REPUBBLICA ITALIANA. Sezione del controllo di legittimità su atti del Governo. e delle Amministrazioni dello Stato

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1 Delibera n. 6/2005/P REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione del controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato nell adunanza congiunta del I e II Collegio integrati dai rappresentanti delle Sezioni regionali di controllo del 21 aprile 2005 Visto il decreto del Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca n del 6 dicembre 2004, sostitutivo del precedente in data 14 ottobre 2003, stesso numero, con il quale è stato liquidato il trattamento di quiescenza a favore del dirigente di prima fascia dott. Alfonso RUBINACCI; Visto il rilievo n. 318 del 29 aprile 2004 dell Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri economico-finanziari - Pensioni Civili; Vista la risposta del Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, senza data, pervenuta il 16 febbraio 2005; Viste le relazioni del magistrato istruttore e del consigliere delegato al controllo sugli atti dei Ministeri economico-finanziari in data, rispettivamente, 16 marzo 2005 e 30 marzo 2005; Vista l ordinanza del Presidente della Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato in data 12 aprile 2005, con la quale il menzionato provvedimento

2 2 è stato deferito all esame dei due collegi della Sezione centrale del controllo, integrati ai sensi dell art. 3, comma 3-bis, del regolamento per l esercizio delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato dalle Sezioni Riunite con deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, convocati per l adunanza del 21 aprile 2005, per la pronuncia sul visto e la registrazione; Vista la nota n. 58/P in data 13 aprile 2005 con la quale la Segreteria della Sezione di controllo ha comunicato l ordinanza stessa al Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Gabinetto e Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell informazione nonché al Ministero dell Economia e delle Finanze Ufficio di Gabinetto e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; Visto l art. 24 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, come sostituito dall art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161 e l art. 3, comma 8, ultima alinea, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti del 16 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni; Udito il relatore consigliere Claudio Iafolla; Sentito il rappresentante del Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca; F A T T O 1. In sede istruttoria l Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri economico finanziari, con foglio di rilievi n. 318 del 29 aprile 2004, ha

3 3 formulato alcune osservazioni circa la legittimità del decreto del Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, n in data 14 ottobre 2003, con il quale veniva disposta la liquidazione del trattamento pensionistico in favore del dirigente di prima fascia dott. Alfonso RUBINACCI. Nella risposta al predetto rilievo, pervenuta in data 16 febbraio 2005, unitamente al decreto in data 16 dicembre 2004, ora all esame della Sezione del controllo, adottato in sostituzione del precedente oggetto del rilievo dell Ufficio di controllo, l Amministrazione ha fatto presente di avere accolto alcune delle osservazioni formulate dall Ufficio mentre, per le restanti, di aver confermato il proprio operato esponendone le ragioni. Con relazione al consigliere delegato in data 16 marzo 2005, il magistrato istruttore, non ritenendo le deduzioni dell Amministrazione idonee a superare le perplessità, manifestate in sede istruttoria, circa la legittimità di alcuni aspetti del provvedimento, ha richiesto il deferimento del giudizio alla Sezione centrale del controllo. Secondo quanto riferisce il magistrato istruttore, le questioni sulle quali permane il dissenso con l Amministrazione controllata concernono, anzitutto, l individuazione del momento dal quale far decorrere gli interessi legali sul credito pensionistico. Al riguardo l Ufficio di controllo ha sostenuto che il giorno della decorrenza degli interessi legali vada individuato nel trentesimo giorno successivo alla cessazione del servizio; ciò in linea con la disposizione contenuta nell art. 3, comma 1, del regolamento adottato con decreto

4 4 del Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica 1 settembre 1998, n. 352, secondo la quale gli interessi legali. decorrono dalla data di maturazione del credito principale, ovvero dalla scadenza del termine previsto ai sensi dell articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l adozione del relativo provvedimento. Per contro l Amministrazione sostiene, nella nota di risposta, che gli interessi in discorso debbono decorrere dalla maturazione del credito principale; a sostegno di ciò argomenta che il far decorrere gli interessi legali dalla scadenza del termine per provvedere, di cui all art. 2 della legge n. 241 del 1990, costituisca una ipotesi residuale che non troverebbe riscontro in alcuna norma di livello primario. Altro motivo di dissenso è dovuto al fatto che l Amministrazione ha compreso l importo afferente alla indennità integrativa speciale tra le componenti della base pensionabile, suscettibili della maggiorazione del 18% ai sensi dell art. 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177; ad avviso dell Ufficio la predetta maggiorazione non sarebbe riferibile all emolumento in parola per le motivazioni rinvenibili nella delibera della Sezione del controllo n. 2 assunta nell adunanza del 26 febbraio Sul punto l Amministrazione fonda il proprio diverso avviso sulla disposizione di cui all art. 38, comma 4, del CCNL 5 aprile 2001, secondo la quale il trattamento indicato al comma 3 (stipendio tabellare; retribuzione individuale di anzianità; retribuzione di posizione) contiene ed assorbe le misure dell indennità integrativa speciale.. ; da ciò l Amministrazione inferisce la legittimazione della

5 5 maggiorazione del 18% della indennità in discorso. Ultimo aspetto oggetto di contestazione è dovuto al fatto che l Amministrazione non ha provveduto, relativamente agli anni 1998 e 1999, a scorporare dagli emolumenti considerati per il calcolo della pensione media, da valere per la determinazione della quota B di pensione, quelli che dai documenti giustificativi risultano di pertinenza degli esercizi precedenti in quanto assoggettati a tassazione separata. Su questo punto l Amministrazione non ha controdedotto. 2. Il consigliere delegato, condividendo le perplessità sulla legittimità del provvedimento all esame manifestate dal magistrato istruttore, con relazione in data 30 marzo 2005, ha chiesto al Presidente della Sezione centrale del controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato di deferire il provvedimento stesso all esame della Sezione centrale del controllo, la quale a tal fine, è stata convocata per l adunanza odierna. 3. E intervenuto il rappresentante del Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, il quale ha confermato le argomentazioni già rappresentate nella nota di risposta al rilievo dell Ufficio di controllo, le quali sono state sostanzialmente riprodotte in una memoria, fatta pervenire via fax alla Segreteria della Sezione del controllo in data 19 aprile D I R I T T O 1. Le questioni, oggetto del dissenso tra l Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri economico-finanziari ed il Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca, concernenti l individuazione del momento

6 6 della decorrenza degli interessi legali sull ammontare del credito pensionistico, nonché l ammissibilità della maggiorazione del 18% dell importo afferente la indennità integrativa speciale, ai sensi dell art. 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177, non sono nuove alla Sezione del controllo, la quale ha già avuto modo di occuparsene in due precedenti occasioni, rispettivamente nella deliberazione n. 24 del 26 gennaio 1998 e nella deliberazione n. 2 del 26 febbraio Come si dirà in prosieguo, la Sezione non ritiene di doversi discostare dagli esiti delle predette pronunce. 2. Con riferimento alla problematica concernente la determinazione del dies a quo della decorrenza degli interessi legali, dovuti per ritardato pagamento del credito pensionistico, si condivide quanto sostenuto dall Ufficio di controllo, che ha individuato il momento della decorrenza degli interessi nel giorno di scadenza del termine per provvedere in ordine alla domanda di collocamento in quiescenza del dipendente. Detto termine, relativamente alle domande di pensione dei dipendenti pubblici, è stabilito dall art. 3, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, secondo il quale il trattamento pensionistico dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è corrisposto in via definitiva entro il mese successivo dalla cessazione dal servizio. Per quanto riguarda, poi, la disposizione che individua la decorrenza degli interessi legali sul credito pensionistico, la stessa è rinvenibile nell art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,

7 7 estesa, per effetto dell art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, agli emolumenti di natura pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici, in base alla quale gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l adozione del provvedimento sulla domanda. Onde evitare residui dubbi applicativi, più di recente, il medesimo comma 6 dell art. 16 della legge n. 412 del 1991, per effetto della disposizione contenuta nell articolo 45, comma 6, della legge 28 dicembre 1998, n. 448, è stato interpretato nel senso che tra le prestazioni erogate dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, sono da ricomprendere anche le pensioni erogate ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Atteso il quadro normativo che precede, non può dubitarsi che, nella fattispecie all esame, gli interessi per ritardato pagamento della pensione debbano ragionevolmente decorrere dalla scadenza del termine di 30 giorni previsto per provvedere sulla domanda dell interessato. E infatti opportuno evidenziare che detta regola è stabilita per i crediti pensionistici attribuiti su istanza di parte, dato che questi necessitano dello svolgimento di procedimenti, spesso complessi, perché il credito si realizzi; in tali casi risponde ad un criterio di razionalità che la decorrenza degli interessi debba essere individuata nella scadenza del

8 8 termine stabilito per provvedere; invero prima dello scadere di tale termine, dalla legge ritenuto ragionevolmente necessario per provvedere, non potrebbe certo parlarsi di ritardo dell Amministrazione. Invece nelle diverse ipotesi in cui il credito maturi in via automatica (ratei di stipendio o di pensione, limiti di età, decesso ecc.) la decorrenza degli interessi ben può farsi derivare, dalla data di maturazione del credito stesso (v. deliberazione della Sezione del controllo n. 24 del 26 gennaio 1998). Pertanto coerente e conforme con la normativa di livello primario, innanzi richiamata, risulta la disposizione regolamentare di cui all art. 3 del decreto del Ministro del Tesoro del Bilancio e della programmazione economica, n. 352 del 1998, la quale, laddove prevede che gli interessi legali decorrono dalla data di maturazione del credito, si riferisce alle ipotesi sopra individuate in cui il credito pensionistico si realizzi automaticamente, al verificarsi di determinati fatti giuridici, mentre legittimamente indica la data di scadenza del termine per provvedere, nelle diverse ipotesi di interessi connessi a crediti pensionistici attribuiti a domanda di parte. Alla luce delle considerazioni che precedono, risultano prive di pregio le argomentazioni addotte dall Amministrazione a sostegno della legittimità del provvedimento all esame, il quale ha attribuito all interessato gli interessi legali sul credito pensionistico a decorrere dal 7 settembre 2001, data di cessazione dal servizio. 3. Passando all esame dell altro motivo del dissenso tra l Ufficio di controllo e l Amministrazione, alla quale viene contestato di aver

9 9 assoggettato l importo della indennità integrativa speciale all aumento del 18%, ai sensi dell art. 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177, il Collegio deve confermare il giudizio negativo, circa l ammissibilità di detta maggiorazione, già espresso dalla Sezione del controllo, con delibera n. 2 assunta nell adunanza del 26 febbraio 2004; ciò in quanto la ripetuta maggiorazione dell indennità integrativa speciale, non trovando supporto in alcuna disposizione di legge, si pone in contrasto con il citato art. 15 della legge n. 177 del Detto articolo, infatti, dopo avere tassativamente indicato gli elementi pensionabili beneficiari della quota di maggiorazione del 18%, all ultimo comma, esprime il principio secondo cui agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile ; circostanza questa che, come si è detto, non ricorre con riferimento alla indennità di che trattasi, dato che la disposizione di legge che ne ha previsto la pensionabilità di cui all art. 15, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nulla ha disposto al riguardo. Né può essere invocata, a supporto di una soluzione positiva della questione che si dibatte, la disposizione di cui all articolo 38, comma 4, del C.C.N.L. 5 aprile 2001 del personale dirigente biennio economico secondo la quale il trattamento economico indicato al comma 3 dello stesso articolo, costituito dallo stipendio tabellare, dalla retribuzione individuale di anzianità e dalla retribuzione di posizione parte fissa, contiene e assorbe le misure dell indennità

10 10 integrativa speciale. Ad avviso dell Amministrazione sarebbe arbitrario non assentire alla maggiorazione dell indennità integrativa speciale, dato che la predetta disposizione non specificherebbe da quale delle tre voci resterebbe assorbito l importo della indennità integrativa speciale. Al riguardo, questa Sezione ha già avuto modo di rilevare, a fronte di analoghe argomentazioni, (v. menzionata delibera n. 2 del 2004), come dal combinato disposto dei commi 3 e 4 dell art. 38 C.C.N.L. 5 aprile 2001 non è dato ricavare che l indennità integrativa speciale sia stata conglobata in una specifica componente della base pensionabile, suscettibile della maggiorazione ex articolo 15 della legge n. 177 del 1976, bensì nel trattamento economico fondamentale, indistintamente considerato; tale circostanza, pertanto, è ostativa di un giudizio favorevole circa la maggiorazione dell indennità integrativa speciale. D altra parte occorre evidenziare che la materia pensionistica non è disponibile in sede di contrattazione collettiva, il cui ambito attiene al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali (v. art. 40 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), mentre la materia de qua, come si è detto, è riservata esclusivamente alla legge. A conferma di ciò lo stesso C.C.N.L. del personale del comparto Ministeri - quadriennio normativo ed economico richiamato dall Amministrazione nella nota del 19 aprile 2005, dà atto che il conglobamento della indennità integrativa speciale nel trattamento economico fondamentale (art. 20) non modifica le

11 11 modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico (art. 21). Il fatto che analoga disposizione non sia espressamente prevista nel C.C.N.L. per il personale dirigente non può indurre la Sezione ad accedere ad una diversa soluzione della questione di cui si dibatte, per i motivi ampiamente illustrati in precedenza. 4. Da ultimo, occorre rendere pronuncia sulla correttezza del modo di procedere dell Amministrazione nella parte in cui la stessa ha calcolato, relativamente agli anni 1998 e 1999, emolumenti di pertinenza degli esercizi precedenti in quanto assoggettati a tassazione separata. La Sezione deve condividere la censura mossa al riguardo dall Ufficio di controllo, il quale avendo rilevato che emolumenti considerati per il calcolo della pensione media, da valere per la determinazione della quota di pensione cosiddetta B, erano stati calcolati negli anni , anziché negli anni cui essi afferiscono, aveva invitato l Amministrazione a scorporare gli stessi dalle predette annualità. Tale anomalia, invero, assume rilevanza ove si consideri che la determinazione della indicata quota B soggiace al principio della competenza e non a quello della cassa, per cui l inosservanza di tale principio può dispiegare effetti, come si è verificato nella fattispecie, sulla determinazione della retribuzione media, con conseguenti riflessi sull importo della pensione, atteso il rapporto intercorrente tra emolumenti accessori e maggiorazione del 18%, in base al quale la

12 12 componente accessoria è rilevante soltanto per la parte eccedente l indicata percentuale (art. 2, commi 9, 10 e 11 della legge 8 agosto1995, n. 335). P. Q. M. Ricusa il visto e la conseguente registrazione al decreto in epigrafe. Il presidente (dott. Danilo Delfini) Il relatore (dott. Claudio Iafolla) Depositata in Segreteria il 13 maggio 2005

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