LAVORO DA ONORARIO 26 novembre Indice

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1 LAVORO DA ONORARIO 26 novembre 2014 Lavori coordinati dal Giudice dott. Renato Amoroso Giudice di Pace in Monza Indice Raccolta di massime in tema di notifica a mezzo servizio postale pag. 2 Particolarità nel giudizio in opposizione a sanzioni amministrative pag. 6 Opposizione a ingiunzione fiscale (RD 1910/639) pag. 9 Sulle cartelle esattoriali e l opposizione ax art. 615 cpc pag. 11 Eccezioni di incompetenza e difesa personale pag. 15 Governance e mediazione pag. 20 Applicazione degli artt. 281 ter e sexies cpc pag. 27 Criteri di liquidazione del danno alla persona pag. 28 Impugnazione delibera condominiale e decreto ingiuntivo pag. 30 Decreto ingiuntivo per contratti bancari pag. 33 1

2 RACCOLTA DI MASSIME Sulla notifica tramite posta, in generale In tema di notificazione del ricorso per cassazione, il suo adempimento affidato dall'ufficiale giudiziario alla notificazione per mezzo del servizio postale con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 149 doc. proc. civ., si perfeziona con l'attestazione di tutte le operazioni finalizzate alla consegna del relativo plico al destinatario da parte dell'agente postale, e ove l'avviso di ricevimento (nella specie, prodotto in udienza con la dicitura "mancata consegna del plico") non rechi la data e la firma dell'agente, che attesti il compimento o il non compimento delle attività del procedimento notificatorio, la relazione di notifica va ritenuta inesistente, e dunque inesistente è la notificazione stessa, senza che rilevi l'indicazione di altri elementi come il numero e la data della raccomandata della comunicazione di avvenuto deposito. Cassaz.civile Sez. 5, Sentenza n del 08/11/2013 In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, che è parte integrante della relata di notifica, riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge 20 novembre 1982, n. 890, gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ossia della fede privilegiata attribuita dall'art cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza. Ne consegue che l'attestazione di tentata notifica dell'atto e di rifiuto dello stesso da parte del difensore domiciliatario, a causa di un errore materiale nell'indicazione del destinatario facilmente riconoscibile sulla base della lettura dell'atto che lo contiene, comporta la validità della notificazione e la legittimità della dichiarazione di contumacia. Cassaz.civile Sez. 2, Sentenza n del 01/08/2013 In tema di notificazione degli atti processuali a mezzo del servizio postale, ai sensi del sesto comma dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982, introdotto dall'art. 36, comma 2 quater, del d.l. n. 248 del 2007, convertito in legge n. 31 del applicabile "ratione temporis" alla notifica eseguita dopo l'entrata in vigore della legge di conversione - la notificazione è nulla se il piego viene consegnato al portiere dello stabile in assenza del destinatario e l'agente postale non ne dà notizia al destinatario stesso mediante lettera raccomandata. Cassaz.civile Sez. 3, Sentenza n del 04/12/2012 La rituale notificazione a mezzo del servizio postale del verbale di accertamento della violazione amministrativa e della conseguente ordinanza - ingiunzione, ai sensi degli artt. 14 e 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, attestata dai rispettivi avvisi di ricevimento, implica la conoscenza legale di tali atti in capo al destinatario, dovendosi, pertanto, escludere che spetti al mittente l'onere di fornire la prova anche del contenuto del plico notificato. Cassaz.civile Sez. 2, Sentenza n del 26/07/2012 In tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui

3 alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione. Cassaz.civile Sez. 5, Sentenza n del 06/06/2012 Il termine di dieci giorni di cui all'art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (nel testo di cui al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modifiche, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, applicabile alla fattispecie "ratione temporis") - in base al quale, ove il piego raccomandato depositato presso l'ufficio postale non sia stato ritirato dal destinatario, la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata di cui al secondo comma del medesimo art. 8 - deve essere qualificato come termine "a decorrenza successiva" e, pertanto, computato secondo il criterio di cui all'art. 155, primo comma, cod. proc. civ., cioè escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale. Tale termine deve ritenersi compreso fra quelli "per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza" di cui all'art. 155, quinto comma, cit., con la conseguenza che, ove il "dies ad quem" del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo. Cassaz.civile Sez. U, Sentenza n del 01/02/2012 In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la mancata apposizione della relata di notifica sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 890 del comporta, non l'inesistenza, ma la mera irregolarità della notificazione, atteso che la fase essenziale del procedimento notificatorio è costituita dall'attività dell'agente postale, mentre quella dell'ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notifica) ha il solo scopo di fornire al richiedente la notifica la prova dell'avvenuta spedizione e l'indicazione dell'ufficio postale al quale è stato consegnato il plico; conseguentemente, qualora sia allegato l'avviso di ricevimento ritualmente completato, l'omessa apposizione della relata integra un semplice vizio, che non può essere fatto valere dal destinatario, non essendo tale adempimento previsto nel suo interesse. Cassaz.civile Sez. 5, Sentenza n del 22/04/2009 In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la semplice mancata indicazione della qualità di convivente della persona di famiglia che riceve il piego, sull'avviso di ricevimento della raccomandata non comporta alcuna nullità. La notifica va, invece, ritenuta nulla quando la persona di famiglia riceva l'atto nel proprio appartamento, diverso da quello della residenza del destinatario dell'atto. (Nella specie la S.C. ha ritenuto nulla la notifica di un verbale di infrazione amministrativa, effettuata a mezzo posta, a persona di famiglia abitante in un appartamento diverso da quello del destinatario, pur facente parte dello stesso condominio). Cassaz.civile Sez. 2, Sentenza n del 14/11/2007 In caso di notificazione a mezzo posta, l'ufficiale postale, qualora non abbia potuto consegnare l'atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece, ai sensi degli art. 8 e 9 della legge 20 novembre 1982, n. 890, ha l'obbligo, dopo avere accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è temporaneamente assente, e che mancano persone abilitate a ricevere il piego, di rilasciare al notificando l'avviso del deposito del piego nell'ufficio postale e di provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell'avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite, deve essere restituito con il piego al mittente, dopo la scadenza del termine di giacenza dei dieci giorni dal deposito; ne consegue che, ove l'avviso di ricevimento non contenga

4 precisa menzione di tutte le descritte operazioni e in difetto di dimostrazione dell'attività svolta dall'ufficiale postale offerta "aliunde" dal notificante, la notifica é radicalmente nulla. Cassaz.civile Sez. 3, Sentenza n del 19/05/2011 Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 cod. proc. civ. Cassaz.civile Sez. U, Sentenza n del 27/04/2010 In tema di notificazione per mezzo del servizio postale, secondo la previsione dell'art. 149 cod. proc. civ., qualora la consegna del piego raccomandato sia avvenuta a mani di un familiare convivente con il destinatario, ai sensi dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza dello stesso, restando irrilevante ogni indagine sulla riconducibilità del luogo di detta consegna fra quelli indicati dall'art. 139 cod. proc. civ., in quanto il problema dell'identificazione del luogo ove è stata eseguita la notificazione rimane assorbito dalla dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell'atto, con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l'onere di fornire. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, con cui si era ritenuta superata la presunzione di conoscenza della notificazione da parte del destinatario, siccome ricevuta dalla suocera dichiaratasi convivente, poiché dal certificato storico anagrafico risultava che il destinatario non risiedeva più da quattro anni all'indirizzo presso cui era stata eseguita la notifica a mezzo posta). Cassaz.civile Sez. 3, Sentenza n del 26/10/2009 In tema di notificazione a mezzo posta, in caso di consegna del piego a persona diversa dal destinatario dell'atto, l'omessa attestazione della spedizione della lettera raccomandata prevista dall'art. 7, quinto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, aggiunto dall'art. 36, comma 2- quater, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, costituisce non una mera irregolarità, ma un vizio dell'attività dell'agente postale che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario. Cassaz.civile Sez. 5, Ordinanza interlocutoria n del 25/01/2010 In tema di notificazioni a mezzo posta, quando debba accertarsi il perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario, posto che la data del timbro postale sulla busta corrisponde a quella di smistamento del plico presso l'ufficio postale e non all'effettivo recapito al destinatario, che può anche avvenire in data successiva, l'unico documento attestante la consegna a questi e la sua data è, di regola, l'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui produzione in giudizio è onere che grava sulla parte notificante. (Nella fattispecie, relativa ad una opposizione a verbale di infrazione al codice della strada, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace che aveva dichiarato tardiva l'opposizione, nonostante non risultasse con certezza la data di perfezionamento della notificazione a mezzo posta del verbale opposto, in assenza della produzione del relativo avviso di ricevimento). Cassaz.civile Sez. 2, Sentenza n del 09/07/2009 In tema di notificazioni, per contestare il contenuto della relata di notifica, ove è attestato che l'ufficiale giudiziario ha compiuto tutte le formalità prescritte, ivi compresa la spedizione della

5 raccomandata in una certa data, è necessaria la proposizione della querela di falso, esercitando l'ufficiale giudiziario pubbliche funzioni, con la conseguenza che i suoi atti soggiacciono alla disciplina di cui all'art cod. civ., perchè attestanti le operazioni da lui compiute. Cassaz.civile Sez. 3, Sentenza n del 22/02/2010 Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che è nulla la notificazione eseguita ai sensi della norma suddetta, in caso di omissione di uno di tali adempimenti (nella specie l'affissione dell'avviso di avvenuto deposito del piego alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario), restando, peraltro, tale nullità sanata, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., se il destinatario abbia comunque regolarmente ricevuto la raccomandata di conferma del deposito del piego nell'ufficio postale. Cassaz.civile Sez. 5, Sentenza n del 27/05/2011 Nel caso di notifica a mezzo posta e di irreperibilità relativa, le modalità di notifica devono essere rigorosamente osservate e menzionate nell'avviso di ricevimento, deducendone che laddove dalla sola annotazione dell'agente postale riportata nell'avviso non possa ricavarsi l'avvenuto puntuale espletamento di tutte le prescritte formalità e, segnatamente, il luogo di emissione dell'avviso, la notifica non può ritenersi correttamente effettuata. (Fattispecie di notifica di cartella di pagamento in relazione alla quale non solo non risultava compiutamente indicato dall'ufficio finanziario l'indirizzo del contribuente, per mancanza del numero civico, ma anche non era annotato sull'avviso di ricevimento quale fosse il numero dello stabile in cui l'agente postale si era introdotto per effettuare la notifica). Cassazione civile, sez. VI, 28/05/2013, n In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'art. 8, comma 2, l. 20 novembre 1982 n. 890, nel prescrivere che l'agente postale, in ipotesi di mancato recapito dell'atto per assenza del destinatario, o per mancanza o rifiuto delle persone abilitate a riceverlo, rilascia avviso al destinatario mediante immissione nella cassetta della corrispondenza, non impone l'obbligo di specificare altresì la modalità concretamente prescelta, né tale obbligo emerge dalla successiva prescrizione, che impone di fare menzione, sull'avviso di ricevimento unito al piego, di tutte le formalità eseguite, del deposito e dei motivi che li hanno determinati, poiché tale obbligo ha ad oggetto il rilascio dell'avviso e le ragioni dello stesso, e non anche la specificazione delle modalità seguite, ovvero se esso sia avvenuto mediante affissione o mediante immissione nella cassetta, facendo fede dell'effettivo avvenuto rilascio la dichiarazione dell'agente. Cassazione civile, sez. II, 16/10/2012, n Nella notificazione nei confronti di destinatario irreperibile, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non occorre che dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso l'ufficio comunale, che va allegato all'atto notificato, risulti precisamente documentata l'effettiva consegna della raccomandata, ovvero l'infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l'ufficio postale, né, che, in definitiva, detto avviso contenga, a pena di nullità dell'intero procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, dovendo piuttosto da esso risultare, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 3 del 2010, il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo (non della conoscenza effettiva, ma) della conoscibilità dell'avviso stesso. Cassazione civile, sez. II, 27/02/2012, n Ai fini della notificazione a mezzo del servizio postale, l'incaricato al ritiro del plico raccomandato contenente l'atto da notificare, depositato presso l'ufficio postale per assenza del destinatario, non deve avere i requisiti soggettivi indicati ex art. 7 legge n. 890/82 per gli abilitati a riceve il plico

6 presso il luogo indicato sullo stesso, essendo sufficiente che il delegato sottoscriva l'avviso di accertamento con indicazione della sua qualità e che l'agente postale certifichi, con la sua firma, la ritualità della consegna. Cassazione civile, sez. III, 18/07/2013, n In tema di notificazioni, dall'avviso di ricevimento deve risultare possibile l'identificazione della persona alla quale è stato consegnato l'atto; qualora manchi l'indicazione delle generalità del consegnatario, la notifica è nulla ai sensi dell'art. 160 c.p.c. per incertezza assoluta su detta persona, a meno che la persona del consegnatario sia sicuramente identificabile attraverso la menzione del suo rapporto con il destinatario. Cassazione civile, sez. II, 04/06/2013, n L opposizione ex art. 6 e 7 del D.Lgs. 150/11 (ex art. 22 della legge 689/81) Il rito del lavoro applicato alle opposizioni amministrative Il legislatore ha sentito il bisogno di emanare una riforma che nessuno aveva chiesto. La legge 689/81, nata come depenalizzazione di reati minori, con un impianto tipicamente penalistico, era stata estesa alla trattazione delle OSA; problemi applicativi avevano suggerito alla Cassazione di intervenire, quasi quotidianamente, per colmare lacune dovute all adeguamento di una impronta penalistica ad un procedimento prettamente amministrativo. Il legislatore, d un sol colpo, ha prodotto due risultati contraddittori e drammatici. Il primo: si è bellamente infischiato della pronuncia della Sez. 3 della Cassazione civile con Ordinanza n del 07/08/2008 con la quale la suprema corte aveva ritenuto che il rito del lavoro fosse incompatibile con il processo dinanzi al Giudice di Pace. In secondo luogo, con l abrogazione degli artt. 22, 22 bis e 23 della legge 689/81 e l esplicita applicazione alle OSA del rito del lavoro, verrebbe cancellata tutta la giurisprudenza formatasi nel corso di molti anni in ordine alle opposizioni a sanzioni amministrative. Ad essa viene sostituita tutta la giurisprudenza formatasi sul rito del lavoro su materia di tutt altra natura e rilevanza, che ha sempre visto coinvolte parti del tutto differenti, con interessi affatto particolari. Analogamente dovremo considerare superate tutte le norme di carattere processuale e sostanziale previste nel Codice della Strada. Unico riferimento processuale sarà quindi il rito del lavoro, quantomeno in via principale; eventuali lacune dovranno essere colmate facendo ricorso a quanto negli anni determinato dalla Cassazione in materia. Ciò comporta l acquisizione al processo dinanzi al Giudice di pace (ma solo per le OSA e per i ricorsi avverso i decreti di espulsione) di tutta la serie di decadenze e preclusioni tipiche del processo del lavoro. La legge acquisisce in via normativa un principio elaborato dalla giurisprudenza in materia di modalità di proposizione del ricorso; potrà essere proposto tramite servizio postale. La dizione esplicita del servizio postale porta ad escludere mezzi diversi di inoltro, quali il fax e la posta elettronica, ancorchè certificata. Il termine è ora di trenta giorni. Qualora il ricorrente si voglia avvalere del mezzo postale, si dovrà considerare valida la data di spedizione quale data di rispetto del termine utile? Sembra di dover rispondere di sì, in virtù di un principio acquisito in via generale per l esercizio di qualunque diritto che possa essere esercitato anche con modalità diversa dal deposito personale presso la cancelleria dell ufficio giudiziario. La legge non specifica il mezzo di spedizione (posta ordinaria o raccomandata); il ricorso è quindi trasferito a rischio del ricorrente. Una volta pervenuto a destinazione, l ufficio dovrà apporre la data

7 di ricevimento e dare corso all iscrizione a ruolo, dovrà altresì richiedere il versamento del contributo unificato, se omesso. A seguito dell applicazione del rito del lavoro per il Giudice cambia tutta l impostazione precedentemente acquisita con la legge 689/81. L inammissibilità dovrà essere dichiarata con sentenza, il che presuppone l instaurazione ordinaria del procedimento, la fissazione dell udienza, la discussione. L istanza di sospensione ha un duplice regime; in situazioni normali il Giudice deve provvedere solo dopo avere sentito le parti; ciò comporta la fissazione di udienza per la sola discussione dell istanza di sospensione, anche se il legislatore non lo dice esplicitamente. Solo in caso di danno grave e irreparabile il provvedimento impugnato potrà essere sospeso inaudita altera parte e quindi fissata l udienza, nella quale la sospensione dovrà essere confermata o revocata. Sulla costituzione della PA si apre un primo quesito importante; il semplice invio dei documenti potrà essere considerato costituzione? Nel regime anteriore la Cassazione aveva chiarito che, senza un atto proveniente dalla PA nel quale si prendesse posizione esplicita sul merito del ricorso, non si poteva considerare costituita la PA. Essendo stata codificata la modalità di presentazione del ricorso, cioè dell atto di impulso al procedimento, è sostenibile che la PA non possa godere del medesimo trattamento e sia legittimata anch essa a inviare i propri atti tramite servizio postale? Il nostro ufficio è orientato ad accettare la costituzione inviata tramite posta, purchè tempestiva, mentre non ritiene corretto l invio tramite fax. Era anche stato precisato che i documenti acquisiti al fascicolo rientravano nella piena disponibilità del Giudice, il quale doveva considerarli tutti per il solo fatto che essi fossero a lui pervenuti. Analogamente era anche stato precisato quale dovesse essere il comportamento del Giudice in udienza nel caso di assenza di una o di entrambe le parti. La nuova legge sembra recepire in parte tale orientamento, confermando il principio che il Giudice dispone di tutti i documenti e le circostanze presenti nel fascicolo e che deve esaminare tutto tale materiale per la sua decisione, indipendentemente dalla presenza fisica delle parti in udienza. Il rito del lavoro presenta delle particolarità, che si possono così sintetizzare: Rispetto dei termini (per il Giudice solo ordinatori sono perentori per le parti) Deduzione dei mezzi istruttori nel ricorso a pena di decadenza Decadenza dalla costituzione per il resistente, se non perviene memoria di difesa almeno 10 giorni prima dell udienza esaminabilità dei documenti ma non delle argomentazioni difensive. Il ricorso: Nel ricorso, presentato o spedito nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del verbale o dalla contestazione immediata, devono essere menzionati i documenti che si intende produrre, che devono essere depositati contestualmente al ricorso, e devono essere dedotti i mezzi istruttori con l indicazione degli eventuali testi. La mancanza di tali elementi non comporta la nullità del ricorso ma la decadenza della parte dalla produzione e deduzione. Il Giudice potrà esaminare documenti e mezzi istruttori che il ricorrente volesse allegare e dedurre in conseguenza delle difese del resistente; la decisione in merito alla ammissibilità di nuovi argomenti del ricorrente, in tal caso, è discrezionale. La costituzione del resistente: Si deve considerare rituale la costituzione della P.A. tramite deposito allo sportello; la legge nulla dice in ordine a diversi mezzi di deposito degli atti ma si può considerare legittima la spedizione tramite posta. Non è da considerare corretta la costituzione tramite fax o (tali mezzi non sono mai stati considerati validi dal codice di rito). Il semplice invio della documentazione NON equivale a costituzione; il deposito della documentazione obbliga il Giudice al suo esame e valutazione ai fini del decidere. Per atto di

8 costituzione deve intendersi un qualsiasi atto, proveniente dall ente legittimato, che prenda posizione esplicita e chiara sui motivi di ricorso e sui documenti. La costituzione deve avvenire nel termine di almeno dieci giorni prima dell udienza di discussione, a pena di decadenza (il termine è perentorio). Anche per il resistente vale quanto già detto per le decadenze e preclusioni, inerenti la produzione dei documenti e la deduzione dei mezzi istruttori. L eventuale rinvio dell udienza NON rimette in termini il resistente. La rappresentanza dell ente può essere affidata ad un funzionario e la relativa delega NON deve rivestire i caratteri della procura, potendo risultare dalla memoria difensiva di costituzione. la prima udienza: Per primo atto occorre procedere alla conferma o meno della sospensione eventualmente pronunciata inaudita altera parte. Possono quindi verificarsi le seguenti ipotesi: 1) assente il ricorrente prodotta la documentazione della P.A. convalida o rigetto 2) presente il ricorrente non prodotta la documentazione della P.A. accoglimento 3) presente il ricorrente prodotta la documentazione della P.A. esame atti e motivi 4) assenza di tutte le parti con o senza la documentazione esame atti e motivi L ammissione dei mezzi istruttori è disciplinata dalle comuni norme sulla ammissibilità e rilevanza. Tutte le udienze sono di discussione e, pertanto, nulla vieta di decidere subito, anche senza assunzione di mezzi di prova. I poteri ex officio art. 421 cpc devono essere esercitati dal Giudice solo se egli non sia in possesso di elementi sufficienti a decidere e, in ogni, caso non devono essere un mezzo per colmare le lacune dell onere della prova che incombe sulle parti. In tale ambito è ammissibile che il Giudice convochi il verbalizzante, anche se non richiesto. Potrà inoltre richiedere ex art. 210 e 213 cpc atti, documenti o informazioni scritte. La decisione: Il Giudice pronuncia il solo dispositivo, di cui si dà lettura e menzione nel verbale, riservata la motivazione. Il dispositivo deve essere messo subito a disposizione delle parti, che ne facciano richiesta e ne abbiano interesse immediato (si pensi alla sospensione della patente che, a seguito dell accoglimento del ricorso, debba essere restituita al più presto). La inammissibilità deve essere dichiarata con sentenza alla prima udienza, anche se non è prevista una decadenza al riguardo; l inammissibilità può essere rilevata dal Giudice per la tardività del ricorso o la carenza di legittimazione attiva che risulti evidente e non giustificata. L eccezione di avvenuto pagamento anteriore alla proposizione del ricorso deve essere eccepita dall amministrazione entro la prima udienza; costituendo una circostanza di improponibilità della domanda non richiede la costituzione almeno dieci giorni prima.- Per la pronuncia sulle spese, occorre istanza esplicita della parte; è opportuna l adozione di un tariffario, a valere sia per la condanna del ricorrente che del resistente. Occorre tener presente la presenza o meno del difensore, anche per la P.A. La difesa personale Il ricorrente, in genere, si difende da solo. Nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace l attore può stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non eccede (art. 82 c.p.c.) ma può difendersi autonomamente nelle OSA, indipendentemente dal valore della causa (art. 23 della legge

9 689/81- Cass.civ. Sez. 6, Ordinanza n del 12/03/2012 ); egli può anche delegare altri a rappresentarlo e non occorre che la delega sia conferita ad un avvocato e che la firma sia autenticata. Il ricorrente che sia egli stesso avvocato può legittimamente chiedere la liquidazione delle spese, in caso di successo dell azione, in quanto lo svolgimento delle prestazioni professionali è palese e il fatto che siano svolte nel proprio interesse non muta la ragione di credito (Cass.civ.Sez. 1, Sentenza n del 09/07/2004 è onere della parte stessa, che riveste anche la qualità di avvocato, specificare a che titolo intenda partecipare al processo, poiché (a prescindere dal profilo fiscale), mentre la parte che sta in giudizio personalmente non può chiedere che il rimborso delle spese vive sopportate, il legale, ove manifesti, appunto, l'intenzione di operare come difensore di sè medesimo ex art.86 c.p.c., ha diritto alla liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale conforme Cass.civ.sez. 2, Sentenza n del 30/01/2008. Applicabilità degli artt. 181 e 309 cpc Anche se la giurisprudenza ammette l applicazione degli artt. 181 e 309 cpc al rito del lavoro, la legge disciplina le ipotesi di presenza o meno delle parti; sembra preferibile la pronuncia esplicita sul ricorso. L opposizione all ingiunzione fiscale RD 1910/639 si propone con atto di citazione trattandosi di giudizio ordinario di cognizione (art. 32 DLgs 150/11). Tuttavia il giudizio introdotto con ricorso ex art. 22 legge 689/81 non è nullo, in forza del principio della conservazione degli atti processuali per i quali non è esplicitamente prevista la sanzione della nullità (art. 156 cpc); il Giudice può dare atto che, ancorchè il giudizio sia stato introdotto con ricorso, deve ritenersi un giudizio ordinario di cognizione. Inoltre il rito del lavoro prevede espressamente la conversione del rito da speciale a ordinario e viceversa. Ricordiamo, infine, che dinanzi al GdP la parte può stare in giudizio personalmente fino ad euro 1.100,00 e che, in genere, il contenuto dei giudizi non richiede particolari competenze tecniche. I motivi di impugnazione sono simili a quelli noti per le impugnazioni delle cartelle esattoriali. Avverso la cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie sono possibili le seguenti azioni: 1) l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 l. n. 689/81, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori; ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella; 2) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo; con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, comma 1, c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio; 3) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., che deve essere attivata (nel termine di cinque giorni dalla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.

10 Cassazione civile, sez. II, 22/02/2010, n. 4139; conforme Cassaz.civile sez. 3 sentenza n del 25/05/2007 Nell ipotesi 1) si applica il rito del lavoro e i motivi sono quelli comuni dell opposizione al verbale. a) Verifica della corretta formazione del titolo esecutivo, tramite notifica. b) Se il titolo esecutivo è correttamente formato non si procede all esame del merito dell accertamento. Nelle altre ipotesi si applica il rito ordinario di cognizione; il Giudice dell esecuzione è il Tribunale e, pertanto, ove l esecuzione sia già iniziata, l opposizione ex art. 617 cpc va proposta dinanzi al Tribunale e con assistenza dell avvocato. Nel rito del lavoro i termini sono perentori, il ricorso va iscritto a ruolo e il Giudice fissa con decreto l udienza di discussione; tale atto viene notificato alle parti. La costituzione del convenuto deve avvenire almeno 10 giorni prima e NON può essere effettuata tramite fax o mail. Può essere effettuata tramite posta ma conterà la data di ricevimento dell ufficio e NON la data di spedizione. Nel rito ordinario la citazione è ad udienza fissa, il procedimento viene iscritto a ruolo fino al giorno stesso dell udienza, il Giudice viene determinato dal software di gestione e così anche la prima udienza. La costituzione può avvenire fino all udienza stessa. Fra la notifica dell atto introduttivo e la data dell udienza devono intercorrere almeno 45 giorni (per il giudizio dinanzi al GdP, e 90 dinanzi al Tribunale). Procedura di formazione del titolo esecutivo: a) contestazione immediata o notifica differita del verbale b) decorso del termine utile al ricorso c) decisione del Giudice Inizio dell esecuzione: atti prodromici a) cartella esattoriale o ingiunzione fiscale (RD 1910/639) Motivi di opposizione: a) tassatività dell allegazione dei motivi e dei mezzi di prova Onere della prova: a) sul ricorrente, in relazione ai motivi di ricorso b) sulla PA, la corretta notifica degli atti; l accertamento del fatto La rappresentanza della P.A. In relazione al tipo di rito lavoro o ordinario. Nelle OSA disciplinate dal rito del lavoro è esplicitamente prevista la delega ai funzionari; nel rito ordinario di cognizione si seguono le regole generali e, pertanto, occorre il mandato ad avvocato esterno o all avvocatura comunale. Se un giudizio è introdotto con ricorso del lavoro e poi viene convertito in ordinario, non occorre nuova delega e il funzionario può stare in giudizio. Sono direttamente impugnabili tutti i provvedimenti che sono tipici e pregiudizievoli per la parte, alla quale non può essere negata la tutela giurisdizionale.

11 Non hanno tali requisiti l avviso di mora, che pur essendo collegato ad un debito e ad una cartella, non ha le caratteristiche e gli effetti di questa, e nemmeno il preavviso di fermo amministrativo. In ogni caso è già stato affermato che per il fermo amministrativo è competente il Tribunale. Il ricorso non ha mai effetto sospensivo proprio, per il solo fatto della sua proposizione. Quindi il creditore ha la facoltà, e il diritto, di iniziare l esecuzione con la richiesta di pignoramento. Ciò comporta un aumento di costi a carico del debitore, e quindi maggiori danni da rimborsare, in caso di annullamento della pretesa sanzionatoria. Solo il Giudice, su esplicita istanza dell interessato, può sospendere l efficacia esecutiva del titolo (prima dell inizio dell esecuzione) o l esecuzione stessa (se questa è già iniziata). Il Giudice dell esecuzione è il Tribunale. Il Giudice di pace è competente per le opposizioni avverso cartelle e ingiunzioni fiscali secondo le comuni norme che regolano la competenza per valore nel giudizio ordinario.

12 SULLE CARTELLE DI RISCOSSIONE La notifica della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative è espressamente disciplinata dall'art. 26 del d.p.r. n. 602 del , il quale dispone che, quando avviene la consegna nelle mani proprie del destinatario, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario. Detta norma ha carattere di specialità rispetto all'art. 127 del d.p.r. n. 43 del 1988 (che, per la notificazione degli atti e dei provvedimenti previsti dal decreto stesso, opera un rinvio all'art. 60 del d.p.r. n. 600 del 1973, il quale stabilisce che il messo deve far sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso, ovvero indicare i motivi che hanno determinato la mancata sottoscrizione), il quale, dunque, non trova applicazione nel caso di notifica della cartella esattoriale, senza che ciò ponga problemi di legittimità costituzionale con riguardo al rapporto che lega i messi notificatori ai concessionari del servizio di riscossione, essendo tali messi tenuti alla corretta attestazione dei fatti indicati come veri nelle relate di notifica ed esposti a sanzioni penali in caso di inosservanza di detto obbligo. Ai sensi del comma 1 dello stesso articolo - come sostituito dall'art. 12 del d.lgs. n. 46 del 26 febbraio è stabilito, comunque, in via generale, che la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone appositamente abilitate ai sensi della stessa normativa speciale. Avverso la cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie sono possibili le seguenti azioni: 1) l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 l. n. 689/81, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori; ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella; 2) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo; con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, comma 1, c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio; 3) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., che deve essere attivata (nel termine di cinque giorni dalla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora. A tali diverse forme di tutela corrispondono distinti mezzi di impugnazione: il ricorso per cassazione è esperibile nella prima e nella terza ipotesi - rispettivamente, ai sensi dell'art. 23 l. n. 689/81 e del combinato disposto degli art. 11 cost. e 618, comma ultimo, c.p.c. - mentre nella ipotesi di opposizione all'esecuzione, la sentenza di primo grado è impugnabile mediante il rimedio processuale dell'appello. Cassazione civile, sez. II, 22/02/2010, n. 4139

13 In relazione alla cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie è possibile esperire, oltre all'opposizione di cui all'art. 22 l. 24 novembre 1981 n. 689, ed all'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., anche l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo; l'opposizione all'esecuzione, peraltro, si pone come strumento autonomo ed alternativo all'opposizione di cui alla l. n. 689 del Cassazione civile, sez. II, 22/10/2010, n L'opposizione alla cartella esattoriale, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione al codice della strada, va proposta ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatagli in ragione della nullità o dell'omissione della notifica del processo verbale di contestazione o dell'ordinanza ingiunzione. Cassaz,civile Sez. 3, Sentenza n del 29/01/2014; conforme Cassaz.civile Sez. 6-3, Ordinanza n del 07/06/2013 Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale. Cassaz.civile Sez. 6-2, Ordinanza n del 21/05/2013 "La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poichè la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata". Cassaz.civile, sez. 6 Ordinanza n (conforme a Cassaz. Sez. 5, Sentenza n del 27/05/2011) In tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, trova applicazione l'art. 26 del d.p.r. n. 602 del 1973, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal penultimo comma del citato art. 26, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione

14 dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione. Cassaz.civile Sez. 5, Sentenza n del 19/06/2009 Atti impugnabili In tema di sanzioni amministrative, non è autonomamente impugnabile con l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione il provvedimento con il quale l'amministrazione finanziaria iscriva ipoteca su un immobile di proprietà dell'ingiunto, a meno che il ricorrente, formalmente impugnando l'avviso di iscrizione ipotecaria, intenda, in realtà, recuperare l'esercizio del mezzo di tutela offerto dall'art. 23 l. 24 novembre 1981 n. 689, vanificato dall'omissione delle notifiche del verbale di accertamento, dell'ordinanza-ingiunzione (ove emessa), della cartella esattoriale e dell'avviso di mora; nel caso in cui l'opponente contesti la legittimità dell'iscrizione ipotecaria per intervenuta caducazione del titolo esecutivo, ha l'onere di proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., mentre, ove contesti la ritualità della notifica degli atti precedenti, ha l'onere di proporre opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c. Cassazione civile, sez. VI, 21/12/2012, n IN TEMA DI RITO e OPPOSIZIONE EX ART.615 cpc L'omessa indicazione, nella cartella esattoriale per la riscossione di sanzione amministrativa conseguente ad indebita percezione di aiuti al settore agricolo, dell'autorità alla quale proporre opposizione e del relativo termine, determina non già la nullità dell'atto, bensì una mera irregolarità, che impedisce il verificarsi di preclusioni processuali a seguito del mancato rispetto del termine ex art. 22, legge 24 novembre 1981, n. 689, in ragione della scusabilità dell'errore in cui l'interessato sia eventualmente incorso, avendo, tuttavia, l'opponente l'onere di dimostrare (ed il giudice il dovere di rilevare) la decisività dell'errore stesso, la cui scusabilità non rende impugnabile l'atto incompleto in ogni tempo. (Nel caso di specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza di merito, la quale, con riferimento ad opposizione tardiva, aveva ritenuto non scusabile l'errore, avendo l'opponente atteso circa due mesi dalla notifica della cartella per recarsi presso gli uffici dell'ente creditore, pur indicati nell'atto). Cassaz.civile Sez. 2, Sentenza n del 21/01/2013 Poiché l'oggetto dell'opposizione all'esecuzione è un'azione di accertamento negativo della sussistenza del diritto posto a base dell'esecuzione minacciata od iniziata, è di tutta evidenza che il giudice dell'opposizione può alternativamente: a) riconoscere l'infondatezza dell'opposizione e, quindi, rigettarla in toto, qualora accerti l'esistenza dei fatti costitutivi della pretesa esecutiva nella loro interezza; b) al contrario, nel presupposto del riconoscimento della loro totale inesistenza, accogliere l'opposizione in toto, negando il diritto di procedere esecutivamente nella sua totalità; c) ma anche riconoscere la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto di procedere esecutivamente soltanto pro parte, qualora il diritto per cui è minacciata od iniziata l'esecuzione concerna un oggetto divisibile, di modo che il diritto stesso possa esistere per parte di esso, e, quindi, in tal caso accogliere soltanto parzialmente l'opposizione all'esecuzione e rigettarla per la parte restante, con la conseguenza che quel diritto resta accertato come esistente in parte e come inesistente per il residuo. Cassaz.civile Sez. 3, Sentenza n del 25/05/2007

15 Possibili eccezioni in materia di competenza Rilevabilità d ufficio entro la prima udienza, nel giudizio ordinario di cognizione, ed anche nell ambito del giudizio monitorio, con relativa sospensione o rigetto del ricorso. Foro del consumatore (allegato 1) Ricorso per Decreto ingiuntivo proposto da avvocato per compensi dovuti dal cliente. Eccezione sollevata dal Giudice d ufficio. La situazione non muta nel caso di eccezione della parte, o d ufficio del Giudice, nel giudizio di opposizione; in caso di accoglimento, però, occorre la revoca del decreto e la rimessione delle parti al Giudice competente. Materia locatizia (allegato 2) Sia nel Giudizio ordinario che in quello monitorio Materia del lavoro (allegato 3) Elementi indicativi del rapporto compreso nell art. 409 cpc. Il Giudice può condurre un giudizio semplicemente delibativo della questione, senza procedere ad istruttoria specifica.

16 Sez. 6-3, Ordinanza n del 12/03/2014 Foro del consumatore - allegato 1 In tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui agli art. 637, terzo comma, cod. proc. civ., e 14, comma 2, del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, il rapporto tra quest'ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore. Sez. 6-3, Ordinanza n del 12/03/2014 In tema di competenza territoriale, quando il foro previsto dall'art. 10 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, in materia di trattamento dei dati personali nei confronti del titolare del trattamento, venga invocato nell'ambito di un rapporto di consumo, come tale soggetto al foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, fissato dall'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, quest'ultimo prevale, in quanto stabilisce una competenza esclusiva, alla luce delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore. Sez. 6-3, Ordinanza n del 14/02/2014 Ove una domanda sia proposta invocando la sussistenza, dinanzi al giudice adito, del foro del consumatore, l'eccezione sulla competenza territoriale sollevata dal convenuto tesa a negare la qualificabilità e assoggettabilità della controversia - poiché non "di consumo" - a quel foro, implica, ove fondata, l'applicazione delle regole di competenza territoriale derogabile, con la conseguenza che la parte è tenuta a contestare la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile, e ad indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza "tamquam non esset", perché incompleta, e ciò anche quando il giudice adito ritenga che effettivamente la controversia non sia soggetta al foro del consumatore. Sez. 6-3, Ordinanza n del 19/04/2012 Lo speciale foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lettera u), del d. lgs. 6 settembre 2005 n. 206 può essere invocato solo per le domande intese a far valere diritti scaturenti direttamente dal contratto, e non per quelle scaturenti da una fattispecie complessa, rispetto alla quale il contratto concluso tra consumatore e professionista è solo uno tra più elementi costitutivi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che lo speciale foro del consumatore non fosse applicabile alla domanda con la quale un notaio aveva chiesto, nei confronti dei propri clienti, la rifusione dell'imposta di registro, pagata per loro conto). Sez. 2, Ordinanza n del 10/06/2011 La disposizione dettata dall'art bis, terzo comma, numero 19, cod. civ. - applicabile nella specie "ratione temporis" - si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che

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