LA MANOVRA SALVA ITALIA

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1 Circolare n. 1 del 10/01/2012 LA MANOVRA SALVA ITALIA Il Governo Monti con il decreto 06/12/2011 n. 201, convertito in legge n. 214 del 28/12/2011 ha adottato una serie di provvedimenti a largo raggio tra nuove imposte, stretta sulle pensioni e agevolazioni varie. Nel seguito si esamineranno le novità fiscali relative a persone fisiche ed imprese, alcune delle quali sono di immediata applicazione. Agevolazioni Articolo 1 : aiuto alla crescita economica Con decorrenza dal periodo di imposta in corso al viene introdotta una agevolazione fiscale che premia la capitalizzazione delle imprese. Sarà possibile dedurre dall Ires, il 3% degli incrementi patrimoniali realizzatisi, rispetto al patrimonio netto esistente alla chiusura dell esercizio in corso al , senza tener conto dell utile di esercizio. La percentuale del 3% vale per gli anni 2011, 2012 e 2013, mentre dal 2014 sarà oggetto di successiva determinazione. Ai fini del computo degli incrementi di patrimonio, si considerano i conferimenti in denaro, e gli accantonamenti di utili a riserva, con esclusione della riserva legale (obbligatoria per legge). Analogamente, le distribuzioni di utili in denaro ed in natura, gli acquisti di partecipazioni in società controllate e gli acquisti di aziende e/o rami di aziende rilevano quali decrementi del patrimonio netto. L agevolazione sarà applicabile anche per le società di persone e le imprese individuali in contabilità ordinaria, previo provvedimento da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (28/12/2011). Articolo 2 : nuove deduzioni Irap Detrazione forfetaria Dal periodo di imposta successivo a quello in corso al , la deduzione forfetaria di 4.600,00 prevista per i dipendenti assunti con contratto a tempo 1

2 indeterminato, è elevata ad ,00, per i lavoratori di sesso femminile, nonché per quelli di età inferiore a 35 anni. Deducibilità Ires/Irpef Dal periodo di imposta in corso al , l irap pagata relativamente alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti, è ammesso in deduzione dalle imposte sui redditi. La nuova deduzione è cumulabile con quella attualmente in vigore che prevede la deducibilità del 10% dell irap assolta in presenza di costi del personale e oneri finanziari. Art. 4 : ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico Recupero del patrimonio edilizio Con l aggiunta dell articolo 16 bis del Testo Unico delle imposte dirette, dal 01 gennaio 2012, le norme che disciplinano la detrazione Irpef del 36% sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio diventano stabili ed operano a regime. Tra le novità introdotte si segnala: - l obbligo di ripartizione della detrazione in 10 anni a prescindere dall età del contribuente. Pertanto viene meno la facoltà per i soggetti di età superiore 75 e 80 anni di beneficiare rispettivamente del minor periodo di cinque e tre anni. - In caso di vendita dell immobile, si torna alle regoli vigenti prima dell entrata in vigore del D.L. 138/2011. In pratica la detrazione non utilizzata in tutto o in parte si trasferisce all acquirente, fatto salvo diverso accordo tra le parti. - In caso di decesso, il beneficio si trasferisce per intero, esclusivamente all erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. Risparmio energetico E prorogato al 31 dicembre 2012 il beneficio del 55% per gli interventi di risparmio energetico. 2

3 Dal 01 gennaio 2013, si applicheranno le regole vigenti in materia di recupero del patrimonio edilizio, pertanto la detrazione massima consentita sarà del 36%. Studi di settore Art. 10 : applicazione e tutele per i contribuenti Per i soggetti che risulteranno congrui e coerenti con gli studi di settore, anche per effetto di adeguamento in dichiarazione, vengono previste alcune agevolazioni in tema di accertamento. In particolare: - sono preclusi gli accertamenti analitico-presuntivi di cui all art. 39, comma 1, lettera d del DPR 600/73 (imposte dirette) e art. 54, comma 2 del DPR 633/72 (IVA); - si riduce di un anno il temine di decadenza per gli accertamenti, salvo il caso di illeciti penalmente rilevanti; - l accertamento in base al redditometro sarà possibile solo in presenza di un reddito accertabile superi di almeno 1/3 quello dichiarato; I soggetti che viceversa non risulteranno congrui e coerenti con le risultanze degli studi di settore, saranno sottoposti a specifici controlli da parte dell Amministrazione Finanziaria. Attività di riscossione Art. 10 : rateazione debiti fiscali Cartelle esattoriali In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà del contribuente, la rateazione concessa, a condizione che non sia intervenuta decadenza può essere prorogata, una sola volta fino ad ulteriori 72 mesi, stabilendo anche rate variabili crescenti per ciascun anno. Avvisi bonari controllo formale delle dichiarazioni Viene abolito l obbligo di prestare idonea garanzia bancaria o assicurativa per i pagamenti rateizzati di importo superiore ad ,00. Il mancato pagamento della prima rata alla scadenza prevista, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata 3

4 successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l iscrizione a ruolo comprensivo delle sanzioni in misura piena del debito residuo. Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima, entro il termine di pagamento di quella successiva, comporta l iscrizione a ruolo della sanzione commisurata all importo della rata versata in ritardo e degli interessi. Il contribuente può evitare l iscrizione a ruolo, avvalendosi del ravvedimento operoso. Espropriazione forzata In luogo della vendita forzata dei beni pignorati e/o ipotecati da parte di Equitalia, sarà possibile procedere alla vendita direttamente dal contribuente, con il consenso dell Agente della Riscossione che incasserà direttamente il corrispettivo. Qualora la somma riscossa sia superiore al debito erariale la stessa viene riversata da Equitalia al contribuente entro i 10 giorni successivi. Emersione di imponibile Art. 11 : attività di controllo Anagrafe dei rapporti finanziari Dal 01 gennaio 2012, gli operatori finanziari (banche, intermediari, sim ecc,) sono obbligati a trasmettere periodicamente all anagrafe tributaria le movimentazioni dei rapporti intrattenuti con i clienti. Periodicità controlli fiscali Abolendo la norma prevista nel D.L 70/2011, è ripristinata la facoltà di effettuare controlli fiscali ripetuti nell arco di un semestre. Condoni fiscali Per i soggetti che hanno aderito ai condoni del 2002 senza adempiere al versamento di quanto dovuto, sono ulteriormente prorogati al 31/12/2013 i termini di decadenza degli accertamenti fiscali. Tracciabilità dei pagamenti Art. 12 : uso del contante 4

5 Dal 06 dicembre 2011, il limite per l utilizzo del contante per le transazioni tra soggetti diversi, è fissato in euro 1.000,00. Non sono previste sanzioni per le violazioni commesse dal 06/12/2011 al 31/01/2012. Le Pubbliche Amministrazioni, trascorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (06/12/2011), non potranno pagare per contanti, stipendi e pensioni di importo superiore ad euro 1.000,00. I beneficiari dovranno pertanto dotarsi di conto corrente bancario/postale o carte prepagate. Disposizioni in materia di nuove entrate Art. 13 : imposta municipale IMU Dal 01 gennaio 2012 è abolita l ICI ed entra in vigore l IMU. Il presupposto per il pagamento della nuova imposta è il possesso di beni immobili, comprese le abitazioni principali e le relative pertinenze. Rispetto alla vecchia ICI, l IMU colpirà anche i fabbricati rurali. Aliquote: ordinaria : 7,6 per mille, con facoltà per i Comuni di aumentarla o diminuirla nella misura dello 0,3 per mille; abitazione principale : 4,0 per mille con facoltà per i Comuni di aumentarla o diminuirla nella misura dello 2,0 per mille. La medesima aliquota è applicabile alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un unità pertinenziale per ciascuna categoria; Detrazioni: all imposta dovuta per l abitazione principale e relative pertinenze si applicano le seguenti detrazioni: - euro 200,00 rapportati al periodo dell anno durante il quale permane la destinazione ad abitazione principale; - euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché convivente abitualmente e residente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Questa detrazione che spetta nella misura massima di euro 400,00, compete per gli anni 2012 e 2013; 5

6 Base imponibile: come per la vecchia ICI, la base imponibile è determinata con riferimento alle rendite catastali maggiorate del 5%, alle quali applicare dei moltiplicatori che risultano sensibilmente incrementati rispetto a quelli in vigore sino al 2011 per l ICI, come risulta dalla seguente tabella. Cat. Catastale Vecchio moltiplicatore Nuovo moltiplicatore Incremento % A, C2, C6, C % (escluso A/10) B C/3, C/4, C/ % A/10 e D/ % D (escluso D/5) % C/ % A parziale compensazione della maggiore imposizione, l IMU assorbirà l Irpef dovuta sugli immobili non locati. Art. 16 : auto barche aeroplani Autovetture di grossa cilindrata Dal 2012, per le autovetture di potenza superiore a 185 KW, è dovuta una maggiorazione della tassa di possesso pari ad 20,00 per ogni KW in eccedenza. La maggiorazione non si applica per le autovetture immatricolate da oltre 20 anni. L imposta inoltre è modulata in base all anno di immatricolazione come sotto indicato: auto immatricolate da oltre 5 anni : imposta ridotta al 60% auto immatricolate da oltre 10 anni : imposta ridotta al 30% auto immatricolate da oltre 15 anni : imposta ridotta al 15% 6

7 Imbarcazioni Dal 01 maggio 2012 è dovuta una tassa annuale, calcolata per ogni giorno o frazione, per le barche che stazionano in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche. La misura della tassa varia in funzione della lunghezza dello scafo con un minimo di euro 5,00 ed un massimo di 703,00. L imposta è modulata in base all anno di costruzione come sotto indicato: imbarcazioni costruite da oltre5 anni : imposta ridotta del 15% imbarcazioni costruite da oltre 10 anni : imposta ridotta del 30% imbarcazioni costruite da oltre 15 anni : imposta ridotta del 45% aerei Dal 06/12/2011 è istituita l imposta erariale sugli aerei privati commisurata al peso massimo al decollo, da un minimo di 1,5 al Kg fino a Kg, ad un massimo di 7,55 al Kg oltre i Kg. L imposta è dovuta anche per gli aerei non immatricolati nel registro aeronautico nazionale la cui sosta nel territorio italiano si protrae oltre 48 ore. Art. 18 : iva Se dalla riforma fiscale allo studio del Governo, non si otterranno i risparmi previsti, dal 01 ottobre 2012 e fino al 31 dicembre 2012 le aliquote del 10% e del 21% aumenteranno rispettivamente al 12% e 23%. A decorrere dal 01/01/2013 continuerà ad applicarsi il predetto aumento. A decorrere dal 01/01/2014, le aliquote subiranno un ulteriore aumento di 0,5 punti percentuali. Art. 19 : imposta di bollo sulle attività finanziarie (commi da 1 a 4) Nuovo intervento sulle rendite finanziarie dopo le modifiche introdotte lo scorso anno dal D.L. 98/2011. Dal 01 gennaio 2012, la nuova imposta di bollo proporzionale, colpirà tutte le comunicazioni alla clientela relative a prodotti e strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, con esclusione dei fondi pensione e fondi sanitari. 7

8 Restano inoltre esclusi dalla tassazione proporzionale, i risparmi giacenti sui conti correnti bancari e postali che scontano una imposta fissa. In sintesi la nuova tassazione prevede quanto segue: conti correnti bancari - intestati a persone : euro 34,20 annui (non dovuta se giacenza media inferiore a euro anno); - intestati a soggetti diversi : euro 100,00 annui; altri strumenti finanziari - 1 per mille per il 2012, con un minimo di 34,20 ed un massimo di 1.200,00; - 1,5 per mille dal 2013, con un minimo di 34,20 e senza massimale; la base imponibile su cui applicare la nuova imposta di bollo è rappresentata dal valore di mercato o, in mancanza, dal valore nominale o di rimborso. Art. 19 : attività finanziarie detenute all estero (commi da 18 a 22) A decorrere dal 2011 è istituita un imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. La misura dell imposta, dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione si applica nella seguente misura: - 1 per mille per gli anni 2011 e 2012; - 1,5 per mille dal 2013; La base imponibile sui cui applicare l imposta è il valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell intermediario estero di riferimento e, in mancanza, il valore nominale o di rimborso. Dall imposta come sopra determinata, si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito pari all eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui le attività finanziarie sono detenute. 8

9 Art. 19 : immobili situati all estero (commi da 13 a 16) Dal 2011 è istituita un imposta sul valore degli immobili situati all estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. I soggetti passivi sono i proprietari, ovvero i titolari di altri diritti reali su beni. L applicazione pratica segue quelle previste per l IMU, con aliquota pari al 7,6 per mille applicata al costo risultante dall atto di acquisto e, in mancanza al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l immobile. Dall imposta così determinata, si deduce fino a concorrenza del suo ammontare, un credito pari all eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l immobile. Art. 19 : bollo speciale sulle attività finanziarie scudate (commi da 6 a 12) E istituita a regime una imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie oggetto di scudo fiscale ai sensi della legge 1 luglio 2009 n. 78 e 25 settembre 2001 n. 350, ancora segretate. Aliquote : - 10 per mille per il 2012; - 13,5 per mille per il 2013; - 4 per mille a regime; L imposta è dovuta dagli intermediari presso cui risultano in essere i rapporti entro il 16 febbraio di ogni anno, con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell anno precedente. Per il solo versamento da effettuare nel 2012, il valore delle attività è quello al 06 dicembre Gli intermediari provvedono a trattenere l imposta dovuta dal conto del soggetto che ha effettuato lo scudo o ricevono direttamente dal contribuente la provvista necessaria. Gli intermediari segnalano all Agenzia delle Entrate i contribuenti per i quali non è stata applicata e versata l imposta, nei cui confronti si procederà mediante iscrizione a ruolo di quanto dovuto. Per le attività finanziarie oggetto di scudo, che alla data del 06 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione 9

10 o gestione, ovvero comunque dimesse, è dovuta per il solo anno 2012, una imposta straordinaria pari al 10 per mille. Il decreto prevede inoltre che l imposta di bollo speciale è determinata al netto dell eventuale imposta di bollo pagata sulle attività finanziarie (vedi pagine 7 e 8). Disposizioni varie Art. 24 : aliquote contributive inps (comma 22) E previsto il graduale e progressivo aumento delle aliquote contributive INPS dovute da artigiani e commercianti nella misura sotto indicata: - 1,3 per cento dal 2012; - 0,45 per cento ogni anno fino al raggiungimento dell aliquota del 24% nel 2018; Art. 24 : gestione separata inps lavoratori autonomi (comma 26) Dal 01 gennaio 2012 ai professionisti iscritti alla gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, vengono estese le tutele per la malattia così come attualmente previsto per i lavoratori parasubordinati. Art. 28 : addizionale regionale irpef (comma 1) Dall anno di imposta 2011, l aliquota dell addizionale regionale Irpef aumenta dallo 0,90% all 1,23%. Art. 40 : aggiornamento libro unico del lavoro (comma 4) In materia di semplificazione degli adempimenti per le imprese, dal 06 dicembre 2011, è previsto che il libro unico del lavoro debba essere aggiornato entro la fine del mese successivo. In precedenza il termine era il giorno 16 del mese successivo. Studio Le Pera Commercialisti Associati 10

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