STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO
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1 STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO SETTORE TRIBUTARIO Dott.Comm. CARLO GARZIA Dott. STEFANO BARELLI Dott.ssa ALESSANDRA NITTI Dott. SIMONE BOTTI SETTORE LEGALE Avvocato MARCO IMPELLUSO Avvocato ROBERTA SARA Avvocato LIDIA RICCI Avvocato ROSSANA EMANUEL Dott. CARLO IMPELLUSO Dott.ssa LORENA GRASSI Dott.ssa VALENTINA CAPUTO NEWS LETTER N 01/12 Milano, 12 gennaio 2012 OGGETTO: La conversione in legge del c.d. Decreto salva Italia PREMESSA Il è entrata in vigore la Legge di conversione del c.d. Decreto salva Italia contenente Disposizioni urgenti per la crescita, l equità e il consolidamento dei conti pubblici. Sostanzialmente, salvo talune modifiche anche rilevanti (ad esempio quelle che hanno interessato l imposta sulla attività detenute all estero anche oggetto di rimpatrio a mezzo dell istituto noto come scudo fiscale), vengono confermate le misure di carattere economico e fiscale previste dal citato decreto, già oggetto di una dettagliata informativa ad opera della News Letter n. 15/11. Di seguito, ricalcando lo schema della precedente News Letter n. 15/11, verranno brevemente richiamate le novità fiscali di maggior rilievo introdotte dal Decreto e successivamente confermate o modificate dalla legge di conversione dello stesso e le disposizioni introdotte dalla suddetta legge. INDICE 1. Impatto fiscale della Manovra sui soggetti esercenti attività d impresa o di lavoro autonomo 1.1 Aiuto alla crescita economica (Art.1) 1.2 Deducibilità della quota dell IRAP relativa al costo del lavoro (Art. 2, comma 1) 1.3 Deducibilità IRAP per donne e giovani (Art. 2, commi 2 e 3) 1.4 Agevolazioni per le attività trasparenti (Art. 10, commi da 1 a 8) 1.5 Novità in materia di studi di settore (Art. 10, commi da 9 a 13) 1.6 Affrancamento dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo (Art. 20) 2. Impatto fiscale della Manovra sui soggetti IRPEF 2.1 L utilizzo dell ISEE per le agevolazioni fiscali ed assistenziali (Art. 5) MILANO VIALE MAJNO, 5 - TEL. +39 (0) FAX +39 (0) studio@lts-garzia.it CODICE FISCALE: GRZ CRL 69D20 F205D - PARTITA I.V.A.:
2 2.2 Addizionale comunale IRPEF (Art. 13, comma 16) 2.3 L imposta straordinaria sulle attività scudate (Art. 19, commi da 6 a 12) 2.4 Aumento delle aliquote contributive IVS (Art. 24, comma 22) 2.5 Aumento aliquota addizionale regionale IRPEF (Art. 28, commi 1 e 2) 3. Risvolti fiscali della manovra sugli immobili 3.1 Le detrazioni del 36% e del 55% (Art. 4) 3.2 Applicazione sperimentale dell Imposta Municipale IMU (Art. 13) 3.3 Imposta patrimoniale su immobili e attività finanziarie esteri (Art. 19, commi da 13 a 23) 4. Le altre novità 4.1 Dilazione pagamento somme iscritte a ruolo (Art. 10, commi 13 bis e 13 ter) 4.2 Rateizzazione debiti tributari (Art. 10, commi 13 decies e 13 undecies) 4.3 Proroga termini accertamento condono 2002 (Art. 10, comma 10 bis) 4.4 Emersione di base imponibile (Art. 11) 4.5 Limitazioni all uso del contante (Art. 12) 4.6 La nuova disciplina dell accatastamento dei fabbricati rurali (Art.13, commi da 14 a 14 quater) 4.7 Tributo comunale su rifiuti e servizi (Art. 14) 4.8 Tassazione su auto di lusso, imbarcazioni ed aeromobili (Art. 16) 4.9 Indicazione del canone RAI nel modello UNICO (Art. 17) 4.10 Possibile aumento delle aliquote IVA (Art. 18) 4.11 Imposta di bollo sugli strumenti finanziari (Art. 19, commi da 1 a 5) 4.12 Tassazione indennità di fine rapporto (Art. 24, comma 31) 4.13 Contributo perequativo sulle pensioni elevate (Art. 24, comma 31 bis) 4.14 Prescrizione immediate delle lire in circolazione (Art. 26) *:*:*:*:* 1. Impatto fiscale della Manovra sui soggetti esercenti attività d impresa o di lavoro autonomo 1.1 Aiuto alla crescita economica (Art. 1) È stata confermata la previsione secondo cui, a decorrere dall anno d imposta in corso al , sarà possibile dedurre dal reddito d impresa una somma pari al rendimento nozionale del capitale proprio. Tale somma sarà calcolata mediante l applicazione di un aliquota, appositamente individuata annualmente da un decreto da emanarsi il 31 gennaio di ogni anno, all incremento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo di imposta in corso al , al netto dell utile 2010 (l utile 2010 potrà essere perciò considerato incremento di patrimonio netto nel 2011). È stato confermato inoltre che per il primo triennio ( ) l aliquota è fissata nella misura del 3%. 2
3 Qualora il reddito dichiarato risulti inferiore al rendimento nozionale, l eccedenza potrà essere riportata a diminuzione del reddito imponibile degli anni successivi. Tuttavia, si rimanda nuovamente ad un prossimo decreto per le specifiche di attuazione di tale incentivo. 1.2 Deducibilità della quota dell IRAP dal reddito di impresa e di lavoro autonomo relativa al costo del lavoro (Art. 2, comma 1) La legge di conversione ha confermato che a partire dall anno di imposta in corso al (2012 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l anno solare), sarà possibile dedurre dal reddito d impresa l IRAP riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni ex art.11 D.Lgs.n.446/1997. La deduzione spetta a società di capitali, enti commerciali, società di persone, imprese individuali, gli esercenti arti e professioni in forma individuale e associata, banche, società finanziarie e imprese di assicurazione. Tale deduzione andrà effettuata secondo il principio di cassa, ovvero sarà possibile dedurre soltanto l imposta pagata. 1.3 Deducibilità IRAP per donne e giovani (Art. 2, commi 2 e 3) Analogamente a quanto già previsto dal già menzionato decreto, partire dall anno di imposta in corso al , la deduzione IRAP per ciascun dipendente a tempo indeterminato impiegato ai sensi dell art. 11, comma 1 lett. A) è aumentata: Da 4.600,00 a ,00 se il dipendente è di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni. Da 9.000,00 a ,00 se il dipendente è di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni ed è impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia. 1.4 Agevolazioni per le attività trasparenti (Art. 10, commi da 1 a 8) È stato confermato che Al fine di promuovere la trasparenza e l emersione di base imponibile i lavoratori autonomi, gli imprenditori individuali e i soggetti che esercitano l attività in forma associata, a partire dal qualora: provvedano all invio telematico all Agenzia delle Entrate dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggette a fattura ; Istituiscono un conto corrente dedicato ai movimenti relativi all attività esercitata; potranno beneficiare di una serie di agevolazioni, tra le quali: Una semplificazione degli adempimenti amministrativi; Un assistenza agli adempimenti da parte dell Agenzia delle Entrate; Un accelerazione della compensazione o del rimborso IVA; 3
4 L esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici di cui all art. 39 comma 1, lett. d del DPR 600/73 e art. 54 comma 2 DPR 633/72, per i contribuenti non soggetti agli studi di settore; La riduzione ad un anno del termine di decadenza per l attività di accertamento (art.43 comma 1 DPR 600/73 e art. 57 comma 1 DPR 633/72). Specifiche e ulteriori agevolazioni sono previste in caso i soggetti elencati sopra siano in regime di contabilità semplificata. Per ottenere tali benefici la legge di conversione ha confermato le previsioni del decreto, il quale specifica che i soggetti che rispettino i requisiti di cui sopra dovranno esercitare un opzione nella dichiarazione dei redditi dell anno precedente a quello di applicazione dei benefici. Anche in questo caso, il decreto rimanda a futuri provvedimenti attuativi dell Agenzia delle Entrate per individuare concretamente le agevolazioni e i requisiti per accedervi. 1.5 Novità in materia di studi di settore (Art. 10, commi da 9 a 13) Anche per quanto riguarda le novità in materia di studi di settore, la legge di conversione ha di fatto ribadito le previsioni del decreto, il quale introduceva delle particolari agevolazioni per alcuni soggetti. In particolare, con riferimento alle dichiarazioni relative all anno 2011 e successivi, a favore dei soggetti: Che comunicano regolarmente e fedelmente i dati rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore; Che risultano congrui anche a seguito di adeguamento; Che risultano coerenti; verranno applicate le seguenti agevolazioni: esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici; riduzione ad un anno dei termini di decadenza per l attività di accertamento; determinazione sintetica del reddito solo se il reddito complessivo accertabile è superiore di almeno 1/3 di quello dichiarato. Viene inoltre confermato che, per i contribuenti soggetti agli studi di settore i quali: non soddisfano le 3 condizioni sopra riportate (che consentono di fruire dei nuovi benefici) saranno oggetto di specifici piani di controllo da parte dell Agenzia delle Entrate e della GdF; risultano non congrui e sono privi di un c/c dedicato all attività professionale/d impresa saranno oggetto di controlli svolti prioritariamente con l utilizzo dei poteri istruttori di cui all art. 32, comma 1, nn. 6 bis e 7, DPR n. 600/73, e all art. 51, comma 2, nn. 6 bis e 7, DPR n. 633/72. Si ricorda infine che, per le annualità anteriori all anno 2011, continuerà ad applicarsi il c.d. Premio di congruità, abrogato da questo decreto convertito in legge. 1.6 Affrancamento dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo (Art. 20) 4
5 È stata confermata la possibilità, prevista dall art. 23, comma 12, DL n. 98/2011 di riallineare i valori civili e fiscali mediante il pagamento di un imposta sostitutiva del 16%, dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a titolo di avviamento, marchi d impresa e altre attività immateriali a seguito di un operazione straordinaria effettuata nel periodo d imposta in corso al e nei precedenti, è estesa anche alle operazioni effettuate nel periodo d imposta in corso al (2011 per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare). Per il riallineamento dei valori civilistici e fiscali a seguito di operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al , nonché nei periodi d imposta precedenti, è previsto che il versamento dell imposta sostitutiva avvenga in tre rate di pari importo, da versarsi secondo delle scadenze prefissate. 2. Impatto fiscale della Manovra sui soggetti IRPEF 2.1 L utilizzo dell ISEE per le agevolazioni fiscali ed assistenziali (Art. 5) La legge di conversione del Decreto salva Italia ha confermato la necessità di revisionare le modalità di determinazione dell ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) al fine di rafforzare la rilevanza degli elementi di ricchezza patrimoniale della famiglia, nonché della percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale. Si rimanda perciò ad un futuro Decreto da emanare per individuare altresì le agevolazioni fiscali e tariffarie nonché i contributi di natura assistenziale che, a decorrere dall , non saranno più riconosciuti in caso di ISEE superiore al limite fissato dal Decreto stesso. Restano comunque confermati gli attuali requisiti reddituali richiesti. 2.2 Addizionale Comunale IRPEF (art. 13, comma 16) È stato anticipato al il termine per adottare la delibera che aumenta l aliquota dell addizionale comunale IRPEF ai fini del calcolo dell acconto da versare dal mese di marzo L imposta straordinaria sulle attività scudate (Art. 19, commi da 6 a 12) Nella legge di conversione del citato Decreto, è stata modificata in maniera sostanziale l imposta speciale applicabile alle attività scudate. È infatti previsto che le attività oggetto di emersione ed ancora segretate in applicazione di quanto previsto dall art. 13 bis, DL n. 78/2009 e degli artt. 12 e 15, DL n. 350/2001 (c.d. scudo fiscale ) saranno assoggettate ad un imposta di bollo speciale annuale dello 0,4 %. È tuttavia previsto che per gli anni 2012 e 2013 l imposta in esame sarà pari, rispettivamente, al 1% e al 1,35%. Si segnala che l imposta sarà dovuta al netto dell eventuale imposta di bollo dovuta in base alle disposizioni introdotte dal Decreto salva Italia all art. 19 commi da 1 a 5 modificativo dell art. 13 comma 2 bis della Tariffa allegata al DPR 642/72. E qui importante evidenziare che le modifiche apportate al testo originario, hanno ridotto in misura 5
6 significativa la platea di soggetti per cui troverà applicazione la nuova imposta. Infatti, il testo definitivo assoggetta al prelievo solo le attività che al 31 dicembre di ciascuna anno solare risultano ancora permanere nel regime di riservatezza, ad per esempio quelle relazioni bancarie che dopo il rimpatrio sono state lasciate in gestione presso gli intermediari finanziari senza essere mai state oggetto di utilizzo diretto (es: prelievo). Gli intermediari di cui all art. 11, comma 1, lett. b), DL n. 350/2001 dovranno quindi provvedere a: trattenere l imposta ovvero ricevere provvista dal contribuente; versare l imposta dovuta entro il 16.2 di ogni anno, con riferimento alle attività ancora segretate al dell anno precedente, mentre per il versamento da effettuare entro il il valore delle attività segretate è quello al ; segnalare all Agenzia delle Entrate i contribuenti per i quali non è stata applicata e versata la nuova imposta a causa della cessazione del rapporto ovvero per non aver ricevuto la relativa provvista. L Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento stabilirà le relative disposizioni di attuazione. 2.4 Aumento delle aliquote contributive IVS (Art. 24, comma 22) La legge di conversione ha previsto, modificando il precedente decreto che, a decorrere dall le aliquote contributive degli artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS sono incrementate dello 0,45% ogni anno fino a raggiungere la misura del 24%. 2.5 Aumento aliquota addizionale regionale IRPEF (Art. 28, commi 1 e 2) A decorrere dal 2011, l aliquota base dell addizionale regionale IRPEF è aumentata dallo 0,9% all 1,23%. 3. Risvolti fiscali della manovra sugli immobili 3.1 Le detrazioni del 36% e del 55% (Art. 4) È stata confermata l introduzione del nuovo art. 16 bis del TUIR a decorrere dall , che dispone il riconoscimento, a regime, della detrazione IRPEF del 36% delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio con la sostanziale conferma dell attuale assetto normativo. È inoltre confermato l art. 4, comma 4, in cui si prevede la proroga al 31 dicembre 2012, delle agevolazioni fiscali in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio (cosiddetto 55%). 3.2 Applicazione sperimentale dell Imposta Municipale IMU (Art. 13) Viene confermata la previsione secondo cui viene anticipata al 2012, in via sperimentale e per tre anni, l imposta municipale sugli immobili (IMU), che ripristina la tassazione dell abitazione principale. Presupposto dell imposta Il presupposto è il possesso, ex art. 2, D.Lgs. n. 504/92, di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. Inoltre, il Decreto in esame estende l applicazione dell IMU anche all abitazione principale e sue pertinenze. 6
7 Base imponibile La base imponibile su cui calcolare l IMU per i fabbricati si determina prendendo la rendita dell immobile rivalutata del 5 % e moltiplicandola per i seguenti coefficienti fissi, così suddivisi per ogni tipo di immobile: 160 per le abitazioni del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7 140 per i fabbricati di gruppo B e le categorie C/3, C/4 e C/5 80 per gli immobili di gruppo catastale A/10 (uffici e studi privati) e D/5; 60 (65 a partire dal 2013) per i fabbricati di gruppo D esclusa D/5; 55 per i negozi e botteghe accatastati C/1. Per i terreni agricoli la base imponibile si calcola mediante l applicazione di un moltiplicatore pari a 130 (ridotto a 110 per i coltivatori diretti) al reddito dominicale rivalutato del 25%. Infine, per i terreni edificabili, la base imponibile è individuata nel valore venale. Per l abitazione principale è prevista una detrazione di 200 euro, inoltre in sede di conversione in legge, è stata introdotta una maggiorazione della detrazione pari a 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni che dimori e risieda nell abitazione principale. Tale ultima maggiore detrazione è prevista unicamente per il 2012 e il 2013 e per un massimo di 400. Aliquota È prevista un aliquota IMU: ordinaria, nella misura dello 0,76% che i Comuni, con deliberazione adottata ex art. 52, D. Lgs. n. 446/97, potranno aumentare o diminuire dello 0,3%. Ridotta, nella misura dello 0,4% e 0,2% rispettivamente per l abitazione principale e relative pertinenze (che i Comuni possono aumentare o diminuire dello 0,2%), e per i fabbricati rurali ad uso strumentale (che i comuni possono diminuire fino allo 0,1%) Imposta patrimoniale su immobili e attività finanziarie esteri (art. 19, commi da 13 a 23) È stata introdotta dalla legge di conversione del decreto in oggetto, a decorrere dal 2011, un imposta sul valore degli immobili situati all estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti. Tale imposta, pari al 0,76% del valore degli immobili determinato dal costo risultante dall atto di acquisto o in mancanza dal valore di mercato, è a carico del proprietario dell immobile ovvero del titolare di altro diritto reale sullo stesso ed è dovuta proporzionalmente alla quota e ai mesi di possesso. Dall ammontare calcolato è deducibile un credito d imposta pari all ammontare dell eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato di ubicazione dell immobile. Inoltre, dal 2011 è stata introdotta un imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all estero, pari al 0,1% per il 2011 e il 2012, e pari al 1,5% a partire dal 2013 del valore delle attività. Anche qui, 7
8 dall ammontare calcolato è deducibile un credito d imposta pari all ammontare dell eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato di detenzione delle attività. Il versamento della nuova imposta va effettuato entro il termine previsto per il saldo IRPEF (16 giugno). 4. Le altre novità 4.1 Dilazione pagamento somme iscritte a ruolo (Art. 10, commi 13 bis e 13 ter) È stata introdotta la possibilità di dilazionare ulteriormente il pagamento delle somme iscritte a ruolo in caso di comprovata difficoltà al pagamento. La dilazione di pagamento concessa ai sensi del comma 1 dell art. 19 può essere infatti prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta la decadenza. In tale ultimo caso il contribuente potrà richiedere di pagare mediante rate variabili, crescenti annualmente. 4.2 Rateizzazione debiti tributari (Art. 10, commi 13 decies e 13 undecies) In sede di conversione in legge è stata modificata la disciplina di rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni. In particolare: Non è più necessario presentare la garanzia qualora l importo delle rate successive alla prima ammonti ad almeno ; È previsto che il versamento tardivo delle rate successive alla prima determina l iscrizione a ruolo della sanzione e degli interessi legali, iscrizione a ruolo che non si determina qualora il contribuente si avvalga del ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva; Le nuove disposizioni vengono applicate anche alle rateazioni in corso al Proroga termini accertamento condono 2002 (Art. 10, comma 10 bis) È prorogato fino al il termine di accertamento ai fini IVA per i soggetti che hanno aderito al condono di cui alla legge n. 289/ Emersione di base imponibile (Art. 11) Sono state confermate le disposizioni volte all emersione di base imponibile. In particolare, sono previste le seguenti disposizioni: applicazione dell art. 76, DPR n. 445/2000, che prevede l irrogazione di sanzioni penali, l insorgere dell uso di atto falso e, nei casi più gravi, lʹinterdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, nel caso in cui il contribuente esibisca/trasmetta atti o documenti falsi (in tutto o in parte) ovvero fornisca dati e notizie non veritieri a seguito delle richieste fatte dall Ufficio ai sensi degli artt. 32 8
9 e 33, DPR n. 600/73 e degli artt. 51 e 52, DPR n. 633/72; obbligo per gli operatori finanziari (banche, Poste, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento, ecc.), a decorrere dall , di comunicare periodicamente all Anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui allʹart. 7, comma 6, DPR n. 605/73 (ad esempio, conto corrente). Le informazioni così raccolte potranno essere utilizzate anche per individuare i contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo. Con un apposito Provvedimento l Agenzia delle Entrate fisserà le modalità di comunicazione e l eventuale estensione dell obbligo di comunicazione ad ulteriori dati utili ai fini dei controlli fiscali; comunicazione da parte dell INPS all Agenzia delle Entrate e alla GdF dei dati relativi ai contribuenti beneficiari di prestazioni socio assistenziali affinché gli stessi siano oggetto di verifica circa la fedeltà dei redditi dichiarati; riformulazione dell art. 7, DL n. 70/2011 a seguito della quale è disposto che i controlli amministrativi in forma di accesso devono essere programmati e coordinati tra i diversi Uffici competenti al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni. Rispetto alla formulazione precedente, viene quindi meno la previsione che detti accessi devono essere unificati, al massimo con cadenza semestrale e di durata non superiore a 15 giorni; partecipazione dei Comuni allʹattività di accertamento fiscale e contributivo non più subordinata alla presenza dei consigli tributari. Sono conseguentemente abrogate le norme che ne prevedevano l istituzione (art. 18, commi 2, 2 bis e 3, DL n. 78/2010 e art. 1, comma 12 quater, DL n. 138/2011). 4.5 Limitazioni all uso del contante (Art. 12) È confermata, a decorrere dal , una ulteriore riduzione del limite all uso del contante e dei titoli al portatore (pari a fino al ) in base alla quale: il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o postali al portatore e di titoli al portatore è possibile soltanto per importi inferiori a 1.000; gli assegni bancari e postali nonché i vaglia postali e cambiari di importo pari o superiore a devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore dovranno essere estinti o riportati ad importi inferiori alla soglia di entro il , e non più il come precedentemente previsto. In sede di conversione in legge del citato decreto, è stato inoltre previsto che non saranno applicate sanzioni per le violazioni del limite di commesse nel periodo compreso tra il e il Sempre nell iter di conversione in legge è stato previsto che la commissione a carico degli esercenti sui pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronico (incluse carte di debito e credito) è limitata alla misura massima dell 1,5%. 9
10 Si ricorda che il prelievo ovvero il versamento di contanti sul proprio conto corrente non è interessato dalle disposizioni appena descritte, dal momento che lo stesso non è considerato alla stregua di un trasferimento di denaro tra due soggetti diversi, tanto meno di un pagamento. Tuttavia, si ricordano le disposizioni in materia di anti riciclaggio, che potrebbero comportare la comunicazione all Amministrazione finanziaria da parte dell istituto di credito di tali operazioni qualora fossero ritenute elusive degli obblighi in materia di anti riciclaggio. 4.6 La nuova disciplina dell accatastamento dei fabbricati rurali (Art.13, commi da 14 a 14 quater) La legge di conversione ha modificato la normativa che disciplina il riconoscimento della ruralità degli immobili, prevedendo nuovi termini e nuovi requisiti. In particolare, ha confermato la validità delle domande di variazione catastale presentate anche dopo la scadenza dei termini ma entro il , fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Inoltre, è previsto che i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, dovranno essere dichiarati nel Catasto edilizio urbano entro il Per i riflessi fiscali, con particolare riferimento all IMU, si ricorda che in pendenza dell attribuzione della rendita catastale, sarà dovuto provvisoriamente un acconto IMU, che sarà conguagliato all attribuzione effettiva della rendita catastale da parte del comune. 4.7 Tributo comunale su rifiuti e servizi (Art. 14) È stata confermata l istituzione, a decorre dall , da parte di tutti i Comuni, di un tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, relativo alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolta in regime di privativa e alla gestione dei servizi indivisibili. Tale tributo sarà dovuto dai soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani e dovrà essere versato al Comune in cui insiste l immobile/area assoggettato al tributo. 4.8 Tassazione su auto di lusso, imbarcazioni ed aeromobili (Art. 16) Automobili e autoveicolo per il trasporto promiscuo di persone È confermato il cosiddetto Superbollo per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone che si applica, a partire dal 2012, nella misura di 20 per ogni kilowatt eccedente la soglia di 185 kilowatt. È stato introdotta la disposizione secondo cui tale tassa non è dovuta decorsi 20 anni dalla data di costruzione del veicolo ed è dovuta nella misura ridotta del: 60% dopo 5 anni dalla data di costruzione del veicolo; 30% dopo 10 anni dalla data di costruzione del veicolo; 15% dopo 15 anni dalla data di costruzione del veicolo. Imbarcazioni 10
11 A partire dal 1 maggio 2012, le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, nelle misure di seguito indicate : a) euro 5 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri; b) euro 8 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri; c) euro 10 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri; d) euro 30 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a24 metri; e) euro 90 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri; f) euro 207 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri; g) euro 372 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri; h) euro 521 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri; i) euro 703 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri. Per le unità con scafo inferiore ai 12 metri, appartenenti a residenti della Laguna di Venezia o dei comuni ubicati nelle isole minori, utilizzate dagli stessi come ordinari mezzi di locomozione, nonché per le unità a vela con motore ausiliario, la detta tassa di stazionamento è ridotta alla metà. Tale tassa non è dovuta per le unità nuove con targa di prova nella disponibilità del costruttore, manutentore o distributore e per le unità usate e ritirate dal costruttore, manutentore o distributore con mandato di vendita in attesa del perfezionamento dell acquisto. Inoltre l importo calcolato secondo le specifiche di cui sopra è ridotto del: 15% dopo 5 anni dalla data di costruzione dell unità; 30% dopo 10 anni dalla data di costruzione dell unità; 45% dopo 15 anni dalla data di costruzione dell unità. Si sottolinea che ai sensi del presente decreto, sono tenuti al pagamento della suddetta tassa i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. In caso di mancato pagamento o pagamento ritardato o parziale della tassa suddetta, si applica una sanzione amministrativa dal 200 al 300 percento dell importo non versato, oltre alla tassa dovuta. Si dà evidenza che dovrà essere esibita la ricevuta di pagamento della tassa all Agenzia delle Dogane o all impianto di distribuzione del carburante, al fine di ottenere l uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione. Aeromobili È stata confermata l istituzione della tassa erariale a carico di proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatori in leasing di aeromobili privati, immatricolati nel registro aeronautico nazionale per un ammontare che varia da 1,50 a 15,10 al Kg in funzione della tipologia e del peso dell aeromobile. Inoltre, per alianti, motoalianti, aerogiri e aerostati è stata istituita una tassa fissa di
12 Tale imposta andrà versata in sede di richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di aeronavigabilità dell aeromobile. 4.9 Indicazione del canone RAI nel modello UNICO (Art. 17) Ai fini della verifica del pagamento del canone speciale RAI le imprese e le società dovranno indicare nel modello UNICO il numero di abbonamento, la categoria di appartenenza ai fini dell individuazione della tariffa e altri elementi eventualmente individuati da successive indicazioni in merito Possibile aumento delle aliquote IVA (Art. 18) È confermato che A decorrere dal 1 ottobre 2012 le aliquote del 10% e del 21% sono incrementate di 2 punti percentuali. Dal 1 gennaio 2013 continua ad applicarsi il predetto aumento. Dal 2014 le predette aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali». Sintetizzando, quindi, l aumento delle aliquote IVA sarà così determinato: dal 10% al 12% e dal 21% al 23% a decorrere dall e fino al ; dal 12% al 12,50% e dal 23% al 23,50% a decorrere dall Tale incremento è certo per il 2012 mentre per il 2013 / 2014 è legato alla mancata adozione della c.d. Riforma fiscale, per la quale sono stati modificati gli importi relativi agli effetti positivi sull indebitamento netto. È infatti previsto che l aumento delle aliquote IVA non sarà applicato qualora entro il predetto termine sia adottata la Riforma fiscale finalizzata al riordino e alla riduzione dei regimi agevolati attualmente vigenti tali da determinare effetti positivi, ai fini dell indebitamento netto, non inferiori a milioni di euro per l anno 2013 ed a milioni di euro annui a decorrere dal Imposta di bollo sugli strumenti finanziari (Art. 19, commi da 1 a 5) È stata modificata la disposizione riguardante l imposta di bollo sui conti correnti e prodotti finanziari. In particolare, a decorrere dal sono assoggettate all imposta di bollo nella misura del: 0,1% annuo per il 2012; 0,15% annuo a partire dal 2013; le comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti all obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari, per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso. Tale previsione modifica di fatto l imposta di bollo introdotta dall art. 23 comma 7 D.L. 98/2011. Per tali comunicazioni, l imposta da versare entro il è ridotta alla metà. L imposta di bollo dovuta sugli estratti conto bancari/postali e rendiconti di libretti di risparmio anche postali è dovuta nella misura di: 34,2 per le persone fisiche (non è dovuta se il valore medio annuo della giacenza è inferiore ad 12
13 5.000); 100 per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Inoltre è stato confermato il disposto dell art. 19 del Decreto SalvaItalia che prevedeva inoltre che: per le comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, lʹimposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e nella misura massima(solamente per il 2012) di euro 1.200,00.ʺ Si precisa che il presente decreto prevede che l estratto conto si considera inviato almeno una volta nel corso dell anno, anche nel caso in cui non sia previsto l obbligo di invio Tassazione indennità di fine rapporto (Art. 24, comma 31) È stato confermato che la quota di indennità di fine rapporto eccedente , il cui diritto alla percezione è sorto dal giorno 1 gennaio 2011, non potrà beneficiare della tassazione separata Contributo perequativo sulle pensioni elevate (Art. 24, comma 31 bis) Secondo quanto introdotto dalla c.d. Manovra Correttiva i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie saranno assoggettati ad un prelievo perequativo del 5% sulla somma eccedente , ad un prelievo del 10% sulla somma eccedente , ed infine, secondo quanto introdotto in sede di conversione in legge del decreto in oggetto, ad un prelievo del 15% sulla somma eccedente Prescrizione immediata delle lire in circolazione (Art. 26) È stabilità con decorrenza immediata, e quindi dal , la prescrizione delle banconote, biglietti e monete in lire ancora in circolazione per i quali l art. 52 ter, D.Lgs. n. 213/98 aveva fissato al il termine ultimo per ottenere, presso la Banca d Italia, la conversione in euro. Restando a Vostra disposizione, porgiamo i nostri migliori saluti. (Studio Tributario Garzia) 13
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