Gli Approfondimenti di Lavorofacile.it Numero 36/2016 Giovedì 22 settembre 2016

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1 Gli Approfondimenti di Lavorofacile.it Numero 36/2016 Giovedì 22 settembre 2016 Distacco lavoratori comunitari in Italia: il nuovo regolamento Anche le aziende di trasporto su strada che svolgono attività di cabotaggio devono attenersi alle disposizioni normative contenute nel nuovo regolamento che disciplina i distacchi dei lavoratori. A cura di Gabriele Bonati Il D. Lgs. 136 del 17 luglio 2016 (in G.U. n.169 del ), recante in vigore dal , ha definito le nuove regole che devono essere osservate qualora, imprese stabilite in ambito U.E., distacchino lavoratori in Italia. Il provvedimento attua la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»). Detto provvedimento sostituisce il D. Lgs. 72/2000 che, dalla predetta data, risulta quindi abrogato (art. 25, del D. lgs. 136/2016). Campo di applicazione Sono destinatarie le imprese, comprese le Agenzie di somministrazione, che, nell ambito di una prestazione di servizi, distaccano in Italia lavoratori in favore di un altra impresa (anche dello stesso gruppo) o di un altra unità produttiva o di un altro destinatario, a condizione che, durante il periodo di distacco, continui ad esistere un rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato. Nel settore del trasporto su strada il decreto si applica anche alle ipotesi di cabotaggio (trasporti interni in un Paese membro dell Unione Europea, o dello Spazio Economico Europeo, diverso da quello in cui il trasportatore è stabilito) di cui al Capo III del Reg. CE 1072/2009 del , che fissa norme comuni per l accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada, e al Capo V del Reg. CE 1073/2009 del , che fissa norme comuni per l accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006). È escluso, dal campo di applicazione, il personale navigante. Le disposizioni del decreto in commento che regolamentano l autenticità del distacco (art. 3), le condizioni di lavoro e di occupazione (art.4), la difesa dei diritti (art. 5), gli obblighi amministrativi (art. 10) e le ispezioni (art. 11), si applicano anche alle imprese stabilite in uno Stato terzo che distaccano lavoratori in Italia; Per quanto riguarda le agenzie di somministrazione non è richiesta l autorizzazione prevista (per le agenzie Italiane) dal D. Lgs. 276/2003, art. 4, a condizione che dimostrino di operare in forza di un provvedimento amministrativo equivalente, ove previsto, rilasciato dall autorità competente di un altro Stato membro; Autenticità del distacco La verifica è demandata agli organi di vigilanza. In ogni caso, l art. 3 precisa che ai fini di accertare se l impresa distaccante eserciti effettivamente attività diverse rispetto a quelle di mera gestione o amministrazione del personale dipendente sono valutati i seguenti elementi: il luogo in cui l impresa ha la sede legale o amministrativa, propri uffici, reparti o

2 unità produttive; il luogo in cui l impresa è registrata alla Camera di commercio o, ove richiesto, a un albo professionale; il luogo in cui i lavoratori sono assunti e quello da cui sono distaccati; la disciplina applicabile ai contratti conclusi dall impresa distaccante con i suoi clienti e con i suoi lavoratori; il luogo ove l impresa esercita l attività principale e dove è occupato il proprio personale amministrativo; il numero dei contratti eseguiti o l ammontare del fatturato realizzato dall impresa nello Stato membro di stabilimento; ogni altro elemento utile. Oltre alle predette valutazioni, per l autenticità del distacco, verranno verificate anche le seguenti situazioni, con riferimento al lavoratore: contenuto, natura e modalità di svolgimento dell attività; retribuzione; esercizio abituale dell attività nello stato membro da cui è stato distaccato; temporaneità del distacco in Italia; data di inizio del distacco; rientro del lavoratore o previsione di rientro a prestare attività nello stato di provenienza; previsione da parte del distaccatario di rimborsare le spese di viaggio, vitto e alloggio (oltre alle modalità); precedenti periodi di distacco per la medesima attività dello stesso lavoratore o altro lavoratore; esistenza del certificato relativo alla legislazione applicabile; ogni altro elemento. Conseguenze del distacco illecito Il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione. Inoltre, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. In ogni caso l ammontare della sanzione non può essere inferiore a né superiore a Nei casi in cui il distacco non autentico riguardi i minori, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti con la pena dell arresto fino a diciotto mesi e con l ammenda di 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione aumentata fino al sestuplo. Condizioni di lavoro e occupazione Al rapporto di lavoro tra le imprese, comprese quelle di trasporto su strada, e ai lavoratori distaccati si applicano, durante il periodo di distacco, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco. L art. 2 stabilisce che per condizioni di lavoro e di occupazione si devono intendere quelle previste da disposizioni normative e dai contratti collettivi di cui all articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015 relative alle seguenti materie: 1) periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo; 2) durata minima delle ferie annuali retribuite; 3) trattamenti retributivi minimi, compresi quelli maggiorati per lavoro straordinario; 4) condizione di cessione temporanea dei lavoratori; 5) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 6) provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani; 7) parità di trattamento fra uomo e donna nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione. Eccezioni: Le disposizioni normative e di contratto collettivo in materia di durata minima delle ferie annuali retribuite e di trattamento retributivo minimo, compreso quello maggiorato per lavoro straordinario, non si applicano nel caso di lavori di assemblaggio iniziale o di prima installazione di un bene, previsti in un contratto di fornitura di beni, indispensabili per mettere in funzione il bene fornito ed eseguiti dai lavoratori qualificati o specializzati dell impresa di fornitura, quando la durata dei lavori, in relazione ai quali è

3 stato disposto il distacco, non è superiore a otto giorni, escluse le attività del settore edilizio individuate nell allegato A del decreto in commento. Responsabilità solidale Al distacco in commento trova applicazione il regime di responsabilità solidale di cui agli articoli 1676 del codice civile e 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276/2003. Per il caso di somministrazione vedere più avanti. Per il caso di distacco in ambito di contratto di trasporto trova applicazione l articolo 83-bis, commi da 4-bis a 4-sexies, del decreto-legge 112/2008 (L. 133/2008), riguardanti la regolarità contributiva, le verifiche, forma scritta del contratto e conseguenze. Somministrazione di lavoro Ai lavoratori somministrati si applicano le tutele previste dall art. 35 del D. lgs. 81/2015, in particolare: i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell utilizzatore; L utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore; I contratti collettivi applicati dall utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all andamento economico dell impresa. I lavoratori somministrati hanno altresì diritto a fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condiziona to alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio; Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 81/2008. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall utilizzatore. L utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti; L utilizzatore, nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto, deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all obbligo di informazione, l utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l eventuale risarcimento del danno derivante dall assegnazione a mansioni inferiori; Ai fini dell esercizio del potere disciplinare, che è riservato al somministratore, l utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell articolo 7 della legge n. 300 del 1970; L utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni; È nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell utilizzatore di assumere il lavoratore al termine della sua missione, fatta salva l ipotesi in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennità, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al somministratore.

4 Difesa dei diritti dei lavoratori I lavoratori distaccati (fermo restando che a seguito di distacco illegittimo gli stessi sono da considerare a tutti gli effetti dipendenti dell utilizzatore) che prestano o hanno prestato attività lavorativa in Italia possono far valere i diritti di cui all articolo 4 in sede amministrativa e giudiziale. Osservatorio È costituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un osservatorio con compiti di monitoraggio sul distacco dei lavoratori finalizzato a garantire una migliore diffusione tra imprese e lavoratori delle informazioni sulle condizioni di lavoro e di occupazione. Il Ministero del lavoro e l ANPAL assicurano all osservatorio, attraverso un apposita convenzione, l accesso ai dati relativi, tra l altro, al numero, alla durata e al luogo dei distacchi in Italia, all inquadramento dei lavoratori distaccati e alla tipologia dei servizi per i quali avviene il distacco. Accesso alle informazioni Tutte le informazioni relative alle condizioni di lavoro e di occupazione che devono essere rispettate nelle ipotesi di distacco sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministero del lavoro che provvede ai relativi aggiornamenti. Cooperazioni amministrativa Al fine di realizzare un efficace cooperazione amministrativa, l Ispettorato nazionale del lavoro risponde tempestivamente alle motivate richieste di informazione delle autorità richiedenti ed esegue i controlli e le ispezioni ivi comprese le indagini sui casi di inadempienza o violazione della normativa applicabile al distacco dei lavoratori. Le richieste comprendono anche le informazioni relative al possibile recupero di una sanzione amministrativa, o alla notifica di un provvedimento amministrativo o giudiziario che la irroga e possono includere l invio di documenti e informazioni circa la legalità dello stabilimento e la buona condotta del prestatore di servizi. Al fine di consentire all autorità competente di fornire una risposta alle richieste di cui ai commi 1 e 2, i destinatari della prestazione di servizi stabiliti in Italia comunicano all Ispettorato nazionale del lavoro le informazioni necessarie. Lo scambio delle informazioni avviene tramite il sistema di informazione del mercato interno (IMI), o per via telematica nel rispetto dei seguenti termini. Lo Stato italiano adotta le misure necessarie a sviluppare, facilitare e promuovere gli scambi di personale responsabile della cooperazione amministrativa e dell assistenza reciproca, nonché della vigilanza sul rispetto della normativa vigente, con gli altri Stati membri. Obblighi amministrativi: L impresa che distacca lavoratori in Italia deve darne comunicare al Ministero del lavoro entro le 24 ore del giorno antecedente l inizio del distacco. Tale comunicazione preventiva deve contenere: - dati identificativi dell impresa distaccante; - numero e generalità dei lavoratori distaccati; - data di inizio, di fine e durata del distacco; - luogo di svolgimento della prestazione di servizi; - dati identificativi del soggetto distaccatario;

5 - tipologia dei servizi; - generalità e domicilio del referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti (vedere più avanti); - generalità del referente designato a tenere i rapporti con le parti sociali (vedere più avanti); - numero del provvedimento di autorizzazione all esercizio dell attività di somministrazione, in caso di somministrazione transnazionale ove l autorizzazione sia richiesta dalla normativa dello Stato di stabilimento. - entro 5 giorni tutte le successive modificazioni. Con Decreto Ministeriale saranno definite le modalità delle predette comunicazioni. La violazione dei predetti obblighi comporta l applicazione della sanzione amministrativa da 150 a 500 per ogni lavoratore interessato. Durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l impresa distaccante ha l obbligo di: a) conservare, predisponendone copia in lingua italiana, il contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, i prospetti paga, i prospetti che indicano l inizio, la fine e la durata dell orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o i documenti equivalenti, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile. La violazione del predetto obbligo comporta l applicazione della sanzione amministrativa da 500 a per ogni lavoratore interessato; b) designare un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. In difetto, la sede dell impresa distaccante si considera il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi. La violazione del predetto obbligo comporta l applicazione della sanzione amministrativa da a per ogni lavoratore interessato. In ogni caso, le predette sanzioni non possono essere superiori a ; Ispezioni L Ispettorato nazionale del lavoro pianifica ed effettua accertamenti ispettivi volti a verificare l osservanza delle disposizioni del presente decreto, nel rispetto del principio di proporzionalità e non discriminazione e secondo le disposizioni vigenti in materia di cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri dell Unione europea; Esecuzione delle sanzioni amministrative La competenza a trasmettere la richiesta di notifica di provvedimenti amministrativi o giudiziari o la richiesta di recupero di una sanzione amministrativa pecuniaria spetta all Ispettorato nazionale del lavoro. La richiesta è trasmessa all autorità competente dello Stato membro nel quale la persona risiede o ha il proprio domicilio o, se persona giuridica, ha la propria sede legale. In caso di richiesta di recupero, qualora la persona fisica o giuridica non disponga di beni nello Stato membro di cui al primo periodo, la richiesta è trasmessa all autorità competente dello Stato nel quale la persona dispone di beni o di un reddito.

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