Fiscal Adempimento N. 01. La compensazione dei crediti dal 16 gennaio. La circolare di aggiornamento professionale

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1 Fiscal Adempimento La circolare di aggiornamento professionale N La compensazione dei crediti dal 16 gennaio A cura di Devis Nucibella Categoria: Versamenti Sottocategoria: In compensazione A partire da giovedì 16 gennaio, analogamente a quanto già previsto ai fini Iva, l utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti Irpef, Ires, Irap, ritenute alla fonte imposte sostitutive per importi superiori a annui, richiede l apposizione del visto di conformità ex art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/97 alla relativa dichiarazione. In alternativa, per le società di capitali assoggettate al controllo contabile ex art bis, C.c., il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione dal soggetto che esercita il controllo contabile attestante l esecuzione dei controlli previsti dall art. 2, comma 2, D.M. n. 164/99. Tale nuovo vincolo si va ad aggiungere a quelli già previsti per le compensazioni Iva e ai limiti imposti in caso di presenza di ruoli scaduti. Premessa A partire dal 16 gennaio occorre prestare attenzione ai vincoli generali per le compensazioni (debiti iscritti a ruolo) e ai vincoli specifici previsti per le compensazioni del credito Iva. Da tale data è, infatti, possibile compensare i crediti fiscali maturati nel 2013, sia pure entro i limiti che vedremo. Oltre al divieto di compensazione a fronte di cartelle scadute e ai limiti per le compensazioni dei crediti Iva, da quest anno si va ad aggiungere anche il nuovo limite imposto dalla Legge di Stabilità per il 2014 che ha messo sotto vigilanza anche le compensazioni che saranno fatte con i crediti delle imposte sui redditi e dell'irap 1

2 Regole e modalità di compensazione In linea generale, i crediti d imposta possono essere utilizzati in compensazione: dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo di imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione; fino alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione successiva. In altri termini, i crediti maturati nel periodo d imposta 2013 possono essere utilizzati in compensazione già a decorrere dal 1 gennaio L utilizzo dei suddetti crediti è condizionato dal fatto che il contribuente sia in grado di effettuare i relativi conteggi e sia, pertanto, certo che il credito utilizzato in compensazione risulterà effettivamente spettante in base alle dichiarazioni successivamente presentate. Verifica arco temporale in cui può essere utilizzato il credito in compensazione Termine iniziale Dal giorno successivo a quello in cui si sia chiuso il periodo di imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione Termine finale Fino alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione successiva Nuovo visto introdotto Legge di Stabilità 2014 Come sopra accennato legge di stabilità 2014 (art. 1 comma 574) introduce: per le imposte sui redditi (Irpef ed Ires), per le relative addizionali e imposte sostitutive delle imposte sui redditi e per l Irap, un meccanismo di certificazione per l utilizzo in compensazione orizzontale (mediante F24) dei relativi crediti. Viene, in sostanza, subordinato l utilizzo in compensazione del credito annuale per importi superiori a euro, alternativamente: al visto di conformità nella dichiarazione; alla sottoscrizione della dichiarazione stessa, da parte dell organo incaricato, di effettuare il controllo contabile. La nuova disposizione non contiene, però, l ulteriore restrizione prevista per i crediti IVA, concernente l obbligo di differimento della compensazione al giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge, per i crediti di importo superiore a euro. 2

3 Il credito Irap relativo al 2013, anche se di ammontare superiore a euro, potrà essere usato dal 1 gennaio 2014 anche se la relativa dichiarazione annuale, modello Unico 2014, per i redditi del 2013, sarà presentata entro il 30 settembre Resta, comunque, ferma l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni da cui emerge il credito che si intende usare per importi superiori a euro. La motivazione che muove la proposta governativa è l aver constatato la presenza di fenomeni di abuso e frode mediante l utilizzo indebito della compensazione dei crediti fiscali nel comparto delle imposte sui redditi. In effetti, l ultima circolare dell Agenzia delle Entrate relativa all attività di controllo precisa (circolare 31 luglio 2013, n. 25/E) che, le attività di contrasto ai fenomeni di evasione da riscossione mediante indebite compensazioni: mantengono un ruolo strategico nella politica di controllo e di accertamento, tant è che anche nel 2013 continueranno ad essere inviate le segnalazioni relative alle compensazioni a rischio, effettuate entro l anno 2012 per il pagamento di imposte, contributi e altre somme dovute mediante l utilizzo di crediti IVA, IRPEG/IRES, IRAP e IRPEF. Con l'apposizione del visto, il responsabile conferma che i dati delle dichiarazioni dalle quali emerge il credito sono conformi alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili. Per questo motivo, per i controlli da effettuare, il riferimento principale per individuare l'ambito dei riscontri dovrebbe desumersi dalla circolare 34 del 1999, da cui ne consegue che gli stessi dovrebbero sostanziarsi nel: a. riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto; b. la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie, ai fini delle imposte sui redditi; c. la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione; d. l'attestazione della congruità dell'ammontare dei ricavi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore, ovvero l'attestazione di cause che giustificano l'eventuale scostamento. 3

4 ADEMPIMENTO Il visto di conformità consiste nell'attestazione della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione nonché nella verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto. Le verifiche che il professionista deve effettuare, sono relative al solo riscontro formale della corrispondenza, in ordine all'ammontare delle componenti positive e negative relative all'attività di impresa esercitata e rilevanti ai fini delle imposte, dovendo prescindere da valutazioni di merito. In alternativa, per le società di capitali assoggettate al controllo contabile ex art bis, C.c., il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione dal soggetto che esercita il controllo contabile, attestante l esecuzione dei controlli previsti dall art. 2, comma 2, D.M. n. 164/99. Compensazione in presenza di ruoli scaduti Il 16 gennaio dovranno poi essere rispettati anche i vincoli già in vigore dagli anni scorsi. Dal 1 gennaio 2011 la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali è, infatti, vietata fino a concorrenza dell importo dei debiti: 1. iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori; 2. di ammontare superiore a 1.500; 3. per i quali è scaduto il termine di pagamento. L operatività della disposizione in esame è circoscritta ai crediti e debiti relativi alle sole imposte erariali (ad esempio, Irpef, Ires, Iva, ecc.) e non riguarda le altre imposte quali, ad esempio, i tributi locali, i contributi previdenziali, ecc. La violazione del divieto di compensazione comporta l applicazione della sanzione nella misura del 50% dell importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell ammontare indebitamente compensato. 4

5 Come confermato dalla Circolare Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2011 n. 4, a partire dal 19 febbraio 2011, data di entrata in vigore del Decreto attuativo 10 febbraio 2011, al contribuente non è più consentito effettuare alcuna compensazione se non assolve preventivamente l intero debito per il quale è scaduto il termine di pagamento. Di conseguenza, anche in presenza di un credito di consistente ammontare, lo stesso non può essere utilizzato in compensazione nel mod. F24 fino all intero pagamento delle somme iscritte a ruolo, se di importo superiore a euro Soltanto dopo l estinzione integrale dei debiti erariali iscritti a ruolo, il contribuente è libero di utilizzare in compensazione i crediti erariali disponibili. Con circolare 11 marzo 2011, n. 13 l Agenzia delle Entrate ha precisato che il blocco alla compensazione: può scattare indipendentemente dalla natura del debito, il quale può pertanto riguardare anche l imposta di registro; sono invece esclusi contributi e agevolazioni erogati sotto forma di credito d imposta; blocca la compensazione orizzontale per imposte erariali tra tributi diversi, come previsto dall art. 17 D.Lgs. 241/1197; diversamente, non preclude la compensazione verticale, anche qualora questa sia esposta in F24; non è previsto in caso di rateazione di una cartella esattoriale, o nel caso in cui i debiti siano sorti prima dell apertura di un procedimento fallimentare. Ai fine di liberare i crediti disponibili per l utilizzo degli stessi in compensazione, il pagamento delle imposte erariali iscritte a ruolo, secondo quanto previsto dal Decreto 10 febbraio 2011, può essere effettuato anche utilizzando in compensazione, nel mod. F24 Accise, i crediti relativi ad imposte erariali. L estinzione dei debiti iscritti a ruolo mediante compensazione è ammessa a prescindere: dall importo dei debito (superiore o meno a 1.500); dall avvenuta scadenza del debito. Secondo quanto disposto dall art. 1 del citato Decreto 10 febbraio 2011, la compensazione è ammessa anche con riguardo agli oneri accessori relativi alle imposte iscritte a ruolo sanzioni, interessi, compresi gli aggi e le spese a favore dell Agente della riscossione (ad esempio, spese relative alla notifica della cartella). 5

6 Ai fini della compensazione delle somme iscritte a ruolo, il contribuente deve utilizzare il mod. F24 Accise, riportando nella sezione Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione : il codice ente R ; la sigla della provincia dell ambito di competenza dell Agente della riscossione presso il quale è in carico il debito; il codice tributo RUOL, istituito dall Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 21 febbraio 2011, n. 18. I campi codice identificativo, mese e anno di riferimento non devono essere compilati. Le limitazioni al credito Iva Per quanto riguarda le limitazioni al credito Iva, come sopra accennato si ricorda che: la compensazione orizzontale del credito annuale o trimestrale, nel mod. F24, per importi superiori a annui: può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici forniti dall Agenzia delle Entrate dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell istanza trimestrale; per poter compensare il credito annuale per importi superiori a annui: è necessario anche il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato. Anno di maturazione La circolare n. 1/E del 15/01/2010, ha precisato che il limite all utilizzo del credito Iva si intende riferito: all anno di maturazione del credito; non all anno solare di utilizzo in compensazione. Ciò significa che il credito Iva annuale del 2012, già soggetto a controlli e indicato nella Dichiarazione Iva 2013 con apposizione del visto di conformità: potrà essere utilizzato in compensazione anche nel corso dell anno 2014 senza scontare i suddetti vincoli. In particolare, il credito Iva del 2012 (su cui si è già stato posto il visto di conformità) potrà essere liberamente compensato fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale Iva per il 2013 (teoricamente settembre 2014), all interno della quale il credito dell anno precedente sarà, per così dire, rigenerato andandosi a sommare al credito Iva maturato nel

7 Al fine di meglio chiarire quanto appena descritto, si consideri il caso del contribuente che al 1 gennaio 2014, riporta la seguente situazione: Credito Iva 2012, da dichiarazione Iva 2013 (con apposizione del visto di conformità) = euro; Residuo credito Iva 2012 al 1 gennaio 2014 = ; Credito Iva 2013 = euro. Alla luce dei chiarimenti forniti dalla circolare n. 1/E/2010, il suddetto contribuente può utilizzare liberamente nel 2014, a partire dal 16 gennaio 2014, la parte residua del credito Iva 2012, pari a euro, (cod. 6099, anno 2012), fino ad esaurimento, e sottoporre ai suddetti limiti solo la parte che si è generata nel 2013 pari a euro. Dall esempio sopraesposto si nota come è possibile ancora utilizzare il residuo del credito Iva dell'anno precedente (codice 6099 anno 2012), il quale risulta da una dichiarazione presentata con il visto di conformità (se il visto non c'era, ci si deve fermare a euro considerando anche gli utilizzi del 2013). In tale circostanza si può mantenere, nella compilazione del mod. F24, il codice con il vecchio anno (cod. 6099, anno 2012) fino alla presentazione del modello Iva 2014, salvo che l'eccedenza non venga inserita nella liquidazione annuale, nel qual caso riemerge come anno Credito Iva 2013 Potrà essere utilizzato liberamente il 16 gennaio, senza formalità, il credito Iva maturato nel 2013 sino a euro. La soglia riguarda l'esercizio di competenza del credito (2013) e resta autonoma rispetto a quella dei crediti trimestrali eventualmente già compensati in tale anno. Il credito Iva maturato nel 2013 può, inoltre, essere liberamente utilizzato, anche oltre i euro e senza formalità, a fronte di debiti per il medesimo tributo risultanti dalle liquidazioni periodiche del 2013, ciò ancorché l'utilizzo venga esposto nel modello F24 (ad esempio, codice a credito e codice a debito). È il caso ad esempio del contribuente che presenta la seguente situazione: Credito Iva 2013 = euro Debito Iva di gennaio 2014 = euro Nel caso suddetto il contribuente potrà liberamente utilizzare senza alcun vincolo il credito Iva 2013, in detrazione dell Iva a debito di gennaio, anche se utilizza il Mod. F24 (fra l altro non obbligatorio in tale circostanza). 7

8 Nuovo tetto annuale per rimborsi e compensazioni Si fa presente, da ultimo, che a partire dal 1 gennaio 2014 decorre il nuovo tetto annuale per compensazioni e rimborsi. Le compensazioni c.d. orizzontali dei crediti tributari e contributivi effettuate nel corso dell'anno solare: non possono superare il limite massimo di euro Il D.L. n. 35/2013 ha infatti elevato, da quest'anno, il precedente limite di ,90 euro. Si deve prestare attenzione al fatto che: questo limite, prescinde dalla tipologia e dall'anno d'imposta del credito, in quanto riguarda indistintamente e cumulativamente tutte le compensazioni effettuate nell'anno solare; nel limite rientrano i rimborsi richiesti in procedura semplificata (ex conto fiscale ) all'agente della riscossione. I crediti Iva trimestrali sono al di fuori del limite in parola se chiesti a rimborso, mentre vi rientrano se sono utilizzati in compensazione. Nel corso di gennaio e febbraio si effettuano compensazioni del credito Iva 2012 per complessivi euro. Il residuo plafond per ulteriori compensazioni e/o rimborsi semplificati nel 2014, quale che sia l'origine del credito, è di euro. Riepilogo NOVITA DAL 1 GENNAIO 2014 A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che usano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'irap, per importi superiori a euro annui devono chiedere l'apposizione del visto di conformità. 8

9 CREDITO IVA Credito Iva < o = ad 5.000,00 Compensazione orizzontale libera Credito Iva > 5.000,00 < ,00 Compensazione orizzontale effettuabile dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione del modello Iva Compensazione orizzontale effettuabile senza visto di conformità Credito Iva > ,00 Compensazione orizzontale effettuabile dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione del modello Iva Compensazione orizzontale effettuabile con visto di conformità LIMITAZIONE CREDITO IVA Anno solare di utilizzo NO SÌ Anno di maturazione Credito Iva 2012 residuo su cui si è già posto il visto di conformità Inserire il credito 2012, residuo nella liquidazione del 2013 e sottoporre la compensazione del credito ai noti limiti Compensazione libera del credito residuo 2012 fino alla presentazione della dichiarazione - Riproduzione riservata - 9

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