REGOLAMENTO PER L APERTURA E L ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI E DEGLI SPAZI PER IL GIOCO CON VINCITA IN DENARO

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1 REGOLAMENTO PER L APERTURA E L ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI E DEGLI SPAZI PER IL GIOCO CON VINCITA IN DENARO 1

2 Regolamento per l apertura e l esercizio delle sale giochi e degli spazi per il gioco con vincita in denaro Sommario: Art. 1: Oggetto Art. 2: Finalità ed obiettivi Art. 3: Definizioni Art. 4: Normativa di riferimento Art. 5: Licenza per l esercizio dell attività Art. 6: Caratteristiche dei locali e sorvegliabilità Art. 7: Distanze minime da luoghi sensibili Art. 8: Adempimenti per l apertura, trasferimento, ampliamento di superficie o cambio di titolarità di sala giochi. Art. 9 : Apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro installati negli esercizi già in possesso di licenze di cui all art. 86 e 88 del TULPS Art. 10: Apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro installati negli esercizi commerciali e nei circoli privati Art. 11: Pareri obbligatori Art. 12: Durata licenza Art. 13: Rappresentanza Art. 14: Trasferimento Art. 15: Subingresso Art. 16: Informazioni al pubblico Art. 17: Orario Art. 18: Prescrizioni di esercizio 2

3 Art. 19: Apparecchi da trattenimento con vincita in denaro nelle sale giochi, nei pubblici esercizi e nei circoli privati Art. 20: Sanzioni amministrative Art. 21: Sospensione della licenza Art. 22: Revoca della licenza Art. 23: Norme transitorie Art. 24: Norma di rinvio e abrogativa 3

4 Art. 1: Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina: a) le procedure per l apertura, il trasferimento di sede, le modificazioni, la cessazione delle attività e le modalità di esercizio delle sale giochi, nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto dallo statuto e dai Regolamenti comunali: b) le procedure per l installazione e le modalità per la loro gestione, degli apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall art. 110 del TULPS, da collocare negli esercizi di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. e nei circoli privati, nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto dallo statuto e dai Regolamenti comunali. 2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento le forme di intrattenimento esercitate su area pubblica, autorizzate a norma dell articolo 69 TULPS, e quelle nelle quali è prevalente l attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo, senza la contestuale offerta di giochi leciti. Art. 2: Finalità ed obiettivi 1. Le procedure amministrative connesse alle attività oggetto del presente Regolamento sono funzionali alle esigenze di ordine pubblico, sicurezza pubblica e decoro cittadino. 2. Le procedure amministrative prescritte per l apertura, lo svolgimento, la modificazione e la cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente atto si informano ai seguenti principi: a) libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all art. 41 della Costituzione; b) prevenzione e contrasto delle dipendenza da gioco; c) tutela dell ordine pubblico, della viabilità, della salute e della quiete della collettività; d) semplificazione procedimentale mediante gli istituti normativamente previsti. 3. I vincoli imposti con il Regolamento attengono alle politiche sociali e sono diretti alla tutela: a) della salute; b) della sicurezza della collettività; c) del decoro artistico ed architettonico della città; d) del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili; e) della quiete della collettività. 4. L Amministrazione comunale mira, infatti, ad assicurare che lo svolgimento dei giochi leciti avvenga nel pieno rispetto dei valori sopra indicati evitando le conseguenze pregiudizievoli sulle fasce di consumatori psicologicamente più deboli in funzione della prevenzione della dipendenza dal gioco nonché la dequalificazione territoriale. Art. 3: Definizioni 1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per: a) TULPS: Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del n. 773 e successive modifiche ed integrazioni; b) Regolamento di Esecuzione del TULPS: il regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 per l esecuzione del TULPS e successive modificazioni ed integrazioni; c) ludopatia: la patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall Organizzazione mondiale della sanità; 4

5 d) sale da gioco: i locali nei quali si svolgono, in via esclusiva o prevalente, i giochi leciti ai sensi dell articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); e) spazi per il gioco con vincita in denaro: gli spazi riservati ai giochi leciti all interno degli esercizi pubblici e commerciali e dei circoli privati ai sensi dell art. 2, comma 1, lett. b) della Legge Regionale Toscana 57/2013; f) apparecchi per il gioco lecito: gli apparecchi e congegni di cui all articolo 110, commi 6 e 7, del r.d. 773/1931; g) sorvegliabilità: le caratteristiche costruttive ed i requisiti dei locali funzionali a non impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso o d'uscita, indicati dal decreto del Ministero dell Interno 17 dicembre 1992 n. 564, come modificato dal decreto ministeriale 5 agosto 1994, n. 534; h) ADM: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Area Monopoli: ex AAMS Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato; i) licenza: la licenza necessaria per l esercizio di sale giochi o spazi per il gioco di cui all art. 86 del TULPS; l) SCIA: Segnalazione certificata di inizio attività di cui all art. 19 della Legge 241/90 e s.m.i.; m) area separata: area specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni; n) tabella dei giochi proibiti: la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'autorità competente al rilascio della licenza, che elenca i giochi non consentiti nonché le prescrizioni ed i divieti specifici ritenuti opportuni e che deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da trattenimento. Art. 4: Normativa di riferimento 1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applica la specifica normativa vigente in materia e di seguito elencata a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo : - Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 (TULPS) e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli art. 86, 88 e 110 ; - Regolamento di Esecuzione del TULPS approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 per l esecuzione del TULPS; - la Legge 24 novembre 1981 n. 689; - la Legge 241/90 e s.m.i e il regolamento attuativo di cui al DPR 184/2006; - il TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000; - art. 38, commi 1 e 5 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; - art. 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall art. 38, comma 5, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella Legge 4 agosto 2006 n. 248; - Art. 14 bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni; - Decreto interdirettoriale dell AAMS del 27 ottobre 2003 concernente l individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all articolo 110, commi 6 e 7 TULPS che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all installazione di tali apparecchi ; - Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007 Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all art. 110 commi 6 e 7 del 5

6 TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici ; - Decreto prot. n. 2011/3011/giochi/UD del 27 luglio 2011 del Direttore Generale dell AAMS con cui vengono determinati i parametri numerici per l installazione di apparecchi di gioco di cui all art. 110, commi 6 del TULPS in esercizi commerciali ed altri; - D.L. n. 158 del 13/09/2012 c.d. «Decreto Balduzzi», convertito con modificazioni nella L. 189/2012; - Legge Regionale Toscana n. 57/2013 e s.m.i. Art. 5: Licenza per l esercizio dell attività 1. L esercizio di una sala pubblica per i videogiochi e per altri giochi leciti (di seguito definita convenzionalmente sala giochi ) o di uno spazio adibito ai giochi leciti con vincita in denaro negli esercizi commerciali o nei circoli privati è subordinata al rilascio di licenza da parte del Dirigente competente, ai sensi della normativa vigente. Art. 6: Caratteristiche dei locali e sorvegliabilità 1. Il locale della sala giochi dovrà avere una superficie minima di mq. 100 (sono fatti salvi gli esercizi in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento). Al fine del computo della superficie utile vanno esclusi i servizi, i depositi, gli uffici e le pertinenze in genere. 2. Gli spazi adibiti al gioco lecito con vincita in denaro dovranno rispettare le prescrizioni per l installazione previste dalla normativa dell ADM ex AAMS e da quanto riportato nell articolo 18 del presente regolamento. 3. I locali utilizzati quale sede della sala giochi o di spazio adibito ai giochi leciti con vincita in denaro devono possedere i requisiti di sorvegliabilità, ai sensi dell art. 4 D.M. 564/1992 e s.m.i.. 4. Nelle sale giochi ove siano installati sia apparecchi con vincita in denaro che apparecchi di cui al comma 7, lett a), i servizi igienici devono essere ubicati nell area accessibile ai minori. 5. Non possono essere aperte sale giochi o spazi adibiti al gioco lecito con vincita in denaro nei locali di proprietà dell Amministrazione comunale. Le sale giochi o gli spazi adibiti al gioco con vincita in denaro presenti nei locali di proprietà dell Amministrazione comunale condotti in locazione da terzi al momento dell entrata in vigore del presente Regolamento potranno legittimamente funzionare solamente fino alla naturale scadenza del contratto che non potrà essere rinnovato, in ossequio al disposto di cui all art. 23 comma 3 del Regolamento stesso. Art. 7: Distanze minime da luoghi sensibili 1. La distanza minima tra una sala giochi o un esercizio avente uno spazio per i giochi con vincita in denaro, e istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale, è fissata in 500 metri. 2. Tale distanza è misurata in base al percorso pedonale più breve rispetto ai luoghi indicati al comma 1. e 3. del presente articolo. 3. In forza dell art. 4, c. 2, Legge Regione Toscana n. 57/2013 e s.m.i., viene parimenti fissata in metri 500 la distanza minima fra una sala giochi o un esercizio avente uno spazio per i 6

7 videogiochi con vincita in denaro e ospedali, case di cura, strutture sanitarie e studi medici, sedi decentrate dell università, caserme, parchi pubblici, piazze pubbliche definite dalla toponomastica, centri sportivi, palestre, ippodromi, stadi, palazzetti dello sport, campeggi, centri commerciali, associazioni di volontariato e sportelli di ascolto, sportelli bancari, postali, bancomat, compro-oro, stabilimenti e attrezzature balneari. 4. La distanza deve essere autocertificata dall interessato in sede di richiesta di autorizzazione, salvi i poteri di verifica e controllo da parte dell Amministrazione Comunale. Art. 8: Adempimenti per l apertura, trasferimento, ampliamento di superficie o cambio di titolarità di sala giochi 1. L apertura di una sala giochi così come il suo trasferimento, l ampliamento della superficie, l ampliamento delle attività di trattenimento e svago nonché il cambio di titolarità, sono subordinati al rilascio della licenza di cui all art. 86 TULPS. 2. La domanda tendente ad ottenere il rilascio della suddetta licenza, deve essere presentata in modalità telematica allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), unitamente a tutta la documentazione di seguito indicata. 3. In particolare nella domanda devono essere indicati: - le generalità complete del richiedente, ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante; - il codice fiscale ovvero la partita IVA. 4. Nella domanda deve essere specificato: a) l ubicazione dell esercizio e i dati catastali identificativi dello stesso; b) i dati comprovanti la disponibilità dei locali e la destinazione d uso degli stessi con riferimento al certificato di agibilità (numero protocollo/anno); c) dichiarazione del rispetto della distanza minima di 500 metri della sala giochi dai luoghi sensibili; d) dichiarazione rilasciata da tecnico competente ed iscritto ad albo professionale circa la corrispondenza a normativa dei locali e dei servizi igienici, con particolare riguardo alla accessibilità degli stessi ai portatori di handicap; e) dichiarazione rilasciata da tecnico competente ed iscritto ad albo professionale da cui risulti la rispondenza dei giochi alla regole tecniche di sicurezza e, in generale, alla normativa vigente; f) la dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del TULPS da parte del titolare dell impresa individuale o, nel caso di società, da parte dei rappresentanti legali della società medesima (tutti i soci nel caso di S.n.c.; i soci accomandatari nel caso di S.a.s.; l Amministratore Unico o il Presidente e i Consiglieri del C.d.A. nel caso di S.p.A. e S.r.l.); g) autocertificazione di non aver riportato condanne penali e che non sussistono cause ostative di cui al D. L.vo 159/2011 e s.m.i. (normativa antimafia); 5. La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati: a) n. 3 planimetrie dei locali in scala da 1/100 con destinazione d uso, indicazione della rete fognaria e servizi, firmate dal tecnico iscritto all albo; b) Relazione di tecnico iscritto all albo professionale attestante che il locale nel quale viene installato il biliardo sopporta il sovraccarico conseguente; c) dichiarazione del possesso dei requisiti di sorvegliabilità dell esercizio, ai sensi dell art. 4 D.M. 564/1992 e s.m.i... d) Dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato iscritto all albo professionale sulla conformità dell impianto elettrico alla normativa U.E.; 7

8 e) Dichiarazione della ditta fornitrice degli impianti e degli apparecchi, in merito alla conformità degli stessi alla vigente normativa; f) Atto costitutivo e statuto della Società/Ente/Associazione (copia non autenticata); g) Certificato di idoneità statica, sottoscritto da professionista abilitato, per locali posti non al piano terra; h) Valutazione impatto acustico; i) Autocertificazione relativa alla assimilabilità degli scarichi idrici a quelli civili ed al corretto allacciamento alla pubblica fognatura; j) Certificato Prevenzione Incendi relativo a locali con capienza superiore a 100 persone / istanza per parere su progetto / SCIA, completi di allegati per il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; k) Relazione sugli impianti di climatizzazione, se esistenti; l) Dichiarazione che ciascun apparecchio sarà in possesso, al momento dell installazione, dei nulla osta per la distribuzione e la messa in esercizio, ove previsti dalla normativa vigente; m) copia della quietanza di assolvimento dell imposta rilasciata dall ADM, ex AAMS, per i congegni meccanici. 6. La domanda corredata degli allegati deve essere prodotta anche dai gestori delle sale gioco stagionali. 7. La documentazione mancante dovrà essere integrata entro 30 giorni dalla richiesta dell ufficio competente, pena il rigetto dell istanza. 8. La licenza è subordinata alla conclusione favorevole dell iter istruttorio e viene rilasciata entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda completa di tutti gli allegati necessari. Art. 9: Apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro installati negli esercizi già in possesso delle licenze di cui all art. 86 e 88 del TULPS. 1. Oltre che nelle sale giochi, così come definite dall articolo 3 del presente Regolamento, gli apparecchi per il gioco lecito, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa vigente, possono essere installati anche negli esercizi già in possesso di autorizzazione. 2. Si applicano agli esercizi di cui al presente articolo le disposizioni previste dal Decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003, concernente l individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all articolo 110, commi 6 e 7 TULPS che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all installazione di tali apparecchi e quelle di cui al decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze 27 luglio 2011, avente ad oggetto la determinazione dei criteri e dei parametri numero quantitativi per l installabilità di apparecchi di cui all articolo 110,comma 6 TULPS. 3. L installazione degli apparecchi da gioco negli esercizi di cui al presente articolo è assoggettata a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall articolo 19 Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni. 4. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui al precedente comma deve essere corredata dei seguenti dati e dichiarazioni: a) le generalità complete del richiedente, ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante, il codice fiscale ovvero la partita IVA; b) l ubicazione e tipologia del locale; c) n. 3 planimetrie dei locali in scala da 1/100, timbrate e sottoscritte da un tecnico abilitato indicanti la destinazione d uso ed il riferimento al certificato di agibilità (numero 8

9 protocollo/anno) e la superficie di ogni vano e di quella complessiva, con l indicazione della superficie destinata ai giochi e le indicazione del numero e della tipologia dei medesimi; d) dichiarazione del rispetto della distanza minima di 500 metri dell esercizio dai luoghi sensibili; e) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del TULPS da parte del titolare dell impresa individuale o, nel caso di società, da parte dei rappresentanti legali della società medesima (tutti i soci nel caso di S.n.c.; i soci accomandatari nel caso di S.a.s.; l Amministratore Unico o il Presidente e i Consiglieri del C.d.A. nel caso di S.p.A. e S.r.l.); f) valutazione d impatto acustico a firma di professionista tecnico abilitato; g) dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall articolo 110 TULPS e dalle altre disposizioni in materia di giochi pubblici; h) dichiarazione che ciascun apparecchio sarà in possesso, al momento dell installazione, dei nulla osta per la distribuzione e la messa in esercizio, ove previsti dalla normativa vigente; i) copia della quietanza di assolvimento dell imposta rilasciata dall ADM, ex AAMS, per i congegni meccanici; l) dichiarazione del possesso dei requisiti di sorvegliabilità dell esercizio, ai sensi dell art. 4 D.M. 564/1992 e s.m.i Gli apparecchi e congegni di cui all articolo 110 TULPS non possono in alcun caso essere installati negli esercizi di cui al comma 1 qualora gli stessi si trovino in ospedali, luoghi di cura, scuole o istituti scolastici o sedi universitarie, ovvero all interno delle pertinenze dei luoghi di culto e degli ulteriori luoghi sensibili previsti all art. 7 del presente regolamento. 6. L uso dei giochi è consentito solo durante l orario di apertura dell esercizio in cui sono collocati. Art. 10: Apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro installati negli esercizi commerciali e nei circoli privati 1. L installazione degli apparecchi per il gioco lecito nei pubblici esercizi commerciali e nei circoli privati presuppone il rilascio della licenza di cui all art. 86, comma 3, del TULPS a seguito di presentazione di domanda nella quale devono essere indicati: - le generalità complete del richiedente, ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante; - il codice fiscale ovvero la partita IVA. 2. Nella domanda deve essere specificato: a) l ubicazione dell esercizio e i dati catastali identificativi dello stesso; b) i dati comprovanti la disponibilità dei locali e la destinazione d uso degli stessi con riferimento al certificato di agibilità (numero protocollo/anno); c) dichiarazione del rispetto della distanza minima di 500 metri dell esercizio o del circolo dai luoghi sensibili; d) dichiarazione rilasciata da tecnico competente ed iscritto ad albo professionale circa la corrispondenza a normativa dei locali e dei servizi igienici, con particolare riguardo alla accessibilità degli stessi ai portatori di handicap; e) dichiarazione rilasciata da tecnico competente ed iscritto ad albo professionale da cui risulti la rispondenza dei giochi alla regole tecniche di sicurezza e, in generale, alla normativa vigente; f) la dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del TULPS da parte del titolare dell impresa individuale o, nel caso di società, da parte dei rappresentanti 9

10 legali della società medesima(tutti i soci nel caso di S.n.c.; i soci accomandatari nel caso di S.a.s.; l Amministratore Unico o il Presidente e i Consiglieri del C.d.A. nel caso di S.p.A. e S.r.l.); g) autocertificazione di non aver riportato condanne penali e che non sussistono cause ostative di cui al D. L.vo 159/2011 e s.m.i. (normativa antimafia); 3. La domanda deve contenere i seguenti allegati: a) n. 3 planimetrie dei locali in scala da 1/100 con destinazione d uso, indicazione della rete fognaria e servizi, firmate dal tecnico iscritto all albo; b) Relazione di tecnico iscritto all albo professionale attestante che il locale nel quale viene installato il biliardo sopporta il sovraccarico conseguente; c) Dichiarazione del possesso dei requisiti di sorvegliabilità dell esercizio, ai sensi dell art. 4 D.M. 564/1992 e s.m.i.; d) Dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato iscritto all albo professionale sulla conformità dell impianto elettrico alla normativa U.E.; e) Dichiarazione della ditta fornitrice degli impianti e degli apparecchi, in merito alla conformità degli stessi alla vigente normativa; f) Atto costitutivo e statuto della Società/Ente/Associazione (copia non autenticata); g) Certificato di idoneità statica, sottoscritto da professionista abilitato, per locali posti non al piano terra; h) Valutazione impatto acustico; i) Autocertificazione relativa alla assimilabilità degli scarichi idrici a quelli civili ed al corretto allacciamento alla pubblica fognatura; j) Certificato Prevenzione Incendi relativo a locali con capienza superiore a 100 persone / istanza per parere su progetto / SCIA, completi di allegati per il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; k) Relazione sugli impianti di climatizzazione, se esistenti; l) Dichiarazione che ciascun apparecchio sarà in possesso, al momento dell installazione, dei nulla osta per la distribuzione e la messa in esercizio, ove previsti dalla normativa vigente; m) Copia della quietanza di assolvimento dell imposta rilasciata dall ADM, ex AAMS, per i congegni meccanici. 4. La documentazione mancante dovrà essere integrata entro 30 giorni dalla richiesta dell ufficio competente, pena il rigetto dell istanza. 5. La licenza viene rilasciata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda completa di tutti gli allegati necessari. 6. Negli esercizi di cui al presente articolo è vietata l installazione e l utilizzo degli apparecchi videoterminali di cui all articolo 110, comma 6, lettera b) TULPS. Art. 11: Pareri obbligatori 1. Ai fini del rilascio da parte del Dirigente competente della licenza per l apertura di una nuova sala giochi o di un nuovo spazio per giochi è necessaria l acquisizione, a cura del Responsabile del Procedimento, dei seguenti pareri obbligatori: a) parere in merito alle condizioni di viabilità e traffico da parte della Polizia Locale; b) parere in merito all Arredo Urbano; c) parere in merito al rispetto della normativa urbanistica ed edilizia con particolare riguardo alla destinazione d uso dell immobile; d) parere in merito al rispetto della normativa igienico-sanitaria o autocertificazione da parte del tecnico competente. 10

11 Art. 12: Durata licenza 1. La licenza è permanente e si riferisce esclusivamente al soggetto ad ai locali in essa indicati. Art. 13: Rappresentanza 1. Possono essere nominati uno o più rappresentanti del titolare, ai sensi dell art. 93 del TULPS, che siano in possesso degli stessi requisiti soggettivi del titolare della licenza. 2. Il legale rappresentante dell esercizio deve fornire gli estremi del contratto disciplinante il rapporto di collaborazione instaurato. Art. 14: Trasferimento 1. Il trasferimento dell attività in altri locali è subordinato alla richiesta e al rilascio di nuova licenza con le modalità di cui all art. 8. Art. 15: Subingresso 1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell azienda per causa di morte o per atto tra vivi comporta il rilascio di una nuova autorizzazione al subentrante. 2. In caso di subingresso per atto tra vivi, alla domanda di rilascio di nuova licenza devono essere allegati gli estremi del contratto di cessione o affitto dell Azienda, registrato nei modi di legge; contestualmente il cedente deve presentare al Comune la comunicazione di cessazione d attività unendo, in originale, la propria licenza. 3. In caso di subingresso per atto tra vivi il subentrante potrà iniziare l attività solo previa acquisizione della nuova licenza a proprio nome; in entrambi i casi l attività dovrà essere ripresa entro tre mesi dal rilascio dell autorizzazione. 4. In caso di subingresso per causa di morte l erede subentrante, ai sensi dell art. 12 bis del R.D , n. 635, Regolamento per l esecuzione del testo Unico , n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza, può, senza interruzione, continuare l attività nei tre mesi successivi alla data del decesso del dante causa, presentando, frattanto, ai fini del rilascio del nuovo atto autorizzatorio a proprio nome, i seguenti documenti: a) certificato di morte del precedente titolare; b) documentazione comprovante l attribuzione della qualità di erede e dichiarazione di rinuncia da parte degli eventuali altri eredi; c) ricevute rilasciate dall Ufficio del Registro e comprovanti la presentazione della dichiarazione di cui all art. 36 del D.P.R , n. 637, ed il versamento dell imposta di successione, se ed in quanto dovuta; d) originale della licenza. Decorsi 3 mesi dalla data di morte del precedente titolare senza aver presentato la domanda, gli eredi decadono dal diritto di ottenere la licenza e di riprendere l attività. Il termine di cui al comma 4 e 5 del presente articolo può essere prorogato dal Dirigente dell Ufficio competente prima della scadenza, qualora l interessato dimostri, documentandolo, che il ritardo non è imputabile allo stesso. Art. 16: Informazioni al pubblico 11

12 1. Il titolare o il gestore pro-tempore, ha l obbligo di tenere esposti, all interno dell esercizio, in luogo ben visibile al pubblico, la licenza, la tabella dei giochi proibiti vidimata dal Comune, questo Regolamento ed il prezzo di partecipazione a ciascun gioco. 2. Nelle sale giochi e negli esercizi ove vi sia offerta di giochi pubblici, dovrà essere esposto, ai sensi dell art. 7 comma 5, del D.L. 158/2012, il materiale informativo predisposto dalla locale Azienda Sanitaria Locale che illustri i rischi correlati al gioco e le patologie che possono derivarne. Art. 17: Orario 1. L orario di attività delle sale giochi è rimesso alla libera determinazione degli esercenti, salvo quanto disposto con ordinanza del Sindaco, per comprovate esigenze di tutela dell ordine e/o della sicurezza pubblica e di rispetto della quiete pubblica. 2. E obbligatorio esporre all esterno della sala giochi apposito cartello indicante l orario di apertura e chiusura adottato. 3. Gli apparecchi da gioco installati in strutture diverse dalle sale giochi possono essere utilizzati esclusivamente durante l orario di apertura delle attività principali, fatte salve le statuizioni di cui al 1 comma. Art. 18: Prescrizioni di esercizio 1. E vietato l ingresso nelle aree delle sale giochi riservate ai giochi leciti che consentono vincite in denaro ai minori di anni 18. E, in ogni caso, vietato l utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui all art. 110 comma 6 TULPS da parte dei minori degli anni E altresì vietato consentire ai minori degli anni quattordici di accedere all interno dell esercizio senza essere accompagnati dal proprio genitore. 3. Deve essere esposto in modo chiaro e bene visibile un cartello che attesti il divieto di utilizzo degli apparecchi di cui all art. 110 comma 6 TULPS da parte dei minori degli anni Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta. 5. La responsabilità in merito al rispetto delle prescrizioni di cui presente articolo è del titolare della licenza o del gestore pro-tempore. Art. 19: Apparecchi da trattenimento con vincita in denaro nelle sale giochi, nei pubblici esercizi e nei circoli privati 1. All interno della sala giochi devono essere collocati solo apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità che rispondano ai requisiti, alle prescrizioni di cui all art. 110 del TULPS ed ai limiti numerici stabiliti dai decreti ministeriali dell ex AAMS ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Area Monopoli. 2. Gli apparecchi di cui all art. 110 comma 6 lett. a), devono avere a disposizione, ciascuno, una superficie di ingombro di almeno 2 metri quadrati. 3. Nelle sale giochi possono esservi non più di 4 apparecchi del comma 6 lett. a) se la superficie utile della sala (esclusi magazzini, depositi, bagni e uffici) non supera i metri quadrati 20; se la supera è consentito un apparecchio in più ogni 5 metri quadrati di superficie in più, fino ad un massimo di n. 75 apparecchi. Il numero complessivo di apparecchi di cui all art.110 comma 6 lett. a) TULPS non può superare il doppio degli altri apparecchi senza vincita in denaro di cui al comma 7. 12

13 4. Per le ricevitorie del lotto e le rivendite di tabacchi in cui vi è offerta di giochi pubblici, fermo restando l obbligo di una superficie minima di 2 metri quadrati per ogni apparecchio del comma 6 lett. a,) potranno essere autorizzati n. 2 apparecchi, in parola, se l esercizio non supera i 10 metri quadrati, e, n. 4 apparecchi se l esercizio non supera i 20 metri quadrati. Al di sopra dei 20 metri quadrati di superficie sono autorizzabili n. 1 apparecchi ogni 10 metri quadrati di superficie in più, fino ad un massimo di n. 8 apparecchi. Gli apparecchi di cui all art. 110 comma 6 del TULPS non devono essere contigui con gli apparecchi di altra tipologia. Sussiste inoltre l obbligo di diversificazione dell offerta di gioco attraverso l installazione di almeno 1 apparecchio senza vincita in denaro di cui al comma Per bar, ristoranti, edicole, circoli privati e assimilati, fermo restando l obbligo dei 2 metri quadrati per ogni apparecchio di cui al comma 6 lett. a), art. 110 TULPS, sono autorizzabili n. 2 apparecchi (di cui al predetto comma 6 lett. a) se la superficie utile dell esercizio non superi i metri quadrati 15, e, n. 4 apparecchi se la superficie non supera i metri quadrati 30; oltre i 30 metri quadrati di superficie sono autorizzabili n. 6 apparecchi se la superficie non supera i 100 metri quadrati, e, n. 8 apparecchi se la supera. Gli apparecchi di cui all art. 110 comma 6 del TULPS non devono essere contigui con gli apparecchi di altra tipologia. Sussiste inoltre l obbligo di diversificazione dell offerta di gioco attraverso l installazione di almeno 1 apparecchio senza vincita in denaro di cui al comma Per gli alberghi sono autorizzabili fino a n. 10 apparecchi del comma 6 lett. a). Sussiste inoltre l obbligo di diversificazione dell offerta di gioco attraverso l installazione di almeno 1 apparecchio senza vincita in denaro di cui al comma Il calciobalilla, il biliardo e le freccette vengono equiparati ai giochi di cui al comma 7 dell art. 110 del TULPS. Art. 20: Sanzioni amministrative 1. Le violazioni sulle distanze minime dai luoghi sensibili, di cui all art. 7 del presente Regolamento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di ad un massimo di 5.000, oltre alla chiusura dell attività e l applicazione dei sigilli agli apparecchi per il gioco lecito, ai sensi dell art. 14 comma 1 della Legge Regionale Toscana n. 57/ Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al T.U.L.P.S. sono punite ai sensi degli artt. 17bis, 17ter, 17quater e 110 del medesimo. 3. Le altre violazioni al presente Regolamento non sanzionate dal T.U.L.P.S., da altre disposizioni di legge specifiche o da altri Regolamenti, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 ad un massimo di 500, ai sensi di quanto previsto dall art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, al cui accertamento e alla cui irrogazione si applicano le disposizioni di cui alla Legge del 24/11/1981 n. 689 e le altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative. 4. Si applicano, altresì, le sanzioni amministrative di tipo accessorio, quali la sospensione o la revoca della licenza. 5. In caso di violazioni commesse dal gestore pro-tempore o dal rappresentante, l accertamento è contestato anche al titolare della licenza come obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. Entro 30 gg. dalla contestazione, gli interessati possono far pervenire all Autorità competente a ricevere il rapporto, scritti difensivi. 6. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia della licenza. 7. Sono fatte salve le ipotesi di sospensione e revoca della licenza per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica, moralità e buon costume di competenza del Questore (art. 100 del TULPS). 13

14 Art. 21: Sospensione della licenza 1. La licenza può essere sospesa per un periodo non superiore a gg. 30: - nei casi previsti dall art. 110 del TULPS; - in caso di perdita dei requisiti di sorvegliabilità, edilizi, urbanistici, di parcheggio, di sicurezza, igienico sanitari, di acustica o comunque previsti dal regolamento e dalle norme vigenti. In tali ipotesi l Amministrazione comunale fissa un termine non inferiore a 30 giorni per l adeguamento dei locali; - negli altri casi previsti dalla normativa vigente. 2. Il periodo di sospensione della licenza viene disposto tenuto conto della maggiore o minore gravità dell infrazione. Art. 22: Revoca della licenza 1. E sempre disposta la revoca della licenza a seguito della perdita dei requisiti morali richiamati dall art. 8, comma 4 lettera f) e g). 2. E altresì disposta la revoca della licenza nelle ipotesi di: - reiterazione delle violazioni ai sensi dell art. 8-bis della L. 689/1981 previa contestazione dell addebito nelle forme e con le garanzie procedimentali di cui alla L. 241/90 e s.m.i..; - in caso di perdita dei requisiti di sorvegliabilità, edilizi, urbanistici, di parcheggio, di sicurezza, igienico sanitari, di acustica o comunque previsti dal regolamento e dalle norme vigenti qualora i locali non vengano adeguati nel termine perentorio fissato dall Amministrazione comunale; - nei casi previsti dall art. 99 del TULPS; - negli altri casi previsti dalla normativa vigente. Art. 23: Norme transitorie 1. Le licenze in essere alla data d entrata in vigore del presente Provvedimento mantengono la loro validità conformemente al disposto di cui dall art. 16 della Legge Regionale Toscana n. 57/ Gli esercizi esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento non ubicati e/o non rispondenti ai requisiti strutturali ivi prescritti rimangono autorizzati purché non vi sia alcuna variazione nel numero degli apparecchi installati. 3. Le sale giochi o gli spazi adibiti al gioco con vincita in denaro presenti nei locali di proprietà dell Amministrazione comunale condotti in locazione da terzi al momento dell entrata in vigore del presente Regolamento rimangono autorizzati fino alla naturale scadenza del contratto che non potrà essere rinnovato, come previsto dall art. 6 comma 5 del presente Regolamento Art. 24: Norma di rinvio e abrogativa 1. Per quanto non espressamente prescritto nel presente Atto, vale quanto stabilito dalle Leggi e dai Regolamenti dello Stato ed in particolare dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), RD. 773/31 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento attuativo del T.U.L.P.S.,R.D. 635/40 e s.m.i., dall art. 7 del D.L. 158/2012 convertito con modificazioni nella L. 189/2012, dagli art. 5 e 6 della Legge Regionale Toscana n. 57/2013 e s.m.i. (divieti ed obblighi relativi alle ludopatie). 2. E abrogato il Disciplinare per l apertura e l esercizio delle sale giochi approvato con delibera, della Giunta Comunale, n. 479 del 17/12/

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