Castelfranco Veneto, 23 gennaio 2012 LORO SEDI
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1 Dott. Mario Conte Ragioniere Commercialista Revisore Contabile Dott. Dario Cervi Ragioniere Commercialista Revisore Contabile Rag. Pierluigi Martin Consulente aziendale Dott.ssa Arianna Bazzacco Dottore Commercialista Revisore Contabile Circolare n. 1/ Castelfranco Veneto, 23 gennaio 2012 Spett. li CLIENTI LORO SEDI SOMMARIO MANOVRA SALVA ITALIA Principali novità 1) AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE) 2) DEDUCIBILITA IRAP RELATIVA AL COSTO DEL LAVORO 3) DEDUZIONE IRAP PER DONNE E GIOVANI 4) DETRAZIONI 36% e 55% 5) NOVITA STUDI DI SETTORE 6) ) RATEIZZAZIONE DEI DEBITI TRIBUTARI 7) ACCERTAMENTO obblighi degli operatori finanziari 8) ) ACCATASTAMENTO FABBRICATI RURALI 9) IMPOSTA MUNICIPALE IMU applicazione sperimentale per ) NUOVO TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI 11) SUPER BOLLO su auto di bollo, imbarcazioni e aeromobili 12) ) CANONE RAI su modello Unico 13) ALIQUOTE IVA previsti nuovi aumenti 14) IMPOSTA DI BOLLO su c/correnti c e strumenti finanziari 15) IMPOSTA STRAORDINARIA RDINARIA ATTIVITA SCUDATE 16) ) PATRIMONIALE SU IMMOBILI E ATTIVITA FINANZIARIE ESTERI 17) AUMENTO ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IVS 18) ) TASSAZIONE ORDINARIA TFM AMMINISTRATORI NOVITA
2 MANOVRA SALVA ITALIA Principali novità (D.L. 201/2011 convertito nella Legge n.214 del 22/12/2011, pubblicato sulla G.U , n. 300) E stato convertito in legge il c.d. decreto salva Italia concernente disposizioni urgenti per la crescita, l equità e il consolidamento dei conti pubblici che sono entrate in vigore a partire dal , salvo specifiche disposizioni. Di seguito vengono elencate le principali novità di natura fiscale. 1) ) AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE) A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011, viene introdotta una deduzione dal reddito d impresa pari al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. Tale rendimento si calcola a tutte le imprese in contabilità ordinaria (Srl Sas Snc ditte individuali) applicando un aliquota specifica, prevista al 3% per il triennio ( ), sull incremento del capitale proprio rispetto a quello esistente al 31/12/2010, le cui modalità di applicazione saranno definite da una apposito specifico decreto da emanare. 2) DEDUCIBILITA DUCIBILITA IRAP RELATIVA AL COSTO DEL LAVORO Dal 2012, è possibile dedurre dal reddito d impresa, secondo il criterio di cassa, l'irap relativa alla quota imponibile del costo del personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni attualmente spettanti a norma della legge IRAP (art. 11 D.Lgs. n. 446/97). 3) DEDUZIONI IRAP PER DONNE E GIOVANI Dal 2012), la deduzione Irap per ciascun dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta (c.d. cuneo fiscale) è aumentata: da a euro se di età inferiore ai 35 anni o di sesso femminile; da a euro, per donne o under 35 se impiegato nel Mezzogiorno. 4) ) DETRAZIONE 36% E 55% Dal è riconosciuta a regime la detrazione Irpef del 36% per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Si ricorda che la detrazione spetta nel limite di una spesa complessiva di ,00 per ciascun intervento (considerando anche le spese sostenute in anni precedenti in caso di lavori che proseguono per più annualità) e da usufruire in 10 quote annuali di pari importo. Viene inoltre previsto che: - la detrazione del 55% per gli interventi di risparmio energetico (di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 296/2006) è applicabile anche per le spese sostenute fino al ; - per le spese relative alle opere per il conseguimento di risparmio energetico a decorrere dall è applicabile la detrazione del 36%
3 - la detrazione del 36% in caso di cessione dell immobile è trasferita all acquirente (per la parte non ancora fruita) salvo diverso accordo tra le parti. Ciò porta a ritenere che la detrazione IRPEF / IRES del 55% per le spese di risparmio energetico attualmente in vigore è prorogata fino al mentre per gli anni successivi (dal 2013) tali interventi saranno ricompresi tra quelli per i quali è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 36%. Le modalità operative per usufruire della detrazione rimangono invariate. Si ricorda che ai bonifici effettuati in applicazione della detrazione del 55% sarà applicata all impresa beneficiaria una ritenuta del 4% sui compensi incassati che verrà trattenuta direttamente dalla banca/posta. 5) NOVITA IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE A partire dalle dichiarazioni relative al 2011 e successive,, per i contribuenti soggetti ti agli studi di settore che hanno indicato fedelmente tutti i dati previsti e risultano congrui e coerenti: sono riconosciuti i seguenti benefici: preclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici; riduzione di 1 anno dei termini di decadenza per l attività di accertamento; una franchigia di 1/3 del reddito dichiarato su eventuali futuri accertamenti determinati sinteticamente (senza una ricostruzione analitica). I contribuenti soggetti agli studi di settore che: non soddisfano le condizioni sopra riportate saranno oggetto di specifici controlli da parte dell Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza; risultano non congrui e sono privi di un c/c dedicato all attività professionale/d impresa saranno oggetto di controlli svolti prioritariamente con l utilizzo dei poteri istruttori. Si segnala che dal 2012 gli studi di settore diventano una forma di accertamento sempre supportata dalle movimentazioni di c/c bancario. 6) RATEIZZAZIONE DEBITI TRIBUTARI Con riguardo alla rateazione delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni ex art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/97 : - il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato in un numero massimo di 6 rate trimestrali o, se superiore a 5.000, in un numero massimo di 20 rate trimestrali, senza necessità di prestare alcuna garanzia. Le novità in esame si applicano anche: - alle somme da versare in relazione ai redditi soggetti a tassazione separata; - alle rateazioni in corso al ) EMERSIONE DI BASE IMPONIBILE Per favorire l emersione di base imponibile sono previsti i seguenti interventi:
4 dal 1/1/2012 obbligo per gli operatori finanziari (banche, poste,intermediatori finanziari,ecc..) di comunicare periodicamente all Anagrafe tributaria le movimentazioni relative ai rapporti di cui all'art. 7, co. 6, del DPR n. 605/73 (ad esempio conto corrente). Tali informazioni potranno essere utilizzate anche per individuare i contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo; irrogazione di sanzioni penali, insorgere dell uso di atto falso e, nei casi più gravi, interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, se il contribuente esibisce / trasmette atti o documenti falsi (in tutto o in parte) ovvero fornisce dati e notizie non veritieri a seguito di richiesta dell Ufficio ex artt. 32 e 33, DPR n. 600/73 e 51 e 52, DPR n. 633/72. 8) ACCATASTAMENTO FABBRICATI RURALI Le nuove disposizioni prevedono: - obbligo per i fabbricati rurali iscritti nel Catasto Terreni, eccezion fatta per quelli dell art. 3, comma 3, del DM 28/1998, di essere denunciati al Catasto Edilizio Urbano (Catasto dei Fabbricati), mediante utilizzo della procedura informatica entro il 30/11/2012; - versamento dell IMU sperimentale, a titolo di acconto, con riferimento alla rendita presunta (rendita dei fabbricati similari già iscritti al catasto); Le domande di variazione presentate al fine del riconoscimento della ruralità degli immobili oltre la scadenza dl ma entro il saranno considerate valide. 9) IMPOSTA MUNICIPALE - IMU applicazione sperimentale per 2012 A decorrere dal 2012 e, a regime, dal 2015 si applicherà in via sperimentale l IMU (imposta municipale) che sostituisce l ICI. L IMU si applica ai terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati (compreso abitazione principale e i rurali) come segue. Base imponibile La base imponibile IMU è calcolata applicando: per i terreni agricoli il moltiplicatore di 130 all ammontare del reddito dominicale risultante in Catasto rivalutato del 25%; per i fabbricati, all ammontare della rendita catastale rivalutata del 5% i seguenti moltiplicatori: Categ. catastale A (tranne A10) C/2 - C/6 - C/7 C/3 - C/4 - C/5 Moltiplicatore Categ. catastale Moltiplicatore 160 A/10 e D D(escluda D5) 60 C/1 55
5 Per i terreni edificabili la base imponibile è individuata nel valore venale (valore effettivo). Per i fabbricati rurali l IMU dovrà essere corrisposta a titolo di acconto sulla rendita presunta (rendita dei fabbricati similari già iscritti in Catasto). Aliquota L aliquota IMU è prevista: a) nella misura ordinaria dello 0,76% (i Comuni potranno aumentare o diminuire dello 0,3%.) b) nella misura ridotta: dello 0,4% per l abitazione principale e relative pertinenze che i Comuni possono aumentare o diminuire dello 0,2%; nella misura dello 0,2% per fabbricati rurali ad uso strumentale, che i Comuni possono diminuire fino allo 0,1%. È prevista una specifica detrazione per l IMU riferita all abitazione principale e sue pertinenze di ammontare pari a 200 euro rapportata al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione (in presenza di più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota di destinazione dell immobile ad abitazione principale). Solo per il 2012 e 2013 e fino ad un massimo di 400 è prevista una maggiorazione della detrazione pari a 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell abitazione principale. Termini e modalità di versamento Il versamento dell IMU va effettuato al Comune, per l'anno in corso: in 2 rate di pari importo (50%), la prima entro il e la seconda entro il 16.12; tramite il mod. F24, ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97 (con modalità che saranno stabilite con un Provvedimento dell Agenzia delle Entrate). 10) NUOVO TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A decorrere dal 1 gennaio 2013 è istituito in tutti i Comuni il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, dovuto, sulla base di apposita tariffa, da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 11) SUPER BOLLO su auto di lusso,imbarcazioni e aeromobili SUPER BOLLO AUTO A decorre dal 2012, il c.d. super bollo è dovuto per le autovetture/autoveicoli di potenza superiore a 185 kw nella misura di 20 euro per ciascun kw eccedente i 185. Tale tassa
6 - dovrà essere pagata assieme alla scadenza della tassa di circolazione del mezzo; - non è dovuta decorsi 20 anni dalla data di costruzione del veicolo; - è dovuta in misura ridotta a seconda della data di costruzione del veicolo (60% dopo 5 anni dalla costruzione,30% dopo 10 e 15% dopo 15anni). IMBARCAZIONI Dal 1 maggio 2012 le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, con un minimo di 5 euro ad un massimo di 703 euro a seconda della lunghezza dello scafo. Sono tenuti al pagamento della tassa di stazionamento i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. AEROMOBILI È istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel registro aeronautico nazionale. L'imposta è dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'aeromobile. 12) CANONE RAI su modello UNICO Le imprese e le società devono indicare nella dichiarazione dei redditi il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione e la categoria di appartenenza ai fini dell applicazione della tariffa. Seguirà un provvedimento attuativo. 13) ALIQUOTA IVA previsti nuovi aumenti E previsto l aumento dell aliquota IVA: dal 10% al 12% dal 21% al 23% dal 12% al 12,50% dal 23% al 23,50% a decorrere dall e fino al a decorrere dall Per il solo periodo 2013/2014, il suddetto incremento sarà oggetto di futuri provvedimenti. 14) IMPOSTA DI BOLLO CONTI CORRENTI E PRODOTTI FINANZIARI Dall , l imposta di bollo dovuta sugli estratti conto bancari / postali e rendiconti di libretti di risparmio anche postali è così fissata: 34,20 per i clienti persone fisiche; 100 per i clienti diversi da persone fisiche.
7 L imposta non è dovuta, per il cliente persona fisica, se il valore medio di giacenza annua non è superiore a Inoltre, dall , le comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari, per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso sono soggette all imposta di bollo nella seguente misura: 1 annuo per il 2012; 1,5 a decorrere dal Per tali comunicazioni la percentuale della somma da versare entro il è ridotta del 50%. 15) IMPOSTA STRAORDINARIA SULLE ATTIVITA SCUDATE Le attività finanziarie oggetto di emersione in applicazione di quanto previsto dall art. 13- bis, DL n. 78/2009 e dagli artt. 12 e 15, DL n. 350/2001 (c.d. scudo fiscale ) sono assoggettate ad un imposta di bollo speciale annuale del 4. 4 Per il 2012 e 2013 l imposta in esame è pari rispettivamente al 10 e al 13,5. 16) PATRIMONIALE SU IMMOBILI E ATTIVITA FINANZIARIE ESTERI Dal 2011 è introdotta un imposta sul valore degli immobili ili situati all estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti. La nuova imposta: è a carico del proprietario dell immobile ovvero del titolare di altro diritto reale sullo stesso; è dovuta in misura proporzionale alla quota e ai mesi di possesso, tenendo presente che il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero; è pari allo 0,76% del valore degli immobili. Il valore dell immobile è individuato nel costo risultante dall atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, nel valore di mercato rilevabile nel luogo in cui lo stesso è situato. Dal 2011 è istituita altresì un imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all estero dalle persone fisiche residenti. La nuova imposta: è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione; è pari all 1 per il 2011 e il 2012, e all 1,5 dal 2013, del valore delle attività finanziarie. Il valore dell attività finanziaria è costituito dal valore di mercato, rilevato al di ciascun anno nel luogo in cui è detenuta, anche utilizzando la documentazione dell intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso. Dalle predette imposte è deducibile, fino a concorrenza, un credito d imposta pari all ammontare dell eventuale imposta patrimoniale versata allo Stato in cui in cui è ubicato l immobile / sono detenute le attività finanziarie. Il versamento delle nuove imposte va effettuato entro il termine previsto per il saldo s IRPEF
8 (16.6 o con la maggiorazione dello 0,40%). 17) AUMENTO ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IVS Dall le aliquote contributive degli artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS sono incrementate dell 1,3%, successivamente l incremento sarà pari allo 0,45% fino a raggiungere l aliquota del 24% prevista per il Si riepilogano di seguito le aliquote previste dal : - inps artigiani 21,3%; - inps commercianti 21,12%; - inps gestione separata 18% - 27,72%. 18) TASSAZIONE ORDINARIA IA TFM AMMINISTRATORI Il «Decreto Monti» elimina la tassazione separata per tali indennità, se il relativo diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1 gennaio 2011 La tassazione degli amministratori di società è stata modificata in modo significativo, l art. 24, comma 31 del provvedimento ha infatti abrogato il regime di tassazione separata che caratterizzava le indennità di fine mandato corrisposte agli amministratori, le quali concorrono in questo modo alla formazione del reddito dell amministratore secondo le regole ordinarie (con tassazione nel periodo d imposta d incasso delle somme in base ai corrispondenti scaglioni IRPEF). Dall' con D.M del il tasso di interesse legale passa dall 1,5% al 2,5%. Cordiali saluti Conte & Cervi Commercialisti Associati
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