recesso e stipula di accordi 29 accordo che deve essere poi sottoposto alla ratifica da parte di tutti i soggetti che vi hanno partecipato. Il trattato di adesione non specifica i requisiti per l ammissione né gli adattamenti ai trattati istitutivi che questa rende necessari (esempio: numero dei membri delle istituzioni, tariffa doganale comune etc.). Tali elementi sono contenuti nell atto relativo alle condizioni d adesione e agli adattamenti dei trattati, le cui disposizioni costituiscono parte integrante del trattato di adesione. Gli strumenti relativi all adesione (trattato, atto, allegati, protocolli, dichiarazioni) contengono soprattutto la previsione di periodi transitori, in ossequio al principio, già applicato nei trattati originari, di gradualità. B Le condizioni dell adesione L esperienza delle progressive adesioni di nuovi Stati membri e le disposizioni dei trattati ad esse relative permettono di ricavare i principi generali che dettano le condizioni alle quali può realizzarsi l allargamento dell Unione europea: i Paesi candidati devono garantire l osservanza dei principi democratici, dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti fondamentali dell uomo; i nuovi Stati membri divengono parti dei trattati istitutivi, vale a dire l adesione non può mutare l essenza dell Unione, né essere l occasione per rinegoziare i trattati istitutivi; l adesione comporta l accettazione dell acquis communautaire, cioè l accettazione non solo dei trattati istitutivi, ma anche del diritto derivato adottato in forza dei trattati stessi; l adesione deve essere progressiva. È dunque necessario un periodo transitorio affinché i nuovi Stati si inseriscano gradualmente nella realtà dell Unione; l adesione comporta degli adattamenti dei trattati istitutivi. Si tratta di adattamenti tecnici (composizione delle istituzioni, ponderazione dei voti, capitale della BEI etc.), mentre, come si è già detto, non sono possibili in linea di principio adattamenti di fondo, che tocchino cioè gli obiettivi e le politiche dell Unione. Ai criteri individuati dai trattati vanno aggiunti quelli fissati nel corso del Consiglio europeo di Copenaghen del 1993, quando furono esaminate le richieste di adesione degli Stati dell Europa centrale e orientale prima appartenenti al blocco sovietico. Essi sono: stabilità politica e rispetto dei principi di democrazia;

6 30 La nascita e la struttura istituzionale dell Unione europea Parte P a r t e 1 tutela delle regole di uno Stato di diritto e dei diritti dell uomo e delle minoranze; instaurazione e consolidamento di un economia di mercato in grado di sopportare le regole e le pressioni derivanti dalla libera concorrenza; capacità di assumere gli impegni connessi all adesione, compresa l accettazione degli obiettivi dell unione politica, economica e monetaria. 4 Il diritto di recesso Il Trattato di Lisbona prevede, per la prima volta, la possibilità per gli Stati membri di recedere dall Unione (art. 50 TUE). L unico obbligo che sussiste a loro carico consiste nel rispetto dei vincoli posti dalle proprie norme costituzionali. Lo Stato che decide di recedere dall Unione deve notificare la sua intenzione al Consiglio europeo. L Unione avvia i negoziati e conclude con lo Stato in questione un accordo per definire sia le modalità in base alle quali avverrà il recesso sia i futuri rapporti che intercorreranno tra tale Stato e l Unione. L accordo deve essere approvato dal Parlamento europeo e concluso dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, a nome dell Unione. I trattati cessano di essere applicabili allo Stato che recede a decorrere dalla data di entrata in vigore dell accordo di recesso o, in mancanza, due anni dopo la notifica della data di inizio della procedura di recesso. L art. 50, par. 5 TUE prevede altresì la possibilità per lo Stato che ha receduto dall Unione di aderirvi nuovamente conformemente alla procedura di cui all art. 49 TUE. 5 La personalità giuridica internazionale dell Unione L art. 47 TUE, come sopra accennato, lapidariamente afferma che «L Unione ha personalità giuridica». Tale disposizione non è sufficiente a garantire il riconoscimento della personalità giuridica internazionale dell Unione dal momento che un trattato non può imporre a terzi delle situazioni, come l attribuzione della suddetta personalità, scaturenti invece soltanto dal concreto atteggiarsi dell ordinamento internazionale. In realtà l attribuzione o meno della personalità internazionale all Unione europea (ma ciò vale per qualsiasi organizzazione) è una questione che deve essere valutata soltanto alla luce del principio di effettività: quando determinate organizzazioni internazionali di fatto esercitano delle preroga-

7 Capitolo 2 La natura giuridica dell Unione. Adesione, recesso e stipula di accordi 31 tive proprie di soggetti di diritto internazionale, tali organizzazioni sono dei soggetti di diritto internazionale (DRAETTA). In questo senso le manifestazioni della personalità internazionale dell Unione sono molteplici, soprattutto tenendo conto che essa: invia missioni diplomatiche in Stati terzi e accredita missioni diplomatiche di questi Stati; instaura rapporti e collegamenti con altre organizzazioni internazionali (l Unione partecipa come osservatore ai lavori dell Assemblea Generale delle Nazioni Unite); partecipa a varie conferenze internazionali (ad esempio ai negoziati tariffari del WTO); stipula accordi internazionali con Stati terzi. Proprio quest ultima competenza (il cd. treaty making power) costituisce la manifestazione più evidente della personalità internazionale dell UE ed è fondata su specifiche disposizioni dei trattati che saranno esaminate nei successivi paragrafi. 6 La conclusione degli accordi internazionali e il principio del parallelismo La conclusione di accordi internazionali costituisce la manifestazione più significativa della capacità dell Unione di agire nelle relazioni internazionali (POCAR). Tale potere è definito, in via generale, dall art. 216 TFUE, in virtù del quale «l Unione può concludere un accordo con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali qualora i trattati lo prevedano o qualora la conclusione di un accordo sia necessaria per realizzare, nell ambito delle politiche dell Unione, uno degli obiettivi fissati dai trattati, o sia prevista in un atto giuridico vincolante dell Unione, oppure possa incidere su norme comuni o alterarne la portata». Detta disposizione interviene, in realtà, a codificare una prassi seguita da tempo dalle istituzioni europee, secondo cui le Comunità erano legittimate a concludere accordi anche in settori dove i previgenti trattati non prevedevano tale potere. Fra le tipologie di accordi espressamente citati dai nuovi trattati compaiono, ad esempio: accordi tariffari e commerciali (che interessano lo scambio di merci, servizi e gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale, art. 207 TFUE);

8 32 La nascita e la struttura istituzionale dell Unione europea Parte P a r t e 1 accordi di cooperazione allo sviluppo (art. 209 TFUE); accordi di cooperazione economica, finanziaria e tecnica (art. 212 TFUE); accordi di associazione con uno o più Paesi terzi o organizzazioni internazionai per istituire, appunto, associazioni caratterizzate da diritti e obblighi reciproci, azioni in comune e procedure particolari (art. 217 TFUE). Riguardo al problema dei rapporti tra competenza dell Unione e competenza degli Stati membri nella conclusione di accordi, la Corte di giustizia ha decisamente affermato l esclusività della competenza comunitaria e, dunque, dell Unione nelle materie nelle quali i trattati la prevedano (parere 1/76). Quando, però, la competenza a contrarre obblighi internazionali non trova fondamento in disposizioni esplicite dei trattati, la sua esclusività si afferma dal momento in cui viene effettivamente esercitata; prima di ciò, gli Stati sono liberi di stipulare accordi per proprio conto. Nella nota sentenza AETS (sent. 22/70, Commissione c. Consiglio) la Corte ha, in particolare, affermato che «tutte le volte che (per la realizzazione di una politica comune prevista dal trattato) la Comunità ha adottato delle disposizioni contenenti, sotto qualsiasi forma, norme comuni, gli Stati membri non hanno il potere né individualmente né collettivamente di contrarre con gli Stati terzi obbligazioni che incidano su dette norme». In questo modo si è affermato il principio del parallelismo tra competenze interne e competenze esterne. Tale principio ha la doppia funzione di definire una competenza generale dell Unione in materia di accordi internazionali, a prescindere dalle disposizioni contenute nei trattati, e nello stesso tempo di escludere la competenza degli Stati a concludere autonomamente accordi con Stati terzi in tutti i casi in cui gli accordi vertono su materie ricadenti nelle sfere di competenza assegnate in via esclusiva all Unione. Quando, invece l Unione non ha ancora esercitato tali competenze gli Stati rimangono competenti a concludere accordi internazionali, seppure in via transitoria e in concorrenza con essa. Tenendo conto delle considerazioni svolte, ed alla luce della prassi, gran parte della dottrina divide gli accordi dell Unione in: accordi puramente dell Unione. Sono quelli stipulati sulla base degli artt. 207 e 217 TFUE e alla cui negoziazione e stipulazione intervengono di regola solo istituzioni europee; accordi misti. Sono quelli stipulati sulla base delle competenze interne delle istituzioni dell Unione e alla cui conclusione intervengono anche gli Stati membri. In questo caso è necessaria sia la ratifica da parte delle istituzioni che quella dei singoli Stati membri affinché l accordo possa entrare in vigore.

9 Capitolo 2 La natura giuridica dell Unione. Adesione, recesso e stipula di accordi 33 7 Il procedimento di conclusione degli accordi A L iter procedurale Il procedimento per la conclusione degli accordi internazionali è disciplinato in via generale dall art. 218 TFUE e si articola nelle seguenti fasi: la Commissione, o l Alto rappresentante dell Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (quest ultimo quando l accordo riguarda esclusivamente o principalmente la PESC), presenta raccomandazioni al Consiglio, che non rientrano fra gli atti tipici di cui all art. 288 TFUE, trattandosi piuttosto di comunicazioni in merito alla possibilità o necessità di concludere un accordo; il Consiglio, con una decisione, autorizza l avvio dei negoziati e designa un negoziatore, al quale lo stesso Consiglio potrà impartire direttive, e un comitato speciale che è consultato nel corso dei lavori; il Consiglio adotta una decisione, su proposta del negoziatore, che autorizza la firma dell accordo e, se del caso, la sua applicazione prima dell entrata in vigore; il Consiglio, infine, sempre su proposta del negoziatore, adotta una decisione sulla conclusione dell accordo. In tutti i casi in cui l accordo non riguarda materie che rientrano nella PESC, il Consiglio adotta la decisione per la sua stipula: previa approvazione del Parlamento europeo, quando si tratta di: a) accordi di associazione; b) accordo sull adesione dell Unione alla CEDU; c) accordi che organizzano procedure di cooperazione; d) accordi con ripercussioni finanziarie per l Unione; e) accordi che riguardano settori in cui si applica la procedura legislativa ordinaria o quella speciale qualora sia necessaria l approvazione del Parlamento europeo; previa consultazione del Parlamento europeo, in tutti gli altri casi. Durante tutto l iter procedurale che porta alla conclusione degli accordi, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata; è tuttavia prevista l unanimità: quando l accordo riguarda un settore per il quale è richiesta l unanimità per l adozione di un atto dell Unione; per gli accordi di associazione;

10 34 La nascita e la struttura istituzionale dell Unione europea Parte P a r t e 1 per gli accordi di cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i Paesi terzi; per l accordo sull adesione dell Unione alla CEDU. Il Parlamento europeo è costantemente informato di tutte le fasi di cui si compone la procedura. B Il parere della Corte di giustizia e le modifiche dei trattati Il par. 11 dell art. 218 TFUE attribuisce al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione o a uno Stato membro la facoltà di domandare il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità di un accordo previsto con le disposizioni dei trattati, senza tuttavia specificare in quale stadio della procedura di conclusione dell accordo tale parere possa essere richiesto. Che cosa stabilisce il noto parere 2/94 del 28 marzo 1996 in merito alla compatibilità di un accordo previsto con le disposizioni del previgente TCE? Nel noto parere in merito alla compatibilità con il trattato della Convenzione europea dei diritti dell uomo (CEDU) parere 2/94 del 28 marzo 1996 la Corte ha però affermato che il procedimento eccezionale di collaborazione tra la Corte e le istituzioni o gli Stati membri tende ad assicurare il rispetto del diritto nell interpretazione e applicazione del trattato stesso in una fase precedente la conclusione di un accordo. Poiché solitamente gli accordi internazionali prevedono una firma e una successiva ratifica, dunque anche dopo la firma (a ratifica non ancora intervenuta). Nell ipotesi in cui la Corte esprima parere negativo, l accordo può entrare in vigore solo dopo aver provveduto alle necessarie modifiche dei trattati secondo la procedura prevista dall art. 48 TUE. In alternativa si può procedere ad una rinegoziazione dell accordo al fine di eliminare o sostituire le disposizioni ritenute incompatibili (è stato questo il caso dell accordo istitutivo dello Spazio economico europeo). C Rango degli accordi internazionali L ultimo paragrafo dell art. 216 TFUE esplicitamente afferma che gli accordi conclusi dall Unione europea sono vincolanti sia per le istituzioni dell Unione stessa che per gli Stati membri. Ciò implica che sia gli Stati membri che le istituzioni sono tenuti a garantire la compatibilità dei loro atti con le disposizioni di un accordo internazionale.

11 Capitolo 2 La natura giuridica dell Unione. Adesione, recesso e stipula di accordi 35 Accordi commerciali, di associazione, di cooperazione economica, finanziaria e tecnica Gli accordi commerciali vengono conclusi secondo la procedura generale di stipula dei trattati internazionali di cui all art. 218 TFUE (fatte salve alcune norme specifiche), che si articola in tre fasi: presentazione, da parte della Commissione, di una raccomandazione al Consiglio per autorizzarlo ad avviare i negoziati; conduzione di tali negoziati ad opera della Commissione, in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio e informando il Parlamento europeo; conclusione dell accordo da parte del Consiglio, previa approvazione del Parlamento europeo. Tali accordi sono espressione di uno specifico settore di competenza materiale (la politica commerciale comune), a differenza degli accordi di associazione che, invece, non specificano il settore o i settori di competenza materiale dei trattati su cui possono incidere (ADAM). A distinguere i due tipi di accordo, inoltre, è il fatto che quelli di associazione sono caratterizzati da un istituzionalizzazione del rapporto tra l Unione europea e lo Stato o gli Stati associati (ossia dalla creazione di un quadro istituzionale che solitamente comprende un Consiglio di associazione, un Comitato e una Conferenza parlamentare) e vengono in genere conclusi sotto forma di accordi misti, comportando la ratifica sia del Consiglio che degli Stati membri. Gli accordi di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, infine, rinvengono la propria base giuridica nell art. 212 TFUE, ai sensi del quale l Unione conduce azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i Paesi terzi diversi dai Paesi in via di sviluppo nel rispetto, peraltro, dei principi e obiettivi della sua azione esterna. In tali azioni è compresa anche la stipulazione di accordi, che avviene ad opera del Parlamento europeo e del Consiglio ricorrendo alla procedura legislativa ordinaria. 8 La personalità giuridica di diritto interno dell Unione Secondo quanto previsto dall art. 335 TFUE «in ciascuno degli Stati membri, l Unione ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; essa può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. A tale fine, essa è rappresentata dalla Commissione». In questo caso all Unione è riconosciuta una personalità giuridica di diritto interno, che si estrinseca nella titolarità di diritti e obblighi di natura contrattuale, nella capacità di essere parte di procedimenti amministrativi e giurisdizionali e nell assunzione negli ordinamenti interni degli Stati membri di uno status giuridico uniforme.

12 36 La nascita e la struttura istituzionale dell Unione europea Parte P a r t e 1 Glossario Politica commerciale comune: politica volta all adozione di misure uniformi applicabili in tutti gli Stati membri, che regolino gli scambi commerciali tra questi ultimi e i Paesi terzi. SEE (sigla di Spazio economico europeo): area economica integrata nata con il trattato siglato a Oporto il 2 maggio 1992 che comprende i Paesi aderenti all Unione europea e quelli aderenti all EFTA (Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein) con lo scopo di estendere le quattro libertà «comunitarie» (libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali) a tutte le parti contraenti.

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