Deliberazione n. 4/2006/P
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1 Deliberazione n. 4/2006/P REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei Conti In Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato *** Nell adunanza congiunta del 19 gennaio 2006 Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.3376 del 1 marzo 2005 liquidativo di trattamento di quiescenza a favore del dott. Angelo VITALI Presidente di Sezione della Corte dei Conti; Visto il rilievo n. 349 dell 11 luglio 2005 dell Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri Economico-Finanziari Pensioni Civili; Vista la risposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 2 novembre 2005; Viste le relazioni del magistrato istruttore e del consigliere delegato al controllo sugli atti dei Ministeri Economico-Finanziari in data, rispettivamente, 24 novembre 2005 e 28 novembre 2005; Vista l ordinanza del Presidente della Sezione centrale di controllo di legittimità su atti in data 3 gennaio 2006 con la quale il menzionato provvedimento è stato deferito alla Sezione centrale del controllo, collegio I e II, convocata per l adunanza congiunta del 19 gennaio 2006 per l esame e la pronuncia sul visto e la registrazione; Vista la nota n. 03/P in data 3 gennaio 2006 con la quale la 1
2 Segreteria della Sezione di controllo ha comunicato l ordinanza stessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretariato Generale nonché al Ministero dell Economica e delle Finanze Ufficio di Gabinetto e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; Visto l art.24 del r.d. 12 luglio 1934, n.1214, come sostituito dall art.1 della legge 21 marzo 1953 n.161 e l art.3, comma 8 ultima alinea, della legge 14 gennaio 1994 n.20; Visto il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti del 16 giugno 2000; Udito il relatore Consigliere Adriano Bartolini; Sentita la rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; FATTO Con il decreto all attenzione della Sezione la Presidenza del Consiglio dei Ministri liquida il trattamento pensionistico nei confronti del dott. Angelo VITALI, Presidente di Sezione della Corte dei Conti, includendo tra gli emolumenti speculabili in quota A di pensione anche l importo afferente alla speciale indennità di funzione di cui all art. 22, comma 3, 3 periodo, dpr 26 marzo 2001, n.107 regolamento di organizzazione del Ministero delle Finanze attribuita all interessato in relazione all incarico non istituzionale svolto quale Esperto tributario del Secit. L ufficio di riscontro con osservazione n.349 dell 11 luglio 2005 ha manifestato le proprie perplessità riguardo alla disposta inclusione in quota A dell indicato emolumento tenuto conto che l indennità in questione non presenta alcun requisito richiesto dalla normativa di 2
3 settore per valutare un emolumento secondo i principi che disciplinano la c.d. quota A di pensione. Il dissenso sul punto non è stato superato, perchè l Amministrazione nella propria risposta del 2 novembre 2005 ha sostenuto che l atto possa essere ritenuto legittimo in quanto l indennità presenterebbe tutti i connotati di legge per la sua collocabilità in quota A di pensione : è soggetta agli scatti biennali, alla tredicesima mensilità, agli oneri previdenziali, istituti questi applicabili allo stipendio o a quote para stipendiali come l indennità Secit. A conforto del proprio operato l Amministrazione stessa ha richiamato gli avvisi espressi dall INPDAP nota n.6895 del 26 febbraio e dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nota n del 7 giugno 2004 favorevoli alla collocabilità in quota A dell emolumento, perché ritenuto assimilabile alla retribuzione di posizione variabile. Nella risposta viene fatto, altresì, riferimento alla avvenuta registrazione da parte dell Ufficio di riscontro del decreto di pensione relativo al dott. Macchia dirigente di prima fascia, esperto tributario, nel quale la indennità Secit trova collocazione in quota A, nonché a quello liquidativo della indennità una tantum in luogo di pensione afferente al servizio biennale prestato dal dott. Vitali nel Secit dopo il suo collocamento in quiescenza avvenuto il 22 giugno 2002 e fino alla scadenza prevista dall atto di nomina settennale in cui il competente Ministero delle Finanze tra gli elementi retributivi considerati ha ricompresso anche l indennità Secit. Il magistrato istruttore rilevato: 3
4 - la mancata indicazione della norma di rango primario che sola consentirebbe all Amministrazione di valorizzare l indennità Secit in quota A; - la impossibilità di riferire alla presente fattispecie l allegata assimilazione dell indennità Secit alla retribuzione di posizione variabile, atteso che non è dato rinvenire tale emolumento tra le voci retributive del personale di magistratura; - che, in prosieguo di tempo, l inclusione in quota B di pensione della ridetta indennità è stata ritenuta legittima dall Ufficio di riscontro; ha rimesso, pertanto, gli atti per la valutazione di pertinenza al consigliere delegato che con relazione n.11 in data 28 novembre 2005, oltre a esprimere perplessità nel merito, ha osservato in via pregiudiziale che un giudizio negativo sulla legittimità del provvedimento di pensione all esame sia ormai precluso dal fatto che l Ufficio si sia già espresso sulla valutabilità in quota A dell indennità Secit, avendo ammesso al visto il provvedimento concernente l indennità una tantum in luogo di pensione in favore del dott. Vitali. In tale situazione il decreto citato in epigrafe è giunto all esame, in punto di diritto, della Sezione convocata dal Presidente per l adunanza odierna in seduta congiunta. E intervenuta la rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella persona del dirigente dott.ssa Palocci Vincenza che ha confermato le argomentazioni già rassegnate nella risposta all osservazione mossa dall ufficio di controllo, riportate sostanzialmente nella memoria fatta pervenire via fax alla Sezione il giorno stesso 4
5 dell adunanza che ha diffusamente e ulteriormente illustrato. Conclusivamente la rappresentante dell Amministrazione, sostenuta la forza delegificante che il regolamento n.107/2001, emanato ai sensi dell art.17, comma 2, della legge 400/1988 esplicherebbe nella materia pensionistica ed evidenziato inoltre, quanto al requisito di una espressa previsione normativa statuente la collocabilità in quota A dell indennità Secit, che l avere il legislatore (art.22 dpr 107/2001) fatto richiamo tra l altro con norma speciale, per detta indennità al trattamento fondamentale dei dirigenti di prima fascia che, come è noto è in quota A di pensione, è indice di una espressa volontà legislativa di equiparazione dei due citati trattamenti a tutti gli effetti, ha richiesto l ammissione al visto del decreto in esame. Considerato in DIRITTO Il collegio deve previamente farsi carico di esaminare la questione pregiudiziale posta nei termini riportati in narrativa e riproposta nell adunanza odierna. Al riguardo il collegio, osservato come il decreto liquidativo di indennità una tantum attenga a fattispecie tutt affatto diversa da quella all esame: - è diversa l Amministrazione adottante Ministero delle Finanze; - è diverso il rapporto causativo dell atto che inizia terminato il rapporto d impiego con la Corte dei Conti sicchè nessuna rilevanza assume lo status magistratuale che invece rileva nell atto all esame; 5
6 - è diversa la norma primaria -art. 13 d.l.vo 30 dicembre 1992, n che rende alla liquidazione dell indennità non riferibile la differenziazione tra quota A e quota B dettata per la sola pensione; esclude l allegato rapporto di pregiudizialità rigettando di conseguenza la sollevata eccezione. Nel merito la sezione deve ora valutare se, come sostenuto dall Amministrazione, sia data la possibilità di ricomprendere tra gli emolumenti speculabili in quota A di pensione la cui determinazione è disciplinata dall art.13, comma 1, lett. a) del decreto L.vo 30 dicembre 1992, n.503 la speciale indennità di funzione corrisposta agli esperti tributari del Secit, istituita con legge 24 aprile 1980, n.146 art.12, comma 2 ed ora disciplinata dall art.22, comma 3, 3 periodo, del dpr 26 marzo 2001 n.107 regolamento di organizzazione del Ministero delle Finanze -, ovvero se la stessa come ritenuto dal consigliere istruttore debba trovare più idonea collocazione nella quota B di pensione, da determinare secondo la diversa disciplina recata dalla lett. b) dell indicato art.13, essendo dubbia la riferibilità di assegni o di indennità alla predetta quota A in assenza di una espressa e puntuale previsione legislativa che in tal senso disponga. Osserva al riguardo la sezione che il citato d.l.vo n.503/92, che pone norme per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori pubblici e privati, ha introdotto all art.13 il nuovo sistema di calcolo della pensione il cui importo a far tempo dal 1 gennaio 1993 deve essere determinato dalla somma: 6
7 - della quota di pensione corrispondente all importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1 gennaio 1993 c.d. quota A da calcolare secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta ( art.13, comma 1 lett. a ); - della quota di pensione c.d. quota B corrispondente all importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993 ( art.13, comma 1, lett. b ) da calcolare secondo le disposizioni introdotte dal decreto legislativo stesso. Successivamente, con legge 8 agosto 1995, n.335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, il legislatore ha ridefinito, in sostituzione del sistema retributivo legato all ultima retribuzione, il diverso sistema contributivo introducendo una differente accezione del concetto di pensionabilità di diretta derivazione dal sistema vigente nell assicurazione generale obbligatoria gestito dall INPS. Secondo tale disposizione a far tempo dal 1 gennaio 1996 tutti gli emolumenti corrisposti al lavoratore, ad eccezione di quelli tassativamente indicati nell art.12 della legge 30 aprile 1969, n.153, sia che attengano al c.d. trattamento fondamentale che a quello accessorio, concorrono a formare la base contributiva e quindi, correlativamente, per effetto della riforma introdotta, quella pensionabile. Pensionabilità, peraltro, non retta dal criterio tassativo, che connota la precedente quota A, ma da quello recato dall art.2, commi 9, 10 e 11, della legge 335/95 avanti citata. 7
8 Dall indicata data, pertanto, il sistema retributivo si pone come un sistema di calcolo ad esaurimento che il legislatore cristallizza alla data del 31 dicembre 1992, in ossequio al principio del c.d. pro quota o pro rata, con riguardo tanto ai servizi quanto agli emolumenti valutabili secondo la disciplina che regola tale sistema. Così delineato il quadro normativo sotteso alla liquidazione dei trattamenti pensionistici, il collegio deve specificamente esaminare l insorto contrasto interpretativo come sopra riportato. Al riguardo è a dirsi che la Sezione in più occasioni ha avuto modo di portare la propria attenzione sul nuovo sistema di calcolo pensionistico introdotto dal d.l.vo 503/92 (cfr. delibere 10/02, 2/04, 6 e 15/05) e sempre si è determinata, per quanto qui interessa, nel senso di ritenere che la pensionabilità in quota A di emolumenti di varia natura assegni, indennità, compensi vari - dipenda unicamente dall esistenza di una espressa previsione normativa di livello primario che in tal senso disponga. Ciò in quanto l art.13, comma 1, lett.a) d.l.vo 503/92 dispone, giova ricordarlo, che l indicata quota, relativa alle anzianità contributive acquisite prima del 1 gennaio 1993, va calcolata secondo la normativa vigente precedentemente a tale data e cioè sull ultima retribuzione spettante all atto della cessazione dal servizio, e sugli assegni o indennità la cui valutazione nella base pensionabile è espressamente prevista dalla legge ex art.43 dpr 1092/73 come sostituito dall art.15 della legge 29 aprile 1976, n (così da ultimo anche la Sezione giurisdizionale d appello Regione Sicilia sentenza 62/A2005). 8
9 Operando, pertanto, per tale quota il principio della tassatività, rimarranno esclusi dalla relativa base pensionabile tutti gli emolumenti di natura non stipendiale, a meno che legge istitutiva non ne preveda espressamente la pensionabilità (cfr. Sentenza 642 del Sezione Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia). La Sezione deve quindi stabilire se l indennità Secit sia, o meno, assistita dall indicato requisito la cui presenza renderebbe legittima la sua inclusione nella quota A di pensione, considerato altresì che nel quadro di riferimento normativo che disciplina l indicata quota non è dato rinvenire alcuna norma che consenta di speculare in pensione emolumenti corrisposti da amministrazioni diverse da quella di appartenenza. Al riguardo, valutata ininfluente la circostanza che essa è soggetta agli scatti biennali, oggi divenuti RIA, alla tredicesima mensilità, agli oneri previdenziali, e ritenuti, altresì, non condivisibili agli avvisi espressi dall INPDAP e dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in quanto la sostenuta assimilazione dell indennità Secit alla retribuzione di posizione di parte variabile risulta priva di qualsiasi fondamento normativo-, al collegio rimane di verificare se, come sostenuto dall Amministrazione il requisito della pensionabilità possa rinvenirsi nella disposizione dell art.22 dpr 26 marzo 2001, n.107 regolamento di organizzazione del Ministero delle Finanze abrogativa tra l altro dell art.12, comma 2, della legge 24 aprile 1980, n.146, che, istitutiva dell indennità Secit, la qualificava non pensionabile. 9
10 Sul punto, preclusa ormai in questa sede ogni considerazione sull idoneità del predetto regolamento, ancorché emanato ai sensi dell art.17 legge 23 agosto 1988, n.400, di statuire in ordine a norme primarie riguardanti la materia pensionistica, è a dirsi che l art.22 sopra richiamato, che per quanto qui interessa dispone ai componenti del servizio è in ogni caso corrisposta una speciale indennità di misura pari al trattamento economico fondamentale previsto dal contratto collettivo nazionale per i dirigenti di prima fascia, - emanato successivamente all entrata in vigore dell art.13 del d.l.vo n.503/92 che, come si è visto, ha reso pensionabile ancorché nelle distinte quote A e B, tutti gli elementi retributivi non poteva non tenere conto di tale innovazione normativa che aveva reso ormai superata per la sua assolutezza la statuizione della non pensionabilità dell indennità Secit contenuta nell art.12, comma 2, della Legge , n.146. Ciò non toglie che nell anzidetto art.22 manchi e non potesse non mancare qualsiasi esplicita previsione in merito alla valutabilità in parte A dell indennità in esame, come invece esige l art.43 del T.U. 1092/73 e tutta la consolidata giurisprudenza in materia. Nè si ritiene possibile sostenere che detta necessaria previsione possa essere rinvenuta, come sostenuto dall Amministrazione nella propria memoria e ribadito dalla rappresentante in adunanza, nel richiamo contenuto nell articolo stesso per l indennità Secit, al trattamento economico fondamentale dei dirigenti di prima fascia che, come noto, è in quota A di pensione, è indice di una espressa volontà legislativa di equiparazione dei due citati trattamenti a tutti gli effetti. 10
11 Osserva in proposito il collegio che avere determinato l importo della indennità per relationem non può assumere altro significato se non quello di avere effettuato una scelta tra le innumerevoli possibilità praticabili allo scopo. Tale determinazione, pertanto, non potrà che rilevare ai soli fini della misura, senza però comportare modifiche al regime della pensionabilità della indennità stessa, che, come ritenuto correttamente dal relatore, è retta dalla disciplina posta dall art. 13, comma 1, lett. b) d.l.vo 503/92. Il Collegio valuta pertanto conforme alla disposizione sopra riportata l inserimento dell indennità Secit nella quota B di pensione. Per completezza di esposizione il Collegio ritiene di doversi dare carico di stabilire se il principio affermato abbia valenza generale, ovvero se possa condividersi l interpretazione che ha consentito all Ufficio di riscontro di vistare ed ammettere a registrazione il decreto relativo al dott. Macchia di cui in narrativa -. Al riguardo la Sezione ritiene che il richiamato principio della tassatività, sancito dall art.43 del dpr 1092/73, unanimemente condiviso dalla giurisprudenza, secondo cui sono esclusi dalla base pensionabile gli emolumenti di natura non stipendiale, quale per l appunto l indennità Secit, a meno che la legge istitutiva non ne preveda espressamente la pensionabilità, che governa il calcolo della quota A di pensione, non ammetta deroghe di sorta. Ne consegue pertanto che non sia da condividere l anzidetta interpretazione fondata, sulla normativamente non prevista assimilazione della indennità Secit alla retribuzione di posizione variabile 11
12 ancorchè nella sola ipotesi in cui a cagione della qualifica rivestita dall esperto tributario lo stesso abbia perso il titolo a percepire dall Amministrazione di appartenenza la retribuzione di parte variabile. Conclusivamente la Sezione giudica che l indennità Secit, al pari di tutti gli emolumenti privi del connotato della pensionabilità ex art.43 dpr 1092/73, vada considerata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13,comma 1, lett.b d.l.vo 503/92 e 2, commi 9, 10 e 11 L.335/95, esclusivamente nella quota B di pensione. P Q M Ricusa il visto e la conseguente registrazione al decreto in epigrafe. IL PRESIDENTE IL RELATORE (Danilo DELFINI) (Adriano BARTOLINI) Depositata in Segreteria il 10 febbraio
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