ASPETTI FISCALI RELATIVI ALLE POLIZZE ASSICURATIVE DOMESTICHE E INTERNAZIONALI ALLA LUCE DELLE RECENTI CIRCOLARI E RISOLUZIONI

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1 ASPETTI FISCALI RELATIVI ALLE POLIZZE ASSICURATIVE DOMESTICHE E INTERNAZIONALI ALLA LUCE DELLE RECENTI CIRCOLARI E RISOLUZIONI Milano 1 Dicembre 2016 Lorenzo Guadagnucci DIREZIONE CENTRALE ACCERTAMENTO Ufficio contrasto agli illeciti fiscali internazionali 1

2 Polizze vita: tassazione in sede di riscatto o a scadenza Art. 44, comma 1, lettera g-quater) del TUIR «Sono redditi di capitale: [ ] i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione» Art. 45, comma 4, del TUIR (Base imponibile) «I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati. Si considera corrisposto anche il capitale convertito in rendita a seguito di opzione [ ].» 2

3 Polizze vita: tassazione in sede di riscatto o a scadenza Art. 26-ter, comma 1, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 «Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'impresa di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.» 3

4 L imposta sostitutiva è applicata: per i contratti stipulati con un impresa residente o con la filiale italiana di una compagnia estera, ai sensi dell art. 26-ter comma 1: dall impresa di assicurazione residente; per i contratti stipulati con un impresa estera, ai sensi dell art. 26-ter comma 3: dall impresa estera operante nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazioni di servizi (LPS), oppure dal rappresentante fiscale italiano che risponde in solido con l impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell imposta, oppure dai sostituti d imposta, indicati nell articolo 23 del D.P.R.n. 600/1973, che intervengono nella riscossione in qualità di intermediari ovvero nei casi in cui per il loro tramite avviene l accredito dell importo e, in ogni caso, quando gli stessi hanno in gestione o in amministrazione la polizza assicurativa curando il trattamento fiscale dei relativi flussi (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n.41/e del 31 ottobre 2012), oppure nel caso in cui i redditi siano percepiti direttamente all estero, senza l intervento di un sostituto di imposta, dal contribuente stesso che indicherà i proventi nella dichiarazione dei redditi (quadro RM del Modello UNICO), assoggettandoli a tassazione sostitutiva con la medesima aliquota. 4

5 MISURA DELL IMPOSTA SOSTITUTIVA 12,5% sulla quota di rendimento maturata fino al 31 dicembre 2011; 20% sulla quota di rendimento maturata dal 1 gennaio 2012 al 30 giugno 2014; 26 per cento sulla quota di rendimento maturata dal 1 luglio Per i redditi maturati successivamente al , la base imponibile si riduce in presenza di proventi riferibili alle obbligazioni e ai titoli emessi dallo Stato italiano e da Stati esteri «White list» (ai quali si applica ancora l aliquota del 12,5%), al fine di compensare l aliquota dell imposta sostitutiva ordinariamente pari al 20% o al 26%.(cfr. Decreto Ministro dell Economia e delle finanze 13 dicembre Circolare AE n. 19/E del 2014) 5

6 Polizze vita: riscatto parziale L Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 11/E del 28 marzo 2012, ha precisato le modalità di calcolo dell imposta in caso di riscatto parziale: Determinazione del reddito imponibile: individuare il coefficiente dato dal rapporto tra l importo riscattato e il valore economico della polizza alla data di riscatto; il reddito imponibile è pari al valore della polizza alla data di riscatto parziale meno il premio versato, il tutto moltiplicato per il coefficiente. 6

7 Polizze vita: le prestazioni ricorrenti Fattispecie: contratto d assicurazione sulla vita che prevede la corresponsione sia di un capitale a scadenza dipendente dall andamento dei titoli sottostanti, sia di prestazioni ricorrenti programmate indipendenti dagli eventi assicurati e dalla richiesta di riscatti parziali o totali. Circolare n. 8/E del 1 aprile 2016 «Coerentemente con i criteri di tassazione precisati con la risoluzione n. 138/E del 17 novembre 2004, le prestazioni ricorrenti di una polizza sono tassabili qualora, alle prestabilite scadenze periodiche, sia determinabile con certezza la sussistenza di un vero e proprio rendimento finanziario della polizza stessa. Sempre in base al medesimo documento di prassi, si precisa che le prestazioni ricorrenti assumono rilevanza ai fini della tassazione qualora, alla scadenza contrattuale o in occasione dell eventuale riscatto anticipato il loro importo, aumentato dell eventuale capitale7 minimo garantito, ecceda i premi versati.»

8 Polizze vita: le prestazioni ricorrenti L Agenzia delle Entrate esclude «l imponibilità delle prestazioni ricorrenti erogate nel corso della durata contrattuale in quanto alla data della loro corresponsione non sono maturati rendimenti che presentino il carattere della certezza tali da determinare l esistenza delle condizioni per l applicazione dell imposta sostitutiva di cui all articolo 26-ter del DPR n. 600 del La tassazione delle prestazioni ricorrenti è, pertanto, sospesa fino al momento dell erogazione del capitale assicurato a seguito di riscatto o a scadenza del contratto.» 8

9 Polizze vita: le prestazioni ricorrenti L imposta sostitutiva si applicherà sull eventuale reddito venutosi a determinare al momento dell erogazione della prestazione, qualora sussista un differenziale positivo tra l ammontare delle prestazioni ricorrenti programmate aumentato della prestazione corrisposta alla scadenza o al riscatto anticipato, e l ammontare dei premi versati. 9

10 Polizze vita: le prestazioni ricorrenti Nel caso in cui la prestazione finale sia corrisposta al beneficiario per effetto del decesso dell assicurato, è necessario ripartire il reddito calcolato alla conclusione del contratto, ossia alla morte dell assicurato, attribuendolo in modo proporzionale all ammontare delle prestazioni ricorrenti erogate durante la vita dell assicurato e a quello erogato all atto del decesso, escludendo comunque dalla determinazione del reddito imponibile gli importi (prestazione e premio) riferiti al rischio demografico. In questo caso si applicano, infatti, le modifiche recate dal comma 658, articolo 1, della legge di stabilità 2015, all articolo 34 del D.P.R. n. 601 del 1973, per effetto delle quali tra i capitali erogati in caso di morte sono esenti solo quelli percepiti a copertura del rischio demografico. 10

11 Polizze vita: somme corrisposte ai beneficiari in caso di decesso dell assicurato Art. 34 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (in vigore fino al ): «I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi.» I commi 658 e 659 dell articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) hanno modificato il comma 5 dell articolo 34 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601: A decorrere dal 1 gennaio 2015, l esenzione IRPEF è limitata ai soli capitali percepiti, in caso di morte dell assicurato, a copertura del rischio demografico, dai beneficiari di assicurazioni sulla vita. Il nuovo regime riguarda tutti i contratti per i quali il capitale viene corrisposto a partire dal 1 gennaio 2015 anche se il decesso dell assicurato è intervenuto 11 entro il 31 dicembre 2014.

12 Pertanto: POLIZZE ASSICURATIVE ASPETTI FISCALI Polizze vita: somme corrisposte ai beneficiari in caso di decesso dell assicurato 1. nel caso di contratti di assicurazione temporanea caso morte, i cui premi sono finalizzati interamente alla copertura del rischio demografico, si applica la totale esenzione dall IRPEF di quanto corrisposto ai beneficiari; 2. diversamente, nel caso delle cosiddette polizze vita miste, è esente dall IRPEF il capitale erogato a copertura del rischio demografico mentre la parte restante della prestazione corrisposta sarà imponibile in capo ai beneficiari, quale reddito di capitale di cui alla lettera g-quater) dell art. 44, comma 1 del TUIR, determinato ai sensi dell art. 45, comma 4, dello stesso testo unico. 12

13 Polizze vita: somme corrisposte ai beneficiari in caso di decesso dell assicurato Ai fini dell applicazione di tale disciplina, nel caso delle predette polizze vita miste, l Agenzia delle Entrate, nella Circ. n. 8/E del 1 aprile 2016, ha chiarito che l ammontare della prestazione imponibile debba corrispondere alla differenza fra il valore di riscatto che sarebbe stato riconosciuto all assicurato, determinato al momento individuato sulla base delle condizioni contrattuali e l ammontare dei premi pagati al netto di quelli corrisposti per la copertura del rischio morte. «Qualora le pattuizioni contrattuali stabiliscano un termine specifico per l'erogazione della prestazione, il valore di riscatto è quello determinato a tale data. Inoltre, nel caso in cui non vi sia un termine espressamente previsto dalle condizioni di polizza si dovrà fare riferimento alla data del decesso.» 13

14 Polizze vita: somme corrisposte ai beneficiari in caso di decesso dell assicurato «Nella ipotesi in cui il valore di riscatto sia superiore a quanto effettivamente percepito dai beneficiari a seguito dell evento morte, la tassazione avverrà con riferimento alla differenza fra l importo globale della prestazione caso morte erogata ai beneficiari e il totale dei premi pagati dall assicurato riferibili alla componente finanziaria.» «Nei casi in cui non sia possibile determinare il valore di riscatto (in particolare nei casi in cui il decesso dell assicurato si verifichi in un momento in cui il contratto assicurativo non prevede ancora la possibilità di riscatto) si ritiene di poter assumere, in sostituzione di tale dato, la riserva matematica rilevata alla data del decesso. Tale valore fornisce, infatti, una rappresentazione attendibile della componente finanziaria del capitale liquidato.» 14

15 Polizze vita: tassazione in caso di cessione della polizza Inclusione nei redditi diversi ex art. 67, lett. c-quinquies, del TUIR Le plusvalenze ed altri proventi ( ) realizzati mediante cessione a titolo oneroso di rapporti produttivi di redditi di capitale. Soggetti ad imposta sostitutiva sulla base del regime prescelto dall investitore ai sensi del d.lgs. n. 461/1997 (con aliquota del 26% a partire dal 1 luglio 2014) Le regole per la determinazione della base imponibile sono indicate nell art. 68, co. 9, del TUIR: differenza positiva tra i corrispettivi percepiti ( ) e ( ) le somme corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi ; dal corrispettivo percepito si scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto ceduto maturati ma non riscossi. 15

16 Polizze vita estere (di cui ai rami vita III e V dell art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 209/2005): imposta di bollo e IVAFE Compagnie estere in regime di LPS «bi-optate» versamento dell imposta di bollo ai sensi dell art. 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa, Allegato A, parte prima, del D.P.R. 642/1972 Se la Compagnia estera opta solo per l applicazione dell imposta sostitutiva o non esprime alcuna opzione: se le polizze sono affidate in amministrazione a una fiduciaria residente o ad un altro intermediario residente, le predette attività non si considerano detenute all estero e pertanto trova applicazione l imposta di bollo da parte di questi ultimi soggetti, nella misura pari al 2 per mille del valore della polizza rilevato alla fine di ciascun anno e parametrato al periodo di possesso (l imposta è dovuta al momento del rimborso o del riscatto della polizza); se le polizze non sono affidate in amministrazione a una fiduciaria residente o ad un altro intermediario residente, il contraente è tenuto al pagamento dell IVAFE, pari al 2 per mille del valore di mercato o, in mancanza, del valore 16 nominale o di rimborso.

17 QUADRO RW - PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE EUROPEA 2013 Riduzione delle sanzioni Eliminazione Sezione I e Sezione III del quadro RW Eliminazione della soglia di Introduzione del concetto di Titolare Effettivo e dell approccio «look through» 17

18 QUADRO RW - AMBITO SOGGETTIVO persone fisiche enti non commerciali (trust) società semplici e soggetti equiparati ai sensi dell art. 5 TUIR che sono fiscalmente residenti in Italia ai sensi degli articoli 2 e 73 del TUIR 18

19 Fino al QUADRO RW - AMBITO SOGGETTIVO Devono essere indicate anche le attività detenute fittiziamente per interposta persona. Es: trust interposti (circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010); fiduciarie estere o altri soggetti esteri fittiziamente interposti (cfr. risoluzione n. 134/E del 30 aprile 2002). Dal 2013 Anche i titolari effettivi devono compilare in quadro RW 19

20 LA FIGURA DEL TITOLARE EFFETTIVO La nozione di «titolare effettivo», come soggetto nella cui sfera si riflette effettivamente l atto compiuto o l operazione realizzata, è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico dall art. 1, 2 comma, lett. u) del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall art. 1, 1 comma, lett. d) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 251., e dal relativo allegato tecnico, in attuazione della Direttiva n. 2005/60/CE (c.d.«iii Direttiva») riguardante la prevenzione dell uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo 20

21 Soggetto passivo TITOLARE EFFETTIVO - Persone Fisiche - Enti non commerciali - Società semplici - Enti equiparati (fondazioni e trust) Come precisato nel provvedimento del Direttore del 2013 sebbene la normativa antiriciclaggio si riferisca esclusivamente alle persone fisiche ai fini del monitoraggio fiscale lo status di titolare effettivo è riferibile anche agli altri soggetti tenuti all obbligo di compilazione del quadro RW 21

22 TITOLARE EFFETTIVO COSA DICHIARARE WHITE LIST: valore partecipazione percentuale partecipazione NO WHITE LIST - TRUST valore investimenti/attività look percentuale partecipazione through PERIODO TEMPORALE FISCALMENTE RILEVANTE (a decorrere dal 2013) Status realizzato anche un solo giorno durante l intero periodo d imposta 22

23 TITOLARE EFFETTIVO Requisiti: SOCIETÀ ESTERA controllo/possesso 25% + 1 del capitale sociale ENTITÀ GIURIDICA ESTERA controllo/beneficio 25% o più del patrimonio N.B. Regola del cumulo delle partecipazioni per i familiari indicati nell art. 5, comma 5, del TUIR(coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo) 23

24 TITOLARE EFFETTIVO Circolare n. 38/E del Esempio n. 15 Una persona fisica stipula un contratto di assicurazione con una impresa di assicurazione di diritto estero i cui premi sono investiti in una partecipazione al capitale di una società estera localizzata in un Paese non white list in misura pari al 26 per cento la quale detiene all estero investimenti e attività estere di natura finanziaria. In tal caso il contribuente deve indicare nel quadro RW, in luogo del valore della polizza, il valore complessivo degli investimenti e delle attività della società estera indicando la percentuale di partecipazione nella società estera (26%). 24

25 QUADRO RW - AMBITO OGGETTIVO Attività di natura finanziaria Attività patrimoniali 25

26 ATTIVITÀ DI NATURA FINANZIARIA Attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera detenute all estero o detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti Attività i cui redditi sono corrisposti da non residenti Contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere Contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello stato Metalli preziosi allo stato grezzo o monetario detenuti all estero Diritti all acquisizione o alla sottoscrizione di azioni estere Forme di previdenza complementare organizzate e gestite da società ed enti di diritto estero Attività finanziarie italiane detenute all estero, ivi comprese le attività finanziarie italiane detenute per il tramite di fiduciarie estere o soggetti interposti 26

27 ATTIVITA FINANZIARIE: I VALORI DA INDICARE FINO AL 2012 valore normale determinabile mediante perizia COSTO STORICO + ONERI ACCESSORI (NO INTERESSI PASSIVI) IN MANCANZA DEL COSTO STORICO IL VALORE NORMALE 27

28 ATTIVITA FINANZIARIE : I VALORI DA INDICARE DAL 2013 REGOLE IVAFE (C.M. 38/E/2013) VALORE DI MERCATO RILEVATO AL TERMINE DEL PERIODI DI DETENZIONE VALORE NOMINALE SE LE ATTIVITA NON SONO NEGOZIATE IN MERCATI REGOLAMENTATI VALORE DI RIMBORSO, IN MANCAZA DEL VALORE NOMINALE COSTO D ACQUISTO IN MANCANZA DI VALORE NOMINALE E VALORE DI RIMBORSO 28

29 QUADRO RW - ESONERI OGGETTIVI - ART. 4, C. 3, DL 167/1990 Gli obblighi di monitoraggio fiscale non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. L obbligo di compilazione del quadro RW non sussiste altresì per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a euro. 29

30 Fino al periodo d imposta 2012, ai fini dell esonero dalla compilazione del quadro RW era sufficiente la canalizzazione dei redditi di fonte estera tramite un intermediario residente (mandato all incasso) a prescindere dalla tassazione (cfr. Circolare n. 45/E del 2010) 30

31 Es: polizze assicurative estere offerte in regime di libera prestazione di servizi Risoluzione AE n. 15/E del : «Il regime di esonero è ( ) applicabile alle polizze assicurative a contenuto finanziario contratte con compagnie di assicurazione estere per il tramite di un intermediario finanziario residente, sempreché sia stato conferito ad un intermediario italiano l incarico di regolare tutti i flussi connessi con l investimento, con il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi» «.a nulla rileva la modalità con la quale avviene il conferimento di tale incarico all intermediario; esso può, infatti, essere indifferentemente effettuato dal contribuente che delega un intermediario residente all incasso della prestazione assicurativa ovvero direttamente da parte della compagnia estera che attraverso una specifica clausola nell ambito dell accordo negoziale individua l intermediario residente che è delegato ad erogare la prestazione al contribuente (compresi i riscatti anticipati e i rendimenti).» Segue 31

32 «L obbligatorio intervento di un intermediario residente, tanto nella fase di costituzione del rapporto assicurativo quanto in quella di chiusura, indipendentemente dal soggetto che lo nomina (contribuente o compagnia di assicurazione) mette, infatti, l Amministrazione finanziaria in condizione di espletare i propri accertamenti, potendosi rivolgere ad un soggetto tenuto, ai sensi dell articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990, agli obblighi di comunicazione dei flussi relativi all operazione finanziaria in questione.» A partire dal periodo d imposta 2011, l intermediario residente a cui è stato conferito mandato all incasso deve comunicare all Amministrazione finanziaria i dati relativi al contribuente contraente la polizza estera nel caso in cui la delega ricevuta venga revocata o quando, alla scadenza della stessa, la riscossione della prestazione non sia avvenuta attraverso il suo intervento. Tale comunicazione deve essere effettuata nell ambito della dichiarazione dei sostituti d imposta (modello 770, quadro SO, codice R). Medesimo orientamento è stato espresso nella successiva Circolare n. 41/E del

33 Es: polizze assicurative estere offerte in regime di libera prestazione di servizi Circolare AE n. 19/E del : «.nel caso di polizze emesse da imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi, l esonero dalla compilazione del quadro RW spetta non soltanto nel caso di applicazione opzionale dell imposta sostitutiva di cui all articolo 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 da parte della compagnia estera, ma anche qualora il contribuente abbia incaricato l intermediario residente che interviene nella riscossione del flusso all applicazione della predetta imposta sostitutiva. Ai fini dell esonero, non è infatti sufficiente il mero intervento di un intermediario residente, essendo stabilito che è necessaria l applicazione delle imposte da parte dello stesso.» «i sostituti d imposta che intervengono nella riscossione dei redditi derivanti da attività finanziarie estere applicheranno le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive dietro specifico incarico a cura del contribuente» N.B.: E necessaria sempre la canalizzazione informata oltre che la tassazione alla fonte 33

34 Attività che nel periodo d imposta non hanno prodotto reddito L esonero compete se affidate in amministrazione o gestione presso un intermediario residente, anche in assenza di opzione per i regimi del risparmio amministrato o gestito, con canalizzazione dei redditi In mancanza di tale affidamento il contribuente deve indicare le consistenze delle attività nel quadro RW evidenziando che le stesse non hanno prodotto redditi nel periodo d imposta o che sono infruttifere 34

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